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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 171 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Davide Scarso contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
appellate contumaci e con l'intervento di
(C.F. ), a mezzo della procuratrice speciale Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(C.F. ) CP_4 P.IVA_3
terza intervenuta rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Galati e Davide Sarina
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1882/2023 del Tribunale di Padova emessa e
1 depositata in data 28.09.2023.
Conclusioni di : Parte_1
“In via principale di merito per i motivi esposti in tutti gli atti/note difensivi, riformare la sentenza del Tribunale di
Padova n.1882/2023 (notificata il 04/01/2024 - doc.02) emessa nella causa civile
n.787/2022 R.G., pubblicata il 28/09/2023, in particolare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della costituzione di in quanto è Controparte_3
totale il difetto di prova della titolarità del diritto di credito in capo alla stessa società, e di conseguenza il totale difetto del diritto di quest'ultima di invocare la revocatoria ex art.2901 c.c. dell'atto di compravendita del 18/10/2019 tra e l'appellante Controparte_2
e, comunque, di formulare qualsivoglia domanda/istanza/eccezione nel Parte_1
presente processo. Per il predetto motivo, il sig. non accetta alcun contraddittorio Pt_1 con e si chiede all'Ecc.ma Corte che qualsivoglia documento da essa Controparte_3
dimesso (con il precedente o con i nuovi difensori/procuratori) sia dichiarato inammissibile ed espunto dal presente processo. Nessun contraddittorio è altresì accettato su eventuali domande nuove proposte da Controparte_3
- si chiede, in ogni caso, la totale riforma della sentenza impugnata, con l'accertamento e la statuizione, da parte dell'Ecc.ma Corte adìta, dell'inesistenza del pregiudizio che l'atto di compravendita del 18/10/2019 avrebbe arrecato alla banca creditrice di , Controparte_2
e comunque la non conoscenza, da parte del , della situazione debitoria Parte_1
della di lui moglie, difettando, pertanto, tutti gli elementi della disciplina prevista dall'art.2901 c.c..
- si chiede, comunque, la totale riforma della sentenza impugnata, accertando che non è stata raggiunta prova della conoscenza, da parte del , del pregiudizio che l'atto di Pt_1
compravendita immobiliare avrebbe arrecato alla banca odierna appellata, statuendo la buona fede del sig. nell'acquisto immobiliare de quo e, di conseguenza, Pt_1
l'inapplicabilità dell'art.2901 c.c. per difetto di uno degli elementi costitutivi della detta fattispecie astratta.
In via istruttoria
Ammettersi prova orale per testi sui seguenti capitoli di prova, già svolti in 1° grado nella
2 2a memoria ex art.183 c.p.c. depositata il 28/10/2022, dichiarati inammissibili dal
Tribunale, e riproposti da questa difesa in sede di precisazione delle conclusioni di 1° grado, con nota autorizzata del 16/06/2023:
Capitoli di prova per il teste: di AR (PD) Via Arturo Ferrarin n.6 Tes_1
1) “Vero che, tra la fine dell'anno 2003 ed i primi mesi del 2004, incontrandomi spesso con mio fratello per ragioni di famiglia (in particolare a natale 2003 e Pasqua Parte_1
2004), discutemmo più volte dell'eventuale passaggio di proprietà (da me a lui) della casa dove avevamo vissuto con i nostri genitori (sita in AR PD, Via XI Febbraio n.74)”;
2) “Vero che, in quelle stesse occasioni, mio fratello mi confermò il suo interesse all'acquisto dell'immobile e ciò avvenne durante una serena discussione sulla ripartizione anche di altri beni ricevuti in eredità da nostro padre , deceduto nel 1977”; Persona_1
3) “Vero che, nei mesi successivi (maggio-giugno 2004), in una riunione appositamente concordata per decidere sulla ripartizione dei beni ereditari, si decise di vendere la casa di famiglia (sita in AR PD, Via XI Febbraio n.74) a mio fratello , che a Parte_1
sua volta decise, per sue personali valutazioni patrimoniali, che sarebbe stata sua moglie
( ) ad effettuare l'acquisto, che seguì formalmente a dicembre del 2004”; Controparte_2
4) “Vero che confermo che l'atto d'acquisto che mi si rammostra come doc.02 è la copia dell'atto di vendita della casa dei miei genitori e della mia famiglia d'origine;
5) “Vero che, da settembre dell'anno 2018, in alcune occasioni, tra cui l'anniversario della morte di nostro padre (deceduto il 18/09/1977) e durante Natale del 2018, Persona_1
incontrandomi con mio fratello per ragioni di famiglia, assistevo più volte Parte_1
a delle accese discussioni/litigi tra la sig.ra e mio fratello Controparte_2 Pt_1
;
[...]
6) “Vero che, in detti litigi, almeno due/tre volte, la sig.ra affermava che Controparte_2
era del tutto contraria a che si spendessero soldi per ristrutturare l'immobile da lei compravenduto (intendendo la casa della mia famiglia d'origine) e che dato che l'immobile era di sua proprietà esclusiva doveva restare così come lo aveva comprato”;
7) “Vero che, in altre occasioni di incontro soltanto con mio fratello, in particolare a metà ottobre 2018 ed in occasione del mio compleanno (03/01/19) questi mi manifestava la preoccupazione di una prossima separazione dalla moglie ”; Controparte_2
8) “Vero che, nelle stesse occasioni, suggerii a mio fratello di fare molta Parte_1
3 attenzione, durante i litigi con la moglie, sul discorso della casa della nostra famiglia
d'origine, e gli consigliai di chiedere a di acquistarne la proprietà per Controparte_2 non perderla definitivamente in caso di separazione/divorzio”.
-------
Capitoli di prova per il teste: di AR (PD) Via XI Febbraio n.74 Testimone_2
9) “Vero che, da settembre 2018 e sino ai primi mesi del 2019, in diverse occasioni, tra cui
l'anniversario della morte di mio nonno (deceduto il 18/09/1977) e durante Persona_1
Natale del 2018, assistetti a delle accese discussioni/litigi tra mio padre e Parte_1 mia madre ”; Controparte_2
10) “Vero che le discussioni di cui sopra nascevano spesso da futili motivi, per poi coinvolgere anche la questione della ristrutturazione e della proprietà della casa della famiglia d'origine di mio padre (sita in AR Via XI Febbraio n.74)”;
11) “Vero che, nei primi mesi del 2019, assistetti ad un confronto tra mio padre Pt_1
e mia madre nel quale essi, di comune accordo, decisero che la
[...] Controparte_2
seconda avrebbe venduto al primo la proprietà della casa di famiglia (sita in AR PD,
Via XI Febbraio n.74)”;
12) “Vero che, in quella stessa occasione, i miei genitori decisero che il prezzo della vendita doveva stabilirlo un professionista stimatore al fine di evitare discussioni future tra loro”.
Con ogni riserva di merito ed istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, anche della causa di primo grado.”.
Conclusioni di Controparte_3
“nel merito rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Padova n. 1882/2023 pubblicata in data 28.09.2023 a definizione del giudizio ex art 2901
c.c. rubricato al n. 787/2022 R.G. per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente detta pronuncia;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente procedimento oltre a rimborso spese forfettarie ex D.M. 55/14, IVA e CPA del presente grado di giudizio”.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Padova i coniugi e , Controparte_2 Parte_1
esponendo che:
- l'attrice era creditrice di Comyp s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza del 25.01.2021, per l'importo di €973.656,84 per averle concesso linee di credito, finanziamenti import e finanziamenti chirografari;
- i rapporti bancari erano garantiti da una fideiussione rilasciata in data 07.12.2018 da
, amministratrice unica e legale rappresentante della società fino alla sua Controparte_2
dichiarazione di fallimento;
- in data 18.10.2019 la aveva trasferito al marito al prezzo di €155.000,00 la piena CP_2
proprietà dell'immobile sito in AR (Pd) via XI Febbraio n. 94.
Sulla scorta di tali premesse l'attrice chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita stipulato tra i coniugi.
Si costituiva il quale contestava la fondatezza della domanda attorea, Parte_1 sostenendo che al momento del compimento dell'atto dispositivo egli non era a conoscenza dell'esposizione debitoria della moglie e che la compravendita rappresentava la regolamentazione di rapporti patrimoniali pregressi.
Non si costituiva , la quale veniva dichiarata contumace. Controparte_2
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova accoglieva la domanda di revocatoria e condannava i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello, affidato a due Parte_1
motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo contesta la sentenza laddove afferma che sussiste il requisito dell'eventus damni.
Egli deduce che l'alienazione dell'immobile non ha determinato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie della banca, in quanto la stessa non aveva mai considerato detto bene come mezzo di soddisfazione del proprio credito, com'è dimostrato dal fatto che mai aveva
5 preteso la concessione di ipoteca sullo stesso, né alla data della fideiussione, né successivamente.
Allega inoltre che la banca aveva continuato a concedere prestiti a Comyp s.r.l. anche dopo il rilascio della fideiussione, e che la società garantita aveva eseguito regolarmente tutti i pagamenti senza essere mai stata diffidata o messa in mora e senza che gli affidamenti le fossero stati revocati.
2.2 Con il secondo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per aver ritenuto che il , al momento della stipula del contratto di compravendita, fosse consapevole Pt_1
del pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle ragioni di credito della banca, fondando tale convincimento sul rapporto di coniugio esistente tra i contraenti e sulla titolarità in capo al convenuto della quota dell'1% di partecipazione al capitale sociale di Comyp s.r.l.
Si duole della mancata ammissione dei mezzi di prova orale che il convenuto aveva dedotto per dimostrare che l'atto dispositivo impugnato era stato compiuto per regolare rapporti patrimoniali derivanti dalla vita familiare.
3. e , pur regolarmente evocate in giudizio, non si Controparte_1 Controparte_2
sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
4. E' intervenuta volontariamente in giudizio la quale ha dedotto di aver Controparte_3
acquistato da in forza di contratto di cessione concluso in data Controparte_1
19.04.2022 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999, un portafoglio di crediti pecuniari, tra cui quelli vantati nei confronti di Comyp s.r.l. e di ed ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza Controparte_2
impugnata.
5. Vanno preliminarmente esaminate le contestazioni sollevate dall'appellante in merito alla carenza di prova della titolarità attiva in capo a del credito dedotto in Controparte_3
giudizio.
6 5.1 Va innanzitutto precisato che la contestazione relativa alla titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria non è un'eccezione con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, ma ha natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e che è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. S.U. n.
2951 16/02/2016 e Cass. n. 23721 dell'01/09/2021).
5.2 Nel merito si osserva che ha dedotto di avere acquistato il credito a Controparte_3
tutela del quale è stata esercitata l'azione revocatoria, in forza del contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili “in blocco” concluso con in data Controparte_1
19.04.2022, ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 19.04.2022, che essa ha allegato alla propria comparsa di costituzione.
Si legge nell'estratto che l'acquisto pro soluto riguarda “taluni crediti di Intesa San Paolo
S.p.A., derivanti da contratto di finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il
01.01.1950 e il 01.01.2022, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n., 139/199”.
Ora, è noto che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta
(v. Cass. 2 marzo 2016, n. 4116 e Cass. 20 maggio 2016, n. 10518).
Per lungo tempo, nella giurisprudenza è stata negata l'efficacia probatoria tout court della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale ex art. 58, D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385 (T.U.B.), come richiamato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999 n. 130, ovvero la sua attitudine ex se a dimostrare come il credito azionato in giudizio dal cessionario, subentrato per successione particolare nel credito derivante da un rapporto bancario sottostante (es. mutuo, conto corrente), fosse compreso tra quelli oggetto di cessione. Ciò in base ad un orientamento particolarmente rigoroso nell'escludere l'astratta idoneità di questo mezzo
7 pubblicitario a supportare l'onere probatorio circa la titolarità attiva del rapporto motivato dalla circostanza secondo cui dal predetto avviso non può ricavarsi che lo specifico credito sia stato effettivamente ed inequivocabilmente oggetto di trasferimento ovvero che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, considerato come vanno posti su piani distinti la funzione dell'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia pubblicitaria della cessione e ad escludere ogni pagamento con effetto liberatorio - dalla prova della esistenza di un contratto di cessione sottostante e del suo specifico contenuto di talché la pubblicazione nella gazzetta ufficiale della cessione dei crediti in blocco esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, qualora contestata in giudizio, giacché una cosa è
l'avviso della cessione un'altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto
(Cass. 28 febbraio 2020, n. 5617; Cass. 31 gennaio 2019, n. 2780 e Cass. 13 settembre
2018, n. 22268).
Nondimeno, se si esaminano le pronunce che hanno sancito tale indirizzo, si osserva come il rigore mostrato dalla giurisprudenza in tutti i casi scrutinati era motivato dalla impossibilità per il giudicante, per la identificazione della posizione ceduta, di affidarsi al contenuto degli avvisi di cessione non solo per la valenza pubblicitaria a loro assegnata dall'ordinamento ma anche - e soprattutto - a causa della estrema genericità di questi, perché privi di ogni analiticità descrittiva dell'oggetto della cessione, leggendosi sovente in motivazione delle sentenze come l'avviso non consente di acclarare che il credito fosse compreso tra quelli ceduti non indicando gli estremi del contratto e non consentiva di individuare con esattezza i crediti ceduti.
Si è quindi affermato altro orientamento, più permissivo, per cui, nelle operazioni bancarie, ove l'istituto di credito proceda alla cessione in blocco dei crediti in applicazione dell'art. 58, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale purché recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare
"senza incertezze" i rapporti oggetto della cessione, per cui è compito del giudicante valutare, caso per caso, quali siano gli elementi in grado di fondare il suo convincimento in
8 merito alla titolarità del credito in capo alla società cessionaria a seguito dell'esame dell'estratto sulla gazzetta ufficiale, se dettagliato, e la rispondenza delle caratteristiche del credito ai criteri ivi illustrati (v. in tal senso Cass. 13 giugno 2019, n. 15884, Cass. 26 giugno 2019, n. 17110 e da ultimo Cass. n. 4277 del 10/02/2023, secondo cui “A dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”).
Nel caso di specie vi è esatta corrispondenza tra le caratteristiche dei crediti garantiti da e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco. Controparte_2
Nell'estratto è altresì precisato che i dati indicativi dei crediti ceduti sono resi disponibili nei seguenti siti internet: www.intesasanpaolo.com e www.
[...]
fino alla loro estinzione, e che i debitori ceduti possono richiedere Email_1 conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta all'indirizzo essendo pertanto posti nella condizione di poter Email_2
verificare che la titolarità del credito è stata trasferita a Controparte_3
E' in ogni caso decisivo il rilievo che quest'ultima ha prodotto in giudizio la dichiarazione del 02.05.2024 con cui conferma l'intervenuta cessione a suo favore Controparte_1
dei crediti vantati nei confronti di Comyp s.r.l. ed assistiti dalla garanzia fideiussoria prestata dalla (v. doc. D). CP_2
In definitiva, deve ritenersi provato che è titolare, dal lato attivo, del Controparte_3
credito in questione.
6. Il primo motivo di gravame è inammissibile.
L'appellante, nel contestare la decisione del tribunale laddove ha ritenuto sussistente il requisito oggettivo dell'eventus damni, omette del tutto di confrontarsi con le ragioni che sorreggono la sentenza impugnata e che non vengono neppure riportate nell'atto di appello.
Il tribunale aveva richiamato i principi costantemente affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in forza dei quali: a) per la sussistenza di tale presupposto non è necessario che sia divenuta impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente
9 un pericolo di danno, derivante da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito, perché in tal modo viene frustrata la funzione di garanzia del patrimonio del debitore, secondo una valutazione da operarsi "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo alla modificazione quantitativa o anche solo qualitativa della composizione del patrimonio (cfr. in senso conforme Cass. n.
16986 dell'01/08/2007; Cass. n. 20813 del 27/10/2004; Cass. 17/10/2001 n. 12678); b) tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 1902 del 03/02/2015; Cass. n. 7767 del 29/03/2007); c) la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (v. Cass. n. 1896 del 09/02/2012).
Il giudice di prime cure aveva infine osservato che il convenuto non aveva affatto provato, come era suo onere, che il patrimonio residuo del debitore era tale da soddisfare ampiamente le ragioni di credito vantate nei suoi confronti.
L'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, il gravame non supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c.
7. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Va innanzitutto evidenziato che il tribunale ha affermato, con statuizione che non è stata sottoposta a specifica censura e sulla quale si è formato il giudicato, l'esistenza del credito a tutela del quale è stata esercitata l'azione revocatoria e la sua anteriorità rispetto al compimento dell'atto dispositivo impugnato.
In tal caso, quando trattasi di atto a titolo oneroso, ad integrare l'elemento psicologico è sufficiente la semplice consapevolezza, del debitore disponente e dei terzi aventi causa, della diminuzione della garanzia generica offerta dal debitore in danno dei creditori
10 complessivamente considerati, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. n. 16825 del 05/07/2013; Cass. n. 5741 del 23/03/2004).
Il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto
(Cass. n. 9192 del 02/04/2021).
In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 16221/2019), ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale o di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (v. Cass. n. 10928 del
09/06/2020 e Cass. n. 1286 del 18/01/2019).
Si è così precisato che la convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento (Cass.
13447/2013).
Nel caso di specie la prova in via presuntiva della scientia damni in capo al terzo acquirente è stata correttamente desunta dal tribunale da una serie di elementi indiziari, il più rilevante dei quali è il rapporto di coniugio e di coabitazione tra i contraenti, che va considerato unitamente alla circostanza che il era, all'epoca della stipulazione, Pt_1
socio della società garantita.
L'irrisorietà della quota di partecipazione al capitale sociale da lui detenuta (1%) non esclude affatto che egli fosse consapevole o potesse comunque agevolmente conoscere la rilevante esposizione debitoria che la società amministrata dalla moglie aveva maturato verso la banca, in virtù del potere, spettante ad ogni socio non amministratore, di controllo
11 sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti contabili nonchè del diritto ad ottenere il rendiconto dell'attività sociale, tanto più che il non ha mai Pt_1
contestato di essere a conoscenza che la moglie aveva prestato fideiussione a garanzia dei rapporti bancari intrattenuti da Comyp s.r.l.
Inoltre è significativo il fatto che l'atto di compravendita è stato stipulato qualche settimana prima del deposito della domanda di ammissione di Comyp s.r.l. al concordato preventivo.
Infine non risulta alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.
In primo grado il aveva sostenuto che all'epoca dei fatti egli, ritenendo molto Pt_1
probabile una futura separazione dalla moglie, aveva deciso di riacquistare la proprietà della casa di abitazione appartenuta in origine ai suoi genitori e che, a suo tempo e solo per ragioni contingenti, era stata intestata alla ed ha formulato alcuni capitoli di prova CP_2
rivolti a dimostrare la veridicità di tale ricostruzione.
Tale versione però è inficiata da eccessiva genericità, innanzitutto perché il OR non ha indicato le ragioni per le quali decise di far intestare la casa di abitazione alla moglie, non avendo peraltro neppure prodotto l'atto in forza del quale la ha acquistato la CP_2
proprietà del bene.
Essa inoltre non è logicamente credibile, essendo smentita dal fatto che all'epoca dell'introduzione del giudizio i coniugi coabitavano ancora insieme al figlio presso l'immobile in questione e non essendovi alcuna evidenza che il rapporto matrimoniale fosse entrato in crisi, attesa la genericità dei capitoli di prova che il convenuto ha formulato sul punto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_3
12 giudizio, che si liquidano in €9.991,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 171 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Davide Scarso contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
appellate contumaci e con l'intervento di
(C.F. ), a mezzo della procuratrice speciale Controparte_3 P.IVA_2 [...]
(C.F. ) CP_4 P.IVA_3
terza intervenuta rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Galati e Davide Sarina
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1882/2023 del Tribunale di Padova emessa e
1 depositata in data 28.09.2023.
Conclusioni di : Parte_1
“In via principale di merito per i motivi esposti in tutti gli atti/note difensivi, riformare la sentenza del Tribunale di
Padova n.1882/2023 (notificata il 04/01/2024 - doc.02) emessa nella causa civile
n.787/2022 R.G., pubblicata il 28/09/2023, in particolare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della costituzione di in quanto è Controparte_3
totale il difetto di prova della titolarità del diritto di credito in capo alla stessa società, e di conseguenza il totale difetto del diritto di quest'ultima di invocare la revocatoria ex art.2901 c.c. dell'atto di compravendita del 18/10/2019 tra e l'appellante Controparte_2
e, comunque, di formulare qualsivoglia domanda/istanza/eccezione nel Parte_1
presente processo. Per il predetto motivo, il sig. non accetta alcun contraddittorio Pt_1 con e si chiede all'Ecc.ma Corte che qualsivoglia documento da essa Controparte_3
dimesso (con il precedente o con i nuovi difensori/procuratori) sia dichiarato inammissibile ed espunto dal presente processo. Nessun contraddittorio è altresì accettato su eventuali domande nuove proposte da Controparte_3
- si chiede, in ogni caso, la totale riforma della sentenza impugnata, con l'accertamento e la statuizione, da parte dell'Ecc.ma Corte adìta, dell'inesistenza del pregiudizio che l'atto di compravendita del 18/10/2019 avrebbe arrecato alla banca creditrice di , Controparte_2
e comunque la non conoscenza, da parte del , della situazione debitoria Parte_1
della di lui moglie, difettando, pertanto, tutti gli elementi della disciplina prevista dall'art.2901 c.c..
- si chiede, comunque, la totale riforma della sentenza impugnata, accertando che non è stata raggiunta prova della conoscenza, da parte del , del pregiudizio che l'atto di Pt_1
compravendita immobiliare avrebbe arrecato alla banca odierna appellata, statuendo la buona fede del sig. nell'acquisto immobiliare de quo e, di conseguenza, Pt_1
l'inapplicabilità dell'art.2901 c.c. per difetto di uno degli elementi costitutivi della detta fattispecie astratta.
In via istruttoria
Ammettersi prova orale per testi sui seguenti capitoli di prova, già svolti in 1° grado nella
2 2a memoria ex art.183 c.p.c. depositata il 28/10/2022, dichiarati inammissibili dal
Tribunale, e riproposti da questa difesa in sede di precisazione delle conclusioni di 1° grado, con nota autorizzata del 16/06/2023:
Capitoli di prova per il teste: di AR (PD) Via Arturo Ferrarin n.6 Tes_1
1) “Vero che, tra la fine dell'anno 2003 ed i primi mesi del 2004, incontrandomi spesso con mio fratello per ragioni di famiglia (in particolare a natale 2003 e Pasqua Parte_1
2004), discutemmo più volte dell'eventuale passaggio di proprietà (da me a lui) della casa dove avevamo vissuto con i nostri genitori (sita in AR PD, Via XI Febbraio n.74)”;
2) “Vero che, in quelle stesse occasioni, mio fratello mi confermò il suo interesse all'acquisto dell'immobile e ciò avvenne durante una serena discussione sulla ripartizione anche di altri beni ricevuti in eredità da nostro padre , deceduto nel 1977”; Persona_1
3) “Vero che, nei mesi successivi (maggio-giugno 2004), in una riunione appositamente concordata per decidere sulla ripartizione dei beni ereditari, si decise di vendere la casa di famiglia (sita in AR PD, Via XI Febbraio n.74) a mio fratello , che a Parte_1
sua volta decise, per sue personali valutazioni patrimoniali, che sarebbe stata sua moglie
( ) ad effettuare l'acquisto, che seguì formalmente a dicembre del 2004”; Controparte_2
4) “Vero che confermo che l'atto d'acquisto che mi si rammostra come doc.02 è la copia dell'atto di vendita della casa dei miei genitori e della mia famiglia d'origine;
5) “Vero che, da settembre dell'anno 2018, in alcune occasioni, tra cui l'anniversario della morte di nostro padre (deceduto il 18/09/1977) e durante Natale del 2018, Persona_1
incontrandomi con mio fratello per ragioni di famiglia, assistevo più volte Parte_1
a delle accese discussioni/litigi tra la sig.ra e mio fratello Controparte_2 Pt_1
;
[...]
6) “Vero che, in detti litigi, almeno due/tre volte, la sig.ra affermava che Controparte_2
era del tutto contraria a che si spendessero soldi per ristrutturare l'immobile da lei compravenduto (intendendo la casa della mia famiglia d'origine) e che dato che l'immobile era di sua proprietà esclusiva doveva restare così come lo aveva comprato”;
7) “Vero che, in altre occasioni di incontro soltanto con mio fratello, in particolare a metà ottobre 2018 ed in occasione del mio compleanno (03/01/19) questi mi manifestava la preoccupazione di una prossima separazione dalla moglie ”; Controparte_2
8) “Vero che, nelle stesse occasioni, suggerii a mio fratello di fare molta Parte_1
3 attenzione, durante i litigi con la moglie, sul discorso della casa della nostra famiglia
d'origine, e gli consigliai di chiedere a di acquistarne la proprietà per Controparte_2 non perderla definitivamente in caso di separazione/divorzio”.
-------
Capitoli di prova per il teste: di AR (PD) Via XI Febbraio n.74 Testimone_2
9) “Vero che, da settembre 2018 e sino ai primi mesi del 2019, in diverse occasioni, tra cui
l'anniversario della morte di mio nonno (deceduto il 18/09/1977) e durante Persona_1
Natale del 2018, assistetti a delle accese discussioni/litigi tra mio padre e Parte_1 mia madre ”; Controparte_2
10) “Vero che le discussioni di cui sopra nascevano spesso da futili motivi, per poi coinvolgere anche la questione della ristrutturazione e della proprietà della casa della famiglia d'origine di mio padre (sita in AR Via XI Febbraio n.74)”;
11) “Vero che, nei primi mesi del 2019, assistetti ad un confronto tra mio padre Pt_1
e mia madre nel quale essi, di comune accordo, decisero che la
[...] Controparte_2
seconda avrebbe venduto al primo la proprietà della casa di famiglia (sita in AR PD,
Via XI Febbraio n.74)”;
12) “Vero che, in quella stessa occasione, i miei genitori decisero che il prezzo della vendita doveva stabilirlo un professionista stimatore al fine di evitare discussioni future tra loro”.
Con ogni riserva di merito ed istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, anche della causa di primo grado.”.
Conclusioni di Controparte_3
“nel merito rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Padova n. 1882/2023 pubblicata in data 28.09.2023 a definizione del giudizio ex art 2901
c.c. rubricato al n. 787/2022 R.G. per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente detta pronuncia;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente procedimento oltre a rimborso spese forfettarie ex D.M. 55/14, IVA e CPA del presente grado di giudizio”.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Padova i coniugi e , Controparte_2 Parte_1
esponendo che:
- l'attrice era creditrice di Comyp s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza del 25.01.2021, per l'importo di €973.656,84 per averle concesso linee di credito, finanziamenti import e finanziamenti chirografari;
- i rapporti bancari erano garantiti da una fideiussione rilasciata in data 07.12.2018 da
, amministratrice unica e legale rappresentante della società fino alla sua Controparte_2
dichiarazione di fallimento;
- in data 18.10.2019 la aveva trasferito al marito al prezzo di €155.000,00 la piena CP_2
proprietà dell'immobile sito in AR (Pd) via XI Febbraio n. 94.
Sulla scorta di tali premesse l'attrice chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita stipulato tra i coniugi.
Si costituiva il quale contestava la fondatezza della domanda attorea, Parte_1 sostenendo che al momento del compimento dell'atto dispositivo egli non era a conoscenza dell'esposizione debitoria della moglie e che la compravendita rappresentava la regolamentazione di rapporti patrimoniali pregressi.
Non si costituiva , la quale veniva dichiarata contumace. Controparte_2
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova accoglieva la domanda di revocatoria e condannava i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello, affidato a due Parte_1
motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo contesta la sentenza laddove afferma che sussiste il requisito dell'eventus damni.
Egli deduce che l'alienazione dell'immobile non ha determinato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie della banca, in quanto la stessa non aveva mai considerato detto bene come mezzo di soddisfazione del proprio credito, com'è dimostrato dal fatto che mai aveva
5 preteso la concessione di ipoteca sullo stesso, né alla data della fideiussione, né successivamente.
Allega inoltre che la banca aveva continuato a concedere prestiti a Comyp s.r.l. anche dopo il rilascio della fideiussione, e che la società garantita aveva eseguito regolarmente tutti i pagamenti senza essere mai stata diffidata o messa in mora e senza che gli affidamenti le fossero stati revocati.
2.2 Con il secondo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per aver ritenuto che il , al momento della stipula del contratto di compravendita, fosse consapevole Pt_1
del pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle ragioni di credito della banca, fondando tale convincimento sul rapporto di coniugio esistente tra i contraenti e sulla titolarità in capo al convenuto della quota dell'1% di partecipazione al capitale sociale di Comyp s.r.l.
Si duole della mancata ammissione dei mezzi di prova orale che il convenuto aveva dedotto per dimostrare che l'atto dispositivo impugnato era stato compiuto per regolare rapporti patrimoniali derivanti dalla vita familiare.
3. e , pur regolarmente evocate in giudizio, non si Controparte_1 Controparte_2
sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
4. E' intervenuta volontariamente in giudizio la quale ha dedotto di aver Controparte_3
acquistato da in forza di contratto di cessione concluso in data Controparte_1
19.04.2022 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999, un portafoglio di crediti pecuniari, tra cui quelli vantati nei confronti di Comyp s.r.l. e di ed ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza Controparte_2
impugnata.
5. Vanno preliminarmente esaminate le contestazioni sollevate dall'appellante in merito alla carenza di prova della titolarità attiva in capo a del credito dedotto in Controparte_3
giudizio.
6 5.1 Va innanzitutto precisato che la contestazione relativa alla titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria non è un'eccezione con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, ma ha natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e che è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. S.U. n.
2951 16/02/2016 e Cass. n. 23721 dell'01/09/2021).
5.2 Nel merito si osserva che ha dedotto di avere acquistato il credito a Controparte_3
tutela del quale è stata esercitata l'azione revocatoria, in forza del contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili “in blocco” concluso con in data Controparte_1
19.04.2022, ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 19.04.2022, che essa ha allegato alla propria comparsa di costituzione.
Si legge nell'estratto che l'acquisto pro soluto riguarda “taluni crediti di Intesa San Paolo
S.p.A., derivanti da contratto di finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il
01.01.1950 e il 01.01.2022, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n., 139/199”.
Ora, è noto che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta
(v. Cass. 2 marzo 2016, n. 4116 e Cass. 20 maggio 2016, n. 10518).
Per lungo tempo, nella giurisprudenza è stata negata l'efficacia probatoria tout court della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale ex art. 58, D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385 (T.U.B.), come richiamato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999 n. 130, ovvero la sua attitudine ex se a dimostrare come il credito azionato in giudizio dal cessionario, subentrato per successione particolare nel credito derivante da un rapporto bancario sottostante (es. mutuo, conto corrente), fosse compreso tra quelli oggetto di cessione. Ciò in base ad un orientamento particolarmente rigoroso nell'escludere l'astratta idoneità di questo mezzo
7 pubblicitario a supportare l'onere probatorio circa la titolarità attiva del rapporto motivato dalla circostanza secondo cui dal predetto avviso non può ricavarsi che lo specifico credito sia stato effettivamente ed inequivocabilmente oggetto di trasferimento ovvero che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, considerato come vanno posti su piani distinti la funzione dell'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia pubblicitaria della cessione e ad escludere ogni pagamento con effetto liberatorio - dalla prova della esistenza di un contratto di cessione sottostante e del suo specifico contenuto di talché la pubblicazione nella gazzetta ufficiale della cessione dei crediti in blocco esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, qualora contestata in giudizio, giacché una cosa è
l'avviso della cessione un'altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto
(Cass. 28 febbraio 2020, n. 5617; Cass. 31 gennaio 2019, n. 2780 e Cass. 13 settembre
2018, n. 22268).
Nondimeno, se si esaminano le pronunce che hanno sancito tale indirizzo, si osserva come il rigore mostrato dalla giurisprudenza in tutti i casi scrutinati era motivato dalla impossibilità per il giudicante, per la identificazione della posizione ceduta, di affidarsi al contenuto degli avvisi di cessione non solo per la valenza pubblicitaria a loro assegnata dall'ordinamento ma anche - e soprattutto - a causa della estrema genericità di questi, perché privi di ogni analiticità descrittiva dell'oggetto della cessione, leggendosi sovente in motivazione delle sentenze come l'avviso non consente di acclarare che il credito fosse compreso tra quelli ceduti non indicando gli estremi del contratto e non consentiva di individuare con esattezza i crediti ceduti.
Si è quindi affermato altro orientamento, più permissivo, per cui, nelle operazioni bancarie, ove l'istituto di credito proceda alla cessione in blocco dei crediti in applicazione dell'art. 58, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale purché recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare
"senza incertezze" i rapporti oggetto della cessione, per cui è compito del giudicante valutare, caso per caso, quali siano gli elementi in grado di fondare il suo convincimento in
8 merito alla titolarità del credito in capo alla società cessionaria a seguito dell'esame dell'estratto sulla gazzetta ufficiale, se dettagliato, e la rispondenza delle caratteristiche del credito ai criteri ivi illustrati (v. in tal senso Cass. 13 giugno 2019, n. 15884, Cass. 26 giugno 2019, n. 17110 e da ultimo Cass. n. 4277 del 10/02/2023, secondo cui “A dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”).
Nel caso di specie vi è esatta corrispondenza tra le caratteristiche dei crediti garantiti da e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco. Controparte_2
Nell'estratto è altresì precisato che i dati indicativi dei crediti ceduti sono resi disponibili nei seguenti siti internet: www.intesasanpaolo.com e www.
[...]
fino alla loro estinzione, e che i debitori ceduti possono richiedere Email_1 conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta all'indirizzo essendo pertanto posti nella condizione di poter Email_2
verificare che la titolarità del credito è stata trasferita a Controparte_3
E' in ogni caso decisivo il rilievo che quest'ultima ha prodotto in giudizio la dichiarazione del 02.05.2024 con cui conferma l'intervenuta cessione a suo favore Controparte_1
dei crediti vantati nei confronti di Comyp s.r.l. ed assistiti dalla garanzia fideiussoria prestata dalla (v. doc. D). CP_2
In definitiva, deve ritenersi provato che è titolare, dal lato attivo, del Controparte_3
credito in questione.
6. Il primo motivo di gravame è inammissibile.
L'appellante, nel contestare la decisione del tribunale laddove ha ritenuto sussistente il requisito oggettivo dell'eventus damni, omette del tutto di confrontarsi con le ragioni che sorreggono la sentenza impugnata e che non vengono neppure riportate nell'atto di appello.
Il tribunale aveva richiamato i principi costantemente affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in forza dei quali: a) per la sussistenza di tale presupposto non è necessario che sia divenuta impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente
9 un pericolo di danno, derivante da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito, perché in tal modo viene frustrata la funzione di garanzia del patrimonio del debitore, secondo una valutazione da operarsi "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo alla modificazione quantitativa o anche solo qualitativa della composizione del patrimonio (cfr. in senso conforme Cass. n.
16986 dell'01/08/2007; Cass. n. 20813 del 27/10/2004; Cass. 17/10/2001 n. 12678); b) tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 1902 del 03/02/2015; Cass. n. 7767 del 29/03/2007); c) la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (v. Cass. n. 1896 del 09/02/2012).
Il giudice di prime cure aveva infine osservato che il convenuto non aveva affatto provato, come era suo onere, che il patrimonio residuo del debitore era tale da soddisfare ampiamente le ragioni di credito vantate nei suoi confronti.
L'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, il gravame non supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c.
7. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Va innanzitutto evidenziato che il tribunale ha affermato, con statuizione che non è stata sottoposta a specifica censura e sulla quale si è formato il giudicato, l'esistenza del credito a tutela del quale è stata esercitata l'azione revocatoria e la sua anteriorità rispetto al compimento dell'atto dispositivo impugnato.
In tal caso, quando trattasi di atto a titolo oneroso, ad integrare l'elemento psicologico è sufficiente la semplice consapevolezza, del debitore disponente e dei terzi aventi causa, della diminuzione della garanzia generica offerta dal debitore in danno dei creditori
10 complessivamente considerati, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. n. 16825 del 05/07/2013; Cass. n. 5741 del 23/03/2004).
Il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto
(Cass. n. 9192 del 02/04/2021).
In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 16221/2019), ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale o di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (v. Cass. n. 10928 del
09/06/2020 e Cass. n. 1286 del 18/01/2019).
Si è così precisato che la convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento (Cass.
13447/2013).
Nel caso di specie la prova in via presuntiva della scientia damni in capo al terzo acquirente è stata correttamente desunta dal tribunale da una serie di elementi indiziari, il più rilevante dei quali è il rapporto di coniugio e di coabitazione tra i contraenti, che va considerato unitamente alla circostanza che il era, all'epoca della stipulazione, Pt_1
socio della società garantita.
L'irrisorietà della quota di partecipazione al capitale sociale da lui detenuta (1%) non esclude affatto che egli fosse consapevole o potesse comunque agevolmente conoscere la rilevante esposizione debitoria che la società amministrata dalla moglie aveva maturato verso la banca, in virtù del potere, spettante ad ogni socio non amministratore, di controllo
11 sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti contabili nonchè del diritto ad ottenere il rendiconto dell'attività sociale, tanto più che il non ha mai Pt_1
contestato di essere a conoscenza che la moglie aveva prestato fideiussione a garanzia dei rapporti bancari intrattenuti da Comyp s.r.l.
Inoltre è significativo il fatto che l'atto di compravendita è stato stipulato qualche settimana prima del deposito della domanda di ammissione di Comyp s.r.l. al concordato preventivo.
Infine non risulta alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.
In primo grado il aveva sostenuto che all'epoca dei fatti egli, ritenendo molto Pt_1
probabile una futura separazione dalla moglie, aveva deciso di riacquistare la proprietà della casa di abitazione appartenuta in origine ai suoi genitori e che, a suo tempo e solo per ragioni contingenti, era stata intestata alla ed ha formulato alcuni capitoli di prova CP_2
rivolti a dimostrare la veridicità di tale ricostruzione.
Tale versione però è inficiata da eccessiva genericità, innanzitutto perché il OR non ha indicato le ragioni per le quali decise di far intestare la casa di abitazione alla moglie, non avendo peraltro neppure prodotto l'atto in forza del quale la ha acquistato la CP_2
proprietà del bene.
Essa inoltre non è logicamente credibile, essendo smentita dal fatto che all'epoca dell'introduzione del giudizio i coniugi coabitavano ancora insieme al figlio presso l'immobile in questione e non essendovi alcuna evidenza che il rapporto matrimoniale fosse entrato in crisi, attesa la genericità dei capitoli di prova che il convenuto ha formulato sul punto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_3
12 giudizio, che si liquidano in €9.991,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
13