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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/05/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro e Previdenza
In Persona del Giudice del Lavoro, dott. Monica Sgarro, all'esito dell'udienza del 28.05.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero RGL 1360 /2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. BIUSO BARTOLOMEO EMILIO Parte_1
Opponente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t, rapp. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Opposto
OGGETTO: Opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI: come da verbale ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.02.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 34320230001672069000 notificato in data 5.1.2024 per contributi commercianti dal 4/2016 al 4/2022.
CP_
1.1. L' ha dedotto la fondatezza della opposizione, la cancellazione dell'opponente dalla Gestione
Commercianti con decorrenza 01.04.2016 e lo sgravio delle somme iscritte a ruolo.
Ha, quindi, concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1.2. Parte opponente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del CP_ contendere, insistendo per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, chiedendo altresì la produzione del provvedimento di cancellazione dalla gestione commercianti.
1.3. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per quanto di ragione.
2.1. In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n.
5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del
07/03/2008).
Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di
"cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
2.2. Alla stregua delle predette osservazioni, l'intervenuto sgravio delle somme portate nel titolo oggetto di ricorso, determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
2.3. Deve, altresì, disporsi la cancellazione della opponente dalla Gestione Commercianti dall'01.04.2016, mancando la prova del predetto adempimento in sede amministrativa.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Secondo la Cassazione “Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un., 11-05-1992, n. 5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28-10-1989, n. 4525).
3.1. Nel caso di specie, avuto riguardo allo sgravio delle somme in data 25.3.2025 ovvero successivamente al deposito del ricorso, ma in data antecedente alla notifica dello stesso, si ritengono sussistere i presupposti per ritenere compensate le spese di lite nella misura di un terzo in relazione al comportamento CP_ collaborativo dell' alla rapida definizione del procedimento. La parte residua segue il principio della soccombenza e si liquida in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e del complessivo esito della lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
CP_ 1) Dichiara cessata la materia del contendere, con ordine all' di cancellare la opponente dalla Gestione
Commercianti dall'01.04.2016;
2) dichiara compensate le spese di lite nella misura di un terzo e condanna parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite liquidate residue liquidate in € 1300,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 28/05/2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro