Sentenza 5 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/08/2004, n. 15097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15097 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL - Società Cooperativa Edilizia a r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vittorio Veneto n. 108, presso l'avv. Gioacchino Barbera, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NO LI;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 141/01 del 19 febbraio 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2004 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. DESTRO Carlo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
- che, con atto di citazione notificato il 26 ottobre 1989, la società cooperativa edilizia a r.l. EL in gestione commissariale conveniva in giudizio il signor TI AL, esponendo:
- che la convenuta, socia e assegnataria di un alloggio della cooperativa, non aveva provveduto all'integrale pagamento delle somme stabilite per l'acquisizione dell'immobile;
- che, in considerazione di ciò, l'assemblea dei soci il 29 giugno 1988 aveva fissato un termine per il versamento del saldo, dando mandato al commissario governativo di provvedere, in caso di persistenza della morosità, "ad azione di recupero di quanto dovuto, nonché ad azione di espulsione del socio moroso"; o che, non avendo lo AL provveduto al versamento di quanto dovuto, il commissario ne aveva decretato, con atto del 26 ottobre 1988, l'esclusione dalla società e le aveva chiesto il rilascio dell'immobile, oltre al pagamento delle somme dovute e il risarcimento dei danni;
- che la convenuta si opponeva all'accoglimento della domanda, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e deducendo, nel merito: a) che il provvedimento commissariale e la delibera assembleare sopra indicata erano illegittimi: b) che la Cooperativa non aveva ancora acquisito un qualsivoglia diritto (di proprietà o di superficie) sul suolo e non poteva quindi pretendere, allo stato, versamento di somme correlate all'acquisizione di tale bene;
c) che, in ogni caso, aveva diritto al rimborso delle somme già versate;
- che il Tribunale negava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e rigettava la domanda, sul rilievo: a) che la Cooperativa non aveva in alcun modo provato il proprio titolo di proprietà sul suolo sul quale insisteva la costruzione;
b) che non era stato neppure chiarito a quale titolo la convenuta si trovasse nel godimento dell'immobile, del quale era stato chiesto il rilascio;
c) che era ancora pendente il giudizio promosso dalla convenuta per contestare la legittimità della "delibera" di esclusione;
d) che mancava qualunque prova "certa" del credito vantato dalla Cooperativa;
- che la Cooperativa proponeva appello, censurando la sentenza impugnata per non aver rilevato: a) che il titolo sul quale la domanda di rilascio dell'appartamento era fondata era costituito dal provvedimento di esclusione, essendo l'assegnazione degli alloggi riservata ai soli soci;
b) che detto provvedimento era divenuto definitivo, non essendo stato impugnato all'interessata nel termine prescritto dall'art 2527 c.c. e che, in ogni caso, la sua efficacia non era stata mai sospesa;
c) che tanto bastava a giustificare la pretesa al rilascio dell'alloggio, quale che fossero i suoi diritti sul suolo;
d) che, comunque, aveva da tempo acquisito il diritto di superficie;
e) che il credito non era stato contestato dalla convenuta;
f) per non aver preso in esame la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni;
- che l'appellata resisteva;
- che la Corte territoriale respingeva il gravame, assumendo;
a) che il diritto di superficie sul suolo era stato acquisito dalla Cooperativa solo in corso di causa e che tale sopravvenienza non era sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda di rilascio;
b) che l'accoglimento di tale domanda non poteva trovare valido fondamento neppure nel provvedimento di esclusione, essendo esso stato adottato da un organo, il commissario governativo, privo di ogni competenza a tale riguardo;
c) che non vi era alcuna pregiudizialità tra il presente giudizio e quello separatamente instaurato dallo AL nei confronti della Cooperativa, avendo quest'ultimo ad oggetto la verifica della legittimità (non del provvedimento di esclusione, ma) della delibera assembleare del 29 giugno 1988;
- che la Cooperativa chiede la cassazione di tale sentenza con tre motivi di ricorso;
- che l'intimato al quale il gravame risulta notificato il 9 giugno 2001, non resiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con i tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, la Cooperativa - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2527, secondo comma, c.c. (ovvero, se del caso, dell'art. 131, r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 - censura la sentenza impugnata: a) per aver individuato, in violazione del principio sancito dal art. 112 c.p.c., il fondamento della domanda di rilascio nella titolarità di un diritto di superficie sul suolo sul quale insisteva l'immobile, senza considerare che tale richiesta era stata giustificata da essa ricorrente con esclusivo riferimento alla delibera di esclusione;
b) per aver rilevato d'ufficio l'illegittimità della delibera che, invece, poteva essere rilevata solo su eccezione di parte, incorrendo in una ulteriore violazione dello stesso principio;
c) per non aver considerato che l'illegittimità del provvedimento di esclusione può essere fatta valere solo nei modi e nel rispetto dei termini stabiliti dal citato art. 2527 c.c. (ovvero, nel caso delle cooperative ammesse a contributo erariale, dall'art. 131, r.d. 1165/38) e che tali doglianze non potevano essere, conseguentemente,
fatte valere ne' rilevate nel presente giudizio, avendo quest'ultimo ad oggetto la verifica della legittimità (non della delibera di esclusione, ma) della rie) della richiesta di rilascio dell'immobile;
- che il gravame appare fondato anzitutto sotto il profilo puntualizzato alla lettera c) del precedente capoverso, il quale ha carattere assorbente;
- che, invero, l'opposizione di cui all'art. 2527, terzo comma, c.c. rappresenta l'unico rimedio accordato al sodo escluso per far valere l'illegittimità del provvedimento, anche nel caso in cui se ne contesti la regolarità (Cass. 26 marzo 1996, n. 2690);
- che, una volta decorso il termine (trenta giorni dalla comunicazione) stabilito a pena di decadenza per la proposizione di tale impugnazione, deve escludersi che eventuali vizi del provvedimento possano essere dedotti, sia pure in via di eccezione, dalla parte interessata o rilevati dal giudice;
- che appare quindi evidente che, in questa sede, non può essere sindacata illegittimità del provvedimento di esclusione adottato dal Commissario, trattandosi di giudizio avente ad oggetto la domanda di rilascio dell'immobile;
- che nella sentenza impugnata si esclude che l'altro giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di esclusione, precisando che in quella sede era stato impugnato solo la delibera del 29 giugno 1988 con la quale l'assemblea della società aveva dato mandato al commissario di provvedere alla instaurazione di procedure per l'esclusione dei soci morosi, senza adottare alcun specifica determinazione nei confronti dei singoli soci;
- che l'esattezza di tale apprezzamento di fatto non è contestata e non potrebbe comunque essere riconsiderata in questa sede di legittimità;
- che la Corte territoriale, sindacando la legittimità del provvedimento di esclusione sebbene l'atto direttamente impugnato fosse costituito dall'ordine di rilascio dell'alloggio, si è discostata dai principi sopra enunciati;
- che il motivo di gravame, sopra puntualizzato alla lettera c) deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli altri motivi, e la sentenza impugnata conseguentemente cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Bari perché, tenendo conto dei principi esposti nella parte motiva della presente sentenza, valuti la fondatezza della domanda di rilascio proposta dalla Cooperativa;
- che il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Carte di cassazione accoglie il ricorso, nei limiti indicati in motivazione;
cassa, entro tali limiti, la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2004