TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 737/2025
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. DE LUCA FILOMENA
RICORRENTE contro
CP_1 con gli Avv.ti IMBRIACI SILVANO E ZAFFINA ANTONELLO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3 giugno 2024, il sig. ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis Parte_1
c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dell'handicap grave, a far data dalla domanda di aggravamento presentata in sede amministrativa, corrispondente al 9 giugno 2023.
Il c.t.u. nominato dott. concludeva la sua relazione confermando i risultati cui era Persona_1 pervenuta la commissione in sede amministrativa, accertando un grado d'invalidità del 50% e CP_1 lo status di handicap lieve, quindi senza riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile d'invalidità.
Successivamente al deposito della c.t.u., avvenuto il 31.12.2024, il ricorrente formulava il dissenso e in seguito proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis com. VI c.p.c., chiedendo il rinnovo della c.t.u. al fine di accertare i presupposti per i benefici richiesti e non riconosciuti in sede di A.T.P., con condanna nei confronti dell' al pagamento dell'assegno mensile di assistenza e delle CP_1 spese di lite dei due gradi di giudizio.
Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 specificità dei motivi, l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la condanna al pagamento di prestazioni o benefici, opponendosi alla richiesta di rinnovo della c.t.u. e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
All'udienza di discussione del 24.04.2025 tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note, le parti insistevano nelle rispettive difese e il Giudice, ritenuto di non dover disporre la c.t.u. rinviava per la discussione all'udienza del 9.06.2025, da tenersi in modalità cartolare, con termine anteriore per note autorizzate e note per le sole conclusioni in sostituzione dell'udienza.
Le parti depositavano le note difensive e le note in sostituzione d'udienza, e il Giudice così ha deciso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi formulata dall' è fondata. CP_1
Infatti, non è dato ritrovare nelle censure formulate nel ricorso introduttivo i motivi specifici della contestazione all'esito della c.t.u., richiesti a pena d'inammissibilità dal comma VI dell'art. 445 bis c.p.c. La sommaria e stringata motivazione rinvenibile nel ricorso riguarda l'asserita sottostima delle reali condizioni di salute del ricorrente da parte del c.t.u.; risulta al contrario dall'elenco della documentazione sanitaria esaminata dal c.t.u. anteriormente alla visita che tutti gli episodi clinici e le patologie documentate sono state esaminati e valutati dal c.t.u.
Si tratta invero di un mero generico dissenso diagnostico, mentre la norma richiede una critica circostanziata da puntuali e precisi elementi argomentativi, che devono evidenziare gli errori tecnici o logici compiuti dal c.t.u. (in tal senso Trib. NA, sez. lav. 20.01.2023 n. 350; Trib. Velletri, sez. lav.
4.01.2023 n. 4). Generiche censure di inadeguatezza dell'elaborato peritale non sono sufficienti a integrare il requisito, che richiede una puntuale evidenziazione di errori diagnostici, affermazioni scientifiche errate o iter argomentativo-logico irragionevole e contraddittorio.
Quanto all'asserita sottovalutazione del problema dell'etilismo, risulta che il c.t.u. abbia dato atto nella relazione peritale di un passato di abuso alcolico, e di una condizione di bevitore occasionale al momento della visita anamnestica del 18.04.2024; le due circostanze non possono che essere state riferite al c.t.u. dallo stesso sig. e quindi la valutazione medico legale non può che essere Pt_1 stata eseguita correttamente, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso ricorrente.
D'altro canto, la documentazione medica di formazione successiva al deposito della c.t.u. in sede di
A.T.P., allegata al ricorso, non appare idonea a veicolare circostanze relative all'insorgere di nuove patologie o all'aggravamento di quelle già accertate, in ottica di rinnovo della c.t.u. alla luce del principio di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. L'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso appare pertanto fondata, e comporta il rigetto della domanda, mentre deve ritenersi definitivamente accertato il difetto del requisito sanitario che legittima la concessione dell'assegno mensile di assistenza e l'assenza delle condizioni di handicap grave, così come riconosciuto in sede di A.T.P.
Le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio, alla luce delle dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. versate in atti dal ricorrente (doc. 10 in ATP e doc. 12 nel presente giudizio), vanno dichiarate irripetibili, mentre le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P., già liquidate con decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, rigetta il ricorso, accerta il difetto del requisito sanitario che legittima la concessione dell'assegno mensile di assistenza e l'assenza delle condizioni di handicap grave in capo al sig. , così come accertato dal Parte_1
c.t.u. in sede di A.T.P.
Dichiara irripetibili le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio;
pone definitivamente a carico del sig. le spese della consulenza tecnica espletata nel corso dell'A.T.P. n. Parte_1
1895/24 R.G., come già liquidate con decreto in tale procedura.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Firenze 23/06/2025 Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. DE LUCA FILOMENA
RICORRENTE contro
CP_1 con gli Avv.ti IMBRIACI SILVANO E ZAFFINA ANTONELLO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3 giugno 2024, il sig. ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis Parte_1
c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dell'handicap grave, a far data dalla domanda di aggravamento presentata in sede amministrativa, corrispondente al 9 giugno 2023.
Il c.t.u. nominato dott. concludeva la sua relazione confermando i risultati cui era Persona_1 pervenuta la commissione in sede amministrativa, accertando un grado d'invalidità del 50% e CP_1 lo status di handicap lieve, quindi senza riconoscimento del beneficio dell'assegno mensile d'invalidità.
Successivamente al deposito della c.t.u., avvenuto il 31.12.2024, il ricorrente formulava il dissenso e in seguito proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis com. VI c.p.c., chiedendo il rinnovo della c.t.u. al fine di accertare i presupposti per i benefici richiesti e non riconosciuti in sede di A.T.P., con condanna nei confronti dell' al pagamento dell'assegno mensile di assistenza e delle CP_1 spese di lite dei due gradi di giudizio.
Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 specificità dei motivi, l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la condanna al pagamento di prestazioni o benefici, opponendosi alla richiesta di rinnovo della c.t.u. e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
All'udienza di discussione del 24.04.2025 tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note, le parti insistevano nelle rispettive difese e il Giudice, ritenuto di non dover disporre la c.t.u. rinviava per la discussione all'udienza del 9.06.2025, da tenersi in modalità cartolare, con termine anteriore per note autorizzate e note per le sole conclusioni in sostituzione dell'udienza.
Le parti depositavano le note difensive e le note in sostituzione d'udienza, e il Giudice così ha deciso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi formulata dall' è fondata. CP_1
Infatti, non è dato ritrovare nelle censure formulate nel ricorso introduttivo i motivi specifici della contestazione all'esito della c.t.u., richiesti a pena d'inammissibilità dal comma VI dell'art. 445 bis c.p.c. La sommaria e stringata motivazione rinvenibile nel ricorso riguarda l'asserita sottostima delle reali condizioni di salute del ricorrente da parte del c.t.u.; risulta al contrario dall'elenco della documentazione sanitaria esaminata dal c.t.u. anteriormente alla visita che tutti gli episodi clinici e le patologie documentate sono state esaminati e valutati dal c.t.u.
Si tratta invero di un mero generico dissenso diagnostico, mentre la norma richiede una critica circostanziata da puntuali e precisi elementi argomentativi, che devono evidenziare gli errori tecnici o logici compiuti dal c.t.u. (in tal senso Trib. NA, sez. lav. 20.01.2023 n. 350; Trib. Velletri, sez. lav.
4.01.2023 n. 4). Generiche censure di inadeguatezza dell'elaborato peritale non sono sufficienti a integrare il requisito, che richiede una puntuale evidenziazione di errori diagnostici, affermazioni scientifiche errate o iter argomentativo-logico irragionevole e contraddittorio.
Quanto all'asserita sottovalutazione del problema dell'etilismo, risulta che il c.t.u. abbia dato atto nella relazione peritale di un passato di abuso alcolico, e di una condizione di bevitore occasionale al momento della visita anamnestica del 18.04.2024; le due circostanze non possono che essere state riferite al c.t.u. dallo stesso sig. e quindi la valutazione medico legale non può che essere Pt_1 stata eseguita correttamente, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso ricorrente.
D'altro canto, la documentazione medica di formazione successiva al deposito della c.t.u. in sede di
A.T.P., allegata al ricorso, non appare idonea a veicolare circostanze relative all'insorgere di nuove patologie o all'aggravamento di quelle già accertate, in ottica di rinnovo della c.t.u. alla luce del principio di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. L'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso appare pertanto fondata, e comporta il rigetto della domanda, mentre deve ritenersi definitivamente accertato il difetto del requisito sanitario che legittima la concessione dell'assegno mensile di assistenza e l'assenza delle condizioni di handicap grave, così come riconosciuto in sede di A.T.P.
Le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio, alla luce delle dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. versate in atti dal ricorrente (doc. 10 in ATP e doc. 12 nel presente giudizio), vanno dichiarate irripetibili, mentre le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P., già liquidate con decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, rigetta il ricorso, accerta il difetto del requisito sanitario che legittima la concessione dell'assegno mensile di assistenza e l'assenza delle condizioni di handicap grave in capo al sig. , così come accertato dal Parte_1
c.t.u. in sede di A.T.P.
Dichiara irripetibili le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio;
pone definitivamente a carico del sig. le spese della consulenza tecnica espletata nel corso dell'A.T.P. n. Parte_1
1895/24 R.G., come già liquidate con decreto in tale procedura.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Firenze 23/06/2025 Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.