TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n r.g. 69445/2019, assunta in decisione all'udienza del 05.03.2025 ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: , quale figlia ed erede di Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata a [...], il [...], deceduta in
[...] C.F._2
Roma, il 23.11.2016, nonché quale genitore e legale rappresentante dei figli minori
[...]
(C.F.: ), nato a [...], il [...], e Persona_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F.: ), nato a [...], il [...] nipoti della predetta defunta C.F._4
Controparte_3
(C.F.: ), quale figlio ed erede della predetta
[...] C.F._5 defunta nonché quale genitore e legale rappresentante dei figli minori Controparte_1
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Controparte_4 C.F._6 Controparte_5
(C.F. , nata a [...], il [...], anch'essi nipoti della defunta C.F._7
Controparte_1
(C.F.: , in proprio quale sorella della Controparte_6 C.F._8 predetta defunta Controparte_1 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. EP Loi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla Via EP Avezzana, n. 6, in virtù di procura in atti
Attori
E
CO
(C.F. ) in persona del
[...] P.IVA_1 procuratore speciale fra giusta procura ad negotia per TA EP Controparte_8
1 del 18.10.2012, rep. 31865, racc. 11009, rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_2
Raffaele Troncone e Maurizio Barbatelli elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, al Viale delle Milizie n. 76, in virtù di procura in atti
Convenuta oggetto: responsabilità sanitaria – risarcimento danni conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 05.03.2025 da intendersi trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 25.10.2019 , Parte_1 CP_3
e convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Controparte_6 [...] al CO fine di sentirne accertare la responsabilità della struttura sanitaria in ordine al decesso della propria congiunta avvenuto a Roma il 23.11.2016 presso il Controparte_1 suddetto Istituto, nonché al fine sentire condannare la parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale biologico e morale subito dagli attori iure hereditatis o, in via subordinata, al risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza, sempre iure hereditatis, oltre al conseguente danno non patrimoniale morale e per perdita del rapporto parentale subito da parte attrice.
In particolare, la parte ricorrente deduceva sulla scorta della perizia medico legale redatta dal Prof. quanto segue: Persona_2
- in data 05.10.2016 all'età di 66 anni, a causa della diagnosi di Controparte_1 angina da sforzo veniva ricoverata presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale
San Pietro Fatebenefratelli di Roma;
- in data 10.10.2016 veniva eseguita angiografia-coronarografia con riscontro al ramo
IVA di stenosi subcritica al 50% del tratto medio valutata con riserva di flusso frazionale, ramo CX e coronaria destra descritte “esenti da lesioni”;
- al termine della procedura l'operatore non attestava alcuna complicanza;
- nel pomeriggio, tuttavia, i dati di laboratorio deponevano per una marcata anemia e veniva disposto un esame TAC addome che evidenziava la presenza di un grossolano e disomogeneo ematoma a livello del versante anteriore della radice della coscia di destra, come per sanguinamento in atto originato dall'arteria femorale profonda, appena al di sotto dell'emergenza della stessa;
- veniva quindi sottoposta, nella stessa giornata, a procedura d'urgenza PTA mediante accesso femorale sinistro e nel corso di tale procedura si repertava una breccia a livello del terzo prossimale dell'arteria femorale profonda. Pertanto, si procedeva con l'impianto di uno stent e durante la procedura l'operatore segnalava l'assenza di calcificazioni del vaso arterioso;
2 - nella serata del 10 ottobre le condizioni cliniche della paziente, che era stata trasferita in UTIC, erano descritte gravi e, in particolare, l'esame TC rilevava l'incremento volumetrico dell'ematoma in corrispondenza del versante anteriore della coscia destra, con dimensione maggiore che aveva raggiunto i 30 cm con persistenza di condizione di oliguria, indice di insufficienza renale in atto;
- in data 13 e 14.10.2016 gli esami rilevavano una dislocazione dello stent posizionato il 10 ottobre e quindi la paziente veniva sottoposta a procedura chirurgica d'urgenza per la chiusura della breccia arteriosa femorale;
- tuttavia, nonostante l'intervento chirurgico, nei giorni successivi le condizioni non miglioravano ed anzi peggioravano fino al 12.11.2016 quando la paziente veniva ricoverata in terapia intensiva per poi arrivare al decesso in data 23.11.2016.
Rilevata la condotta negligente e imperita dei sanitari della struttura convenuta, consistita nella lesione dell'arteria femorale profonda di destra durante l'angiografia per coronarografia a cui la paziente era stata sottoposta il 10.10.2016, oltre all'inadeguato trattamento della citata lesione vascolare, così determinando quella catena di eventi che la portava alla morte (condizione di shock emorragico, sofferenza renale con associata depressione della funzione midollare e anemia, lo stato di shock settico con insufficienza multi organo), parte attrice allegava la responsabilità della struttura sanitaria domandandone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Da qui il ricorso all'autorità giudiziaria, dopo la procedura di mediazione chiusa negativamente.
2. Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza CO della domanda circa an e il quantum debeatur, chiedendo il rigetto della stessa.
3. Concessi i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita con l'espletamento di CTU medico legale e con l'escussione dei testi.
Pertanto, esaurita l'attività istruttoria, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies, comma terzo,
c.p.c. del 05.03.2025.
4. Ciò premesso, all'esito del giudizio, sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite deve affermarsi che la domanda proposta da parte attrice confronti della struttura convenuta è fondata e merita accoglimento, seppur entro i limiti e per i motivi che seguono.
5. In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della struttura convenuta chiamata in relazione alle prestazioni sanitarie rese in favore di in occasione dell'angiografia per Controparte_1 coronografia a cui la donna fu sottoposta in data 10.10.2016.
5.1 Nel caso di specie, sono in rilievo diversi titoli di responsabilità della struttura sanitaria convenuta, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo alla de cuius e
3 fatti valere iure hereditatis da parte attrice, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte di quest'ultima nella qualità di soggetto avente legami qualificati con la paziente.
Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la struttura sanitaria e la paziente.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, «il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché
l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti
"iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti» (cfr. Cass. n. 14615/2020). Ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi sanitari non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio (nella specie, il danno morale da perdita del rapporto parentale o assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
Inoltre, la presente controversia attinente a fatti commessi nell'anno 2016 è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n.
4 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che
"l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme,
Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
5.2 Come risulta dalla documentazione sanitaria riportata nella CTU, in data 10.10.2016 la paziente fu sottoposta ad angiografia per coronarografia presso Controparte_1
l'ospedale di e sempre all'interno del nosocomio pervenne CO CP_7 al decesso.
Tra le parti, pertanto, deve ritenersi perfezionato un rapporto contrattuale, che la giurisprudenza di legittimità ha definito notoriamente come "contratto di spedalità" (Cass.
SS.UU. 577/2008). In virtù di tale contratto atipico "a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo", come noto, la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente: a) per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura;
b) per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa si avvale (cfr. Cass. 22.9.2015, n. 18610;
Cass., 3/2/2012, n. 1620; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass.,
24/5/2006, n. 12362), pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass.
14.6.2007, n. 13953).
5 6. In via preliminare, si impone la disamina della istanza di remissione in termini formulata dall'attrice in data 17.06.2021 per il deposito della documentazione prodotta in allegato alla memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. tutta segnatamente elencata al punto D.5 della medesima, siccome perfezionatosi nell'imminenza della data e dell'ora di scadenza (v. All. C pag. 3 ricevuta di avvenuta consegna ore 00:14 del
12.06.2021).
6.1 In punto di diritto si osserva che con lo scadere dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. si consuma sul piano logico e cronologico - ed è dunque pregiudicata alle parti - prima la possibilità di modificare l'oggetto della controversia (thema decidendum) e poi di indicare gli strumenti probatori di cui le parti intendono avvalersi (thema probandum), salvo eventuali remissioni in termini ove consentite o interventi del giudice che disponga d'ufficio di mezzi istruttori.
Va notato che il sistema delle preclusioni è espressamente applicabile anche ai documenti, come si evince dal chiaro tenore letterale dell'art. 183 c.p.c., non trovando giustificazione né appiglio normativo un trattamento differenziato e, pertanto, salvo ipotesi di rimessione in termini, la produzione dei documenti deve avvenire entro lo spirare del secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c. ovvero qualora si tratti di documenti che si intende produrre a prova contraria entro la terza memoria di cui all'art. 183.
Il potere di impulso istruttorio delle parti si esaurisce, dunque, nella indicata fase con lo spirare dei termini perentori previsti ed ogni eventuale ulteriore richiesta istruttoria e/o produzione documentale intervenuta successivamente sarebbe inammissibile per intervenuta decadenza dal proporla.
Il sistema delle preclusioni, che trova fondamento nell'esigenza di contenere la durata del processo e trova garanzia costituzionale nel principio del giusto processo, postula altresì la rilevabilità d'ufficio dell'intervenuta preclusione nonché l'inammissibilità della rinuncia implicita od esplicita della controparte a far valere l'avversa decadenza.
A parziale contemperamento del regime delle preclusioni opera la previsione dell'istituto della rimessione in termini, ora disciplinato in via generale dall'art. 153, comma 2 c.p.c.
Agli effetti della norma da ultimo richiamata, perché le preclusioni possano essere superate per il compimento di attività processuali in ordine alle quali la parte è decaduta per causa ad essa non imputabile, è necessario che vi sia l'istanza della parte interessata - non essendo surrogabile dal giudice di merito l'esercizio del potere dispositivo riservato alla parte processuale (seppure non possa a priori negarsi la possibilità che l'istanza di rimessione in termini possa essere proposta implicitamente, tramite la produzione del documento: cfr. Cass. n. 25631/2018) - nonché la dimostrazione e il conseguente accertamento da parte del giudice della condotta incolpevole tenuta dalla parte nella decadenza in cui è incorsa - richiamando, l'espressione utilizzata, i principi in tema di
"caso fortuito" e "forza maggiore" di derivazione contrattuale - da compiere secondo le
6 modalità del procedimento previste dall'art. 294, comma secondo e comma terzo c.p.c. in tema di remissione in termini del contumace (conf. Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2017, n.
16467).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito, con orientamento pressochè costante, che la rimessione in termini è possibile a seguito della dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. civ., sez. III, 11.11.2011, n. 23561; Cass. civ., sez. I, 16.10.2015, n. 20992).
Ancor più recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L.
n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà (cfr. S.U., sentenza n.
32725 del 18/12/2018, Rv. 652074 - 01 e sentenza n. 4135 del 12/02/2019, Rv. 652852 - 03).
6.2 Nel caso di specie, all'udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi, mediante scambio di note di trattazione scritta, in data 21.03.2021. l'allora Giudice adito concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sei, n. 1,2, 3 c.p.c. per lo scambio di memorie difensive finalizzate alla precisazione delle domande e alle richieste dei mezzi istruttori.
Nel rispetto dei termini assegnati, le parti provvedevano allo scambio delle memorie difensive autorizzate, tuttavia, la difesa attorea dopo aver dato conto di aver provveduto al tempestivo invio della memoria ex art.183, comma 6, n. 2 c.p.c., - tale deposito si perfezionava infatti alle ore 23:54 di venerdì 11.06.2021 e dunque entro la mezzanotte del giorno di scadenza (v. fascicolo telematico nonché ALL. A, pagg. da 1 a 6 msg pec di invio
– accettazione - consegna - esito controlli automatici-esito controlli manuali), provvedeva ad inviare la seconda busta telematica contenente la documentazione prodotta in allegato alla predetta memoria istruttoria solo alle ore 00:01 del giorno 12.06.2021 ( v. ALL. B, pag.
1 msg pec invio), ma tale secondo invio non andava a buon fine come segnalato dalla terza pec “esito controlli automatici” pervenuta al difensore alle ore 00:07 del giorno successivo alla scadenza (v. ALL. B pagg. 5 e 6 msg pec notifica eccezione). Pertanto, il difensore procedeva ad un terzo invio generando all'uopo una nuova ulteriore busta contenente tutta la documentazione allegata a favore degli attori con la memoria n. 2 il quale, questa volta, si perfezionava alle ore 00:14 di sabato 12.06.2021 (v. ALL. C) pag. 3 msg pec avvenuta consegna) e quindi pochi minuti dopo il giorno e l'ora di scadenza.
Ebbene, ancorché la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. è stata depositata tempestivamente entro l'ultimo giorno utile ovvero in data 11.06.2021 alle ore 23.54, il deposito della documentazione allegata alla memoria istruttoria risulta avvenuto il
12.06.2021 alle ore 00:14 e, quindi, oltre il termine di scadenza.
7 Tuttavia, il tardivo deposito della documentazione non è dovuto ad un errore del sistema telematico di gestione degli atti (circostanza non provata), ma alla difficoltà riscontrata dal difensore di predisporre il deposito della documentazione, essendosi apprestato ad espletare detto incombente sul finire della giornata.
Pertanto, non si ravvisa che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà con conseguente inammissibilità dell'istanza in esame e dei documenti con essa depositati.
7. Ciò posto, nel caso di specie si evidenzia che e figli ed Parte_1 CP_3 eredi della defunta, che tali si sono predicati e qualificati già con l'atto di citazione, hanno agito, oltre per i danni subiti iure proprio, anche iure hereditatis per il risarcimento del danno subito dalla loro madre a seguito del decesso occorso presso la struttura sanitaria convenuta.
Giova premettere che nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. civ.
817/2025; Cass. civ. 10519/2024; Cass. civ. 210/2021; Cass. 26/06/2018, n. 16814; specificamente e da ultimo Cass. civ. n. 22223/2014 “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede 'ab intestato', ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il 'de cuius', non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione).
Al fine di supportare la dichiarata qualità di figli ed eredi della de cuius gli attori Pt_1
e che tali si sono predicati e qualificati già con l'atto di citazione,
[...] CP_3 pur non essendo mai stata espressamente contestata la di loro discendenza parentale da parte della convenuta (avendo questa genericamente eccepito la sola carenza di legittimazione senza specificare se avesse a riferirsi a quella attiva o quella passiva), hanno prodotto in sede di iscrizione a ruolo del presente giudizio il certificato di stato di famiglia nonché le dichiarazioni sostitutive di atto notorietà rese dai predetti innanzi all'Ufficiale
8 delle Stato Civile del Comune di Nerola ( v. doc. 2/B – e doc. 2/C- Parte_1 CP_3
.
[...]
Dalla documentazione in esame si evince che nata a [...], il [...] Parte_1 era figlia di nata a [...], il [...], deceduta in Roma, il Controparte_1
23.11.2016 con cui al momento della morte di quest'ultima risultava essere era residente unitamente ai propri figli minori nato a [...] il [...], e Persona_1 [...]
nato a [...], il [...], (v. doc. 2/B) come confermato altresì dal Certificato CP_2 di Stato di Famiglia prodotto in atti (v. doc. 2/A pag. 1).
Medesime considerazioni valgono per nato a [...], il [...], il quale, CP_3 residente anch'esso unitamente alla sorella nell'abitazione della madre sita alla Via Cesare
Battisti, n. 28, del Comune di Nerola al momento del decesso (v. doc. 2/A pag. 1), in allegato all'atto di citazione, ha prodotto dichiarazione sostitutiva di atto notorietà resa innanzi all'Ufficiale delle Stato civile del Comune di Nerola con cui ha dichiarato di essere figlio di nata a [...], il [...], deceduta in Roma, il Controparte_1
23.11.2016, nonché padre dei minori nata a [...] il [...] e Controparte_5 CP_4 nato a [...], il [...] (v. doc. 2/C) e che al momento del decesso era nel
[...] certificato di stato di famiglia della madre.
7.1 Gli attori e hanno agito nel presente giudizio sia in Parte_1 CP_3 proprio che quali legali rappresenti dei rispettivi figli minori (in epigrafe indicati) che sono i nipoti della de cuius, come si ricava dal certificato di stato di famiglia e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta in sede di costituzione in giudizio.
Quanto a nata a [...], il [...], residente in [...] di Papa, n. 6 a riprova del rapporto parentale è stata prodotta, sempre in allegato all'atto di citazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorietà resa da quest'ultima innanzi all'Ufficiale delle Stato civile del Comune di Nerola con cui ha dichiarato di essere sorella della defunta (v. doc. 2/D). Controparte_1
Anche con riguardo ai predetti attori non è mai stato espressamente contestato il loro rapporto parentale con la defunta da parte della convenuta (avendo questa genericamente eccepito la sola carenza di legittimazione senza specificare se avesse a riferirsi a quella attiva o quella passiva) (v. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29/05/2014 n° 12065; Cass. civ. 11276/2018; Cass. civ. 8973/2020).
8. La consulenza tecnica d'ufficio
Deve premettersi che si ritengono inammissibili le istanze istruttorie rigettate per le stesse ragioni evidenziate con il provvedimento del 15.07.2021 che qui si richiama.
Ciò posto, i dottori (Cardiochirurgo) e la Dott.ssa (Medico Persona_3 Persona_4
Legale) hanno esaminato la vicenda della paziente , la quale all'età di Controparte_1
66 anni, si ricoverava, in data 05.10.2016, presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale
con diagnosi di accettazione “Angina da sforzo”. CP_7
9 La donna presentava grave patologia cardiaca, cardiomiopatia dilatativa con FE 20%, grave obesità (109kg, 155 cm), in cpap domiciliare ed insufficienza renale cronica
(creatinina 1,83).
Dopo cinque giorni (in data 10.10.2016) veniva sottoposta a coronarografia mediante puntura dell'arteria femorale destra con rilevazione di una stenosi sub-critica della coronaria IVA e la procedura si concludeva senza complicanze (referto creato alle ore 11 e
06).
Nel pomeriggio la paziente presentava alle analisi di laboratorio un calo dell'emoglobina con valore di 9.5, e successivamente si rilevava intorno alle 18 dello stesso giorno un ulteriore calo con valore 6,3, con scadimento delle condizioni generali pallore ed ipotensione.
Veniva quindi eseguita tac all'addome che mise in evidenza “grossolano versamento nella coscia destra e con evidenza di lesione a carico dell'arteria femorale profonda di destra”.
Pertanto, veniva sottoposta lo stesso giorno a procedura di PTA percutanea con posizionamento di stent in corrispondenza dell'arteria femorale profonda con ottimo risultato angiografico e trasferita in utic ove nei giorni successivi le condizioni si aggravavano.
Invero, la tac del 12.10.2016 mostrava aumento dell'ematoma e l'emoglobina era sempre bassa.
In data 14.10.2016 all'esame angiografico di controllo veniva rilevata una perdita dall'arteria femorale profonda, pertanto la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico di sutura della breccia della arteria femorale profonda destra.
La paziente nei giorni successivi presentava anemia, linforrea dalla incisione chirurgica e successivamente positività a tampone per proteus ed enterococco.
Nei giorni successivi le condizioni peggioravano ulteriormente e si manifesta insufficienza renale con conseguente disposizione di seduta dialitica.
In data 12.11.2016 la paziente veniva trasferita in rianimazione ove il 23.11.2016 decedeva.
Nel rispondere ai quesiti, sebbene non venga accertato un errore nella diagnosi e nella scelta ed esecuzione del trattamento chirurgico prescelto (coronarografia mediante accesso in arteria femorale destra), tuttavia i cc.tt.uu rilevano che non risulta eseguito un approccio ecoguidato o fluoroscopico, al fine di ridurre al minimo il rischio di complicanze vascolari specie nel caso in esame ove la paziente presentava già importanti fattori di rischio, in particolare obesità grave, dislipidemia, cardiopatia ipertensiva con FE 30-35%, terapia anticoagulante.
In particolare, secondo il Collegio peritale “Sebbene le complicanze vascolari
(sanguinamento retroperitoneale, ematoma, pseudoaneurisma e fistola artero-venosa) complessivamente siano < 1%, è noto in letteratura che i siti di puntura non localizzati nell'arteria femorale comune sono associati a un più alto tasso di complicanze vascolari
10 locali post cateterizzazione. Se la puntura è troppo prossimale (al di sopra del legamento inguinale), è possibile entrare nell'arteria iliaca esterna, aumentando il rischio di emorragia retroperitoneale. Ciò si verifica nello 0,5% di tutte le procedure. Di contro, se la puntura è troppo distale, potrebbe verificarsi nell'arteria femorale profonda o superficiale. Sono note in letteratura diverse tecniche di accesso femorale (palpazione dei punti di repere con o senza fluoroscopia;
utilizzo di una guida ecografica), che consentono di ridurre al minimo il rischio di complicanze vascolari. Non essendoci un consenso unanime sul loro utilizzo, queste vengono impiegate sulla base delle preferenze e dell'esperienza degli operatori. È noto in letteratura che l'uso della guida ecografica per il cateterismo dell'arteria femorale ha ridotto il tasso di complicanze complessivo del 49% rispetto ai metodi di palpazione tradizionali (con o senza fluoroscopia)”.
Pertanto, l'adozione da parte dei sanitari di tale approccio avrebbe ridotto di molto (con riduzione del 49% dello stesso, come riportato in CTU a pag. 10) il rischio generico di accidente vascolare (normalmente inferiore all'1%, come riportato in C.T.U. a pag. 9), tanto che quasi certamente non si sarebbe verificata (nel corso della procedura diagnostica definita routinaria) la gravissima emorragia che ha innescato la sequenza di eventi che ha condotto a morte la paziente.
I cc.tt.uu. aggiungono che “la guida ecografica presenta notevoli vantaggi rispetto alla palpazione e alla fluoroscopia, consentendo all'operatore di visualizzare direttamente la
CFA e la sua biforcazione, di identificare direttamente la puntura dell'ago e di evitare di pungere inavvertitamente la parete posteriore del vaso, la vena adiacente o una placca aterosclerotica e calcifica. Il suo utilizzo è particolarmente vantaggioso nei pazienti obesi, per vasi profondi e/o di piccolo calibro e nei pazienti sottoposti a terapia anticoagulante, dove il successo dell'accesso è particolarmente importante Per quanto riguarda la procedura oggetto di contenzioso – la coronarografia – questa non può definirsi come un intervento ad elevata difficoltà tecnica, quanto piuttosto come una procedura sostanzialmente routinaria. Nella pratica clinica, per eseguire tale esame, si predilige un accesso in arteria radiale, in quanto abbassa considerevolmente il rischio di complicanze emorragiche (ematomi; pseudoaneurismi). Quanto appena enunciato trova piena applicazione anche nel caso di specie, soprattutto a fronte del fatto che la paziente presentava molteplici fattori di rischio (ipertensione; piastrinopenia;
età avanzata;
aterosclerosi) per sanguinamento. Comunque è possibile eseguire un accesso anche in sede controlaterale, che è ugualmente indicato in particolare nei soggetti ad alto rischio di complicanze emorragiche (anziani, ipertesi, piastrinopenici). Ad ogni modo l'impiego di un accesso radiale rispetto a quello femorale dipende dall'esperienza dell'operatore.
Sebbene meno utilizzato, è previsto anche l'accesso in arteria brachiale”.
Nel rispondere alle osservazioni di parte il Collegio peritale rileva che “Proprio perché la paziente presentava molti fattori di rischio per sviluppare complicanze vascolari in sede di
11 puntura dell'arteria femorale, era doveroso, come indicato dalle linee guida, utilizzare il metodo ecografico o fluoroscopico con l'obiettivo di pungere nel punto più corretto il vaso onde minimizzare il più possibile l'evento lesione del vaso. Affermare che l'arteria è stata incannulata correttamente solo sulla esperienza manuale non è possibile, potrebbe essere stata incannulata lateralmente e non al centro del vaso e questo può verosimilmente aver contribuito alla lacerazione della stessa e allo sviluppo delle conseguenti complicanze. In sostanza si ribadisce che era certamente indicato nel caso in questione utilizzare tutti i metodi a disposizione per incannulare più correttamente l'arteria femorale”.
Circa l'accertamento della misura in cui il trattamento in esame abbia concorso al decesso della paziente il Collegio peritale ha accertato che “La complicanza nell'esecuzione del trattamento chirurgico (lesione arteria femorale destra) ha innescato una serie di eventi che hanno concorso all'exitus della de cuius”.
Ha inoltre evidenziato che il trattamento in esame non era terapeutico, ma diagnostico, e in caso di assenza della suddetta complicanza l'aspettativa di vita sarebbe stata comunque piuttosto ridotta in considerazione delle gravi patologie da cui la de cuius era affetta, nell'ordine del 50% a un anno (“La paziente, già all'atto del ricovero, era affetta da complesso morboso di severa entità (ipertensione arteriosa, dislipidemia. Obesità grave.
OSAS in CPAP terapia notturna. IRC. FAC in terapia anticoagulante. Gammopatia monoclonale. Angina a riposo in disfunzione sistolica globale - FE 30-35% - con insufficienza mitralica e tricuspidalica) che ha concorso nella causazione del decesso”).
Infine, nel rispondere al quesito “se l'eventuale errore e/o ritardo nella diagnosi ovvero nella esecuzione del trattamento diagnostico, chirurgico, terapeutico e sanitario abbia ridotto concretamente le chances di sopravvivenza della paziente” il Collegio peritale ha risposto che “La complicanza nell'esecuzione del trattamento chirurgico ha ridotto in maniera significativa le chances di sopravvivenza, già piuttosto contenute”.
5. La valutazione della consulenza tecnica
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro, logico e motivato, tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte, fermo restando quanto di seguito evidenziato.
Preliminarmente, si osserva che la paziente faceva accesso presso la struttura convenuta con diagnosi di angina da sforzo per l'esecuzione di un trattamento chirurgico
(coronarografia mediante accesso in arteria femorale) di tipo diagnostico e non curativo.
È proprio durante l'esecuzione del citato trattamento che si verifica, quale complicanza, una lesione dell'arteria femorale destra che ha innescato una serie di eventi che hanno concorso all'exitus della paziente.
12 Ebbene, il trattamento chirurgico a cui è stata sottoposta la paziente, ancorché gravata da complesso morboso di severa entità, si è inserito in quella catena di eventi che ha portato alla morte della donna.
Si è trattato, quindi, di una lesione etero-procurata del tutto estranea ai precedenti morbosi da cui era gravata la donna e che poteva essere evitata con l'esecuzione di un approccio eco-guidato o fluoroscopico, al fine di ridurre al minimo il rischio di complicanze vascolari specie nel caso in esame ove la paziente presentava già importanti fattori di rischio (in particolare obesità grave, dislipidemia, cardiopatia ipertensiva con FE 30-35%, terapia anticoagulante).
Inoltre, nella stessa giornata del 10.10.2016, veniva sottoposta a procedura PCI (PTA)
d'urgenza mediante accesso femorale sinistro nel corso della quale si repertava una
“breccia”, con spandimento di mezzo di contrasto, a livello del terzo prossimale dell'arteria femorale profonda.
Pertanto, si procedeva con l'impianto di uno stent ricoperto tipo Advanta 5,0 x 22 mm.
Senonché, solo a distanza di quattro giorni, e precisamente il successivo 14 ottobre veniva eseguito l'esame angiografico di controllo che rilevava la dislocazione dello stent posizionato il 10 ottobre in arteria femorale profonda di destra con indicazione chirurgica in urgenza alla chiusura della breccia ove veniva repertato la presenza di voluminoso ematoma che interessava i tessuti sottocutanei.
6.1 La condotta colposa e di inesatto adempimento e il nesso causale
In base alle citate emergenze della consulenza preventiva, si ritiene acclarata la sussistenza di un comportamento imperito e negligente dei sanitari della struttura convenuta, in quanto il rischio di lesione dell'arteria femorale, ben poteva evitato nel caso di specie con l'esecuzione di un approccio ecoguidato fluoroscopico, che nel caso di specie si rendeva necessario in quanto la paziente presentava già importanti fattori di rischio (in particolare obesità grave, dislipidemia, cardiopatia ipertensiva con FE 30-35%, terapia anticoagulante”).
Come rilevato dal Collegio peritale, l'adozione da parte dei sanitari di tale approccio avrebbe ridotto di molto (con riduzione del 49% dello stesso) il rischio generico di accidente vascolare (normalmente inferiore all'1%), che quasi certamente non si sarebbe verificata nel corso della procedura diagnostica definita routinaria.
Da qui la gravissima emorragia che ha innescato la sequenza di eventi che ha condotto a morte la paziente.
A tal riguardo, si rammenta che in tema di accertamento del nesso causale, è ormai principio consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta (commissiva e/o omissiva) e fatto dannoso deve compiersi in base alla regola probatoria del "più probabile che non" (Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576,
Cass. civ. ord. 20 giugno 2019 n. 16581). Come più volte chiarito dalla stessa Corte di
13 legittimità, l'applicazione di tale criterio non si esaurisce nella verifica del coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge scientifica di copertura, e quindi al mero rilievo della probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, ma richiede che il giudice ne accerti la validità nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, che tiene conto delle circostanze di fatto e dell'evidenza probatoria del singolo caso, valorizzando eventuali altri elementi di conferma e considerando la eventuale esclusione di altre possibili cause alternative.
Le condizioni pregresse della paziente avrebbero in ogni caso imposto l'esecuzione di un trattamento chirurgico con approccio eco-guidato o fluoroscopico, al fine di ridurre al minimo il rischio di complicanze vascolari.
I convenuti, peraltro, non hanno fornito prova né dell'esistenza di fattori causali alternativi
(quale sarebbe stata, ad esempio, l'insorgenza di una patologia diversa, fenomeno che le verifiche peritali hanno consentito di escludere), né della particolare complessità del trattamento. Né sono elementi che possano valutarsi in termini di concorso di colpa del danneggiato rilevante ex art. 1227 c.c.
Ciò posto, a parere di questo giudice, sulla base delle considerazioni medico legali contenute nella CTU, deve quindi affermarsi la responsabilità della struttura convenuta per la morte della paziente in quanto la lesione etero-procurata del tutto estranea ai precedenti morbosi da cui era gravata la donna e che poteva essere evitata con l'esecuzione di un approccio eco-guidato o fluoroscopico, che avrebbe ridotto di molto
(con riduzione del 49% dello stesso, come riportato in CTU a pag. 10) il rischio generico di accidente vascolare (normalmente inferiore all'1%, come riportato in C.T.U. a pag. 9), tanto che quasi certamente non si sarebbe verificata (nel corso della procedura diagnostica definita routinaria) la gravissima emorragia che ha innescato la sequenza di eventi che ha condotto a morte la paziente.
In definitiva, la condotta tenuta dai sanitari nell'adempimento dell'obbligazione sul medesimo gravante non risulta conforme alla diligenza del debitore qualificato, come prescritto dall'art. 1176, comma primo, c.c., né alle regole ed agli accorgimenti richiesti nell'esercizio della professione medica.
7. Il danno risarcibile
Ciò chiarito, occorre appurare, a questo punto, se l'accertato ritardo diagnostico abbia comportato conseguenze pregiudizievoli per l'attrice, in termini di aggravamento delle relative condizioni di salute, e, in caso positivo, quali siano state tali conseguenze e quale la loro entità.
7.1 Danni non patrimoniale
Danni iure hereditatis
Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno biologico terminale e del danno da agonia patiti dalla paziente in occasione del ricovero presso la struttura convenuta in
14 quanto trascorso con sofferenza e nella consapevolezza dell'approssimarsi della fine della propria esistenza.
Orbene, nel caso in esame, si rammenta che il danno biologico terminale e il danno morale si distinguono in quanto il primo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo,
è massimo nella sua entità e intensità sussiste per il tempo della permanenza in vita è risarcibile a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa ma richiede, tuttavia, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass. n.
21837/2019), mentre il secondo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
In particolare, secondo i criteri indicati dalla Corte di Cassazione secondo cui al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità (Cass. civ. 35062/2024).
Ciò posto in diritto, si ritiene sussistente il diritto al risarcimento del danno biologico terminale per tutto il periodo del ricovero della paziente presso la struttura convenuta dal
10.10.2016 al 23.11.2016.
Infatti, la paziente accedeva presso la struttura in esame per un trattamento diagnostico
(coronarografia) e non terapeutico, ma soprattutto la grave complicanza si è manifestata il primo giorno di ricovero così da innescare la progressiva evoluzione che ha portato alla morte.
Pertanto, assumendo quale base la Tabella di questo Tribunale aggiornata al 2023, i cui parametri si ritengono congrui per la liquidazione del danno biologico, per il periodo
10.10.2016 - 23.11.2016 (pari a n. 44 giorni) si giunge alla somma di euro 5.635,08 ( Punto
Base I.T.T. 128,07 x 44) somma questa da duplicarsi, in via equitativa, in euro 11.270,16 perché tale danno, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, ed è relativo agli ultimi giorni di vita della donna che ha subito un susseguirsi drammatico di
15 trattamenti e terapie sino alla morte proprio in ragione della sopravvenuta lesione dell'arteria femorale.
Quanto al danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico), occorre ribadire - come sopra meglio precisato - che, affinché tale danno sia risarcibile, è necessaria la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso. Sul punto si rammenta come, ai fini della riconoscibilità di tale voce di danno, che è pur sempre un danno conseguenza, sia necessario provvedere alla dimostrazione dell'an, che presuppone la prova della "coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine" nello spatium temporis tra la lesione e la morte. La Cassazione ha, in particolare, precisato come detto "danno morale terminale" si risolva nella "paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (Cass. n. 5448/2020; Cass. n. 13547/2014).
Orbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione medica in atti e della consulenza tecnica d'ufficio, può ritenersi raggiunta la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso a partire dal 18.11.2016 al 23.11.2016 (5 giorni) in cui si registra un peggioramento irreversibile delle sue condizioni di salute, dopo il lieve miglioramento registrato nei giorni precedenti con una paziente in condizioni cliniche scadute, tenuto conto che dalla cartella clinica risulta che la stessa è tornata ad essere vigile, e dunque capace di percepire la situazione in cui si trovava.
Pertanto, solo a partire dal 18.11.2016, data in cui si è verificato il peggioramento irreversibile delle sue condizioni fisiche, la paziente ha potuto percepire la morte imminente.
In merito alla determinazione del quantum debeatur si deve evidenziare che le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Roma nel 2023 hanno proposto di ricorrere, anche per la liquidazione del danno terminale, ad un meccanismo tabellare fondato sia su una analisi delle liquidazioni precedentemente effettuate nel distretto, sia sul dato di esperienza medico legale secondo il quale, sovente, la sofferenza si manifesta con maggiore intensità al momento del suo insorgere, per poi attenuarsi progressivamente fino a cessare.
Per tale ragione è stato dunque previsto per i primi cinque giorni possa essere liquidato equitativamente un importo sino a euro 11.580,00 per ogni giorno di sopravvivenza per l'acquisizione della consapevolezza della concreta probabilità del decesso fino a 5 giorni e un ulteriore importo di Euro 5.790,00 giornalieri per i successivi 10.
16 Tale danno può essere liquidato tenuto conto del criterio stabilito (nelle Tabelle 2023 in uso presso questo Tribunale) riconoscendo un importo pari a ossia Euro 57.900,00 (=
11.580,00x giorni cinque come sovra calcolati).
Il complessivo danno non patrimoniale che si trasmette in favore degli eredi istanti, quindi in favore dei due figli e secondo le quote di cui all'art. 581 Parte_1 CP_3 del codice civile, è quindi pari a complessivi euro 11.270,16 + 57.900,00= euro 69.170,16.
Pertanto, l'importo di euro 69.170,16 calcolato all'attualità, deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (23.11.2016), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999,
n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Danni iure proprio
Per quanto concerne, invece, la richiesta degli attori di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve premettere che tale danno
«consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto» (cfr. Cass. n. 907/2018); di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità ditale rapporto. Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste, non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. n. 9196/2018). Inoltre, l'orientamento più recente della Corte di cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale «non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. Cass. n. 29332/2017); e ancora «il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”» (Cass. n. 21230/2016).
17 La prova della responsabilità per tale voce di danno è, notoriamente, a carico di parte attrice stante la natura extracontrattuale della responsabilità dedotta (art. 2043 cc) ed è può dirsi conseguita nel caso in esame alla luce di quanto rilevato dal Collegio peritale.
Il danno per la perdita parentale è afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore per il danno morale inteso come sofferenza intima del superstite;
in particolare, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno-morale – non altrimenti specificato – e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché «la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente risarcito» (cfr. Cass. n.
25351/2015 e, conforme, Cass. n. 28989/2019).
Con specifico riferimento alla prova di tale danno, si deve osservare, da un punto di vista generale, che il semplice legame di sangue, di regola, non può ritenersi idoneo a generare automaticamente il diritto al risarcimento del danno parentale, in quanto spetta al familiare superstite l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un legame forte e stabile con la vittima. Invero, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito (anche recentemente) che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integra un danno “in re ipsa”, ma deve essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona che, in quanto tali, sono privi di contenuto economico e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la composizione del restante nucleo familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. n. 28989/2019, n.
24220/2019, n. 11200/2019, n. 5807/2019, n. 907/2018, n. 14655/2017 e n. 21230/2016). Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente a integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti (certamente la figlia della vittima), che la sofferenza morale patita dal congiunto può essere dimostrata anche «con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta» (cfr. Cass. n. 11212/2019; Cass. n.
2788/2019; Cass. n. 17058/2017); che la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale
18 «può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite....Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza, per comune esperienza, è, di norma, connaturale all'essere umano .....
L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 Cc, una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur).
Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (cfr. Cass. n. 3767/2018; e, conformi, Cass.
n. 29784/2018; Cass. n. 12146/2016). E' in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza,
«il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino).
Secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale» (cfr. Cass. n. 28989/2019).
Per la liquidazione equitativa del danno in questione, appare opportuno ricorrere alle
Tabelle approvate da questo Tribunale, in quanto tali Tabelle individuano, preventivamente, la valenza di diversi aspetti che devono essere tenuti in considerazione dal giudice (età del danneggiato, convivenza o meno, presenza di altri eredi etc.), in modo da consentire alle parti una valutazione omogenea in presenza di condizioni simili. La liquidazione del danno parentale, non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudicante. Essa, però, deve ispirarsi alla considerazione di tutte le concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più
19 possibile rispondente a criteri di equità e deve, comunque, rispettare l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo.
Orbene, tenuto conto dei principi sopra indicati e del fatto che non vi sono ragioni
(peraltro neppure allegate dai convenuti) per dubitare che e CP_3 Pt_1 quali figli ed eredi di (rispettivamente di anni 39 e 35 al
[...] Controparte_1 momento della morte della madre) abbiano sofferto per la perdita della propria madre che questo dolore costituisca una duratura e tragica privazione del decesso della persona cara, il danno c.d. da perdita del rapporto parentale.
Infatti, si deve evidenziare come, a fronte della natura e dello stretto legame parentale esistente con la vittima (figli) si possa, sulla base del criterio del quod plerumque accidit e, in mancanza di elementi di segno contrario - non dedotti dalla convenuta -, fondatamente presumere che e abbiano subito un pregiudizio non CP_3 Parte_1 patrimoniale di natura morale per la irreversibile perdita del godimento della congiunta e della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, stante l'innegabile dolore e sofferenza provati in conseguenza della scomparsa del caro a loro legato da vincoli di affetto.
In definitiva, sulla base della Tabella citata (aggiornata al 2023), il danno non patrimoniale per la perdita parentale, nel caso di specie, può essere liquidato nei seguenti termini, tenendo conto che il valore del punto base è pari ad € 11.356,15,
- per il figlio (età 35) al momento della morte della madre nella CP_3 misura di euro 312.294,13 (Tabella di riferimento 2023 Valore del Punto Base €
11.356,15 Punti riconosciuti per il grado di parentela 18 Punti in base all'età del figlio 3,5 Punti in base all'età della vittima 2 Punti per la convivenza (come risultante dal certificato di stato di famiglia e dalle prove testimoniali) 4 Punti totali riconosciuti 27,5) e tenuto conto, poi: a) delle comorbilità da cui era affetta la de cuius (la paziente, già all'atto del ricovero era affetta da complesso morboso di severa entità -ipertensione arteriosa, dislipidemia, obesità grave, OSAS in CPAP terapia notturna, IRC. FAC in terapia anticoagulante, Gammopatia monoclonale, angina a riposo in disfunzione sistolica globale - FE 30-35% - con insufficienza mitralica e tricuspidalica-) che hanno concorso nella causazione del decesso); b) del fatto che in assenza della suddetta complicanza l'aspettativa di vita della paziente sarebbe stata comunque piuttosto ridotta in considerazione delle gravi patologie da cui la de cuius era affetta, nell'ordine del 50% a un anno;
c) del fatto che il danno per la perdita parentale è afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore per il danno morale inteso come sofferenza intima del superstite;
d) del principio enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui «in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima
20 dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art.
1223 Cc, ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato» (cfr. Cass. n. 26851/2023); appare equo apportare una riduzione del 68% sull'importo di euro 312.294,13 così giungendo alla somma finale di euro 99.934,12.
Pertanto, l'importo di euro 99.934,12 calcolato all'attualità, deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (23.11.2016), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999,
n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030);
- per la figlia (età 39 al momento della morte della madre) nella Parte_1 misura di euro 266.869,53 (così calcolata Tabella di riferimento 2023 Valore del
Punto Base € 11.356,15, Punti riconosciuti per il grado di parentela 18, Punti in base all'età del figlio 3,5, Punti in base all'età della vittima 2 Punti totali riconosciuti
23,5 senza considerare il punteggio per la convivenza in ragione di quanto allegato dalla stessa attrice circa il fatto che viveva in un'abitazione limitrofa a quella della madre assieme ai suoi due figli) a cui appare equo, per le ragioni sovra indicate, apportare una riduzione del 68% sull'importo di euro 266.869,53 così giungendo alla somma finale di euro 85.398,24.
Pertanto, l'importo di euro 85.397,92 calcolato all'attualità, deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (23.11.2016), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030);
- quanto ai nipoti al momento del decesso della di loro nonna si osserva che i figli minori di - e avevano Parte_1 Persona_1 Controparte_2 rispettivamente anni 6 e anni 4 al pari dei figli di . Del pari, i figli CP_3 minori di e rispettivamente CP_3 Controparte_4 Controparte_5 anch'essi di anni 6 e anni 4 si osserva quanto segue.
21 A tal riguardo si rammenta il legame parentale, se da un lato può giustificare un meccanismo presuntivo utilizzabile al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame stesso, nell'ambito delle tradizionali figure parentali, dall'altro, rimane aperto alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva.
Sulla scia di tali considerazioni si è riconosciuta la legittimazione ad agire per il risarcimento a favore dei nipoti per la morte dei nonni con essi non conviventi (Cass. civ., sez. III, n. 21230/2016), del concepito nato successivamente alla morte del genitore (Cass. civ., sez. III, n. 9700/2011) e al coniuge anche legalmente separato, in ragione della pregressa esistenza del rapporto affettivo (Cass. civ., sez. III, n. 25415/2016).
Come noto, l'insegnamento della Corte di Cassazione è nel senso che, rispetto ai nipoti, il diritto al risarcimento deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge, figli o fratelli;
cfr. la sentenza 14 giugno 2016, n.
12146, e l'ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3767).
Ulteriori conferme sono giunte ancora di recente con Ordinanza n. 2818 del 24 marzo 2021, in cui la Corte di Cassazione si è pronunciata in senso favorevole in merito alla configurabilità del diritto al risarcimento del danno in favore dei parenti anche in assenza del requisito della convivenza.
Ciò premesso in punto di diritto, nel merito, deve osservarsi che, all'esito dell'espletata istruttoria non è emersa una stabile convivenza della de cuius con i suoi nipoti.
In particolare, quanto ai figli di è la stessa parte attrice ha dichiarare che Parte_1 gli stessi non convivevano stabilmente con la nonna in quanto pernottavano con la madre presso la limitrofa abitazione in uso a questa ultima (cfr. pag 19 della memoria riepilogativa). Del pari con riguardo ai figli di anche per gli stessi non è CP_3 emersa una convivenza stabile con la nonna dal momento che tra i testi escussi, la suocera di ha dichiarato che i nipoti per qualche anno, più o Controparte_3 Persona_5 meno nel 2011-2012-2013, hanno convissuta stabilmente con la CP_1
Pertanto, non si è tenuto conto del punteggio per la convivenza nella determinazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Ebbene, a e (di anni 6 al momento della morte della Controparte_4 Persona_1 nonna) nonché a e (di anni 4 al momento della morte della Controparte_9 Controparte_2 nonna) va liquidata la somma di euro 147.629,95 ciascuno (Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15 Punti riconosciuti per il grado di parentela 6 Punti in base all'età del nipote 5 Punti in base all'età della vittima Punti totali riconosciuti
13) a cui appare equo, per le ragioni sovra indicate, apportare una riduzione del 68% sull'importo di euro così giungendo alla somma finale di euro 47.241,58.
22 L'importo di euro 47.241,58 calcolato all'attualità, deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto
(23.11.2016), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999,
n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Infine, quanto alla sorella (di anni 59 alla data del decesso della de Controparte_6 cuius), dai testi escussi nel presente giudizio è emerso il rapporto intercorrente con la decuius tanto che la stessa si recava quotidianamente dalla sorella per prestare assistenza prima presso la sua abitazione e poi in occasione del ricovero.
In definitiva, sulla base della Tabella citata (aggiornata al 2023), il danno non patrimoniale per la perdita parentale, nel caso di specie, può essere liquidato nella misura di euro
130.595,73 (così calcolata Tabella di riferimento 2023 Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7 Punti in base all'età del fratello 2,5 Punti in base all'età della vittima 2 Punti totali riconosciuti 11,5) a cui appare equo applicare riduzione del 68% per le ragioni sovra evidenziate così giungendo alla somma finale di euro 41.790.63.
Pertanto, l'importo di euro 41.790.63 calcolato all'attualità, deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (23.11.2016), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999,
n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
9. Le spese di lite
Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai
D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un.
n. 19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, liquidate in corso di causa con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone, in parziale accoglimento:
23 - accerta e dichiara la responsabilità della
[...] nella causazione dei danni patiti da CO
; Controparte_1
- per l'effetto condanna CO al pagamento in favore di e di
[...] Parte_1 CP_3
- ciascuno per le quote di competenza ai sensi dell'art. 581 c.c. - della somma
[...] complessiva di euro 69.170,16 oltre rivalutazione interessi come in parte motiva;
- per l'effetto condanna – CO [...] al pagamento in favore di: CO
- in proprio della somma di euro 85.398,24 oltre rivalutazione e Parte_1 interessi come in parte motiva, nonché quale genitore e legale rappresentante dei figli minori e la somma complessiva di euro Persona_1 Controparte_2
94.483,16 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- in proprio della somma di euro 99.934,12 nonché quale genitore e CP_3 legale rappresentante dei figli minori e la somma Controparte_4 Controparte_5 complessiva di euro 94.483,16 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- della somma di euro 41.790,63 oltre rivalutazione e interessi Controparte_6 come in parte motiva;
- condanna CO
a rifondere in favore di parte attrice le spese per compensi
[...] professionali che liquida in euro 22.457,00 oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e oltre alla somma di euro 545,00 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo) da distrarsi in favore dell'Avv. EP Loi dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta;
Così deciso in Roma, il 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Bruni
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n r.g. 69445/2019, assunta in decisione all'udienza del 05.03.2025 ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: , quale figlia ed erede di Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata a [...], il [...], deceduta in
[...] C.F._2
Roma, il 23.11.2016, nonché quale genitore e legale rappresentante dei figli minori
[...]
(C.F.: ), nato a [...], il [...], e Persona_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F.: ), nato a [...], il [...] nipoti della predetta defunta C.F._4
Controparte_3
(C.F.: ), quale figlio ed erede della predetta
[...] C.F._5 defunta nonché quale genitore e legale rappresentante dei figli minori Controparte_1
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Controparte_4 C.F._6 Controparte_5
(C.F. , nata a [...], il [...], anch'essi nipoti della defunta C.F._7
Controparte_1
(C.F.: , in proprio quale sorella della Controparte_6 C.F._8 predetta defunta Controparte_1 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. EP Loi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla Via EP Avezzana, n. 6, in virtù di procura in atti
Attori
E
CO
(C.F. ) in persona del
[...] P.IVA_1 procuratore speciale fra giusta procura ad negotia per TA EP Controparte_8
1 del 18.10.2012, rep. 31865, racc. 11009, rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_2
Raffaele Troncone e Maurizio Barbatelli elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, al Viale delle Milizie n. 76, in virtù di procura in atti
Convenuta oggetto: responsabilità sanitaria – risarcimento danni conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 05.03.2025 da intendersi trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 25.10.2019 , Parte_1 CP_3
e convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Controparte_6 [...] al CO fine di sentirne accertare la responsabilità della struttura sanitaria in ordine al decesso della propria congiunta avvenuto a Roma il 23.11.2016 presso il Controparte_1 suddetto Istituto, nonché al fine sentire condannare la parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale biologico e morale subito dagli attori iure hereditatis o, in via subordinata, al risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza, sempre iure hereditatis, oltre al conseguente danno non patrimoniale morale e per perdita del rapporto parentale subito da parte attrice.
In particolare, la parte ricorrente deduceva sulla scorta della perizia medico legale redatta dal Prof. quanto segue: Persona_2
- in data 05.10.2016 all'età di 66 anni, a causa della diagnosi di Controparte_1 angina da sforzo veniva ricoverata presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale
San Pietro Fatebenefratelli di Roma;
- in data 10.10.2016 veniva eseguita angiografia-coronarografia con riscontro al ramo
IVA di stenosi subcritica al 50% del tratto medio valutata con riserva di flusso frazionale, ramo CX e coronaria destra descritte “esenti da lesioni”;
- al termine della procedura l'operatore non attestava alcuna complicanza;
- nel pomeriggio, tuttavia, i dati di laboratorio deponevano per una marcata anemia e veniva disposto un esame TAC addome che evidenziava la presenza di un grossolano e disomogeneo ematoma a livello del versante anteriore della radice della coscia di destra, come per sanguinamento in atto originato dall'arteria femorale profonda, appena al di sotto dell'emergenza della stessa;
- veniva quindi sottoposta, nella stessa giornata, a procedura d'urgenza PTA mediante accesso femorale sinistro e nel corso di tale procedura si repertava una breccia a livello del terzo prossimale dell'arteria femorale profonda. Pertanto, si procedeva con l'impianto di uno stent e durante la procedura l'operatore segnalava l'assenza di calcificazioni del vaso arterioso;
2 - nella serata del 10 ottobre le condizioni cliniche della paziente, che era stata trasferita in UTIC, erano descritte gravi e, in particolare, l'esame TC rilevava l'incremento volumetrico dell'ematoma in corrispondenza del versante anteriore della coscia destra, con dimensione maggiore che aveva raggiunto i 30 cm con persistenza di condizione di oliguria, indice di insufficienza renale in atto;
- in data 13 e 14.10.2016 gli esami rilevavano una dislocazione dello stent posizionato il 10 ottobre e quindi la paziente veniva sottoposta a procedura chirurgica d'urgenza per la chiusura della breccia arteriosa femorale;
- tuttavia, nonostante l'intervento chirurgico, nei giorni successivi le condizioni non miglioravano ed anzi peggioravano fino al 12.11.2016 quando la paziente veniva ricoverata in terapia intensiva per poi arrivare al decesso in data 23.11.2016.
Rilevata la condotta negligente e imperita dei sanitari della struttura convenuta, consistita nella lesione dell'arteria femorale profonda di destra durante l'angiografia per coronarografia a cui la paziente era stata sottoposta il 10.10.2016, oltre all'inadeguato trattamento della citata lesione vascolare, così determinando quella catena di eventi che la portava alla morte (condizione di shock emorragico, sofferenza renale con associata depressione della funzione midollare e anemia, lo stato di shock settico con insufficienza multi organo), parte attrice allegava la responsabilità della struttura sanitaria domandandone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Da qui il ricorso all'autorità giudiziaria, dopo la procedura di mediazione chiusa negativamente.
2. Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza CO della domanda circa an e il quantum debeatur, chiedendo il rigetto della stessa.
3. Concessi i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva istruita con l'espletamento di CTU medico legale e con l'escussione dei testi.
Pertanto, esaurita l'attività istruttoria, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies, comma terzo,
c.p.c. del 05.03.2025.
4. Ciò premesso, all'esito del giudizio, sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite deve affermarsi che la domanda proposta da parte attrice confronti della struttura convenuta è fondata e merita accoglimento, seppur entro i limiti e per i motivi che seguono.
5. In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della struttura convenuta chiamata in relazione alle prestazioni sanitarie rese in favore di in occasione dell'angiografia per Controparte_1 coronografia a cui la donna fu sottoposta in data 10.10.2016.
5.1 Nel caso di specie, sono in rilievo diversi titoli di responsabilità della struttura sanitaria convenuta, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo alla de cuius e
3 fatti valere iure hereditatis da parte attrice, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte di quest'ultima nella qualità di soggetto avente legami qualificati con la paziente.
Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la struttura sanitaria e la paziente.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, «il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché
l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti
"iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti» (cfr. Cass. n. 14615/2020). Ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico o sulla struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa ad essi sanitari non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio (nella specie, il danno morale da perdita del rapporto parentale o assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
Inoltre, la presente controversia attinente a fatti commessi nell'anno 2016 è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n.
4 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che
"l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme,
Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
5.2 Come risulta dalla documentazione sanitaria riportata nella CTU, in data 10.10.2016 la paziente fu sottoposta ad angiografia per coronarografia presso Controparte_1
l'ospedale di e sempre all'interno del nosocomio pervenne CO CP_7 al decesso.
Tra le parti, pertanto, deve ritenersi perfezionato un rapporto contrattuale, che la giurisprudenza di legittimità ha definito notoriamente come "contratto di spedalità" (Cass.
SS.UU. 577/2008). In virtù di tale contratto atipico "a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo", come noto, la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente: a) per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura;
b) per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa si avvale (cfr. Cass. 22.9.2015, n. 18610;
Cass., 3/2/2012, n. 1620; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass.,
24/5/2006, n. 12362), pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass.
14.6.2007, n. 13953).
5 6. In via preliminare, si impone la disamina della istanza di remissione in termini formulata dall'attrice in data 17.06.2021 per il deposito della documentazione prodotta in allegato alla memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. tutta segnatamente elencata al punto D.5 della medesima, siccome perfezionatosi nell'imminenza della data e dell'ora di scadenza (v. All. C pag. 3 ricevuta di avvenuta consegna ore 00:14 del
12.06.2021).
6.1 In punto di diritto si osserva che con lo scadere dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. si consuma sul piano logico e cronologico - ed è dunque pregiudicata alle parti - prima la possibilità di modificare l'oggetto della controversia (thema decidendum) e poi di indicare gli strumenti probatori di cui le parti intendono avvalersi (thema probandum), salvo eventuali remissioni in termini ove consentite o interventi del giudice che disponga d'ufficio di mezzi istruttori.
Va notato che il sistema delle preclusioni è espressamente applicabile anche ai documenti, come si evince dal chiaro tenore letterale dell'art. 183 c.p.c., non trovando giustificazione né appiglio normativo un trattamento differenziato e, pertanto, salvo ipotesi di rimessione in termini, la produzione dei documenti deve avvenire entro lo spirare del secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c. ovvero qualora si tratti di documenti che si intende produrre a prova contraria entro la terza memoria di cui all'art. 183.
Il potere di impulso istruttorio delle parti si esaurisce, dunque, nella indicata fase con lo spirare dei termini perentori previsti ed ogni eventuale ulteriore richiesta istruttoria e/o produzione documentale intervenuta successivamente sarebbe inammissibile per intervenuta decadenza dal proporla.
Il sistema delle preclusioni, che trova fondamento nell'esigenza di contenere la durata del processo e trova garanzia costituzionale nel principio del giusto processo, postula altresì la rilevabilità d'ufficio dell'intervenuta preclusione nonché l'inammissibilità della rinuncia implicita od esplicita della controparte a far valere l'avversa decadenza.
A parziale contemperamento del regime delle preclusioni opera la previsione dell'istituto della rimessione in termini, ora disciplinato in via generale dall'art. 153, comma 2 c.p.c.
Agli effetti della norma da ultimo richiamata, perché le preclusioni possano essere superate per il compimento di attività processuali in ordine alle quali la parte è decaduta per causa ad essa non imputabile, è necessario che vi sia l'istanza della parte interessata - non essendo surrogabile dal giudice di merito l'esercizio del potere dispositivo riservato alla parte processuale (seppure non possa a priori negarsi la possibilità che l'istanza di rimessione in termini possa essere proposta implicitamente, tramite la produzione del documento: cfr. Cass. n. 25631/2018) - nonché la dimostrazione e il conseguente accertamento da parte del giudice della condotta incolpevole tenuta dalla parte nella decadenza in cui è incorsa - richiamando, l'espressione utilizzata, i principi in tema di
"caso fortuito" e "forza maggiore" di derivazione contrattuale - da compiere secondo le
6 modalità del procedimento previste dall'art. 294, comma secondo e comma terzo c.p.c. in tema di remissione in termini del contumace (conf. Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2017, n.
16467).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito, con orientamento pressochè costante, che la rimessione in termini è possibile a seguito della dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. civ., sez. III, 11.11.2011, n. 23561; Cass. civ., sez. I, 16.10.2015, n. 20992).
Ancor più recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L.
n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà (cfr. S.U., sentenza n.
32725 del 18/12/2018, Rv. 652074 - 01 e sentenza n. 4135 del 12/02/2019, Rv. 652852 - 03).
6.2 Nel caso di specie, all'udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi, mediante scambio di note di trattazione scritta, in data 21.03.2021. l'allora Giudice adito concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sei, n. 1,2, 3 c.p.c. per lo scambio di memorie difensive finalizzate alla precisazione delle domande e alle richieste dei mezzi istruttori.
Nel rispetto dei termini assegnati, le parti provvedevano allo scambio delle memorie difensive autorizzate, tuttavia, la difesa attorea dopo aver dato conto di aver provveduto al tempestivo invio della memoria ex art.183, comma 6, n. 2 c.p.c., - tale deposito si perfezionava infatti alle ore 23:54 di venerdì 11.06.2021 e dunque entro la mezzanotte del giorno di scadenza (v. fascicolo telematico nonché ALL. A, pagg. da 1 a 6 msg pec di invio
– accettazione - consegna - esito controlli automatici-esito controlli manuali), provvedeva ad inviare la seconda busta telematica contenente la documentazione prodotta in allegato alla predetta memoria istruttoria solo alle ore 00:01 del giorno 12.06.2021 ( v. ALL. B, pag.
1 msg pec invio), ma tale secondo invio non andava a buon fine come segnalato dalla terza pec “esito controlli automatici” pervenuta al difensore alle ore 00:07 del giorno successivo alla scadenza (v. ALL. B pagg. 5 e 6 msg pec notifica eccezione). Pertanto, il difensore procedeva ad un terzo invio generando all'uopo una nuova ulteriore busta contenente tutta la documentazione allegata a favore degli attori con la memoria n. 2 il quale, questa volta, si perfezionava alle ore 00:14 di sabato 12.06.2021 (v. ALL. C) pag. 3 msg pec avvenuta consegna) e quindi pochi minuti dopo il giorno e l'ora di scadenza.
Ebbene, ancorché la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. è stata depositata tempestivamente entro l'ultimo giorno utile ovvero in data 11.06.2021 alle ore 23.54, il deposito della documentazione allegata alla memoria istruttoria risulta avvenuto il
12.06.2021 alle ore 00:14 e, quindi, oltre il termine di scadenza.
7 Tuttavia, il tardivo deposito della documentazione non è dovuto ad un errore del sistema telematico di gestione degli atti (circostanza non provata), ma alla difficoltà riscontrata dal difensore di predisporre il deposito della documentazione, essendosi apprestato ad espletare detto incombente sul finire della giornata.
Pertanto, non si ravvisa che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà con conseguente inammissibilità dell'istanza in esame e dei documenti con essa depositati.
7. Ciò posto, nel caso di specie si evidenzia che e figli ed Parte_1 CP_3 eredi della defunta, che tali si sono predicati e qualificati già con l'atto di citazione, hanno agito, oltre per i danni subiti iure proprio, anche iure hereditatis per il risarcimento del danno subito dalla loro madre a seguito del decesso occorso presso la struttura sanitaria convenuta.
Giova premettere che nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. civ.
817/2025; Cass. civ. 10519/2024; Cass. civ. 210/2021; Cass. 26/06/2018, n. 16814; specificamente e da ultimo Cass. civ. n. 22223/2014 “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede 'ab intestato', ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il 'de cuius', non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione).
Al fine di supportare la dichiarata qualità di figli ed eredi della de cuius gli attori Pt_1
e che tali si sono predicati e qualificati già con l'atto di citazione,
[...] CP_3 pur non essendo mai stata espressamente contestata la di loro discendenza parentale da parte della convenuta (avendo questa genericamente eccepito la sola carenza di legittimazione senza specificare se avesse a riferirsi a quella attiva o quella passiva), hanno prodotto in sede di iscrizione a ruolo del presente giudizio il certificato di stato di famiglia nonché le dichiarazioni sostitutive di atto notorietà rese dai predetti innanzi all'Ufficiale
8 delle Stato Civile del Comune di Nerola ( v. doc. 2/B – e doc. 2/C- Parte_1 CP_3
.
[...]
Dalla documentazione in esame si evince che nata a [...], il [...] Parte_1 era figlia di nata a [...], il [...], deceduta in Roma, il Controparte_1
23.11.2016 con cui al momento della morte di quest'ultima risultava essere era residente unitamente ai propri figli minori nato a [...] il [...], e Persona_1 [...]
nato a [...], il [...], (v. doc. 2/B) come confermato altresì dal Certificato CP_2 di Stato di Famiglia prodotto in atti (v. doc. 2/A pag. 1).
Medesime considerazioni valgono per nato a [...], il [...], il quale, CP_3 residente anch'esso unitamente alla sorella nell'abitazione della madre sita alla Via Cesare
Battisti, n. 28, del Comune di Nerola al momento del decesso (v. doc. 2/A pag. 1), in allegato all'atto di citazione, ha prodotto dichiarazione sostitutiva di atto notorietà resa innanzi all'Ufficiale delle Stato civile del Comune di Nerola con cui ha dichiarato di essere figlio di nata a [...], il [...], deceduta in Roma, il Controparte_1
23.11.2016, nonché padre dei minori nata a [...] il [...] e Controparte_5 CP_4 nato a [...], il [...] (v. doc. 2/C) e che al momento del decesso era nel
[...] certificato di stato di famiglia della madre.
7.1 Gli attori e hanno agito nel presente giudizio sia in Parte_1 CP_3 proprio che quali legali rappresenti dei rispettivi figli minori (in epigrafe indicati) che sono i nipoti della de cuius, come si ricava dal certificato di stato di famiglia e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta in sede di costituzione in giudizio.
Quanto a nata a [...], il [...], residente in [...] di Papa, n. 6 a riprova del rapporto parentale è stata prodotta, sempre in allegato all'atto di citazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorietà resa da quest'ultima innanzi all'Ufficiale delle Stato civile del Comune di Nerola con cui ha dichiarato di essere sorella della defunta (v. doc. 2/D). Controparte_1
Anche con riguardo ai predetti attori non è mai stato espressamente contestato il loro rapporto parentale con la defunta da parte della convenuta (avendo questa genericamente eccepito la sola carenza di legittimazione senza specificare se avesse a riferirsi a quella attiva o quella passiva) (v. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29/05/2014 n° 12065; Cass. civ. 11276/2018; Cass. civ. 8973/2020).
8. La consulenza tecnica d'ufficio
Deve premettersi che si ritengono inammissibili le istanze istruttorie rigettate per le stesse ragioni evidenziate con il provvedimento del 15.07.2021 che qui si richiama.
Ciò posto, i dottori (Cardiochirurgo) e la Dott.ssa (Medico Persona_3 Persona_4
Legale) hanno esaminato la vicenda della paziente , la quale all'età di Controparte_1
66 anni, si ricoverava, in data 05.10.2016, presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale
con diagnosi di accettazione “Angina da sforzo”. CP_7
9 La donna presentava grave patologia cardiaca, cardiomiopatia dilatativa con FE 20%, grave obesità (109kg, 155 cm), in cpap domiciliare ed insufficienza renale cronica
(creatinina 1,83).
Dopo cinque giorni (in data 10.10.2016) veniva sottoposta a coronarografia mediante puntura dell'arteria femorale destra con rilevazione di una stenosi sub-critica della coronaria IVA e la procedura si concludeva senza complicanze (referto creato alle ore 11 e
06).
Nel pomeriggio la paziente presentava alle analisi di laboratorio un calo dell'emoglobina con valore di 9.5, e successivamente si rilevava intorno alle 18 dello stesso giorno un ulteriore calo con valore 6,3, con scadimento delle condizioni generali pallore ed ipotensione.
Veniva quindi eseguita tac all'addome che mise in evidenza “grossolano versamento nella coscia destra e con evidenza di lesione a carico dell'arteria femorale profonda di destra”.
Pertanto, veniva sottoposta lo stesso giorno a procedura di PTA percutanea con posizionamento di stent in corrispondenza dell'arteria femorale profonda con ottimo risultato angiografico e trasferita in utic ove nei giorni successivi le condizioni si aggravavano.
Invero, la tac del 12.10.2016 mostrava aumento dell'ematoma e l'emoglobina era sempre bassa.
In data 14.10.2016 all'esame angiografico di controllo veniva rilevata una perdita dall'arteria femorale profonda, pertanto la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico di sutura della breccia della arteria femorale profonda destra.
La paziente nei giorni successivi presentava anemia, linforrea dalla incisione chirurgica e successivamente positività a tampone per proteus ed enterococco.
Nei giorni successivi le condizioni peggioravano ulteriormente e si manifesta insufficienza renale con conseguente disposizione di seduta dialitica.
In data 12.11.2016 la paziente veniva trasferita in rianimazione ove il 23.11.2016 decedeva.
Nel rispondere ai quesiti, sebbene non venga accertato un errore nella diagnosi e nella scelta ed esecuzione del trattamento chirurgico prescelto (coronarografia mediante accesso in arteria femorale destra), tuttavia i cc.tt.uu rilevano che non risulta eseguito un approccio ecoguidato o fluoroscopico, al fine di ridurre al minimo il rischio di complicanze vascolari specie nel caso in esame ove la paziente presentava già importanti fattori di rischio, in particolare obesità grave, dislipidemia, cardiopatia ipertensiva con FE 30-35%, terapia anticoagulante.
In particolare, secondo il Collegio peritale “Sebbene le complicanze vascolari
(sanguinamento retroperitoneale, ematoma, pseudoaneurisma e fistola artero-venosa) complessivamente siano < 1%, è noto in letteratura che i siti di puntura non localizzati nell'arteria femorale comune sono associati a un più alto tasso di complicanze vascolari
10 locali post cateterizzazione. Se la puntura è troppo prossimale (al di sopra del legamento inguinale), è possibile entrare nell'arteria iliaca esterna, aumentando il rischio di emorragia retroperitoneale. Ciò si verifica nello 0,5% di tutte le procedure. Di contro, se la puntura è troppo distale, potrebbe verificarsi nell'arteria femorale profonda o superficiale. Sono note in letteratura diverse tecniche di accesso femorale (palpazione dei punti di repere con o senza fluoroscopia;
utilizzo di una guida ecografica), che consentono di ridurre al minimo il rischio di complicanze vascolari. Non essendoci un consenso unanime sul loro utilizzo, queste vengono impiegate sulla base delle preferenze e dell'esperienza degli operatori. È noto in letteratura che l'uso della guida ecografica per il cateterismo dell'arteria femorale ha ridotto il tasso di complicanze complessivo del 49% rispetto ai metodi di palpazione tradizionali (con o senza fluoroscopia)”.
Pertanto, l'adozione da parte dei sanitari di tale approccio avrebbe ridotto di molto (con riduzione del 49% dello stesso, come riportato in CTU a pag. 10) il rischio generico di accidente vascolare (normalmente inferiore all'1%, come riportato in C.T.U. a pag. 9), tanto che quasi certamente non si sarebbe verificata (nel corso della procedura diagnostica definita routinaria) la gravissima emorragia che ha innescato la sequenza di eventi che ha condotto a morte la paziente.
I cc.tt.uu. aggiungono che “la guida ecografica presenta notevoli vantaggi rispetto alla palpazione e alla fluoroscopia, consentendo all'operatore di visualizzare direttamente la
CFA e la sua biforcazione, di identificare direttamente la puntura dell'ago e di evitare di pungere inavvertitamente la parete posteriore del vaso, la vena adiacente o una placca aterosclerotica e calcifica. Il suo utilizzo è particolarmente vantaggioso nei pazienti obesi, per vasi profondi e/o di piccolo calibro e nei pazienti sottoposti a terapia anticoagulante, dove il successo dell'accesso è particolarmente importante Per quanto riguarda la procedura oggetto di contenzioso – la coronarografia – questa non può definirsi come un intervento ad elevata difficoltà tecnica, quanto piuttosto come una procedura sostanzialmente routinaria. Nella pratica clinica, per eseguire tale esame, si predilige un accesso in arteria radiale, in quanto abbassa considerevolmente il rischio di complicanze emorragiche (ematomi; pseudoaneurismi). Quanto appena enunciato trova piena applicazione anche nel caso di specie, soprattutto a fronte del fatto che la paziente presentava molteplici fattori di rischio (ipertensione; piastrinopenia;
età avanzata;
aterosclerosi) per sanguinamento. Comunque è possibile eseguire un accesso anche in sede controlaterale, che è ugualmente indicato in particolare nei soggetti ad alto rischio di complicanze emorragiche (anziani, ipertesi, piastrinopenici). Ad ogni modo l'impiego di un accesso radiale rispetto a quello femorale dipende dall'esperienza dell'operatore.
Sebbene meno utilizzato, è previsto anche l'accesso in arteria brachiale”.
Nel rispondere alle osservazioni di parte il Collegio peritale rileva che “Proprio perché la paziente presentava molti fattori di rischio per sviluppare complicanze vascolari in sede di
11 puntura dell'arteria femorale, era doveroso, come indicato dalle linee guida, utilizzare il metodo ecografico o fluoroscopico con l'obiettivo di pungere nel punto più corretto il vaso onde minimizzare il più possibile l'evento lesione del vaso. Affermare che l'arteria è stata incannulata correttamente solo sulla esperienza manuale non è possibile, potrebbe essere stata incannulata lateralmente e non al centro del vaso e questo può verosimilmente aver contribuito alla lacerazione della stessa e allo sviluppo delle conseguenti complicanze. In sostanza si ribadisce che era certamente indicato nel caso in questione utilizzare tutti i metodi a disposizione per incannulare più correttamente l'arteria femorale”.
Circa l'accertamento della misura in cui il trattamento in esame abbia concorso al decesso della paziente il Collegio peritale ha accertato che “La complicanza nell'esecuzione del trattamento chirurgico (lesione arteria femorale destra) ha innescato una serie di eventi che hanno concorso all'exitus della de cuius”.
Ha inoltre evidenziato che il trattamento in esame non era terapeutico, ma diagnostico, e in caso di assenza della suddetta complicanza l'aspettativa di vita sarebbe stata comunque piuttosto ridotta in considerazione delle gravi patologie da cui la de cuius era affetta, nell'ordine del 50% a un anno (“La paziente, già all'atto del ricovero, era affetta da complesso morboso di severa entità (ipertensione arteriosa, dislipidemia. Obesità grave.
OSAS in CPAP terapia notturna. IRC. FAC in terapia anticoagulante. Gammopatia monoclonale. Angina a riposo in disfunzione sistolica globale - FE 30-35% - con insufficienza mitralica e tricuspidalica) che ha concorso nella causazione del decesso”).
Infine, nel rispondere al quesito “se l'eventuale errore e/o ritardo nella diagnosi ovvero nella esecuzione del trattamento diagnostico, chirurgico, terapeutico e sanitario abbia ridotto concretamente le chances di sopravvivenza della paziente” il Collegio peritale ha risposto che “La complicanza nell'esecuzione del trattamento chirurgico ha ridotto in maniera significativa le chances di sopravvivenza, già piuttosto contenute”.
5. La valutazione della consulenza tecnica
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro, logico e motivato, tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte, fermo restando quanto di seguito evidenziato.
Preliminarmente, si osserva che la paziente faceva accesso presso la struttura convenuta con diagnosi di angina da sforzo per l'esecuzione di un trattamento chirurgico
(coronarografia mediante accesso in arteria femorale) di tipo diagnostico e non curativo.
È proprio durante l'esecuzione del citato trattamento che si verifica, quale complicanza, una lesione dell'arteria femorale destra che ha innescato una serie di eventi che hanno concorso all'exitus della paziente.
12 Ebbene, il trattamento chirurgico a cui è stata sottoposta la paziente, ancorché gravata da complesso morboso di severa entità, si è inserito in quella catena di eventi che ha portato alla morte della donna.
Si è trattato, quindi, di una lesione etero-procurata del tutto estranea ai precedenti morbosi da cui era gravata la donna e che poteva essere evitata con l'esecuzione di un approccio eco-guidato o fluoroscopico, al fine di ridurre al minimo il rischio di complicanze vascolari specie nel caso in esame ove la paziente presentava già importanti fattori di rischio (in particolare obesità grave, dislipidemia, cardiopatia ipertensiva con FE 30-35%, terapia anticoagulante).
Inoltre, nella stessa giornata del 10.10.2016, veniva sottoposta a procedura PCI (PTA)
d'urgenza mediante accesso femorale sinistro nel corso della quale si repertava una
“breccia”, con spandimento di mezzo di contrasto, a livello del terzo prossimale dell'arteria femorale profonda.
Pertanto, si procedeva con l'impianto di uno stent ricoperto tipo Advanta 5,0 x 22 mm.
Senonché, solo a distanza di quattro giorni, e precisamente il successivo 14 ottobre veniva eseguito l'esame angiografico di controllo che rilevava la dislocazione dello stent posizionato il 10 ottobre in arteria femorale profonda di destra con indicazione chirurgica in urgenza alla chiusura della breccia ove veniva repertato la presenza di voluminoso ematoma che interessava i tessuti sottocutanei.
6.1 La condotta colposa e di inesatto adempimento e il nesso causale
In base alle citate emergenze della consulenza preventiva, si ritiene acclarata la sussistenza di un comportamento imperito e negligente dei sanitari della struttura convenuta, in quanto il rischio di lesione dell'arteria femorale, ben poteva evitato nel caso di specie con l'esecuzione di un approccio ecoguidato fluoroscopico, che nel caso di specie si rendeva necessario in quanto la paziente presentava già importanti fattori di rischio (in particolare obesità grave, dislipidemia, cardiopatia ipertensiva con FE 30-35%, terapia anticoagulante”).
Come rilevato dal Collegio peritale, l'adozione da parte dei sanitari di tale approccio avrebbe ridotto di molto (con riduzione del 49% dello stesso) il rischio generico di accidente vascolare (normalmente inferiore all'1%), che quasi certamente non si sarebbe verificata nel corso della procedura diagnostica definita routinaria.
Da qui la gravissima emorragia che ha innescato la sequenza di eventi che ha condotto a morte la paziente.
A tal riguardo, si rammenta che in tema di accertamento del nesso causale, è ormai principio consolidato quello secondo cui, in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta (commissiva e/o omissiva) e fatto dannoso deve compiersi in base alla regola probatoria del "più probabile che non" (Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576,
Cass. civ. ord. 20 giugno 2019 n. 16581). Come più volte chiarito dalla stessa Corte di
13 legittimità, l'applicazione di tale criterio non si esaurisce nella verifica del coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge scientifica di copertura, e quindi al mero rilievo della probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, ma richiede che il giudice ne accerti la validità nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, che tiene conto delle circostanze di fatto e dell'evidenza probatoria del singolo caso, valorizzando eventuali altri elementi di conferma e considerando la eventuale esclusione di altre possibili cause alternative.
Le condizioni pregresse della paziente avrebbero in ogni caso imposto l'esecuzione di un trattamento chirurgico con approccio eco-guidato o fluoroscopico, al fine di ridurre al minimo il rischio di complicanze vascolari.
I convenuti, peraltro, non hanno fornito prova né dell'esistenza di fattori causali alternativi
(quale sarebbe stata, ad esempio, l'insorgenza di una patologia diversa, fenomeno che le verifiche peritali hanno consentito di escludere), né della particolare complessità del trattamento. Né sono elementi che possano valutarsi in termini di concorso di colpa del danneggiato rilevante ex art. 1227 c.c.
Ciò posto, a parere di questo giudice, sulla base delle considerazioni medico legali contenute nella CTU, deve quindi affermarsi la responsabilità della struttura convenuta per la morte della paziente in quanto la lesione etero-procurata del tutto estranea ai precedenti morbosi da cui era gravata la donna e che poteva essere evitata con l'esecuzione di un approccio eco-guidato o fluoroscopico, che avrebbe ridotto di molto
(con riduzione del 49% dello stesso, come riportato in CTU a pag. 10) il rischio generico di accidente vascolare (normalmente inferiore all'1%, come riportato in C.T.U. a pag. 9), tanto che quasi certamente non si sarebbe verificata (nel corso della procedura diagnostica definita routinaria) la gravissima emorragia che ha innescato la sequenza di eventi che ha condotto a morte la paziente.
In definitiva, la condotta tenuta dai sanitari nell'adempimento dell'obbligazione sul medesimo gravante non risulta conforme alla diligenza del debitore qualificato, come prescritto dall'art. 1176, comma primo, c.c., né alle regole ed agli accorgimenti richiesti nell'esercizio della professione medica.
7. Il danno risarcibile
Ciò chiarito, occorre appurare, a questo punto, se l'accertato ritardo diagnostico abbia comportato conseguenze pregiudizievoli per l'attrice, in termini di aggravamento delle relative condizioni di salute, e, in caso positivo, quali siano state tali conseguenze e quale la loro entità.
7.1 Danni non patrimoniale
Danni iure hereditatis
Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno biologico terminale e del danno da agonia patiti dalla paziente in occasione del ricovero presso la struttura convenuta in
14 quanto trascorso con sofferenza e nella consapevolezza dell'approssimarsi della fine della propria esistenza.
Orbene, nel caso in esame, si rammenta che il danno biologico terminale e il danno morale si distinguono in quanto il primo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo,
è massimo nella sua entità e intensità sussiste per il tempo della permanenza in vita è risarcibile a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa ma richiede, tuttavia, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cass. n.
21837/2019), mentre il secondo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
In particolare, secondo i criteri indicati dalla Corte di Cassazione secondo cui al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità (Cass. civ. 35062/2024).
Ciò posto in diritto, si ritiene sussistente il diritto al risarcimento del danno biologico terminale per tutto il periodo del ricovero della paziente presso la struttura convenuta dal
10.10.2016 al 23.11.2016.
Infatti, la paziente accedeva presso la struttura in esame per un trattamento diagnostico
(coronarografia) e non terapeutico, ma soprattutto la grave complicanza si è manifestata il primo giorno di ricovero così da innescare la progressiva evoluzione che ha portato alla morte.
Pertanto, assumendo quale base la Tabella di questo Tribunale aggiornata al 2023, i cui parametri si ritengono congrui per la liquidazione del danno biologico, per il periodo
10.10.2016 - 23.11.2016 (pari a n. 44 giorni) si giunge alla somma di euro 5.635,08 ( Punto
Base I.T.T. 128,07 x 44) somma questa da duplicarsi, in via equitativa, in euro 11.270,16 perché tale danno, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, ed è relativo agli ultimi giorni di vita della donna che ha subito un susseguirsi drammatico di
15 trattamenti e terapie sino alla morte proprio in ragione della sopravvenuta lesione dell'arteria femorale.
Quanto al danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico), occorre ribadire - come sopra meglio precisato - che, affinché tale danno sia risarcibile, è necessaria la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso. Sul punto si rammenta come, ai fini della riconoscibilità di tale voce di danno, che è pur sempre un danno conseguenza, sia necessario provvedere alla dimostrazione dell'an, che presuppone la prova della "coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine" nello spatium temporis tra la lesione e la morte. La Cassazione ha, in particolare, precisato come detto "danno morale terminale" si risolva nella "paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (Cass. n. 5448/2020; Cass. n. 13547/2014).
Orbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione medica in atti e della consulenza tecnica d'ufficio, può ritenersi raggiunta la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso a partire dal 18.11.2016 al 23.11.2016 (5 giorni) in cui si registra un peggioramento irreversibile delle sue condizioni di salute, dopo il lieve miglioramento registrato nei giorni precedenti con una paziente in condizioni cliniche scadute, tenuto conto che dalla cartella clinica risulta che la stessa è tornata ad essere vigile, e dunque capace di percepire la situazione in cui si trovava.
Pertanto, solo a partire dal 18.11.2016, data in cui si è verificato il peggioramento irreversibile delle sue condizioni fisiche, la paziente ha potuto percepire la morte imminente.
In merito alla determinazione del quantum debeatur si deve evidenziare che le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Roma nel 2023 hanno proposto di ricorrere, anche per la liquidazione del danno terminale, ad un meccanismo tabellare fondato sia su una analisi delle liquidazioni precedentemente effettuate nel distretto, sia sul dato di esperienza medico legale secondo il quale, sovente, la sofferenza si manifesta con maggiore intensità al momento del suo insorgere, per poi attenuarsi progressivamente fino a cessare.
Per tale ragione è stato dunque previsto per i primi cinque giorni possa essere liquidato equitativamente un importo sino a euro 11.580,00 per ogni giorno di sopravvivenza per l'acquisizione della consapevolezza della concreta probabilità del decesso fino a 5 giorni e un ulteriore importo di Euro 5.790,00 giornalieri per i successivi 10.
16 Tale danno può essere liquidato tenuto conto del criterio stabilito (nelle Tabelle 2023 in uso presso questo Tribunale) riconoscendo un importo pari a ossia Euro 57.900,00 (=
11.580,00x giorni cinque come sovra calcolati).
Il complessivo danno non patrimoniale che si trasmette in favore degli eredi istanti, quindi in favore dei due figli e secondo le quote di cui all'art. 581 Parte_1 CP_3 del codice civile, è quindi pari a complessivi euro 11.270,16 + 57.900,00= euro 69.170,16.
Pertanto, l'importo di euro 69.170,16 calcolato all'attualità, deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (23.11.2016), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999,
n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Danni iure proprio
Per quanto concerne, invece, la richiesta degli attori di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve premettere che tale danno
«consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto» (cfr. Cass. n. 907/2018); di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità ditale rapporto. Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste, non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. n. 9196/2018). Inoltre, l'orientamento più recente della Corte di cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale «non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. Cass. n. 29332/2017); e ancora «il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”» (Cass. n. 21230/2016).
17 La prova della responsabilità per tale voce di danno è, notoriamente, a carico di parte attrice stante la natura extracontrattuale della responsabilità dedotta (art. 2043 cc) ed è può dirsi conseguita nel caso in esame alla luce di quanto rilevato dal Collegio peritale.
Il danno per la perdita parentale è afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore per il danno morale inteso come sofferenza intima del superstite;
in particolare, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno-morale – non altrimenti specificato – e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché «la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente risarcito» (cfr. Cass. n.
25351/2015 e, conforme, Cass. n. 28989/2019).
Con specifico riferimento alla prova di tale danno, si deve osservare, da un punto di vista generale, che il semplice legame di sangue, di regola, non può ritenersi idoneo a generare automaticamente il diritto al risarcimento del danno parentale, in quanto spetta al familiare superstite l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un legame forte e stabile con la vittima. Invero, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito (anche recentemente) che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integra un danno “in re ipsa”, ma deve essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona che, in quanto tali, sono privi di contenuto economico e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la composizione del restante nucleo familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. n. 28989/2019, n.
24220/2019, n. 11200/2019, n. 5807/2019, n. 907/2018, n. 14655/2017 e n. 21230/2016). Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente a integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti (certamente la figlia della vittima), che la sofferenza morale patita dal congiunto può essere dimostrata anche «con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta» (cfr. Cass. n. 11212/2019; Cass. n.
2788/2019; Cass. n. 17058/2017); che la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale
18 «può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite....Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza, per comune esperienza, è, di norma, connaturale all'essere umano .....
L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 Cc, una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur).
Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (cfr. Cass. n. 3767/2018; e, conformi, Cass.
n. 29784/2018; Cass. n. 12146/2016). E' in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza,
«il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino).
Secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale» (cfr. Cass. n. 28989/2019).
Per la liquidazione equitativa del danno in questione, appare opportuno ricorrere alle
Tabelle approvate da questo Tribunale, in quanto tali Tabelle individuano, preventivamente, la valenza di diversi aspetti che devono essere tenuti in considerazione dal giudice (età del danneggiato, convivenza o meno, presenza di altri eredi etc.), in modo da consentire alle parti una valutazione omogenea in presenza di condizioni simili. La liquidazione del danno parentale, non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudicante. Essa, però, deve ispirarsi alla considerazione di tutte le concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più
19 possibile rispondente a criteri di equità e deve, comunque, rispettare l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo.
Orbene, tenuto conto dei principi sopra indicati e del fatto che non vi sono ragioni
(peraltro neppure allegate dai convenuti) per dubitare che e CP_3 Pt_1 quali figli ed eredi di (rispettivamente di anni 39 e 35 al
[...] Controparte_1 momento della morte della madre) abbiano sofferto per la perdita della propria madre che questo dolore costituisca una duratura e tragica privazione del decesso della persona cara, il danno c.d. da perdita del rapporto parentale.
Infatti, si deve evidenziare come, a fronte della natura e dello stretto legame parentale esistente con la vittima (figli) si possa, sulla base del criterio del quod plerumque accidit e, in mancanza di elementi di segno contrario - non dedotti dalla convenuta -, fondatamente presumere che e abbiano subito un pregiudizio non CP_3 Parte_1 patrimoniale di natura morale per la irreversibile perdita del godimento della congiunta e della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, stante l'innegabile dolore e sofferenza provati in conseguenza della scomparsa del caro a loro legato da vincoli di affetto.
In definitiva, sulla base della Tabella citata (aggiornata al 2023), il danno non patrimoniale per la perdita parentale, nel caso di specie, può essere liquidato nei seguenti termini, tenendo conto che il valore del punto base è pari ad € 11.356,15,
- per il figlio (età 35) al momento della morte della madre nella CP_3 misura di euro 312.294,13 (Tabella di riferimento 2023 Valore del Punto Base €
11.356,15 Punti riconosciuti per il grado di parentela 18 Punti in base all'età del figlio 3,5 Punti in base all'età della vittima 2 Punti per la convivenza (come risultante dal certificato di stato di famiglia e dalle prove testimoniali) 4 Punti totali riconosciuti 27,5) e tenuto conto, poi: a) delle comorbilità da cui era affetta la de cuius (la paziente, già all'atto del ricovero era affetta da complesso morboso di severa entità -ipertensione arteriosa, dislipidemia, obesità grave, OSAS in CPAP terapia notturna, IRC. FAC in terapia anticoagulante, Gammopatia monoclonale, angina a riposo in disfunzione sistolica globale - FE 30-35% - con insufficienza mitralica e tricuspidalica-) che hanno concorso nella causazione del decesso); b) del fatto che in assenza della suddetta complicanza l'aspettativa di vita della paziente sarebbe stata comunque piuttosto ridotta in considerazione delle gravi patologie da cui la de cuius era affetta, nell'ordine del 50% a un anno;
c) del fatto che il danno per la perdita parentale è afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore per il danno morale inteso come sofferenza intima del superstite;
d) del principio enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui «in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima
20 dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art.
1223 Cc, ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato» (cfr. Cass. n. 26851/2023); appare equo apportare una riduzione del 68% sull'importo di euro 312.294,13 così giungendo alla somma finale di euro 99.934,12.
Pertanto, l'importo di euro 99.934,12 calcolato all'attualità, deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (23.11.2016), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999,
n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030);
- per la figlia (età 39 al momento della morte della madre) nella Parte_1 misura di euro 266.869,53 (così calcolata Tabella di riferimento 2023 Valore del
Punto Base € 11.356,15, Punti riconosciuti per il grado di parentela 18, Punti in base all'età del figlio 3,5, Punti in base all'età della vittima 2 Punti totali riconosciuti
23,5 senza considerare il punteggio per la convivenza in ragione di quanto allegato dalla stessa attrice circa il fatto che viveva in un'abitazione limitrofa a quella della madre assieme ai suoi due figli) a cui appare equo, per le ragioni sovra indicate, apportare una riduzione del 68% sull'importo di euro 266.869,53 così giungendo alla somma finale di euro 85.398,24.
Pertanto, l'importo di euro 85.397,92 calcolato all'attualità, deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (23.11.2016), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030);
- quanto ai nipoti al momento del decesso della di loro nonna si osserva che i figli minori di - e avevano Parte_1 Persona_1 Controparte_2 rispettivamente anni 6 e anni 4 al pari dei figli di . Del pari, i figli CP_3 minori di e rispettivamente CP_3 Controparte_4 Controparte_5 anch'essi di anni 6 e anni 4 si osserva quanto segue.
21 A tal riguardo si rammenta il legame parentale, se da un lato può giustificare un meccanismo presuntivo utilizzabile al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame stesso, nell'ambito delle tradizionali figure parentali, dall'altro, rimane aperto alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva.
Sulla scia di tali considerazioni si è riconosciuta la legittimazione ad agire per il risarcimento a favore dei nipoti per la morte dei nonni con essi non conviventi (Cass. civ., sez. III, n. 21230/2016), del concepito nato successivamente alla morte del genitore (Cass. civ., sez. III, n. 9700/2011) e al coniuge anche legalmente separato, in ragione della pregressa esistenza del rapporto affettivo (Cass. civ., sez. III, n. 25415/2016).
Come noto, l'insegnamento della Corte di Cassazione è nel senso che, rispetto ai nipoti, il diritto al risarcimento deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge, figli o fratelli;
cfr. la sentenza 14 giugno 2016, n.
12146, e l'ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3767).
Ulteriori conferme sono giunte ancora di recente con Ordinanza n. 2818 del 24 marzo 2021, in cui la Corte di Cassazione si è pronunciata in senso favorevole in merito alla configurabilità del diritto al risarcimento del danno in favore dei parenti anche in assenza del requisito della convivenza.
Ciò premesso in punto di diritto, nel merito, deve osservarsi che, all'esito dell'espletata istruttoria non è emersa una stabile convivenza della de cuius con i suoi nipoti.
In particolare, quanto ai figli di è la stessa parte attrice ha dichiarare che Parte_1 gli stessi non convivevano stabilmente con la nonna in quanto pernottavano con la madre presso la limitrofa abitazione in uso a questa ultima (cfr. pag 19 della memoria riepilogativa). Del pari con riguardo ai figli di anche per gli stessi non è CP_3 emersa una convivenza stabile con la nonna dal momento che tra i testi escussi, la suocera di ha dichiarato che i nipoti per qualche anno, più o Controparte_3 Persona_5 meno nel 2011-2012-2013, hanno convissuta stabilmente con la CP_1
Pertanto, non si è tenuto conto del punteggio per la convivenza nella determinazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Ebbene, a e (di anni 6 al momento della morte della Controparte_4 Persona_1 nonna) nonché a e (di anni 4 al momento della morte della Controparte_9 Controparte_2 nonna) va liquidata la somma di euro 147.629,95 ciascuno (Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15 Punti riconosciuti per il grado di parentela 6 Punti in base all'età del nipote 5 Punti in base all'età della vittima Punti totali riconosciuti
13) a cui appare equo, per le ragioni sovra indicate, apportare una riduzione del 68% sull'importo di euro così giungendo alla somma finale di euro 47.241,58.
22 L'importo di euro 47.241,58 calcolato all'attualità, deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto
(23.11.2016), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999,
n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Infine, quanto alla sorella (di anni 59 alla data del decesso della de Controparte_6 cuius), dai testi escussi nel presente giudizio è emerso il rapporto intercorrente con la decuius tanto che la stessa si recava quotidianamente dalla sorella per prestare assistenza prima presso la sua abitazione e poi in occasione del ricovero.
In definitiva, sulla base della Tabella citata (aggiornata al 2023), il danno non patrimoniale per la perdita parentale, nel caso di specie, può essere liquidato nella misura di euro
130.595,73 (così calcolata Tabella di riferimento 2023 Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7 Punti in base all'età del fratello 2,5 Punti in base all'età della vittima 2 Punti totali riconosciuti 11,5) a cui appare equo applicare riduzione del 68% per le ragioni sovra evidenziate così giungendo alla somma finale di euro 41.790.63.
Pertanto, l'importo di euro 41.790.63 calcolato all'attualità, deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (23.11.2016), con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999,
n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
9. Le spese di lite
Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai
D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un.
n. 19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011).
Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, liquidate in corso di causa con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone, in parziale accoglimento:
23 - accerta e dichiara la responsabilità della
[...] nella causazione dei danni patiti da CO
; Controparte_1
- per l'effetto condanna CO al pagamento in favore di e di
[...] Parte_1 CP_3
- ciascuno per le quote di competenza ai sensi dell'art. 581 c.c. - della somma
[...] complessiva di euro 69.170,16 oltre rivalutazione interessi come in parte motiva;
- per l'effetto condanna – CO [...] al pagamento in favore di: CO
- in proprio della somma di euro 85.398,24 oltre rivalutazione e Parte_1 interessi come in parte motiva, nonché quale genitore e legale rappresentante dei figli minori e la somma complessiva di euro Persona_1 Controparte_2
94.483,16 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- in proprio della somma di euro 99.934,12 nonché quale genitore e CP_3 legale rappresentante dei figli minori e la somma Controparte_4 Controparte_5 complessiva di euro 94.483,16 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- della somma di euro 41.790,63 oltre rivalutazione e interessi Controparte_6 come in parte motiva;
- condanna CO
a rifondere in favore di parte attrice le spese per compensi
[...] professionali che liquida in euro 22.457,00 oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e oltre alla somma di euro 545,00 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo) da distrarsi in favore dell'Avv. EP Loi dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta;
Così deciso in Roma, il 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Bruni
24