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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 4638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4638 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 19 novembre 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 19883/18
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Rosalia Giaccone per parte opponente e l'avv. Laura Giordano in sostituzione dell'avv. Antonella Testa per l'opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Giordano in particolare rileva che la sentenza penale è stata allegata da controparte solo alle note conclusive in data 11 novembre 2025
e se ne chiede l'espunsione, nonché inoltre ribadisce che il primo grado di giudizio in sede penale vedeva invece l'opponente condannata.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13.20, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19883/18 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Rosalia Giaccone giusta procura in atti Email_1
OPPONENTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella
Testa ( ) giusta procura in atti Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5898/18 del Tribunale di Palermo depositato il
28 settembre 2018;
2) dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
3) condanna , al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute dall'opposta con riferimento al giudizio di opposizione,
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
che liquida in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 4 dicembre 2018, verte sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5898/18 di questo Tribunale (depositato il
27 ottobre 2018), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore della della somma di € 15.268,92 quale Controparte_1
debito scaturente dal mancato pagamento delle fattura n.
826310114013242C, n. 82631014013242B e 82631014013242A, per erogazione di energia elettrica anche all'esito di verifica, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opposta si costituiva in giudizio dichiarando l'infondatezza dell'opposizione ed il rigetto della medesima.
All'udienza di prima comparizione del 29 marzo 2019 veniva disposta la sospensione del giudizio civile ritenendo che l'esito del giudizio penale assumesse rilievo pregiudiziale.
Alcuna comunicazione veniva effettuata dal difensore della sig.ra Pt_1
in ordine all'esito del giudizio penale e, solo a seguito delle PEC inviate dalla scrivente, si apprendeva che la sig.ra era stata condannata in Pt_1
primo grado e che fosse stata altresì definito anche il gravame in grado di appello avverso la sentenza penale.
Il procuratore dell'opposta proponeva istanza di prosecuzione del presente giudizio e la sig.ra Giudice fissava l'udienza per il prosieguo.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione, inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da SS SS UU ( n.
64/15 ) .
In punto di diritto, Il credito vantato dalla Controparte_1
origina da fatture emesse a seguito di una Verifica Tecnica effettuata
[...]
il 12 dicembre 2014 dai tecnici/verificatori di Enel Distribuzione S.p.A. ed alla presenza dell'utente - e dalla quale è emerso un prelievo irregolare,
“CE manomesso con sigillo di base scalfito”.
In punto di diritto, bisogna sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. SS., sent. n. 13001 del 2006).
Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata.
Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. SS., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale. Tanto premesso, si osserva che il diritto di credito di parte opposta trova conferma nella documentazione versata in atti che consente di ritenere provato il diritto di credito in capo a CP_1
la quale ha prodotto la fattura emessa, i solleciti
[...] Controparte_1
e le intimazioni di pagamento, il verbale di accertamento redatto dai tecnici di Enel Distribuzione S.p.A., la denuncia e le diffide.
Giova, altresì, evidenziare che la società opposta è un mero rivenditore di energia elettrica, privo di rete di distribuzione, che deve emettere le fatture sulla base dei dati di consumo messi a disposizione dal distributore (E-
Distribuzione S.p.A.), il quale svolge il servizio di misura, consistente nell'acquisizione e validazione dei dati di consumo.
Stabilisce, infatti, il D.lgs. n. 79/1999 (c.d. “Decreto Bersani”), in recepimento della Direttiva comunitaria 96/92/CE, tre diverse fasi per la fornitura dell'energia elettrica: la trasmissione e il dispacciamento, la distribuzione e la vendita che, in osservanza del principio della libera concorrenza sul mercato, non sono cumulabili in un'unica società. Ne consegue che Enel Distribuzione S.p.A. è chiamata all'attività di distribuzione dell'energia e alle attività connesse, tra le quali il controllo dei dispositivi di misura collocati presso gli utenti. Controparte_1
ha, invece, l'obbligo di consegna dell'energia elettrica
[...]
necessaria al fabbisogno dei propri clienti che ne hanno fatto richiesta a
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
fronte del regolare adempimento delle obbligazioni e a limitarsi a fatturare, secondo le tariffe concordate, il quantitativo di energia che i vari clienti consumano in base alle letture che i Distributori comunicano loro a seguito dei vari rilievi. Ciò premesso, è chiaro che Controparte_1
non può essere chiamata a rispondere dell'attività di lettura, cambio
[...]
misuratori, dell'esattezza dei consumi imputati, delle verifiche e ricostruzioni dei consumi conseguenti a malfunzionamenti e/o frodi che sono del Distributore e non appartengono al venditore.
