Art. 3.
L'impiego delle attivita' nonche' la estinzione delle passivita' del soppresso istituto saranno fatti dall'ente predetto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.
L'impiego delle attivita' nonche' la estinzione delle passivita' del soppresso istituto saranno fatti dall'ente predetto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.