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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2026/2022 R.G. promossa da
rappresentato e difeso, dagli avv.ti Leopoldo Lupia e Vittorio Parte_1
Chiriano
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Coscarella
- resistente –
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
08.04.2025.
Con ricorso depositato il 21.10.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva che negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 veniva incaricato dalla di cui Controparte_1 era dipendente, a presiedere in rappresentanza dello stesso Ente una pluralità di commissioni per gli esami finali diretti al rilascio di attestati di qualificazione professionale di cui all'art. 40 L.R. 18/85. L 1/90 e L.R. 5/99; che detti incarichi venivano conferiti dal Dipartimento 7 – Sviluppo Economico Controparte_2
Politiche Social a firma della dirigente Dott.ssa Controparte_3 Per_1
dal Settore n. 4 Formazione ed Istruzione Professionale a firma della Dott.ssa
[...]
che per l'incarico era previsto per ogni giorno di esame un gettone di Persona_2 presenza di € 105,00 che, ai sensi del D.D.G. del 14.01.2016 n. 71 e ss, l'Ente di formazione professionale doveva obbligatoriamente versare alla - Controparte_1
1 indicando nella causale del bonifico il corso, le sedute d'esami e il nominativo del
Presidente - e la a sua volta, doveva girare l'importo al proprio Controparte_1 dipendente in busta paga al netto delle trattenute (€ 96,77) sotto la voce “Arr. Gettoni
Presenza”; che la per gli incarichi da esso svolti, pur avendo ricevuto Controparte_1 il pagamento da parte degli Enti di formazione, effettuava solo un versamento parziale, residuando un credito di € 2.940,00 al lordo delle trattenute;
che infruttuose rimanevano le richieste di pagamento del 02.05.2018 e del 22.10.2021, nonché la richiesta di provvedere ai conseguenti incombenti a firma del Dirigente del
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali.
Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale chiedendo la condanna della CP_1
al pagamento della somma sopra indicata, a titolo di mancato pagamento, da
[...] parte dell'amministrazione, dei gettoni di presenza in qualità di Presidente delle
Commissioni delle sedute di esame per l'assegnazione delle qualifiche professionali, svoltesi tra gli anni 2016 e 2019.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente la Controparte_1 evidenziando che talune sedute di esame ricadevano nelle giornate di lunedì e mercoledì, con inizio delle attività alle ore 9:00, dunque nel corso dell'orario di lavoro, circostanza impeditiva della liquidazione del gettone di presenza, trattandosi di somme non dovute ai sensi dell'art. 12 Regolamento regionale n. 1/2018.
Rilevava, inoltre, che nei casi in cui il ricorrente aveva svolto più sedute d'esame nelle stesse giornate e presso lo stesso Ente formativo, non era prevista la cumulabilità di più gettoni di presenza.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda o, in subordine, per il suo accoglimento nei limiti di quanto effettivamente dovuto sulla base della documentazione in atti.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
La materia relativa agli emolumenti per le attività svolte fuori dell'ufficio dai dipendenti della è disciplinata dalla L.R. n. 18/1985 e, attualmente, dal Controparte_1
Regolamento Regionale n. 1/2018.
La legge n. 18/1985 stabilisce che la può riconoscere le attività di formazione CP_1 professionale svolte da enti, associazioni e organizzazioni anche non convenzionate, stabilendo criteri e requisiti posti a base del riconoscimento, attraverso la previsione,
2 per i corsi liberi a carattere professionale svolti da enti, associazioni ed organizzazioni anche non convenzionati, della possibilità di conseguire la presa d'atto di tali corsi, previo controllo positivo sull'adempimento delle relative prescrizioni. Tali corsi sono soggetti all'espletamento delle prove finali che si svolgono dinanzi ad una commissione composta, tra gli altri, da un componente designato dalla quale Presidente. A CP_1 ciascun componente della commissione d'esami, ad eccezione dei dipendenti degli enti convenzionati, spetta, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza, pari al 70% del compenso previsto per i componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali. L'importo dei gettoni di presenza relativo ai dipendenti regionali deve essere, a cura dell'ente convenzionato, versato a favore della Controparte_1
Venendo al caso di specie, è incontestato, oltre ad essere documentalmente provato che parte ricorrente, negli anni 2016/2019, sia stato nominato, Presidente in n. 22
Commissioni di esame e segretario in n. 1 Commissione, per un totale di n. 42 sedute, così come analiticamente indicate in ricorso.
Con riguardo a tali attività, svoltesi in collaborazione con gli Enti di formazione accreditati dalla quest'ultima ha infatti delegato il ricorrente a Controparte_1 presiedere (e in un caso comporre come segretario) le commissioni esaminatrici istituite per le prove finali dei corsi, deputate alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione delle singole qualifiche.
Detti incarichi, sono stati regolarmente conferiti dal Dipartimento 7 – Sviluppo
Economico, Lavoro Politiche UOT_2 a CP_2 CP_4 Controparte_3 firma della dirigente Dott.ssa e dal Settore n. Persona_1 Controparte_5
a firma della Dott.ssa e per ogni attività di formazione è
[...] Persona_2 stata fissata la durata dell'incarico, la sede di svolgimento della prova d'esami ed il compenso (pari ad € 105,00) per ciascuna seduta partecipata.
E' altresì pacifico che la a fronte dell'avvenuta prestazione Controparte_1 dell'attività oggetto dei suindicati decreti di nomina e pur avendo ricevuto il pagamento dagli Enti di formazione (all.ti 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,23,26,30,33,35,37,39,41,43 e
45) non ha integralmente versato al ricorrente le somme relative ai compensi maturati
(cfr. all.ti 21 e 31), residuando un credito di € 2.940,00 al lordo delle trattenute.
Orbene, la a fronte dell'allegazione e prova dell'inadempimento Controparte_1 offerta dal ricorrente, ha eccepito, quale fatto in parte impeditivo dell'obbligazione, la circostanza che l'art. 12 Regolamento regionale n. 1/2018 (ai sensi del quale “Ferme restando le prerogative del personale con qualifica Dirigenziale, l'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di lavoro, nel rispetto del corretto e tempestivo espletamento dei doveri d'ufficio da parte del
3 dipendente. Possono essere svolti durante l'orario di servizio solo gli incarichi per i quali non è prevista alcuna retribuzione o emolumento, tranne il rimborso delle spese sostenute a carico dell'Ente beneficiario della prestazione”), riconosce il diritto ai gettoni di presenza solo in caso di prestazioni svolte al di fuori del normale orario di servizio;
sicché per le giornate analiticamente indicate a pag. 3 della memoria di costituzione (ossia, 28 settembre, 6 ottobre, 28 ottobre, 9 e 10 novembre, 21 e 22 novembre del 2016; 31 gennaio, 21 e 22 marzo, 8 maggio, 31 maggio, 1 giugno, 22 e 23 giugno, 25 settembre del 2017; 5 e 6 giugno del 2018; 28 gennaio, 24, 25 e 26 giugno del 2019), ricadenti di lunedì e mercoledì, con inizio delle attività alle ore 09:00, dunque nel corso dell'orario di lavoro, il dipendente non avrebbe maturato alcun diritto al riconoscimento del Pt_1 gettone presenza, conformemente al citato Regolamento.
Sennonché, il riconoscimento del diritto ai gettoni di presenza solo in caso di prestazioni rese al di fuori del normale orario di servizio non trova fondamento normativo per le prestazioni rese dal ricorrente negli anni 2016 e 2017, essendo il predetto regolamento entrato in vigore il 24.01.2018 (giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino della n. 1 del 23.01.2018, cfr. art. 17 del Controparte_1
Regolamento).
Ritiene altresì il giudicante che la domanda di parte ricorrente è fondata anche per le prestazioni rese dallo stesso nel vigore del predetto Regolamento (nel caso di specie, per le sedute di esame dei giorni 5 e 6 giugno del 2018; 28 gennaio, 24, 25 e 26 giugno del 2019).
Ed invero, la costituendosi tardivamente in giudizio, si è limitata Controparte_1 genericamente a rappresentare che le sedute di esame svolte nelle giornate di lunedì e mercoledì, con inizio delle attività alle ore 9:00, non sarebbero remunerabili perché ricadenti in orario lavorativo;
tuttavia, a fronte di una espressa autorizzazione di provenienza datoriale, la come eccepito dal ricorrente nella sua prima Controparte_1 difesa utile, non ha provato che quest'ultimo, nelle giornate analiticamente indicate a pag. 3 della memoria di costituzione, fosse effettivamente in servizio, non avendo l'amministrazione convenuta neppure allegato gli orari di lavoro del dipendente, e ben potendo il aver svolto l'incarico autorizzato, in congedo ordinario o in Pt_1 recupero di ore lavorative (cfr. D.D.G. n. 71 del 14 gennaio 2016, allegato alle note di trattazione scritta di parte ricorrente depositate il 04.04.2025).
Quanto all'asserita illegittima duplicazione dei gettoni di presenza, la Controparte_1 non prova che i predetti gettoni di cui parte ricorrente chiede il pagamento, siano relativi a sedute di esame (non meglio individuate da parte della convenuta) svolte nello
4 stesso giorno;
dal prospetto indicato in ricorso riportante le sedute delle allegate lettere di incarico appare, invece, che i predetti gettoni si riferiscano a sedute d'esami svolte in giorni diversi, sicché infondata è l'eccezione sollevata dall'amministrazione.
La deve essere, pertanto, condannata a corrispondere al ricorrente Controparte_1
l'importo complessivo di € 2.940,00, a lordo delle trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo - liquidato tenuto conto dei parametri di calcolo indicati nel conteggio in atti allegati al ricorso, immuni da vizi o censure e non contestati dalla controparte - a titolo di mancato pagamento, da parte dell'amministrazione, dei gettoni di presenza relativi alle sedute di esame svoltesi tra gli anni 2016 e 2019.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della CP_1
secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di € 2.940,00, al lordo delle trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, Controparte_1 liquidate in € 2.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari.
Catanzaro, li 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2026/2022 R.G. promossa da
rappresentato e difeso, dagli avv.ti Leopoldo Lupia e Vittorio Parte_1
Chiriano
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Coscarella
- resistente –
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
08.04.2025.
Con ricorso depositato il 21.10.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva che negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 veniva incaricato dalla di cui Controparte_1 era dipendente, a presiedere in rappresentanza dello stesso Ente una pluralità di commissioni per gli esami finali diretti al rilascio di attestati di qualificazione professionale di cui all'art. 40 L.R. 18/85. L 1/90 e L.R. 5/99; che detti incarichi venivano conferiti dal Dipartimento 7 – Sviluppo Economico Controparte_2
Politiche Social a firma della dirigente Dott.ssa Controparte_3 Per_1
dal Settore n. 4 Formazione ed Istruzione Professionale a firma della Dott.ssa
[...]
che per l'incarico era previsto per ogni giorno di esame un gettone di Persona_2 presenza di € 105,00 che, ai sensi del D.D.G. del 14.01.2016 n. 71 e ss, l'Ente di formazione professionale doveva obbligatoriamente versare alla - Controparte_1
1 indicando nella causale del bonifico il corso, le sedute d'esami e il nominativo del
Presidente - e la a sua volta, doveva girare l'importo al proprio Controparte_1 dipendente in busta paga al netto delle trattenute (€ 96,77) sotto la voce “Arr. Gettoni
Presenza”; che la per gli incarichi da esso svolti, pur avendo ricevuto Controparte_1 il pagamento da parte degli Enti di formazione, effettuava solo un versamento parziale, residuando un credito di € 2.940,00 al lordo delle trattenute;
che infruttuose rimanevano le richieste di pagamento del 02.05.2018 e del 22.10.2021, nonché la richiesta di provvedere ai conseguenti incombenti a firma del Dirigente del
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali.
Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale chiedendo la condanna della CP_1
al pagamento della somma sopra indicata, a titolo di mancato pagamento, da
[...] parte dell'amministrazione, dei gettoni di presenza in qualità di Presidente delle
Commissioni delle sedute di esame per l'assegnazione delle qualifiche professionali, svoltesi tra gli anni 2016 e 2019.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente la Controparte_1 evidenziando che talune sedute di esame ricadevano nelle giornate di lunedì e mercoledì, con inizio delle attività alle ore 9:00, dunque nel corso dell'orario di lavoro, circostanza impeditiva della liquidazione del gettone di presenza, trattandosi di somme non dovute ai sensi dell'art. 12 Regolamento regionale n. 1/2018.
Rilevava, inoltre, che nei casi in cui il ricorrente aveva svolto più sedute d'esame nelle stesse giornate e presso lo stesso Ente formativo, non era prevista la cumulabilità di più gettoni di presenza.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda o, in subordine, per il suo accoglimento nei limiti di quanto effettivamente dovuto sulla base della documentazione in atti.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato.
La materia relativa agli emolumenti per le attività svolte fuori dell'ufficio dai dipendenti della è disciplinata dalla L.R. n. 18/1985 e, attualmente, dal Controparte_1
Regolamento Regionale n. 1/2018.
La legge n. 18/1985 stabilisce che la può riconoscere le attività di formazione CP_1 professionale svolte da enti, associazioni e organizzazioni anche non convenzionate, stabilendo criteri e requisiti posti a base del riconoscimento, attraverso la previsione,
2 per i corsi liberi a carattere professionale svolti da enti, associazioni ed organizzazioni anche non convenzionati, della possibilità di conseguire la presa d'atto di tali corsi, previo controllo positivo sull'adempimento delle relative prescrizioni. Tali corsi sono soggetti all'espletamento delle prove finali che si svolgono dinanzi ad una commissione composta, tra gli altri, da un componente designato dalla quale Presidente. A CP_1 ciascun componente della commissione d'esami, ad eccezione dei dipendenti degli enti convenzionati, spetta, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza, pari al 70% del compenso previsto per i componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali. L'importo dei gettoni di presenza relativo ai dipendenti regionali deve essere, a cura dell'ente convenzionato, versato a favore della Controparte_1
Venendo al caso di specie, è incontestato, oltre ad essere documentalmente provato che parte ricorrente, negli anni 2016/2019, sia stato nominato, Presidente in n. 22
Commissioni di esame e segretario in n. 1 Commissione, per un totale di n. 42 sedute, così come analiticamente indicate in ricorso.
Con riguardo a tali attività, svoltesi in collaborazione con gli Enti di formazione accreditati dalla quest'ultima ha infatti delegato il ricorrente a Controparte_1 presiedere (e in un caso comporre come segretario) le commissioni esaminatrici istituite per le prove finali dei corsi, deputate alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione delle singole qualifiche.
Detti incarichi, sono stati regolarmente conferiti dal Dipartimento 7 – Sviluppo
Economico, Lavoro Politiche UOT_2 a CP_2 CP_4 Controparte_3 firma della dirigente Dott.ssa e dal Settore n. Persona_1 Controparte_5
a firma della Dott.ssa e per ogni attività di formazione è
[...] Persona_2 stata fissata la durata dell'incarico, la sede di svolgimento della prova d'esami ed il compenso (pari ad € 105,00) per ciascuna seduta partecipata.
E' altresì pacifico che la a fronte dell'avvenuta prestazione Controparte_1 dell'attività oggetto dei suindicati decreti di nomina e pur avendo ricevuto il pagamento dagli Enti di formazione (all.ti 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,23,26,30,33,35,37,39,41,43 e
45) non ha integralmente versato al ricorrente le somme relative ai compensi maturati
(cfr. all.ti 21 e 31), residuando un credito di € 2.940,00 al lordo delle trattenute.
Orbene, la a fronte dell'allegazione e prova dell'inadempimento Controparte_1 offerta dal ricorrente, ha eccepito, quale fatto in parte impeditivo dell'obbligazione, la circostanza che l'art. 12 Regolamento regionale n. 1/2018 (ai sensi del quale “Ferme restando le prerogative del personale con qualifica Dirigenziale, l'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di lavoro, nel rispetto del corretto e tempestivo espletamento dei doveri d'ufficio da parte del
3 dipendente. Possono essere svolti durante l'orario di servizio solo gli incarichi per i quali non è prevista alcuna retribuzione o emolumento, tranne il rimborso delle spese sostenute a carico dell'Ente beneficiario della prestazione”), riconosce il diritto ai gettoni di presenza solo in caso di prestazioni svolte al di fuori del normale orario di servizio;
sicché per le giornate analiticamente indicate a pag. 3 della memoria di costituzione (ossia, 28 settembre, 6 ottobre, 28 ottobre, 9 e 10 novembre, 21 e 22 novembre del 2016; 31 gennaio, 21 e 22 marzo, 8 maggio, 31 maggio, 1 giugno, 22 e 23 giugno, 25 settembre del 2017; 5 e 6 giugno del 2018; 28 gennaio, 24, 25 e 26 giugno del 2019), ricadenti di lunedì e mercoledì, con inizio delle attività alle ore 09:00, dunque nel corso dell'orario di lavoro, il dipendente non avrebbe maturato alcun diritto al riconoscimento del Pt_1 gettone presenza, conformemente al citato Regolamento.
Sennonché, il riconoscimento del diritto ai gettoni di presenza solo in caso di prestazioni rese al di fuori del normale orario di servizio non trova fondamento normativo per le prestazioni rese dal ricorrente negli anni 2016 e 2017, essendo il predetto regolamento entrato in vigore il 24.01.2018 (giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino della n. 1 del 23.01.2018, cfr. art. 17 del Controparte_1
Regolamento).
Ritiene altresì il giudicante che la domanda di parte ricorrente è fondata anche per le prestazioni rese dallo stesso nel vigore del predetto Regolamento (nel caso di specie, per le sedute di esame dei giorni 5 e 6 giugno del 2018; 28 gennaio, 24, 25 e 26 giugno del 2019).
Ed invero, la costituendosi tardivamente in giudizio, si è limitata Controparte_1 genericamente a rappresentare che le sedute di esame svolte nelle giornate di lunedì e mercoledì, con inizio delle attività alle ore 9:00, non sarebbero remunerabili perché ricadenti in orario lavorativo;
tuttavia, a fronte di una espressa autorizzazione di provenienza datoriale, la come eccepito dal ricorrente nella sua prima Controparte_1 difesa utile, non ha provato che quest'ultimo, nelle giornate analiticamente indicate a pag. 3 della memoria di costituzione, fosse effettivamente in servizio, non avendo l'amministrazione convenuta neppure allegato gli orari di lavoro del dipendente, e ben potendo il aver svolto l'incarico autorizzato, in congedo ordinario o in Pt_1 recupero di ore lavorative (cfr. D.D.G. n. 71 del 14 gennaio 2016, allegato alle note di trattazione scritta di parte ricorrente depositate il 04.04.2025).
Quanto all'asserita illegittima duplicazione dei gettoni di presenza, la Controparte_1 non prova che i predetti gettoni di cui parte ricorrente chiede il pagamento, siano relativi a sedute di esame (non meglio individuate da parte della convenuta) svolte nello
4 stesso giorno;
dal prospetto indicato in ricorso riportante le sedute delle allegate lettere di incarico appare, invece, che i predetti gettoni si riferiscano a sedute d'esami svolte in giorni diversi, sicché infondata è l'eccezione sollevata dall'amministrazione.
La deve essere, pertanto, condannata a corrispondere al ricorrente Controparte_1
l'importo complessivo di € 2.940,00, a lordo delle trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo - liquidato tenuto conto dei parametri di calcolo indicati nel conteggio in atti allegati al ricorso, immuni da vizi o censure e non contestati dalla controparte - a titolo di mancato pagamento, da parte dell'amministrazione, dei gettoni di presenza relativi alle sedute di esame svoltesi tra gli anni 2016 e 2019.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della CP_1
secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, della somma di € 2.940,00, al lordo delle trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, Controparte_1 liquidate in € 2.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari.
Catanzaro, li 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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