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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6130 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. EL AL Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa LD PI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 2247 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 decisa all'udienza del 23.10.2025 e vertente
TRA
( , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cesare
( ), in virtù di procura generale alle liti per atto C.F._1
autenticato nelle firme dal notaio del 22.9.2021 rep. n. Persona_1
193488
- PARTE APPELLANTE -
E
pag. 1 di 16 ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico
AD ( ) e IC RO EL C.F._2
( in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione e risposta
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale
di Roma depositata il 17.3.2022, a definizione del giudizio n. 42607/2021
R.G. (ripetizione di indebito in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 17.3.2022 il Tribunale di Roma
condannava al pagamento, in favore di Casa Parte_1 Parte_2
l., a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., della
[...]
complessiva somma di € 15.120,32, di cui € 12.539,11 per la rivalsa illegittimamente esercitata per l'addizionale provinciale per il periodo aprile-
maggio 2011 – dicembre 2011 ed € 2.581,21 per la rivalsa illegittimamente esercitata per l'Iva relativa all'addizionale provinciale nello stesso periodo,
oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale (25.6.2021), come espressamente richiesto, fino al saldo effettivo;
disponeva altresì l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
pag. 2 di 16 2. Con atto di citazione notificato il 14.4.2022 ha Parte_1
proposto appello, articolato in sei motivi, chiedendo che, in riforma della sentenza gravata, sia rigettata ogni avversa domanda.
3. Si è costituita la parte appellata, che ha eccepito l'inammissibilità
dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 -bis c.p.c.; nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.
4. Dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 3.10.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la disposta la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di note.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante del verbale di udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
5. Le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello sollevate dalla parte appellata non meritano accoglimento.
Quanto all'eccezione concernente il difetto dei requisiti di cui all'art. 342
c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile, successivo alla modifica introdotta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. nella l. n. 134/2012, e precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022), si osserva come l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (con particolare riguardo al rigetto delle eccezioni preliminari, di rito e di merito, e all'insussistenza dei presupposti dell'azione pag. 3 di 16 di ripetizione di indebito) e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice, posto che non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. S.U. 13.12.2022 n. 36481;
Cass. S.U. 16.11.2017 n. 27199).
La questione della inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c., invece, può dirsi superata, avendo la Corte, con delibazione in senso reiettivo della relativa eccezione, implicitamente resa, rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (v. Cass. ord. 29.11.2021 n. 37272).
6. Passando al merito, l'appellante ha formulato sei motivi.
Con il primo motivo (rubricato «Sulla riforma del punto in cui il Tribunale ha ritenuto non sospendere il giudizio in attesa della sentenza della Corte
Costituzionale») si contesta l'ordinanza nella parte in cui ha statuito che «
…Per quanto riguarda la questione della pendenza del giudizio davanti alla Corte
Costituzionale in relazione all'art. 14 TU Accise, va respinta l'istanza di sospensione formulata da parte convenuta in attesa che la Consulta si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza in altro procedimento…». E invero anche nella vicenda che ci occupa il meccanismo previsto dall'art. 14 T.U. sarebbe al centro della causa petendi Per_2
avversaria, poiché la società di vendita è deputata al rimborso perché otterrà a sua volta il rimborso, cadendo il quale si produrrebbero conseguenze assurde.
L'appellante elenca quindi i numerosi profili per cui la citata disposizione pag. 4 di 16 sarebbe irrazionale e in contrasto con i principi del diritto dell'Unione
europea e della Corte costituzionale e sarebbe rilevante nella presente controversia. Si chiede, dunque, di provvedere alla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. o, in subordine, impropria.
7. Con il secondo motivo l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di inammissibilità e improcedibilità della domanda , in conseguenza della mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate competente per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, l. n. 428/1990, sul rilievo che tale norma non si applica ai rapporti fra privati e nel caso di specie la controversia concerne proprio un rapporto tra privati e non coinvolge l'amministrazione finanziaria. A sostegno del motivo richiama i principi affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20818/2020, che imporrebbe di effettuare la citata comunicazione per tutte le azioni di ripetizione di indebito, comprese quelle aventi ad oggetto le addizionali provinciali.
Contesta altresì l'ordinanza nella parte in cui è scritto che «Per quanto riguarda l'Iva, va ribadito che “… ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'Iva, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass. 2/12/2014 n. 25531; Cass. 15/05/2015 n. 9946; Cass. ord. 13/6/2018, n.
pag. 5 di 16 15536; Cass. ord. 19/2/2019, n. 4874) …” (cfr. Cass. 8652/2020 in motivazione). Dunque,
vista la prevista attivazione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del cessionario,
non vi è in concreto rischio di locupletazione da parte della ricorrente.» Motivazione che,
secondo l'appellante, non supererebbe quanto dalla stessa lamentato per cui
«l'iva richiesta portata in detrazione dalla società ricorrente comporta un doppio vantaggio,
poiché l'appellata ha provveduto in illo tempore a decurtarla dalla IVA a debito e ora chiedendone la restituzione ne trae un secondo vantaggio»; ciò perché
l'amministrazione finanziaria non potrebbe attivarsi, in quanto mai coinvolta.
8. Con il terzo motivo di appello si censura l'ordinanza nella parte in cui il giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale, affermando che:
- la diffida del 27.5.2021 contiene la formale richiesta di ripetizione di quanto era stato incassato da a titolo di addizionale sulle Parte_1
accise e di Iva relativa, indicata nella complessiva somma di € 15.120,32, per cui vale come idoneo atto di interruzione della prescrizione (cfr. Cass. n.
8988/2005; Cass. n. 15715/2018 );
- a nulla rileva l'avvenuta sottoscrizione della diffida soltanto dai legali e non anche dal legale rappresentante di l., Controparte_2
avendo i legali agito in nome e per conto di quest'ultima e facendo espressamente riferimento ad essa e, dunque, potendo la diffida operare per la società assistita, tenuto conto che la procura per il compimento di atti giuridici in senso stretto, quale la costituzione in mora, può essere rilasciata anche verbalmente (Cass. n. 4347/2009; Cass. n. 7097/2012; Cass. n.
2965/2017).
pag. 6 di 16 L'appellante contrasta tali argomenti, deducendo che «Invero la missiva non contiene gli estremi per poterla considerare atta ad avere efficacia interruttiva della prescrizione, non ci sono le allegate fatture non vi è prova del pagamento non vi è un calcolo intellegibile, non e sottoscritta dalla appellata.»
9. Con il quarto motivo (intitolato «Sulla riforma del capo della ordinanza in cui il
Tribunale ha deciso essere sussistente la azione di ingiustificato arricchimento e sussistenti i presupposti dell'indebito – violazione dell'art. 2033 c.c.») l'appellante, in sintesi,
lamenta che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non sussistono i presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente restituzione ex art. 2033 c.c., poiché il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto tra utente e fornitore, contratto valido ed efficace nonché
perfettamente conforme al quadro normativo vigente;
in subordine, deduce che sarebbe comunque oggettivamente insussistente il contrasto tra la normativa interna (art. 6, c. 1, d.l. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) e la direttiva n. 2008/118/CE, art. 1, par. 2; in estremo subordine, sostiene che il giudice di primo grado non avrebbe potuto procedere, come ha fatto, a disapplicare autonomamente la normativa interna, ma avrebbe dovuto disporre il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia della questione della (contestata) incompatibilità dell'art. 6
del d.l. n. 511 del 1988 con l'art. 1, par. 2 della direttiva n. 2008/118/CE, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato
sull'Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
pag. 7 di 16 10. Con il quinto motivo (rubricato «Sulla riforma del punto in cui la ordinanza ha ritenuto il potere del Giudice Nazionale di disapplicazione») l'appellante deduce che la disapplicazione dell'art 6 del d.l. n. 511/1988 non sarebbe né obbligata né
conforme al diritto dell'Unione, non sussistendone le condizioni con riguardo alla Direttiva 2008/118/CE e alle pronunce CGUE richiamate.
11. Con il sesto motivo si contesta la mancata conversione del rito da sommario a ordinario, prevista dall'art. 702-ter, comma 3, c.p.c. nei casi si richieda un'istruzione non sommaria;
sommarietà da verificare con riguardo al profilo probatorio, rapportato alle singole difese . Nella specie il giudice di primo grado ha ritenuto che la causa fosse documentale e la domanda incontestata, ma non era così, in quanto fin dalla prima Parte_1
difesa, aveva evidenziato che non vi era la prova dell'avvenuta erogazione della quantificazione dell'importo preteso, anche perché mai era stato allegato un elenco delle fatture. Ne discende che la pretesa, se esistente,
poteva essere dimostrata con i mezzi di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Conclude, dunque, nel senso che: «Pertanto, si chiede che l'On.le Collegio verificata l'assenza di sommarietà adotti i provvedimenti conseguenti, dal momento che le difese svolte dalle parti richiedevano sin da subito un'istruttoria non sommaria, alla prima udienza venga fissata, con ordinanza non impugnabile, quella di trattazione ex art. 183, VI° co., c.p.c.»
12. Vanno esaminati, innanzitutto, i motivi secondo e sesto, attinenti a l rigetto delle eccezioni di rito , poi congiuntamente i motivi primo, quarto e quinto, in quanto incisi direttamente dal mutato quadro normativo di riferimento di cui si dirà appresso , e infine, il terzo motivo, riguardante l'eccezione di prescrizione.
pag. 8 di 16 13. Quanto al secondo motivo, relativo alla inammissibilità e impro cedibilità
della domanda, la Corte condivide del tutto il ragionamento compiuto dal primo giudice, che ha escluso l'applicabilità al presente giudizio (avente ad oggetto l'ordinaria azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. proposta dal consumatore finale contro il fornitore ) dell'art. 29, comma 4, l. n.
428/1990, che riguarda il diverso rapporto tra fornitore e amministrazione finanziaria, avente rilievo tributario , che consente al primo di chiedere il rimborso alla seconda, in caso di pagamento indebito (v. tra le tante, sulla distinzione dei piani, civilistico e tributario, su i quali si pongono i due rapporti, Cass. ord. 25.10.2022 n. 31609; Cass. ord. 19.11.2019 n. 29980 ;
Cass. 23.10.2019 n. 27099; Cass.
9.4.2013 n. 9567) .
Nessun principio contrario può desumersi dalla menzionata sentenza della
Corte di cassazione, sez. tributaria, n. 20818/2020, resa in una controversia riguardante il diniego, da parte dell' Controparte_3
della richiesta di rimborso per addizionale provinciale sull'energia elettrica ,
relativa all'anno 2011, avanzata da una società fornitrice;
sentenza che ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, che ha accolto l'appello dell' Controparte_3
rilevando d'ufficio che la richiesta di rimborso era inammissibile
[...]
in ragione dell'omessa trasmissione di copia dell'istanza all'Agenzia delle entrate, ai sensi della l. n. 428/1990, art. 29, comma 4.
Circa la restituzione dell'importo indebitamente versato a titolo di Iva, si osserva come gli argomenti di carattere p ratico svolti dall'appellante per criticare il mancato coinvolgimento nel giudizio dell'amministrazione pag. 9 di 16 finanziaria, che le impedirebbe l'esercizio del potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario, non superano quanto sostenuto dal giudice di prime cure, sulla base del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità , secondo cui, in caso di operazioni erroneamente assoggettate all'Iva, sussiste il diritto del cessionario di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, senza necessità di inviare la ridetta comunicazione ex art. 29, comma
4, l. n. 428/1990.
14. Il sesto motivo, con il quale l'appellante reitera in appello l'eccezione formulata in primo grado circa la mancanza dei presupposti per procedere con il rito sommario di cui agli (allora vigenti) artt. 702 bis e ss. c.p.c.,
sollecitando un mutamento del rito in questo grado non consentito, va respinto.
Appare sufficiente richiamare il principio a mente del quale la mancata conversione del rito sommario in rito ordinario, coinvolgendo un'attività
discrezionale del giudice, non si pone quale motivo di nullità del giudizio di primo grado per violazione dei diritti processuali e di difesa. Difatti la valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c.,
presuppone pur sempre che le parti – e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o pag. 10 di 16 insufficientemente articolate in limine litis (Cass. ord.
5.10.2018 n. 24538).
In sede di impugnazione, poi, il giudice dell'appello è tenuto a considerare tutte le istanze istruttorie, non ammesse dal giudice del primo grado, di cui si reitera la richiesta di ammissione (cfr. in termini, Cass.
5.9.2019 n. 20219)
Si aggiunga che nella specie l'appellante lamenta un pregiudizio che avrebbe potuto interessare al più l'originaria ricorrente Casa di cura Valle dei Fiori
s.r.l. e l'assolvimento dell'onere probatorio sulla medesima incombente, a fronte delle precise contestazioni ed eccezioni svolte dalla convenuta
[...]
. Pt_1
15. Il primo, il quarto e il quinto motivo , direttamente interessati dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 15.4.2025, non meritano accoglimento.
Giova premettere che la Corte costituzionale ha pronunciato nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20,
come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità),
promossi con ordinanze del 26 marzo 2021 dal Collegio arbitrale di Vicenza e del 30 dicembre 2021 dal Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione pag. 11 di 16 civile, rispettivamente iscritte al n. 102 del registro ordinanze 2021 e al n. 20
del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2021 e n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2022.
Nel decidere tali questioni, la Corte ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988,
come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Costituzione, in relazione all'art. 1, par. 2, della direttiva n.
2008/118/CE, definitivamente dichiarando, ora per allora, la contrarietà
dell'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica al diritto europeo, e, segnatamente, alla direttiva n. 2008/118/CE, da cui discende ipso iure la legittimità della domanda di rimborso, così come azionata dai consumatori finali che abbiano corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale tributo.
Secondo la Corte, premessa la non configurabilità di un'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito di legittimità della finalità specifica espressamente richiesto dall'art. 2 della direttiva n.
2008/118/CE.
La Corte ha dichiarato, invece inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 594/1995, per difetto del requisito della rilevanza, «avendo ad oggetto una disposizione attinente al compimento di un atto che si colloca “a valle” della risoluzione della pag. 12 di 16 controversia oggetto del giudizio a quo e che resta comunque estraneo all'ambito della cognizione del Collegio rimettente.»
L'avvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1,
lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988 , spiega nella specie i suoi effetti ex tunc
(risalenti fino alla data di entrata in vigore della direttiva 1992/12/CE), non essendo il rapporto per cui è causa esaurito (oggetto del contendere è proprio l'accertamento del diritto alla restituzione delle somme a suo tempo versate a a titolo di addizionale alle accise e relativa Iva, che Parte_1
consegue all'accertamento del carattere indebito del pagamento); ciò che assorbe ogni questione sottesa ai motivi di appello in esame, tenuto conto che la Corte costituzionale (al par agrafo 8.2) ha rinvenuto nell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale l'unica soluzione in concreto predicabile, trattandosi di un rapporto tra privati (i.e. orizzontale, tra il fornitore di energia elettrica e il consumatore).
Va da ultimo richiamata la recente sentenza della S.C. del 24.6.2025 n.
16992, che, nel decidere una causa avente analogo oggetto, ha affermato il principio per cui «In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033, in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e pag. 13 di 16 sostituito». (v., negli stessi termini, Cass. 22.5.2025 n. 13740 e Cass.
30.6.2025 n. 17643).
Si deve concludere, pertanto, per la conferma della pronuncia impugnata laddove ha accolto la domanda di ripetizione di indebito di Controparte_2
l. verso il fornitore di energia elettrica cui ha versato
[...]
l'addizionale e la relativa Iva a titolo di rivalsa;
ciò a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma interna, per contrasto con l'art. 1 della direttiva 118/2008/CE, operata dal giudice di primo grado nell'ambito di una controversia tra privati
(valutazione che andrebbe compiuta alla luce della sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea 11.4.2024, causa C-316/22), essendo stata detta norma dichiarata illegittima proprio in ragione di quel contrasto con la direttiva unionale, che aveva indotto il primo giudice a disapplicarla.
16. Resta da scrutinare il terzo motivo di appello, relativo alla statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Il motivo è inammissibile perché formulato in violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile, successivo alla modifica introdotta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito nella l. n. 134/2012
e precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, trattandosi di appello notificato dopo il 28.2.2023), che richiede una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, sì da consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. ord. 21.6.2023 n. 17709; Cass.
ord. 22.6.2022 n. 20123; Cass. ord. 28.10.2020 n. 23871).
pag. 14 di 16 infatti, si limita a riprodurre, in termini pressocché Parte_1
identici, i generici argomenti sviluppati in primo grado (v. comparsa di risposta, capitolo 3, p. 29) per sostenere l'inidoneità alla costituzione in mora della lettera del 27.5.2021, trasmessa via pec lo stesso giorno (doc. 7 fasc.
ricorrente primo grado) , senza contrastare il complessivo iter logico -giuridico della decisione impugnata;
decisione che, come riportato nel dettaglio al paragrafo 8, partendo dai consolidati principi giurisprudenziali elaborati in materia, ha argomentato ampiamente sulla idoneità della lettera in questione a manifestare l'inequivocabile volontà del creditore Casa di cura Valle dei Fiori
di far valere il proprio diritto nei confronti del fornitore debitore.
17. Sussistono i presupposti per compensare interamente le spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., in ragione della particolare complessità delle questioni di diritto trattate, interessate da giurisprudenza di merito contrastante all'epoca dell'introduzione della causa e, soprattutto, delle citate pronunce della e della Corte costituzionale Pt_3
intervenute nel corso del giudizio di appello , che hanno mutato in modo rilevante il quadro di riferimento , portando a definire, da ultimo, le questioni trattate, in via dirimente, solo in forza d ella pronuncia di illegittimità
costituzionale intervenuta dopo la proposizione dell'appello.
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel pag. 15 di 16 testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma depositata il
17.3.2022, a definizione del giudizio n. 426 07/2021, ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- LD PI - - EL AL -
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