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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9716/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 9.7.2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del
13.11.2023
Con ricorso tempestivamente depositato in data 16.1.2024 nell'interesse del ricorrente Signor
cittadino della Nigeria, nato in [...] in data [...], avverso il Parte_1
provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 12.6.2023, notificatogli il giorno 27.6.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 30.8.2022, il ricorrente chiedeva il rilascio del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 9.5.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI, affermando di essere giunto in Italia in data 14.8.2011, di avere sempre lavorato e di stare ora lavorando con un contratto a tempo determinato;
osservava inoltre come i reati a lui ascritti relativi alle ipotesi minori di Per_1
non fossero ostativi al riconoscimento del richiesto permesso di soggiorno anche secondo il dettato della sentenza della Corte Costituzionale n.88/2023.
Con decreto del 21.7.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 13.11.2023 con deposito di memoria difensiva e documentazione allegata, sostenendo come il ricorrente non avesse raggiunto un'effettiva integrazione sul territorio italiano - in ragione dell'assenza di occupazione lavorativa, di autonomia abitativa e di legami familiari – e fosse altresì gravato da innumerevoli precedenti penali, per i quali era stato a lungo ristretto in carcere. L'Autorità amministrativa, quindi, riteneva sussistente la clausola ostativa di cui all'art. 19, comma 1.1. D. lgs. 286/1998, chiedendo il rigetto del ricorso e, per l'effetto, la conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza del 29.11.2023, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il
Procuratore del ricorrente rappresentava che questi non aveva potuto presenziare per motivi di lavoro, chiedendo un rinvio per la sua audizione.
Come risulta dal verbale della citata udienza, il Difensore insisteva nel ricorso, dichiarando che il ricorrente “vive in Italia ormai da 12 anni;
vive ancora in accoglienza;
quanto al penale e alla esecuzione delle pene, il ricorrente è ora affidato in prova ai Servizi Sociali;
ha lavorato nel 2021,
2022 e 2023 e da ultimo con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 31.7.2023, pare prorogato”; chiedeva, poi, di poter produrre documentazione a supporto relativa alla situazione lavorativa e giudiziaria del ricorrente in Italia.
Il Giudice, confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissava nuova udienza per sentire il ricorrente per il giorno 7.12.2023, assegnando a parte ricorrente termine per il deposito dei documenti sopra indicati entro cinque giorni prima.
In tal sede, il ricorrente compariva personalmente e veniva sentito dal Giudice senza necessità di un interprete, comprendendo e parlando egli molto bene la lingua italiana, dichiarando che “vive in Italia ormai da più di 12 anni;
vive ancora in accoglienza come gli ha detto che deve fare l'assistente Sociale
; la Dott. è la responsabile della struttura L'ARCA di San Lazzaro dove lui è Tes_1 Testimone_2
ospite; è ospite presso la struttura di che gli è comoda perché lavora all'Interporto; potrebbe Pt_2
pagare per una casa in affitto e lo ha detto con , sta cominciando a cercare una casa per uscire Tes_2 dall'accoglienza; è finito il periodo di affidamento in prova ai Servizi Sociali, durante questo periodo iniziato il 15.11.2022 ha sempre lavorato, da febbraio ad agosto 2022 ha fatto volontariato presso
l'Arca e poi da settembre 2022 ha trovato lavoro presso l'Interporto di Bologna dove lavora tuttora;
ha iniziato a lavorare in regola nel 2021, prima dal 2011 al 2021 ha lavorato ma in nero;
lavora tuttora con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 31 dicembre 2023, con buoni guadagni che dipendono dalle ore lavorate almeno otto al dì; ha seguito corsi di formazione professionale per la conduzione di muletti come da documentazione che consegna all'avvocato; ha svolto attività di volontariato come detto;
parla la lingua italiana avendo conseguito il livello di conoscenza L/2 frequentando anche ulteriori corsi di formazione come da documentazione che consegna all'Avvocato; in Patria ha la seguente situazione: i genitori sono deceduti, il ricorrente era figlio unico e là ha una zia che non sente mai;
in Italia ha avuto una figlia (fa vedere al giudice le immagini di una signora con una bambina); madre e figlia vivono a Vicenza, le sente per telefono ma non riesce ad andare a trovarle;
la madre della bambina non vuole che lui la riconosca, quindi non ha documenti che dimostrano che lui è il padre, ma lui manda dei soldi alla madre per il mantenimento della figlia;
dal certificato di nascita della figlia dovrebbe risultare che lui è il padre. Quanto ai reati che lui ha commesso, l'ultima condanna è stata per fatti del 2019 per forse ad un anno, dopo Per_1
è stato affidato in prova ai Servizi Sociali, lo ha seguito l'Avv. Vito Alagna di Padova”.
