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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa discussa all'udienza del 19.3.2025, promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato in Parte_1 atti, dall'avv. Troso Antonio e Troso Ugo
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del direttore pro tempore rappr e difeso dall' avv CP_2
M.T.Petrucci e R. Salvo
Resistente
Oggetto: riliquidazione della pensione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.10.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe -premesso di essere titolare di pensione cat. VOART con decorrenza da agosto 2019- esponeva che l' non aveva valutato CP_2 correttamente ai fini del calcolo della retribuzione media pensionabile i periodi di malattia ai sensi dell' art 7 co 8 legge155/1981 e che non aveva calcolato correttamente la retribuzione pensionabile per i periodi di disoccupazione successivi al 1.1.2026 ai sensi dell' art 8 della legge 155/81. Chiedeva inoltre la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico considerando come eccedenza la contribuzione figurativa di maternità inutilmente accreditata negli anni 1975, 1979 e 1980 già coperti da 52 settimane come previsto dal comma 10 dell' art 7 della legge 638/83.
In considerazione di tanto chiedeva accertarsi il proprio diritto alla riliquidazione della pensione considerando come eccedenza la contribuzione figurativa per maternità inutilmente accreditata negli anni 1975, 1979 e 1980 nonché considerando la corretta retribuzione media settimanale per i periodi di malattia e disoccupazione con condanna dell' al pagamento delle differenze pensionistiche CP_2 maturate.
Si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto CP_2 gli avversi assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali risultando le richieste delle parti, pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 38 d.l. n.
98/2011. Sul punto giova richiamare il recente intervento della
Suprema Corte di Cassazione n. 17430/2021 che -affrontando il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo- ha optato (con motivazioni che in questa sede si condividono) per la natura c.d. "mobile" della decadenza, che riguarda, cioè, soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri
(ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza).
Pertanto deve ritenersi l'ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal 10.10.2019 (triennio precedente la introduzione del giudizio). *
Venendo al merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Invero parte ricorrente rivendica il diritto al ricalcolo della pensione alla data della decorrenza originaria, per effetto della
“corretta determinazione della retribuzione pensionabile dei periodi di malattia agricola”.
Ebbene la domanda attorea appare infondata.
Infatti, parte ricorrente arriva a quantificare le differenze pensionistiche rivendicate in ricorso sommando le giornate di malattia a 270 giornate annue e moltiplicando il risultato per la retribuzione giornaliera dell'anno; in sostanza vengono considerate
270 giornate all'anno, come se tutte le settimane fossero piene
(ovvero vi fossero effettivamente 270 giornate lavorate e/o coperte da disoccupazione) e vengono aggiunte le settimane di malattia.
E tuttavia, siffatta operazione non trova fondamento in nessuna fonte normativa e, anzi, i criteri di calcolo utilizzati da parte ricorrente sono contraddetti dal disposto di cui all'art. 15, commi
3 e 4 , l. n. 153/69, ai sensi dei quali “3. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti. 4. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola”.
Dal disposto normativo sopra riportato si evince che, in generale,
è possibile computare, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, le settimane piene, anche se le giornate lavorate nell'anno sono inferiori a 270 (così al comma 3), con l'effetto che se dividendo il numero di giornate accreditate per le
52 settimane che compongono l'annualità risultano meno di 5,19231 giornate a settimana, la retribuzione agricola sarà comunque calcolata per 5,19231 giornate a settimana. Ciò non appare possibile, però, tutte le volte in cui vi sia contribuzione diversa da quella per lavoro agricolo e disoccupazione agricola, e quindi, come nel caso di specie, quando vi siano giornate di malattia agricola;
in tal caso, infatti, stante l'espressa inapplicabilità del comma 3, non potrà essere considerata la settimana piena cui aggiungere ulteriore contribuzione, e quindi dovrà essere considerata la contribuzione effettiva da lavoro e da disoccupazione, cui andranno aggiunte le giornate di malattia (cfr. in argomento anche sentenza del Tribunale di Lecce n. 2466/2022, estensore dott. Basta e sentenza
Corte di Appello di Lecce n 604/2023 su caso analogo).
Alla luce delle suesposte considerazioni, i dati utilizzati da parte ricorrente ai fini del calcolo della differenze pensionistiche non appaiono conformi alle disposizioni di legge e, pertanto, la domanda attorea di riliquidazione della pensione con il corretto computo della RMS per i periodi di malattia non può essere accolta.
*
Parte ricorrente chiede inoltre la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico considerando come eccedenza la contribuzione figurativa di maternità inutilmente accreditata negli anni 1975, 1979 e 1980 nei limiti della capienza annua come previsto dal comma 10 dell' art 7 della legge 638/83.
A fondamento delle proprie richieste evidenzia che negli anni 1975,
1979 e 1980 risultano accreditate in favore del ricorrente settimane di contribuzione figurativa per maternità; che rivalutando le giornate agricole e di disoccupazione accreditate nelle predette annualità per il coefficiente di 3,86 il periodo di maternità è esuberante rispetto al limite annuo di 270 contributi giornalieri;
che residuano settimane non utilizzate ai fini pensionistici che avrebbero potuto essere utilizzate negli anni successivi (in cui sono accreditate meno di 52 settimane fino al raggiungimento di 52 settimane).
Ciò detto, si fa presente che:
l'art. 7 l. n. 638/83 che, nella parte che qui rileva, prevede: “9.
Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa (…) 10.Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva. (…) 12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti
2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi. 12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno”. Appare ancora utile riportare l'art. 9 ter, comma 5, del d.l. n. 510/96, recante “Disposizioni in materia di lavoro agricolo” che espressamente dispone: “Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1° gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti
2,60 e 3,86 di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 4 [ndr. D.l. n. 463/83 convertito in l. n. 638/86] non può determinare per ciascun anno il superamento né delle 270 giornate complessive né delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità”.
Invero, la lettura coordinata delle norme sopra riportate induce a ritenere che la utilizzazione delle giornate eccedenti le 270 - prevista dal comma 10- sia possibile solo con riferimento alle giornate di lavoro effettivamente accreditate e non anche con riferimento a quelle che risultino eccedenti a seguito della rivalutazione operata ai sensi del comma 12. Si ha conferma di tanto proprio dal disposto dell'art. 9 ter, comma 5, cit. il quale - interpretando autenticamente il comma 12 e così prevedendo che la rivalutazione non possa determinare per ciascun anno il superamento delle 270 giornate complessive- stabilisce di fatto che l'eventuale eccedenza di giornate risultanti da siffatta rivalutazione sia neutra e non possa essere utilizzata per fini diversi da quelli per i quali è stato introdotto il correttivo della rivalutazione, ovvero il raggiungimento delle 270 giornate annue.
Per i suesposti motivi anche tale domanda va rigettata.
*
Infine parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto CP_2 all'esatta liquidazione della pensione in godimento, in quanto l'Istituto avrebbe omesso di includere l'esatta retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa relativi a periodi di disoccupazione per gli anni dal 2006 al 2011 risultanti dall'estratto contributivo in atti;
tanto avrebbe fatto in violazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 155/1981.
Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
Ciò posto, deve darsi atto che l'art. 40 l. n. 183/2010, art. 40, nel dettare nuove modalità di computo della retribuzione annua pensionabile in relazione a periodi coperti da contribuzione figurativa ha operato una scelta più restrittiva rispetto al criterio di tendenziale onnicomprensività previsto dal combinato disposto dall'art. 8 l. n. 155/81, art. 8, e dall'art. 12 l.n. 153/69, stabilendo che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre
2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento"; e tale importo, prosegue la norma, "deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi".
Se così è, deve allora ritenersi la irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma
1, l. n. 155/81, operato dal ricorrente in relazione ai periodi di contribuzione figurativa che ricadono negli anni dal 2005 al 2016, assoggettati alla disciplina dell'art. 40 cit.
Infatti, il ricorrente invoca un concetto di retribuzione che rimanda a quella effettivamente percepita nel periodo precedente al periodo di disoccupazione e non anche al diverso concetto della “normale retribuzione” che avrebbe percepito se avesse lavorato, comprensiva esclusivamente degli elementi fissi e continuativi.
Ciò che si vuol dire è che la retribuzione indicata nell'estratto contributivo nell'anno precedente al periodo di contribuzione figurativa, non necessariamente corrisponde alla “normale retribuzione” da intendersi nel senso voluto dalla norma sopra riportata, in quanto il dato riportato nell'estratto contributivo riporta la retribuzione “effettivamente percepita”, che ben potrebbe contenere voci retributive straordinarie, non riconducibili agli elementi fissi e continuativi.
Di conseguenza, appaiono insufficienti le allegazioni attoree, che pretendono di rilevare l'inadempimento dell' dai dati CP_3 rilevati dall'estratto contributivo -e, dunque, dalla mancata corrispondenza tra la retribuzione effettivamente percepita in costanza di rapporto di lavoro e quella utilizzata per i periodi di contribuzione figurativa- atteso che non è dato sapere da quali elementi retributivi è determinata la retribuzione riportata nell'estratto contributivo suddetto, laddove, sulla scorta dei principi sopra esposti, devono essere escluse dal computo in discorso tutte le somme prive della caratteristica della ordinarietà e continuità.
Nel ricorso introduttivo del giudizio difettano allegazioni e prove che consentano di individuare la retribuzione ordinaria rilevante ai fini della corretta retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa relativa ai periodi di disoccupazione per gli anni dal 2006 al 2011, visto che non è indicata l'attività lavorativa espletata dal ricorrente nei periodi rilevanti per i fatti di causa, né è indicato l'inquadramento e il CCNL applicato dal datore di lavoro, elementi indispensabili ai fini della, individuazione della “normale retribuzione”.
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce,19.3.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa