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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2260/2024 RG promossa da
con avv.ti Salvatore Rotundo e Sergio Fruncillo Parte_1 contro
con avv.to Sergio Aprile CP_1 in punto: decorrenza pensione di vecchiaia;
decisa all' udienza del 4.2.2025 .
FATTO
Con ricorso depositato in data 2.11.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito nei confronti dell' CP_ opponendo il provvedimento 14.08.2024 di rigetto della domanda di pensione di vecchiaia con decorrenza 1 giugno 2024 in quanto non risultavano accreditati almeno venti anni di contribuzione in cumulo.
CP_ L' si è costituito eccependo l' inammissibilità del ricorso, e chiedendo la rifusione delle spese di lite, per difetto di giurisdizione dell'AGO in favore della Corte dei Conti trattandosi di pensione pubblica .
CP_ All' odierna prima udienza il ricorrente tramite il difensore ha aderito all' eccezione dell' , e chiesto la compensazione delle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente, sul contrasto in punto spese di lite è stata trattenuta in decisione.
*****
CP_ Va dichiarato il difetto di giurisdizione dell' AGO come eccepito dall' La pensione di cui si controverte è una pensione pubblica, ossia una pensione di un dipendente del
Ministero della Giustizia, nello specifico un Ufficiale Giudiziario iscritto alla Gestione dipendenti pubblici, già INPDAP, già . CP_2
Ne discende il difetto di giurisdizione dell'AGO essendo invece la questione devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, avente cognizione esclusiva sulla materia pensionistica, ex artt. 13 e 62 R.D.
1214/1934, ossia su tutti i provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza delle pensioni a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge (Cfr., Cass., SS.UU., ex multis, n. 18076/2009, n. 17927/2013 e n. 26935/2014).
Si controverte in particolare dei presupposti per la decorrenza di pensione pubblica, pertanto si tratta di un giudizio devoluto, appunto, alla giurisdizione della Corte dei conti, che giudica infatti sui ricorsi
"in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato" (R.D. n. 1214 del 1934, artt. 13 e 62) e dunque rispetto a tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi,
a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo e altresì quelle in cui si controverta dei relativi contributi e quindi della sufficienza od eccedenza degli stessi solo rispetto alla pensione.
Il carattere esclusivo della giurisdizione della Corte dei Conti in materia si fonda sul criterio di collegamento costituito dalla materia.
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione dell' adita AGO a favore della Corte dei Conti.
Spese integralmente compensate per la natura della pronuncia e la pronta adesione del ricorrente al CP_ rilievo
pqm
dichiara il difetto di giurisdizione dell'adita A.G.O. a favore della Corte dei Conti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Venezia, 4.2.2025 .
Il Giudice