Dunque, il Procuratore del ricorrente insisteva nel ricorso, chiedendo di poter produrre ulteriore documentazione inerente all'integrazione del ricorrente in Italia a sostegno di quanto dal medesimo sopra dichiarato.
All'esito, il Giudice, confermata la sospensiva già accordata, sentito il Difensore che nulla eccepiva, fissava nuova udienza collegiale ex art. 275 bis c.p.c. per il giorno 6.3.2024, assegnando alle parti termine per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni fino al 30.1.2024, utilizzando tale termine anche per il deposito della documentazione sopra indicata, e successivo termine per note conclusionali fino al 20.2.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 12.6.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011. Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 30.8.2022.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il ricorrente, classe 1993, si trova in Italia dal 2011, dunque da 13 anni, e dal 2022 vive in accoglienza come ospite dell'Associazione di volontariato “Arca della
Misericordia” con sede a San Lazzaro di Savena (BO).
Dall'istruttoria orale e documentale si evince che: il ricorrente conosce molto bene la lingua italiana, come si evince anche dal verbale dell'udienza del
7.12.2023 che il ricorrente sosteneva senza l'ausilio di un interprete essendo padrone della lingua italiana, avendo al riguardo anche frequentato un apposito corso di alfabetizzazione (cfr. copia attestato di partecipazione al corso di alfabetizzazione italiana della durata di 32 ore dal 19 gennaio al 11 febbraio 2022; verbale d'udienza del 7.12.2023); il ricorrente ha partecipato ad attività di volontariato, come risulta dalla positiva relazione degli
Operatori della struttura di accoglienza del 18.12.2023; il ricorrente ha svolto regolare attività lavorativa dal 2021 con diversi contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. copia estratto contributivo ) e, una volta scontata la pena in regime di CP_2
affidamento in prova ai servizi sociali (vedi infra), ha continuato a lavorare con regolari contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali stipulato il 3.1.2024 e prorogato plurime volte dal medesimo datore di lavoro sino al 31.10.2024, svolgendo la mansione di addetto alla logistica con buoni guadagni
(cfr. copia intera documentazione lavorativa); il ricorrente poteva contare su redditi pari a circa: euro 273,00 per l'anno 2015 (Min. Giu..); euro 888,00 per l'anno 2016 (Min. Giu.); euro 596,00 per l'anno 2017 (Min. Giu.); nulla dal 2018 al 2020; euro
1.291,00 per l'anno 2021; euro 5.928,00 per l'anno 2022; euro 15.628,00 per l'anno 2023; euro
3.305,00 per l'anno 2024 fino al mese di febbraio (cfr. estratto contributivo allora aggiornato). CP_2
Venendo alla situazione giudiziaria penale del ricorrente in Italia, come si evince dall'ordinanza del
Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 18.10.2022 versata in atti, il ricorrente veniva ammesso al beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali per espiare la pena di mesi 11 e giorni 29 di reclusione, comminata con sentenza del Tribunale di Venezia del 16.2.2019, per i reati di cui agli artt.
