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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/01/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
ZI Lavoro
N. R.G. 627/2024
La Corte D'Appello di Milano, ZI Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Casella Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 13 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 2464/2024 del Tribunale di Milano (est. Gigli), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Baldiserra, presso il cui studio in Scandale
(KR), via Nazionale II Trav. n. 28, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
Controparte_2 contumaci,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul proposto gravame, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n. 2464/2024 del 15.05.2024, nella causa iscritta al Nr. 2734/2024 R.G., così come richiesto nel ricorso di primo grado, accertare e dichiarare il diritto all'appellante alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023:
- per l'effetto in via principale;
Condannare il in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023, in particolare 6,16gg di ferie residue, per l'anno 2021/2022 e
9,33gg per l'anno 2022/2023, comprensive di 3gg di festività soppresse, secondo gli importi calcolati sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- In subordine in caso di mancato riconoscimento dell'indennità sostitutiva per festività soppresse
Condannare il in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, in particolare 3,16gg di ferie residue, per l'anno 2021/2022 e
6,33gg per l'anno 2022/2023,, secondo gli importi calcolati sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che qui rende la prescritta dichiarazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 15 maggio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2734/2024 R.G. promossa da contro il e Parte_1 Controparte_1
l' , ha respinto le domande del ricorrente, Controparte_2 il quale agiva per il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante, premesso:
- di essere docente di scuola secondaria di II grado, in servizio nell'anno scolastico 2023/2024 presso l'Istituto Tecnico Industriale Istituto Tecnico e Liceo - E. Molinari di Milano;
- di aver prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1 forza di contratti di lavoro a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/2022 presso l'Istituto Superiore Torricelli di Milano e nell'anno pag. 2/9 scolastico 2022/2023 presso l'Istituto Tecnico Industriale Istituto Tecnico e Liceo - E. Molinari di Milano;
- di avere maturato, nell'anno scolastico 2021/2022, 6,16 giorni di ferie residue e, nell'anno scolastico 2022/2023, 9,33 giorni di ferie residue (in entrambi i casi comprensivi di 3 giorni di festività soppresse);
- che il non aveva provveduto a monetizzare le ferie residue CP_1 maturate dal ricorrente, né aveva invitato lo stesso a fruirne, informandolo che la mancata fruizione ne avrebbe determinato la perdita;
- che dalle disposizioni di legge regolanti la materia (in particolare l'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 e l'art. 1, commi 54 e 55, legge 24 dicembre 2012 n. 228) si ricava che i docenti devono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, pur potendone fruire nella restante parte dell'anno scolastico, ma solo nei limiti di sei giorni e laddove possano essere sostituiti;
i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale, la monetizzazione delle ferie non godute, ma “limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”;
- che le disposizioni in esame devono comunque essere lette in conformità alle norme del diritto dell'Unione Europea, per come interpretate dalla Corte di Giustizia, secondo cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto) è conforme all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, purché il lavoratore (che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite) abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto;
- che, nel caso dei docenti a tempo determinato con contratto avente scadenza al 30 giugno, il diritto alla monetizzazione delle ferie sussiste ove il docente abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni;
- che il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso, alla luce dei principi del diritto eurounitario, solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia altresì invitato ad esercitarlo;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2021/2022 e pag. 3/9 2022/2023, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni, e di condannare il al CP_1 pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, come indicate in ricorso.
Il si è costituito nel giudizio di primo Controparte_1 grado, contestando la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. precedenti del Tribunale di Milano e di questa Corte d'appello, ha ritenuto che il termine “sospensione”, contenuto nell'art. 1, comma 54, legge 24 dicembre 2012 n. 228, “non può che riferirsi anche al periodo successivo al termine delle lezioni (in questo caso dal 9 al 30 giugno) e non solo alle sospensioni che intervengono durante l'anno scolastico, posto che altrimenti il legislatore non avrebbe avuto necessità di escludere gli esami, gli scrutini e le valutazioni, che necessariamente avvengono in concomitanza con la fine delle lezioni” e che si debba “escludere che, nell'attuale quadro legislativo, il datore di lavoro, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, debba comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, poiché in base all'interpretazione corretta della norma, il docente, dopo la fine delle lezioni, è da considerarsi in ferie, salvo che non gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni”.
Ha concluso che “i sei giorni di ferie sono da ritenersi quelli fruibili durante l'anno scolastico, con la conseguenza che oltre il 10 giugno vi sono solo giorni liberi” e che il aveva applicato correttamente la normativa conferente al caso di CP_1 specie, effettuando i calcoli sulle ferie effettivamente maturate e liquidando quelle maturate e non godute.
Avverso la sentenza ha proposto appello , affidandosi a due Parte_1 motivi.
Con il primo motivo denuncia violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione degli artt. 13 e 19 CCNL Comparto Scuola 2008; dell'art. 1, commi 54-
56, legge 24 dicembre 2012 n. 228; dell'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE.
Impugna la pronuncia laddove ha escluso, in presenza di un calendario scolastico, l'obbligo del di comunicare ai docenti preventivamente i giorni di CP_1 ferie residui (ritenendo gli stessi docenti in ferie dopo la fine delle lezioni), nonché laddove ha dichiarato che i docenti assunti a tempo determinato sono obbligati a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.
Richiamata ed esaminata la normativa vigente in materia, ribadisce che essa dev'essere letta in conformità alle norme del diritto dell'Unione Europea ed è, perciò, onere del datore di lavoro assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto alle ferie, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel pag. 4/9 contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il ristoro delle energie psico-fisiche cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. A sostegno delle proprie tesi richiama recenti arresti della giurisprudenza di legittimità che hanno riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva in capo al docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, a meno che l'amministrazione scolastica dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva, non potendo detto docente essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
Con il secondo motivo censura la pronuncia per avere ritenuto irrilevante, poiché non più attuale oltre che tardiva, la nota del Ministero n. 1972 del 1980. Evidenzia che la predetta nota ministeriale, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, era stata regolarmente depositata nel fascicolo di primo grado e pertanto non poteva ritenersi tardiva. Inoltre, la stessa era attuale e rilevante ai fini della decisione poiché, dopo aver rilevato che l'art. 61 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 stabiliva in un mese la durata del congedo ordinario spettante ai docenti, precisava che il docente, al di fuori di tale periodo, doveva rimanere a disposizione della scuola per le varie attività che si dovevano svolgere (indicate in via generale nell'art. 2 dello stesso d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417).
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Il e l' Controparte_1 Controparte_2 non si sono costituiti nel giudizio di appello e sono stati dichiarati
[...] contumaci.
All'udienza del 13 novembre 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nel procedere all'esame nel primo motivo di gravame è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.
135, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di
pag. 5/9 qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, legge 24 dicembre 2012 n. 228 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, d.l.
6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La norma ha, dunque, autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) “sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre 2013”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si rileva che in precedenti pronunce (cfr. sentenza n. 57/2018; sentenza n. 672/2018; sentenza n. 688/2022) questa Corte ha interpretato l'art. 1, commi 54 e 55, legge 24 dicembre 2012 n. 228 nel senso che i giorni in cui è consentito al personale docente a tempo determinato di pag. 6/9 fruire delle ferie non possono che essere quelli coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e con gli eventuali altri sei giorni chiesti per la rimanente parte dell'anno e che il termine “sospensione”, contenuto nell'art. 1, comma 54 cit., si riferisce anche al periodo successivo al termine delle lezioni, con la conseguenza che, in presenza di un calendario scolastico prestabilito,
l'amministrazione scolastica non avrebbe l'onere di comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, dovendosi il docente considerare in ferie dopo la fine delle lezioni, salvo che gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni.
Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover mutare orientamento ed aderire all'indirizzo interpretativo recentemente tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, AN ZI (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così Cass., 17 giugno 2024 n. 16715; in termini cfr. Cass., 3 giugno 2024 n. 15415; Cass. 15 maggio 2024 n.13440). Il docente a termine, in altre parole, non può perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Nell'odierna fattispecie risulta incontestato in causa che negli anni scolastici cui si riferisce la domanda (aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023) non vi sia stata espressa istanza dell'appellante di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297), come pure che il dirigente scolastico non abbia adottato provvedimenti al riguardo, né lo abbia invitato ad usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.
pag. 7/9 Deve, pertanto, ritenersi che sussista il diritto di alla Parte_1 monetizzazione delle ferie non godute alla fine del rapporto di lavoro a termine in ciascuno negli anni scolastici anzidetti.
Il diritto riguarda anche le ex festività (o festività soppresse) di cui alla legge
23 dicembre 1977 n. 937.
Gli artt. 1 e 2 di detta legge prevedono che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e devono essere fruite nel corso dell'anno solare.
Le disposizioni prevedono, inoltre, la monetizzazione di tali giornate con specifici presupposti e modalità: la monetizzazione può avvenire solo in presenza di
“motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi”, che il responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto è tenuto a verificare, con sua diretta responsabilità in caso di indebita attribuzione e liquidazione del rimborso (art. 2) e con un compenso forfettario.
A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della richiamata legge
23 dicembre 1977 n. 937, si ritiene che debba procedersi alla monetizzazione delle festività soppresse alla cessazione del rapporto, laddove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, evidenziando che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr. Cass., 4 aprile 2024 n. 8926). Nel caso di specie sono ravvisabili, in relazione alle festività soppresse maturate da negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, gli stessi Parte_1 presupposti del mancato godimento che consentono la monetizzazione delle ferie, non avendo l'amministrazione scolastica offerto la prova di aver invitato il docente a goderne, né di averlo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile - del fatto che, se non ne avesse fruito, dette giornate di riposo sarebbero andate perse.
Tanto premesso, il numero di giornate di ferie ed ex festività non godute calcolato dall'appellante sin dal ricorso introduttivo del giudizio appare corretto ed è peraltro collimante con i dati indicati dal nella memoria di costituzione nel CP_1 giudizio di primo grado. Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello merita dunque accoglimento nei termini sopra precisati e, in riforma della sentenza di primo grado, il va Controparte_1 condannato a corrispondere a l'indennità sostitutiva per ferie ed ex Parte_1 festività non godute, pari a 6,16 giorni per l'anno scolastico 2021/2022 e a 9,33 giorni per l'anno scolastico 2022/2023, con interessi legali dalle scadenze al saldo.
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo, tenuto conto del valore pag. 8/9 della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147 (€ 400,00 per il primo grado ed € 400,00 per l'appello), con distrazione in favore del difensore dell'appellante ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 2464/2024 del Tribunale di Milano, condanna il a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'indennità sostitutiva per ferie ed ex festività non godute, pari a 6,16 giorni per l'anno scolastico 2021/2022 e a 9,33 giorni per l'anno scolastico 2022/2023, con interessi legali dalle scadenze al saldo;
- condanna il a rifondere a le spese di lite del doppio CP_1 Parte_1 grado, che liquida in complessivi € 800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Milano, 13 novembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Giovanni Casella
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
ZI Lavoro
N. R.G. 627/2024
La Corte D'Appello di Milano, ZI Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Casella Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 13 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 2464/2024 del Tribunale di Milano (est. Gigli), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Baldiserra, presso il cui studio in Scandale
(KR), via Nazionale II Trav. n. 28, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1
Controparte_2 contumaci,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul proposto gravame, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n. 2464/2024 del 15.05.2024, nella causa iscritta al Nr. 2734/2024 R.G., così come richiesto nel ricorso di primo grado, accertare e dichiarare il diritto all'appellante alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023:
- per l'effetto in via principale;
Condannare il in persona del pro Controparte_1 CP_3 tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023, in particolare 6,16gg di ferie residue, per l'anno 2021/2022 e
9,33gg per l'anno 2022/2023, comprensive di 3gg di festività soppresse, secondo gli importi calcolati sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- In subordine in caso di mancato riconoscimento dell'indennità sostitutiva per festività soppresse
Condannare il in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, in particolare 3,16gg di ferie residue, per l'anno 2021/2022 e
6,33gg per l'anno 2022/2023,, secondo gli importi calcolati sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che qui rende la prescritta dichiarazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 15 maggio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2734/2024 R.G. promossa da contro il e Parte_1 Controparte_1
l' , ha respinto le domande del ricorrente, Controparte_2 il quale agiva per il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante, premesso:
- di essere docente di scuola secondaria di II grado, in servizio nell'anno scolastico 2023/2024 presso l'Istituto Tecnico Industriale Istituto Tecnico e Liceo - E. Molinari di Milano;
- di aver prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1 forza di contratti di lavoro a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/2022 presso l'Istituto Superiore Torricelli di Milano e nell'anno pag. 2/9 scolastico 2022/2023 presso l'Istituto Tecnico Industriale Istituto Tecnico e Liceo - E. Molinari di Milano;
- di avere maturato, nell'anno scolastico 2021/2022, 6,16 giorni di ferie residue e, nell'anno scolastico 2022/2023, 9,33 giorni di ferie residue (in entrambi i casi comprensivi di 3 giorni di festività soppresse);
- che il non aveva provveduto a monetizzare le ferie residue CP_1 maturate dal ricorrente, né aveva invitato lo stesso a fruirne, informandolo che la mancata fruizione ne avrebbe determinato la perdita;
- che dalle disposizioni di legge regolanti la materia (in particolare l'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 e l'art. 1, commi 54 e 55, legge 24 dicembre 2012 n. 228) si ricava che i docenti devono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, pur potendone fruire nella restante parte dell'anno scolastico, ma solo nei limiti di sei giorni e laddove possano essere sostituiti;
i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale, la monetizzazione delle ferie non godute, ma “limitatamente alla differenze tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”;
- che le disposizioni in esame devono comunque essere lette in conformità alle norme del diritto dell'Unione Europea, per come interpretate dalla Corte di Giustizia, secondo cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto) è conforme all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, purché il lavoratore (che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite) abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto;
- che, nel caso dei docenti a tempo determinato con contratto avente scadenza al 30 giugno, il diritto alla monetizzazione delle ferie sussiste ove il docente abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni;
- che il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso, alla luce dei principi del diritto eurounitario, solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia altresì invitato ad esercitarlo;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accertare il proprio diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2021/2022 e pag. 3/9 2022/2023, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni, e di condannare il al CP_1 pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, come indicate in ricorso.
Il si è costituito nel giudizio di primo Controparte_1 grado, contestando la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. precedenti del Tribunale di Milano e di questa Corte d'appello, ha ritenuto che il termine “sospensione”, contenuto nell'art. 1, comma 54, legge 24 dicembre 2012 n. 228, “non può che riferirsi anche al periodo successivo al termine delle lezioni (in questo caso dal 9 al 30 giugno) e non solo alle sospensioni che intervengono durante l'anno scolastico, posto che altrimenti il legislatore non avrebbe avuto necessità di escludere gli esami, gli scrutini e le valutazioni, che necessariamente avvengono in concomitanza con la fine delle lezioni” e che si debba “escludere che, nell'attuale quadro legislativo, il datore di lavoro, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, debba comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, poiché in base all'interpretazione corretta della norma, il docente, dopo la fine delle lezioni, è da considerarsi in ferie, salvo che non gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni”.
Ha concluso che “i sei giorni di ferie sono da ritenersi quelli fruibili durante l'anno scolastico, con la conseguenza che oltre il 10 giugno vi sono solo giorni liberi” e che il aveva applicato correttamente la normativa conferente al caso di CP_1 specie, effettuando i calcoli sulle ferie effettivamente maturate e liquidando quelle maturate e non godute.
Avverso la sentenza ha proposto appello , affidandosi a due Parte_1 motivi.
Con il primo motivo denuncia violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione degli artt. 13 e 19 CCNL Comparto Scuola 2008; dell'art. 1, commi 54-
56, legge 24 dicembre 2012 n. 228; dell'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE.
Impugna la pronuncia laddove ha escluso, in presenza di un calendario scolastico, l'obbligo del di comunicare ai docenti preventivamente i giorni di CP_1 ferie residui (ritenendo gli stessi docenti in ferie dopo la fine delle lezioni), nonché laddove ha dichiarato che i docenti assunti a tempo determinato sono obbligati a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.
Richiamata ed esaminata la normativa vigente in materia, ribadisce che essa dev'essere letta in conformità alle norme del diritto dell'Unione Europea ed è, perciò, onere del datore di lavoro assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto alle ferie, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel pag. 4/9 contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il ristoro delle energie psico-fisiche cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. A sostegno delle proprie tesi richiama recenti arresti della giurisprudenza di legittimità che hanno riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva in capo al docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, a meno che l'amministrazione scolastica dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva, non potendo detto docente essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
Con il secondo motivo censura la pronuncia per avere ritenuto irrilevante, poiché non più attuale oltre che tardiva, la nota del Ministero n. 1972 del 1980. Evidenzia che la predetta nota ministeriale, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, era stata regolarmente depositata nel fascicolo di primo grado e pertanto non poteva ritenersi tardiva. Inoltre, la stessa era attuale e rilevante ai fini della decisione poiché, dopo aver rilevato che l'art. 61 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 stabiliva in un mese la durata del congedo ordinario spettante ai docenti, precisava che il docente, al di fuori di tale periodo, doveva rimanere a disposizione della scuola per le varie attività che si dovevano svolgere (indicate in via generale nell'art. 2 dello stesso d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417).
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Il e l' Controparte_1 Controparte_2 non si sono costituiti nel giudizio di appello e sono stati dichiarati
[...] contumaci.
All'udienza del 13 novembre 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nel procedere all'esame nel primo motivo di gravame è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.
135, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di
pag. 5/9 qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, legge 24 dicembre 2012 n. 228 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, d.l.
6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La norma ha, dunque, autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) “sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre 2013”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si rileva che in precedenti pronunce (cfr. sentenza n. 57/2018; sentenza n. 672/2018; sentenza n. 688/2022) questa Corte ha interpretato l'art. 1, commi 54 e 55, legge 24 dicembre 2012 n. 228 nel senso che i giorni in cui è consentito al personale docente a tempo determinato di pag. 6/9 fruire delle ferie non possono che essere quelli coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e con gli eventuali altri sei giorni chiesti per la rimanente parte dell'anno e che il termine “sospensione”, contenuto nell'art. 1, comma 54 cit., si riferisce anche al periodo successivo al termine delle lezioni, con la conseguenza che, in presenza di un calendario scolastico prestabilito,
l'amministrazione scolastica non avrebbe l'onere di comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, dovendosi il docente considerare in ferie dopo la fine delle lezioni, salvo che gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni.
Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover mutare orientamento ed aderire all'indirizzo interpretativo recentemente tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, AN ZI (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così Cass., 17 giugno 2024 n. 16715; in termini cfr. Cass., 3 giugno 2024 n. 15415; Cass. 15 maggio 2024 n.13440). Il docente a termine, in altre parole, non può perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Nell'odierna fattispecie risulta incontestato in causa che negli anni scolastici cui si riferisce la domanda (aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023) non vi sia stata espressa istanza dell'appellante di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297), come pure che il dirigente scolastico non abbia adottato provvedimenti al riguardo, né lo abbia invitato ad usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.
pag. 7/9 Deve, pertanto, ritenersi che sussista il diritto di alla Parte_1 monetizzazione delle ferie non godute alla fine del rapporto di lavoro a termine in ciascuno negli anni scolastici anzidetti.
Il diritto riguarda anche le ex festività (o festività soppresse) di cui alla legge
23 dicembre 1977 n. 937.
Gli artt. 1 e 2 di detta legge prevedono che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e devono essere fruite nel corso dell'anno solare.
Le disposizioni prevedono, inoltre, la monetizzazione di tali giornate con specifici presupposti e modalità: la monetizzazione può avvenire solo in presenza di
“motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi”, che il responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto è tenuto a verificare, con sua diretta responsabilità in caso di indebita attribuzione e liquidazione del rimborso (art. 2) e con un compenso forfettario.
A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della richiamata legge
23 dicembre 1977 n. 937, si ritiene che debba procedersi alla monetizzazione delle festività soppresse alla cessazione del rapporto, laddove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, evidenziando che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr. Cass., 4 aprile 2024 n. 8926). Nel caso di specie sono ravvisabili, in relazione alle festività soppresse maturate da negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, gli stessi Parte_1 presupposti del mancato godimento che consentono la monetizzazione delle ferie, non avendo l'amministrazione scolastica offerto la prova di aver invitato il docente a goderne, né di averlo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile - del fatto che, se non ne avesse fruito, dette giornate di riposo sarebbero andate perse.
Tanto premesso, il numero di giornate di ferie ed ex festività non godute calcolato dall'appellante sin dal ricorso introduttivo del giudizio appare corretto ed è peraltro collimante con i dati indicati dal nella memoria di costituzione nel CP_1 giudizio di primo grado. Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello merita dunque accoglimento nei termini sopra precisati e, in riforma della sentenza di primo grado, il va Controparte_1 condannato a corrispondere a l'indennità sostitutiva per ferie ed ex Parte_1 festività non godute, pari a 6,16 giorni per l'anno scolastico 2021/2022 e a 9,33 giorni per l'anno scolastico 2022/2023, con interessi legali dalle scadenze al saldo.
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo, tenuto conto del valore pag. 8/9 della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147 (€ 400,00 per il primo grado ed € 400,00 per l'appello), con distrazione in favore del difensore dell'appellante ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 2464/2024 del Tribunale di Milano, condanna il a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'indennità sostitutiva per ferie ed ex festività non godute, pari a 6,16 giorni per l'anno scolastico 2021/2022 e a 9,33 giorni per l'anno scolastico 2022/2023, con interessi legali dalle scadenze al saldo;
- condanna il a rifondere a le spese di lite del doppio CP_1 Parte_1 grado, che liquida in complessivi € 800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Milano, 13 novembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Giovanni Casella
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