TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 255-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FORNACIARI PAOLO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA B. ZACCHETTI 6 42124 REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dalla dott.
[...] P.IVA_1
MASELLI ADRIANA e dall'avv. GRAMAZIO PAOLO, elettivamente domiciliato
C/O P.ZZA MATTEOTTI 9 43125 PARMA;
CP_2 CONVENUTO nonché nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA
INTERVENUTA
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Accertare e dichiarare la falsità delle diciture e la erroneità della dichiarazione dell'agente postale di aver consegnato il plico “nella mani di ” in qualità di persona dichiaratasi “persona Persona_1 di famiglia convivente (padre)” (questa essendo l'attestazione dell'atto compiuto dall'incaricato della notifica), riportate negli avvisi di ricevimento delle notifiche di seguito:
- avviso di ricevimento di notifica (Modello 23L - AR 68517873309-4 riferito al N. AG
78517873309-5) che rappresenterebbe la avvenuta notifica in data 22.11.2021, a
[...]
in Via J. Fucik n. 21 42042 Fabbrico (RE), con consegna a persona di famiglia Parte_1
(padre), della ordinanza ingiunzione prot. 31293 del 11/11/2021 n. IL PR O.I. 157/2021
- avviso di ricevimento di notifica (Modello 23L - AR 68517873310-6 riferito al N. AG
78517873310-8) che rappresenterebbe la avvenuta notifica in data 22.11.2021, ad presso in Via J. Controparte_3 Parte_1
Fucik n. 21 42042 Fabbrico (RE), con consegna a persona di famiglia (padre), della ordinanza ingiunzione prot. 31293 del 11/11/2021 n. IL PR O.I. 157/2021.
considerata l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla sfera personale o familiare del ricorrente;
- di conseguenza, accertare e dichiarare l'invalidità, l'inutilizzabilità erga omnes, o come meglio, dei suddetti avvisi di ricevimento impugnati, ordinando, ai sensi degli artt. 226
c.p.c. e 537 c.p.p.,che il Cancelliere provveda ad annotare il dispositivo della sentenza
Pag. 2 di 9 sull'originale di tale documento, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, disponendone, altresì, dopo l'annotazione, la sua restituzione.
Con vittoria di spese e compenso, oltre accessori di legge (rimb. forf., C.P.A. e I.V.A.».
Per la parte convenuta:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare la querela di falso proposta avverso l'avviso di ricevimento di notifica (Modello 23L – AR 68517873309-4 riferito al nm. AG. 78517873309-5) della ordinanza ingiunzione n. 157/2021, e avverso l'avviso di ricevimento di notifica (Modello 23-
L AR 68517873310-6 riferito al N. AG. 78517873310-8) dell'ordinanza ingiunzione n. 157/2021 e in ogni caso dichiarare inammissibili, non fondate o come meglio, le domande contenute nel ricorso Co proposto contro l di dal sig. , in opposizione alla Controparte_1 Parte_1 cartella di pagamento n. 095 2023 0004309058000 emessa dall . Controparte_4
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.3.2024, ha proposto Parte_1
opposizione alla cartella di pagamento notificatagli in data 26.2.2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 157/2021 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma – Reggio Emilia.
2. Il ricorrente ha allegato di non aver mai ricevuto la notifica dell'ordinanza- ingiunzione richiamata nella cartella di pagamento, ove è invece indicato che la notifica sarebbe stata effettuata in data 11.11.2021.
3. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma – Reggio Emilia si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, producendo in particolare gli avvisi di ricevimento delle notifiche a mezzo posta dell'ordinanza – ingiunzione al ricorrente in proprio e in qualità di legale rappresentante dell' Controparte_3
Pag. 3 di 9 4. Alla prima udienza di comparizione, il ricorrente ha dichiarato la propria intenzione di proporre querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento in atti, dai quali risulterebbe che la notifica sarebbe stata ricevuta dal padre convivente del ricorrente a sostegno della propria tesi, ha prodotto certificato di morte del Persona_1 padre deceduto in data 29.12.1994. Persona_2
5. La querela di falso è stata ufficialmente presentata dalla parte personalmente Con all'udienza del 10.9.2024; a tale udienza, l' ha dichiarato di intendere avvalersi dei documenti ed è stata autorizzata la presentazione della querela di falso in via incidentale, ordinandosi altresì il deposito in originale dei documenti nelle mani del
Cancelliere.
6. È stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Parma ai fini dell'intervento del pubblico ministero nel processo, obbligatorio ai sensi dell'art. 221 co. 3 c.p.c.: la sost. proc. dott. Cecilia Baravelli ha dichiarato di intervenire nel giudizio con atto depositato in data 10.10.2024, senza presentare conclusioni.
7. A seguito di discussione, la querela di falso incidentale è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. La querela è fondata e deve essere accolta.
9. Occorre premettere, sul piano processuale, che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, co. 16, lett. a), n. 1) d.lgs. 149/2022, l'art. 225 co. 1 c.p.c. prevede ora che la decisione sulla querela di falso è rimessa alla cognizione del tribunale in composizione monocratica: tale disposizione, in quanto norma speciale, deve intendersi come derogatoria alla generale regola prevista dall'art. 50 bis, co. 1, n. 1)
c.p.c., in base a cui il tribunale giudica in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, anche tenuto conto del fatto che questa norma fa espressamente salvi i casi in cui sia altrimenti disposto.
Pag. 4 di 9 10. La querela di falso è pertanto decisa dal Tribunale in composizione monocratica nella persona dello scrivente giudice senza rimessione al collegio.
11. Sul piano sostanziale, si rileva che è stata dedotta la falsità dei seguenti avvisi di Con ricevimento di notifica (entrambi contenuti nel doc. 1 prodotto da ):
- Modello 23L - AR 68517873309-4 riferito al N. AG 78517873309-5;
- Modello 23L - AR 68517873310-6 riferito al N. AG 78517873310-8.
12. Si tratta di due avvisi di ricevimento di notifica a mezzo posta, entrambi indirizzati all'odierno ricorrente nelle sue due qualità di trasgressore oggetto della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione n. 157/2021 e di legale rappresentante dell'ente individuato nella medesima ordinanza-ingiunzione quale obbligato in solido al pagamento della sanzione.
13. Le notifiche sono state effettuate all'indirizzo di residenza del ricorrente in Fabbrico
(RE), via Julius Fucik 21: nell'avviso di ricevimento è stato indicato, barrando la relativa casella, che il plico non è stato ricevuto dal destinatario Persona_3 ma da tale di cui l'avviso attesta la qualifica di padre del Persona_1 destinatario, nonché di persona di famiglia convivente.
14. Deve innanzitutto ricordarsi che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la querela di falso è necessaria e ammissibile solo ai fini dell'accertamento della falsità di quanto il pubblico ufficiale ha il potere di attestare con efficacia fidefacente, ossia la provenienza materiale della dichiarazione dal soggetto che la ha sottoscritta (c.d. falsità materiale che attiene al contenuto estrinseco dell'atto), ma non la veridicità della dichiarazione stessa (c.d. falsità ideologica, attinente al contenuto intrinseco dell'atto) (v. in tal senso, ex multis, Cass.
14 maggio 2019, n. 12707).
15. Occorre perciò chiarire se l'attestazione dell'agente postale della ricezione del plico da parte di un soggetto di nome e del fatto che questi fosse padre Persona_1 del destinatario e con lui convivente sia o meno assistita da pubblica fede.
Pag. 5 di 9 16. In proposito, si rileva che, come risulta dalla relata, la notifica è stata effettuata dalla funzionaria dell' avvalendosi del servizio postale. Controparte_5
17. Ai sensi dell'art. 18 co. 6 l. 689/1981, l'ordinanza-ingiunzione può essere notificata dal funzionario dell'autorità che emette l'atto mediante il ricorso al servizio postale nelle forme previste dalla l. 890/1982; inoltre, l'art. 12 l. 890/1982 estende alle notifiche di atti adottati dalle p.a. le norme dettate dagli articoli precedenti in merito alle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari.
18. Conseguentemente, trova applicazione al caso di specie il principio giurisprudenziale in base al quale l'attività delegata dall'ufficiale giudiziario (nel caso di specie dal funzionario) all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 l. 890/1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso, essendo l'agente tenuto ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle proprie qualità; pertanto, fa fede fino a querela di falso l'attestazione del destinatario e della qualità in forza della quale riceve l'atto, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto che riceve la notificazione (Cass. 4 febbraio 2014, n. 2421; Cass. 1° febbraio 2018, n. 2486).
19. La querela di falso è dunque ammissibile, in quanto unico mezzo idoneo a superare il valore di prova legale dell'attestazione della ricezione del plico da parte di persona legittimata a ricevere la notificazione in forza delle norme vigenti.
20. Nel merito, la documentazione prodotta dal ricorrente prova incontrovertibilmente e inequivocabilmente la falsità dell'attestazione della ricezione del plico da parte di un soggetto munito delle qualità personali di padre e persona convivente del ricorrente stesso.
21. Con deposito telematico avvenuto in data 22.5.2024, infatti, il ricorrente ha prodotto certificato di morte che attesta che suo padre, il cui nome era e non , Per_2 _1
è deceduto in data 29.12.1994 in Fabbrico (RE).
Pag. 6 di 9 22. Con deposito telematico avvenuto in data 9.10.2024, poi, il ricorrente ha prodotto certificato storico dello stato di famiglia risulta che, dalla data del 4.11.2002, risultano avere risieduto all'indirizzo di via Julius Fucik 21, Fabbrico (RE) i seguenti soggetti (oltre al ricorrente stesso):
- la cui iscrizione risulta cancellata il 4.5.2011 per morte;
Persona_4
- che risulta essere entrata nella famiglia in data 13.9.2004 Controparte_6
e uscita dalla famiglia in data 13.5.2014;
- il quale risulta essere uscito dalla famiglia in data 6.11.2009, Persona_5
rientrato nella famiglia in data 30.4.2012 e nuovamente uscito in data
15.12.2016;
- , la quale risulta essere uscita dalla famiglia in data 23.6.2006, Testimone_1 rientrata nella famiglia in data 12.8.2013 e nuovamente uscita in data
18.5.2018.
23. Risulta dunque che, alla data in cui è avvenuta la notifica (22.11.2021) nessun individuo era convivente con il ricorrente, tantomeno una persona di nome _1
[...]
24. Sulla base degli elementi probatori assunti al giudizio, non è possibile determinare con certezza che il plico non sia stato consegnato a una persona di nome _1 ciò che invece è stato dimostrato falso è il fatto che tale persona fosse il
[...] padre del ricorrente e/o una persona con lui convivente.
25. Deve per tanto essere accertata la falsità dell'attestazione effettuata dall'agente postale circa tale circostanza negli avvisi di ricevimento nei cui confronti è stata disposta la querela di falso.
26. L'accertamento della falsità di un atto pubblico, avendo potenziali risvolti penalistici, rende necessaria la trasmissione degli atti di causa alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza, anche in relazione agli eventuali accertamenti sull'effettiva identità della persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento del plico e sui potenziali reati da questa commessi.
Pag. 7 di 9 27. Inoltre, ai sensi dell'art. 226 co. 2 c.p.c. sono adottati i provvedimenti di cui all'art. 537 c.p.p.
28. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza che definisce la querela di falso incidentale ha natura di sentenza definitiva, in quanto conclude un procedimento autonomo avente a oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata (Cass. 28 maggio 2007, n. 12399; Cass. 22 marzo 2017,
n. 7243); deve pertanto provvedersi anche sulle spese di lite del presente procedimento, che sono poste a carico dell'Ispettorato sulla base del criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta la falsità degli avvisi di ricevimento di notifica Modello 23L - AR
68517873309-4 riferito al N. AG 78517873309-5 e Modello 23L - AR
68517873310-6 riferito al N. AG 78517873310-8 nella parte in cui si attesta che il soggetto che ha ricevuto il plico fosse padre del destinatario Per_3 nonché persona di famiglia con lui convivente;
[...]
2. ordina la cancellazione da tali atti dell'attestazione che la persona che ha ricevuto il plico avesse le qualità di padre e di persona convivente con
Persona_3
3. dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Parma per gli adempimenti di competenza;
4. condanna l'Ispettorato del Lavoro di Parma – Reggio Emilia al pagamento in favore di delle spese di lite relative al procedimento di Persona_3
Pag. 8 di 9 querela di falso, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 30/01/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FORNACIARI PAOLO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA B. ZACCHETTI 6 42124 REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dalla dott.
