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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 90/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore OGGETTO:
dott. Massimo Aprile Consigliere ausiliario Altri istituti in ha pronunciato la seguente materia di diritti reali
S E N T E N Z A possesso e trascrizioni nella causa civile n. 90/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
26/06/2024, promossa
DA
, (C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
nella qualità di eredi del padre e della madre Persona_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Persona_2
Braga del foro di Brescia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in pagina 1 di 18 Brescia via Tosio n. 11, giusta deleghe allegate alla citazione in riassunzione;
Attori in riassunzione
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._5
dall'avv. Mario Gorlani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Breccia via Romanino n. 16, giusta delega in atti;
Convenuto in riassunzione
In punto: Giudizio di rinvio a seguito ordinanza emessa dalla Suprema
Corte in data 31.10.2023 n. 30224/2023.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia la Corte di Appello di Brescia, previo eventuale richiamo del CTU a chiarimenti,
A. In via principale, condannare nato a [...] il Controparte_1
19 settembre 1947 (CF , all'arretramento della CodiceFiscale_6
porzione sopraelevata dell'edificio sito in Comune di IO NCT Foglio 11
insistente sulle particelle descritte nell'atto di identificazione catastale 25
novembre 1981 n. 8273 rep. e n. 4475 racc. Notaio ed ivi individuata Per_3
dai mappali 119 parte, 232 sub. C e 231, oggi, sempre in Comune di IO
NCT Foglio 11, riclassificata ai seguenti mappali: n. 119 sub. 1, n. 119 sub. 2, n.
3, 231 sub. 4, n. 231 sub. 5, n. 231 sub. 6, n. 231 sub. 7, n. 231 sub. 8, n. 231 pagina 2 di 18 sub. 9, n. 231 sub. 10; n. 420, n. 420 sub. 1, n. 420 sub. 2, n. 420 sub. 3, n. 420
sub. 4, porzione edificata in violazione della distanza di dieci metri dalle pareti finestrate presenti nel fabbricato esistente sulla proprietà oggi di Parte_1
di e di fabbricato descritto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
nell'atto di identificazione catastale 25 novembre 1981 n. 8273 rep. e n. 4475
racc. Notaio con i mappali 119 parte, 232 sub. a, 232 sub. b, 232 sub. d., Per_3
oggi, sempre in Comune di IO NCT Foglio 11, riclassificati ed individuati con i seguenti mappali: n. 119 sub. 6, n. 119 sub. 7, n. 119 sub. 8; n.
232; n. 419 sub.1, n. 419 sub. 2, n. 419 sub. 3, n. 419 sub. 4; n. 421 porzione rappresentata nella tavola 2 redatta dal C.T.P. degli attori, dott. ing. Per_4
ed allegata alle osservazioni dal medesimo CTP redatte in data 14
[...]
gennaio 2025 (allegato 11 alla CTU) e ribadite dallo stesso CTP nel-la nota 31
gennaio 2025 (allegato 18 alla CTU).
B. In via subordinata: condannare nato a [...] Controparte_1
il 19 settembre 1947 (CF , all'arretramento della CodiceFiscale_6
porzione sopraelevata dell'edificio sito in Comune di IO NCT Foglio 11
insistente sulle particelle descritte nell'atto di identificazione catastale 25
novembre 1981 n. 8273 rep. e n. 4475 racc. Notaio ed ivi individuata Per_3
dai mappali 119 parte, 232 sub. C e 231, oggi, sempre in Comune di IO
NCT Foglio 11, riclassificata ai seguenti mappali: n. 119 sub. 1, n. 119 sub. 2, n.
119 sub. 3, n. 119 sub. 4, n. 119 sub. 5; n. 231 sub. 1, n. 231 sub. 2, n. 231 sub.
3, 231 sub. 4, n. 231 sub. 5, n. 231 sub. 6, n. 231 sub. 7, n. 231 sub. 8, n. 231
pagina 3 di 18 sub. 9, n. 231 sub. 10; n. 420, n. 420 sub. 1, n. 420 sub. 2, n. 420 sub. 3, n. 420
sub. 4, porzione edificata in violazione della distanza di dieci metri dalle pareti finestrate presenti nel fabbricato esistente sulla proprietà oggi di Parte_1
di di e di fabbricato descritto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
nell'atto di identificazione catastale 25 novembre 1981 n. 8273 rep. e n. 4475
racc. Notaio con i mappali 119 parte, 232 sub. a, 232 sub. b, 232 sub. d., Per_3
oggi, sempre in Comune di IO NCT Foglio 11, riclassificati ed individuati con i seguenti mappali: n. 119 sub. 6, n. 119 sub. 7, n. 119 sub. 8; n.
232; n. 419 sub.1, n. 419 sub. 2, n. 419 sub. 3, n. 419 sub. 4; n. 421 porzione così
come descritta nella CTU e rappresentata nella tavola 6 riprodotta a pagina 13
della relazione peritale del C.t.u datata 1.02.20205.
C) In ogni caso: condannare il signor al pagamento delle Controparte_1
spese del giudizio di legittimità definito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 30224/2023 e delle spese del presente giudizio.
Per parte convenuta in riassunzione:
In via principale, rigettare l'appello proposto dai riassumenti;
In via subordinata, previa consulenza definire le modalità attuative dell'ordinanza della Cassazione, escludendo dall'ordine di arretramento tutte le porzioni dell'edificio del sig. che non risultino frontistanti CP_1
all'edificio dei signori Pt_1
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 18 Con citazione del 31.03.2008, e Persona_1 Persona_2
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia Controparte_1
esponendo:
- che, con atto del 22.08.1980 a ministero notaio e Per_3 Controparte_1
avevano diviso in due lotti la villetta bifamiliare con Controparte_2
annessi fabbricati sita in IO alla via Chiari e identificata con il foglio 11
mapp. 119 e a era stato assegnato il lotto 1 e a il lotto 2, come CP_2 CP_1
da planimetria allegata;
- che, con atto dello stesso giorno, aveva alienato a e CP_2 Persona_1
a la sua porzione esclusiva e in data 25.11.1981 tutti i nuovi Persona_2
proprietari avevano sottoscritto l'atto di identificazione catastale di approvazione del tipo di frazionamento n. 2418/81 riconoscendo che la porzione acquistata dai coniugi – era identificata nelle planimetrie con i mapp. 119 Pt_1 Per_2
parte, 232 a, 232b, 232d, mentre quella di era identificata con Controparte_1
i mapp. 119 parte, 232c e 231;
- che il convenuto era di recente intervenuto sulla porzione di sua proprietà
effettuando attività edilizia sopraelevando il primo piano mansardato e aggiungendo un secondo piano in violazione delle prescrizioni sulla distanza dai confini e distacchi dai fabbricati previste dell'art. 17 delle NTA e delle distanze tra pareti finestrate previste dal DM 1444/68.
Si costituiva che resisteva. Premesso che i fratelli e Controparte_1 CP_1
avevano realizzato la villetta bifamiliare con annessi due piccoli CP_2
pagina 5 di 18 fabbricati ad uso cantina e autorimessa;
che la villetta era stata realizzata a ferro di cavallo aperto e la parte nord assegnata a e la parte sud al deducente;
CP_2
che nel 1998 entrambe le parti avevano deciso di sopraelevare, ma in seguito i coniugi avevano desistito da detto intento;
che, dopo la presentazione di Pt_1
un primo permesso di costruire, le NTA del Comune di IO erano cambiate e per la zona B1, ossia quella in cui insiste la costruzione in esame, era stata prevista la possibilità di costruire a confine nel caso di edifici a cortina continua, mentre negli altri casi era necessario l'accordo tra i confinanti o comunque una distanza mai inferiore a 5 metri.
Fatta tale premessa, il convenuto asseriva che i due corpi, in passato di unico proprietario, costituivano un esempio di costruzione a cortina continua e dunque l'art. 17 delle NTA consentiva la costruzione e la sopraelevazione senza il rispetto della distanza minima di cinque metri;
negava che le finestre di nuova realizzazione in lato ovest violassero le distanze prescritte dal DM 1444/68.
La lite veniva istruita con consulenza affidata all'arch. e con Persona_5
relativo supplemento e quindi il Tribunale accertava che il convenuto aveva sopraelevato di un piano il fabbricato esistente che doveva essere considerato come nuova costruzione e quindi soggetto al rispetto delle distanze legali,
condannava pertanto ad arretrare il piano terzo fuori terra alla Controparte_1
distanza dal confine prescritta dalle NTA, ossia di metri cinque, oltre al risarcimento del danno, quantificato in € 1.000 per ogni anno a decorrere dall'edificazione, ed ad arretrare la gronda.
pagina 6 di 18 interponeva appello. Controparte_1
Con sentenza parziale n. 1423/2017 questa Corte accoglieva in parte l'appello principale di condannando l'appellante ad arretrare a metri cinque CP_1
dal confine la porzione immobiliare del piano terzo nella parte colorata in rosso,
rigettava la domanda di arretramento della gronda e, con sentenza definitiva n.
1219/2018 del 10.07.2018, rigettava altresì l'appello principale avente ad oggetto la domanda di accertamento del diritto di tenere aperto il cancello in ferro battuto che consentiva l'accesso pedonale in lato ovest e di transitarvi.
proponeva ricorso per cassazione a cui resistevano con Controparte_1
ricorso incidentale e gli eredi di Persona_1 Persona_2
ossia , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
La Suprema Corte esaminava in primo luogo il ricorso incidentale essendo lo stesso volto ad ottenere il rispetto della superiore distanza di dieci metri dal confine in relazione alla sopraelevazione. A giudizio della Corte di cassazione,
gli art. 10.4 e art. 17 punto 5 delle NTA della variante del PRG del Comune di
IO collidevano con le disposizioni dell'art. 9 del D.M. 1444/68 inerente alla distanza tra pareti finestrate, ossia pareti che almeno in qualche punto prospettino tra loro, senza richiedere una lunghezza minima di tale reciproco prospetto.
Così argomentava la Corte: “In tema di distanze tra costruzioni, si è andata
consolidando in giurisprudenza, dopo l'intervento della sentenza n. 14953/2011
delle sezioni unite della Corte di Cassazione, l'opinione secondo cui il D.M. n.
pagina 7 di 18 1444 del 1968, essendo stato emanato su delega della L. 17 agosto 1942, n.
1150, art. 41 quinquies, aggiunto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, ha
efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti
inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono, una volta
predisposto lo strumento urbanistico locale, sulle contrastanti previsioni dei
regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica
(vedi in tal senso Cass. n. 624/2021; Cass. 14.11.2016 n. 23136). Pertanto in
tema di distanze tra fabbricati, nel regolamento locale che non preveda distanza
alcuna o che, come nella specie, preveda distanze inferiori a quelle minime
prescritte per zone territoriali omogenee dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9
questa inderogabile disciplina si inserisce automaticamente, con immediata
operatività nei rapporti tra privati, in virtù della natura integrativa del
regolamento rispetto all'art. 873 c.c., con la conseguenza che ogni previsione
regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite minimo è illegittima e va
annullata (ove oggetto di impugnazione) o comunque disapplicata, stante la sua
automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata,
essendo consentita alle Amministrazioni locali solo la previsione di distanze
superiori (vedi Cass. n. 985/2020; Cass. n. 29732/2017; Cass. n. 15458/2016;
Cass. n. 24013/2014; Cass. n. 741/2012; Cass. 19.11.2004 n. 21899; per la giur.
amministrativa, vedi Cons. Stato n. 374/2017; Cons. Stato n. 354/2013; Cons.
Stato n. 5759/2011; Cons. Stato n. 3094/2007).
La nozione di distanza tra fabbricati dell'art. 10.4 delle NTA della variante del
pagina 8 di 18 PRG del Comune di IO, contrastando con la nozione di edifici antistanti
utilizzata dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 come interpretato dalla Suprema
Corte (sono stati considerati tali da Cass. 28.8.1991 n. 9207 perfino edifici che
si fronteggiavano con le loro pareti solo per 82 cm) e con lo scopo di tale norma
di cui dovrebbe costituire l'attuazione, non può quindi essere utilizzata per
stabilire se vi sia stata violazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 ma solo per
verificare se vi sia stata violazione delle distanze previste dalle stesse NTA della
variante del PRG del Comune di IO.
In proposito occorre rammentare, infatti, che la distanza del D.M. n. 1444 del
1968, art. 9 è applicabile secondo la giurisprudenza di questa Corte a tutte le
pareti finestrate e non soltanto a quella principale, prescindendo altresì dal
fatto che esse siano o meno parallele all'edificio antistante (vedi Cass.
12.12.1986 n. 7391), per cui è sufficiente, affinché se ne faccia applicazione,
l'esistenza di finestre in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro
edificio, anche se non diffuse sull'intera parete, ma soltanto in una parte di essa
che si trovi a distanza minore di quella prescritta.
Quanto al significato del termine distanza usato nel D.M. n. 1444 del 1968, art.
9 il Consiglio di Stato, considerando la ratio di tale disposizione, volta ad
impedire, come già accennato, la formazione di intercapedini nocive sotto il
profilo igienico-sanitario, e, pertanto non eludibile, ha chiarito che "la distanza
di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dal D.M. 2 aprile
1968, n. 1444, art. 9 va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e
pagina 9 di 18 non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a
quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in
posizione parallela" (vedi Cons. Stato n. 7731/2010; Cons. Stato 5.12.2005, n.
6909). Ne deriva che il ricorso incidentale va accolto, e che l'impugnata
sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia in diversa
composizione, che nel rivalutare la domanda di arretramento della
sopraelevazione realizzata da per violazione del D.M. n. Controparte_1
1444 del 1968, art. 9 non potrà utilizzare la nozione di distanza tra fabbricati
tratta dall'art. 10.4 delle NTA della variante al PRG del Comune di IO,
dovendo solo verificare se ed in quali punti vi sia tra la proiezione
perpendicolare delle pareti in sopraelevazione realizzate da quella delle CP_3
pareti finestrate della controparte che vi si contrappongono, anche se ad
andamento curvilineo e non allineate per una lunghezza di rilievo, una distanza
inferiore ai dieci metri prescritti.
In conseguenza dell'accoglimento del motivo di ricorso incidentale, i primi tre del ricorso principale erano assorbiti e rigettati i restanti tre in relazione all'insussistenza del diritto di passaggio attraverso un cancello in ferro battuto.
, e , nella qualità di Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
eredi della madre e del padre , nelle more Persona_2 Persona_1
deceduto, riassumevano il processo;
resisteva. Controparte_1
Istruita la lite con nuova consulenza affidata all'ing. alla luce del Persona_6
dictum della Suprema Corte, la causa veniva rinviata ex art. 352 c.p.c.
pagina 10 di 18 all'udienza del 12.11.2025 per la spedizione a sentenza, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Nel giudizio di rinvio, pertanto,
non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Inoltre, nel giudizio di rinvio in seguito a ricorso per Cassazione accolto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione,
senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nel caso, invece, il cui il ricorso sia stato accolto per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche di indagare su altri pagina 11 di 18 fatti ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. Cass. 18.03.2021 n. 7621).
Nel caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto non conforme a diritto la sentenza parziale di questa Corte n. 1423/17 depositata in data 13.11.2017 nella parte in cui ha sostanzialmente confermato la sentenza del primo giudice che ha imposto a l'arretramento di cinque metri dal confine secondo Controparte_1
quanto delineato dal consulente tecnico sulla scorta degli artt. 10.4 e 17 delle
NTA della variante del PRG del Comune di IO.
Infatti, siccome l'art. 10.4 delle NTA prevedeva come condizione la circostanza che il prospetto tra due edifici fosse almeno di tre metri, questa Corte ha ritenuto non integrata la violazione dell'art. 9 D.M. 1444/1968, mentre di converso, per il giudice di legittimità, l'art. 9 del citato D.M. è norma prevalente e inderogabile,
e non esige affatto una lunghezza minima essendo sufficiente che le due pareti si fronteggino in qualche punto, con la conseguenza che detta norma si inserisce in modo automatico con immediata operatività nei rapporti tra i privati e ogni norma regolamentare in contrasto con detto limite minimo va annullata, se espressamente impugnata, o comunque disapplicata.
La Suprema Corte ha quindi imposto al giudice del rinvio di verificare se e in quali punti vi sia tra la proiezione perpendicolare delle pareti in sopraelevazione realizzate da e quelle finestrate degli attori in riassunzione Controparte_1
una distanza inferiore ai dieci metri.
Alla consulente ing. è stato dunque dato il quesito in conformità Persona_6
pagina 12 di 18 a quanto stabilito dalla Corte di cassazione.
Correttamente la consulente ha dapprima valutato la consistenza del sovralzo realizzato da sul prospetto nord – ovest (doc. 9 del fascicolo Controparte_1
di primo grado) e poi ha proceduto a verificare in quali punti si era verificata la violazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68.
Come emerge dalla sentenza del Tribunale, infatti, non si è Controparte_1
limitato a rendere abitabile il paino mansardato (ossia il primo piano o secondo piano fuori terra), ma ha realizzato ex novo un ulteriore piano (secondo piano o terzo piano fuori terra) modificando quindi le varie aperture fronteggianti l'abitazione degli eredi Pt_1
Facendo quindi applicazione del citato criterio, l'ing. ha Persona_6
individuato, nell'allegato 16 della sua relazione, la porzione dell'edificio
Mazzocchi da demolire mediante rappresentazione in tratteggio colorato in giallo sia in pianta che in sezione. Detta parte di edificio da demolire è identica per il primo piano e il secondo piano (ovvero il secondo fuori terra e il terzo fuori terra) e la sua concreta demolizione, unitamente allo spazio vuoto esistente tra le due pareti, a prescindere dalla linea di confine, fa sì che sia rispettata la distanza di metri dieci.
Guardando la sezione, va precisato che il volume da demolire ha una base a forma quasi rettangolare con lato di mt. 2,85 sul prospetto lato e una Pt_1
profondità di mt. 4,34 e di mt. 4,34 – mentre per l'altezza occorre partire dalla quota stimata prima del sovralzo sino alla copertura.
pagina 13 di 18 Il consulente di parte attrice in riassunzione dott. proponeva un Per_4
abbattimento di maggiore entità, ma il consulente ha puntualmente risposto alle osservazioni argomentando che quanto proposto dal consulente di parte non era rispettoso delle dettagliate indicazioni tecniche riportate nel quesito e mutuate dal dictum della Suprema Corte.
In questi termini, pertanto, va accolta la domanda degli attori in riassunzione, a nulla rilevando che nella pendenza del processo abbia Controparte_1
alienato alla figlia il mappale collocato nel foglio 11 identificato dal n. Per_7
119 sub. 4, alla figlia il mappale collocato nel foglio 11 Controparte_4
identificato dal n. 119 sub. 5 e alla società REVCI s.r.l. il diritto di proprietà
della porzione identificata al foglio 11 part. 119 sub. 3, n. 420 sub. 2 e 3, n. 231
sub. 6 e 7 e 8.
La domanda è stata trascritta e in ogni caso il processo prosegue tra le parti originarie ex art. 111 c.p.c.
Con riguardo al regime delle spese, la Suprema Corte ha specificato che il giudice del rinvio al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche per le spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione se rigetta l'appello e su quelle dell'intero giudizio se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (cfr. Cass. 13.06.2018 n. 15506, ma anche Cass. 21.06.2025 n.
16645). Invero, detto principio parrebbe meglio attagliarsi ai casi rinvio pagina 14 di 18 improprio, più che a quelli di rinvio proprio, ove, come detto, la Corte decide direttamente sulle domande e non già come giudice dell'impugnazione, ma detto principio parrebbe rivestire portata generale.
Nel caso concreto, la sentenza di primo grado non viene confermata e dunque è
onere della Corte provvedere sui quattro gradi di giudizio, tuttavia, la parziale reciproca soccombenza giustifica una compensazione delle spese di lite in ragione di un quarto, ponendo la restante quota a carico di Controparte_1
Infatti, esaminando il complessivo esito del giudizio, va rilevato che la domanda principale degli attori avente ad oggetto la violazione delle distanze legali per il sovralzo è stata accolta, al pari di quella risarcitoria;
è stata accolta la domanda di spostamento della gronda confermata in appello;
è stata definitivamente rigettata la domanda di in punto servitù (ossia il diritto di tenere CP_1
aperto il cancello in ferro battuto per consentire l'accesso pedonale) divenuta definitiva a seguito del rigetto del quarto, del quinto e del sesto motivo di ricorso per cassazione;
di contro, la domanda degli originari attori in materia di violazione delle distanze legali per le vedute è stata rigettata e parimenti è stata rigettata quella in cui era chiesta l'arretramento di alberi per presunta violazione dell'art. 892 c.c.
Le spese di lite vengono liquidate per l'intero:
- per il primo grado in € 348 per esborsi ed in € 7.616 per compenso (€ 1.701
fase studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria ed €
2.905 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
pagina 15 di 18 come per legge;
- per il grado di appello in € 777 per esborsi e in € 8.469 per compenso (€ 2058
per la fase studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 1.523 per la fase istruttoria,
liquidata nel valore minimo, € 3.470 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- per il giudizio di legittimità in € 1.036 per esborsi ed € 5.513 per compenso (€
2.336 per la fase studio, € 1.969 per la fase introduttiva ed € 1.208 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- per il giudizio di rinvio in € 804 per esborsi e in € 8.469 per compenso (€ 2.058
per la fase studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 1.523 per la fase istruttoria,
liquidata nel valore minimo, € 3.470 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di consulenza del primo grado e del presente giudizio di rinvio funzionali all'accertamento della violazione in materia di distanze legali,
liquidate con decreti 23.10.2009 e 4.02.2025, vengono definitivamente poste a carico di Controparte_1
Le spese per la consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle che vanno rimborsate dalla parte vittoriosa, occorre tuttavia la prova dell'effettività della spesa - che difetta nel caso concreto - ossia che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, nonostante il pagamento non sia stato effettuato al momento della sentenza.
P.Q.M.
pagina 16 di 18 La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domanda proposte da da , Parte_1 Parte_4
e da nella qualità di eredi di e di Parte_2 Parte_3 Persona_1
a seguito di ordinanza emessa dalla Corte di cassazione in Persona_2
data 31.10.2023 n. 30224, così provvede:
- condanna a demolire la porzione del proprio edificio sito in Controparte_1
Comune di IO NCT Foglio 11, riclassificata ai seguenti mappali: n. 119
sub. 1, n. 119 sub. 2, n. 119 sub. 3, n. 119 sub. 4, n. 119 sub. 5; n. 231 sub. 1, n.
231 sub. 2, n. 231 sub. 3, 231 sub. 4, n. 231 sub. 5, n. 231 sub. 6, n. 231 sub. 7,
n. 231 sub. 8, n. 231 sub. 9, n. 231 sub. 10; n. 420, n. 420 sub. 1, n. 420 sub. 2, n.
420 sub. 3, n. 420 sub. 4, in violazione della distanza di dieci metri dalle pareti finestrate presenti nel fabbricato esistente sulla proprietà oggi di Parte_1
di e di fabbricato descritto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
nell'atto di identificazione catastale 25 novembre 1981 n. 8273 rep. e n. 4475
racc. Notaio con i mappali 119 parte, 232 sub. a, 232 sub. b, 232 sub. d., Per_3
oggi, sempre in Comune di IO NCT Foglio 11, riclassificati ed individuati con i seguenti mappali: n. 119 sub. 6, n. 119 sub. 7, n. 119 sub. 8; n.
232; n. 419 sub.1, n. 419 sub. 2, n. 419 sub. 3, n. 419 sub. 4 e n. 421, nei termini indicati in motivazione meglio evidenziata e rappresentata nell'allegato 16 della consulenza a firma dell'ing. onde rispettare la distanza di dieci Persona_6
metri tra pareti finestrate;
- compensa per un quarto le spese di lite dell'intero processo, liquidate per pagina 17 di 18 l'intero come in parte motiva, ponendo la restante parte a carico di CP_1
[...]
- pone le spese di consulenza del primo grado e del presente giudizio di rinvio funzionali, liquidate con decreti 23.10.2009 e 4.02.2025, definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
119 sub. 3, n. 119 sub. 4, n. 119 sub. 5; n. 231 sub. 1, n. 231 sub. 2, n. 231 sub.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore OGGETTO:
dott. Massimo Aprile Consigliere ausiliario Altri istituti in ha pronunciato la seguente materia di diritti reali
S E N T E N Z A possesso e trascrizioni nella causa civile n. 90/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
26/06/2024, promossa
DA
, (C.F. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
nella qualità di eredi del padre e della madre Persona_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Persona_2
Braga del foro di Brescia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in pagina 1 di 18 Brescia via Tosio n. 11, giusta deleghe allegate alla citazione in riassunzione;
Attori in riassunzione
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._5
dall'avv. Mario Gorlani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Breccia via Romanino n. 16, giusta delega in atti;
Convenuto in riassunzione
In punto: Giudizio di rinvio a seguito ordinanza emessa dalla Suprema
Corte in data 31.10.2023 n. 30224/2023.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia la Corte di Appello di Brescia, previo eventuale richiamo del CTU a chiarimenti,
A. In via principale, condannare nato a [...] il Controparte_1
19 settembre 1947 (CF , all'arretramento della CodiceFiscale_6
porzione sopraelevata dell'edificio sito in Comune di IO NCT Foglio 11
insistente sulle particelle descritte nell'atto di identificazione catastale 25
novembre 1981 n. 8273 rep. e n. 4475 racc. Notaio ed ivi individuata Per_3
dai mappali 119 parte, 232 sub. C e 231, oggi, sempre in Comune di IO
NCT Foglio 11, riclassificata ai seguenti mappali: n. 119 sub. 1, n. 119 sub. 2, n.
3, 231 sub. 4, n. 231 sub. 5, n. 231 sub. 6, n. 231 sub. 7, n. 231 sub. 8, n. 231 pagina 2 di 18 sub. 9, n. 231 sub. 10; n. 420, n. 420 sub. 1, n. 420 sub. 2, n. 420 sub. 3, n. 420
sub. 4, porzione edificata in violazione della distanza di dieci metri dalle pareti finestrate presenti nel fabbricato esistente sulla proprietà oggi di Parte_1
di e di fabbricato descritto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
nell'atto di identificazione catastale 25 novembre 1981 n. 8273 rep. e n. 4475
racc. Notaio con i mappali 119 parte, 232 sub. a, 232 sub. b, 232 sub. d., Per_3
oggi, sempre in Comune di IO NCT Foglio 11, riclassificati ed individuati con i seguenti mappali: n. 119 sub. 6, n. 119 sub. 7, n. 119 sub. 8; n.
232; n. 419 sub.1, n. 419 sub. 2, n. 419 sub. 3, n. 419 sub. 4; n. 421 porzione rappresentata nella tavola 2 redatta dal C.T.P. degli attori, dott. ing. Per_4
ed allegata alle osservazioni dal medesimo CTP redatte in data 14
[...]
gennaio 2025 (allegato 11 alla CTU) e ribadite dallo stesso CTP nel-la nota 31
gennaio 2025 (allegato 18 alla CTU).
B. In via subordinata: condannare nato a [...] Controparte_1
il 19 settembre 1947 (CF , all'arretramento della CodiceFiscale_6
porzione sopraelevata dell'edificio sito in Comune di IO NCT Foglio 11
insistente sulle particelle descritte nell'atto di identificazione catastale 25
novembre 1981 n. 8273 rep. e n. 4475 racc. Notaio ed ivi individuata Per_3
dai mappali 119 parte, 232 sub. C e 231, oggi, sempre in Comune di IO
NCT Foglio 11, riclassificata ai seguenti mappali: n. 119 sub. 1, n. 119 sub. 2, n.
119 sub. 3, n. 119 sub. 4, n. 119 sub. 5; n. 231 sub. 1, n. 231 sub. 2, n. 231 sub.
3, 231 sub. 4, n. 231 sub. 5, n. 231 sub. 6, n. 231 sub. 7, n. 231 sub. 8, n. 231
pagina 3 di 18 sub. 9, n. 231 sub. 10; n. 420, n. 420 sub. 1, n. 420 sub. 2, n. 420 sub. 3, n. 420
sub. 4, porzione edificata in violazione della distanza di dieci metri dalle pareti finestrate presenti nel fabbricato esistente sulla proprietà oggi di Parte_1
di di e di fabbricato descritto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
nell'atto di identificazione catastale 25 novembre 1981 n. 8273 rep. e n. 4475
racc. Notaio con i mappali 119 parte, 232 sub. a, 232 sub. b, 232 sub. d., Per_3
oggi, sempre in Comune di IO NCT Foglio 11, riclassificati ed individuati con i seguenti mappali: n. 119 sub. 6, n. 119 sub. 7, n. 119 sub. 8; n.
232; n. 419 sub.1, n. 419 sub. 2, n. 419 sub. 3, n. 419 sub. 4; n. 421 porzione così
come descritta nella CTU e rappresentata nella tavola 6 riprodotta a pagina 13
della relazione peritale del C.t.u datata 1.02.20205.
C) In ogni caso: condannare il signor al pagamento delle Controparte_1
spese del giudizio di legittimità definito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 30224/2023 e delle spese del presente giudizio.
Per parte convenuta in riassunzione:
In via principale, rigettare l'appello proposto dai riassumenti;
In via subordinata, previa consulenza definire le modalità attuative dell'ordinanza della Cassazione, escludendo dall'ordine di arretramento tutte le porzioni dell'edificio del sig. che non risultino frontistanti CP_1
all'edificio dei signori Pt_1
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 4 di 18 Con citazione del 31.03.2008, e Persona_1 Persona_2
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia Controparte_1
esponendo:
- che, con atto del 22.08.1980 a ministero notaio e Per_3 Controparte_1
avevano diviso in due lotti la villetta bifamiliare con Controparte_2
annessi fabbricati sita in IO alla via Chiari e identificata con il foglio 11
mapp. 119 e a era stato assegnato il lotto 1 e a il lotto 2, come CP_2 CP_1
da planimetria allegata;
- che, con atto dello stesso giorno, aveva alienato a e CP_2 Persona_1
a la sua porzione esclusiva e in data 25.11.1981 tutti i nuovi Persona_2
proprietari avevano sottoscritto l'atto di identificazione catastale di approvazione del tipo di frazionamento n. 2418/81 riconoscendo che la porzione acquistata dai coniugi – era identificata nelle planimetrie con i mapp. 119 Pt_1 Per_2
parte, 232 a, 232b, 232d, mentre quella di era identificata con Controparte_1
i mapp. 119 parte, 232c e 231;
- che il convenuto era di recente intervenuto sulla porzione di sua proprietà
effettuando attività edilizia sopraelevando il primo piano mansardato e aggiungendo un secondo piano in violazione delle prescrizioni sulla distanza dai confini e distacchi dai fabbricati previste dell'art. 17 delle NTA e delle distanze tra pareti finestrate previste dal DM 1444/68.
Si costituiva che resisteva. Premesso che i fratelli e Controparte_1 CP_1
avevano realizzato la villetta bifamiliare con annessi due piccoli CP_2
pagina 5 di 18 fabbricati ad uso cantina e autorimessa;
che la villetta era stata realizzata a ferro di cavallo aperto e la parte nord assegnata a e la parte sud al deducente;
CP_2
che nel 1998 entrambe le parti avevano deciso di sopraelevare, ma in seguito i coniugi avevano desistito da detto intento;
che, dopo la presentazione di Pt_1
un primo permesso di costruire, le NTA del Comune di IO erano cambiate e per la zona B1, ossia quella in cui insiste la costruzione in esame, era stata prevista la possibilità di costruire a confine nel caso di edifici a cortina continua, mentre negli altri casi era necessario l'accordo tra i confinanti o comunque una distanza mai inferiore a 5 metri.
Fatta tale premessa, il convenuto asseriva che i due corpi, in passato di unico proprietario, costituivano un esempio di costruzione a cortina continua e dunque l'art. 17 delle NTA consentiva la costruzione e la sopraelevazione senza il rispetto della distanza minima di cinque metri;
negava che le finestre di nuova realizzazione in lato ovest violassero le distanze prescritte dal DM 1444/68.
La lite veniva istruita con consulenza affidata all'arch. e con Persona_5
relativo supplemento e quindi il Tribunale accertava che il convenuto aveva sopraelevato di un piano il fabbricato esistente che doveva essere considerato come nuova costruzione e quindi soggetto al rispetto delle distanze legali,
condannava pertanto ad arretrare il piano terzo fuori terra alla Controparte_1
distanza dal confine prescritta dalle NTA, ossia di metri cinque, oltre al risarcimento del danno, quantificato in € 1.000 per ogni anno a decorrere dall'edificazione, ed ad arretrare la gronda.
pagina 6 di 18 interponeva appello. Controparte_1
Con sentenza parziale n. 1423/2017 questa Corte accoglieva in parte l'appello principale di condannando l'appellante ad arretrare a metri cinque CP_1
dal confine la porzione immobiliare del piano terzo nella parte colorata in rosso,
rigettava la domanda di arretramento della gronda e, con sentenza definitiva n.
1219/2018 del 10.07.2018, rigettava altresì l'appello principale avente ad oggetto la domanda di accertamento del diritto di tenere aperto il cancello in ferro battuto che consentiva l'accesso pedonale in lato ovest e di transitarvi.
proponeva ricorso per cassazione a cui resistevano con Controparte_1
ricorso incidentale e gli eredi di Persona_1 Persona_2
ossia , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
La Suprema Corte esaminava in primo luogo il ricorso incidentale essendo lo stesso volto ad ottenere il rispetto della superiore distanza di dieci metri dal confine in relazione alla sopraelevazione. A giudizio della Corte di cassazione,
gli art. 10.4 e art. 17 punto 5 delle NTA della variante del PRG del Comune di
IO collidevano con le disposizioni dell'art. 9 del D.M. 1444/68 inerente alla distanza tra pareti finestrate, ossia pareti che almeno in qualche punto prospettino tra loro, senza richiedere una lunghezza minima di tale reciproco prospetto.
Così argomentava la Corte: “In tema di distanze tra costruzioni, si è andata
consolidando in giurisprudenza, dopo l'intervento della sentenza n. 14953/2011
delle sezioni unite della Corte di Cassazione, l'opinione secondo cui il D.M. n.
pagina 7 di 18 1444 del 1968, essendo stato emanato su delega della L. 17 agosto 1942, n.
1150, art. 41 quinquies, aggiunto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, ha
efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti
inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono, una volta
predisposto lo strumento urbanistico locale, sulle contrastanti previsioni dei
regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica
(vedi in tal senso Cass. n. 624/2021; Cass. 14.11.2016 n. 23136). Pertanto in
tema di distanze tra fabbricati, nel regolamento locale che non preveda distanza
alcuna o che, come nella specie, preveda distanze inferiori a quelle minime
prescritte per zone territoriali omogenee dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9
questa inderogabile disciplina si inserisce automaticamente, con immediata
operatività nei rapporti tra privati, in virtù della natura integrativa del
regolamento rispetto all'art. 873 c.c., con la conseguenza che ogni previsione
regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite minimo è illegittima e va
annullata (ove oggetto di impugnazione) o comunque disapplicata, stante la sua
automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata,
essendo consentita alle Amministrazioni locali solo la previsione di distanze
superiori (vedi Cass. n. 985/2020; Cass. n. 29732/2017; Cass. n. 15458/2016;
Cass. n. 24013/2014; Cass. n. 741/2012; Cass. 19.11.2004 n. 21899; per la giur.
amministrativa, vedi Cons. Stato n. 374/2017; Cons. Stato n. 354/2013; Cons.
Stato n. 5759/2011; Cons. Stato n. 3094/2007).
La nozione di distanza tra fabbricati dell'art. 10.4 delle NTA della variante del
pagina 8 di 18 PRG del Comune di IO, contrastando con la nozione di edifici antistanti
utilizzata dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 come interpretato dalla Suprema
Corte (sono stati considerati tali da Cass. 28.8.1991 n. 9207 perfino edifici che
si fronteggiavano con le loro pareti solo per 82 cm) e con lo scopo di tale norma
di cui dovrebbe costituire l'attuazione, non può quindi essere utilizzata per
stabilire se vi sia stata violazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 ma solo per
verificare se vi sia stata violazione delle distanze previste dalle stesse NTA della
variante del PRG del Comune di IO.
In proposito occorre rammentare, infatti, che la distanza del D.M. n. 1444 del
1968, art. 9 è applicabile secondo la giurisprudenza di questa Corte a tutte le
pareti finestrate e non soltanto a quella principale, prescindendo altresì dal
fatto che esse siano o meno parallele all'edificio antistante (vedi Cass.
12.12.1986 n. 7391), per cui è sufficiente, affinché se ne faccia applicazione,
l'esistenza di finestre in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro
edificio, anche se non diffuse sull'intera parete, ma soltanto in una parte di essa
che si trovi a distanza minore di quella prescritta.
Quanto al significato del termine distanza usato nel D.M. n. 1444 del 1968, art.
9 il Consiglio di Stato, considerando la ratio di tale disposizione, volta ad
impedire, come già accennato, la formazione di intercapedini nocive sotto il
profilo igienico-sanitario, e, pertanto non eludibile, ha chiarito che "la distanza
di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dal D.M. 2 aprile
1968, n. 1444, art. 9 va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e
pagina 9 di 18 non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a
quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in
posizione parallela" (vedi Cons. Stato n. 7731/2010; Cons. Stato 5.12.2005, n.
6909). Ne deriva che il ricorso incidentale va accolto, e che l'impugnata
sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia in diversa
composizione, che nel rivalutare la domanda di arretramento della
sopraelevazione realizzata da per violazione del D.M. n. Controparte_1
1444 del 1968, art. 9 non potrà utilizzare la nozione di distanza tra fabbricati
tratta dall'art. 10.4 delle NTA della variante al PRG del Comune di IO,
dovendo solo verificare se ed in quali punti vi sia tra la proiezione
perpendicolare delle pareti in sopraelevazione realizzate da quella delle CP_3
pareti finestrate della controparte che vi si contrappongono, anche se ad
andamento curvilineo e non allineate per una lunghezza di rilievo, una distanza
inferiore ai dieci metri prescritti.
In conseguenza dell'accoglimento del motivo di ricorso incidentale, i primi tre del ricorso principale erano assorbiti e rigettati i restanti tre in relazione all'insussistenza del diritto di passaggio attraverso un cancello in ferro battuto.
, e , nella qualità di Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
eredi della madre e del padre , nelle more Persona_2 Persona_1
deceduto, riassumevano il processo;
resisteva. Controparte_1
Istruita la lite con nuova consulenza affidata all'ing. alla luce del Persona_6
dictum della Suprema Corte, la causa veniva rinviata ex art. 352 c.p.c.
pagina 10 di 18 all'udienza del 12.11.2025 per la spedizione a sentenza, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Nel giudizio di rinvio, pertanto,
non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Inoltre, nel giudizio di rinvio in seguito a ricorso per Cassazione accolto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione,
senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nel caso, invece, il cui il ricorso sia stato accolto per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche di indagare su altri pagina 11 di 18 fatti ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. Cass. 18.03.2021 n. 7621).
Nel caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto non conforme a diritto la sentenza parziale di questa Corte n. 1423/17 depositata in data 13.11.2017 nella parte in cui ha sostanzialmente confermato la sentenza del primo giudice che ha imposto a l'arretramento di cinque metri dal confine secondo Controparte_1
quanto delineato dal consulente tecnico sulla scorta degli artt. 10.4 e 17 delle
NTA della variante del PRG del Comune di IO.
Infatti, siccome l'art. 10.4 delle NTA prevedeva come condizione la circostanza che il prospetto tra due edifici fosse almeno di tre metri, questa Corte ha ritenuto non integrata la violazione dell'art. 9 D.M. 1444/1968, mentre di converso, per il giudice di legittimità, l'art. 9 del citato D.M. è norma prevalente e inderogabile,
e non esige affatto una lunghezza minima essendo sufficiente che le due pareti si fronteggino in qualche punto, con la conseguenza che detta norma si inserisce in modo automatico con immediata operatività nei rapporti tra i privati e ogni norma regolamentare in contrasto con detto limite minimo va annullata, se espressamente impugnata, o comunque disapplicata.
La Suprema Corte ha quindi imposto al giudice del rinvio di verificare se e in quali punti vi sia tra la proiezione perpendicolare delle pareti in sopraelevazione realizzate da e quelle finestrate degli attori in riassunzione Controparte_1
una distanza inferiore ai dieci metri.
Alla consulente ing. è stato dunque dato il quesito in conformità Persona_6
pagina 12 di 18 a quanto stabilito dalla Corte di cassazione.
Correttamente la consulente ha dapprima valutato la consistenza del sovralzo realizzato da sul prospetto nord – ovest (doc. 9 del fascicolo Controparte_1
di primo grado) e poi ha proceduto a verificare in quali punti si era verificata la violazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68.
Come emerge dalla sentenza del Tribunale, infatti, non si è Controparte_1
limitato a rendere abitabile il paino mansardato (ossia il primo piano o secondo piano fuori terra), ma ha realizzato ex novo un ulteriore piano (secondo piano o terzo piano fuori terra) modificando quindi le varie aperture fronteggianti l'abitazione degli eredi Pt_1
Facendo quindi applicazione del citato criterio, l'ing. ha Persona_6
individuato, nell'allegato 16 della sua relazione, la porzione dell'edificio
Mazzocchi da demolire mediante rappresentazione in tratteggio colorato in giallo sia in pianta che in sezione. Detta parte di edificio da demolire è identica per il primo piano e il secondo piano (ovvero il secondo fuori terra e il terzo fuori terra) e la sua concreta demolizione, unitamente allo spazio vuoto esistente tra le due pareti, a prescindere dalla linea di confine, fa sì che sia rispettata la distanza di metri dieci.
Guardando la sezione, va precisato che il volume da demolire ha una base a forma quasi rettangolare con lato di mt. 2,85 sul prospetto lato e una Pt_1
profondità di mt. 4,34 e di mt. 4,34 – mentre per l'altezza occorre partire dalla quota stimata prima del sovralzo sino alla copertura.
pagina 13 di 18 Il consulente di parte attrice in riassunzione dott. proponeva un Per_4
abbattimento di maggiore entità, ma il consulente ha puntualmente risposto alle osservazioni argomentando che quanto proposto dal consulente di parte non era rispettoso delle dettagliate indicazioni tecniche riportate nel quesito e mutuate dal dictum della Suprema Corte.
In questi termini, pertanto, va accolta la domanda degli attori in riassunzione, a nulla rilevando che nella pendenza del processo abbia Controparte_1
alienato alla figlia il mappale collocato nel foglio 11 identificato dal n. Per_7
119 sub. 4, alla figlia il mappale collocato nel foglio 11 Controparte_4
identificato dal n. 119 sub. 5 e alla società REVCI s.r.l. il diritto di proprietà
della porzione identificata al foglio 11 part. 119 sub. 3, n. 420 sub. 2 e 3, n. 231
sub. 6 e 7 e 8.
La domanda è stata trascritta e in ogni caso il processo prosegue tra le parti originarie ex art. 111 c.p.c.
Con riguardo al regime delle spese, la Suprema Corte ha specificato che il giudice del rinvio al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche per le spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione se rigetta l'appello e su quelle dell'intero giudizio se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (cfr. Cass. 13.06.2018 n. 15506, ma anche Cass. 21.06.2025 n.
16645). Invero, detto principio parrebbe meglio attagliarsi ai casi rinvio pagina 14 di 18 improprio, più che a quelli di rinvio proprio, ove, come detto, la Corte decide direttamente sulle domande e non già come giudice dell'impugnazione, ma detto principio parrebbe rivestire portata generale.
Nel caso concreto, la sentenza di primo grado non viene confermata e dunque è
onere della Corte provvedere sui quattro gradi di giudizio, tuttavia, la parziale reciproca soccombenza giustifica una compensazione delle spese di lite in ragione di un quarto, ponendo la restante quota a carico di Controparte_1
Infatti, esaminando il complessivo esito del giudizio, va rilevato che la domanda principale degli attori avente ad oggetto la violazione delle distanze legali per il sovralzo è stata accolta, al pari di quella risarcitoria;
è stata accolta la domanda di spostamento della gronda confermata in appello;
è stata definitivamente rigettata la domanda di in punto servitù (ossia il diritto di tenere CP_1
aperto il cancello in ferro battuto per consentire l'accesso pedonale) divenuta definitiva a seguito del rigetto del quarto, del quinto e del sesto motivo di ricorso per cassazione;
di contro, la domanda degli originari attori in materia di violazione delle distanze legali per le vedute è stata rigettata e parimenti è stata rigettata quella in cui era chiesta l'arretramento di alberi per presunta violazione dell'art. 892 c.c.
Le spese di lite vengono liquidate per l'intero:
- per il primo grado in € 348 per esborsi ed in € 7.616 per compenso (€ 1.701
fase studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria ed €
2.905 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
pagina 15 di 18 come per legge;
- per il grado di appello in € 777 per esborsi e in € 8.469 per compenso (€ 2058
per la fase studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 1.523 per la fase istruttoria,
liquidata nel valore minimo, € 3.470 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- per il giudizio di legittimità in € 1.036 per esborsi ed € 5.513 per compenso (€
2.336 per la fase studio, € 1.969 per la fase introduttiva ed € 1.208 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- per il giudizio di rinvio in € 804 per esborsi e in € 8.469 per compenso (€ 2.058
per la fase studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 1.523 per la fase istruttoria,
liquidata nel valore minimo, € 3.470 per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di consulenza del primo grado e del presente giudizio di rinvio funzionali all'accertamento della violazione in materia di distanze legali,
liquidate con decreti 23.10.2009 e 4.02.2025, vengono definitivamente poste a carico di Controparte_1
Le spese per la consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle che vanno rimborsate dalla parte vittoriosa, occorre tuttavia la prova dell'effettività della spesa - che difetta nel caso concreto - ossia che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, nonostante il pagamento non sia stato effettuato al momento della sentenza.
P.Q.M.
pagina 16 di 18 La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domanda proposte da da , Parte_1 Parte_4
e da nella qualità di eredi di e di Parte_2 Parte_3 Persona_1
a seguito di ordinanza emessa dalla Corte di cassazione in Persona_2
data 31.10.2023 n. 30224, così provvede:
- condanna a demolire la porzione del proprio edificio sito in Controparte_1
Comune di IO NCT Foglio 11, riclassificata ai seguenti mappali: n. 119
sub. 1, n. 119 sub. 2, n. 119 sub. 3, n. 119 sub. 4, n. 119 sub. 5; n. 231 sub. 1, n.
231 sub. 2, n. 231 sub. 3, 231 sub. 4, n. 231 sub. 5, n. 231 sub. 6, n. 231 sub. 7,
n. 231 sub. 8, n. 231 sub. 9, n. 231 sub. 10; n. 420, n. 420 sub. 1, n. 420 sub. 2, n.
420 sub. 3, n. 420 sub. 4, in violazione della distanza di dieci metri dalle pareti finestrate presenti nel fabbricato esistente sulla proprietà oggi di Parte_1
di e di fabbricato descritto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
nell'atto di identificazione catastale 25 novembre 1981 n. 8273 rep. e n. 4475
racc. Notaio con i mappali 119 parte, 232 sub. a, 232 sub. b, 232 sub. d., Per_3
oggi, sempre in Comune di IO NCT Foglio 11, riclassificati ed individuati con i seguenti mappali: n. 119 sub. 6, n. 119 sub. 7, n. 119 sub. 8; n.
232; n. 419 sub.1, n. 419 sub. 2, n. 419 sub. 3, n. 419 sub. 4 e n. 421, nei termini indicati in motivazione meglio evidenziata e rappresentata nell'allegato 16 della consulenza a firma dell'ing. onde rispettare la distanza di dieci Persona_6
metri tra pareti finestrate;
- compensa per un quarto le spese di lite dell'intero processo, liquidate per pagina 17 di 18 l'intero come in parte motiva, ponendo la restante parte a carico di CP_1
[...]
- pone le spese di consulenza del primo grado e del presente giudizio di rinvio funzionali, liquidate con decreti 23.10.2009 e 4.02.2025, definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
119 sub. 3, n. 119 sub. 4, n. 119 sub. 5; n. 231 sub. 1, n. 231 sub. 2, n. 231 sub.