Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del giudice unico dr.ssa Cristina Capone pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2212 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: Promessa di pagamento – Ricognizione di debito vertente
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con
[...] P.IVA_1
sede in Casandrino (Napoli) alla Via Paolo Borsellino n. 148, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Sinagra (C.F. ), giusta procura in C.F._1 calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo sito in Caserta al Vicolo Pietro Mascagni Parco Russo n. 18.
Attrice
CONTRO
(C.F. , P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in ANAntimo
(Na) alla Via Roma n.168, presso la rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Loredana Di Spirito in virtù di mandato allegata alla comparsa di costituzione, reso in esecuzione di delibera G.M. n. 133 del 10/10/2011,
Convenuto
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta e in virtù di convenzione legale, dall' Avv.to Raffaele Rgn°2212 /2021 1
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
con il quale elettivamente domicilia in ANNA (Na) alla Via Pt_2
Donizetti 4 angolo Via Primicerio n. 86
Convenuto
NONCHE'
(C.F.: , in persona del Sindaco p.t., Controparte_4 P.IVA_5
rappresentato e difeso come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta e in virtù di delibera di incarico della Giunta comunale di del CP_4
29/04/2021 dall' Avv.to Vittoria Fiori presso il cui studio, sito in Albenga (SV)
Piazza XX Settembre n. 23/1, elettivamente domicilia
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...] conveniva in giudizio dinanzi a Parte_3 questo Tribunale il , il ed il Controparte_1 Controparte_3 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e Controparte_4
dichiarare che i convenuti sono obbligati per legge, in via solidale o alternativa, al pagamento delle rette di ricovero per il mantenimento e l'assistenza impartite al minore ospite presso la comunità alloggio della Persona_1
per il periodo che va dal 8 aprile Parte_1
2019 al 16 luglio 2020 e per tutte le ragioni espresse nel presente atto;
2) per
l'effetto, accertato il danno patito dalla Parte_1
condannare i convenuti, in via solidale o alternativa, al pagamento in
[...]
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favore della della somma Parte_1
complessiva di euro 48.372,19 (quarantottomilatrecentosettantadue/19) iva inclusa per il medesimo titolo, ovvero del diverso importo che il Giudicante quantificherà in esito allo sviluppo processuale della controversia il tutto oltre interessi e rivalutazione e ulteriore interessi dalla domanda e per tutti i motivi indicati nel presente atto;
3) condannare i convenuti, in via solidale o alternativa, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre rimborso spese generali, ed oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva: - di aver svolto attività di accoglienza e recupero presso una propria struttura operativa di un minorenne afflitto da una realtà familiare disagiata per il periodo dal 8 aprile 2019 al 16 luglio 2020; - di essere stata contattata dal Comune di , in data 8 CP_1 aprile 2019, a seguito di segnalazione dell'Istituto Comprensivo scolastico “Don
L. Milani”, richiedeva la disponibilità all'accoglienza a favore del minorenne
- a seguito di avvenuta comunicazione di Persona_1 disponibilità all'accoglienza del minore presso la Comunità Alloggio “Mani in alto” il Comune di , in data 8 aprile 2019, con protocollo n. 10157, CP_1
aveva collocato, ai sensi dell'art. 403 c.c, il minorenne affidandolo al responsabile della struttura residenziale della società attrice;
- successivamente, il 19 aprile
2019, il Comune di aveva comunicato, con atto prot.n. 11742/2019, CP_1
l'inserimento del minorenne presso la comunità alloggio della società attrice al
Comune di (ove da certificato anagrafico risultava la residenza della CP_4
madre del minorenne) richiedendo la presa in carico amministrativa e sociale dello stesso ai sensi dell'art. 6 comma 4 legge 328 del 2000; - che il Comune di
, in data 23 aprile 2019 con atto prot.n. 10157/2019, aveva inviato CP_1
alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Napoli Nord la documentazione inerente all'inserimento in comunità del minorenne ed il Tribunale di Napoli Nord, in data 30 aprile 2019, aveva nominato quale tutore del minorenne l'Avv. Maria Teresa Abate con residenza presso il Comune di;
- che il Comune di , il 9 CP_3 CP_1
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maggio 2019 (prot. 13208/2019) e in data 24 settembre 2019 (protocollo
27124/2019) aveva inviato al Comune di tutta la documentazione utile CP_4
alla presa in carico amministrativo e sociale del minorenne;
- che il procuratore della società attrice, in data 12 dicembre 2019, aveva inviato al Comune di e per conoscenza al Comune di , una proposta di CP_4 CP_1
negoziazione assistita ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge/132/2014 al fine di convenire il pagamento del credito vantato dalla cooperativa in merito al servizio residenziale erogato al minorenne;
- che il Comune di in data CP_4
16 dicembre 2019, aveva richiesto al procuratore della società attrice il provvedimento di affido del minorenne (già inviatogli precedentemente dal
Comune di nelle date suindicate) ed il provvedimento di nomina del CP_1
Tutore redatto dal Tribunale Napoli Nord in qualità di Tribunale competente per territorio alla comunità alloggio che aveva ospitato il minorenne;
che il procuratore della società attrice, in data 10 gennaio 2020, aveva inviato al
Comune di il decreto di tutela a favore del minorenne richiedendone CP_4
contestualmente la presa in carico amministrativa ma il Comune di in CP_4
data 31 dicembre 2020, aveva comunicato di non essere l'Ente predisposto a sostenere la presa in carico amministrativa a favore del minorenne per il servizio residenziale erogato in quanto ritenendo che, sia pur implicitamente, fosse stato il
Giudice Tutelare stesso, in applicazione delle disposizioni normative sopra richiamate, ad aver individuato i soggetti istituzionali tenuti a provvedere al minore anche sotto il profilo economico, sulla base del criterio generale della competenza territoriale sancito dall'art.13 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e confermato dall'art. 6, comma 1, della legge 8.11.2000 n. 328, escludendo in questo il (mai preso in considerazione in alcun Controparte_4 provvedimento del Giudice) e richiamando l'art. 343 c.c. ai sensi del quale “se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove la sede principale degli affari e interessi del minore”; - che, pertanto, in data 5 gennaio
2021, erano stati richiesti all'Avv. Maria Teresa Abbate, in qualità di Tutore del minorenne, chiarimenti circa la situazione giuridica dei genitori del minorenne al
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momento dell'apertura della tutela da parte del Tribunale di Napoli Nord che, in data 11 gennaio 2021, aveva comunicato che i genitori del minore non erano stati sospesi o dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e, che avanti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli risultava aperto fascicolo n. 1482/AC/2019 PM Dott. Regine, ma che a quella data non sono erano stati emessi provvedimenti;
- che il procuratore della società attrice, il
14 gennaio 2021, aveva inviato al Comune di (per conoscenza anche al CP_4
Comune di ) richiesta di pagamento per il servizio di accoglienza CP_3
erogato con ulteriori chiarimenti allo stesso Comune in risposta alla contestazione del 31 dicembre 2020; - che la legge n. 6972 del 17 luglio 1890 (c.d. legge
Crispi), all'articolo 72, nell'individuare il Comune tenuto al pagamento delle rette di mantenimento degli assistiti, adottava il criterio del c.d. “domicilio di soccorso”, in epoca recente obliterato a seguito dell'entrata in vigore della legge
328/2000 che all'articolo 6, comma 4° del succitato testo normativo dispone che
“per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”; - che, a suo avviso, nella vicenda controversa non sussisteva alcun dubbio sul fatto che gli Enti comunali convenuti fossero tenuti, in via solidale o alternativa, a corrispondere alla società attrice la retta dovuta per le prestazioni di accoglienza e reinserimento sociale prestate in favore del minorenne in forza di un'obbligazione che trovava il suo fondamento immediatamente e direttamente nella legge;
- riguardo al computo del quantum debeatur, il Controparte_4
aveva rifiutato la fattura n. 543 del 30 novembre 2019 relativa al periodo che va dal 8 aprile 2019 al 30 novembre 2019 trasmessa tramite piattaforma commerciale;
- che essa aveva applicato, per il minore ospitato presso la sua comunità, una retta giornaliera di euro 98,86 più iva sulla base della Delibera della Regione Campania, n. 372 del 7 agosto 2015, avente ad oggetto
“Determinazione delle tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali” ed indicante i tariffari giornalieri a fronte delle varie tipologie di assistenza (doc. 15);
- che, per le prestazioni di assistenza e ricovero riguardanti il minore per cui è
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causa, era stata presa in considerazione la retta pro capite giornaliera indicata nel riquadro “Comunità alloggio” pari ad euro 98,86 pro die, per complessivi euro
48.372,19 (quarantottomilatrecentosettantadue/19) iva inclusa per il periodo di collocamento del minore presso la struttura;
- chiedeva, pertanto, il pagamento della predetta somma, in via solidale ovvero alternativa, tra il Comune di
(i cui servizi sociali avevano disposto il collocamento del minorenne CP_1
in comunità) e/o il Comune di (luogo di residenza della tutrice CP_3 all'inizio dello specifico periodo di collocamento del minorenne presso la comunità di parte attrice) e/o Comune di (luogo di residenza del nucleo CP_4
familiare).
Si costituiva in giudizio il contestando, in fatto ed Controparte_1 in diritto, l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In particolare: - eccepiva il difetto di legittimazione passiva sia perché la stessa attrice aveva ammesso di aver richiesto il pagamento delle somme dovute al Comune di sia perché l'art. CP_4
6 della legge n. 328/2000, comma 4, era chiaro nel prescrivere che “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”; - deduceva la totale estraneità al rapporto controverso, avendo accertato una situazione di abbandono da parte dei genitori e poi avviato il procedimento disciplinato dall'art. 403 c.c., di collocazione del minore in un luogo sicuro e più idoneo alla sua crescita e al suo sviluppo psico-fisico, avvisando prontamente il
Comune di quale ente in cui il nucleo familiare del minore CP_4 [...]
risiedeva, completando così l'iter procedurale di sua competenza, Persona_1
in virtù del già richiamato art. 6, comma 4, della legge 328/2000; - che la disciplina di riferimento per determinarne la residenza del minore è l'articolo 45 del codice civile, secondo il quale “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore e, nel caso di genitori separati che non abbiano la stessa residenza il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive”; - che esso non aveva alcuna obbligazione nei confronti della C.A.O.S., giacché il suo compito istituzionale, in quanto ente in cui il minore frequentava la
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scuola, era stato assolto con la collocazione dello stesso, accertato il fenomeno di dispersione scolastica e di disagio familiare, in una struttura idonea, mentre l'integrazione economica spettava, invece, al comune in cui il genitore del minore o il tutore aveva la residenza.
Si costituiva in giudizio il contestando, in fatto Controparte_3
ed in diritto, l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In particolare: - eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto il soggetto tenuto al pagamento doveva individuarsi ai sensi dell'art. 6 della legge n. 328/2000, comma 4, secondo cui
“per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”; - deduceva la totale estraneità al rapporto controverso, non essendo stato sottoscritto alcun contratto con la per cui la mancanza di un contratto Pt_1
scritto escludeva del tutto possibilità che esso potesse essere chiamato alla valida corresponsione di una somma di denaro a favore dell'attrice, stante il disposto dell'art. 191, comma 3, del decreto legislativo 267/2000 che, per Province,
Comuni e Comunità montane statuisce che “ qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistono la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e dichiarata o divenuta esecutiva, nonché l'impegno contabile…sul competente capitolo del bilancio di previsione…”, precisando poi che “ per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio a pena di decadenza” e che (comma 4) in caso “di violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che hanno consentito la fornitura”.
Si costituiva in giudizio il contestando, in fatto ed in Controparte_4 diritto, l'avversa domanda chiedendone il rigetto. Ripercorrendo la vicenda fattuale riguardante il minore ed il suo collocamento presso struttura riconducibile alla attrice, contestava la riconducibilità all'ente locale della relativa spesa deducendo: - preliminarmente l'improcedibilità della domanda, per non essere
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stata prodotta la dichiarazione di mancato accordo all'esito del procedimento di negoziazione assistita, pur instaurato, e comunque perché richiedente una somma superiore rispetto a quella indicata nel procedimento di negoziazione;
- richiamando gli artt. 43, 45, comma 2, 343 e 403 del codice civile ed i provvedimenti adottati dal Comune di e dal Tribunale di Napoli CP_1
Nord escludeva la sua competenza a provvedere in merito alle spese relative alla collocazione del minore nella casa famiglia, seppur la madre del medesimo fosse ancora formalmente residente ad Albenga (SV) in quanto domiciliata da almeno un anno a (ove il minore era già iscritto alla scuola dell'obbligo), CP_1
ritenendo che nel caso del minore dovesse darsi la preferenza al domicilio effettivo e non alla residenza, avente carattere successivo e alternativo in caso di mancanza di un domicilio noto;
- l'inconferenza del richiamo al comma 4 dell'art. 6 della Legge 328/2000, trattandosi di norma avente carattere sussidiario e derogatorio rispetto alle disposizioni del codice civile, richiedendo il carattere della stabilità del ricovero, circostanza che non verificatasi nel caso di specie, avendo il minore alloggiato nella casa famiglia per 15 mesi;
- altrimenti, applicando la predetta disposizione, il Comune di luogo della residenza CP_4
anagrafica della madre e del minore sino al 24/07/2020 per emigrazione a
(ovvero oltre 15 mesi dopo rispetto al provvedimento del Comune di CP_1
del 05/04/2019 allorquando la madre ed il minore erano già CP_1
domiciliati in Via Giotto n. 45), sarebbe costretto a pagare i costi di CP_1
un progetto sociale elaborato da altro ente (ovvero dal Comune di ) e CP_1
relativo ad un minore che da più di un anno era già domiciliato nella Regione
Campania, per come acclarato anche dal Giudice Tutelare che lo aveva indicato residente in [...], con ciò dando piena validità al CP_1 domicilio familiare;
- che il Comune di non l'aveva preventivamente CP_1
interpellato perché, altrimenti, l'avrebbe notiziato che il minore non risiedeva più ad evitando così ogni successiva richiesta economica. CP_4
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
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In via preliminare deve darsi atto della procedibilità della domanda, stante l'avvenuta instaurazione del procedimento di negoziazione assistita nei confronti degli enti locali convenuti, come si trae dalla documentazione allegata in atti.
Sempre in via preliminare, deve escludersi la legittimazione passiva del e del , in quanto l'art.6, comma Controparte_1 Controparte_3
4, della legge n.328 del 2000 è chiaro nell'individuare quale soggetto tenuto al pagamento degli oneri economici derivanti dal ricovero, il comune nel quale gli assistiti hanno la residenza prima del ricovero che, nella fattispecie in esame va individuato nel Comune di A tal riguardo, possono agevolmente CP_4
superarsi le doglianze sollevate dal predetto ente, costituendosi nel presente giudizio, riguardo l'applicabilità della predetta disposizione con riferimento alla
“stabilità” dell'assegnazione, certamente sussistente per il minore affidato in quanto durata circa quindici mesi (come espressamente riconosciuto dal Comune di , sia riguardo al cd. domicilio di soccorso, in quanto la giurisprudenza CP_4 più recente ha ritenuto che “gli oneri economici relativi all'affidamento di minori
a famiglie per ragioni socio-assistenziali, quand'anche siano stato disposti in data antecedente all'entrata in vigore della l. n. 328 del 2000, devono essere sostenuti, ex art 6 comma 4 della predetta legge, dal Comune nel quale i minori avevano la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, dovendosi escludere l'ultrattività del criterio relativo al domicilio di soccorso previsto dall'abrogato art. 72 della l. n. 6972 del 1890” (Sez. 1 - , Ordinanza n.
3791 del 08/02/2019).
Premesso quanto precede, nel merito, le domande spiegate da parte attrice sono infondate e devono essere rigettate.
Invero, costituisce ius receptum - fondato sul dato testuale desumibile dall'articolo 16 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 - che i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione devono essere redatti a pena di nullità in forma scritta, con la sottoscrizione ad opera dell'organo rappresentativo dell'ente - munito dei poteri necessari per vincolare l'Amministrazione - e dell'altro contraente in unico documento, contenente la specifica indicazione delle clausole disciplinanti il rapporto.
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Una deroga a tale previsione normativa è prevista dal successivo articolo
17 del medesimo regio decreto per i soli contratti con le ditte commerciali, i quali possono essere conclusi anche a distanza, a mezzo corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, fermo restando che anche detti atti devono rivestire la forma scritta a pena di nullità e che non possono essere meri atti scritti indicativi di un accordo solo verbale (in questi termini Cass. Civ., n. 16562 del 22 giugno 2018).
Tali regole formali rappresentano uno strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della Pubblica Amministrazione, sia nell'interesse del cittadino sia nell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex multis Cass. Civ., n. 6555/2014). Il descritto requisito formale - come è stato puntualmente evidenziato (cfr. Cass. Civ., n. 9428/2001; Cass. Civ.,
n. 14099/2004; Cass. Civ., n. 20340/2010) - viene considerato quindi espressione dei generali principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica
Amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. Per queste ragioni si spiega il principio in virtù del quale la nullità del contratto di cui sia parte la P.A. privo della forma ad substantiam è rilevabile anche d'ufficio dal Giudice ed è insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, senza possibilità di ravvisarne la stipulazione per facta concludentia o in modo implicito da singoli atti (ex multis
Cass. Civ., n. 25631/2017; Cass. Civ., n. 1236/2015; Cass. Civ., n. 21477/2013).
Ne consegue, dunque, che non può ritenersi sufficiente, ai fini dell'instaurazione di un valido rapporto contrattuale con la Pubblica
Amministrazione, che da un atto o più atti scritti risultino comportamenti meramente attutivi di un accordo verbale, atteso che - in forza delle norme sopra richiamate - detto accordo deve essersi necessariamente perfezionato mediante uno scambio di consensi resi in forma scritta. Ciò comporta che, sul piano probatorio, l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto, che in quanto fatto costitutivo della domanda spiegata grava a carico dall'attore, non possa essere assolto a mezzo della prova testimoniale né a mezzo delle presunzioni, ma debba
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essere necessariamente assolto mediante la produzione in giudizio del contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta ad substantiam.
