Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 15/05/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00898/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2025, proposto da Russo Costruzioni e Restauri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Miani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monteforte Irpino, non costituito in giudizio;
PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’
del silenzio – inadempimento serbato dal Comune di Monteforte Irpino sull'atto stragiudiziale di diffida, notificatogli in data 19 giugno 2024, con cui la soc. ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 26 D.L. n. 50/2022, di provvedere, attraverso l’adozione di un certificato di pagamento straordinario, a corrisponderle l'adeguamento prezzi per le lavorazioni contabilizzate nel SAL n. 2 del 13/10/2023 e nel SAL n. 3 del 15/04/2024 e, quindi, PER L’ACCERTAMENTO dell’obbligo del Comune di provvedere E LA CONDANNA dell’Ente ad adottare un provvedimento espresso in relazione alla predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente società ha allegato e dedotto che: all'esito di procedura di evidenza pubblica indetta in data 20/04/2020, ha sottoscritto con il Comune di Monteforte Irpino il contratto d'appalto Rep. n. 1207/2020 del 24/09/2020 per l'esecuzione dei lavori di “Valorizzazione e fruizione della pineta in Località San Martino” (CIG 8253405D41) per un importo di € 184.802,12; nel corso dei lavori, sono stati emessi n. tre SAL e rilasciati i corrispondenti certificati di pagamento; sebbene l'appalto de quo sia stato aggiudicato in forza di offerta presentata nel 2020, il Comune resistente non ha provveduto all'adeguamento dei prezzi, così come previsto dal su riportato art. 26 D.L. 50/20022, con riferimento alle lavorazioni contabilizzate a far data dal 1 gennaio 2022 (comma 1) e fino al 31 dicembre 2025 (comma 6 bis); pertanto, con atto stragiudiziale di diffida, notificato al Comune resistente in data 19 giugno 2024, ha chiesto, ai sensi dell’art. 26, comma 6 bis, D.L. 50/2022, di provvedere, attraverso l’adozione di un certificato di pagamento straordinario, a corrisponderle la differenza di prezzo, al netto dei ribasso formulato in sede di offerta, dovuta in ragione dell’applicazione dei prezzari regionali aggiornati alle lavorazioni contabilizzate nel SAL n. 2 del 13/10/2023 e nel SAL n. 3 del 15/04/2024; alcun riscontro, tuttavia, è stato offerto dal Comune di Monteforte.
Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito il Comune resistente.
All’udienza camerale del 14 maggio 2025, la causa è stata assegnata a sentenza.
Tanto doverosamente premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto, non avendo il Comune fornito alcun riscontro alla predetta diffida.
Com’è noto, il comportamento inerziale della Pubblica Amministrazione ha un significativo apprezzamento da parte del nostro ordinamento giuridico, il quale, in un’ottica finalistica del soddisfacimento del preminente interesse pubblicistico, appresta, in favore del privato, due tipi di tutela: una preventiva di semplificazione procedimentale, in tema di silenzio assenso ed una successiva, nella materia del tutto residuale e recessiva del silenzio rigetto.
Al di fuori dei tassativi casi di valenza legalmente qualificata della condotta inerte pubblicistica, si configura la fattispecie del silenzio rifiuto o silenzio inadempimento, rigorosamente circoscritta alla pura e semplice violazione dell’obbligo giuridico di provvedere, che, perciò solo, integra un tipico caso di inadempimento, stigmatizzabile con i rimedi originanti dal combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a.
L’obbligo di provvedere nel termine di legge è palesemente scandito nell’art. 2 della Legge 241/1990, il quale, nel declinare un ineludibile principio di certezza giuridica oltre che di tutela dell’affidamento privato, da un lato, consacra il tempo a bene degno di rilievo e considerazione giuridica e, dall’altro, impone all’Amministrazione di definire un procedimento, avviato con istanza privata, mediante l’adozione di una soluzione provvedimentale, entro i termini di legge.
Il decorso del termine normativamente previsto per provvedere non costituisce di per sé causa di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, né preclude la prosecuzione delle attività d'istruttoria procedimentale; in effetti, in assenza di un'esplicita prescrizione di decadenza del potere, alla previsione del termine di conclusione del procedimento deve essere attribuita una funzione meramente acceleratoria; detto altrimenti, il mancato rispetto del termine, entro il quale la pubblica amministrazione deve concludere il procedimento, non assurge a requisito inficiante la validità del provvedimento adottato tardivamente (Tar Potenza, sez. I, 24/03/2020, n.212).
Ai fini della declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato nonché della condanna della stessa, è necessario che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato); permane, invece, la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire ex art. 117 c.p.a., se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die (Consiglio di Stato sez. IV, 06/12/2019, n.8349).
E tanto basta al Collegio per integrare il perfezionamento della fattispecie del silenzio inadempimento e giustificare l’accoglimento del ricorso da parte del Collegio, nei sensi precisati in motivazione e, per l'effetto, la declaratoria dell'obbligo del Comune di Monteforte di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza de qua, entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla sua notificazione.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Monteforte, con facoltà di nomina di un funzionario anche non appartenente al suo ufficio, che provvederà, ove necessario ed a semplice richiesta di parte ricorrente, al compimento degli atti necessari all'esecuzione della presente decisione, nel termine di giorni novanta dal suo insediamento, fissando sin da ora il relativo compenso in euro 2.000,00, oltre spese vive documentate, da porre a carico del Comune di Monteforte.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie entro i limiti precisati in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune di Monteforte di pronunciarsi sull'istanza nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza, nominando sin d'ora, quale Commissario ad acta in caso di sua inottemperanza, il Segretario Comunale del Comune di Monteforte, che provvederà in via sostitutiva, nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni decorrente dall’insediamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO