Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2498/2023 RG
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2498/2023 promossa da:
nato a [...], SP, Brasile, il 13/08/1965 e residente Rua Jesuíno Parte_1
Arruda, 755, Apto. 11, São Paulo;
nata a [...], SP, Brasile, il 07/02/2002 e Controparte_1
residente a [...], 350, Apto. 902 E, Jardim Paulistano, São Paulo, SP;
Tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, dall'Avv. Roberta Fernandes Aveline (C.F.
; P.E.C.: ed C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito Treviso (TV) Via Roggia n. 52, come da procure in calce al ricorso autenticate, tradotte e apostillate.
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del Plebiscito
n. 15 - Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (o Persona_1 [...]
), cittadino italiano, nato a [...], provincia di Reggio Calabria, in data 23/09/1876 Per_2
(cfr. doc. in atti n. 1) ed emigrato successivamente in Brasile ove dall'unione con Per_3
in data 29/07/1919, nasceva (conosciuta anche come
[...] Persona_4 [...]
), (cfr. doc. in atti n. 4). L'avo italiano non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per Per_4 naturalizzazione, né ha mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 2 e 3).
In particolare, nell'atto introduttivo, si è precisato che: con riferimento alla discendenza di : Persona_4
- In data 18/05/1938, ha contratto matrimonio con tale Persona_4 ER
, (cfr. doc. in atti n. 5). Dall'anzidetta unione coniugale è nata, in data 07/10/1943,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 7); Persona_6
- In data 26/12/1963, ha contratto matrimonio con IR DE Per_6 Persona_6
MORARES, (cfr. doc. in atti n. 8). Dall'unione coniugale è nato, in data 13/08/1965,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 9), odierno ricorrente. Persona_7
- In data 29/05/1991, ha contratto matrimonio con Persona_7 [...]
, (cfr. doc. in atti n. 10). Da detta unione coniugale è nata Parte_2 [...]
in data 07/02/2002 (cfr. doc. in atti n. 11). Controparte_1
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
27/11/2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata “con vittoria di spese e onorari di causa”.
All'udienza del 20 dicembre 2024, il giudice ha riservato il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2
essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, e dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile.
La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non
è stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana. In effetti, in data 18/07/2023, il Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della
Giustizia, Ufficio migrazioni, ha certificato che: “NON RISULTA, fino alla data attuale, registro di naturalizzazione a nome di o o Persona_1 Persona_1 Per_2
o o o figlio di
[...] Persona_2 Persona_1 Persona_1
e di , originario dell'Italia, nato il [...]” (cfr. in CP_3 Persona_8
atti doc. 3).
Per tale condizione, l'emigrato italiano , ha trasmesso la cittadinanza italiana “iure Persona_1 sanguinis” alla figlia , nata in data [...]. La primogenita, tuttavia, in Persona_4
data 18/05/1938, ha contratto matrimonio con tale , (cfr. doc. in atti n. 5) e Persona_5 dall'anzidetta unione coniugale è nata, in data in data 07/10/1943, . Persona_6
Da tale sequenza genealogica rileva la discendenza per linea femminile intervenuta in epoca pre- costituzionale da ai suoi discendenti, ricorrenti inclusi. Persona_4
Sulla scorta della normativa vigente se ne è determinata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e
Pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte
Costituzionale, ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
La cittadina , rimanendo al vecchio impianto normativo, non poteva Persona_4
trasmettere il proprio status civitatis alla figlia . Ciò, in quanto la Persona_6
menzionata legge del 1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”.
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.”
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della Costituzione nel 1948.
Vieppiù che in tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1. Le Sezioni si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che:
“Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2.
Tanto premesso, è all'evidenza che per i ricorrenti e Parte_1 [...]
sussiste l'interesse ad agire, atteso che gli stessi vantano Controparte_1
il diritto alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e in quanto illegittimamente privati dalla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. In aggiunta, secondo l'orientamento dei Consolati,
i discendenti degli emigranti italiani sono da considerarsi cittadini italiani iure sanguinis, purché nati dopo il primo gennaio 1948. Tale principio si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità summenzionata, la quale orienta ad una ricostruzione logica opposta;
ovvero, nel caso di specie, dal rapporto di filiazione tra e Persona_4 [...]
quest'ultima avrebbe avuto diritto alla trasmissione della cittadinanza Persona_6
italiana, in assenza della legge discriminatoria e l'avrebbe potuta tramandare ai suoi discendenti senza interruzioni e senza limiti temporali.
Per la siffatta analisi e affinché le parti si vedano riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza della posizioni assunte nel corso del tempo dai le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, Parte_3
avrebbe condotto ad un diniego.
Stabilito ciò, figlia di , ha avuto la cittadinanza Persona_4 Persona_1
italiana per trasmissione paterna e per il rapporto di maternità, questa l'ha trasmessa alla propria figlia , nata in data [...], e così è stato da genitore in figlio fino alle Persona_6
generazioni più prossime rappresentate dai ricorrenti nato in [...] Parte_1
13/08/1965 e nata in data [...] e in Controparte_1
data 07/02/2002.
Inoltre, per quanto attiene alla emigrazione di cittadini italiani, in Brasile, in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che: “Sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra
i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_2
provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del , né della Repubblica, non sarebbero in grado Controparte_2 Parte_4
di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata in data [...], e nata in [...] Controparte_1
07/02/2002, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna.
Così deciso in Reggio Calabria, 18.01.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani