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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 25/11/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 901 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
con sede legale in Conegliano, c.f. , e per essa Parte_1 P.IVA_1 quale mandataria con sede in Milano, c.f. Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2 come da procura congiunta al ricorso introduttivo, dall'Avv. Alberto Crivelli presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Arrigo Boito n. 8
- ATTRICE -
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._1 procura congiunta alla memoria di costituzione, dall'Avv. Gianni Conti presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Casale Monferrato, via Luigi Canina n. 5
- CONVENUTO -
OGGETTO: devoluzione di eredità
1 Le parti precisavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Nel merito
• Accertare e dichiarare che il Signor (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] ha accettato l'eredità del Signor Persona_1
(C.F. nato a [...] il [...],
[...] C.F._2 deceduto a Casale Monferrato (AL) il 6.6.2018 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il Signor è erede ex lege del diritto di piena proprietà Controparte_1 dell'immobile distinto al N.C.E.U. del Comune di Casale Monferrato al foglio 59, mappale 461, sub. 1 cat. D/7, piano T, Strada Valenza n. 10 a far data dal 6.6.2018 ovvero dal 6.5.2022, data di cancellazione della (C.F. ) dal Parte_3 P.IVA_3
Registro delle Imprese;
• Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Casale Monferrato di effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni.”
Per il convenuto:
“- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- darsi atto che mai ha contestato il fatto di avere accettato l'eredità Controparte_1 del sig. ed accogliersi la specifica domanda formulata dalla Persona_1 Pt_1 in punto accettazione dell'eredità;
[...]
- respingersi la domanda di diretta ad accertare e dichiarare a cura del Parte_1
Giudice adito che, “per effetto” dell'accettazione da parte di Controparte_1 dell'eredità di , il predetto convenuto è erede ex lege del diritto di Persona_1 piena proprietà dell'immobile distinto al N.C.E.U. del Comune di Casale Monferrato al
F. 59, Mappale 461, Sub. 1, Cat. D/7, Piano T, Strada Valenza n. 10 a far data dal
06/06/2018 o dal 06/05/2022;
- respingersi altresì la domanda diretta ad ottenere dal Giudice adito l'ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Casale Monferrato di effettuare le trascrizioni e le volturazioni inerenti le richiamate domande.
Con le spese ed i compensi di causa.”
2 Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281 quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. - e per essa quale Parte_1 mandataria - conveniva nel presente giudizio Parte_2 CP_1
esponendo che in data 27.3.2009 Banca Popolare di Novara S.p.A. aveva
[...] stipulato con la società un contratto di apertura di credito in conto Parte_3 corrente con garanzia ipotecaria sull'immobile distinto al N.C.E.U. del Comune di
Casale Monferrato al foglio 59, mappale 461, sub. 1, cat. D/7, piano T, strada Valenza
n. 10. Aggiungeva che Banca Popolare di Novara S.p.A. era poi stata fusa per incorporazione a la quale - stante Controparte_2
l'inadempimento di frattanto posta in liquidazione - aveva ottenuto dal Pt_3
Tribunale di Vercelli il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 864/2014, con cui era stato ingiunto alla debitrice il pagamento della somma di Euro 361.364,44 oltre a interessi e spese, e lo aveva notificato a unitamente ad atto di precetto in data Pt_3
15.9.2014.
La ricorrente esponeva inoltre che, con sentenza emessa all'esito della procedura n.
23/2014 R.G.Fall., il Tribunale di Vercelli aveva dichiarato il fallimento della società
e che , in forza del Parte_4 Controparte_2 titolo esecutivo ottenuto, era stata ammessa al passivo per un credito totale di Euro
370.189,07, di cui Euro 364.970,07 in via privilegiata. Successivamente, in data
29.12.2016, e CP_2 Controparte_2 Controparte_3 erano state fuse con costituzione della nuova società bancaria
[...] CP_2 [...]
la quale era subentrata in tutti i diritti e gli obblighi processuali dall'1.1.2017. CP_4
Quest'ultima società aveva poi concluso con un contratto di Parte_1 cessione di crediti pecuniari in blocco (tra cui anche il credito verso , ai sensi Pt_3 della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B., pubblicato il 7.6.2018.
esponeva ancora che, visti gli infruttuosi tentativi di vendita dell'immobile Pt_1 di proprietà della fallita il curatore fallimentare aveva rinunciato a liquidarlo ai Pt_3
3 sensi dell'art. 104-ter l.f. Con successivo decreto in data 6/13.12.2021 il Tribunale di
Vercelli aveva disposto la chiusura della procedura fallimentare e la società ra Pt_3 stata cancellata dal registro delle imprese dal 6.5.2022. Ai sensi dell'art. 2495 c.c. la ricorrente, quale creditore sociale non soddisfatto, poteva far valere il suo credito nei confronti dei soci e Erano quindi intervenuti il Persona_1 Controparte_1 decesso di (socio e liquidatore di in data 6.6.2018 e una Persona_1 Pt_3 denuncia di successione a favore di nipote del de cuius e socio di Controparte_1
La ricorrente aveva chiesto giudizialmente la fissazione di un termine ex art. Pt_3
481 c.c. al per la dichiarazione di accettazione o rinunzia all'eredità del CP_1
In tale procedimento il aveva dichiarato di avere già accettato in Persona_1 CP_1 precedenza l'eredità del essendo da subito entrato nel possesso dei beni Persona_1 ereditari e avendo presentato dichiarazione di successione con richiesta di voltura catastale.
La ricorrente deduceva che, avendo voluto pignorare l'immobile già intestato a e gravato da garanzia ipotecaria in suo favore, aveva richiesto alla competente Pt_3
Conservatoria dei registri immobiliari la trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte del , ma il Conservatore in data 7.5.2024 aveva respinto la richiesta di CP_1 trascrizione, richiedendo ai sensi dell'art. 2648 c.c. che l'accettazione tacita risultasse da una sentenza.
chiedeva pertanto che fosse che accertato con sentenza che il. era Pt_1 CP_1 erede del e che, per l'effetto, egli aveva ereditato ex lege il diritto di piena Persona_1 proprietà dell'immobile distinto al N.C.E.U. del Comune di Casale Monferrato al foglio
59, mappale 461, sub. 1, a far data dal 6.6.2018 ovvero dal 6.5.2022, data di cancellazione della società dal registro delle imprese.
3. - Si costituiva in giudizio il , il quale deduceva di essere stato socio con CP_1 responsabilità limitata - al pari dell'altro socio - della società Persona_1 Pt_3
di avere accettato l'eredità del deceduto il 6.6.2018 e di avere
[...] Persona_1 presentato la dichiarazione di successione con richiesta di voltura catastale nel termine di legge, ma con riferimento ai soli beni immobili nella titolarità del al tempo Persona_1 del decesso. L'avvenuta accettazione dell'eredità era stata riconosciuta anche dal
Presidente del Tribunale di Vercelli nel procedimento promosso da in data Pt_1
1.3.2023 per la fissazione di un termine ex art. 481 c.c. per la dichiarazione di
4 accettazione o rinunzia all'eredità.
Il convenuto aggiungeva che le vicende fallimentari di come esposte Pt_3 dall'attrice, avevano comportato che egli (senza alcuna possibilità di scelta) era subentrato nella titolarità del bene immobile oggetto di causa e su cui aveva Pt_3 concesso ipoteca in favore della banca dante causa dell'attrice, ma era tenuto a rispondere del debito della società nei limiti del realizzo derivante dalla vendita degli immobili ricevuti dalla società estinta. L'estinzione della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese (avvenuta il 6.5.2022) non facevano venire meno il principio della responsabilità limitata dei soci di società di capitali e quindi, per effetto dell'art. 2462 comma 1 c.c., per le obbligazioni sociali rispondeva soltanto la società con il suo patrimonio. Occorreva pertanto tenere distinti il rapporto successorio mortis causa tra il e l'erede legittimo e il subentro automatico di quest'ultimo nella Persona_1 CP_1 titolarità dei beni sociali non liquidati per effetto della cancellazione della società intestataria degli stessi.
Il chiedeva pertanto che si desse atto che egli non aveva mai contestato di CP_1 avere accettato l'eredità del e che fosse accolta la domanda attorea in punto Persona_1 accettazione dell'eredità. Instava invece per il rigetto della domanda di diretta a Pt_1 far dichiarare che, per effetto di tale accettazione, egli era erede ex lege del diritto di piena proprietà sull'immobile censito al foglio 59, mapp. 461, sub. 1 a far data dal
6.6.2018 o dal 6.5.2022, nonché della domanda diretta a ottenere l'ordine al conservatore dei registri immobiliari di effettuare le relative trascrizioni e volturazioni.
Non avendo le parti formulato istanze istruttorie, esse erano invitate a precisare le conclusioni.
All'esito la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
4. - Alla luce del materiale istruttorio acquisito agli atti e delle deduzioni difensive delle parti, le domande proposte dall'attrice sono risultate solo in parte fondate.
In primo luogo non vi è contestazione tra le parti - avendone richiesto Pt_1
l'accertamento e avendo il espressamente dichiarato la sua non contestazione - CP_1 circa il fatto che il convenuto ha accettato l'eredità di , nato a [...] Persona_1
Monferrato il 5.12.1944 e ivi deceduto il 6.6.2018.
Ed invero il in data 3.9.2018 provvedeva a presentare la dichiarazione di CP_1
5 successione con richiesta di voltura catastale (v. doc. 1 convenuto).
Non vi è contestazione neppure in ordine al fatto che il è attualmente pieno CP_1 proprietario del bene immobile oggetto di causa, distinto al N.C.E.U. del Comune di
Casale Monferrato al foglio 59, mappale 461, sub. 1.
La controversia è incentrata sul titolo in base al quale il convenuto ha acquisito il diritto di proprietà su detto immobile.
Tale titolo non può essere individuato, come sostenuto in principalità dell'attrice, nella successione ereditaria del Infatti alla data del decesso di questi - il Persona_1
6.6.2018 - il bene era di proprietà della società , sia pure Parte_4 soggetta a fallimento dall'anno 2014. Dunque l'immobile non poteva rientrare nell'asse ereditario del socio Persona_1
Soltanto successivamente, con decreto in data 6/13.12.2021 del Tribunale di
Vercelli, la procedura fallimentare veniva chiusa e in data 6.5.2022 la società Pt_3 era cancellata dal registro delle imprese (v. doc. 17 attore).
Orbene il è divenuto unico e pieno proprietario del bene soltanto per CP_1 effetto della cancellazione della società in quanto unico socio superstite Parte_3 della medesima, essendo l'altro socio - il - anteriormente deceduto nell'anno Persona_1
2018.
5. - A questo riguardo occorre ricordare che “quando all'estinzione della società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venire meno di ogni rapporto giuridico, l'obbligazione della società si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché, per escludere la responsabilità del socio cui siano stati attribuiti beni appartenenti alla società, assume rilievo determinante il titolo in forza del quale è stata disposta l'attribuzione” (v. Cass. civ., sez. II, 24.5.2024, n. 14575)
Ed invero, dopo la riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6/2003, qualora all'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venire meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che durante l'esistenza della società fossero limitatamente o illimitatamente
6 responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni della società estinta si trasferiscono ai soci (v. Cass. civ., sez. III, 29.4.2024 n. 11411).
In particolare, a norma dell'art. 2495, comma 3, c.c., i soci di una società di capitali
- quale la società a responsabilità limitata - estinta per cancellazione dal registro delle imprese rispondono dei residui debiti sociali nella misura in cui abbiano ricevuto un riparto di attivo in base al bilancio finale di liquidazione. Deve inoltre ritenersi sempre ammissibile l'accertamento del credito nei confronti dei soci destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o anche dell'esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio (v. Cass. civ., sez. trib., 26.7.2023 n. 22692).
6. - Quanto al regolamento delle spese processuali, tenuto conto dell'esito della lite e dell'obiettiva controvertibilità della stessa, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese di causa tra le parti.
Poiché la presente sentenza pronuncia in materia di accettazione di eredità e di accertamento di diritti reali, ricorrono i presupposti previsti dagli artt. 2648 e seguenti c.c. per le relative trascrizioni e annotazioni di legge a cura del competente
Conservatore dei registri immobiliari.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - dichiara che il convenuto nato a [...] il [...], Controparte_1 ha accettato l'eredità morendo dismessa da , c.f. Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Casale C.F._2
Monferrato il 6.6.2018;
2) - dichiara che è titolare del diritto di piena proprietà sull'immobile Controparte_1 distinto al N.C.E.U. del Comune di Casale Monferrato al foglio 59, mappale 461, sub.
1, cat. D/7, piano T, strada Valenza n. 10, a far data dal 6.5.2022 e per effetto della
7 cancellazione dal Registro delle imprese della società di cui era socio;
Parte_3
3) - rigetta le altre domande proposte dall'attrice Parte_1
4) - ordina al competente Direttore dell'Ufficio del Territorio di Casale Monferrato di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni ai sensi degli artt. 2648 e seguenti c.c. con esonero da ogni responsabilità;
5) - compensa integralmente tra le parti le spese di causa.
Vercelli, 25 novembre 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
con sede legale in Conegliano, c.f. , e per essa Parte_1 P.IVA_1 quale mandataria con sede in Milano, c.f. Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2 come da procura congiunta al ricorso introduttivo, dall'Avv. Alberto Crivelli presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Arrigo Boito n. 8
- ATTRICE -
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._1 procura congiunta alla memoria di costituzione, dall'Avv. Gianni Conti presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Casale Monferrato, via Luigi Canina n. 5
- CONVENUTO -
OGGETTO: devoluzione di eredità
1 Le parti precisavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Nel merito
• Accertare e dichiarare che il Signor (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] ha accettato l'eredità del Signor Persona_1
(C.F. nato a [...] il [...],
[...] C.F._2 deceduto a Casale Monferrato (AL) il 6.6.2018 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il Signor è erede ex lege del diritto di piena proprietà Controparte_1 dell'immobile distinto al N.C.E.U. del Comune di Casale Monferrato al foglio 59, mappale 461, sub. 1 cat. D/7, piano T, Strada Valenza n. 10 a far data dal 6.6.2018 ovvero dal 6.5.2022, data di cancellazione della (C.F. ) dal Parte_3 P.IVA_3
Registro delle Imprese;
• Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Casale Monferrato di effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni.”
Per il convenuto:
“- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- darsi atto che mai ha contestato il fatto di avere accettato l'eredità Controparte_1 del sig. ed accogliersi la specifica domanda formulata dalla Persona_1 Pt_1 in punto accettazione dell'eredità;
[...]
- respingersi la domanda di diretta ad accertare e dichiarare a cura del Parte_1
Giudice adito che, “per effetto” dell'accettazione da parte di Controparte_1 dell'eredità di , il predetto convenuto è erede ex lege del diritto di Persona_1 piena proprietà dell'immobile distinto al N.C.E.U. del Comune di Casale Monferrato al
F. 59, Mappale 461, Sub. 1, Cat. D/7, Piano T, Strada Valenza n. 10 a far data dal
06/06/2018 o dal 06/05/2022;
- respingersi altresì la domanda diretta ad ottenere dal Giudice adito l'ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Casale Monferrato di effettuare le trascrizioni e le volturazioni inerenti le richiamate domande.
Con le spese ed i compensi di causa.”
2 Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281 quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. - e per essa quale Parte_1 mandataria - conveniva nel presente giudizio Parte_2 CP_1
esponendo che in data 27.3.2009 Banca Popolare di Novara S.p.A. aveva
[...] stipulato con la società un contratto di apertura di credito in conto Parte_3 corrente con garanzia ipotecaria sull'immobile distinto al N.C.E.U. del Comune di
Casale Monferrato al foglio 59, mappale 461, sub. 1, cat. D/7, piano T, strada Valenza
n. 10. Aggiungeva che Banca Popolare di Novara S.p.A. era poi stata fusa per incorporazione a la quale - stante Controparte_2
l'inadempimento di frattanto posta in liquidazione - aveva ottenuto dal Pt_3
Tribunale di Vercelli il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 864/2014, con cui era stato ingiunto alla debitrice il pagamento della somma di Euro 361.364,44 oltre a interessi e spese, e lo aveva notificato a unitamente ad atto di precetto in data Pt_3
15.9.2014.
La ricorrente esponeva inoltre che, con sentenza emessa all'esito della procedura n.
23/2014 R.G.Fall., il Tribunale di Vercelli aveva dichiarato il fallimento della società
e che , in forza del Parte_4 Controparte_2 titolo esecutivo ottenuto, era stata ammessa al passivo per un credito totale di Euro
370.189,07, di cui Euro 364.970,07 in via privilegiata. Successivamente, in data
29.12.2016, e CP_2 Controparte_2 Controparte_3 erano state fuse con costituzione della nuova società bancaria
[...] CP_2 [...]
la quale era subentrata in tutti i diritti e gli obblighi processuali dall'1.1.2017. CP_4
Quest'ultima società aveva poi concluso con un contratto di Parte_1 cessione di crediti pecuniari in blocco (tra cui anche il credito verso , ai sensi Pt_3 della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B., pubblicato il 7.6.2018.
esponeva ancora che, visti gli infruttuosi tentativi di vendita dell'immobile Pt_1 di proprietà della fallita il curatore fallimentare aveva rinunciato a liquidarlo ai Pt_3
3 sensi dell'art. 104-ter l.f. Con successivo decreto in data 6/13.12.2021 il Tribunale di
Vercelli aveva disposto la chiusura della procedura fallimentare e la società ra Pt_3 stata cancellata dal registro delle imprese dal 6.5.2022. Ai sensi dell'art. 2495 c.c. la ricorrente, quale creditore sociale non soddisfatto, poteva far valere il suo credito nei confronti dei soci e Erano quindi intervenuti il Persona_1 Controparte_1 decesso di (socio e liquidatore di in data 6.6.2018 e una Persona_1 Pt_3 denuncia di successione a favore di nipote del de cuius e socio di Controparte_1
La ricorrente aveva chiesto giudizialmente la fissazione di un termine ex art. Pt_3
481 c.c. al per la dichiarazione di accettazione o rinunzia all'eredità del CP_1
In tale procedimento il aveva dichiarato di avere già accettato in Persona_1 CP_1 precedenza l'eredità del essendo da subito entrato nel possesso dei beni Persona_1 ereditari e avendo presentato dichiarazione di successione con richiesta di voltura catastale.
La ricorrente deduceva che, avendo voluto pignorare l'immobile già intestato a e gravato da garanzia ipotecaria in suo favore, aveva richiesto alla competente Pt_3
Conservatoria dei registri immobiliari la trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte del , ma il Conservatore in data 7.5.2024 aveva respinto la richiesta di CP_1 trascrizione, richiedendo ai sensi dell'art. 2648 c.c. che l'accettazione tacita risultasse da una sentenza.
chiedeva pertanto che fosse che accertato con sentenza che il. era Pt_1 CP_1 erede del e che, per l'effetto, egli aveva ereditato ex lege il diritto di piena Persona_1 proprietà dell'immobile distinto al N.C.E.U. del Comune di Casale Monferrato al foglio
59, mappale 461, sub. 1, a far data dal 6.6.2018 ovvero dal 6.5.2022, data di cancellazione della società dal registro delle imprese.
3. - Si costituiva in giudizio il , il quale deduceva di essere stato socio con CP_1 responsabilità limitata - al pari dell'altro socio - della società Persona_1 Pt_3
di avere accettato l'eredità del deceduto il 6.6.2018 e di avere
[...] Persona_1 presentato la dichiarazione di successione con richiesta di voltura catastale nel termine di legge, ma con riferimento ai soli beni immobili nella titolarità del al tempo Persona_1 del decesso. L'avvenuta accettazione dell'eredità era stata riconosciuta anche dal
Presidente del Tribunale di Vercelli nel procedimento promosso da in data Pt_1
1.3.2023 per la fissazione di un termine ex art. 481 c.c. per la dichiarazione di
4 accettazione o rinunzia all'eredità.
Il convenuto aggiungeva che le vicende fallimentari di come esposte Pt_3 dall'attrice, avevano comportato che egli (senza alcuna possibilità di scelta) era subentrato nella titolarità del bene immobile oggetto di causa e su cui aveva Pt_3 concesso ipoteca in favore della banca dante causa dell'attrice, ma era tenuto a rispondere del debito della società nei limiti del realizzo derivante dalla vendita degli immobili ricevuti dalla società estinta. L'estinzione della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese (avvenuta il 6.5.2022) non facevano venire meno il principio della responsabilità limitata dei soci di società di capitali e quindi, per effetto dell'art. 2462 comma 1 c.c., per le obbligazioni sociali rispondeva soltanto la società con il suo patrimonio. Occorreva pertanto tenere distinti il rapporto successorio mortis causa tra il e l'erede legittimo e il subentro automatico di quest'ultimo nella Persona_1 CP_1 titolarità dei beni sociali non liquidati per effetto della cancellazione della società intestataria degli stessi.
Il chiedeva pertanto che si desse atto che egli non aveva mai contestato di CP_1 avere accettato l'eredità del e che fosse accolta la domanda attorea in punto Persona_1 accettazione dell'eredità. Instava invece per il rigetto della domanda di diretta a Pt_1 far dichiarare che, per effetto di tale accettazione, egli era erede ex lege del diritto di piena proprietà sull'immobile censito al foglio 59, mapp. 461, sub. 1 a far data dal
6.6.2018 o dal 6.5.2022, nonché della domanda diretta a ottenere l'ordine al conservatore dei registri immobiliari di effettuare le relative trascrizioni e volturazioni.
Non avendo le parti formulato istanze istruttorie, esse erano invitate a precisare le conclusioni.
All'esito la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
4. - Alla luce del materiale istruttorio acquisito agli atti e delle deduzioni difensive delle parti, le domande proposte dall'attrice sono risultate solo in parte fondate.
In primo luogo non vi è contestazione tra le parti - avendone richiesto Pt_1
l'accertamento e avendo il espressamente dichiarato la sua non contestazione - CP_1 circa il fatto che il convenuto ha accettato l'eredità di , nato a [...] Persona_1
Monferrato il 5.12.1944 e ivi deceduto il 6.6.2018.
Ed invero il in data 3.9.2018 provvedeva a presentare la dichiarazione di CP_1
5 successione con richiesta di voltura catastale (v. doc. 1 convenuto).
Non vi è contestazione neppure in ordine al fatto che il è attualmente pieno CP_1 proprietario del bene immobile oggetto di causa, distinto al N.C.E.U. del Comune di
Casale Monferrato al foglio 59, mappale 461, sub. 1.
La controversia è incentrata sul titolo in base al quale il convenuto ha acquisito il diritto di proprietà su detto immobile.
Tale titolo non può essere individuato, come sostenuto in principalità dell'attrice, nella successione ereditaria del Infatti alla data del decesso di questi - il Persona_1
6.6.2018 - il bene era di proprietà della società , sia pure Parte_4 soggetta a fallimento dall'anno 2014. Dunque l'immobile non poteva rientrare nell'asse ereditario del socio Persona_1
Soltanto successivamente, con decreto in data 6/13.12.2021 del Tribunale di
Vercelli, la procedura fallimentare veniva chiusa e in data 6.5.2022 la società Pt_3 era cancellata dal registro delle imprese (v. doc. 17 attore).
Orbene il è divenuto unico e pieno proprietario del bene soltanto per CP_1 effetto della cancellazione della società in quanto unico socio superstite Parte_3 della medesima, essendo l'altro socio - il - anteriormente deceduto nell'anno Persona_1
2018.
5. - A questo riguardo occorre ricordare che “quando all'estinzione della società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venire meno di ogni rapporto giuridico, l'obbligazione della società si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché, per escludere la responsabilità del socio cui siano stati attribuiti beni appartenenti alla società, assume rilievo determinante il titolo in forza del quale è stata disposta l'attribuzione” (v. Cass. civ., sez. II, 24.5.2024, n. 14575)
Ed invero, dopo la riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6/2003, qualora all'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venire meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che durante l'esistenza della società fossero limitatamente o illimitatamente
6 responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni della società estinta si trasferiscono ai soci (v. Cass. civ., sez. III, 29.4.2024 n. 11411).
In particolare, a norma dell'art. 2495, comma 3, c.c., i soci di una società di capitali
- quale la società a responsabilità limitata - estinta per cancellazione dal registro delle imprese rispondono dei residui debiti sociali nella misura in cui abbiano ricevuto un riparto di attivo in base al bilancio finale di liquidazione. Deve inoltre ritenersi sempre ammissibile l'accertamento del credito nei confronti dei soci destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o anche dell'esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio (v. Cass. civ., sez. trib., 26.7.2023 n. 22692).
6. - Quanto al regolamento delle spese processuali, tenuto conto dell'esito della lite e dell'obiettiva controvertibilità della stessa, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese di causa tra le parti.
Poiché la presente sentenza pronuncia in materia di accettazione di eredità e di accertamento di diritti reali, ricorrono i presupposti previsti dagli artt. 2648 e seguenti c.c. per le relative trascrizioni e annotazioni di legge a cura del competente
Conservatore dei registri immobiliari.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - dichiara che il convenuto nato a [...] il [...], Controparte_1 ha accettato l'eredità morendo dismessa da , c.f. Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Casale C.F._2
Monferrato il 6.6.2018;
2) - dichiara che è titolare del diritto di piena proprietà sull'immobile Controparte_1 distinto al N.C.E.U. del Comune di Casale Monferrato al foglio 59, mappale 461, sub.
1, cat. D/7, piano T, strada Valenza n. 10, a far data dal 6.5.2022 e per effetto della
7 cancellazione dal Registro delle imprese della società di cui era socio;
Parte_3
3) - rigetta le altre domande proposte dall'attrice Parte_1
4) - ordina al competente Direttore dell'Ufficio del Territorio di Casale Monferrato di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni ai sensi degli artt. 2648 e seguenti c.c. con esonero da ogni responsabilità;
5) - compensa integralmente tra le parti le spese di causa.
Vercelli, 25 novembre 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
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