Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2347/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 2347/2022 R.G. (con riunito n. 116/2023 R.G.), avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv. Rosa G. CAVALLO e Avv. Nicola D'IPPOLITO
ATTORE
E
(c.f.: ) CP_1 C.F._2
A P (C.F. e Controparte_2
P.I.: ) in persona della sua amministratrice unica Dr.ssa P.IVA_1 CP_1
[...]
Rappresentate e difese dagli Avv. Francesco SILVESTRE e Avv. Ferdinando SILVESTRE
CONVENUTI ATTORI IN RICONVENZIONALE
(C.F.: ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. : ) Parte_2 C.F._4
(P. I.: ), in persona del Parte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, (C.F.: Parte_4 [...]
C.F._5
Rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola LONOCE
CONVENUTI
Con atto di citazione notificato in data 14.07.2022, l'attore conveniva in giudizio la
, A P società unipersonale a Controparte_4 responsabilità limitata, davanti al Tribunale di Brindisi, all'udienza del 05.12.2022, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti dell'attore, Geom. , del contratto preliminare di compravendita a rogito Parte_1
, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Brindisi l'11.4.2022, reg. gen. CP_5
6906 e reg. part. 5588, intervenuto fra ... e ..., con CP_6 Controparte_7 il quale la prima ha promesso di vendere alla seconda i seguenti beni immobili: - terreno in VI TA alla via Provinciale per San Vito, contraddistinto catastalmente al fgl. 119, p.lla 1067; - terreno in VI F.na alla via Provinciale per San Vito, contraddistinto catastalmente al fgl. 119, p.lla 1067; - terreno in VI F.na alla via Provinciale per San Vito, contraddistinto catastalmente al fgl. 119, p.lla 1069; - fabbricato in VI F.na alla via Provinciale per San Vito n. 140, contraddistinto catastalmente al fgl. 119, p.lla 1171; - fabbricato in VI TA alla via Provinciale per San Vito n. 140, contraddistinto catastalmente al fgl. 119, p.lla 1173; fabbricato in VI F.na alla via Provinciale per San Vito n. 140, contraddistinto catastalmente al fgl. 119, p.lla 156 sub. 3; 2)-spese e compensi ai sottoscritti distrattari”. L'attore deduceva che in data 05.01.2010 con contratto preliminare la Sig.ra CP_1
quale socia unica della corrente in Ostuni (BR) alla via G. Semerano
[...] CP_6
n. 6, prometteva in vendita l'intera partecipazione societaria della stessa CP_6 all'odierno attore. Il preliminare, in particolare, prevedeva che la determinazione del prezzo e la relativa corresponsione sarebbero stati subordinati al rilascio del permesso di costruire sui beni di cui la era proprietaria. CP_6
Oltre a ciò, il contratto statuiva il versamento di un anticipo dell'importo di € 450.000,00 prima della stipula del definitivo la cui data era fissata per il 30.07.2010. Il Geom. non otteneva il permesso di costruire alla data fissata per il Pt_1 definitivo per tale ragione non si addiveniva alla stipula dello stesso. In ragione di tanto, l'odierno attore conveniva in un altro giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, rubricato al n. 673/2014 R.G., la Dott.ssa affinché CP_1 venisse condannata alla restituzione dell'anticipo oltre interessi. La con contratto preliminare in data 7.4.2022 ai rogiti Parte_3 del notaio , trascritto presso l'Agenzia del Territorio in data 11.4.2022, CP_5 prometteva di acquistare da (e non già da gli immobili di sua CP_6 CP_1 proprietà ubicati in VI TA alla Via per San Vito. Contr Infine, con atto per notar del 9.9.2022, trascritto in data 12.9.2022, la CP_5
vendeva alla Srl. gli immobili di sua proprietà siti in
[...] Parte_3
VI TA in via per San Vito.
Si costituiva con comparsa di risposta la e la unipersonale CP_1 CP_8
a responsabilità limitata, eccependo la carenza di titolarità passiva del rapporto
2 giuridico controverso, di la assoluta carenza dei presupposti per la CP_1 legittima esperibilità della azione disciplinata dall'art. 2901 c.c.. Agivano in riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione del contratto, quantificato nella differenza tra il minor prezzo di € 910.000,oo ritratto dalla vendita del 9.9.2022 ed il maggior prezzo (di € 2.300.000,oo o di € 2.000.000,oo in relazione all'indice di fabbricabilità) indicato nel preliminare e, quindi, quantomeno nella misura di € 1.090.000,oo, oltre agli interessi e alla svalutazione. Rassegnavano le seguenti conclusioni: “1)- dichiarare il difetto di titolarità passiva di e, in ogni caso, rigettare, in quanto inammissibile, improponibile e, CP_1 gradatamente, improcedibile, nonchè destituita di qualsivoglia giuridico e fattuale fondamento, l'azione ex art. 2901 c.c. proposta da nei confronti di Parte_1 Con Con CP_ e della , nonché della con atto di CP_1 Parte_3 citazione in data 6.7.2022; 2)- accogliere la spiegata riconvenzionale e dichiarare risolto e risolvere ex art. 1453 ss. c.c., per inadempimento dell'attore, il preliminare stipulato il 5.1.2010 e, per l'effetto, condannare l'attore al ristoro dei danni, per le causali di cui in narrativa, nella misura di € 1.090.000,oo, ovvero di quella maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa, oltre interessi e svalutazione;
3)- condannare l'attore al pagamento delle spese del giudizio.” Con separato giudizio il citava innanzi al Tribunale di Brindisi la Pt_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Parte_3 Parte_4 Cont
, Sig. , , e società
[...] Controparte_3 Parte_2 CP_1 unipersonale a responsabilità limitata, sostenendo che con atto di compravendita per Notar del 9.9.2022, la sig.ra quale socia unica e legale rappresentante CP_5 CP_1 della , in ottemperanza al preliminare del 7.4.22 avverso il quale Controparte_9
l'attore aveva avanzato domanda di revocatoria, vendeva alla Parte_3
[...
