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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/11/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 668/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 668/2023 R. G., vertente tra
, P.IVA. nonché dei Parte_1 P.IVA_1 soci illimitatamente responsabili C.F. , Controparte_1 C.F._1 Parte_1
C.F. , C.F. C.F. C.F._2 Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
, n. 01/2022 RGF del Tribunale di Barcellona P.G., in persona del Curatore C.F._4
Avv. C.F. all'uopo autorizzato alla presente azione con CP_4 C.F._5 provvedimento del Giudice Delegato del 5 settembre 2023 (cfr. All. 01) rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato allegata al presente atto rilasciata anche ai sensi dell'art. 18 comma V del D.M. Giustizia 44/2011 siccome sostituito dal D.M. 48/2013, dall'Avv. Fabrizio Donato (PEC
Fax 090 8967764) presso il cui studio, in Messina Via Felice Bisazza n. Email_1
20, è elettivamente domiciliata
appellante
e
in persona del suo procuratore ad negotia, Dott. Controparte_5 CP_6
(giusta procura speciale in Notar di Bologna del 17.2.2023, ai nn.
[...] Persona_1
97402/12537 di rep./racc.), corrente in Bologna, Via Stalingrado n. 45, c.f. , P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Messina, Via Risorgimento n. 165, presso l'Avv. Veronica Saitta (c.f.: ; pec: fax: 090 9018752), che la rappresenta C.F._6 Email_2 e difende per procura in calce al presente atto (all.1),Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 3/2023 del Tribunale Collegiale di Patti, Sezione Civile, pubblicata il 02/01/2023 e mai notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
01) Ritenere e dichiarare che l'evento atmosferico del 22 novembre 2011 rientra tra quelli coperti dalla garanzia assicurativa in forza dei contratti stipulati tra le parti e delle relative condizioni generali di cui alle polizze indicate in premessa;
02) Conseguentemente, condannare la compagnia di assicurazione appellata a risarcire e/o indennizzare l'appellante dei danni subiti nella misura di € 315.443,52 oltre IVA (di cui € 100.443,52 per danni all'immobile ed € 215.000,00 per danni al contenuto), ovvero nella diversa maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia, entro i massimali delle polizze assicurative e dedotte le relative franchigie;
03) Condannare la compagnia di assicurazione al risarcimento in favore dell'appellante dei danni conseguenti al ritardato pagamento, sia sotto forma di rivalutazione monetaria che di interessi moratori, dal dovuto e sino al soddisfo;
04) Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio;
05) In via istruttoria, ove occorra, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado, e nello specifico: A) prova per testi sul seguente capitolato di prova e con i testi appresso indicati: a) “Vero o no che, il giorno 22 novembre 2011, ad , nella zona ove era Per_2 ubicata la sede commerciale della ha iniziato a piovere intensamente intorno alle ore 5,00 del Pt_1 mattino”; b) “Vero o no che la pioggia ha continuato a cadere, ininterrottamente e con la stessa intensità, sino alle 18,00 circa della medesima giornata”; c) “Vero o no che, verso le ore 14,00 della medesima giornata, dopo circa nove ore di pioggia intensa e continua, si era accumulata una gran quantità d'acqua attorno ai locali commerciali della;
d) “Vero o no che le pendenze della Pt_1
S.S.113 nel punto ove si trovano i locali della così come rappresentate nelle foto di cui al doc.n. Pt_1
23 della produzione attorea, erano e sono tali, in entrambi i sensi di marcia, da non consentire il deflusso delle acque meteoriche, ma da convogliarle, anzi, proprio verso i magazzini della;
e) Pt_1
“Vero o no che l'acqua accumulatasi in abbondanza all'esterno dei locali commerciali della Pt_1 ha, poi, poco dopo le ore 14,00, deformato la saracinesca metallica posta, sulla Via Nazionale, a chiusura dei locali seminterrati della e rotto le “luci/finestre” poste, tutt'intorno all'edificio, a Pt_1 pochi centimetri dal calpestio stradale, penetrando, così, all'interno dell'immobile ed allagando in poco tempo gli anzidetti locali”; f) “Vero o no che ogni tentativo di arginare, deviare o rallentare l'acqua in entrata o di bloccarne l'azione di spinta contro la saracinesca e le finestre è stato assolutamente vano”; g) “Vero o no che tutto il magazzino della nella sua interezza, è stato Pt_1 invaso dall'acqua e dal fango che hanno travolto e ricoperto interamente tutto quanto era in esso contenuto, arrivando sino ad oltre i tre metri di altezza”; h) “Vero o no che il 22.11.2011 i magazzini dei locali commerciali della siti a San Filippo del Mela, , Via Nazionale n. 165, Parte_1 Per_2 erano pieni di beni, merci, materiali, attrezzature e prodotti di vario genere ivi presenti”; i) “Vero o no, in particolare, che oltre agli arredi, al materiale da ufficio, elettrico ed informatico, alle celle frigorifere ed alle attrezzature e materiali per panetterie e pasticcerie, i predetti magazzini erano pieni di prodotti alimentari (materie prime, beni semilavorati e prodotti finiti) ivi stoccati e da consegnare ai clienti finali”; j) “Vero o no che tutta la merce (alimentare e non) stoccata all'interno dei locali, così come tutti i macchinari, gli arredi, i computers, la mobilia ed ogni altro bene ivi presente ha subito danni di tale entità da risultare del tutto irrecuperabile ed andare irrimediabilmente perduto”; k) “Vero o no che l'acqua penetrata all'interno dei locali ha gravemente danneggiato anche l'immobile ed, in particolare: i bagni, gli infissi, le porte e gli imbotti, gli impianti elettrico ed idrico, le tubature, gli intonaci, la muratura e gran parte della pavimentazione”; l) “Vero
o no che, in passato, tra la fine degli anni '90 ed i primi anni 2000, a seguito di un altro nubifragio, si era già verificato un allagamento degli stessi locali commerciali della siti a San Filippo del Pt_1
Mela, , Via Nazionale 165, benché con conseguenze meno gravi di quelle avutesi in data Per_2
22.11.2011”; m) “Vero o no che, a seguito dell'evento di cui alla precedente lettera l), la Compagnia di assicurazioni, con cui la risultava già a quel tempo assicurata per eventi climatici violenti, Pt_1 ha regolarmente corrisposto gli indennizzi previsti ”; n) “Vero o no che nella sede commerciale della di Via Nazionale 165, San Filippo del Mela, , era anche conservata parte della Pt_1 Per_2 documentazione cartacea relativa ai rapporti contrattuali di assicurazione con la (e prima CP_5 Part di essa con la e con la e che, a seguito dell'allagamento dei locali, anche tali Parte_3 documenti sono andati distrutti”; o) “Vero o no, in particolare, che tra i detti documenti erano conservati anche quelli idonei a comprovare la richiesta di pagamento degli indennizzi avanzata dalla a seguito dei danni subiti a causa del nubifragio avvenuto tra la fine degli anni '90 ed i Pt_1 primi anni 2000, nonché l'avvenuto pagamento dei relativi indennizzi da parte della Compagnia di assicurazioni”; p) “Vero o no che l'intensa pioggia caduta il 22.11.2011 ha interessato l'intera fascia tirrenica, da Saponara a Barcellona, ed ha provocato ingenti danni non solo ai locali della ma Pt_1 anche ad una pluralità di aziende ed immobili ad essa limitrofi”; q) “Vero o no che, quel 22.11.2011, la ha ripetutamente chiesto il pronto intervento di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Parte_1
Polizia Municipale del Comune di San Filippo del Mela ma che nessuna autorità o forza pubblica ha potuto intervenire sui luoghi il giorno dell'evento, anche perché impegnata in più urgenti interventi”; r) “Vero o no che, nei giorni successivi l'evento si era reso indispensabile ed improcrastinabile, per ragioni igienico-sanitarie, provvedere all'immediato sgombero dei locali “allagati” ed allo smaltimento e conferimento in discarica di tutto il contenuto ivi presente” s) “Vero o no, in proposito, che, già pochi giorni dopo il 22.11.2011, diversi abitanti della zona in cui hanno sede i locali commerciali della avevano lamentato i fortissimi cattivi odori da essi provenienti, sollecitando Pt_1 la a provvedere alla loro immediata bonifica”; t) “Vero o no che, a seguito dell'evento del Pt_1
22.11.2011, non è stato più economicamente possibile ripristinare del tutto i locali commerciali allagatisi al fine di riavviare l'attività che vi veniva svolta e renderli, così, nuovamente “produttivi” e che, da allora a tutt'oggi, essi sono rimasti del tutto chiusi ed inutilizzati”. u) “Vero o no che, a seguito dell'evento del 22.11.2011, la ha subìto, sempre più progressivamente, una Parte_1 significativa contrazione della propria attività di impresa con una conseguente flessione economica dei propri ricavi”; v) “Vero o no che, proprio a causa di ciò, v'è stata, negli anni, una significativa riduzione del personale e delle collaborazioni commerciali della . Parte_1
Per l'appellata:
1) Ritenere e dichiarare inammissibile ed improcedibile e/o improponibile e comunque rigettare perché infondato l'appello proposto con atto notificato il 25.9.2023 dalla
[...]
(nonché dei soci illimitatamente responsabili Parte_1 CP_1
, , e ), in persona del suo Curatore pro
[...] Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 tempore, avverso la predetta sentenza n. 1521/2023 del 23/28.8.2023 del Tribunale di Messina;
e confermare integralmente la statuizione suddetta. 2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare inammissibili ed improcedibili e comunque rigettare perché infondate le domande proposte da Parte_1 nei confronti di con l'atto di citazione notificato il
[...] Controparte_5 3.6.2016 e proseguite dalla Curatela del fallimento della medesima Soc. , in persona del suo Pt_1
Curatore Avv. 3) In via del tutto gradata, liquidare secondo giustizia le somme da porre CP_4 eventualmente a carico della Società deducente, tenuto anche conto dei massimali e delle franchigie di polizza e dell'insussistenza di alcuna mora debendi. 4) Condannare la Parte_1
in persona del suo Curatore, al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente
[...] grado del giudizio, da liquidare in base alle tariffe vigenti. 5) Occorrendo, disporre l'acquisizione di informative presso il Comune di San Filippo del Mela, la Regione Siciliana, la Protezione Civile e/o il Ministero dell'Interno in ordine a natura, conseguenze e portata territoriale dell'evento alluvionale verificatosi in San Filippo del Mela e nei comuni limitrofi in data 22.11.2011, ovvero autorizzare la Società deducente a chiedere ed ottenere dette informative. 6) Occorrendo, disporre, presso le medesime Amministrazioni nonché presso l'acquisizione di informative al Controparte_7 fine di conoscere se abbia chiesto ed eventualmente ottenuto indennizzi o finanziamenti Parte_1 di sorta in dipendenza dell'alluvione del 22.11.2011. 7) Rigettare perché esplorativa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da;
in subordine, in caso di ammissione della stessa, Pt_1 affidare al nominando CTU anche l'incarico di accertare se la suddetta Società, alla data di notifica della citazione, fosse ancora attiva ed operante sul mercato o meno e se abbia percepito indennizzi di sorta in dipendenza dell'evento alluvionale de quo. Con riserva di formulare altri quesiti, si nomina sin da ora quale consulente tecnico di parte il Dott. Geom. (con studio in Persona_3
Taranto, Via Pitagora n. 24). 8) Occorrendo, disporre una consulenza tecnica d'ufficio, affidando al nominando CTU l'incarico di accertare natura ed entità delle precipitazioni che in data 22.11.2011 si sono riversate sulla Provincia di Messina e, in particolare, sui Comuni di S. Filippo del Mela, e Saponara e dei conseguenti straripamenti di torrenti ed accumuli di acque che Parte_4 hanno determinato inondazioni ed alluvioni nei centri suddetti. Con riserva di formulare altri quesiti e di procedere alla nomina di proprio consulente di fiducia. 9) Occorrendo, ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze: a) vero o no che, in data 22.11.2011, si è abbattuto sulla Provincia di Messina, zona tirrenica, un nubifragio di portata eccezionale;
b) vero o no che detto evento ha, tra l'altro, interessato il Comune di S. Filippo del Mela;
c) vero o no che, a seguito del nubifragio, si sono accumulate sulle strade della zona masse d'acqua tali da sconvolgere il territorio ed impedire anche la circolazione veicolare;
d) vero o no che anche le strade di S. Filippo del Mela sono state invase da torrenti di acqua;
e) vero o no che, a seguito di dette inondazioni, e' stato proclamato lo stato di emergenza su tutto il comprensorio. Si indicano a testimoni l'Avv.
[...]
, residente in S. Lucia del Mela, ed il Sig. residente in 10) Tes_1 Tes_2 Parte_4
Autorizzare a produrre, sul supporto che sarà indicato, alcuni filmati relativi CP_5 all'alluvione del 22.11.2011 in S. Filippo del Mela. 11) Rigettare tutti i mezzi istruttori articolati ex adverso, abilitando in subordine la Società deducente al controesame dei testi avversari. Vengono prodotti i seguenti documenti: 1) procura ad litem;
2) sentenza impugnata;
3) atto di appello;
4) fascicolo di primo grado contenente i documenti come da indice. Si attesta che con la presente comparsa non si modificano le domande, né si propone appello incidentale, sicchè non viene modificato il valore indicato dalla appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27 maggio 2016, la Parte_1 conveniva in giudizio la compagnia assicurativa chiedendone la Controparte_5 condanna, in forza del contratto di assicurazione polizza n. 987033694-10 e n. X99768224-10, al pagamento dell'importo di € 315.443,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori, a titolo di indennizzo, per i danni subiti al proprio locale commerciale (sito nel Comune di San Filippo del Mela, via Nazionale n. 165) e ai beni ivi presenti (scorte di magazzino, macchinari, attrezzature, arredi e strumenti informatici) a seguito dell'allagamento verificatosi in data 22 novembre 2011.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 ottobre 2016 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle pretese avversarie. In particolare, la Controparte_5 compagnia assicurativa eccepiva che i danni lamentati dall'attrice non rientravano nell'ambito di operatività della polizza assicurativa sottoscritta tra le parti, in quanto causati da “alluvione e inondazione” e da “accumulo esterno di acqua”, e, in ogni caso, contestava nel quantum la pretesa di controparte.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14 novembre 2022, si costituiva in giudizio il fallimento insistendo per l'accoglimento delle domande già Parte_1 avanzate dalla società attrice.
Veniva svolta attività istruttoria.
La sentenza di primo grado.
Con la sentenza impugnata, dopo aver disatteso l'eccezione di estinzione avanzata da
[...]
il giudice ha rigettato la domanda. Controparte_5
Nella sentenza si illustrano, preliminarmente, i principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale, e si specifica che, nella materia dell'assicurazione contro i danni, incombe sul danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa e il nesso di causalità tra il medesimo e il danno di cui viene chiesto il ristoro;
si aggiunge che l'eccezione dell'assicuratore convenuto di inoperatività della garanzia assicurativa deve qualificarsi come eccezione in senso improprio e non proprio, essendo orientata a contestare il fatto costitutivo della domanda, con la conseguenza che non solo non è soggetta a preclusioni processuali, ma altresì non comporta alcun inversione dell'onere della prova, rimanendo a carico di parte attrice dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.
Tanto premesso in linea generale, il giudice rileva come sia pacifico che i danni subiti da parte attrice siano stati causati dall'evento alluvionale verificatosi in data 22 novembre 2011, come risulta dagli stessi articoli di stampa prodotti da parte attrice e dalla rassegna stampa della Protezione Civile, i quali attribuivano il sinistro espressamente all'alluvione.
Richiamati, quindi, i principi in tema di interpretazione del contratto e, segnatamente, la prevalenza di quella letterale, quando essa riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti, il giudice osserva che, nel caso di specie, la sezione II delle condizioni generali relative alla polizza n. 987033694-10 (doc. 9 allegato all'atto di citazione, pag. 10), dedicata agli “eventi atmosferici violenti” riscontrabili su una pluralità di enti limitrofi, prevede che l'impresa non indennizza i danni causati da “alluvioni, inondazioni, allagamenti, trabocchi di condutture o canalizzazioni, gelo, neve, cedimenti o franamenti del terreno comunque originatisi”, locuzione che il giudice interpreta nel senso di escludere dal rischio di polizza tutti i danni che sono conseguenza immediata di tali circostanze in quanto causate da eventi atmosferici violenti, come quelli oggetto del presente giudizio, rientrando nel rischio di polizza solo i danni direttamente dovuti agli “eventi atmosferici stessi”, con esclusione di quelli che si verificano a seguito di eventi imprevedibili e di portata eccezionale e straordinaria.
Quanto alla polizza n. X99768224, secondo il giudice le condizioni generali (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione dalla società convenuta, pag. 17) dispongono che sono assicurati i danni derivanti da eventi atmosferici (caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di eventi limitrofi) “purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni, anche parziali, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra”, con espressa esclusione dei danni “causati dalla formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico”. Anche tale dizione letterale – secondo il primo giudice - esclude dal rischio di polizza tutti i danni derivanti da “accumulo esterno di acqua”, evento verificatosi nel caso di specie, così come allegato dalla stessa parte attrice (v. pag. 4 atto di citazione, nonché pag. 3 della memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.).
Secondo il giudice, non appare condivisibile l'interpretazione fornita da Parte_1
(v. pag. 3 della memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.) secondo la quale non
[...] troverebbe applicazione la predetta clausola contrattuale, in quanto il danno allegato al locale commerciale deriverebbe dal “nubifragio” (quale causa prima) e non già da “l'accumulo esterno d'acqua”, non distinguendo la predetta disposizione negoziale diversi fattori causali che possano aver determinato l'accumulo esterno d'acqua, la quale appare, invero, riferita proprio all'azione di eventi atmosferici violenti, considerata la conforme disposizione prevista per la polizza n. 987033694-10 e soprattutto una interpretazione sistematica del contratto, essendo la disposizione inserita nel medesimo capitolo delle condizioni generali di contratto dedicato a “grandine ed eventi atmosferici”.
La domanda è stata, pertanto, rigettata, con le spese di lite a carico della parte soccombente.
L'appello
Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1
.
[...]
Con il primo, articolato motivo, l'appellante deduce che, aderendo all'interpretazione data dalla sentenza, le condizioni di operatività della garanzia sarebbero tra di loro intrinsecamente contradditorie, essendo nozione di comune esperienza che un grave fenomeno pluviale, del genere di quello verificatosi il 22 novembre 2011, può danneggiare gli immobili - specie quelli situati al pianterreno ed al piano seminterrato come quelli della - a causa di una formazione di accumulo Pt_1
d'acqua conseguente alle intense precipitazioni atmosferiche.
Dunque, non sarebbe possibile ritenere che una polizza assicuri i danni determinati da eventi atmosferici - fra cui la pioggia – e al contempo possa negare la copertura assicurativa ove la pioggia abbia determinato un allagamento conseguente alla formazione di accumulo di acqua. Seguendo il ragionamento della sentenza fino alle estreme conseguenze – sostiene l'appellante - si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui la polizza in parola coprirebbe il danno da pioggia solo se proveniente direttamente dall'alto e non dal basso, ove l'accumulo d'acqua è normale conseguenza, come è pacificamente avvenuto nel caso in questione. Pertanto, in ossequio all'insegnamento della Corte di Cassazione, a norma dell'art. 1370 c.c. la clausola ambigua avrebbe dovuto essere interpretata contra proferentem (Cass. Civ. 8.7.2014, n. 15476; Cass. Civ. Cass. Civ. 10.5.2016, n. 9883) e, quindi, nel caso di specie, nel dubbio interpretativo il Tribunale avrebbe comunque dovuto optare per l'interpretazione del contratto più favorevole alla contraente Parte_1
Secondo l'appellante, tutti i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362-1371 c.c. deporrebbero verso il riconoscimento della copertura assicurativa in favore della . Pt_1
Ai sensi dell'art. 1362 c.c., dovrebbe ritemersi che l'intenzione della sarebbe stata quella di Pt_1 assicurare i beni immobili e il loro contenuto dai danni conseguenti al verificarsi di eventi atmosferici caratterizzati da una veemenza tale da non consentire all'assicurato di farvi normalmente fronte con gli interventi ed i rimedi ordinariamente esperibili, tra i quali il principale sarebbe stata la forte pioggia o un nubifragio, eventi che, tra l'altro, in passato, in forza dei medesimi contratti oggi azionati, avevano prodotto danni regolarmente indennizzati.
Quanto all'interpretazione secondo buona fede, fissata dall'art. 1366 c.c., tale principio risulterebbe violato ove si ritenga di escludere dalla copertura assicurativa per “eventi atmosferici violenti” il nubifragio del 22 novembre 2011.
Nel medesimo senso deporrebbe anche l'art. 1367 c.c., a norma del quale “Nel dubbio il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”. Infatti, aderendo alla restrittiva interpretazione delle clausole contrattuali del giudice di primo grado, la delimitazione del rischio (da eventi atmosferici) sarebbe di tale ampiezza da finire per escludere in toto il rischio assicurato.
Per completezza difensiva, l'appellante puntualizza che, rispetto all'evento atmosferico violento costituito dal nubifragio verificatosi in 22 novembre 2011, l'“accumulo esterno d'acqua” e/o
“alluvione” (ossia lo straripamento del vicino torrente Mela) non ha costituito in alcun modo un fattore causale sopravvenuto autonomo, ma ha, piuttosto, integrato il naturale sviluppo evolutivo dell'intensa precipitazione atmosferica verificatasi. È, infatti, indiscutibile -anche per comune esperienza - che, in assenza di quel nubifragio, non si sarebbe verificato nessun accumulo d'acqua all'esterno dell'edificio e che, dunque, quest'ultimo non avrebbe potuto spiegare il prodursi dell'evento “allagamento dei locali” anche in assenza del primo. È notorio, infatti, come, in una larghissima pletora di casi, fenomeni inondativi quale quello verificatori quel 22 novembre, siano cagionati da fattori diversi e del tutto indipendenti ed “autonomi” dalla pioggia (“evento atmosferico violento”), quali, a mero titolo esemplificativo, un'ostruzione dell'alveo, il malfunzionamento di strutture idrauliche o di smaltimento delle acque, modifiche artificiali di corsi d'acqua o del territorio.
In fattispecie identiche a quelle per cui è causa la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto agli indennizzi in capo all'assicurato proprio sulla scorta della considerazione secondo cui “la pioggia” - e non anche “l'accumulo esterno d'acqua”, la “formazione di ruscelli”, le “alluvioni” e gli altri eventi esclusi, dirette conseguenze della prima - sia stata la causa dei danni subiti dalla parte assicurata.
Con il secondo motivo, chiede la riforma della pronuncia in ordine alla condanna al pagamento delle spese.
La comparsa di costituzione
Si è costituta l'appellata assicurazione, contestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto. Nello specifico, l'appellata, dopo avere illustrato il quadro delle pronunce di legittimità che assegnerebbero rilievo prioritario all'interpretazione letterale del contratto e avere richiamato la distinzione tra rischi inclusi, rischi esclusi e rischi non compresi, riporta stralci delle condizioni contrattuali delle due polizze fatte valere dal soggetto assicurato.
Sulla base del tenore di tali previsioni, l'appellata deduce che con tali polizze si è inteso assicurare il fabbricato e il contenuto dello stesso dai danni provocati da eventi atmosferici anche violenti, Pt_1 limitatamente a quelli che comportino bagnamento (id est, le infiltrazioni) o sfondamento, con esclusione tuttavia di quelli catastrofici e di portata eccezionale, tali da determinare alluvioni, inondazioni, allagamenti, formazione di ruscelli ed accumulo esterno di acque.
Tale delimitazione del rischio assicurato dipenderebbe dal fatto che non tutti gli eventi atmosferici, anche violenti, provocano alluvioni, inondazioni, allagamenti e accumuli di acque, bensì solo quelli di natura eccezionale e straordinaria, tali peraltro da poter essere ricompresi nelle ipotesi di “forza maggiore o caso fortuito”. Difatti, i premi versati dalla Società in bonis e i massimali determinati nelle polizze erano chiaramente rapportati alla natura ordinaria e non straordinaria degli eventi atmosferici causativi dei danni. .Inoltre, proprio per (tentare di) limitare i danni contro i rischi catastrofici, quali sismi, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fenomeni di bradisismo, frane, inondazioni ed esondazioni, il disegno della legge di bilancio 2024 intende introdurre l'obbligo di stipulare la relativa assicurazione per tutte le imprese (entro il 31.12.2024.
Dunque, contrariamente a quanto riferito dalla appellante, la polizza non farebbe riferimento generale ai “danni da pioggia” e non creerebbe “discriminazioni” ambigue all'interno di tale tipologia di danni, ma distinguerebbe chiaramente tra i danni da bagnamento o da sfondamento (indennizzabili) e quelli da alluvioni, inondazioni, accumuli di acqua o formazioni di ruscelli (non indennizzabili). Distinzione, questa, che sarebbe obiettivamente chiara, poiché nel comune sentire sono certamente distinguibili le infiltrazioni da pioggia o un tetto sfondato a causa dell'accumulo di neve rispetto ad un acquazzone torrenziale che provoca allagamenti.
In subordine, l'appellata contesta l'ammontare delle somme pretese da controparte.
Si oppone anche al motivo riguardante le spese processuali e alle istanze istruttorie.
********
Dopo un primo rinvio per la precisazione delle conclusioni innanzi all'istruttore, la causa veniva nuovamente rinviata, a causa dell'astensione del Consigliere relatore. In esito alla udienza del 3 luglio 2025, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., il Presidente istruttore riservava di riferire al Collegio.
Il Presidente istruttore riferiva al Collegio nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Nessuna delle due polizze assicurative stipulate dalla ditta poi fallita copriva i danni subiti dalla stessa ditta a causa del nubifragio verificatosi il 22.11.2011. I fatti di causa vanno valutati alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con cui si sono fissati i principi in tema di onere probatorio in ordine alla copertura dei danni nel contratto di assicurazione. Tali principi sono stati ribaditi con la recente pronuncia della Sez. III, 09/08/2023, n.24273, secondo cui “Il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore contro i danni ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza;
che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
2.3. E' noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai soli danni derivanti da determinate cause (delimitazione causale del rischio), ovvero ai soli danni consistiti in determinati eventi (delimitazione oggettiva del rischio), od ancora ai soli danni sinistri che abbiano colpito determinate persone (delimitazione soggettiva del rischio). Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
2.4. La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da autorevole dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare. Tali principi sono già stati affermati da questa Corte, con orientamento cui il collegio intende dare continuità (Sez. 3, Sentenza n. 25510 del 21.9.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 9205 del 2.4.2021; Sez. 3 -, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018).
Ciò posto, occorre osservare che, nel caso di specie, è pacifico che si sia trattato di un evento atmosferico particolarmente intenso e violento, per come descritto dalla stessa parte appellante ed emergente dagli articoli di stampa acquisiti agli atti, prodotti dalla stessa parte attrice in primo grado, nei quali si parla ripetutamente di alluvione, di frane, di allagamenti e di impossibilità di raggiungere i luoghi colpiti, oltre a registrarsi, purtroppo, alcune vittime. Nell'articolo del “Sole 24 Ore” prodotto dalla parte appellante si legge che in quel frangente capo della Protezione Civile, Parte_5 ebbe a dichiarare che «È stato un evento eccezionale, in 12 ore sono caduti oltre 260 millilitri di acqua. Sicuramente, ribadisco, è un evento eccezionale».
Comunque, l'eccezionalità dell'evento atmosferico è concordemente riconosciuta da entrambe le parti.
A tale proposito, si legge nella memoria di parte attrice, depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., che “… il giorno 22.11.2011 ha rabbiosamente investito, per circa dodici ore consecutive, l'intera fascia tirrenica, interessando, in particolar modo, la Valle del Mela ed il bacino del Longano, ove sono caduti una media di 200 mm di pioggia all'ora.
E' altresì non contestato che i danni al fabbricato e ai beni in esso contenuti siano stati causati dagli allagamenti derivanti dal nubifragio, che produssero, anche a causa della inclinazione del terreno nell'area circostante il fabbricato, un accumulo di acqua che andò a riversarsi all'interno dell'immobile stesso.
Sempre nell'atto difensivo appena citato, è dato leggere “… che l'immobile ove si trovano i locali commerciali della è collocato in posizione, per così dire, “sfavorevole”, nel senso che le Pt_1 pendenze della frontistante S.S.113, in entrambi i sensi di marcia, sono tali da convogliare l'acqua piovana verso l'immobile ove si trovano i locali commerciali della Ciò che ha provocato, per Pt_1
l'appunto, l'accumulo di una enorme massa d'acqua piovana attorno all'edificio ed il conseguente allagamento dei locali a seguito della rottura delle finestre poste a pochi centimetri dal calpestio e dello sfondamento della saracinesca.” Nell'atto di appello, poi, viene specificato che i danni furono conseguenze dell'“accumulo esterno d'acqua” e/o “alluvione” (ossia lo straripamento del vicino torrente Mela).
Ciò posto, va rammentato quali fossero le condizioni generali di contratto che regolavano le due polizze.
Quanto alla polizza n. 987033694 – 10, avente come oggetto l'immobile e i locali, la sezione II delle condizioni generali (doc. 9 allegato all'atto di citazione, pag. 10), e specificamente il paragrafo dedicato agli “eventi atmosferici violenti” riscontrabili su una pluralità di enti limitrofi, prevede che siano esclusi i danni causati da “alluvioni, inondazioni, allagamenti, trabocchi di condutture o canalizzazioni, gelo, neve, cedimenti o franamenti del terreno comunque originatisi”, ossia proprio dai fattori (alluvioni, allagamenti) che ebbero a verificarsi in quella drammatiche circostanze, a causa degli eventi atmosferici, di portata eccezionale e straordinaria.
Quanto, invece, alla polizza n. X99768224, riguardante i beni ubicati all'interno del fabbricato, le condizioni generali (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione dalla società convenuta, pag. 17) prevedono, alla Sezione I, Quadro II, dedicato agli “altri danni materiali”, il paragrafo intitolato
“grandine ed eventi atmosferici”, ove è previsto che sono assicurati i danni derivanti da eventi atmosferici (caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di eventi limitrofi) e che “Sono compresi i danni al Contenuto ed agli Enti particolari assicurati e riposti all'interno dei Fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni, anche parziali, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra”, con espressa esclusione dei danni “causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali
o artificiali … formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico”.
Come si vede, mentre soltanto le condizioni di polizza riguardanti i beni esistenti all'interno dell'immobile (Contenuto ed Enti particolari) contemplano l'indennizzabilità dei danni derivati da rotture, brecce o lesioni, anche parziali, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, entrambe le polizze escludono espressamente che possano essere indennizzati quei danni (sia al fabbricato che ai beni mobili ivi contenuti) comunque conseguenti ad allagamenti, alluvioni, inondazioni, accumulo esterno di acqua e, in definitiva, da eventi di portata eccezionale, come certamente fu quello verificatosi il 22.11.2011, ove, per stessa ammissione dell'appellante, ebbero a verificarsi, a causa della straordinarietà degli eventi piovosi, estesi allagamenti e inondazioni dovuti allo straripamento del torrente “Mela”.
Parte appellante obietta che costituisce nozione di comune esperienza il fatto che un grave fenomeno pluviale, del genere di quello verificatosi il 22 novembre 2011, possa danneggiare gli immobili, a causa di una formazione di accumulo d'acqua conseguente alle intense precipitazioni atmosferiche, sicché sarebbe illogico affermare che una polizza assicuri i danni determinati da eventi atmosferici - fra cui la pioggia – e al contempo possa negare la copertura assicurativa ove la pioggia abbia determinato un allagamento. Tale obiezione non può essere condivisa, poiché la circostanza che dalle piogge intense possano derivare fenomeni di allagamento non può valere a eludere la chiara previsione delle condizioni contrattuali, che hanno inteso inequivocabilmente prevedere un “patto espresso di delimitazione del rischio”, escludendo la garanzia quando i danni siano stati provocati da allagamento o alluvione o altri eventi simili, venendo in tal modo a configurare una tipica fattispecie di “rischi non compresi”, ossia facenti parte astrattamente di una categoria di danni contemplata dalla polizza “eventi atmosferici”, ma esclusi dalla garanzia.
Né può obiettarsi che, aderendo a tale interpretazione, non residuerebbe alcuno spazio di operatività della garanzia assicurativa, dovendo rilevarsi, in primis, che il rischio costituente oggetto delle due polizze di cui si discute aveva una portata assai ampia, non limitata alle conseguenze dei fenomeni atmosferici.
E' sufficiente leggere il contenuto delle due suddette polizze per verificare:
- che quella portante il numero n. 987033694 – 10, relativa al fabbricato, copriva i danni da incendio e “gli altri danni materiali” e che dalle condizioni generali di contratto alla stessa allegate risulta che in tale ultima voce erano ricomprese altre tipologie di danni di eventi dannosi (quali, ad esempio, scoppio, esplosione, implosione, fumo, gas, vapori, urto di veicoli etc.);
- che quella portante il numero, n. X99768224, riguardante i beni ubicati all'interno del fabbricato, copriva danni da incendio e “gli altri danni materiali” (in cui, oltre a “grandine ed eventi atmosferici”, erano compresi “fuoriuscita acqua condotta” e “atti vandalici e dolosi”), da furto e rapina e da responsabilità civile.
Comunque, anche con riferimento ai danni da eventi atmosferici – che, come si è detto, costituiscono solo una voce di una ben più ampia gamma di danni coperti dalle due polizze – la garanzia possiede ulteriori spazi di applicazione, sia con riferimento agli eventi atmosferici diversi dalle piogge (grandine, neve, vento, fulmini), sia con riguardo ai danni provocati dalle stesse precipitazioni piovose, quando esse abbiano provocato danni di bagnamento (infiltrazioni) di parti interne di fabbricati, e/o, con riferimento ai beni mobili, quelli conseguenti a rotture, brecce o lesioni, anche parziali, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra”.
In altri termini, il fatto che i fenomeni di alluvione e di allagamento siano una conseguenza possibile delle precipitazioni piovose, non ne impedisce la esclusione da una garanzia assicurativa che – come si è detto – aveva una portata assai più ampia di quella limitata agli eventi atmosferici e possedeva, comunque, una significativa area di applicazione anche con specifico riferimento a tale tipologia di accadimenti, proprio perché – evidentemente- si è inteso con coprire i danni derivati da fenomeni eccezionali come quelli verificatisi quel 22.11.2011. L'ampiezza e l'eterogeneità delle garanzie offerte dalle due polizze vale anche confutare l'obiezione con cui la società , nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., sosteneva che una simile Pt_1 delimitazione del rischio da eventi atmosferici avrebbe determinato una sproporzione tra i premi pagati e i rischi coperti.
Neppure può ipotizzarsi che una simile interpretazione sia contraria al principio di buona fede, emergendo dal complesso delle clausole analizzate la volontà delle parti contraenti di circoscrivere l'indennizzabilità a quei danni che rientrino in una previsione di ordinarietà delle possibili conseguenze degli eventi atmosferici, non a quelli ricollegabili ad eventi eccezionali come quello verificatosi il 22.11.2011, di entità straordinaria.
Infine, non coglie nel segno l'obiezione secondo cui fenomeni come gli allagamenti possono essere riconducibili anche a cause diverse dagli agenti atmosferici, posto che – come esattamente osservato nella sentenza di primo grado – dal tenore delle condizioni contrattuali si evince, inequivocabilmente, che quegli eventi sono stati contemplati come causa di esclusione dell'indennizzo all'interno della categoria degli agenti atmosferici, e dunque come tipo di conseguenza di tali eventi non suscettibile di essere indennizzato.
Non vi è, pertanto, alcuna ambiguità delle condizioni contrattuali, che giustifichi l'interpretazione del contratto contra proferentem.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e quindi dello scaglione compreso tra 260.000,01 ed 520.000,00, con applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, trattandosi di controversia di bassa complessità, che non ha implicato la risoluzione di questioni di diritto complesse. Con la precisazione che va riconosciuta anche la fase la di trattazione, anche in assenza di attività istruttoria (cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
contro avverso la sentenza n. 1521/2023 pubbl. il 28/08/202
[...] Controparte_5 del Tribunale Collegiale di Messina, Sezione Civile, pubblicata disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello.
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 10.060,00 (di cui € 2.1905,00 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione ed € 3.649,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 668/2023 R. G., vertente tra
, P.IVA. nonché dei Parte_1 P.IVA_1 soci illimitatamente responsabili C.F. , Controparte_1 C.F._1 Parte_1
C.F. , C.F. C.F. C.F._2 Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
, n. 01/2022 RGF del Tribunale di Barcellona P.G., in persona del Curatore C.F._4
Avv. C.F. all'uopo autorizzato alla presente azione con CP_4 C.F._5 provvedimento del Giudice Delegato del 5 settembre 2023 (cfr. All. 01) rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato allegata al presente atto rilasciata anche ai sensi dell'art. 18 comma V del D.M. Giustizia 44/2011 siccome sostituito dal D.M. 48/2013, dall'Avv. Fabrizio Donato (PEC
Fax 090 8967764) presso il cui studio, in Messina Via Felice Bisazza n. Email_1
20, è elettivamente domiciliata
appellante
e
in persona del suo procuratore ad negotia, Dott. Controparte_5 CP_6
(giusta procura speciale in Notar di Bologna del 17.2.2023, ai nn.
[...] Persona_1
97402/12537 di rep./racc.), corrente in Bologna, Via Stalingrado n. 45, c.f. , P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Messina, Via Risorgimento n. 165, presso l'Avv. Veronica Saitta (c.f.: ; pec: fax: 090 9018752), che la rappresenta C.F._6 Email_2 e difende per procura in calce al presente atto (all.1),Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 3/2023 del Tribunale Collegiale di Patti, Sezione Civile, pubblicata il 02/01/2023 e mai notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
01) Ritenere e dichiarare che l'evento atmosferico del 22 novembre 2011 rientra tra quelli coperti dalla garanzia assicurativa in forza dei contratti stipulati tra le parti e delle relative condizioni generali di cui alle polizze indicate in premessa;
02) Conseguentemente, condannare la compagnia di assicurazione appellata a risarcire e/o indennizzare l'appellante dei danni subiti nella misura di € 315.443,52 oltre IVA (di cui € 100.443,52 per danni all'immobile ed € 215.000,00 per danni al contenuto), ovvero nella diversa maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia, entro i massimali delle polizze assicurative e dedotte le relative franchigie;
03) Condannare la compagnia di assicurazione al risarcimento in favore dell'appellante dei danni conseguenti al ritardato pagamento, sia sotto forma di rivalutazione monetaria che di interessi moratori, dal dovuto e sino al soddisfo;
04) Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio;
05) In via istruttoria, ove occorra, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado, e nello specifico: A) prova per testi sul seguente capitolato di prova e con i testi appresso indicati: a) “Vero o no che, il giorno 22 novembre 2011, ad , nella zona ove era Per_2 ubicata la sede commerciale della ha iniziato a piovere intensamente intorno alle ore 5,00 del Pt_1 mattino”; b) “Vero o no che la pioggia ha continuato a cadere, ininterrottamente e con la stessa intensità, sino alle 18,00 circa della medesima giornata”; c) “Vero o no che, verso le ore 14,00 della medesima giornata, dopo circa nove ore di pioggia intensa e continua, si era accumulata una gran quantità d'acqua attorno ai locali commerciali della;
d) “Vero o no che le pendenze della Pt_1
S.S.113 nel punto ove si trovano i locali della così come rappresentate nelle foto di cui al doc.n. Pt_1
23 della produzione attorea, erano e sono tali, in entrambi i sensi di marcia, da non consentire il deflusso delle acque meteoriche, ma da convogliarle, anzi, proprio verso i magazzini della;
e) Pt_1
“Vero o no che l'acqua accumulatasi in abbondanza all'esterno dei locali commerciali della Pt_1 ha, poi, poco dopo le ore 14,00, deformato la saracinesca metallica posta, sulla Via Nazionale, a chiusura dei locali seminterrati della e rotto le “luci/finestre” poste, tutt'intorno all'edificio, a Pt_1 pochi centimetri dal calpestio stradale, penetrando, così, all'interno dell'immobile ed allagando in poco tempo gli anzidetti locali”; f) “Vero o no che ogni tentativo di arginare, deviare o rallentare l'acqua in entrata o di bloccarne l'azione di spinta contro la saracinesca e le finestre è stato assolutamente vano”; g) “Vero o no che tutto il magazzino della nella sua interezza, è stato Pt_1 invaso dall'acqua e dal fango che hanno travolto e ricoperto interamente tutto quanto era in esso contenuto, arrivando sino ad oltre i tre metri di altezza”; h) “Vero o no che il 22.11.2011 i magazzini dei locali commerciali della siti a San Filippo del Mela, , Via Nazionale n. 165, Parte_1 Per_2 erano pieni di beni, merci, materiali, attrezzature e prodotti di vario genere ivi presenti”; i) “Vero o no, in particolare, che oltre agli arredi, al materiale da ufficio, elettrico ed informatico, alle celle frigorifere ed alle attrezzature e materiali per panetterie e pasticcerie, i predetti magazzini erano pieni di prodotti alimentari (materie prime, beni semilavorati e prodotti finiti) ivi stoccati e da consegnare ai clienti finali”; j) “Vero o no che tutta la merce (alimentare e non) stoccata all'interno dei locali, così come tutti i macchinari, gli arredi, i computers, la mobilia ed ogni altro bene ivi presente ha subito danni di tale entità da risultare del tutto irrecuperabile ed andare irrimediabilmente perduto”; k) “Vero o no che l'acqua penetrata all'interno dei locali ha gravemente danneggiato anche l'immobile ed, in particolare: i bagni, gli infissi, le porte e gli imbotti, gli impianti elettrico ed idrico, le tubature, gli intonaci, la muratura e gran parte della pavimentazione”; l) “Vero
o no che, in passato, tra la fine degli anni '90 ed i primi anni 2000, a seguito di un altro nubifragio, si era già verificato un allagamento degli stessi locali commerciali della siti a San Filippo del Pt_1
Mela, , Via Nazionale 165, benché con conseguenze meno gravi di quelle avutesi in data Per_2
22.11.2011”; m) “Vero o no che, a seguito dell'evento di cui alla precedente lettera l), la Compagnia di assicurazioni, con cui la risultava già a quel tempo assicurata per eventi climatici violenti, Pt_1 ha regolarmente corrisposto gli indennizzi previsti ”; n) “Vero o no che nella sede commerciale della di Via Nazionale 165, San Filippo del Mela, , era anche conservata parte della Pt_1 Per_2 documentazione cartacea relativa ai rapporti contrattuali di assicurazione con la (e prima CP_5 Part di essa con la e con la e che, a seguito dell'allagamento dei locali, anche tali Parte_3 documenti sono andati distrutti”; o) “Vero o no, in particolare, che tra i detti documenti erano conservati anche quelli idonei a comprovare la richiesta di pagamento degli indennizzi avanzata dalla a seguito dei danni subiti a causa del nubifragio avvenuto tra la fine degli anni '90 ed i Pt_1 primi anni 2000, nonché l'avvenuto pagamento dei relativi indennizzi da parte della Compagnia di assicurazioni”; p) “Vero o no che l'intensa pioggia caduta il 22.11.2011 ha interessato l'intera fascia tirrenica, da Saponara a Barcellona, ed ha provocato ingenti danni non solo ai locali della ma Pt_1 anche ad una pluralità di aziende ed immobili ad essa limitrofi”; q) “Vero o no che, quel 22.11.2011, la ha ripetutamente chiesto il pronto intervento di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Parte_1
Polizia Municipale del Comune di San Filippo del Mela ma che nessuna autorità o forza pubblica ha potuto intervenire sui luoghi il giorno dell'evento, anche perché impegnata in più urgenti interventi”; r) “Vero o no che, nei giorni successivi l'evento si era reso indispensabile ed improcrastinabile, per ragioni igienico-sanitarie, provvedere all'immediato sgombero dei locali “allagati” ed allo smaltimento e conferimento in discarica di tutto il contenuto ivi presente” s) “Vero o no, in proposito, che, già pochi giorni dopo il 22.11.2011, diversi abitanti della zona in cui hanno sede i locali commerciali della avevano lamentato i fortissimi cattivi odori da essi provenienti, sollecitando Pt_1 la a provvedere alla loro immediata bonifica”; t) “Vero o no che, a seguito dell'evento del Pt_1
22.11.2011, non è stato più economicamente possibile ripristinare del tutto i locali commerciali allagatisi al fine di riavviare l'attività che vi veniva svolta e renderli, così, nuovamente “produttivi” e che, da allora a tutt'oggi, essi sono rimasti del tutto chiusi ed inutilizzati”. u) “Vero o no che, a seguito dell'evento del 22.11.2011, la ha subìto, sempre più progressivamente, una Parte_1 significativa contrazione della propria attività di impresa con una conseguente flessione economica dei propri ricavi”; v) “Vero o no che, proprio a causa di ciò, v'è stata, negli anni, una significativa riduzione del personale e delle collaborazioni commerciali della . Parte_1
Per l'appellata:
1) Ritenere e dichiarare inammissibile ed improcedibile e/o improponibile e comunque rigettare perché infondato l'appello proposto con atto notificato il 25.9.2023 dalla
[...]
(nonché dei soci illimitatamente responsabili Parte_1 CP_1
, , e ), in persona del suo Curatore pro
[...] Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 tempore, avverso la predetta sentenza n. 1521/2023 del 23/28.8.2023 del Tribunale di Messina;
e confermare integralmente la statuizione suddetta. 2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare inammissibili ed improcedibili e comunque rigettare perché infondate le domande proposte da Parte_1 nei confronti di con l'atto di citazione notificato il
[...] Controparte_5 3.6.2016 e proseguite dalla Curatela del fallimento della medesima Soc. , in persona del suo Pt_1
Curatore Avv. 3) In via del tutto gradata, liquidare secondo giustizia le somme da porre CP_4 eventualmente a carico della Società deducente, tenuto anche conto dei massimali e delle franchigie di polizza e dell'insussistenza di alcuna mora debendi. 4) Condannare la Parte_1
in persona del suo Curatore, al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente
[...] grado del giudizio, da liquidare in base alle tariffe vigenti. 5) Occorrendo, disporre l'acquisizione di informative presso il Comune di San Filippo del Mela, la Regione Siciliana, la Protezione Civile e/o il Ministero dell'Interno in ordine a natura, conseguenze e portata territoriale dell'evento alluvionale verificatosi in San Filippo del Mela e nei comuni limitrofi in data 22.11.2011, ovvero autorizzare la Società deducente a chiedere ed ottenere dette informative. 6) Occorrendo, disporre, presso le medesime Amministrazioni nonché presso l'acquisizione di informative al Controparte_7 fine di conoscere se abbia chiesto ed eventualmente ottenuto indennizzi o finanziamenti Parte_1 di sorta in dipendenza dell'alluvione del 22.11.2011. 7) Rigettare perché esplorativa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da;
in subordine, in caso di ammissione della stessa, Pt_1 affidare al nominando CTU anche l'incarico di accertare se la suddetta Società, alla data di notifica della citazione, fosse ancora attiva ed operante sul mercato o meno e se abbia percepito indennizzi di sorta in dipendenza dell'evento alluvionale de quo. Con riserva di formulare altri quesiti, si nomina sin da ora quale consulente tecnico di parte il Dott. Geom. (con studio in Persona_3
Taranto, Via Pitagora n. 24). 8) Occorrendo, disporre una consulenza tecnica d'ufficio, affidando al nominando CTU l'incarico di accertare natura ed entità delle precipitazioni che in data 22.11.2011 si sono riversate sulla Provincia di Messina e, in particolare, sui Comuni di S. Filippo del Mela, e Saponara e dei conseguenti straripamenti di torrenti ed accumuli di acque che Parte_4 hanno determinato inondazioni ed alluvioni nei centri suddetti. Con riserva di formulare altri quesiti e di procedere alla nomina di proprio consulente di fiducia. 9) Occorrendo, ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze: a) vero o no che, in data 22.11.2011, si è abbattuto sulla Provincia di Messina, zona tirrenica, un nubifragio di portata eccezionale;
b) vero o no che detto evento ha, tra l'altro, interessato il Comune di S. Filippo del Mela;
c) vero o no che, a seguito del nubifragio, si sono accumulate sulle strade della zona masse d'acqua tali da sconvolgere il territorio ed impedire anche la circolazione veicolare;
d) vero o no che anche le strade di S. Filippo del Mela sono state invase da torrenti di acqua;
e) vero o no che, a seguito di dette inondazioni, e' stato proclamato lo stato di emergenza su tutto il comprensorio. Si indicano a testimoni l'Avv.
[...]
, residente in S. Lucia del Mela, ed il Sig. residente in 10) Tes_1 Tes_2 Parte_4
Autorizzare a produrre, sul supporto che sarà indicato, alcuni filmati relativi CP_5 all'alluvione del 22.11.2011 in S. Filippo del Mela. 11) Rigettare tutti i mezzi istruttori articolati ex adverso, abilitando in subordine la Società deducente al controesame dei testi avversari. Vengono prodotti i seguenti documenti: 1) procura ad litem;
2) sentenza impugnata;
3) atto di appello;
4) fascicolo di primo grado contenente i documenti come da indice. Si attesta che con la presente comparsa non si modificano le domande, né si propone appello incidentale, sicchè non viene modificato il valore indicato dalla appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27 maggio 2016, la Parte_1 conveniva in giudizio la compagnia assicurativa chiedendone la Controparte_5 condanna, in forza del contratto di assicurazione polizza n. 987033694-10 e n. X99768224-10, al pagamento dell'importo di € 315.443,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori, a titolo di indennizzo, per i danni subiti al proprio locale commerciale (sito nel Comune di San Filippo del Mela, via Nazionale n. 165) e ai beni ivi presenti (scorte di magazzino, macchinari, attrezzature, arredi e strumenti informatici) a seguito dell'allagamento verificatosi in data 22 novembre 2011.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 ottobre 2016 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle pretese avversarie. In particolare, la Controparte_5 compagnia assicurativa eccepiva che i danni lamentati dall'attrice non rientravano nell'ambito di operatività della polizza assicurativa sottoscritta tra le parti, in quanto causati da “alluvione e inondazione” e da “accumulo esterno di acqua”, e, in ogni caso, contestava nel quantum la pretesa di controparte.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14 novembre 2022, si costituiva in giudizio il fallimento insistendo per l'accoglimento delle domande già Parte_1 avanzate dalla società attrice.
Veniva svolta attività istruttoria.
La sentenza di primo grado.
Con la sentenza impugnata, dopo aver disatteso l'eccezione di estinzione avanzata da
[...]
il giudice ha rigettato la domanda. Controparte_5
Nella sentenza si illustrano, preliminarmente, i principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale, e si specifica che, nella materia dell'assicurazione contro i danni, incombe sul danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa e il nesso di causalità tra il medesimo e il danno di cui viene chiesto il ristoro;
si aggiunge che l'eccezione dell'assicuratore convenuto di inoperatività della garanzia assicurativa deve qualificarsi come eccezione in senso improprio e non proprio, essendo orientata a contestare il fatto costitutivo della domanda, con la conseguenza che non solo non è soggetta a preclusioni processuali, ma altresì non comporta alcun inversione dell'onere della prova, rimanendo a carico di parte attrice dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.
Tanto premesso in linea generale, il giudice rileva come sia pacifico che i danni subiti da parte attrice siano stati causati dall'evento alluvionale verificatosi in data 22 novembre 2011, come risulta dagli stessi articoli di stampa prodotti da parte attrice e dalla rassegna stampa della Protezione Civile, i quali attribuivano il sinistro espressamente all'alluvione.
Richiamati, quindi, i principi in tema di interpretazione del contratto e, segnatamente, la prevalenza di quella letterale, quando essa riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti, il giudice osserva che, nel caso di specie, la sezione II delle condizioni generali relative alla polizza n. 987033694-10 (doc. 9 allegato all'atto di citazione, pag. 10), dedicata agli “eventi atmosferici violenti” riscontrabili su una pluralità di enti limitrofi, prevede che l'impresa non indennizza i danni causati da “alluvioni, inondazioni, allagamenti, trabocchi di condutture o canalizzazioni, gelo, neve, cedimenti o franamenti del terreno comunque originatisi”, locuzione che il giudice interpreta nel senso di escludere dal rischio di polizza tutti i danni che sono conseguenza immediata di tali circostanze in quanto causate da eventi atmosferici violenti, come quelli oggetto del presente giudizio, rientrando nel rischio di polizza solo i danni direttamente dovuti agli “eventi atmosferici stessi”, con esclusione di quelli che si verificano a seguito di eventi imprevedibili e di portata eccezionale e straordinaria.
Quanto alla polizza n. X99768224, secondo il giudice le condizioni generali (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione dalla società convenuta, pag. 17) dispongono che sono assicurati i danni derivanti da eventi atmosferici (caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di eventi limitrofi) “purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni, anche parziali, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra”, con espressa esclusione dei danni “causati dalla formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico”. Anche tale dizione letterale – secondo il primo giudice - esclude dal rischio di polizza tutti i danni derivanti da “accumulo esterno di acqua”, evento verificatosi nel caso di specie, così come allegato dalla stessa parte attrice (v. pag. 4 atto di citazione, nonché pag. 3 della memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c.).
Secondo il giudice, non appare condivisibile l'interpretazione fornita da Parte_1
(v. pag. 3 della memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.) secondo la quale non
[...] troverebbe applicazione la predetta clausola contrattuale, in quanto il danno allegato al locale commerciale deriverebbe dal “nubifragio” (quale causa prima) e non già da “l'accumulo esterno d'acqua”, non distinguendo la predetta disposizione negoziale diversi fattori causali che possano aver determinato l'accumulo esterno d'acqua, la quale appare, invero, riferita proprio all'azione di eventi atmosferici violenti, considerata la conforme disposizione prevista per la polizza n. 987033694-10 e soprattutto una interpretazione sistematica del contratto, essendo la disposizione inserita nel medesimo capitolo delle condizioni generali di contratto dedicato a “grandine ed eventi atmosferici”.
La domanda è stata, pertanto, rigettata, con le spese di lite a carico della parte soccombente.
L'appello
Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1
.
[...]
Con il primo, articolato motivo, l'appellante deduce che, aderendo all'interpretazione data dalla sentenza, le condizioni di operatività della garanzia sarebbero tra di loro intrinsecamente contradditorie, essendo nozione di comune esperienza che un grave fenomeno pluviale, del genere di quello verificatosi il 22 novembre 2011, può danneggiare gli immobili - specie quelli situati al pianterreno ed al piano seminterrato come quelli della - a causa di una formazione di accumulo Pt_1
d'acqua conseguente alle intense precipitazioni atmosferiche.
Dunque, non sarebbe possibile ritenere che una polizza assicuri i danni determinati da eventi atmosferici - fra cui la pioggia – e al contempo possa negare la copertura assicurativa ove la pioggia abbia determinato un allagamento conseguente alla formazione di accumulo di acqua. Seguendo il ragionamento della sentenza fino alle estreme conseguenze – sostiene l'appellante - si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui la polizza in parola coprirebbe il danno da pioggia solo se proveniente direttamente dall'alto e non dal basso, ove l'accumulo d'acqua è normale conseguenza, come è pacificamente avvenuto nel caso in questione. Pertanto, in ossequio all'insegnamento della Corte di Cassazione, a norma dell'art. 1370 c.c. la clausola ambigua avrebbe dovuto essere interpretata contra proferentem (Cass. Civ. 8.7.2014, n. 15476; Cass. Civ. Cass. Civ. 10.5.2016, n. 9883) e, quindi, nel caso di specie, nel dubbio interpretativo il Tribunale avrebbe comunque dovuto optare per l'interpretazione del contratto più favorevole alla contraente Parte_1
Secondo l'appellante, tutti i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362-1371 c.c. deporrebbero verso il riconoscimento della copertura assicurativa in favore della . Pt_1
Ai sensi dell'art. 1362 c.c., dovrebbe ritemersi che l'intenzione della sarebbe stata quella di Pt_1 assicurare i beni immobili e il loro contenuto dai danni conseguenti al verificarsi di eventi atmosferici caratterizzati da una veemenza tale da non consentire all'assicurato di farvi normalmente fronte con gli interventi ed i rimedi ordinariamente esperibili, tra i quali il principale sarebbe stata la forte pioggia o un nubifragio, eventi che, tra l'altro, in passato, in forza dei medesimi contratti oggi azionati, avevano prodotto danni regolarmente indennizzati.
Quanto all'interpretazione secondo buona fede, fissata dall'art. 1366 c.c., tale principio risulterebbe violato ove si ritenga di escludere dalla copertura assicurativa per “eventi atmosferici violenti” il nubifragio del 22 novembre 2011.
Nel medesimo senso deporrebbe anche l'art. 1367 c.c., a norma del quale “Nel dubbio il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”. Infatti, aderendo alla restrittiva interpretazione delle clausole contrattuali del giudice di primo grado, la delimitazione del rischio (da eventi atmosferici) sarebbe di tale ampiezza da finire per escludere in toto il rischio assicurato.
Per completezza difensiva, l'appellante puntualizza che, rispetto all'evento atmosferico violento costituito dal nubifragio verificatosi in 22 novembre 2011, l'“accumulo esterno d'acqua” e/o
“alluvione” (ossia lo straripamento del vicino torrente Mela) non ha costituito in alcun modo un fattore causale sopravvenuto autonomo, ma ha, piuttosto, integrato il naturale sviluppo evolutivo dell'intensa precipitazione atmosferica verificatasi. È, infatti, indiscutibile -anche per comune esperienza - che, in assenza di quel nubifragio, non si sarebbe verificato nessun accumulo d'acqua all'esterno dell'edificio e che, dunque, quest'ultimo non avrebbe potuto spiegare il prodursi dell'evento “allagamento dei locali” anche in assenza del primo. È notorio, infatti, come, in una larghissima pletora di casi, fenomeni inondativi quale quello verificatori quel 22 novembre, siano cagionati da fattori diversi e del tutto indipendenti ed “autonomi” dalla pioggia (“evento atmosferico violento”), quali, a mero titolo esemplificativo, un'ostruzione dell'alveo, il malfunzionamento di strutture idrauliche o di smaltimento delle acque, modifiche artificiali di corsi d'acqua o del territorio.
In fattispecie identiche a quelle per cui è causa la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto agli indennizzi in capo all'assicurato proprio sulla scorta della considerazione secondo cui “la pioggia” - e non anche “l'accumulo esterno d'acqua”, la “formazione di ruscelli”, le “alluvioni” e gli altri eventi esclusi, dirette conseguenze della prima - sia stata la causa dei danni subiti dalla parte assicurata.
Con il secondo motivo, chiede la riforma della pronuncia in ordine alla condanna al pagamento delle spese.
La comparsa di costituzione
Si è costituta l'appellata assicurazione, contestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto. Nello specifico, l'appellata, dopo avere illustrato il quadro delle pronunce di legittimità che assegnerebbero rilievo prioritario all'interpretazione letterale del contratto e avere richiamato la distinzione tra rischi inclusi, rischi esclusi e rischi non compresi, riporta stralci delle condizioni contrattuali delle due polizze fatte valere dal soggetto assicurato.
Sulla base del tenore di tali previsioni, l'appellata deduce che con tali polizze si è inteso assicurare il fabbricato e il contenuto dello stesso dai danni provocati da eventi atmosferici anche violenti, Pt_1 limitatamente a quelli che comportino bagnamento (id est, le infiltrazioni) o sfondamento, con esclusione tuttavia di quelli catastrofici e di portata eccezionale, tali da determinare alluvioni, inondazioni, allagamenti, formazione di ruscelli ed accumulo esterno di acque.
Tale delimitazione del rischio assicurato dipenderebbe dal fatto che non tutti gli eventi atmosferici, anche violenti, provocano alluvioni, inondazioni, allagamenti e accumuli di acque, bensì solo quelli di natura eccezionale e straordinaria, tali peraltro da poter essere ricompresi nelle ipotesi di “forza maggiore o caso fortuito”. Difatti, i premi versati dalla Società in bonis e i massimali determinati nelle polizze erano chiaramente rapportati alla natura ordinaria e non straordinaria degli eventi atmosferici causativi dei danni. .Inoltre, proprio per (tentare di) limitare i danni contro i rischi catastrofici, quali sismi, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fenomeni di bradisismo, frane, inondazioni ed esondazioni, il disegno della legge di bilancio 2024 intende introdurre l'obbligo di stipulare la relativa assicurazione per tutte le imprese (entro il 31.12.2024.
Dunque, contrariamente a quanto riferito dalla appellante, la polizza non farebbe riferimento generale ai “danni da pioggia” e non creerebbe “discriminazioni” ambigue all'interno di tale tipologia di danni, ma distinguerebbe chiaramente tra i danni da bagnamento o da sfondamento (indennizzabili) e quelli da alluvioni, inondazioni, accumuli di acqua o formazioni di ruscelli (non indennizzabili). Distinzione, questa, che sarebbe obiettivamente chiara, poiché nel comune sentire sono certamente distinguibili le infiltrazioni da pioggia o un tetto sfondato a causa dell'accumulo di neve rispetto ad un acquazzone torrenziale che provoca allagamenti.
In subordine, l'appellata contesta l'ammontare delle somme pretese da controparte.
Si oppone anche al motivo riguardante le spese processuali e alle istanze istruttorie.
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Dopo un primo rinvio per la precisazione delle conclusioni innanzi all'istruttore, la causa veniva nuovamente rinviata, a causa dell'astensione del Consigliere relatore. In esito alla udienza del 3 luglio 2025, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., il Presidente istruttore riservava di riferire al Collegio.
Il Presidente istruttore riferiva al Collegio nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Nessuna delle due polizze assicurative stipulate dalla ditta poi fallita copriva i danni subiti dalla stessa ditta a causa del nubifragio verificatosi il 22.11.2011. I fatti di causa vanno valutati alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con cui si sono fissati i principi in tema di onere probatorio in ordine alla copertura dei danni nel contratto di assicurazione. Tali principi sono stati ribaditi con la recente pronuncia della Sez. III, 09/08/2023, n.24273, secondo cui “Il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore contro i danni ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza;
che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
2.3. E' noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai soli danni derivanti da determinate cause (delimitazione causale del rischio), ovvero ai soli danni consistiti in determinati eventi (delimitazione oggettiva del rischio), od ancora ai soli danni sinistri che abbiano colpito determinate persone (delimitazione soggettiva del rischio). Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
2.4. La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da autorevole dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare. Tali principi sono già stati affermati da questa Corte, con orientamento cui il collegio intende dare continuità (Sez. 3, Sentenza n. 25510 del 21.9.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 9205 del 2.4.2021; Sez. 3 -, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018).
Ciò posto, occorre osservare che, nel caso di specie, è pacifico che si sia trattato di un evento atmosferico particolarmente intenso e violento, per come descritto dalla stessa parte appellante ed emergente dagli articoli di stampa acquisiti agli atti, prodotti dalla stessa parte attrice in primo grado, nei quali si parla ripetutamente di alluvione, di frane, di allagamenti e di impossibilità di raggiungere i luoghi colpiti, oltre a registrarsi, purtroppo, alcune vittime. Nell'articolo del “Sole 24 Ore” prodotto dalla parte appellante si legge che in quel frangente capo della Protezione Civile, Parte_5 ebbe a dichiarare che «È stato un evento eccezionale, in 12 ore sono caduti oltre 260 millilitri di acqua. Sicuramente, ribadisco, è un evento eccezionale».
Comunque, l'eccezionalità dell'evento atmosferico è concordemente riconosciuta da entrambe le parti.
A tale proposito, si legge nella memoria di parte attrice, depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., che “… il giorno 22.11.2011 ha rabbiosamente investito, per circa dodici ore consecutive, l'intera fascia tirrenica, interessando, in particolar modo, la Valle del Mela ed il bacino del Longano, ove sono caduti una media di 200 mm di pioggia all'ora.
E' altresì non contestato che i danni al fabbricato e ai beni in esso contenuti siano stati causati dagli allagamenti derivanti dal nubifragio, che produssero, anche a causa della inclinazione del terreno nell'area circostante il fabbricato, un accumulo di acqua che andò a riversarsi all'interno dell'immobile stesso.
Sempre nell'atto difensivo appena citato, è dato leggere “… che l'immobile ove si trovano i locali commerciali della è collocato in posizione, per così dire, “sfavorevole”, nel senso che le Pt_1 pendenze della frontistante S.S.113, in entrambi i sensi di marcia, sono tali da convogliare l'acqua piovana verso l'immobile ove si trovano i locali commerciali della Ciò che ha provocato, per Pt_1
l'appunto, l'accumulo di una enorme massa d'acqua piovana attorno all'edificio ed il conseguente allagamento dei locali a seguito della rottura delle finestre poste a pochi centimetri dal calpestio e dello sfondamento della saracinesca.” Nell'atto di appello, poi, viene specificato che i danni furono conseguenze dell'“accumulo esterno d'acqua” e/o “alluvione” (ossia lo straripamento del vicino torrente Mela).
Ciò posto, va rammentato quali fossero le condizioni generali di contratto che regolavano le due polizze.
Quanto alla polizza n. 987033694 – 10, avente come oggetto l'immobile e i locali, la sezione II delle condizioni generali (doc. 9 allegato all'atto di citazione, pag. 10), e specificamente il paragrafo dedicato agli “eventi atmosferici violenti” riscontrabili su una pluralità di enti limitrofi, prevede che siano esclusi i danni causati da “alluvioni, inondazioni, allagamenti, trabocchi di condutture o canalizzazioni, gelo, neve, cedimenti o franamenti del terreno comunque originatisi”, ossia proprio dai fattori (alluvioni, allagamenti) che ebbero a verificarsi in quella drammatiche circostanze, a causa degli eventi atmosferici, di portata eccezionale e straordinaria.
Quanto, invece, alla polizza n. X99768224, riguardante i beni ubicati all'interno del fabbricato, le condizioni generali (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione dalla società convenuta, pag. 17) prevedono, alla Sezione I, Quadro II, dedicato agli “altri danni materiali”, il paragrafo intitolato
“grandine ed eventi atmosferici”, ove è previsto che sono assicurati i danni derivanti da eventi atmosferici (caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di eventi limitrofi) e che “Sono compresi i danni al Contenuto ed agli Enti particolari assicurati e riposti all'interno dei Fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni, anche parziali, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra”, con espressa esclusione dei danni “causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali
o artificiali … formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico”.
Come si vede, mentre soltanto le condizioni di polizza riguardanti i beni esistenti all'interno dell'immobile (Contenuto ed Enti particolari) contemplano l'indennizzabilità dei danni derivati da rotture, brecce o lesioni, anche parziali, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, entrambe le polizze escludono espressamente che possano essere indennizzati quei danni (sia al fabbricato che ai beni mobili ivi contenuti) comunque conseguenti ad allagamenti, alluvioni, inondazioni, accumulo esterno di acqua e, in definitiva, da eventi di portata eccezionale, come certamente fu quello verificatosi il 22.11.2011, ove, per stessa ammissione dell'appellante, ebbero a verificarsi, a causa della straordinarietà degli eventi piovosi, estesi allagamenti e inondazioni dovuti allo straripamento del torrente “Mela”.
Parte appellante obietta che costituisce nozione di comune esperienza il fatto che un grave fenomeno pluviale, del genere di quello verificatosi il 22 novembre 2011, possa danneggiare gli immobili, a causa di una formazione di accumulo d'acqua conseguente alle intense precipitazioni atmosferiche, sicché sarebbe illogico affermare che una polizza assicuri i danni determinati da eventi atmosferici - fra cui la pioggia – e al contempo possa negare la copertura assicurativa ove la pioggia abbia determinato un allagamento. Tale obiezione non può essere condivisa, poiché la circostanza che dalle piogge intense possano derivare fenomeni di allagamento non può valere a eludere la chiara previsione delle condizioni contrattuali, che hanno inteso inequivocabilmente prevedere un “patto espresso di delimitazione del rischio”, escludendo la garanzia quando i danni siano stati provocati da allagamento o alluvione o altri eventi simili, venendo in tal modo a configurare una tipica fattispecie di “rischi non compresi”, ossia facenti parte astrattamente di una categoria di danni contemplata dalla polizza “eventi atmosferici”, ma esclusi dalla garanzia.
Né può obiettarsi che, aderendo a tale interpretazione, non residuerebbe alcuno spazio di operatività della garanzia assicurativa, dovendo rilevarsi, in primis, che il rischio costituente oggetto delle due polizze di cui si discute aveva una portata assai ampia, non limitata alle conseguenze dei fenomeni atmosferici.
E' sufficiente leggere il contenuto delle due suddette polizze per verificare:
- che quella portante il numero n. 987033694 – 10, relativa al fabbricato, copriva i danni da incendio e “gli altri danni materiali” e che dalle condizioni generali di contratto alla stessa allegate risulta che in tale ultima voce erano ricomprese altre tipologie di danni di eventi dannosi (quali, ad esempio, scoppio, esplosione, implosione, fumo, gas, vapori, urto di veicoli etc.);
- che quella portante il numero, n. X99768224, riguardante i beni ubicati all'interno del fabbricato, copriva danni da incendio e “gli altri danni materiali” (in cui, oltre a “grandine ed eventi atmosferici”, erano compresi “fuoriuscita acqua condotta” e “atti vandalici e dolosi”), da furto e rapina e da responsabilità civile.
Comunque, anche con riferimento ai danni da eventi atmosferici – che, come si è detto, costituiscono solo una voce di una ben più ampia gamma di danni coperti dalle due polizze – la garanzia possiede ulteriori spazi di applicazione, sia con riferimento agli eventi atmosferici diversi dalle piogge (grandine, neve, vento, fulmini), sia con riguardo ai danni provocati dalle stesse precipitazioni piovose, quando esse abbiano provocato danni di bagnamento (infiltrazioni) di parti interne di fabbricati, e/o, con riferimento ai beni mobili, quelli conseguenti a rotture, brecce o lesioni, anche parziali, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra”.
In altri termini, il fatto che i fenomeni di alluvione e di allagamento siano una conseguenza possibile delle precipitazioni piovose, non ne impedisce la esclusione da una garanzia assicurativa che – come si è detto – aveva una portata assai più ampia di quella limitata agli eventi atmosferici e possedeva, comunque, una significativa area di applicazione anche con specifico riferimento a tale tipologia di accadimenti, proprio perché – evidentemente- si è inteso con coprire i danni derivati da fenomeni eccezionali come quelli verificatisi quel 22.11.2011. L'ampiezza e l'eterogeneità delle garanzie offerte dalle due polizze vale anche confutare l'obiezione con cui la società , nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., sosteneva che una simile Pt_1 delimitazione del rischio da eventi atmosferici avrebbe determinato una sproporzione tra i premi pagati e i rischi coperti.
Neppure può ipotizzarsi che una simile interpretazione sia contraria al principio di buona fede, emergendo dal complesso delle clausole analizzate la volontà delle parti contraenti di circoscrivere l'indennizzabilità a quei danni che rientrino in una previsione di ordinarietà delle possibili conseguenze degli eventi atmosferici, non a quelli ricollegabili ad eventi eccezionali come quello verificatosi il 22.11.2011, di entità straordinaria.
Infine, non coglie nel segno l'obiezione secondo cui fenomeni come gli allagamenti possono essere riconducibili anche a cause diverse dagli agenti atmosferici, posto che – come esattamente osservato nella sentenza di primo grado – dal tenore delle condizioni contrattuali si evince, inequivocabilmente, che quegli eventi sono stati contemplati come causa di esclusione dell'indennizzo all'interno della categoria degli agenti atmosferici, e dunque come tipo di conseguenza di tali eventi non suscettibile di essere indennizzato.
Non vi è, pertanto, alcuna ambiguità delle condizioni contrattuali, che giustifichi l'interpretazione del contratto contra proferentem.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e quindi dello scaglione compreso tra 260.000,01 ed 520.000,00, con applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, trattandosi di controversia di bassa complessità, che non ha implicato la risoluzione di questioni di diritto complesse. Con la precisazione che va riconosciuta anche la fase la di trattazione, anche in assenza di attività istruttoria (cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
contro avverso la sentenza n. 1521/2023 pubbl. il 28/08/202
[...] Controparte_5 del Tribunale Collegiale di Messina, Sezione Civile, pubblicata disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello.
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 10.060,00 (di cui € 2.1905,00 per la fase di studio, € 1.276,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione ed € 3.649,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)