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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31945/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.31945/2023 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO Parte_1 C.F._1
10, ROMA, presso lo studio dell'avv. COLLAVINI FABIO ( ), che lo C.F._2
rappresenta e difende per procura in calce all'atto d'appello,
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona della procuratrice speciale sig.ra Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC dell'avv. CASTIONI MATTEO Controparte_2
( ), con studio in via A. Righi 2, Verona, il quale la rappresenta e difende per C.F._3
procura notarile allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le motivazioni in narrativa e previa riforma integrale della sentenza n.4717/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Milano, qui impugnata, dichiarata la corretta costituzione in giudizio dell'odierno appellante, nel merito: in ossequio agli artt.10 e 117 della Costituzione e all'art.942 Cod. Nav., accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa la responsabilità contrattuale della compagnia aerea convenuta per l'inadempimento e la violazione degli artt.19 e 22 della Convenzione di Montreal,
pagina 1 di 5 nonché, degli artt.4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 Regolamento CE n.261/2004, se applicabile alla fattispecie, e per l'effetto condannare la convenuta, in considerazione della gravità dell'accaduto, al pagamento in favore del Sig. della somma complessiva di euro 800,00 o altra somma che codesto giudice Parte_1
riterrà congrua anche in via equitativa, rispetto ai parametri degli artt.19 e 22 della Convenzione di
Montreal, comprensivo di: €600,00, quale corrispettivo minimo previsto in via anticipatoria dal Reg.
Ce 261/04 (se applicabile) a titolo di compensazione pecuniaria;
€200,00 od altro importo che il giudice vorrà applicare in via equitativa, a titolo di risarcimento supplementare del danno non patrimoniale ai sensi degli artt.19 e 22 della Convenzione di Montreal e dei richiamati arresti della
Corte di Giustizia Europea anche per la mancata informativa ed assistenza. Il tutto per un importo complessivo di €800,00 oltre interessi di mora dalla data dell'evento, previsti ai sensi del D.L.
n.132/2014, ad integrazione dell'art.1284 c.c. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
Per l'appellato:
Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto manifestamente infondato per le ragioni dedotte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n.4717/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 10.07.2023
e depositata in medesima data;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Tribunale adito accolga il motivo di appello promosso da controparte e intenda pronunciarsi anche sul merito della controversia, si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, per i motivi di fatto e diritto meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso formulate; rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 04.09.2023, il sig. ha appellato la Parte_2
sentenza del Giudice di pace di Milano, n.4717/2023, depositata in data 10.07.2023, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 14.03.2024, l'appellata ha concluso per il Controparte_1 rigetto dell'avverso gravame.
Senza istruttoria, la causa è passata in decisione, decorsi i termini ex art.189 cpc.
L'appellante agisce in prima cura deducendo di avere stipulato con controparte un contratto di trasporto per la tratta Dakar (Senegal) -Milano, via Brussels -volo SN 204, in partenza da Dakar alle ore 22.10 del 17.02.2022 e arrivo a alle ore 05.05 del 18.02.2022, e volo SN 3153, in partenza da CP_1 pagina 2 di 5 ad ore 06.20 del 18.02.2022 ed arrivo a Milano ad ore 07.50 dello stesso 18.02.2022. CP_1
Tuttavia, giunto in aeroporto nel giorno previsto per la partenza, l'appellante ha dovuto prendere atto che il volo sarebbe stato spostato al giorno seguente, ed è, perciò, rimasto nello scalo aeroportuale privo di informazioni circa la causa dello spostamento e senza assistenza alcuna;
il volo è, quindi, giunto a destinazione finale con oltre ventiquattro ore di ritardo rispetto a quello indicato nel titolo di viaggio del passeggero.
L'allora attore ha, perciò, chiesto la condanna di controparte al pagamento dell'importo di euro Pt_1
600,00 per compensazione pecuniaria, ex art.7 lettera c) Regolamento CE n.261/2004 e dell'ulteriore importo di euro 1.400,00 a ristoro del danno non patrimoniale, ex artt.19 e 22 della Convenzione di
Montreal, così come interpretata dalla Corte di giustizia UE.
Il primo giudice, con la sentenza qui appellata, ha, tuttavia, dichiarato inammissibile la domanda, compensando interamente le spese di lite del grado, sul rilievo per cui, pur avendo l'ufficio sollecitato in prima udienza il deposito della procura alle liti in originale, l'attore non vi ha provveduto, dichiarando “che l'originale della procura era andato smarrito” ed esibendo “nuova e diversa procura rilasciata dal cliente successivamente”, ed ha, altresì, osservato “la sensibile difformità tra la sottoscrizione apposta dall'attore nelle note autorizzate (firma neppure autenticata dal difensore) e quella apposta in calce alla copia della procura allegata all'atto di citazione”.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'errore in cui è incorso il primo giudice, ritenendo inammissibile la domanda attorea, dato che “l'assenza dell'originale della copia della procura alle liti rilasciata da parte dell'attore non è, infatti, condizione di inammissibilità”, non essendo ciò previsto dall'art.125 secondo comma cpc e non potendo, quindi, dichiararsi nullità di un atto processuale, per inosservanza delle forme, ove non comminata dalla legge, ex art.156 cpc.
Inoltre, non avendo controparte contestato né disconosciuto la copia della procura prodotta in giudizio, trova qui applicazione il disposto dell'art.2719 cc.
Replica l'appellato che, “nonostante le argomentazioni svolte da controparte possano apparire condivisibili, ciò non preclude al Giudice la facoltà di richiedere l'esibizione dell'originale della procura, nel caso in cui questa presenti delle difformità e risulti carente nei suoi requisiti essenziali.
Invero, dall'analisi del documento emerge che la procura è stata redatta in termini eccessivamente generici: non indica le generalità del Sig. e né gli estremi del procedimento nell'ambito in cui Pt_1
viene rilasciata. Inoltre, è da rilevare che la firma apposta sul documento risulta essere completamente illeggibile. Ad ogni modo, sarebbe stato sufficiente che l'Avv. Collavini depositasse l'originale pagina 3 di 5 cartaceo nel termine assegnato per superare tali irregolarità. Al contrario, controparte ha deciso deliberatamente di non depositare alcun documento nei termini concessi per poi successivamente ammettere di non essere in possesso della procura, fornendone una nuova, rilasciata in un momento successivo alla costituzione in giudizio. Con tale condotta, controparte ha dunque confermato di essere sprovvisto dello ius postulandi e di aver instaurato il primo grado in assenza di una valida procura alle liti. Si aggiunga altresì come la sottoscrizione apposta dal Sig. alle note conclusive risulti Pt_1 palesemente discordante rispetto a quella apposta alla procura alle liti” (comparsa, pagg.3,4).
Reputa questo giudice che la censura dell'appellante sia fondata e debba, perciò, essere accolta.
La procura depositata in allegato all'atto di citazione in prima cura risulta sottoscritta dall'allora attore e la sottoscrizione risulta autenticata dal difensore, né vi sono elementi significativi per affermare che tale firma, per quanto diversa da quella apposta nella procura depositata successivamente, possa essere sospettata di essere apocrifa, né, peraltro, l'allora convenuto ha sollecitato accertamento peritale alcuno in proposito;
inoltre, detta procura risulta munita di attestato di conformità della copia depositata in
PCT all'originale, e tutto ciò è sufficiente, ex art.83 terzo comma ultimo inciso del codice di rito, per ritenerne la validità e l'idoneità a rendere ammissibile la domanda attorea.
Nel merito, poi, la domanda dell'appellante è parzialmente fondata, come appresso.
Non è contestato, tra le parti, che il volo in parola sia partito il giorno seguente rispetto a quello
“schedulato”, dunque ben oltre le tre ore di ritardo che, per consolidato insegnamento della Corte di giustizia UE, danno diritto al passeggero alla compensazione pecuniaria, al pari della cancellazione.
Non risulta, poi, che l'appellato, pur essendone onerato ex artt.5,6 Regolamento CE 261/2004 (in tema,
Cass.n.1584/'18, n.4261/'23), abbia fornito prova documentale del relativo avviso all'appellante, dato che il documento in allegato alla comparsa di costituzione e risposta indica soltanto che “il passeggero veniva, pertanto, debitamente informato circa la modifica dell'itinerario di viaggio in data 22 dicembre
2021, alle ore 13.53 (doc. 1), ovvero 2 mesi prima della partenza”, senza che, tuttavia, CP_1 produca anche la prova dell'invio della e-mail e della ricezione da parte appellante.
[...]
Tenuto conto della distanza tra gli aeroporti di Dakar e Milano -anche in relazione allo scalo a Brussels
-che, in relazione alla cd rotta ortodromica, supera ampiamente i quattromila chilometri -la compensazione pecuniaria è pari ad euro 600,00 (art.7 lettera c) Regolamento CE 261/2004), oltre interessi moratori ex art.1284 cc quarto comma, dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado, cioè il 27.04.2022, fino al saldo.
Non è, per contro, provato il danno non patrimoniale di cui pure l'appellante chiede qui il ristoro,
pagina 4 di 5 quantificandolo in euro 200,00 rispetto alla ben maggiore pretesa in prima cura, non essendo sufficiente un mero disagio, bensì richiedendosi un livello di serietà e gravità tale da provocare un vero e proprio sconvolgimento del quotidiano, in termini di afflizione e sofferenza interiore, sicché la relativa domanda dev'essere respinta (in tema, ex multis, Cass.n.4962/'19, 15352/'24, n.20941/'24; altresì,
Cass.n.26972/'08 e n.12088/'15).
Infine, in punto spese di lite, avuto riguardo all'esito del giudizio, trova applicazione la regola della parziale soccombenza dell'appellato, nella misura di un terzo per il primo grado e della metà per il secondo grado, tenuto conto dell'ammontare pecuniario della pretesa risarcitoria oggetto di pronuncia di rigetto, diversamente quantificata dall'appellante in primo e secondo grado, con liquidazione come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, compensato il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da , previa riforma della sentenza Parte_2 del Giudice di pace di Milano, n.4717/2023, del 10.07.2023, condanna l'appellato
[...]
al pagamento, in favore dell'appellante medesimo, dell'importo di euro 600,00, CP_1
oltre interessi moratori ex art.1284 cc quarto comma, dal 27.04.2022 al saldo;
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite di ambo i gradi, nella minor misura di un terzo per il primo grado, frazione liquidata in euro 14,35 per spese ed euro
350,00 per compensi e della metà per il secondo grado, frazione liquidata in euro 32,25 per spese ed euro 300,00 per compensi, compensato il residuo, con distrazione ex art.93 cpc in favore del Difensore in epigrafe, che ha reso la relativa dichiarazione.
Milano, 15 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.31945/2023 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO Parte_1 C.F._1
10, ROMA, presso lo studio dell'avv. COLLAVINI FABIO ( ), che lo C.F._2
rappresenta e difende per procura in calce all'atto d'appello,
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona della procuratrice speciale sig.ra Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC dell'avv. CASTIONI MATTEO Controparte_2
( ), con studio in via A. Righi 2, Verona, il quale la rappresenta e difende per C.F._3
procura notarile allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le motivazioni in narrativa e previa riforma integrale della sentenza n.4717/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Milano, qui impugnata, dichiarata la corretta costituzione in giudizio dell'odierno appellante, nel merito: in ossequio agli artt.10 e 117 della Costituzione e all'art.942 Cod. Nav., accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa la responsabilità contrattuale della compagnia aerea convenuta per l'inadempimento e la violazione degli artt.19 e 22 della Convenzione di Montreal,
pagina 1 di 5 nonché, degli artt.4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 Regolamento CE n.261/2004, se applicabile alla fattispecie, e per l'effetto condannare la convenuta, in considerazione della gravità dell'accaduto, al pagamento in favore del Sig. della somma complessiva di euro 800,00 o altra somma che codesto giudice Parte_1
riterrà congrua anche in via equitativa, rispetto ai parametri degli artt.19 e 22 della Convenzione di
Montreal, comprensivo di: €600,00, quale corrispettivo minimo previsto in via anticipatoria dal Reg.
Ce 261/04 (se applicabile) a titolo di compensazione pecuniaria;
€200,00 od altro importo che il giudice vorrà applicare in via equitativa, a titolo di risarcimento supplementare del danno non patrimoniale ai sensi degli artt.19 e 22 della Convenzione di Montreal e dei richiamati arresti della
Corte di Giustizia Europea anche per la mancata informativa ed assistenza. Il tutto per un importo complessivo di €800,00 oltre interessi di mora dalla data dell'evento, previsti ai sensi del D.L.
n.132/2014, ad integrazione dell'art.1284 c.c. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
Per l'appellato:
Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto manifestamente infondato per le ragioni dedotte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n.4717/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 10.07.2023
e depositata in medesima data;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Tribunale adito accolga il motivo di appello promosso da controparte e intenda pronunciarsi anche sul merito della controversia, si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, per i motivi di fatto e diritto meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso formulate; rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 04.09.2023, il sig. ha appellato la Parte_2
sentenza del Giudice di pace di Milano, n.4717/2023, depositata in data 10.07.2023, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 14.03.2024, l'appellata ha concluso per il Controparte_1 rigetto dell'avverso gravame.
Senza istruttoria, la causa è passata in decisione, decorsi i termini ex art.189 cpc.
L'appellante agisce in prima cura deducendo di avere stipulato con controparte un contratto di trasporto per la tratta Dakar (Senegal) -Milano, via Brussels -volo SN 204, in partenza da Dakar alle ore 22.10 del 17.02.2022 e arrivo a alle ore 05.05 del 18.02.2022, e volo SN 3153, in partenza da CP_1 pagina 2 di 5 ad ore 06.20 del 18.02.2022 ed arrivo a Milano ad ore 07.50 dello stesso 18.02.2022. CP_1
Tuttavia, giunto in aeroporto nel giorno previsto per la partenza, l'appellante ha dovuto prendere atto che il volo sarebbe stato spostato al giorno seguente, ed è, perciò, rimasto nello scalo aeroportuale privo di informazioni circa la causa dello spostamento e senza assistenza alcuna;
il volo è, quindi, giunto a destinazione finale con oltre ventiquattro ore di ritardo rispetto a quello indicato nel titolo di viaggio del passeggero.
L'allora attore ha, perciò, chiesto la condanna di controparte al pagamento dell'importo di euro Pt_1
600,00 per compensazione pecuniaria, ex art.7 lettera c) Regolamento CE n.261/2004 e dell'ulteriore importo di euro 1.400,00 a ristoro del danno non patrimoniale, ex artt.19 e 22 della Convenzione di
Montreal, così come interpretata dalla Corte di giustizia UE.
Il primo giudice, con la sentenza qui appellata, ha, tuttavia, dichiarato inammissibile la domanda, compensando interamente le spese di lite del grado, sul rilievo per cui, pur avendo l'ufficio sollecitato in prima udienza il deposito della procura alle liti in originale, l'attore non vi ha provveduto, dichiarando “che l'originale della procura era andato smarrito” ed esibendo “nuova e diversa procura rilasciata dal cliente successivamente”, ed ha, altresì, osservato “la sensibile difformità tra la sottoscrizione apposta dall'attore nelle note autorizzate (firma neppure autenticata dal difensore) e quella apposta in calce alla copia della procura allegata all'atto di citazione”.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'errore in cui è incorso il primo giudice, ritenendo inammissibile la domanda attorea, dato che “l'assenza dell'originale della copia della procura alle liti rilasciata da parte dell'attore non è, infatti, condizione di inammissibilità”, non essendo ciò previsto dall'art.125 secondo comma cpc e non potendo, quindi, dichiararsi nullità di un atto processuale, per inosservanza delle forme, ove non comminata dalla legge, ex art.156 cpc.
Inoltre, non avendo controparte contestato né disconosciuto la copia della procura prodotta in giudizio, trova qui applicazione il disposto dell'art.2719 cc.
Replica l'appellato che, “nonostante le argomentazioni svolte da controparte possano apparire condivisibili, ciò non preclude al Giudice la facoltà di richiedere l'esibizione dell'originale della procura, nel caso in cui questa presenti delle difformità e risulti carente nei suoi requisiti essenziali.
Invero, dall'analisi del documento emerge che la procura è stata redatta in termini eccessivamente generici: non indica le generalità del Sig. e né gli estremi del procedimento nell'ambito in cui Pt_1
viene rilasciata. Inoltre, è da rilevare che la firma apposta sul documento risulta essere completamente illeggibile. Ad ogni modo, sarebbe stato sufficiente che l'Avv. Collavini depositasse l'originale pagina 3 di 5 cartaceo nel termine assegnato per superare tali irregolarità. Al contrario, controparte ha deciso deliberatamente di non depositare alcun documento nei termini concessi per poi successivamente ammettere di non essere in possesso della procura, fornendone una nuova, rilasciata in un momento successivo alla costituzione in giudizio. Con tale condotta, controparte ha dunque confermato di essere sprovvisto dello ius postulandi e di aver instaurato il primo grado in assenza di una valida procura alle liti. Si aggiunga altresì come la sottoscrizione apposta dal Sig. alle note conclusive risulti Pt_1 palesemente discordante rispetto a quella apposta alla procura alle liti” (comparsa, pagg.3,4).
Reputa questo giudice che la censura dell'appellante sia fondata e debba, perciò, essere accolta.
La procura depositata in allegato all'atto di citazione in prima cura risulta sottoscritta dall'allora attore e la sottoscrizione risulta autenticata dal difensore, né vi sono elementi significativi per affermare che tale firma, per quanto diversa da quella apposta nella procura depositata successivamente, possa essere sospettata di essere apocrifa, né, peraltro, l'allora convenuto ha sollecitato accertamento peritale alcuno in proposito;
inoltre, detta procura risulta munita di attestato di conformità della copia depositata in
PCT all'originale, e tutto ciò è sufficiente, ex art.83 terzo comma ultimo inciso del codice di rito, per ritenerne la validità e l'idoneità a rendere ammissibile la domanda attorea.
Nel merito, poi, la domanda dell'appellante è parzialmente fondata, come appresso.
Non è contestato, tra le parti, che il volo in parola sia partito il giorno seguente rispetto a quello
“schedulato”, dunque ben oltre le tre ore di ritardo che, per consolidato insegnamento della Corte di giustizia UE, danno diritto al passeggero alla compensazione pecuniaria, al pari della cancellazione.
Non risulta, poi, che l'appellato, pur essendone onerato ex artt.5,6 Regolamento CE 261/2004 (in tema,
Cass.n.1584/'18, n.4261/'23), abbia fornito prova documentale del relativo avviso all'appellante, dato che il documento in allegato alla comparsa di costituzione e risposta indica soltanto che “il passeggero veniva, pertanto, debitamente informato circa la modifica dell'itinerario di viaggio in data 22 dicembre
2021, alle ore 13.53 (doc. 1), ovvero 2 mesi prima della partenza”, senza che, tuttavia, CP_1 produca anche la prova dell'invio della e-mail e della ricezione da parte appellante.
[...]
Tenuto conto della distanza tra gli aeroporti di Dakar e Milano -anche in relazione allo scalo a Brussels
-che, in relazione alla cd rotta ortodromica, supera ampiamente i quattromila chilometri -la compensazione pecuniaria è pari ad euro 600,00 (art.7 lettera c) Regolamento CE 261/2004), oltre interessi moratori ex art.1284 cc quarto comma, dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado, cioè il 27.04.2022, fino al saldo.
Non è, per contro, provato il danno non patrimoniale di cui pure l'appellante chiede qui il ristoro,
pagina 4 di 5 quantificandolo in euro 200,00 rispetto alla ben maggiore pretesa in prima cura, non essendo sufficiente un mero disagio, bensì richiedendosi un livello di serietà e gravità tale da provocare un vero e proprio sconvolgimento del quotidiano, in termini di afflizione e sofferenza interiore, sicché la relativa domanda dev'essere respinta (in tema, ex multis, Cass.n.4962/'19, 15352/'24, n.20941/'24; altresì,
Cass.n.26972/'08 e n.12088/'15).
Infine, in punto spese di lite, avuto riguardo all'esito del giudizio, trova applicazione la regola della parziale soccombenza dell'appellato, nella misura di un terzo per il primo grado e della metà per il secondo grado, tenuto conto dell'ammontare pecuniario della pretesa risarcitoria oggetto di pronuncia di rigetto, diversamente quantificata dall'appellante in primo e secondo grado, con liquidazione come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, compensato il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da , previa riforma della sentenza Parte_2 del Giudice di pace di Milano, n.4717/2023, del 10.07.2023, condanna l'appellato
[...]
al pagamento, in favore dell'appellante medesimo, dell'importo di euro 600,00, CP_1
oltre interessi moratori ex art.1284 cc quarto comma, dal 27.04.2022 al saldo;
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite di ambo i gradi, nella minor misura di un terzo per il primo grado, frazione liquidata in euro 14,35 per spese ed euro
350,00 per compensi e della metà per il secondo grado, frazione liquidata in euro 32,25 per spese ed euro 300,00 per compensi, compensato il residuo, con distrazione ex art.93 cpc in favore del Difensore in epigrafe, che ha reso la relativa dichiarazione.
Milano, 15 maggio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 5 di 5