Articolo 26 della Legge 14 agosto 1967, n. 800
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1 ottobre 1967
Art. 26. Disposizioni generali

Oltre all'attivita' svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.
Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera b) dell'art. 2, tenendo conto dell'importanza delle localita', degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1967
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