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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2234/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
SI , con sede in Albizzate, via XX Settembre n. 8, rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura allegata all'atto di appello, dall'Avvocato Stabilito Luigi Desiderio CIARAFFA, (C.F.:
) presso il cui studio in Gallarate, via Trombini n. 16, è elettivamente C.F._1
domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di telefono/fax 0331.786574 e all'indirizzo pec
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore ing. CP_2 P.IVA_2 CP_3
, con sede in Legnano, Corso Magenta n. 28, rappresentata e difesa, giusta procura in calce
[...]
al proprio atto costitutivo, dall'avv. Alessandra GHIANI (C.F. ), presso il C.F._2 pagina 1 di 11 cui studio in Parabiago, Via Milite Ignoto n. 23, è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero telefax
0331.1682477 e all'indirizzo pec
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa azione ex art. 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
per l., appellante CP_4
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
1) sospendere l'esecutività e/o l'esecuzione della sentenza n. 796/2024 del 19/06/2024 - Rg. n.
1850/2022 - Repert. n. 1486 del 19/06/2022 emessa in udienza dal Giudice del Tribunale di Busto
Arsizio;
2) riformare il punto “2) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno spiegata in via riconvenzionale da nei confronti di e, per l'effetto, condanna CP_2 Parte_1 al pagamento in favore dell'attrice opponente dell'importo di euro 13.602,60 iva Parte_1 esclusa, oltre interessi moratori da computarsi al tasso legale dalla sentenza al saldo” del
PQM
della sentenza n. 796/2024 del 19/06/2024 - Rg. n. 1850/2022 - Repert. n. 1486 del 19/06/2022 emessa in udienza dal Giudice del Tribunale di Busto Arsizio rigettando totalmente la domanda di risarcimento del danno spiegata in via riconvenzionale da nei confronti di CP_2 Parte_1
3) per l'effetto, riformare il punto “3) rigetta ogni altra domanda ed eccezione” del
PQM
della sentenza n. 796/2024 del 19/06/2024 - Rg. n. 1850/2022 - Repert. n. 1486 del 19/06/2022 emessa in udienza dal Giudice del Tribunale di Busto Arsizio accogliendo la domanda formulata da
- in propria comparsa di costituzione nel procedimento di opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo - di rigetto totale della domanda di risarcimento del danno spiegata in via riconvenzionale da nei suoi confronti. CP_2
pagina 2 di 11 4) riformare conseguentemente il punto “4) condanna parte convenuta opposta alla rifusione a favore della parte attrice opponente delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come segue: euro
8.383,90 per compenso, euro 280,00 per spese vive ex actis (c.u. e diritti di Cancelleria), 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge” del
PQM
della sentenza n.
796/2024 del 19/06/2024 - Rg. n. 1850/2022 - Repert. n. 1486 del 19/06/2022 emessa in udienza dal
Giudice del Tribunale di Busto Arsizio dichiarando la reciproca soccombenza delle parti e per l'effetto compensare tra le stesse le spese del giudizio di I grado.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
per appellata CP_2
“Nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o l'infondatezza dell'appello promosso ex adverso per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente rigetto dello stesso e riconferma dell'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e compensi di causa - anche in riferimento all'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza decisa con provvedimento del 9 gennaio 2025 – oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 796/2024, pubblicata in data 19.06.2024, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei CP_2
confronti di ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa o Parte_1
assorbita, così provvedeva:
1. accoglie l'opposizione dispiegata da nei confronti di CP_2 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 381/2022, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
[...]
opposto;
2. accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno spiegata in via riconvenzionale da nei confronti di e, per l'effetto, CP_2 Parte_1 condanna al pagamento in favore dell'attrice opponente dell'importo Parte_1
pagina 3 di 11 di euro 13.602,60 iva esclusa, oltre interessi moratori da computarsi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
3. rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
4. condanna parte convenuta opposta alla rifusione a favore della parte attrice opponente delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come segue: euro 8.383,90 per compenso, euro 286,00 per spese vive exactis (c.u. e diritti di Cancelleria), 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con decreto ingiuntivo n. 381/2022, il Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento del ricorso monitorio proposto da ingiungeva a il pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
della somma di euro 45.984,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo Parte_1 per l'esecuzione dei lavori di cui alla fattura n. 23 del 20.09.2021 emessa dalla ricorrente.
- Avverso il surriferito decreto ingiuntivo proponeva opposizione la quale, premesso di CP_2
aver affidato in subappalto a le opere di preparazione e posa di materiali Parte_1
(cappotti, intonaci e rivestimenti) dalla stessa fornitile presso il cantiere di Busto Arsizio, Viale Duca
d'Aosta n. 3/A, dietro il pagamento del corrispettivo complessivo di euro 60.000,00, eccepiva di aver pagato integralmente il predetto corrispettivo, saldando gli importi relativi alle fatture nn. 5, 16 e 10 del
2021 per il complessivo importo di euro 60.000,00. Eccepiva altresì la presenza di gravi vizi e difformità nelle opere eseguite dalla convenuta opposta, essenzialmente consistenti nel difetto di uniformità del colore applicato, che appariva maculato, in conseguenza dei quali adduceva di aver subito un aggravio di costi, dovuti al noleggio, smontaggio e rimontaggio del ponteggio, occupazione del suolo pubblico, nonché alla manovalanza impiegata per tentare il recupero delle opere gravemente viziate, quantificando detti costi nella complessiva somma di euro 28.800,00, per la quale invocava, in via riconvenzionale, la condanna risarcitoria di Parte_1
Sempre in via riconvenzionale, l'attrice opponente invocava altresì la condanna della convenuta opposta al risarcimento del danno all'immagine causato dalla condotta di da Parte_1
liquidarsi secondo equità.
- Si costituiva in giudizio l'opposta la quale, nel chiedere l'integrale rigetto Parte_1 dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della pagina 4 di 11 sua provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., deduceva che, ad eccezione della somma di euro
15.000,00, versata a saldo della fattura n. 10 del 25.5.2021, gli importi pagati da a CP_2 saldo delle fatture n. 5 dell'11.3.2021 e n. 16 del 22.6.2021, non erano relativi al cantiere di Busto
Arsizio, Viale Duca D'Aosta, n. 3/A, bensì ad altri cantieri, presso cui la convenuta opposta aveva prestato la propria opera.
Quanto alle pretese risarcitorie avanzate in via riconvenzionale dall'opponente, l'opposta eccepiva la decadenza da tale garanzia, non avendo tempestivamente provveduto alla denuncia CP_2 degli stessi nel termine di cui all'art. 1667 c.c., e, rilevando che le domande risarcitorie erano prive di supporto probatorio, ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita mediante espletamento di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta opposta, Sig. , e con l'escussione di testi. CP_1
Esaurita l'attività istruttoria, in esito alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la causa era posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Busto Arsizio, ritenuti i versamenti eseguiti dall'attrice opponente integralmente satisfattivi ed estintivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria da in accoglimento dell'opposizione proposta da revocava il Parte_1 CP_2
decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dall'attrice opponente con riferimento al preteso danno patito in conseguenza dei vizi dell'opera prestata dalla convenuta opposta, l'organo giudicante di primo grado, rigettata, perché infondata, l'eccezione di decadenza dalla garanzia da quest'ultima formulata, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria riconvenzionalmente proposta da ritenendo provati solo i costi sostenuti per il noleggio e lo smontaggio e CP_2
rimontaggio dei ponteggi, condannava a corrispondere a titolo risarcitorio a Parte_1
il minor importo di euro 13.602,6 oltre iva. CP_2
Rigettava integralmente la domanda di risarcimento del danno all'immagine parimenti proposta in via riconvenzionale dall'attrice opponente in quanto non supportata da idonei elementi probatori, avendo altresì omesso di dedurre specificamente l'entità e la misura dei danni-conseguenza CP_2
patiti in seguito al pregiudizio lamentato.
***
pagina 5 di 11 - Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la quale, preliminarmente Parte_1
domandando ex art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, affida il proprio gravame a due distinti motivi.
Con il primo motivo di appello censura la sentenza gravata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado accoglieva, seppur parzialmente, la domanda di risarcimento formulata in via riconvenzionale da sebbene fosse mancato qualsivoglia accertamento in merito alla CP_2 responsabilità di nella causazione dei vizi lamentati dall'attrice opponente. Al Parte_1
riguardo adduceva che il giudice di prime cure fondava la decisione unicamente sull'esito delle prove dichiarative e dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di da cui, Parte_1
contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata, non emergerebbero elementi probatori idonei comprovare che i vizi lamentati siano imputabili all'attività esecutiva svolta dalla società appellante.
Con il secondo motivo, auspicando l'accoglimento del primo motivo di gravame, invoca la riforma della sentenza impugnata in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, da ritenersi, a fronte dell'invocato rigetto della pretesa risarcitoria avanzata da integralmente compensate tra CP_2
le parti.
- Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato e CP_2
insistendo per il rigetto del gravame avversario con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 09.01.2025 era rigettata l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante.
All'udienza, cartolare, del 10.04.2025, preso atto dell'avvenuto deposito nei termini concessi del foglio delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e delle note scritte sostitutive di udienza, la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 16.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che il gravame interposto da risulta circoscritto alla Parte_1
questione relativa alla pretesa infondatezza della domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dall'attrice opponente con la conseguenza che il capo della sentenza appellata che ha CP_2
revocato il decreto ingiuntivo opposto è da intendersi ormai coperto da giudicato.
***
Tanto premesso, l'appello è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni che seguono.
pagina 6 di 11 ***
Nella disamina del primo motivo di appello – con cui si censura la sentenza gravata nella parte in cui è stata sia pur parzialmente accolta la domanda risarcitoria riconvenzionalmente formulata da CP_2
in assenza di qualsivoglia accertamento in merito alla responsabilità di in
[...] Parte_1
ordine ai vizi lamentati dall'attrice opponente – va premesso che l'esistenza dei vizi lamentati da costituisce circostanza pacifica e confermata da tutti i testi escussi nel giudizio di prime CP_2
cure, nonché dallo stesso rappresentante legale della impresa esecutrice che in Parte_1
sede di interrogatorio formale ha ammesso la presenza dei vizi dettagliando anche le circostanze nelle quali si erano resi evidenti, e rendendosi disponibile per le opere di rettifica ne ha implicitamente ammesso la derivazione causale dalla propria opera.
Del pari è elemento processualmente acquisito che i materiali e segnatamente il colore da applicare alla facciata dello stabile, è stato fornito dalla sub-committente.
Rilevanza centrale riveste la deposizione resa dal teste che, nella qualità di direttore Tes_1 dei lavori, e dunque soggetto direttamente responsabile della corretta esecuzione dell'opera e con le competenze tecniche per verificare la corretta tecnica esecutiva e l'eventuale difettosità dei materiali, e segnatamente del colore da applicare alla cappottatura precedentemente realizzata, ha dato atto della presenza dei vizi lamentati, costituiti da una evidente difformità cromatica del colore applicato alla facciata dello stabile, riscontrati allo smontaggio del ponteggio, per cui ha prontamente convocato l'appaltatore ed il subappaltatore per porvi rimedio, precisando che la problematica era stata constatata alla presenza del legale rappresentante della società sub-appaltatrice, alla quale l'opera in CP_1
questione era stata affidata in subappalto. Al riguardo vale richiamare il passo della deposizione nella quale il teste riferiva testualmente che difformità di colori, che si vede nella foto, appena ho visto la facciata ho notato la differenza cromatica, e ho convocato l'appaltatore e il subappaltatore facendogli notare che il risultato era inaccettabile e che il lavoro andava sistemato. L'inaccettabilità del risultato era palese, ed è stata riconosciuta da tutti, così come anche la necessità che il lavoro andasse sistemato. Era presente anche
Si iniziò a discutere delle ragioni per cui il problema e il difetto era emerso e su come Persona_1 risolverlo …>>.
Il deposto trova conferma in quanto dichiarato dal teste che sul punto ha Tes_2 espressamente riferito: <<le difformit le ho constatate direttamente ne parlato con l di cp_3>
e ne ho parlato con il geometra – direttore dei lavori per il cantiere in CP_2 Tes_1
pagina 7 di 11 questione – dopo lo smontaggio abbiamo fatto una riunione per constatare il problema: erano presenti
l'ing. , io e il geom. …>>. CP_3 CP_1 Tes_1
Il quadro probatorio esaminato – che dà ampia dimostrazione della presenza di vizi lamentati, originati dalla applicazione del colore alla cappottatura dello stabile, eseguita dalla convenuta alla quale l'opera in oggetto era stata subappaltata da incaricata dell'esecuzione dell'opera completa, CP_2
emersi allo smontaggio dei ponteggi, riconosciuti dalla società esecutrice, ed oggetto di ponteggi – è completato da quanto dichiarato da amministratore della società CP_1 Parte_1
subappaltatrice alla quale era stata affidata l'esecuzione dell'opera in oggetto, il quale, dopo aver premesso di aver proceduto alla scrostatura e all'apposizione del cappotto e che fino a quel momento nessun difetto era venuto all'evidenza, e dopo aver precisato di aver successivamente proceduto con la posa del colore, fornito dalla sub-committente, che aveva dapprima fornito il colore più chiaro e poi quello più scuro, ha chiaramente ammesso la presenza dei vizi confermando di essersi reso disponibile alla eliminazione acconsentendo a <> , con ciò ammettendo oggettivamente la derivazione causale degli stessi dalle carenti modalità esecutive. Al riguardo centrale rilevanza riveste la parte della propalazione in cui il ha espressamente dichiarato che CP_1 dopo che ho comunicato all'ing. la presenza di questi difetti. Abbiamo discusso per giorni sul CP_3 da farsi per risolverli … alla fine su suggerimento dello stesso ing. ho acconsentito a ripassare CP_3 con un altro colore …>>.
Sulla base dell'esaminato quadro probatorio deve ritenersi oggettivamente provata la presenza dei vizi lamentati, oggetto di accertamento tecnico, ed il relativo riconoscimento da parte dalla società esecutrice, la quale, ammettendone la presenza ed impegnandosi alla eliminazione, ne ha conseguentemente riconosciuto la derivazione causale dalla non corretta esecuzione dei lavori, a nulla rilevando la circostanza che il colore è stato fornito dalla committenza, rientrando nella diligenza esecutiva dell'appaltatore l'onere di verificare la fattibilità dell'opera affidata e le verifica dell'idoneità dei materiali anche se forniti dalla committenza.
Secondo il dettato dell'art. 1176 c.c. l'appaltatore deve realizzare l'opera a regola d'arte osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell'attività esercitata volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Ne consegue che quand'anche l'appaltatore si attenga al progetto ed alle pagina 8 di 11 direttive ed indicazioni della committenza, deve ritenersi comunque responsabile dei vizi dell'opera se nella esecuzione del progetto e/o delle indicazioni ricevute non abbia segnalato eventuali carenza ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali e delle indicazioni ricevute, configurandosi la responsabilità esclusiva del committente soltanto quanto l'attività dell'appaltatore è stata completamente vincolata alle direttive progettuali o a quelle impartite dal committente, tanto da neutralizzare completamente il fascio decisionale dell'appaltatore (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 17.10.2014 n. 22036). Per l'assunto sussiste lo specifico obbligo del subappaltatore di segnalare al sub-committente gli inconvenienti derivanti dalle direttive ricevute, riducendosi il ruolo del subappaltatore al rango di nudus minister, come tale esente da responsabilità, soltanto nell'estrema ipotesi di conferma delle precedenti disposizioni nonostante detta segnalazione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 13 febbraio 2009, n. 3659). Ne consegue che, come precisato dal Supremo Consesso di giustizia, il subappaltatore deve dirsi responsabile anche nello specifico caso in cui accetti senza riserve i materiali fornitigli dal sub-committente, omettendo di verificarne l'idoneità all'uso e l'assenza di difetti che possano compromettere la corretta realizzazione dell'opera commissionata (cfr. Cass. civ., sez. II, 23 giugno 2014, n. 14220).
Il riconoscimento del vizio da parte dall'appaltatore se da un lato comporta la non necessità che il vizio sia denunciato nei termini di decadenza previsti dal dettato normativo dal soggetto beneficiario della garanzia, dall'altro implica il conseguente riconoscimento della derivazione causale dello stesso dalla modalità esecutive dell'opera, e dunque dalla riconducibilità causale dello stesso alla prestazione contrattuale contestata e mal eseguita.
Vale infine rilevare che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera, agli effetti dell'art. 1667 comma 2 c.c., non richiede confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali ben potendosi manifestare per fatti concludenti (Cfr. Cass. Civ.
5.05.2023 n. 2733).
***
Nel caso di specie, risulta provata, e mai contestata, la presenza dei vizi consistiti in evidenti difetti cromatici del colore applicato alla cappottatura dello stabile, la cui esecuzione è stata affidata, con fornitura dei materiali da parte della società sub committente, alla subappaltatrice Parte_1
che, ad esecuzione avvenuta, allo smontaggio dei ponteggi, ha direttamente riscontrato la presenza dei vizi lamentati, partecipando ai diversi incontri avuti con la direzione dei lavori e con il responsabile del cantiere per l'individuazione dei necessari interventi a rettifica del risultato finale dell'opera pagina 9 di 11 oggettivamente accettabile per gli evidenti difetto cromatici del colore, impegnandosi agli interventi risolutivi indicati dalla direzione, e conseguente riconoscendo la derivazione causale dei vizi dalla non corretta esecuzione dell'opera affidatagli. Ammettendo l'esistenza dei vizi senza sollevare alcuna contestazione alla consegna del colore da parte della sub-committente di eventuale difettosità del prodotto né in ordine alla fattibilità dell'opera richiesta, dovendo il colore essere applicato sulla cappottatura dello stabile in precedenza realizzata, ha per facta concludentia ammesso la diretta imputabilità dei vizi alla propria opera non correttamente eseguita, atteso che riconoscendo il vizio ed impegnandosi per la relativa eliminazione ha implicitamente ed oggettivamente ammesso che sul piano causale gli stessi erano da imputare alle non corrette modalità esecutive dell'opera commissionata. A fronte della stretta inerenza, sul piano causale, del vizio, costituito dal difetto cromatico della colorazione della facciata dello stabile, all'attività di posa svolta dalla l'odierna Parte_1
appellante non ha offerto alcuna prova della eventuale sopravvenienza di fattori esterni di per sé soli idonei a cagionare il danno, o quantomeno a concorrente nel processo di causazione dello stesso, in modo da poter neutralizzare la condotta della subappaltatrice.
Per l'assunto, a nulla rileva la circostanza, addotta da parte appellante, che i materiali siano stato forniti dalla sub-committente, essendo la società subappaltatrice tenuta, in forza della diligenza esecutiva richiesta nella esecuzione dell'opera quale soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche, a verificare preliminarmente l'idoneità dei materiali offerti, da impiegare nell'opera affidata ed a segnalare prontamente l'eventuale difettosità del prodotto fornito.
Non risulta che si sia premurata nel corso dell'esecuzione dei lavori di verificare Parte_1
l'idoneità dei materiali forniti dalla sub-committente, né di segnalarne anomalie o difettosità, procedendo direttamente e senza verifica alcuna all'applicazione del colore sulla facciata. Né nel corso del giudizio di primo grado ne ha eccepito l'inidoneità, sollevata solo nel presente grado di giudizio.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello.
***
All'infondatezza del primo motivo d'appello consegue parimenti l'infondatezza del secondo motivo di appello, sicché la sentenza impugnata deve essere confermata anche per ciò che concerne il capo condannatorio alla rifusione delle spese di lite, le quali, conformemente a quanto ritenuto dall'organo giudicante, vanno regolate secondo la regola della soccombenza e devono pertanto restare a carico di
Parte_1
***
pagina 10 di 11 Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Conseguentemente a condannata alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_2 spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compresa nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), avuto riguardo ai valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 6.000,00 per compensi difensivi, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
***
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 796/2024 del 19.06.2024 del Tribunale
[...] CP_2
Ordinario di Busto Arsizio, ogni altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore della appellata Parte_1 CP_2
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi difensivi oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2234/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
SI , con sede in Albizzate, via XX Settembre n. 8, rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura allegata all'atto di appello, dall'Avvocato Stabilito Luigi Desiderio CIARAFFA, (C.F.:
) presso il cui studio in Gallarate, via Trombini n. 16, è elettivamente C.F._1
domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di telefono/fax 0331.786574 e all'indirizzo pec
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore ing. CP_2 P.IVA_2 CP_3
, con sede in Legnano, Corso Magenta n. 28, rappresentata e difesa, giusta procura in calce
[...]
al proprio atto costitutivo, dall'avv. Alessandra GHIANI (C.F. ), presso il C.F._2 pagina 1 di 11 cui studio in Parabiago, Via Milite Ignoto n. 23, è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero telefax
0331.1682477 e all'indirizzo pec
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa azione ex art. 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
per l., appellante CP_4
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
1) sospendere l'esecutività e/o l'esecuzione della sentenza n. 796/2024 del 19/06/2024 - Rg. n.
1850/2022 - Repert. n. 1486 del 19/06/2022 emessa in udienza dal Giudice del Tribunale di Busto
Arsizio;
2) riformare il punto “2) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno spiegata in via riconvenzionale da nei confronti di e, per l'effetto, condanna CP_2 Parte_1 al pagamento in favore dell'attrice opponente dell'importo di euro 13.602,60 iva Parte_1 esclusa, oltre interessi moratori da computarsi al tasso legale dalla sentenza al saldo” del
PQM
della sentenza n. 796/2024 del 19/06/2024 - Rg. n. 1850/2022 - Repert. n. 1486 del 19/06/2022 emessa in udienza dal Giudice del Tribunale di Busto Arsizio rigettando totalmente la domanda di risarcimento del danno spiegata in via riconvenzionale da nei confronti di CP_2 Parte_1
3) per l'effetto, riformare il punto “3) rigetta ogni altra domanda ed eccezione” del
PQM
della sentenza n. 796/2024 del 19/06/2024 - Rg. n. 1850/2022 - Repert. n. 1486 del 19/06/2022 emessa in udienza dal Giudice del Tribunale di Busto Arsizio accogliendo la domanda formulata da
- in propria comparsa di costituzione nel procedimento di opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo - di rigetto totale della domanda di risarcimento del danno spiegata in via riconvenzionale da nei suoi confronti. CP_2
pagina 2 di 11 4) riformare conseguentemente il punto “4) condanna parte convenuta opposta alla rifusione a favore della parte attrice opponente delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come segue: euro
8.383,90 per compenso, euro 280,00 per spese vive ex actis (c.u. e diritti di Cancelleria), 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge” del
PQM
della sentenza n.
796/2024 del 19/06/2024 - Rg. n. 1850/2022 - Repert. n. 1486 del 19/06/2022 emessa in udienza dal
Giudice del Tribunale di Busto Arsizio dichiarando la reciproca soccombenza delle parti e per l'effetto compensare tra le stesse le spese del giudizio di I grado.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
per appellata CP_2
“Nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o l'infondatezza dell'appello promosso ex adverso per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente rigetto dello stesso e riconferma dell'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e compensi di causa - anche in riferimento all'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza decisa con provvedimento del 9 gennaio 2025 – oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 796/2024, pubblicata in data 19.06.2024, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei CP_2
confronti di ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa o Parte_1
assorbita, così provvedeva:
1. accoglie l'opposizione dispiegata da nei confronti di CP_2 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 381/2022, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
[...]
opposto;
2. accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno spiegata in via riconvenzionale da nei confronti di e, per l'effetto, CP_2 Parte_1 condanna al pagamento in favore dell'attrice opponente dell'importo Parte_1
pagina 3 di 11 di euro 13.602,60 iva esclusa, oltre interessi moratori da computarsi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
3. rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
4. condanna parte convenuta opposta alla rifusione a favore della parte attrice opponente delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come segue: euro 8.383,90 per compenso, euro 286,00 per spese vive exactis (c.u. e diritti di Cancelleria), 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con decreto ingiuntivo n. 381/2022, il Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento del ricorso monitorio proposto da ingiungeva a il pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
della somma di euro 45.984,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo Parte_1 per l'esecuzione dei lavori di cui alla fattura n. 23 del 20.09.2021 emessa dalla ricorrente.
- Avverso il surriferito decreto ingiuntivo proponeva opposizione la quale, premesso di CP_2
aver affidato in subappalto a le opere di preparazione e posa di materiali Parte_1
(cappotti, intonaci e rivestimenti) dalla stessa fornitile presso il cantiere di Busto Arsizio, Viale Duca
d'Aosta n. 3/A, dietro il pagamento del corrispettivo complessivo di euro 60.000,00, eccepiva di aver pagato integralmente il predetto corrispettivo, saldando gli importi relativi alle fatture nn. 5, 16 e 10 del
2021 per il complessivo importo di euro 60.000,00. Eccepiva altresì la presenza di gravi vizi e difformità nelle opere eseguite dalla convenuta opposta, essenzialmente consistenti nel difetto di uniformità del colore applicato, che appariva maculato, in conseguenza dei quali adduceva di aver subito un aggravio di costi, dovuti al noleggio, smontaggio e rimontaggio del ponteggio, occupazione del suolo pubblico, nonché alla manovalanza impiegata per tentare il recupero delle opere gravemente viziate, quantificando detti costi nella complessiva somma di euro 28.800,00, per la quale invocava, in via riconvenzionale, la condanna risarcitoria di Parte_1
Sempre in via riconvenzionale, l'attrice opponente invocava altresì la condanna della convenuta opposta al risarcimento del danno all'immagine causato dalla condotta di da Parte_1
liquidarsi secondo equità.
- Si costituiva in giudizio l'opposta la quale, nel chiedere l'integrale rigetto Parte_1 dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della pagina 4 di 11 sua provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., deduceva che, ad eccezione della somma di euro
15.000,00, versata a saldo della fattura n. 10 del 25.5.2021, gli importi pagati da a CP_2 saldo delle fatture n. 5 dell'11.3.2021 e n. 16 del 22.6.2021, non erano relativi al cantiere di Busto
Arsizio, Viale Duca D'Aosta, n. 3/A, bensì ad altri cantieri, presso cui la convenuta opposta aveva prestato la propria opera.
Quanto alle pretese risarcitorie avanzate in via riconvenzionale dall'opponente, l'opposta eccepiva la decadenza da tale garanzia, non avendo tempestivamente provveduto alla denuncia CP_2 degli stessi nel termine di cui all'art. 1667 c.c., e, rilevando che le domande risarcitorie erano prive di supporto probatorio, ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita mediante espletamento di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta opposta, Sig. , e con l'escussione di testi. CP_1
Esaurita l'attività istruttoria, in esito alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la causa era posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Busto Arsizio, ritenuti i versamenti eseguiti dall'attrice opponente integralmente satisfattivi ed estintivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria da in accoglimento dell'opposizione proposta da revocava il Parte_1 CP_2
decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dall'attrice opponente con riferimento al preteso danno patito in conseguenza dei vizi dell'opera prestata dalla convenuta opposta, l'organo giudicante di primo grado, rigettata, perché infondata, l'eccezione di decadenza dalla garanzia da quest'ultima formulata, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria riconvenzionalmente proposta da ritenendo provati solo i costi sostenuti per il noleggio e lo smontaggio e CP_2
rimontaggio dei ponteggi, condannava a corrispondere a titolo risarcitorio a Parte_1
il minor importo di euro 13.602,6 oltre iva. CP_2
Rigettava integralmente la domanda di risarcimento del danno all'immagine parimenti proposta in via riconvenzionale dall'attrice opponente in quanto non supportata da idonei elementi probatori, avendo altresì omesso di dedurre specificamente l'entità e la misura dei danni-conseguenza CP_2
patiti in seguito al pregiudizio lamentato.
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pagina 5 di 11 - Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la quale, preliminarmente Parte_1
domandando ex art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, affida il proprio gravame a due distinti motivi.
Con il primo motivo di appello censura la sentenza gravata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado accoglieva, seppur parzialmente, la domanda di risarcimento formulata in via riconvenzionale da sebbene fosse mancato qualsivoglia accertamento in merito alla CP_2 responsabilità di nella causazione dei vizi lamentati dall'attrice opponente. Al Parte_1
riguardo adduceva che il giudice di prime cure fondava la decisione unicamente sull'esito delle prove dichiarative e dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di da cui, Parte_1
contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata, non emergerebbero elementi probatori idonei comprovare che i vizi lamentati siano imputabili all'attività esecutiva svolta dalla società appellante.
Con il secondo motivo, auspicando l'accoglimento del primo motivo di gravame, invoca la riforma della sentenza impugnata in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, da ritenersi, a fronte dell'invocato rigetto della pretesa risarcitoria avanzata da integralmente compensate tra CP_2
le parti.
- Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato e CP_2
insistendo per il rigetto del gravame avversario con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 09.01.2025 era rigettata l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante.
All'udienza, cartolare, del 10.04.2025, preso atto dell'avvenuto deposito nei termini concessi del foglio delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e delle note scritte sostitutive di udienza, la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 16.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che il gravame interposto da risulta circoscritto alla Parte_1
questione relativa alla pretesa infondatezza della domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dall'attrice opponente con la conseguenza che il capo della sentenza appellata che ha CP_2
revocato il decreto ingiuntivo opposto è da intendersi ormai coperto da giudicato.
***
Tanto premesso, l'appello è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni che seguono.
pagina 6 di 11 ***
Nella disamina del primo motivo di appello – con cui si censura la sentenza gravata nella parte in cui è stata sia pur parzialmente accolta la domanda risarcitoria riconvenzionalmente formulata da CP_2
in assenza di qualsivoglia accertamento in merito alla responsabilità di in
[...] Parte_1
ordine ai vizi lamentati dall'attrice opponente – va premesso che l'esistenza dei vizi lamentati da costituisce circostanza pacifica e confermata da tutti i testi escussi nel giudizio di prime CP_2
cure, nonché dallo stesso rappresentante legale della impresa esecutrice che in Parte_1
sede di interrogatorio formale ha ammesso la presenza dei vizi dettagliando anche le circostanze nelle quali si erano resi evidenti, e rendendosi disponibile per le opere di rettifica ne ha implicitamente ammesso la derivazione causale dalla propria opera.
Del pari è elemento processualmente acquisito che i materiali e segnatamente il colore da applicare alla facciata dello stabile, è stato fornito dalla sub-committente.
Rilevanza centrale riveste la deposizione resa dal teste che, nella qualità di direttore Tes_1 dei lavori, e dunque soggetto direttamente responsabile della corretta esecuzione dell'opera e con le competenze tecniche per verificare la corretta tecnica esecutiva e l'eventuale difettosità dei materiali, e segnatamente del colore da applicare alla cappottatura precedentemente realizzata, ha dato atto della presenza dei vizi lamentati, costituiti da una evidente difformità cromatica del colore applicato alla facciata dello stabile, riscontrati allo smontaggio del ponteggio, per cui ha prontamente convocato l'appaltatore ed il subappaltatore per porvi rimedio, precisando che la problematica era stata constatata alla presenza del legale rappresentante della società sub-appaltatrice, alla quale l'opera in CP_1
questione era stata affidata in subappalto. Al riguardo vale richiamare il passo della deposizione nella quale il teste riferiva testualmente che difformità di colori, che si vede nella foto, appena ho visto la facciata ho notato la differenza cromatica, e ho convocato l'appaltatore e il subappaltatore facendogli notare che il risultato era inaccettabile e che il lavoro andava sistemato. L'inaccettabilità del risultato era palese, ed è stata riconosciuta da tutti, così come anche la necessità che il lavoro andasse sistemato. Era presente anche
Si iniziò a discutere delle ragioni per cui il problema e il difetto era emerso e su come Persona_1 risolverlo …>>.
Il deposto trova conferma in quanto dichiarato dal teste che sul punto ha Tes_2 espressamente riferito: <<le difformit le ho constatate direttamente ne parlato con l di cp_3>
e ne ho parlato con il geometra – direttore dei lavori per il cantiere in CP_2 Tes_1
pagina 7 di 11 questione – dopo lo smontaggio abbiamo fatto una riunione per constatare il problema: erano presenti
l'ing. , io e il geom. …>>. CP_3 CP_1 Tes_1
Il quadro probatorio esaminato – che dà ampia dimostrazione della presenza di vizi lamentati, originati dalla applicazione del colore alla cappottatura dello stabile, eseguita dalla convenuta alla quale l'opera in oggetto era stata subappaltata da incaricata dell'esecuzione dell'opera completa, CP_2
emersi allo smontaggio dei ponteggi, riconosciuti dalla società esecutrice, ed oggetto di ponteggi – è completato da quanto dichiarato da amministratore della società CP_1 Parte_1
subappaltatrice alla quale era stata affidata l'esecuzione dell'opera in oggetto, il quale, dopo aver premesso di aver proceduto alla scrostatura e all'apposizione del cappotto e che fino a quel momento nessun difetto era venuto all'evidenza, e dopo aver precisato di aver successivamente proceduto con la posa del colore, fornito dalla sub-committente, che aveva dapprima fornito il colore più chiaro e poi quello più scuro, ha chiaramente ammesso la presenza dei vizi confermando di essersi reso disponibile alla eliminazione acconsentendo a <
Sulla base dell'esaminato quadro probatorio deve ritenersi oggettivamente provata la presenza dei vizi lamentati, oggetto di accertamento tecnico, ed il relativo riconoscimento da parte dalla società esecutrice, la quale, ammettendone la presenza ed impegnandosi alla eliminazione, ne ha conseguentemente riconosciuto la derivazione causale dalla non corretta esecuzione dei lavori, a nulla rilevando la circostanza che il colore è stato fornito dalla committenza, rientrando nella diligenza esecutiva dell'appaltatore l'onere di verificare la fattibilità dell'opera affidata e le verifica dell'idoneità dei materiali anche se forniti dalla committenza.
Secondo il dettato dell'art. 1176 c.c. l'appaltatore deve realizzare l'opera a regola d'arte osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell'attività esercitata volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Ne consegue che quand'anche l'appaltatore si attenga al progetto ed alle pagina 8 di 11 direttive ed indicazioni della committenza, deve ritenersi comunque responsabile dei vizi dell'opera se nella esecuzione del progetto e/o delle indicazioni ricevute non abbia segnalato eventuali carenza ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali e delle indicazioni ricevute, configurandosi la responsabilità esclusiva del committente soltanto quanto l'attività dell'appaltatore è stata completamente vincolata alle direttive progettuali o a quelle impartite dal committente, tanto da neutralizzare completamente il fascio decisionale dell'appaltatore (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 17.10.2014 n. 22036). Per l'assunto sussiste lo specifico obbligo del subappaltatore di segnalare al sub-committente gli inconvenienti derivanti dalle direttive ricevute, riducendosi il ruolo del subappaltatore al rango di nudus minister, come tale esente da responsabilità, soltanto nell'estrema ipotesi di conferma delle precedenti disposizioni nonostante detta segnalazione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 13 febbraio 2009, n. 3659). Ne consegue che, come precisato dal Supremo Consesso di giustizia, il subappaltatore deve dirsi responsabile anche nello specifico caso in cui accetti senza riserve i materiali fornitigli dal sub-committente, omettendo di verificarne l'idoneità all'uso e l'assenza di difetti che possano compromettere la corretta realizzazione dell'opera commissionata (cfr. Cass. civ., sez. II, 23 giugno 2014, n. 14220).
Il riconoscimento del vizio da parte dall'appaltatore se da un lato comporta la non necessità che il vizio sia denunciato nei termini di decadenza previsti dal dettato normativo dal soggetto beneficiario della garanzia, dall'altro implica il conseguente riconoscimento della derivazione causale dello stesso dalla modalità esecutive dell'opera, e dunque dalla riconducibilità causale dello stesso alla prestazione contrattuale contestata e mal eseguita.
Vale infine rilevare che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera, agli effetti dell'art. 1667 comma 2 c.c., non richiede confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali ben potendosi manifestare per fatti concludenti (Cfr. Cass. Civ.
5.05.2023 n. 2733).
***
Nel caso di specie, risulta provata, e mai contestata, la presenza dei vizi consistiti in evidenti difetti cromatici del colore applicato alla cappottatura dello stabile, la cui esecuzione è stata affidata, con fornitura dei materiali da parte della società sub committente, alla subappaltatrice Parte_1
che, ad esecuzione avvenuta, allo smontaggio dei ponteggi, ha direttamente riscontrato la presenza dei vizi lamentati, partecipando ai diversi incontri avuti con la direzione dei lavori e con il responsabile del cantiere per l'individuazione dei necessari interventi a rettifica del risultato finale dell'opera pagina 9 di 11 oggettivamente accettabile per gli evidenti difetto cromatici del colore, impegnandosi agli interventi risolutivi indicati dalla direzione, e conseguente riconoscendo la derivazione causale dei vizi dalla non corretta esecuzione dell'opera affidatagli. Ammettendo l'esistenza dei vizi senza sollevare alcuna contestazione alla consegna del colore da parte della sub-committente di eventuale difettosità del prodotto né in ordine alla fattibilità dell'opera richiesta, dovendo il colore essere applicato sulla cappottatura dello stabile in precedenza realizzata, ha per facta concludentia ammesso la diretta imputabilità dei vizi alla propria opera non correttamente eseguita, atteso che riconoscendo il vizio ed impegnandosi per la relativa eliminazione ha implicitamente ed oggettivamente ammesso che sul piano causale gli stessi erano da imputare alle non corrette modalità esecutive dell'opera commissionata. A fronte della stretta inerenza, sul piano causale, del vizio, costituito dal difetto cromatico della colorazione della facciata dello stabile, all'attività di posa svolta dalla l'odierna Parte_1
appellante non ha offerto alcuna prova della eventuale sopravvenienza di fattori esterni di per sé soli idonei a cagionare il danno, o quantomeno a concorrente nel processo di causazione dello stesso, in modo da poter neutralizzare la condotta della subappaltatrice.
Per l'assunto, a nulla rileva la circostanza, addotta da parte appellante, che i materiali siano stato forniti dalla sub-committente, essendo la società subappaltatrice tenuta, in forza della diligenza esecutiva richiesta nella esecuzione dell'opera quale soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche, a verificare preliminarmente l'idoneità dei materiali offerti, da impiegare nell'opera affidata ed a segnalare prontamente l'eventuale difettosità del prodotto fornito.
Non risulta che si sia premurata nel corso dell'esecuzione dei lavori di verificare Parte_1
l'idoneità dei materiali forniti dalla sub-committente, né di segnalarne anomalie o difettosità, procedendo direttamente e senza verifica alcuna all'applicazione del colore sulla facciata. Né nel corso del giudizio di primo grado ne ha eccepito l'inidoneità, sollevata solo nel presente grado di giudizio.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello.
***
All'infondatezza del primo motivo d'appello consegue parimenti l'infondatezza del secondo motivo di appello, sicché la sentenza impugnata deve essere confermata anche per ciò che concerne il capo condannatorio alla rifusione delle spese di lite, le quali, conformemente a quanto ritenuto dall'organo giudicante, vanno regolate secondo la regola della soccombenza e devono pertanto restare a carico di
Parte_1
***
pagina 10 di 11 Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Conseguentemente a condannata alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_2 spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compresa nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), avuto riguardo ai valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 6.000,00 per compensi difensivi, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
***
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 796/2024 del 19.06.2024 del Tribunale
[...] CP_2
Ordinario di Busto Arsizio, ogni altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore della appellata Parte_1 CP_2
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi difensivi oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
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