337 c.p. e 73, comma 4, DPR 309/90, commessi nel 2019. Al riguardo, nella parte motiva dell'ordinanza in esame si dà atto di tre condanne riportate dal ricorrente nel corso della sua permanenza sul territorio italiano per i reati predetti, valutandosi come “non più concreto ed attuale il pericolo di nuove manifestazioni etero soggettive” da parte del medesimo, considerato che dal suo arrivo nella struttura di accoglienza egli “pare avere mantenuto uno stile di vita regolare, dandosi al lavoro e non denotandosi più per condotte antigiuridiche”; l'affidamento in prova si è concluso in data
14.11.2023, senza essere stato revocato, dunque con un presumibile esito positivo, pur non essendo in arri in provvedimento finale del Tribunale di Sorveglianza. Inoltre, i certificati penali prodotti - casellario giudiziale e carichi pendenti, aggiornati al 5.1.2024 - non attestano altri precedenti penali né tantomeno pendenze giudiziarie penali in corso a carico del ricorrente (ciò avvalorando l'esito positivo dell'affidamento in prova ai Servizi Sociali).
In relazione, invece, alla presenza di legami familiari in Italia, come emerge dalle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 7.12.2023, che trovano riscontro nella copia del verbale di ricezione della denuncia orale sporta dal medesimo in data 3.1.2024 nei confronti dell'ex compagna, Sig. R_
, per il reato di sottrazione di persone incapaci, lo stesso pare padre di una bambina nata il
[...]
10.10.2021 che non ha mai riconosciuto né visto per volere della madre, che l'ha portata con sé a vivere a Vicenza.
Infine, quanto alla condizione del ricorrente in Nigeria, non si può che rilevare che il ricorrente manca dal suo Paese da ormai tredici anni e ha stabilito in Italia il centro dei suoi interessi. Peraltro, sentito in
Tribunale, egli ha dichiarato di non avere più la sua famiglia d'origine in Patria (cfr. verbale d'udienza del 7.12.2023).
Ciò detto, il parere negativo della Commissione Territoriale si basa sostanzialmente sulla mancata integrazione del ricorrente in Italia e i suoi precedenti penali.
Si evidenzia che il ricorrente lasciava il suo Paese d'origine nel 2011; dal 2022 vive in accoglienza;
conosce la lingua italiana;
dal 18.10.2022 espiava la pena inflittagli in regime di affidamento in prova ai servizi sociali;
dal 2021 ha svolto regolare attività lavorativa e con buoni guadagni, continuando a lavorare anche dopo aver scontato i propri debiti con la giustizia con diversi contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali prorogato plurime volte dal medesimo datore di lavoro sino al
31.10.2024, circostanza questa che conferma la serietà dell'impegno del ricorrente, dando tutto ciò dimostrazione di aver dato una positiva svolta alla sua vita.
Ai sensi dell'art.19, comma 1.1, parte seconda, TUI il diritto alla vita privata e familiare deve trovare tutela, salvo che l'allontanamento dal territorio nazionale - che potrebbe comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare - non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, fatta dunque salva la valutata ed accertata pericolosità sociale del richiedente.
Orbene, considerati i molti anni trascorsi dalla commissione dei reati a lui ascritti (cinque anni), deve essere valorizzata l'ammissione del ricorrente al beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali, nonché la valutazione prodromica compiuta all'uopo dall'organo giudicante, oltre alla regolare attività lavorativa svolta dal medesimo dopo il fine pena, con continuità e buoni guadagni, unita alla sua lunghissima permanenza in Italia, ove ha anche una figlia, fattori tutti che portano a ritenere il ricorrente non attualmente e socialmente pericoloso, avendo egli al contrario dato prova di essersi riabilitato con le proprie scelte di vita. Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei 13 anni di permanenza in Italia, la presenza della figlia minore, integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente Signor al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE in data 14 novembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 9.7.2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del
13.11.2023
Con ricorso tempestivamente depositato in data 16.1.2024 nell'interesse del ricorrente Signor
cittadino della Nigeria, nato in [...] in data [...], avverso il Parte_1
provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 12.6.2023, notificatogli il giorno 27.6.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 30.8.2022, il ricorrente chiedeva il rilascio del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 9.5.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI, affermando di essere giunto in Italia in data 14.8.2011, di avere sempre lavorato e di stare ora lavorando con un contratto a tempo determinato;
osservava inoltre come i reati a lui ascritti relativi alle ipotesi minori di Per_1
non fossero ostativi al riconoscimento del richiesto permesso di soggiorno anche secondo il dettato della sentenza della Corte Costituzionale n.88/2023.
Con decreto del 21.7.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 13.11.2023 con deposito di memoria difensiva e documentazione allegata, sostenendo come il ricorrente non avesse raggiunto un'effettiva integrazione sul territorio italiano - in ragione dell'assenza di occupazione lavorativa, di autonomia abitativa e di legami familiari – e fosse altresì gravato da innumerevoli precedenti penali, per i quali era stato a lungo ristretto in carcere. L'Autorità amministrativa, quindi, riteneva sussistente la clausola ostativa di cui all'art. 19, comma 1.1. D. lgs. 286/1998, chiedendo il rigetto del ricorso e, per l'effetto, la conferma del provvedimento impugnato.
All'udienza del 29.11.2023, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il
Procuratore del ricorrente rappresentava che questi non aveva potuto presenziare per motivi di lavoro, chiedendo un rinvio per la sua audizione.
Come risulta dal verbale della citata udienza, il Difensore insisteva nel ricorso, dichiarando che il ricorrente “vive in Italia ormai da 12 anni;
vive ancora in accoglienza;
quanto al penale e alla esecuzione delle pene, il ricorrente è ora affidato in prova ai Servizi Sociali;
ha lavorato nel 2021,
2022 e 2023 e da ultimo con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 31.7.2023, pare prorogato”; chiedeva, poi, di poter produrre documentazione a supporto relativa alla situazione lavorativa e giudiziaria del ricorrente in Italia.
Il Giudice, confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissava nuova udienza per sentire il ricorrente per il giorno 7.12.2023, assegnando a parte ricorrente termine per il deposito dei documenti sopra indicati entro cinque giorni prima.
In tal sede, il ricorrente compariva personalmente e veniva sentito dal Giudice senza necessità di un interprete, comprendendo e parlando egli molto bene la lingua italiana, dichiarando che “vive in Italia ormai da più di 12 anni;
vive ancora in accoglienza come gli ha detto che deve fare l'assistente Sociale
; la Dott. è la responsabile della struttura L'ARCA di San Lazzaro dove lui è Tes_1 Testimone_2
ospite; è ospite presso la struttura di che gli è comoda perché lavora all'Interporto; potrebbe Pt_2
pagare per una casa in affitto e lo ha detto con , sta cominciando a cercare una casa per uscire Tes_2 dall'accoglienza; è finito il periodo di affidamento in prova ai Servizi Sociali, durante questo periodo iniziato il 15.11.2022 ha sempre lavorato, da febbraio ad agosto 2022 ha fatto volontariato presso
l'Arca e poi da settembre 2022 ha trovato lavoro presso l'Interporto di Bologna dove lavora tuttora;
ha iniziato a lavorare in regola nel 2021, prima dal 2011 al 2021 ha lavorato ma in nero;
lavora tuttora con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 31 dicembre 2023, con buoni guadagni che dipendono dalle ore lavorate almeno otto al dì; ha seguito corsi di formazione professionale per la conduzione di muletti come da documentazione che consegna all'avvocato; ha svolto attività di volontariato come detto;
parla la lingua italiana avendo conseguito il livello di conoscenza L/2 frequentando anche ulteriori corsi di formazione come da documentazione che consegna all'Avvocato; in Patria ha la seguente situazione: i genitori sono deceduti, il ricorrente era figlio unico e là ha una zia che non sente mai;
in Italia ha avuto una figlia (fa vedere al giudice le immagini di una signora con una bambina); madre e figlia vivono a Vicenza, le sente per telefono ma non riesce ad andare a trovarle;
la madre della bambina non vuole che lui la riconosca, quindi non ha documenti che dimostrano che lui è il padre, ma lui manda dei soldi alla madre per il mantenimento della figlia;
dal certificato di nascita della figlia dovrebbe risultare che lui è il padre. Quanto ai reati che lui ha commesso, l'ultima condanna è stata per fatti del 2019 per forse ad un anno, dopo Per_1
è stato affidato in prova ai Servizi Sociali, lo ha seguito l'Avv. Vito Alagna di Padova”.
Dunque, il Procuratore del ricorrente insisteva nel ricorso, chiedendo di poter produrre ulteriore documentazione inerente all'integrazione del ricorrente in Italia a sostegno di quanto dal medesimo sopra dichiarato.
All'esito, il Giudice, confermata la sospensiva già accordata, sentito il Difensore che nulla eccepiva, fissava nuova udienza collegiale ex art. 275 bis c.p.c. per il giorno 6.3.2024, assegnando alle parti termine per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni fino al 30.1.2024, utilizzando tale termine anche per il deposito della documentazione sopra indicata, e successivo termine per note conclusionali fino al 20.2.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 12.6.2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011. Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 30.8.2022.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il ricorrente, classe 1993, si trova in Italia dal 2011, dunque da 13 anni, e dal 2022 vive in accoglienza come ospite dell'Associazione di volontariato “Arca della
Misericordia” con sede a San Lazzaro di Savena (BO).
Dall'istruttoria orale e documentale si evince che: il ricorrente conosce molto bene la lingua italiana, come si evince anche dal verbale dell'udienza del
7.12.2023 che il ricorrente sosteneva senza l'ausilio di un interprete essendo padrone della lingua italiana, avendo al riguardo anche frequentato un apposito corso di alfabetizzazione (cfr. copia attestato di partecipazione al corso di alfabetizzazione italiana della durata di 32 ore dal 19 gennaio al 11 febbraio 2022; verbale d'udienza del 7.12.2023); il ricorrente ha partecipato ad attività di volontariato, come risulta dalla positiva relazione degli
Operatori della struttura di accoglienza del 18.12.2023; il ricorrente ha svolto regolare attività lavorativa dal 2021 con diversi contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. copia estratto contributivo ) e, una volta scontata la pena in regime di CP_2
affidamento in prova ai servizi sociali (vedi infra), ha continuato a lavorare con regolari contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali stipulato il 3.1.2024 e prorogato plurime volte dal medesimo datore di lavoro sino al 31.10.2024, svolgendo la mansione di addetto alla logistica con buoni guadagni
(cfr. copia intera documentazione lavorativa); il ricorrente poteva contare su redditi pari a circa: euro 273,00 per l'anno 2015 (Min. Giu..); euro 888,00 per l'anno 2016 (Min. Giu.); euro 596,00 per l'anno 2017 (Min. Giu.); nulla dal 2018 al 2020; euro
1.291,00 per l'anno 2021; euro 5.928,00 per l'anno 2022; euro 15.628,00 per l'anno 2023; euro
3.305,00 per l'anno 2024 fino al mese di febbraio (cfr. estratto contributivo allora aggiornato). CP_2
Venendo alla situazione giudiziaria penale del ricorrente in Italia, come si evince dall'ordinanza del
Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 18.10.2022 versata in atti, il ricorrente veniva ammesso al beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali per espiare la pena di mesi 11 e giorni 29 di reclusione, comminata con sentenza del Tribunale di Venezia del 16.2.2019, per i reati di cui agli artt.
337 c.p. e 73, comma 4, DPR 309/90, commessi nel 2019. Al riguardo, nella parte motiva dell'ordinanza in esame si dà atto di tre condanne riportate dal ricorrente nel corso della sua permanenza sul territorio italiano per i reati predetti, valutandosi come “non più concreto ed attuale il pericolo di nuove manifestazioni etero soggettive” da parte del medesimo, considerato che dal suo arrivo nella struttura di accoglienza egli “pare avere mantenuto uno stile di vita regolare, dandosi al lavoro e non denotandosi più per condotte antigiuridiche”; l'affidamento in prova si è concluso in data
14.11.2023, senza essere stato revocato, dunque con un presumibile esito positivo, pur non essendo in arri in provvedimento finale del Tribunale di Sorveglianza. Inoltre, i certificati penali prodotti - casellario giudiziale e carichi pendenti, aggiornati al 5.1.2024 - non attestano altri precedenti penali né tantomeno pendenze giudiziarie penali in corso a carico del ricorrente (ciò avvalorando l'esito positivo dell'affidamento in prova ai Servizi Sociali).
In relazione, invece, alla presenza di legami familiari in Italia, come emerge dalle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 7.12.2023, che trovano riscontro nella copia del verbale di ricezione della denuncia orale sporta dal medesimo in data 3.1.2024 nei confronti dell'ex compagna, Sig. R_
, per il reato di sottrazione di persone incapaci, lo stesso pare padre di una bambina nata il
[...]
10.10.2021 che non ha mai riconosciuto né visto per volere della madre, che l'ha portata con sé a vivere a Vicenza.
Infine, quanto alla condizione del ricorrente in Nigeria, non si può che rilevare che il ricorrente manca dal suo Paese da ormai tredici anni e ha stabilito in Italia il centro dei suoi interessi. Peraltro, sentito in
Tribunale, egli ha dichiarato di non avere più la sua famiglia d'origine in Patria (cfr. verbale d'udienza del 7.12.2023).
Ciò detto, il parere negativo della Commissione Territoriale si basa sostanzialmente sulla mancata integrazione del ricorrente in Italia e i suoi precedenti penali.
Si evidenzia che il ricorrente lasciava il suo Paese d'origine nel 2011; dal 2022 vive in accoglienza;
conosce la lingua italiana;
dal 18.10.2022 espiava la pena inflittagli in regime di affidamento in prova ai servizi sociali;
dal 2021 ha svolto regolare attività lavorativa e con buoni guadagni, continuando a lavorare anche dopo aver scontato i propri debiti con la giustizia con diversi contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali prorogato plurime volte dal medesimo datore di lavoro sino al
31.10.2024, circostanza questa che conferma la serietà dell'impegno del ricorrente, dando tutto ciò dimostrazione di aver dato una positiva svolta alla sua vita.
Ai sensi dell'art.19, comma 1.1, parte seconda, TUI il diritto alla vita privata e familiare deve trovare tutela, salvo che l'allontanamento dal territorio nazionale - che potrebbe comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare - non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, fatta dunque salva la valutata ed accertata pericolosità sociale del richiedente.
Orbene, considerati i molti anni trascorsi dalla commissione dei reati a lui ascritti (cinque anni), deve essere valorizzata l'ammissione del ricorrente al beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali, nonché la valutazione prodromica compiuta all'uopo dall'organo giudicante, oltre alla regolare attività lavorativa svolta dal medesimo dopo il fine pena, con continuità e buoni guadagni, unita alla sua lunghissima permanenza in Italia, ove ha anche una figlia, fattori tutti che portano a ritenere il ricorrente non attualmente e socialmente pericoloso, avendo egli al contrario dato prova di essersi riabilitato con le proprie scelte di vita. Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei 13 anni di permanenza in Italia, la presenza della figlia minore, integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente Signor al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE in data 14 novembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso