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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
14942 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Alessandro Azzaroli in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14942 del Registro Generale Contenzioso 2024;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. CHIMINAZZO LUCA;
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Indirizzo Telematico
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del , con il patrocinio ex Controparte_1 CP_2 CP_3 lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
1 MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale CP_4
di Firenze;
INTERVENUTO
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 18/12/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretti di Persona_1
cittadino italiano.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo CP_1
così contumace.
1. Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
Con In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' ,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della 2 P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, con riferimento alla discendenza dei ricorrenti anche in linea femminile. Infatti le Sezioni Unite n. 4466/2009, ha espresso il principio di diritto cui questo Giudice intende uniformarsi ritenendolo pienamente condivisibile: “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art.
10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.”
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire in quanto la dichiarazione di incostituzionalità della norma che determinava il mancato riconoscimento alla discendenza in linea femminile – per effetto del venir meno della cittadinanza a seguito del rapporto di coniugio - comporta che lo stato di cittadinanza può e deve essere riconosciuto ai ricorrenti
3 anche in via giudiziaria in quanto gli effetti prodotti dalla legge caducata non possono che ripercuotersi in tutte quelle situazioni per il quale vi sia ancora un ragionevole interesse ad ottenere il riconoscimento del diritto derivante da tali situazioni purché le stesse non siano esaurite.
2. Nel merito.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va affermato che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del
1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912,
n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del
2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi
4 automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ciò premesso dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza – con continuità della linea di trasmissione - dal capostipite cittadino italiano. Persona_1
Da tale capostipite discendono senza soluzione di continuità gli odierni ricorrenti, tanto per linea maschile quanto per linea femminile.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato
5 all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
Rilevato che la documentazione prodotta ha imposto un'attività di scrutinio particolarmente rigorosa e non immediata, in quanto si è reso necessario verificare la regolarità formale degli atti, la continuità della loro linea genealogica e la complessiva attendibilità delle risultanze, profili che hanno reso l'istruttoria documentale complessa e richiedente un apprezzamento articolato da parte del giudicante;
Considerato che il presente giudizio, avente natura dichiarativa, si è svolto in assenza di un effettivo contraddittorio sostanziale, anche in ragione della contumacia dell'Amministrazione resistente, la quale non ha posto in essere condotte idonee a determinare un aggravio dell'attività difensiva della parte ricorrente, né ha contribuito a incrementare la complessità del thema decidendum;
Ritenuto che le peculiari circostanze del caso concreto – caratterizzate da una istruttoria eminentemente documentale, da un contraddittorio solo formale e dall'assenza di attività processuali suscettibili di incidere sulla posizione della parte ricorrente – integrano giusti motivi specifici, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tali da escludere l'automatica applicazione del principio di soccombenza, atteso che la ratio di tale disposizione consente al giudice di derogare al criterio ordinario quando ricorrano situazioni eccezionali che rendano iniqua la condanna alle spese;
Osservato altresì che la complessità dell'attività valutativa, pur richiedendo un impegno significativo da parte del giudicante, non si è tradotta in un aggravio per la parte ricorrente, la quale ha potuto coltivare il giudizio senza dover fronteggiare iniziative difensive della
6 controparte, sicché la compensazione delle spese appare conforme ai principi di equità e proporzionalità;
Per tali motivi, dispone la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Firenze, 18/12/2025
Il Giudice (Dott. Alessandro Azzaroli )
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Alessandro Azzaroli in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14942 del Registro Generale Contenzioso 2024;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. CHIMINAZZO LUCA;
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Indirizzo Telematico
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del , con il patrocinio ex Controparte_1 CP_2 CP_3 lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
1 MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale CP_4
di Firenze;
INTERVENUTO
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 18/12/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretti di Persona_1
cittadino italiano.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo CP_1
così contumace.
1. Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
Con In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' ,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della 2 P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, con riferimento alla discendenza dei ricorrenti anche in linea femminile. Infatti le Sezioni Unite n. 4466/2009, ha espresso il principio di diritto cui questo Giudice intende uniformarsi ritenendolo pienamente condivisibile: “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art.
10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.”
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire in quanto la dichiarazione di incostituzionalità della norma che determinava il mancato riconoscimento alla discendenza in linea femminile – per effetto del venir meno della cittadinanza a seguito del rapporto di coniugio - comporta che lo stato di cittadinanza può e deve essere riconosciuto ai ricorrenti
3 anche in via giudiziaria in quanto gli effetti prodotti dalla legge caducata non possono che ripercuotersi in tutte quelle situazioni per il quale vi sia ancora un ragionevole interesse ad ottenere il riconoscimento del diritto derivante da tali situazioni purché le stesse non siano esaurite.
2. Nel merito.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va affermato che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del
1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912,
n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del
2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi
4 automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ciò premesso dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza – con continuità della linea di trasmissione - dal capostipite cittadino italiano. Persona_1
Da tale capostipite discendono senza soluzione di continuità gli odierni ricorrenti, tanto per linea maschile quanto per linea femminile.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato
5 all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
Rilevato che la documentazione prodotta ha imposto un'attività di scrutinio particolarmente rigorosa e non immediata, in quanto si è reso necessario verificare la regolarità formale degli atti, la continuità della loro linea genealogica e la complessiva attendibilità delle risultanze, profili che hanno reso l'istruttoria documentale complessa e richiedente un apprezzamento articolato da parte del giudicante;
Considerato che il presente giudizio, avente natura dichiarativa, si è svolto in assenza di un effettivo contraddittorio sostanziale, anche in ragione della contumacia dell'Amministrazione resistente, la quale non ha posto in essere condotte idonee a determinare un aggravio dell'attività difensiva della parte ricorrente, né ha contribuito a incrementare la complessità del thema decidendum;
Ritenuto che le peculiari circostanze del caso concreto – caratterizzate da una istruttoria eminentemente documentale, da un contraddittorio solo formale e dall'assenza di attività processuali suscettibili di incidere sulla posizione della parte ricorrente – integrano giusti motivi specifici, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tali da escludere l'automatica applicazione del principio di soccombenza, atteso che la ratio di tale disposizione consente al giudice di derogare al criterio ordinario quando ricorrano situazioni eccezionali che rendano iniqua la condanna alle spese;
Osservato altresì che la complessità dell'attività valutativa, pur richiedendo un impegno significativo da parte del giudicante, non si è tradotta in un aggravio per la parte ricorrente, la quale ha potuto coltivare il giudizio senza dover fronteggiare iniziative difensive della
6 controparte, sicché la compensazione delle spese appare conforme ai principi di equità e proporzionalità;
Per tali motivi, dispone la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Firenze, 18/12/2025
Il Giudice (Dott. Alessandro Azzaroli )
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