Ne consegue che, come nella fattispecie in esame, sebbene l'effettiva esecuzione del servizio per cui è causa non sia stata specificamente contestata dalla controparte, non è dato rinvenire (perché non allegato né, tantomeno, essere stato menzionato) un valido accordo in forma scritta ai sensi di legge, non potendo servire in tal senso le comunicazioni versate in atti da parte attrice, non potendosi considerare siffatti documenti atti implicitamente ammissivi del diritto di credito preteso nel presente giudizio.
Invero, il contratto di cui sia parte una P.A. è nullo sia quando concluso in assenza della necessaria copertura finanziaria sia quando privo della forma scritta.
Tuttavia, mentre la nullità conseguente alla mancata indicazione della copertura finanziaria può essere sanata attraverso la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la seconda ipotesi di nullità - conseguente alla mancanza di un valido contratto stipulato in forma scritta - non può essere sanata attraverso la ricognizione del debito da parte dell'ente locale interessato. (in questi termini
Cass. Civ. n. 7966/2008; Cass. Civ. n. 27406/2008). Questa tesi trova conforto anche nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con ordinanza del 13 maggio 2022, n. 15303 ha enunciato il principio secondo cui:
“La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera CP_4
eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della p.a., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli
o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam”.
Alla nullità del contratto per cui è causa per mancanza del requisito della forma scritta ad substantiam si aggiunge quella per la violazione del disposto di cui all'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) il quale detta le “Regole per
l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese” prevedendo che: “
1. Gli
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enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, e' effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
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4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Il regolamento di contabilita' dell'ente disciplina le modalita' attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalita' previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti e' istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, ed e' esclusa la possibilita' di ricorrere a protocolli di settore o di reparto”.
La disposizione sopra riportata è chiara nell'indicare – quali presupposti delle domande di adempimento contrattuale nei confronti della pubblica amministrazione locale – l'esistenza di un contratto per iscritto, della delibera dell'impegno di spesa e della sua registrazione, in assenza dei quali il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, non con l'ente locale nei cui confronti sia stata resa la prestazione ma tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
La mancata indicazione dell'impegno di spesa debitamente sottoscritto dal funzionario responsabile può essere rilevato d'ufficio, costituendo una eccezione in senso lato. Invero: “per i contratti degli enti pubblici locali conclusi in forma scritta sulla base delle determinazioni a contrattare dei responsabili dei servizi, per i quali non sia intervenuta una delibera della Giunta comunale, o del
Consiglio comunale, richiedenti il parere di regolarità contabile del responsabile
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del servizio finanziario, la copertura finanziaria, costituente condizione di efficacia del contratto dell'ente pubblico locale, la cui mancanza è rilevabile
d'ufficio come eccezione in senso lato, esige, oltre all'indicazione del capitolo di bilancio impegnato, anche l'attestazione di copertura finanziaria, rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, per garantire l'effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 29828 del 27/10/2023)”. Ciò in quanto:
“L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs.
n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione. Differente è, invece, il regime stabilito per il parere di cui all'art. 49 del d.lgs. citato, attestante la mera regolarità contabile della volontà manifestata dagli organi politici del detto ente
(consiglio o giunta), la mancata acquisizione del quale non comporta alcuna illegittimità o nullità né della deliberazione né del contratto” (Sez. 3 - , Sentenza
n. 33768 del 19/12/2019 ).
Pertanto, pur in presenza del contratto scritto (che nella fattispecie in esame non è dato rinvenire), la prova del mancato rispetto della disciplina del TUEL riguardo agli impegni di spesa da parte degli enti locali costituirebbe causa impeditiva all'accoglimento della pretesa creditoria.
Per tutte le ragioni che precedono, le domande qui spiegate vanno rigettate, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese e considerata la somma domandata, secondo i criteri ed i valori medi (salvo che per la fase di trattazione, in assenza dello svolgimento di attività istruttoria) di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M. 13.08.2022 n.147 (nello scaglione ricompreso tra euro
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26.001,00 ed euro 52.000,00) recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del e Controparte_3 del , in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
Controparte_1
2) RIGETTA la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
3) CONDANNA l'attrice al pagamento nei confronti del , Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano €.4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
4) CONDANNA l'attrice al pagamento nei confronti del , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano €.4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
5) CONDANNA l'attrice al pagamento nei confronti del in Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano €.4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
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nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Aversa il giorno 07.02.2025.
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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