Art. 1340. Avanzamento per merito di guerra degli ufficiali 1. L'ufficiale al quale e' conferito l'avanzamento per merito di guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, e' compreso in aliquota di ruolo di pari grado gia' valutati per l'avanzamento, se ha compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, di cui all'articolo 1329, o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 1333, comma 2, e' valutato per l'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al conferimento dell'avanzamento per merito di guerra. 2. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli compete secondo il posto conseguito per effetto dello spostamento nel ruolo. 3. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso, qualora tale punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli compete. La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato. 4. L'ufficiale che non ha ancora compiuto i periodi indicati al comma 1, e' valutato dopo che li ha ultimati, ma e' considerato come se avesse compiuto i periodi stessi alla data in cui acquisi' il titolo all'avanzamento per merito di guerra. 5. All'ufficiale non puo' comunque essere attribuita, nella promozione, anzianita' anteriore alla data in cui ha acquisito il titolo.
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9 ottobre 2010
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