che si era impegnata all'acquisto per sé e persona da nominare, ed ai germani e gli immobili promessi in vendita. Controparte_3 Pt_2
Assumeva che anche i terzi acquirenti erano a conoscenza del pregiudizio che l'atto di vendita avrebbe arrecato al creditore, essendosi date atto reciprocamente le parti, nell'atto di compravendita del 9.9.22, della pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi al n. R.G.673/14 -Giudice Dott.ssa Marra- volto all'accertamento del credito del sig. nei confronti della sig.ra nonché della Parte_1 CP_1 trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria del contratto preliminare di vendita del 7.4.22. Pertanto, il rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare ai Pt_1 sensi dell'art. 2901 e segg. c.c. l'inefficacia nei confronti dell'attore, geom.
[...]
, dell'atto di compravendita a rogito del 9.9.22, registrato in Brindisi Pt_1 CP_5 al n. 8809 serie 1T, intervenuto fra (corrente in Ostuni alla Via G. Semeraro n. CP_6
6), da una parte, e (corrente in VI TA alla Parte_3
C.da Polillo s.n.) nonché , (nato a [...] il Controparte_3
30.06.1974 ed ivi residente a[...]) ed , Parte_2
(nato a [...] il [...] ed ivi residente alla C.da Carlo Di Noi
3 Inferiore n. 87), dall'altra, con il quale la prima ha venduto ai secondi i seguenti beni immobili:
- Terreno in VI TA (Br) alla Via Provinciale per San Vito, contraddistinto catastalmente al Fg. 119, p.lla 1067;
- Terreno in VI TA (Br) alla Via Provinciale per San Vito, contraddistinto catastalmente al Fg. 119, p.lla 1069;
- Fabbricato in VI TA (Br) alla Via San Vito n. 140, contraddistinto catastalmente al Fg. 119, p.lla 1171;
- Fabbricato in VI TA (Br) alla Via San Vito n. 140, contraddistinto catastalmente al Fg. 119, p.lla 1173;
- Fabbricato in VI TA (Br) alla Via San Vito n. 140, contraddistinto catastalmente al Fg. 119, p.lla 156, sub. 3;
= spese e compensi ai sottoscritti distrattari.”. Il giudizio rubricato al n. 116/2023 R.G. del Tribunale di Brindisi veniva assegnato al designato Giudice Istruttore dott.ssa Roberta Marra. Tutti i convenuti si costituivano chiedendo che le domande formulate da parte attrice fossero rigettate in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate perché sprovviste di prova. Il fascicolo n. 116/2023 R.G. veniva riunito al presente procedimento con provvedimento del 28.05.2024 del Presidente della Sezione Civile Dott.ssa Fausta Palazzo. All'udienza del 13.02.2025 tutte le parti processuali davano atto di aver aderito alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del 24.10.2024 e chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere una volta ottenuta la cancellazione della domanda giudiziale di revocatoria. All'udienza del 06.05.2025 le parti insistevano per la pronuncia della cessata materia del contendere con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Alla luce delle allegazioni e delle concordi richieste di tutte le parti costituite nei due distinti giudizi, ossia il giudizio iscritto al R.G. n. 2347/2022 e quello di cui al R.G. n. 116/2023, va dunque dichiarata cessata la materia del contendere e le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciandosi nella causa iscritta al n. 2347/2022 R.G., a cui è stato riunito il procedimento n. 116/2023 R.G., e quindi, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
A. P. in
[...] Controparte_2 persona della sua amministratrice unica Dr.ssa (attori in CP_1 riconvenzionale), e nei confronti , Controparte_3 Parte_2
, in persona del legale
[...] Parte_3 rappresentante pro-tempore, così provvede: Parte_4
- dichiara cessata la materia del contendere;
4 - ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi la cancellazione delle trascrizioni delle due domande giudiziali di revocatoria. Brindisi, 21.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.
5