Mette, peraltro, conto evidenziare che – nel caso di specie - si è verificata la manomissione del contatore, con una misurazione inferiore dell'energia rispetto a quella consumata stante l'abusivo allaccio.
Detta circostanza è stata oggetto di accertamento in sede penale che ha portato alla condanna in primo grado dell'opponente.
Essendo stato eluso, con tale espediente, il computo, mediante il misuratore, dell'energia consumata, il criterio di determinazione usato da
E-distribuzione S.p.A. appare attendibile e ancorata ad un dato oggettivo.
Invero, in generale, deve rilevarsi che il ricorso ad una ricostruzione presuntiva risulta necessitata dal sistema fraudolento imputabile alla la previsione del massimo utilizzo dell'energia prelevabile è un Pt_1
fatto tecnicamente possibile.
Per converso, parte opponente ha eccepito esclusivamente l'illegittimità delle fatturazioni senza dare ulteriore prova o contestazione.
Sarebbe, quindi, spettato a parte opponente dimostrare che quella manomissione non determinasse effettivamente modifiche alle misurazioni della propria rete elettrica, ovvero che l'opponente non abbia avuto modo di usufruirne, o qualsivoglia altra circostanza idonea a confutare la pretesa creditoria dell'opposta, ovvero a ridurne l'ammontare.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Non avendo la fornito elementi di prova di questo genere, Pt_1
l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 5898/1820, emesso in data 27 ottobre 2018.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. SS. civ. n. 1977/1983) – l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società opposta relativamente alla presente fase.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014.
Va infine mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Palermo, 19 novembre 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 19883/18
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Rosalia Giaccone per parte opponente e l'avv. Laura Giordano in sostituzione dell'avv. Antonella Testa per l'opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Giordano in particolare rileva che la sentenza penale è stata allegata da controparte solo alle note conclusive in data 11 novembre 2025
e se ne chiede l'espunsione, nonché inoltre ribadisce che il primo grado di giudizio in sede penale vedeva invece l'opponente condannata.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13.20, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19883/18 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Rosalia Giaccone giusta procura in atti Email_1
OPPONENTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella
Testa ( ) giusta procura in atti Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5898/18 del Tribunale di Palermo depositato il
28 settembre 2018;
2) dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
3) condanna , al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute dall'opposta con riferimento al giudizio di opposizione,
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
che liquida in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 4 dicembre 2018, verte sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5898/18 di questo Tribunale (depositato il
27 ottobre 2018), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore della della somma di € 15.268,92 quale Controparte_1
debito scaturente dal mancato pagamento delle fattura n.
826310114013242C, n. 82631014013242B e 82631014013242A, per erogazione di energia elettrica anche all'esito di verifica, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opposta si costituiva in giudizio dichiarando l'infondatezza dell'opposizione ed il rigetto della medesima.
All'udienza di prima comparizione del 29 marzo 2019 veniva disposta la sospensione del giudizio civile ritenendo che l'esito del giudizio penale assumesse rilievo pregiudiziale.
Alcuna comunicazione veniva effettuata dal difensore della sig.ra Pt_1
in ordine all'esito del giudizio penale e, solo a seguito delle PEC inviate dalla scrivente, si apprendeva che la sig.ra era stata condannata in Pt_1
primo grado e che fosse stata altresì definito anche il gravame in grado di appello avverso la sentenza penale.
Il procuratore dell'opposta proponeva istanza di prosecuzione del presente giudizio e la sig.ra Giudice fissava l'udienza per il prosieguo.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione, inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da SS SS UU ( n.
64/15 ) .
In punto di diritto, Il credito vantato dalla Controparte_1
origina da fatture emesse a seguito di una Verifica Tecnica effettuata
[...]
il 12 dicembre 2014 dai tecnici/verificatori di Enel Distribuzione S.p.A. ed alla presenza dell'utente - e dalla quale è emerso un prelievo irregolare,
“CE manomesso con sigillo di base scalfito”.
In punto di diritto, bisogna sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. SS., sent. n. 13001 del 2006).
Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata.
Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. SS., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale. Tanto premesso, si osserva che il diritto di credito di parte opposta trova conferma nella documentazione versata in atti che consente di ritenere provato il diritto di credito in capo a CP_1
la quale ha prodotto la fattura emessa, i solleciti
[...] Controparte_1
e le intimazioni di pagamento, il verbale di accertamento redatto dai tecnici di Enel Distribuzione S.p.A., la denuncia e le diffide.
Giova, altresì, evidenziare che la società opposta è un mero rivenditore di energia elettrica, privo di rete di distribuzione, che deve emettere le fatture sulla base dei dati di consumo messi a disposizione dal distributore (E-
Distribuzione S.p.A.), il quale svolge il servizio di misura, consistente nell'acquisizione e validazione dei dati di consumo.
Stabilisce, infatti, il D.lgs. n. 79/1999 (c.d. “Decreto Bersani”), in recepimento della Direttiva comunitaria 96/92/CE, tre diverse fasi per la fornitura dell'energia elettrica: la trasmissione e il dispacciamento, la distribuzione e la vendita che, in osservanza del principio della libera concorrenza sul mercato, non sono cumulabili in un'unica società. Ne consegue che Enel Distribuzione S.p.A. è chiamata all'attività di distribuzione dell'energia e alle attività connesse, tra le quali il controllo dei dispositivi di misura collocati presso gli utenti. Controparte_1
ha, invece, l'obbligo di consegna dell'energia elettrica
[...]
necessaria al fabbisogno dei propri clienti che ne hanno fatto richiesta a
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
fronte del regolare adempimento delle obbligazioni e a limitarsi a fatturare, secondo le tariffe concordate, il quantitativo di energia che i vari clienti consumano in base alle letture che i Distributori comunicano loro a seguito dei vari rilievi. Ciò premesso, è chiaro che Controparte_1
non può essere chiamata a rispondere dell'attività di lettura, cambio
[...]
misuratori, dell'esattezza dei consumi imputati, delle verifiche e ricostruzioni dei consumi conseguenti a malfunzionamenti e/o frodi che sono del Distributore e non appartengono al venditore.
Mette, peraltro, conto evidenziare che – nel caso di specie - si è verificata la manomissione del contatore, con una misurazione inferiore dell'energia rispetto a quella consumata stante l'abusivo allaccio.
Detta circostanza è stata oggetto di accertamento in sede penale che ha portato alla condanna in primo grado dell'opponente.
Essendo stato eluso, con tale espediente, il computo, mediante il misuratore, dell'energia consumata, il criterio di determinazione usato da
E-distribuzione S.p.A. appare attendibile e ancorata ad un dato oggettivo.
Invero, in generale, deve rilevarsi che il ricorso ad una ricostruzione presuntiva risulta necessitata dal sistema fraudolento imputabile alla la previsione del massimo utilizzo dell'energia prelevabile è un Pt_1
fatto tecnicamente possibile.
Per converso, parte opponente ha eccepito esclusivamente l'illegittimità delle fatturazioni senza dare ulteriore prova o contestazione.
Sarebbe, quindi, spettato a parte opponente dimostrare che quella manomissione non determinasse effettivamente modifiche alle misurazioni della propria rete elettrica, ovvero che l'opponente non abbia avuto modo di usufruirne, o qualsivoglia altra circostanza idonea a confutare la pretesa creditoria dell'opposta, ovvero a ridurne l'ammontare.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Non avendo la fornito elementi di prova di questo genere, Pt_1
l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 5898/1820, emesso in data 27 ottobre 2018.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. SS. civ. n. 1977/1983) – l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società opposta relativamente alla presente fase.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014.
Va infine mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Palermo, 19 novembre 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile