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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 17.4.2025, promossa da rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del ricorso, dall'Avv. C. Parte_1
Sciannamblo
ricorrente
CONTRO
- rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
resistente
Oggetto: riliquidazione pensione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 5.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione cat. VO con decorrenza novembre 2022 – esponeva di aver presentato, in data 25.1.2023, domanda per la liquidazione del supplemento in virtù della contribuzione versata presso la Gestione
Artigiani in data antecedente al riconoscimento della prestazione pensionistica.
Rappresentava che aveva respinto detta istanza sul presupposto che “non sono trascorsi 2 anni CP_1 dalla liquidazione della pensione o del precedente supplemento”.
Ritenuta illegittima siffatta determinazione, chiedeva che fosse accertato il diritto alla liquidazione del supplemento sulla pensione cat. VO n. 10089126 con decorrenza dall'1.2.2023.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti richiamando la disciplina di cui all'art. 7 CP_1
l.155/81. Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato.
1 Il ricorrente, già titolare di pensione di vecchiaia FPLD con i soli contributi da lavoro dipendente, ha chiesto il supplemento in riferimento ai contributi accreditati, nella gestione artigiani, precedentemente al riconoscimento del trattamento pensionistico.
L' ha rigettato la domanda ritenendo applicabile l'art. 7 L. 155/81 e dunque l'operatività del CP_1
termine dilatorio di due anni dalla decorrenza della pensione per poter chiedere il supplemento.
La tesi dell' non appare fondata. CP_2
Ed invero, l'art. 2 ter della L. n. 114/74 (legge di conversione dei D.L. n. 30/74), prevede che '…il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette. Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa…'.
Ancora, l'art. 7 della L. n. 155/81 prevede che '…le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria, per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo. La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.
La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata
l'età pensionabile…'.
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, affermato che '…in materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo,
2 contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dai riferimento del secondo comma all'art. 19 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 legge, 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 legge 22 luglio 1966 n. 613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria…' (cfr. ord. n. 2738/11, sent. n. 13604/01, sent. n,
2846/00, si veda anche App. To., n. 1018/09, n. 551/11; Cass. Sez. Lav. n. 13604 del 5 novembre
2001 e n. 28738 del 23 dicembre 2011, Cass. civ. sez. VI, od. 14 febbraio 2014, n. 3527; Trib. Torino, sez. lav., 24/11/2015, n. 2084).
Sicché, in conclusione, deve ribadirsi il principio di diritto già fatto proprio dalla S.C. (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.) secondo cui 'in materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, sesto comma, della L. 23 aprile 1981, n. 155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione. secondo quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all'art. 19 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 L. 9 gennaio 1963, n. 9 e art. 25 L.
22 luglio 1966, n. 613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria…' (cfr. Cass. 1475/2013).
Applicando tali principi al caso che occupa, si osserva che la fattispecie in esame è regolata dall'art. 9 commi 2 e 4 L. 463/1959 (essendo il ricorrente in possesso di contribuzione versata, anteriormente al pensionamento, presso la gestione artigiani): in tale caso il diritto al supplemento è subordinato al semplice raggiungimento dell'età pensionabile prevista per la Gestione autonoma (perfezionatosi- come è incontestato- in data 28.10.2022) e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda.
Ricorrendo pertanto i presupposti normativi per il riconoscimento del supplemento richiesto dal ricorrente, la domanda va accolta.
La regolamentazione delle spese di lite- liquidate tenuto conto del valore della controverisa, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse- segue la soccombenza.
3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_2 CP_1
provvede: dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione del supplemento sulla pensione in godimento, con l'utilizzo di tutta la contribuzione accreditata presso la gestione artigiani, con decorrenza 1.2.2023 e per l'effetto condanna al pagamento del dovuto, oltre accessori sino all'effettivo soddisfo;
CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 17.4.2025
IL GIUDICE dott.ssa Maria Forastiere
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 17.4.2025, promossa da rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del ricorso, dall'Avv. C. Parte_1
Sciannamblo
ricorrente
CONTRO
- rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
resistente
Oggetto: riliquidazione pensione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 5.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione cat. VO con decorrenza novembre 2022 – esponeva di aver presentato, in data 25.1.2023, domanda per la liquidazione del supplemento in virtù della contribuzione versata presso la Gestione
Artigiani in data antecedente al riconoscimento della prestazione pensionistica.
Rappresentava che aveva respinto detta istanza sul presupposto che “non sono trascorsi 2 anni CP_1 dalla liquidazione della pensione o del precedente supplemento”.
Ritenuta illegittima siffatta determinazione, chiedeva che fosse accertato il diritto alla liquidazione del supplemento sulla pensione cat. VO n. 10089126 con decorrenza dall'1.2.2023.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti richiamando la disciplina di cui all'art. 7 CP_1
l.155/81. Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato.
1 Il ricorrente, già titolare di pensione di vecchiaia FPLD con i soli contributi da lavoro dipendente, ha chiesto il supplemento in riferimento ai contributi accreditati, nella gestione artigiani, precedentemente al riconoscimento del trattamento pensionistico.
L' ha rigettato la domanda ritenendo applicabile l'art. 7 L. 155/81 e dunque l'operatività del CP_1
termine dilatorio di due anni dalla decorrenza della pensione per poter chiedere il supplemento.
La tesi dell' non appare fondata. CP_2
Ed invero, l'art. 2 ter della L. n. 114/74 (legge di conversione dei D.L. n. 30/74), prevede che '…il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette. Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa…'.
Ancora, l'art. 7 della L. n. 155/81 prevede che '…le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria, per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo. La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.
La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata
l'età pensionabile…'.
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, affermato che '…in materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo,
2 contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dai riferimento del secondo comma all'art. 19 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 legge, 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 legge 22 luglio 1966 n. 613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria…' (cfr. ord. n. 2738/11, sent. n. 13604/01, sent. n,
2846/00, si veda anche App. To., n. 1018/09, n. 551/11; Cass. Sez. Lav. n. 13604 del 5 novembre
2001 e n. 28738 del 23 dicembre 2011, Cass. civ. sez. VI, od. 14 febbraio 2014, n. 3527; Trib. Torino, sez. lav., 24/11/2015, n. 2084).
Sicché, in conclusione, deve ribadirsi il principio di diritto già fatto proprio dalla S.C. (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.) secondo cui 'in materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, sesto comma, della L. 23 aprile 1981, n. 155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione. secondo quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all'art. 19 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 L. 9 gennaio 1963, n. 9 e art. 25 L.
22 luglio 1966, n. 613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria…' (cfr. Cass. 1475/2013).
Applicando tali principi al caso che occupa, si osserva che la fattispecie in esame è regolata dall'art. 9 commi 2 e 4 L. 463/1959 (essendo il ricorrente in possesso di contribuzione versata, anteriormente al pensionamento, presso la gestione artigiani): in tale caso il diritto al supplemento è subordinato al semplice raggiungimento dell'età pensionabile prevista per la Gestione autonoma (perfezionatosi- come è incontestato- in data 28.10.2022) e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda.
Ricorrendo pertanto i presupposti normativi per il riconoscimento del supplemento richiesto dal ricorrente, la domanda va accolta.
La regolamentazione delle spese di lite- liquidate tenuto conto del valore della controverisa, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse- segue la soccombenza.
3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_2 CP_1
provvede: dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione del supplemento sulla pensione in godimento, con l'utilizzo di tutta la contribuzione accreditata presso la gestione artigiani, con decorrenza 1.2.2023 e per l'effetto condanna al pagamento del dovuto, oltre accessori sino all'effettivo soddisfo;
CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 17.4.2025
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