Articolo 3 della Legge 23 ottobre 1956, n. 1238
Articolo 2
Versione
24 novembre 1956
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 24 novembre 1956