[...] P.IVA_1
MASELLI ADRIANA e dall'avv. GRAMAZIO PAOLO, elettivamente domiciliato
C/O P.ZZA MATTEOTTI 9 43125 PARMA;
CP_2 CONVENUTO nonché nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA
INTERVENUTA
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Accertare e dichiarare la falsità delle diciture e la erroneità della dichiarazione dell'agente postale di aver consegnato il plico “nella mani di ” in qualità di persona dichiaratasi “persona Persona_1 di famiglia convivente (padre)” (questa essendo l'attestazione dell'atto compiuto dall'incaricato della notifica), riportate negli avvisi di ricevimento delle notifiche di seguito:
- avviso di ricevimento di notifica (Modello 23L - AR 68517873309-4 riferito al N. AG
78517873309-5) che rappresenterebbe la avvenuta notifica in data 22.11.2021, a
[...]
in Via J. Fucik n. 21 42042 Fabbrico (RE), con consegna a persona di famiglia Parte_1
(padre), della ordinanza ingiunzione prot. 31293 del 11/11/2021 n. IL PR O.I. 157/2021
- avviso di ricevimento di notifica (Modello 23L - AR 68517873310-6 riferito al N. AG
78517873310-8) che rappresenterebbe la avvenuta notifica in data 22.11.2021, ad presso in Via J. Controparte_3 Parte_1
Fucik n. 21 42042 Fabbrico (RE), con consegna a persona di famiglia (padre), della ordinanza ingiunzione prot. 31293 del 11/11/2021 n. IL PR O.I. 157/2021.
considerata l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla sfera personale o familiare del ricorrente;
- di conseguenza, accertare e dichiarare l'invalidità, l'inutilizzabilità erga omnes, o come meglio, dei suddetti avvisi di ricevimento impugnati, ordinando, ai sensi degli artt. 226
c.p.c. e 537 c.p.p.,che il Cancelliere provveda ad annotare il dispositivo della sentenza
Pag. 2 di 9 sull'originale di tale documento, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, disponendone, altresì, dopo l'annotazione, la sua restituzione.
Con vittoria di spese e compenso, oltre accessori di legge (rimb. forf., C.P.A. e I.V.A.».
Per la parte convenuta:
«Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare la querela di falso proposta avverso l'avviso di ricevimento di notifica (Modello 23L – AR 68517873309-4 riferito al nm. AG. 78517873309-5) della ordinanza ingiunzione n. 157/2021, e avverso l'avviso di ricevimento di notifica (Modello 23-
L AR 68517873310-6 riferito al N. AG. 78517873310-8) dell'ordinanza ingiunzione n. 157/2021 e in ogni caso dichiarare inammissibili, non fondate o come meglio, le domande contenute nel ricorso Co proposto contro l di dal sig. , in opposizione alla Controparte_1 Parte_1 cartella di pagamento n. 095 2023 0004309058000 emessa dall . Controparte_4
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9 dlgs. n.149/15.
Con compensazione delle spese in subordine».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.3.2024, ha proposto Parte_1
opposizione alla cartella di pagamento notificatagli in data 26.2.2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 157/2021 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma – Reggio Emilia.
2. Il ricorrente ha allegato di non aver mai ricevuto la notifica dell'ordinanza- ingiunzione richiamata nella cartella di pagamento, ove è invece indicato che la notifica sarebbe stata effettuata in data 11.11.2021.
3. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma – Reggio Emilia si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, producendo in particolare gli avvisi di ricevimento delle notifiche a mezzo posta dell'ordinanza – ingiunzione al ricorrente in proprio e in qualità di legale rappresentante dell' Controparte_3
Pag. 3 di 9 4. Alla prima udienza di comparizione, il ricorrente ha dichiarato la propria intenzione di proporre querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento in atti, dai quali risulterebbe che la notifica sarebbe stata ricevuta dal padre convivente del ricorrente a sostegno della propria tesi, ha prodotto certificato di morte del Persona_1 padre deceduto in data 29.12.1994. Persona_2
5. La querela di falso è stata ufficialmente presentata dalla parte personalmente Con all'udienza del 10.9.2024; a tale udienza, l' ha dichiarato di intendere avvalersi dei documenti ed è stata autorizzata la presentazione della querela di falso in via incidentale, ordinandosi altresì il deposito in originale dei documenti nelle mani del
Cancelliere.
6. È stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Parma ai fini dell'intervento del pubblico ministero nel processo, obbligatorio ai sensi dell'art. 221 co. 3 c.p.c.: la sost. proc. dott. Cecilia Baravelli ha dichiarato di intervenire nel giudizio con atto depositato in data 10.10.2024, senza presentare conclusioni.
7. A seguito di discussione, la querela di falso incidentale è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. La querela è fondata e deve essere accolta.
9. Occorre premettere, sul piano processuale, che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, co. 16, lett. a), n. 1) d.lgs. 149/2022, l'art. 225 co. 1 c.p.c. prevede ora che la decisione sulla querela di falso è rimessa alla cognizione del tribunale in composizione monocratica: tale disposizione, in quanto norma speciale, deve intendersi come derogatoria alla generale regola prevista dall'art. 50 bis, co. 1, n. 1)
c.p.c., in base a cui il tribunale giudica in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, anche tenuto conto del fatto che questa norma fa espressamente salvi i casi in cui sia altrimenti disposto.
Pag. 4 di 9 10. La querela di falso è pertanto decisa dal Tribunale in composizione monocratica nella persona dello scrivente giudice senza rimessione al collegio.
11. Sul piano sostanziale, si rileva che è stata dedotta la falsità dei seguenti avvisi di Con ricevimento di notifica (entrambi contenuti nel doc. 1 prodotto da ):
- Modello 23L - AR 68517873309-4 riferito al N. AG 78517873309-5;
- Modello 23L - AR 68517873310-6 riferito al N. AG 78517873310-8.
12. Si tratta di due avvisi di ricevimento di notifica a mezzo posta, entrambi indirizzati all'odierno ricorrente nelle sue due qualità di trasgressore oggetto della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione n. 157/2021 e di legale rappresentante dell'ente individuato nella medesima ordinanza-ingiunzione quale obbligato in solido al pagamento della sanzione.
13. Le notifiche sono state effettuate all'indirizzo di residenza del ricorrente in Fabbrico
(RE), via Julius Fucik 21: nell'avviso di ricevimento è stato indicato, barrando la relativa casella, che il plico non è stato ricevuto dal destinatario Persona_3 ma da tale di cui l'avviso attesta la qualifica di padre del Persona_1 destinatario, nonché di persona di famiglia convivente.
14. Deve innanzitutto ricordarsi che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la querela di falso è necessaria e ammissibile solo ai fini dell'accertamento della falsità di quanto il pubblico ufficiale ha il potere di attestare con efficacia fidefacente, ossia la provenienza materiale della dichiarazione dal soggetto che la ha sottoscritta (c.d. falsità materiale che attiene al contenuto estrinseco dell'atto), ma non la veridicità della dichiarazione stessa (c.d. falsità ideologica, attinente al contenuto intrinseco dell'atto) (v. in tal senso, ex multis, Cass.
14 maggio 2019, n. 12707).
15. Occorre perciò chiarire se l'attestazione dell'agente postale della ricezione del plico da parte di un soggetto di nome e del fatto che questi fosse padre Persona_1 del destinatario e con lui convivente sia o meno assistita da pubblica fede.
Pag. 5 di 9 16. In proposito, si rileva che, come risulta dalla relata, la notifica è stata effettuata dalla funzionaria dell' avvalendosi del servizio postale. Controparte_5
17. Ai sensi dell'art. 18 co. 6 l. 689/1981, l'ordinanza-ingiunzione può essere notificata dal funzionario dell'autorità che emette l'atto mediante il ricorso al servizio postale nelle forme previste dalla l. 890/1982; inoltre, l'art. 12 l. 890/1982 estende alle notifiche di atti adottati dalle p.a. le norme dettate dagli articoli precedenti in merito alle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari.
18. Conseguentemente, trova applicazione al caso di specie il principio giurisprudenziale in base al quale l'attività delegata dall'ufficiale giudiziario (nel caso di specie dal funzionario) all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 l. 890/1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso, essendo l'agente tenuto ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle proprie qualità; pertanto, fa fede fino a querela di falso l'attestazione del destinatario e della qualità in forza della quale riceve l'atto, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto che riceve la notificazione (Cass. 4 febbraio 2014, n. 2421; Cass. 1° febbraio 2018, n. 2486).
19. La querela di falso è dunque ammissibile, in quanto unico mezzo idoneo a superare il valore di prova legale dell'attestazione della ricezione del plico da parte di persona legittimata a ricevere la notificazione in forza delle norme vigenti.
20. Nel merito, la documentazione prodotta dal ricorrente prova incontrovertibilmente e inequivocabilmente la falsità dell'attestazione della ricezione del plico da parte di un soggetto munito delle qualità personali di padre e persona convivente del ricorrente stesso.
21. Con deposito telematico avvenuto in data 22.5.2024, infatti, il ricorrente ha prodotto certificato di morte che attesta che suo padre, il cui nome era e non , Per_2 _1
è deceduto in data 29.12.1994 in Fabbrico (RE).
Pag. 6 di 9 22. Con deposito telematico avvenuto in data 9.10.2024, poi, il ricorrente ha prodotto certificato storico dello stato di famiglia risulta che, dalla data del 4.11.2002, risultano avere risieduto all'indirizzo di via Julius Fucik 21, Fabbrico (RE) i seguenti soggetti (oltre al ricorrente stesso):
- la cui iscrizione risulta cancellata il 4.5.2011 per morte;
Persona_4
- che risulta essere entrata nella famiglia in data 13.9.2004 Controparte_6
e uscita dalla famiglia in data 13.5.2014;
- il quale risulta essere uscito dalla famiglia in data 6.11.2009, Persona_5
rientrato nella famiglia in data 30.4.2012 e nuovamente uscito in data
15.12.2016;
- , la quale risulta essere uscita dalla famiglia in data 23.6.2006, Testimone_1 rientrata nella famiglia in data 12.8.2013 e nuovamente uscita in data
18.5.2018.
23. Risulta dunque che, alla data in cui è avvenuta la notifica (22.11.2021) nessun individuo era convivente con il ricorrente, tantomeno una persona di nome _1
[...]
24. Sulla base degli elementi probatori assunti al giudizio, non è possibile determinare con certezza che il plico non sia stato consegnato a una persona di nome _1 ciò che invece è stato dimostrato falso è il fatto che tale persona fosse il
[...] padre del ricorrente e/o una persona con lui convivente.
25. Deve per tanto essere accertata la falsità dell'attestazione effettuata dall'agente postale circa tale circostanza negli avvisi di ricevimento nei cui confronti è stata disposta la querela di falso.
26. L'accertamento della falsità di un atto pubblico, avendo potenziali risvolti penalistici, rende necessaria la trasmissione degli atti di causa alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza, anche in relazione agli eventuali accertamenti sull'effettiva identità della persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento del plico e sui potenziali reati da questa commessi.
Pag. 7 di 9 27. Inoltre, ai sensi dell'art. 226 co. 2 c.p.c. sono adottati i provvedimenti di cui all'art. 537 c.p.p.
28. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza che definisce la querela di falso incidentale ha natura di sentenza definitiva, in quanto conclude un procedimento autonomo avente a oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata (Cass. 28 maggio 2007, n. 12399; Cass. 22 marzo 2017,
n. 7243); deve pertanto provvedersi anche sulle spese di lite del presente procedimento, che sono poste a carico dell'Ispettorato sulla base del criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta la falsità degli avvisi di ricevimento di notifica Modello 23L - AR
68517873309-4 riferito al N. AG 78517873309-5 e Modello 23L - AR
68517873310-6 riferito al N. AG 78517873310-8 nella parte in cui si attesta che il soggetto che ha ricevuto il plico fosse padre del destinatario Per_3 nonché persona di famiglia con lui convivente;
[...]
2. ordina la cancellazione da tali atti dell'attestazione che la persona che ha ricevuto il plico avesse le qualità di padre e di persona convivente con
Persona_3
3. dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Parma per gli adempimenti di competenza;
4. condanna l'Ispettorato del Lavoro di Parma – Reggio Emilia al pagamento in favore di delle spese di lite relative al procedimento di Persona_3
Pag. 8 di 9 querela di falso, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 30/01/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 9 di 9