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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9878/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 6 agosto 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Mauro Scancarello per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato nel suo studio in Milano, viale Majno, 7 ricorrente contro
CP_1
in persona del dott. , Presidente del Consiglio di Amministrazione CP_2 rappresentato e difeso giusta procura in calce conferita su foglio separato ed inserita nella busta telematica dall'Avv. Raffaele De Luca Tamajo e dall'avv. Mario Quaranta ed elettivamente domiciliata in Milano, alla via Rovello n. 12, presso lo Studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci. convenuta
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 6 agosto 2024, il sig. si è Parte_1 rivolto all'intestato Tribunale, chiedendo, nei confronti della società le CP_1 conclusioni di seguito riportate:
“accertare il diritto attoreo all'orario pieno (38 ore/sett.) del contratto di lavoro con la convenuta a decorrere da maggio 2022, o in subordine agosto 2024 e/o altra data ritenuta di giustizia;
2) condannare la convenuta a pagare al ricorrente l'importo retributivo, o in subordine risarcitorio, di € 16.319,36 capitali, od altro anche maggiore ex licenzianda CTU e/o ex art. 1226 c.c., oltre accessori di legge;
3) condannare la convenuta a partecipare al ricorrente copia dei rapporti di lavoro e del LUL generato dai lavoratori applicati a Lambrate dal dicembre 2021;
4) vinti compensi e spese, da distrarsi all'antistatario”.
Deduceva a tal riguardo:
-di essere occupato, quale dipendente di presso l'appalto RFI s.p.a. a far data dal CP_1 settembre 2020, dapprima come lavoratore a tempo determinato, poi dal dicembre
2021, a tempo indeterminato;
-di aver sempre svolto la propria attività full time nonostante un orario contrattuale a
25 ore settimanali;
-che per tale ragione, aveva ottenuto rassicurazioni dal sig. circa il Parte_2 consolidamento del full time;
-che, poiché le promesse erano rimaste inevase, aveva inviato, per il tramite del proprio difensore, una lettera con la quale aveva rivendicato il full time e delle differenze retributive;
-che a seguito di tale missiva, la società aveva raggiunto un accordo per le differenze retributive, cessando, però, la sua adibizione all'orario full time;
-che, dopo l'ulteriore lettera del difensore, la società aveva proposto la trasformazione dell'orario dal 1 agosto 2024, salvo poi revocarla dopo alcuni giorni;
-che presso l'impianto di Lambrate, altri lavoratori svolgevano non solo l'orario supplementare, ma pure lo straordinario e, dal 13 marzo 2023, era stata assunta una lavoratrice per un monte ore di 31 ore settimanali.
Su tali premesse, il ricorrente ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita la resistente che ha contestato tutte le deduzioni avversarie. CP_3
Nello specifico, ha escluso che il ricorrente abbia, sistematicamente, svolto lavoro supplementare pari al lavoro full time, precisando che, a fronte di un contratto che prevedeva 5 ore giornaliere su 5 giorni, pari a complessive 25 ore settimanali e a 108,33 ore medie mensili, il ricorrente ha svolto prestazioni eccedenti, in maniera consistente,
l'orario contrattualmente previsto ex contractu solo nel trimestre marzo – maggio 2022. In particolare, nel mese di marzo 2022 ha svolto n. 143,50 ore di lavoro, nel mese di aprile 2022 ha svolto n. 158,30 ore di lavoro e nel maggio 2022 ha svolto n. 192,94 ore di lavoro, mentre negli altri mesi, gli scostamenti dall'orario contrattuale sono stati rari e marginali. Inoltre, nello stesso periodo si sono registrate un consistente numero di assenze.
Ancora che non risponde al vero che presso il sito di Lambrate, la società richieda, in modo stabile e sistematico, prestazioni di lavoro eccedenti l'orario contrattualmente previsto: sul punto, ha rilevato che nell'anno 2022, presso il sito di Lambrate, l'incidenza percentuale delle ore con maggiorazione retributiva (straordinario/supplementare) sulle ore complessivamente lavorate è pari al 4,19%; nell'anno 2023 è pari al 6,85%, mentre nel primo semestre 2024 è pari al 6,15%.
Ha poi contestato che sia stato raggiunto un accordo per il full time ed, ancora che i due lavoratori indicati nel ricorso, sono impiegati in altro appalto ( ). CP_4
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 21 febbraio 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte su alcuni fatti pacifici: l'assunzione del ricorrente a tempo indeterminato ed a far data dal dicembre 2021 dopo la sottoscrizione di un accordo conciliativo, l'orario part time a 25 ore settimanali, l'assegnazione all'appalto RFI.
Si tratta, tuttavia, di fatti e circostanze che, rispetto alle pretese, hanno scarsa rilevanza.
Al contrario, le posizioni delle parti divergono sui fatti sui quali il ricorrente vorrebbe basare le proprie rivendicazioni e pretese.
Anzitutto lo svolgimento sistematico di un orario full time.
Si tratta di deduzione che si legge nel ricorso ma che, peraltro, non va oltre un'allegazione irrimediabilmente generica.
Lo svolgimento di un orario superiore a quello contrattuale costituiva oggetto di onere probatorio gravante sul lavoratore, onere a cui la sottoscritta non ha ritenuto di dare spazio proprio per la genericità dell'allegazione che avrebbe rimesso ai testimoni ciò che avrebbe dovuto fare la parte. Si tratta, peraltro, di circostanza che trova contestazione e smentita nelle deduzioni avversarie che danno conto di un superamento significativo dell'orario contrattuale solo per i mesi di marzo-maggio 2022, mentre per il restante periodo un lavoro poco oltre quello concordato.
Nello stesso periodo, peraltro, si sono registrate delle assenze che la difesa, in udienza, ha riconosciuto.
L'assenza di una specifica deduzione in fatto e le risultanze documentali offerte da controparte portano ad una prima conclusione, ovvero che lo svolgimento del lavoro oltre l'orario contrattuale non è stato costante, ma saltuario e, quindi, non tale da fondare alcun diritto all'aumento dell'orario.
Diritto, peraltro, che il ricorrente rivendica, senza, tuttavia, indicarne la fonte normativa.
Altrettanto generica l'ulteriore deduzione relativa all'assunta promessa che il sig. gli avrebbe fatto. Parte_2
Nel ricorso, vi è solo l'indicazione del mese a decorrere dal quale tale consolidamento avrebbe dovuto decorrere (marzo 2022), mentre nulla si dice in merito al contesto spazio temporale nel quale tale promessa sarebbe stata fatta. Circostanza questa che, ancora una volta, ha impedito qualsiasi approfondimento istruttorio e non potendo ritenere che l'informazione offerta dal difensore solo nel corso dell'udienza sia valsa a superare la genericità della deduzione.
A ciò poi si aggiunga che la società ha contestato che il sig. avesse il potere di Pt_2 impegnare la società in un obbligo di tale portata.
Contestazione che non ha ricevuto replica da parte del ricorrente, che non si è offerto di provare il contrario.
L'ultima circostanza di fatto sulla quale il ricorrente fonda il proprio diritto al consolidamento è il presunto accordo intercorso tra l'avv.to per la società e CP_5
l'avv.to Scancarello in sua rappresentanza in forza del quale, dal 1 agosto 2024, CP_1 avrebbe accettato la trasformazione in full time.
La prova di tale accordo sarebbe ricavabile dallo scambio di messaggi w.a. intercorsi tra legali.
Dal doc. 10 di parte si legge che l'avv.to il 18 luglio, sollecitata dall'avv.to CP_5
Scancarello, risponde dapprima che entro la giornata avrebbe dato una risposta definitiva e poi che dal 1 agosto 2024 vi era il tempo pieno.
L'aggettivo definitiva sta ad indicare l'ultima risposta data ovvero l'ultima proposta della società, la proposta, tuttavia, non vale come accordo. Lo stesso potrebbe ritenersi raggiunto a seguito della risposta data dal difensore con il successivo “OK”.
Nonostante la risposta data, lo stesso avvocato Scancarello, laddove fa riferimento ai
“soliti verbali” e spese dimostra la consapevolezza che perché potesse parlarsi di un valido e vincolante accordo sarebbe stato necessario mettere per iscritto la volontà delle parti e sottoscrivere un verbale.
Adempimenti che non sono poi seguiti.
Lo scambio di messaggi si è, quindi, risolto in una trattativa che è, certamente, culminata in una bozza di accordo, le cui condizioni dovevano ancora essere definite, ma soprattutto, che ancora non poteva dirsi vincolante mancando la conferma dello stesso da parte dei soggetti titolari del potere di transigere.
Quanto all'avv.to Scancarello, non vi è prova agli atti di una procura speciale a transigere anteriore o coeva con lo scambio dei messaggi di cui sopra.
L'unica procura ex art. 185 c.p.c. è stata rilasciata l'8 agosto 2024, ma per proporre il giudizio davanti al tribunale di Milano.
Quanto all'avv.to la società ha prodotto in giudizio il contratto di consulenza CP_5 legale che, tuttavia, non attribuisce alla professionista poteri di rappresentanza e neppure poteri di transigere.
Ne consegue che la volontà espressa e ricavabile dallo scambio di messaggi è riferibile a soggetti che, non titolari, dei diritti e degli obblighi oggetto della trattativa, mai avrebbero potuto vincolare le parti ad un accordo.
La successiva decisione della società di revocare la proposta non può, quindi, ritenersi, fonte di alcuna pretesa neppure in termini risarcitori.
Le parti, intese come i soggetti a ciò legittimati, non avevano raggiunto alcun accordo, sicchè il mancato avvallo di quanto da altri, precedentemente, dichiarato era facoltà del tutto legittima.
Nessuna legittima aspettativa può aver nutrito il dipendente.
Anche ammesso che, stante la differenza prettamente tecnica tra il mandato alle liti ed il potere di transigere e la ragionevole ignoranza circa il contenuto del contratto tra l'avv.to il lasso temporale intercorso tra i messaggi di cui si è detto e CP_1 CP_5 la revoca da parte della società della disponibilità alla transazione è tanto breve (4 giorni), da non giustificare alcun affidamento meritevole di essere risarcito.
Peraltro, anche nell'email del 22 luglio 2024 8che il ricorrente non produce, ma trascrive nel corpo dell'atto, la società testualmente scrive di non essere più disponibile alla transazione, espressione che manifesta che nessuna transazione fosse già stata raggiunta.
Da ultimo, va detto, che la deduzione con la quale il ricorrente lamenta un diverso trattamento rispetto a due colleghi e è stata Persona_1 Persona_2 contrastata dalla società che ha precisato come si tratta di lavoratori assegnati ad altro appalto ( ), quindi, posizioni non comparabili. CP_4
Quanto poi all'assunzione di altri lavoratori part time e l'assegnazione agli stessi di un orario che il ricorrente rivendica per sé, si tratta di scelte e decisioni che rientrano nella sfera di autonomia imprenditoriale riconosciuta dall'art. 41 Cost e che non è sindacabile.
Il lavoratore assunto con orario part time non può pretendere che l'imprenditore affidi a lui le ore necessarie e rinunci all'assunzione di altre risorse se tale decisione risulta più congeniale per la realizzazione dell'oggetto sociale e l'esecuzione dei servizi offerti dalla società.
Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso va rigettato.
Nonostante la totale soccombenza, si ritiene, in ragione della differente posizione delle parti, di procedere ad una totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Milano, 21 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 6 agosto 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Mauro Scancarello per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato nel suo studio in Milano, viale Majno, 7 ricorrente contro
CP_1
in persona del dott. , Presidente del Consiglio di Amministrazione CP_2 rappresentato e difeso giusta procura in calce conferita su foglio separato ed inserita nella busta telematica dall'Avv. Raffaele De Luca Tamajo e dall'avv. Mario Quaranta ed elettivamente domiciliata in Milano, alla via Rovello n. 12, presso lo Studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci. convenuta
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 6 agosto 2024, il sig. si è Parte_1 rivolto all'intestato Tribunale, chiedendo, nei confronti della società le CP_1 conclusioni di seguito riportate:
“accertare il diritto attoreo all'orario pieno (38 ore/sett.) del contratto di lavoro con la convenuta a decorrere da maggio 2022, o in subordine agosto 2024 e/o altra data ritenuta di giustizia;
2) condannare la convenuta a pagare al ricorrente l'importo retributivo, o in subordine risarcitorio, di € 16.319,36 capitali, od altro anche maggiore ex licenzianda CTU e/o ex art. 1226 c.c., oltre accessori di legge;
3) condannare la convenuta a partecipare al ricorrente copia dei rapporti di lavoro e del LUL generato dai lavoratori applicati a Lambrate dal dicembre 2021;
4) vinti compensi e spese, da distrarsi all'antistatario”.
Deduceva a tal riguardo:
-di essere occupato, quale dipendente di presso l'appalto RFI s.p.a. a far data dal CP_1 settembre 2020, dapprima come lavoratore a tempo determinato, poi dal dicembre
2021, a tempo indeterminato;
-di aver sempre svolto la propria attività full time nonostante un orario contrattuale a
25 ore settimanali;
-che per tale ragione, aveva ottenuto rassicurazioni dal sig. circa il Parte_2 consolidamento del full time;
-che, poiché le promesse erano rimaste inevase, aveva inviato, per il tramite del proprio difensore, una lettera con la quale aveva rivendicato il full time e delle differenze retributive;
-che a seguito di tale missiva, la società aveva raggiunto un accordo per le differenze retributive, cessando, però, la sua adibizione all'orario full time;
-che, dopo l'ulteriore lettera del difensore, la società aveva proposto la trasformazione dell'orario dal 1 agosto 2024, salvo poi revocarla dopo alcuni giorni;
-che presso l'impianto di Lambrate, altri lavoratori svolgevano non solo l'orario supplementare, ma pure lo straordinario e, dal 13 marzo 2023, era stata assunta una lavoratrice per un monte ore di 31 ore settimanali.
Su tali premesse, il ricorrente ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita la resistente che ha contestato tutte le deduzioni avversarie. CP_3
Nello specifico, ha escluso che il ricorrente abbia, sistematicamente, svolto lavoro supplementare pari al lavoro full time, precisando che, a fronte di un contratto che prevedeva 5 ore giornaliere su 5 giorni, pari a complessive 25 ore settimanali e a 108,33 ore medie mensili, il ricorrente ha svolto prestazioni eccedenti, in maniera consistente,
l'orario contrattualmente previsto ex contractu solo nel trimestre marzo – maggio 2022. In particolare, nel mese di marzo 2022 ha svolto n. 143,50 ore di lavoro, nel mese di aprile 2022 ha svolto n. 158,30 ore di lavoro e nel maggio 2022 ha svolto n. 192,94 ore di lavoro, mentre negli altri mesi, gli scostamenti dall'orario contrattuale sono stati rari e marginali. Inoltre, nello stesso periodo si sono registrate un consistente numero di assenze.
Ancora che non risponde al vero che presso il sito di Lambrate, la società richieda, in modo stabile e sistematico, prestazioni di lavoro eccedenti l'orario contrattualmente previsto: sul punto, ha rilevato che nell'anno 2022, presso il sito di Lambrate, l'incidenza percentuale delle ore con maggiorazione retributiva (straordinario/supplementare) sulle ore complessivamente lavorate è pari al 4,19%; nell'anno 2023 è pari al 6,85%, mentre nel primo semestre 2024 è pari al 6,15%.
Ha poi contestato che sia stato raggiunto un accordo per il full time ed, ancora che i due lavoratori indicati nel ricorso, sono impiegati in altro appalto ( ). CP_4
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 21 febbraio 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte su alcuni fatti pacifici: l'assunzione del ricorrente a tempo indeterminato ed a far data dal dicembre 2021 dopo la sottoscrizione di un accordo conciliativo, l'orario part time a 25 ore settimanali, l'assegnazione all'appalto RFI.
Si tratta, tuttavia, di fatti e circostanze che, rispetto alle pretese, hanno scarsa rilevanza.
Al contrario, le posizioni delle parti divergono sui fatti sui quali il ricorrente vorrebbe basare le proprie rivendicazioni e pretese.
Anzitutto lo svolgimento sistematico di un orario full time.
Si tratta di deduzione che si legge nel ricorso ma che, peraltro, non va oltre un'allegazione irrimediabilmente generica.
Lo svolgimento di un orario superiore a quello contrattuale costituiva oggetto di onere probatorio gravante sul lavoratore, onere a cui la sottoscritta non ha ritenuto di dare spazio proprio per la genericità dell'allegazione che avrebbe rimesso ai testimoni ciò che avrebbe dovuto fare la parte. Si tratta, peraltro, di circostanza che trova contestazione e smentita nelle deduzioni avversarie che danno conto di un superamento significativo dell'orario contrattuale solo per i mesi di marzo-maggio 2022, mentre per il restante periodo un lavoro poco oltre quello concordato.
Nello stesso periodo, peraltro, si sono registrate delle assenze che la difesa, in udienza, ha riconosciuto.
L'assenza di una specifica deduzione in fatto e le risultanze documentali offerte da controparte portano ad una prima conclusione, ovvero che lo svolgimento del lavoro oltre l'orario contrattuale non è stato costante, ma saltuario e, quindi, non tale da fondare alcun diritto all'aumento dell'orario.
Diritto, peraltro, che il ricorrente rivendica, senza, tuttavia, indicarne la fonte normativa.
Altrettanto generica l'ulteriore deduzione relativa all'assunta promessa che il sig. gli avrebbe fatto. Parte_2
Nel ricorso, vi è solo l'indicazione del mese a decorrere dal quale tale consolidamento avrebbe dovuto decorrere (marzo 2022), mentre nulla si dice in merito al contesto spazio temporale nel quale tale promessa sarebbe stata fatta. Circostanza questa che, ancora una volta, ha impedito qualsiasi approfondimento istruttorio e non potendo ritenere che l'informazione offerta dal difensore solo nel corso dell'udienza sia valsa a superare la genericità della deduzione.
A ciò poi si aggiunga che la società ha contestato che il sig. avesse il potere di Pt_2 impegnare la società in un obbligo di tale portata.
Contestazione che non ha ricevuto replica da parte del ricorrente, che non si è offerto di provare il contrario.
L'ultima circostanza di fatto sulla quale il ricorrente fonda il proprio diritto al consolidamento è il presunto accordo intercorso tra l'avv.to per la società e CP_5
l'avv.to Scancarello in sua rappresentanza in forza del quale, dal 1 agosto 2024, CP_1 avrebbe accettato la trasformazione in full time.
La prova di tale accordo sarebbe ricavabile dallo scambio di messaggi w.a. intercorsi tra legali.
Dal doc. 10 di parte si legge che l'avv.to il 18 luglio, sollecitata dall'avv.to CP_5
Scancarello, risponde dapprima che entro la giornata avrebbe dato una risposta definitiva e poi che dal 1 agosto 2024 vi era il tempo pieno.
L'aggettivo definitiva sta ad indicare l'ultima risposta data ovvero l'ultima proposta della società, la proposta, tuttavia, non vale come accordo. Lo stesso potrebbe ritenersi raggiunto a seguito della risposta data dal difensore con il successivo “OK”.
Nonostante la risposta data, lo stesso avvocato Scancarello, laddove fa riferimento ai
“soliti verbali” e spese dimostra la consapevolezza che perché potesse parlarsi di un valido e vincolante accordo sarebbe stato necessario mettere per iscritto la volontà delle parti e sottoscrivere un verbale.
Adempimenti che non sono poi seguiti.
Lo scambio di messaggi si è, quindi, risolto in una trattativa che è, certamente, culminata in una bozza di accordo, le cui condizioni dovevano ancora essere definite, ma soprattutto, che ancora non poteva dirsi vincolante mancando la conferma dello stesso da parte dei soggetti titolari del potere di transigere.
Quanto all'avv.to Scancarello, non vi è prova agli atti di una procura speciale a transigere anteriore o coeva con lo scambio dei messaggi di cui sopra.
L'unica procura ex art. 185 c.p.c. è stata rilasciata l'8 agosto 2024, ma per proporre il giudizio davanti al tribunale di Milano.
Quanto all'avv.to la società ha prodotto in giudizio il contratto di consulenza CP_5 legale che, tuttavia, non attribuisce alla professionista poteri di rappresentanza e neppure poteri di transigere.
Ne consegue che la volontà espressa e ricavabile dallo scambio di messaggi è riferibile a soggetti che, non titolari, dei diritti e degli obblighi oggetto della trattativa, mai avrebbero potuto vincolare le parti ad un accordo.
La successiva decisione della società di revocare la proposta non può, quindi, ritenersi, fonte di alcuna pretesa neppure in termini risarcitori.
Le parti, intese come i soggetti a ciò legittimati, non avevano raggiunto alcun accordo, sicchè il mancato avvallo di quanto da altri, precedentemente, dichiarato era facoltà del tutto legittima.
Nessuna legittima aspettativa può aver nutrito il dipendente.
Anche ammesso che, stante la differenza prettamente tecnica tra il mandato alle liti ed il potere di transigere e la ragionevole ignoranza circa il contenuto del contratto tra l'avv.to il lasso temporale intercorso tra i messaggi di cui si è detto e CP_1 CP_5 la revoca da parte della società della disponibilità alla transazione è tanto breve (4 giorni), da non giustificare alcun affidamento meritevole di essere risarcito.
Peraltro, anche nell'email del 22 luglio 2024 8che il ricorrente non produce, ma trascrive nel corpo dell'atto, la società testualmente scrive di non essere più disponibile alla transazione, espressione che manifesta che nessuna transazione fosse già stata raggiunta.
Da ultimo, va detto, che la deduzione con la quale il ricorrente lamenta un diverso trattamento rispetto a due colleghi e è stata Persona_1 Persona_2 contrastata dalla società che ha precisato come si tratta di lavoratori assegnati ad altro appalto ( ), quindi, posizioni non comparabili. CP_4
Quanto poi all'assunzione di altri lavoratori part time e l'assegnazione agli stessi di un orario che il ricorrente rivendica per sé, si tratta di scelte e decisioni che rientrano nella sfera di autonomia imprenditoriale riconosciuta dall'art. 41 Cost e che non è sindacabile.
Il lavoratore assunto con orario part time non può pretendere che l'imprenditore affidi a lui le ore necessarie e rinunci all'assunzione di altre risorse se tale decisione risulta più congeniale per la realizzazione dell'oggetto sociale e l'esecuzione dei servizi offerti dalla società.
Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso va rigettato.
Nonostante la totale soccombenza, si ritiene, in ragione della differente posizione delle parti, di procedere ad una totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Milano, 21 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia