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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/08/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4782/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4782 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 13.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Empoli, Piazza A. Gramsci n. 16, presso lo studio dell'Avv. Andrea Lolli che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Santa Croce sull'Arno, Via Basili n. 4 presso lo studio dell'Avv. Piter
Fondelli che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta nonché contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonella Veritti sito in Pontedera, Via I Maggio
n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ranieri in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- terza chiamata
Oggetto: “Somministrazione”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2021, la società ha convenuto in giudizio la Parte_1 società hiedendo all'intestato Tribunale: - in tesi, la risoluzione del contratto Controparte_1 di somministrazione in ragione dell'inadempimento della convenuta;
- in ipotesi, la risoluzione del contratto di appalto in forza dell'inadeguatezza dell'opera alla relativa destinazione;
- in ulteriore subordine, l'accertamento della responsabilità della convenuta per omessa/errata manutenzione dell'impianto; - in ogni caso, la condanna di al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale e del danno all'immagine per complessivi € 576.889,31; con il favore delle spese di lite.
La società attrice, premesso di essere attiva nel settore del commercio del pellame in qualità di produttrice e fornitrice, ha allegato di essersi rivolta nel 2019 si è rivolta alla società CP_1 per la fornitura del Cromo base 16/18% necessario alla lavorazione del pellame in fase di
[...] riconcia delle pelli. Ciò premesso, a sostegno delle domande ha allegato: - che le parti hanno raggiunto un accordo in forza del quale la convenuta avrebbe fornito periodicamente il Cromo, previa installazione nei locali di essa attrice di una cisterna per l'utilizzo dello stesso;
- che nel periodo tra il
10.10.2020 e il 20.11.2020 si è verosimilmente verificato un guasto all'impianto di stoccaggio del
Cromo fornito, con conseguenti modifiche alla struttura delle pelli;
- che nel periodo tra la fine del novembre 2020 e l'inizio del dicembre dello stesso anno è emerso che il contenuto della cisterna di ra alterato e, segnatamente, il Cromo era eccessivamente diluito;
- che dei vizi Controparte_1
e difetti riscontrati è stata data notizia alla fornitrice la quale, previo sopralluogo, riconosceva che il vizio al era derivato da un cattivo funzionamento della serpentina della macchina fornita;
- Pt_2 che nel periodo del sinistro, attesa la quantità di pellame lavorato e danneggiato, si è verificata una perdita pari al 13% del prodotto, per complessivi € 279.116,18; - che i vizi sul pellame hanno determinato contestazioni da parte dei clienti finali, per complessivi € 95.804,84 nonché per €
137.448,28 per ordini annullati ed € 11.875,75 per il rientro della merce;
- che sono previsti costi pari ad € 2.644,26 per lo smaltimento del pellame ancora in magazzino;
- che si è verificato, altresì, un danno all'immagine alla società da quantificarsi in via equitativa in € 50.000; - che nonostante il sopralluogo congiunto ed il prelievi del contenuto della cisterna in contraddittorio con quest'ultima non ha avanzato alcuna proposta risarcitoria. Controparte_1
Con comparsa dell'1.03.2022 si è costituita in giudizio la società a quale, in Controparte_1 via preliminare, ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa;
nel merito, ha chiesto rigettarsi integralmente le domande attoree in quanto inammissibili, relative ad un diritto prescritto e comunque infondate;
in via subordinata, ha chiesto la condanna della terza chiamata a tenerla indenne da quanto dovuto in favore della società attrice. La convenuta ha altresì spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attrice al pagamento di € 2.818,20 a saldo della fattura n. 336 del 30.09.2020, assumendo l'inadempimento della Parte_1 all'obbligazione di pagamento della fornitura di Cromo ricevuta.
La difesa convenuta ha eccepito: - di avere consegnato la cisterna alla controparte su richiesta della stessa, atteso che ne era sfornita per aver sempre utilizzato cromo in polvere;
- la cisterna è stata consegnata a titolo di comodato d'uso gratuito previa verifica dell'integrità della stessa;
- detta cisterna è dotata di una serpentina in rame che consente la circolazione dell'acqua calda al fine di evitare il solidificarsi del Cromo;
- la cisterna, quale mero serbatoio, una volta installata è gestita interamente dall'utilizzatore; - la perdita riscontrata sulla serpentina – ed esterna al serbatoio – era di dimensioni minime ed è stata prontamente riparata in occasione del sopralluogo del 13.11.2020; - la cisterna ha funzionato correttamente per oltre un anno dalla consegna.
Sulla scorta di tali eccezioni, la società a negato che tra le parti sia intervenuto Controparte_1 un contratto di somministrazione e/o di appalto, con conseguente inammissibilità della domanda di risoluzione, ed ha specificato di non aver mai assunto alcun obbligo di manutenere la cisterna in dotazione alla società in ogni caso, quest'ultima sarebbe decaduta dalla garanzia per non Parte_1 avere contestato pretesi vizi della merce fornita con tempestività. La difesa convenuta ha dunque eccepito l'assenza di inadempimento, la carenza di prova del danno ed ha dedotto la mancanza del nesso di causa tra la perdita riscontrata e gli asseriti vizi al e, conseguentemente, al pellame. Pt_2
Contestato, infine, anche il danno lamentato dall'attrice, sia in punto di an, sia in punto di quantum.
Sul punto, la convenuta ha dedotto: - che la documentazione unilateralmente redatta non rileva al fine di dimostrare il quantitativo di pellame danneggiato;
- che se il danno fosse stato evidente, la società attrice avrebbe dovuto interrompere subito la produzione e indagare la causa dei difetti del pellame;
- che le contestazioni di soggetti terzi non sono riconducibili al pellame lavorato nel periodo ottobre- novembre 2020 e, per altro, riguardano solo parte della merce così fornita da dunque non Parte_1 sono compatibili con i vizi lamentati in questa sede dall'attrice.
Autorizzata la chiamata in causa di terzi, in data 22.07.2022 si è costituita anche Controparte_3
[...]
La compagnia assicurativa ha dedotto l'inoperatività della polizza n. 381340451 atteso che il danno non sarebbe derivato dal prodotto fornito dall'assicurata ma dal malfunzionamento di una macchina, che comunque non attiene a cose vendute o somministrate ai consumatori finali e che, infine, la assicurata non ha attivato la r.c. postuma né la responsabilità civile relativa ai prodotti per danni involontariamente cagionati a terzi. Ha evidenziato, inoltre, che la polizza non copre i danni all'immagine come richiesti dalla società attrice e che per qualsivoglia liquidazione deve tenersi conto della franchigia e del massimale contrattualmente convenuto. La terza chiamata ha negato, altresì, l'operatività della polizza n. 381340452 in quanto inerente alla produzione di detersivi.
Quanto al merito della controversia, ha eccepito l'infondatezza delle pretese attoree attesa la carenza di responsabilità dell'assicurata, quale mera comodante della cisterna ed in difetto di obblighi di custodia e manutentivi. Ha infine contestato il danno lamentato da indimostrato, e Parte_1 cagionato da vizi della cisterna che sarebbero derivati dal negligente utilizzo della stessa.
Per le suesposte considerazioni, la terza chiamata ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice e, in subordine, il rigetto della domanda di manleva della convenuta;
in via ulteriormente gradata ha chiesto limitarsi la condanna alla manleva tenuto conto delle condizioni di polizza pattuite.
La causa è stata istruita mediante CTU tesa ad accertare il rapporto di causalità tra i vizi del pellame di e il lamentato difetto alla cisterna prodotta da Parte_1 Controparte_1
Le parti hanno precisato le conclusioni per l'udienza cartolare del 13.03.2025 ed in pari data la causa
è stata trattenuta per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. La controversia trae origine dal rapporto contrattuale intercorso tra e Parte_1 CP_1 avente ad oggetto la fornitura di Cromo 16/18% da lavorarsi mediante l'impiego di cisterna,
[...] anch'essa fornita dalla convenuta. Pacifico il rapporto contrattuale instauratosi tra le parti, nemmeno risulta controverso che la serpentina installata presso la cisterna di resentasse Controparte_1 un difetto tale da cagionare una perdita del liquido in essa contenuto.
Ad essere contestata è la qualificazione giuridica del rapporto negoziale, nonché la sussistenza della responsabilità contrattuale (o in subordine per omessa manutenzione, o ancora ai sensi dell'art. 2043
c.c.) della convenuta per il danno asseritamente sofferto dall'attrice. Nel dettaglio, quest'ultima ha lamentato che il difetto della cisterna ha determinato un'eccessiva diluizione del Cromo, il cui impiego ha – a sua volta - determinato vizi nel pellame lavorato. In conseguenza di ciò, ha ventilato un danno – patrimoniale e d'immagine – del quale ha chiesto il risarcimento. Di contro, la società convenuta ha negato di avere assunto l'obbligo di manutenere la cisterna fornita ed ha contestato, altresì, il danno ex adverso dedotto, sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum.
2. Il thema decidendum verte pertanto: - della natura giuridica del rapporto contrattuale tra le parti;
- della responsabilità della convenuta;
- della sussistenza del danno lamentato dall'attrice; - della derivazione causale del danno dal vizio riscontrato sulla cisterna;
- della liquidazione del preteso danno.
3. Le domande dell'attrice sono infondate e vanno, pertanto, rigettate. 4. Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non è qualificabile in termini di contratto di appalto.
La convenuta, infatti, non risulta essersi impegnata a prestare alcun servizio, men che meno mediante l'impiego della propria organizzazione e dei propri mezzi e previa assunzione del rischio. Né risulta che per la consegna della cisterna sia stato pattuito e corrisposto un prezzo. Nemmeno può trattarsi di somministrazione (art. 1559 c.c.), atteso che nel caso che ne occupa la convenuta non ha assunto alcun obbligo periodico di fornire prestazioni o cose. Ed infatti, la fornitura di Cromo veniva effettuata in base agli ordinativi della società a discrezione della stessa. La circostanza si Parte_1 evince dalle fatture in atti (doc. 1 attrice), che hanno cadenza temporale varia e importi differenti in base alle esigenze dell'odierna attrice.
Il rapporto di vendita del cromo, così individuato valorizzando la causa concreta del contratto
(scambio di bene contro prezzo), va tenuto distinto dalla consegna della cisterna da parte della convenuta, sussumibile nel comodato d'uso gratuito in presenza di un bene mobile messo a disposizione da per garantirne il godimento all'attrice, senza pattuizione di Controparte_1 compenso. Quest'ultima, del resto, non ha corrisposto alcunché a tale titolo, né risulta che dalla consegna della cisterna (pacificamente avvenuta all'inizio dell'instaurazione dei rapporti tra le parti, nei primi mesi del 2019) e sino all'interruzione dei rapporti contrattuali sia mai stata espletata attività manutentiva da parte della comodante.
Peraltro, è la stessa attrice che qualifica il contratto come comodato d'uso gratuito. Nella PEC del
7.12.2020 con la quale ha lamentato la presenza di vizi nella cisterna si legge infatti “con Parte_1 la presente comunichiamo che la cisterna con relativo macchinario per la fornitura del cromobase
16/18% da voi installata e concessa in comodato d'uso …omissis” (doc. 2 attrice). Ancora, in occasione dell'incontro in contraddittorio avvenuto presso i locali dell'attrice in data 26.07.2021 (doc.
11 attrice) si legge “si procede alla rimozione della serpentina sita all'interno del serbatoio concesso in comodato d'uso dalla ”. CP_1
4. La qualificazione del rapporto contrattuale nei termini suesposti vale ad escludere qualsivoglia responsabilità a carico della convenuta.
A mente dell'art. 1812 c.c., infatti, il comodante è responsabile dei danni sofferti dal comodatario solo qualora “conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario”.
La fattispecie non si attaglia al caso in esame in cui a fronte della consegna della cisterna per l'impiego del Cromo liquido prima del giugno 2019, solo negli ultimi mesi del 2020 la società attrice ha lamentato un difetto della cisterna stessa tale da incidere sulla diluizione del Cromo e, per l'effetto, ad inficiare la corretta lavorazione del pellame. Se ne ricava che certamente il malfunzionamento della cisterna è emerso successivamente alla consegna del bene, allorquando gli obblighi manutentivi e conservativi erano traslati in capo alla società comodataria, unico soggetto avente la disponibilità materiale del bene e, dunque, il controllo sullo stesso per averlo utilizzato quotidianamente.
5. Non depone in senso contrario l'intervento asseritamente effettuato dalla convenuta per la riparazione della serpentina.
Sul punto, occorre preliminarmente evidenziare che non è dimostrato il periodo temporale in cui detto intervento è effettivamente avvenuto. Per un verso, la società attrice ha asserito che la riparazione sarebbe stata effettuata a cura della convenuta nei primi giorni di dicembre 2020. La circostanza, tuttavia, è priva di supporto probatorio ed anzi, viene smentita dall'esame dei documenti in atti. Nelle dichiarazioni di cui al già citato verbale di sopralluogo del 26.07.2021, si legge che il tecnico intervenuto per la riparazione della serpentina era stato chiamato da (“non ricordo chi mi Parte_1
Part ha chiamato per la riparazione anche se probabilmente la chiamata è pervenuta dalla ” doc. ).
Inoltre, la riparazione, secondo quanto dichiarato dal tecnico stesso, era avvenuta nella metà di novembre 2020. Nulla prova, in senso contrario, l'accesso di un referente della convenuta presso i locali dell'attrice in data 9.12.2020 (doc. 18 attrice), che risulta anzi coerente con la ricezione delle doglianze trasmesse a mezzo PEC dall'attrice in data 07.12.2020. Peraltro, non risulta agli atti alcun verbale di sopralluogo né alcun documento attestante l'oggetto dell'incontro e, soprattutto, l'esito dello stesso, dal quale desumere un'assunzione di responsabilità da parte della convenuta.
5. Complessivamente, dunque, non solo non esisteva una responsabilità a carico della CP_1 per eventuali guasti alla cisterna in comodato, ma nemmeno si ravvedono gli estremi per una
[...] responsabilità extracontrattuale in capo alla convenuta, non sussistendo alcuna condotta illecita imputabile alla stessa.
6. Solo ad abundantiam, si osserva che non vi sono elementi di prova comprovanti il danno (preteso dall'attrice) e il rapporto causale tra lo stesso e i fatti di causa. Il CTU, chiamato a rispondere sul quesito, non ha potuto verificare se il pellame conciato da presentasse vizi in ragione del Parte_1
Cromo eccessivamente diluito.
Sul punto si evidenzia che l'attività del CTU, pur fermamente contestata dall'attrice, appare esente da censure. L'indagine peritale era stata disposta su richiesta della stessa per i materiali Parte_1 presenti nei magazzini della stessa. Quest'ultima, all'udienza di giuramento del CTU nulla ha riferito circa la diversa ubicazione del pellame da esaminare;
inoltre era onere della stessa attrice quello rendere disponibile il materiale da analizzarsi in occasione dell'incontro a ciò fissato dal consulente del giudice. Ebbene, parte del pellame è stato fornito mentre altra parte, come affermato dall'attrice, era stata trasferita altrove in ragione della procedura di concordato preventivo in corso. Il CTU, dunque, si è limitato a visionare il pellame presente sui luoghi delle operazioni peritali e, nell'occasione, ha del tutto escluso che il pellame visionato potesse ricondursi a quello lavorato con il oltre tre anni prima, dichiarando l'estraneità di quel materiale ai fatti di causa, concludendo Pt_2 per l'impossibilità di procedere ad ogni accertamento tecnico utile al caso.
Non vale a contrastare le affermazioni del CTU la doglianza di parte attrice, la quale ha manifestato la volontà di mettere a disposizione anche il materiale collocato altrove. In primo luogo, deve osservarsi che l'operazione di messa a disposizione avrebbe dovuto essere compiuta dall'attrice entro l'inizio delle operazioni peritali, non essendovi cause giustificative del ritardo (rilevante anche sul piano della condotta extra-processuale della parte). In secondo luogo, ed è dirimente, la mancata verifica tecnica del CTU non è dipesa dalla scarsità del materiale messo a disposizione – tale che l'aggiunta di materiale extra avrebbe mutato le sorti dell'indagine – ma dalle caratteristiche proprie del pellame ispezionato, il quale è risultato eccessivamente ben conservato per potersi ritenere riconducibile alle lavorazioni risalenti alla fine del 2020 con il Cromo diluito.
6. In conclusione, l'accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta dà esito negativo: la domanda introdotta da va respinta ed ogni altra questione sul danno risarcibile resta Pt_1 assorbita.
7. Il rigetto della domanda attorea (di accertamento della responsabilità risarcitoria della convenuta) determina anche l'assorbimento della domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
8. Deve invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dalla difesa per il pagamento di parte della merce consegnata. Non risulta, infatti, che Controparte_1
l'attrice abbia mai contestato alcunché circa la qualità del Cromo fornito e per il quale è stata emessa la fattura n. 336 del 30.09.2020. Al contrario, la stessa attrice ha dimostrato di essere a conoscenza dell'obbligo di pagamento, allorquando con la missiva del 4.02.2021 ha manifestato la volontà di sospendere i pagamenti in ragione degli asseriti danni derivanti dal malfunzionamento della cisterna
(doc. 17 attrice), così sovrapponendo i piani tra preteso inadempimento all'obbligazione di consegnare una cisterna funzionante/di adeguata manutenzione e all'obbligazione di consegnare merce conforme a quella ordinata (rispetto alla quale, si ripete, non vi sono elementi di prova che inducano anche solo ad ipotizzare la consegna di cromo con caratteristiche diverse da quelle pattuite).
9. Le spese di lite della convenuta sono poste a carico dell'attrice soccombente (art. 91 c.p.c.), così come le spese di lite della terza chiamata, trattandosi di chiamata in causa non arbitraria né manifestamente inammissibile. Dette spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 520.000,00 a 1.000.000,00), dei parametri minimi di riferimento (atteso che il valore della lite è prossimo al minimo dello scaglione considerato) e dell'attività processuale in concreto espletata. Nulla si dispone sulle spese di CTU atteso che il consulente, dato il mancato esperimento delle indagini tecniche, non ha chiesto la liquidazione del proprio compenso;
con la precisazione che l'acconto, ove versato, rimane definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA le domande di parte attrice;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale della convenuta e, per l'effetto, CONDANNA l'attrice al pagamento di € 2.818,20 in favore della saldo della fattura n. 336/2020, oltre Controparte_1 interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
CONDANNA, altresì, l'attrice alla rifusione delle spese di lite della convenuta che si liquidano rispettivamente in € 286,00 per spese vive ed € 14.598,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché in favore della terza chiamata, che si liquidano in €
14.598,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente il solo acconto del CTU, ove versato, a carico della parte attrice soccombente.
Si comunichi.
Pisa, 6/08/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4782 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 13.03.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Empoli, Piazza A. Gramsci n. 16, presso lo studio dell'Avv. Andrea Lolli che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attrice contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Santa Croce sull'Arno, Via Basili n. 4 presso lo studio dell'Avv. Piter
Fondelli che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta nonché contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonella Veritti sito in Pontedera, Via I Maggio
n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ranieri in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- terza chiamata
Oggetto: “Somministrazione”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2021, la società ha convenuto in giudizio la Parte_1 società hiedendo all'intestato Tribunale: - in tesi, la risoluzione del contratto Controparte_1 di somministrazione in ragione dell'inadempimento della convenuta;
- in ipotesi, la risoluzione del contratto di appalto in forza dell'inadeguatezza dell'opera alla relativa destinazione;
- in ulteriore subordine, l'accertamento della responsabilità della convenuta per omessa/errata manutenzione dell'impianto; - in ogni caso, la condanna di al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale e del danno all'immagine per complessivi € 576.889,31; con il favore delle spese di lite.
La società attrice, premesso di essere attiva nel settore del commercio del pellame in qualità di produttrice e fornitrice, ha allegato di essersi rivolta nel 2019 si è rivolta alla società CP_1 per la fornitura del Cromo base 16/18% necessario alla lavorazione del pellame in fase di
[...] riconcia delle pelli. Ciò premesso, a sostegno delle domande ha allegato: - che le parti hanno raggiunto un accordo in forza del quale la convenuta avrebbe fornito periodicamente il Cromo, previa installazione nei locali di essa attrice di una cisterna per l'utilizzo dello stesso;
- che nel periodo tra il
10.10.2020 e il 20.11.2020 si è verosimilmente verificato un guasto all'impianto di stoccaggio del
Cromo fornito, con conseguenti modifiche alla struttura delle pelli;
- che nel periodo tra la fine del novembre 2020 e l'inizio del dicembre dello stesso anno è emerso che il contenuto della cisterna di ra alterato e, segnatamente, il Cromo era eccessivamente diluito;
- che dei vizi Controparte_1
e difetti riscontrati è stata data notizia alla fornitrice la quale, previo sopralluogo, riconosceva che il vizio al era derivato da un cattivo funzionamento della serpentina della macchina fornita;
- Pt_2 che nel periodo del sinistro, attesa la quantità di pellame lavorato e danneggiato, si è verificata una perdita pari al 13% del prodotto, per complessivi € 279.116,18; - che i vizi sul pellame hanno determinato contestazioni da parte dei clienti finali, per complessivi € 95.804,84 nonché per €
137.448,28 per ordini annullati ed € 11.875,75 per il rientro della merce;
- che sono previsti costi pari ad € 2.644,26 per lo smaltimento del pellame ancora in magazzino;
- che si è verificato, altresì, un danno all'immagine alla società da quantificarsi in via equitativa in € 50.000; - che nonostante il sopralluogo congiunto ed il prelievi del contenuto della cisterna in contraddittorio con quest'ultima non ha avanzato alcuna proposta risarcitoria. Controparte_1
Con comparsa dell'1.03.2022 si è costituita in giudizio la società a quale, in Controparte_1 via preliminare, ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa;
nel merito, ha chiesto rigettarsi integralmente le domande attoree in quanto inammissibili, relative ad un diritto prescritto e comunque infondate;
in via subordinata, ha chiesto la condanna della terza chiamata a tenerla indenne da quanto dovuto in favore della società attrice. La convenuta ha altresì spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attrice al pagamento di € 2.818,20 a saldo della fattura n. 336 del 30.09.2020, assumendo l'inadempimento della Parte_1 all'obbligazione di pagamento della fornitura di Cromo ricevuta.
La difesa convenuta ha eccepito: - di avere consegnato la cisterna alla controparte su richiesta della stessa, atteso che ne era sfornita per aver sempre utilizzato cromo in polvere;
- la cisterna è stata consegnata a titolo di comodato d'uso gratuito previa verifica dell'integrità della stessa;
- detta cisterna è dotata di una serpentina in rame che consente la circolazione dell'acqua calda al fine di evitare il solidificarsi del Cromo;
- la cisterna, quale mero serbatoio, una volta installata è gestita interamente dall'utilizzatore; - la perdita riscontrata sulla serpentina – ed esterna al serbatoio – era di dimensioni minime ed è stata prontamente riparata in occasione del sopralluogo del 13.11.2020; - la cisterna ha funzionato correttamente per oltre un anno dalla consegna.
Sulla scorta di tali eccezioni, la società a negato che tra le parti sia intervenuto Controparte_1 un contratto di somministrazione e/o di appalto, con conseguente inammissibilità della domanda di risoluzione, ed ha specificato di non aver mai assunto alcun obbligo di manutenere la cisterna in dotazione alla società in ogni caso, quest'ultima sarebbe decaduta dalla garanzia per non Parte_1 avere contestato pretesi vizi della merce fornita con tempestività. La difesa convenuta ha dunque eccepito l'assenza di inadempimento, la carenza di prova del danno ed ha dedotto la mancanza del nesso di causa tra la perdita riscontrata e gli asseriti vizi al e, conseguentemente, al pellame. Pt_2
Contestato, infine, anche il danno lamentato dall'attrice, sia in punto di an, sia in punto di quantum.
Sul punto, la convenuta ha dedotto: - che la documentazione unilateralmente redatta non rileva al fine di dimostrare il quantitativo di pellame danneggiato;
- che se il danno fosse stato evidente, la società attrice avrebbe dovuto interrompere subito la produzione e indagare la causa dei difetti del pellame;
- che le contestazioni di soggetti terzi non sono riconducibili al pellame lavorato nel periodo ottobre- novembre 2020 e, per altro, riguardano solo parte della merce così fornita da dunque non Parte_1 sono compatibili con i vizi lamentati in questa sede dall'attrice.
Autorizzata la chiamata in causa di terzi, in data 22.07.2022 si è costituita anche Controparte_3
[...]
La compagnia assicurativa ha dedotto l'inoperatività della polizza n. 381340451 atteso che il danno non sarebbe derivato dal prodotto fornito dall'assicurata ma dal malfunzionamento di una macchina, che comunque non attiene a cose vendute o somministrate ai consumatori finali e che, infine, la assicurata non ha attivato la r.c. postuma né la responsabilità civile relativa ai prodotti per danni involontariamente cagionati a terzi. Ha evidenziato, inoltre, che la polizza non copre i danni all'immagine come richiesti dalla società attrice e che per qualsivoglia liquidazione deve tenersi conto della franchigia e del massimale contrattualmente convenuto. La terza chiamata ha negato, altresì, l'operatività della polizza n. 381340452 in quanto inerente alla produzione di detersivi.
Quanto al merito della controversia, ha eccepito l'infondatezza delle pretese attoree attesa la carenza di responsabilità dell'assicurata, quale mera comodante della cisterna ed in difetto di obblighi di custodia e manutentivi. Ha infine contestato il danno lamentato da indimostrato, e Parte_1 cagionato da vizi della cisterna che sarebbero derivati dal negligente utilizzo della stessa.
Per le suesposte considerazioni, la terza chiamata ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice e, in subordine, il rigetto della domanda di manleva della convenuta;
in via ulteriormente gradata ha chiesto limitarsi la condanna alla manleva tenuto conto delle condizioni di polizza pattuite.
La causa è stata istruita mediante CTU tesa ad accertare il rapporto di causalità tra i vizi del pellame di e il lamentato difetto alla cisterna prodotta da Parte_1 Controparte_1
Le parti hanno precisato le conclusioni per l'udienza cartolare del 13.03.2025 ed in pari data la causa
è stata trattenuta per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
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1. La controversia trae origine dal rapporto contrattuale intercorso tra e Parte_1 CP_1 avente ad oggetto la fornitura di Cromo 16/18% da lavorarsi mediante l'impiego di cisterna,
[...] anch'essa fornita dalla convenuta. Pacifico il rapporto contrattuale instauratosi tra le parti, nemmeno risulta controverso che la serpentina installata presso la cisterna di resentasse Controparte_1 un difetto tale da cagionare una perdita del liquido in essa contenuto.
Ad essere contestata è la qualificazione giuridica del rapporto negoziale, nonché la sussistenza della responsabilità contrattuale (o in subordine per omessa manutenzione, o ancora ai sensi dell'art. 2043
c.c.) della convenuta per il danno asseritamente sofferto dall'attrice. Nel dettaglio, quest'ultima ha lamentato che il difetto della cisterna ha determinato un'eccessiva diluizione del Cromo, il cui impiego ha – a sua volta - determinato vizi nel pellame lavorato. In conseguenza di ciò, ha ventilato un danno – patrimoniale e d'immagine – del quale ha chiesto il risarcimento. Di contro, la società convenuta ha negato di avere assunto l'obbligo di manutenere la cisterna fornita ed ha contestato, altresì, il danno ex adverso dedotto, sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum.
2. Il thema decidendum verte pertanto: - della natura giuridica del rapporto contrattuale tra le parti;
- della responsabilità della convenuta;
- della sussistenza del danno lamentato dall'attrice; - della derivazione causale del danno dal vizio riscontrato sulla cisterna;
- della liquidazione del preteso danno.
3. Le domande dell'attrice sono infondate e vanno, pertanto, rigettate. 4. Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non è qualificabile in termini di contratto di appalto.
La convenuta, infatti, non risulta essersi impegnata a prestare alcun servizio, men che meno mediante l'impiego della propria organizzazione e dei propri mezzi e previa assunzione del rischio. Né risulta che per la consegna della cisterna sia stato pattuito e corrisposto un prezzo. Nemmeno può trattarsi di somministrazione (art. 1559 c.c.), atteso che nel caso che ne occupa la convenuta non ha assunto alcun obbligo periodico di fornire prestazioni o cose. Ed infatti, la fornitura di Cromo veniva effettuata in base agli ordinativi della società a discrezione della stessa. La circostanza si Parte_1 evince dalle fatture in atti (doc. 1 attrice), che hanno cadenza temporale varia e importi differenti in base alle esigenze dell'odierna attrice.
Il rapporto di vendita del cromo, così individuato valorizzando la causa concreta del contratto
(scambio di bene contro prezzo), va tenuto distinto dalla consegna della cisterna da parte della convenuta, sussumibile nel comodato d'uso gratuito in presenza di un bene mobile messo a disposizione da per garantirne il godimento all'attrice, senza pattuizione di Controparte_1 compenso. Quest'ultima, del resto, non ha corrisposto alcunché a tale titolo, né risulta che dalla consegna della cisterna (pacificamente avvenuta all'inizio dell'instaurazione dei rapporti tra le parti, nei primi mesi del 2019) e sino all'interruzione dei rapporti contrattuali sia mai stata espletata attività manutentiva da parte della comodante.
Peraltro, è la stessa attrice che qualifica il contratto come comodato d'uso gratuito. Nella PEC del
7.12.2020 con la quale ha lamentato la presenza di vizi nella cisterna si legge infatti “con Parte_1 la presente comunichiamo che la cisterna con relativo macchinario per la fornitura del cromobase
16/18% da voi installata e concessa in comodato d'uso …omissis” (doc. 2 attrice). Ancora, in occasione dell'incontro in contraddittorio avvenuto presso i locali dell'attrice in data 26.07.2021 (doc.
11 attrice) si legge “si procede alla rimozione della serpentina sita all'interno del serbatoio concesso in comodato d'uso dalla ”. CP_1
4. La qualificazione del rapporto contrattuale nei termini suesposti vale ad escludere qualsivoglia responsabilità a carico della convenuta.
A mente dell'art. 1812 c.c., infatti, il comodante è responsabile dei danni sofferti dal comodatario solo qualora “conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario”.
La fattispecie non si attaglia al caso in esame in cui a fronte della consegna della cisterna per l'impiego del Cromo liquido prima del giugno 2019, solo negli ultimi mesi del 2020 la società attrice ha lamentato un difetto della cisterna stessa tale da incidere sulla diluizione del Cromo e, per l'effetto, ad inficiare la corretta lavorazione del pellame. Se ne ricava che certamente il malfunzionamento della cisterna è emerso successivamente alla consegna del bene, allorquando gli obblighi manutentivi e conservativi erano traslati in capo alla società comodataria, unico soggetto avente la disponibilità materiale del bene e, dunque, il controllo sullo stesso per averlo utilizzato quotidianamente.
5. Non depone in senso contrario l'intervento asseritamente effettuato dalla convenuta per la riparazione della serpentina.
Sul punto, occorre preliminarmente evidenziare che non è dimostrato il periodo temporale in cui detto intervento è effettivamente avvenuto. Per un verso, la società attrice ha asserito che la riparazione sarebbe stata effettuata a cura della convenuta nei primi giorni di dicembre 2020. La circostanza, tuttavia, è priva di supporto probatorio ed anzi, viene smentita dall'esame dei documenti in atti. Nelle dichiarazioni di cui al già citato verbale di sopralluogo del 26.07.2021, si legge che il tecnico intervenuto per la riparazione della serpentina era stato chiamato da (“non ricordo chi mi Parte_1
Part ha chiamato per la riparazione anche se probabilmente la chiamata è pervenuta dalla ” doc. ).
Inoltre, la riparazione, secondo quanto dichiarato dal tecnico stesso, era avvenuta nella metà di novembre 2020. Nulla prova, in senso contrario, l'accesso di un referente della convenuta presso i locali dell'attrice in data 9.12.2020 (doc. 18 attrice), che risulta anzi coerente con la ricezione delle doglianze trasmesse a mezzo PEC dall'attrice in data 07.12.2020. Peraltro, non risulta agli atti alcun verbale di sopralluogo né alcun documento attestante l'oggetto dell'incontro e, soprattutto, l'esito dello stesso, dal quale desumere un'assunzione di responsabilità da parte della convenuta.
5. Complessivamente, dunque, non solo non esisteva una responsabilità a carico della CP_1 per eventuali guasti alla cisterna in comodato, ma nemmeno si ravvedono gli estremi per una
[...] responsabilità extracontrattuale in capo alla convenuta, non sussistendo alcuna condotta illecita imputabile alla stessa.
6. Solo ad abundantiam, si osserva che non vi sono elementi di prova comprovanti il danno (preteso dall'attrice) e il rapporto causale tra lo stesso e i fatti di causa. Il CTU, chiamato a rispondere sul quesito, non ha potuto verificare se il pellame conciato da presentasse vizi in ragione del Parte_1
Cromo eccessivamente diluito.
Sul punto si evidenzia che l'attività del CTU, pur fermamente contestata dall'attrice, appare esente da censure. L'indagine peritale era stata disposta su richiesta della stessa per i materiali Parte_1 presenti nei magazzini della stessa. Quest'ultima, all'udienza di giuramento del CTU nulla ha riferito circa la diversa ubicazione del pellame da esaminare;
inoltre era onere della stessa attrice quello rendere disponibile il materiale da analizzarsi in occasione dell'incontro a ciò fissato dal consulente del giudice. Ebbene, parte del pellame è stato fornito mentre altra parte, come affermato dall'attrice, era stata trasferita altrove in ragione della procedura di concordato preventivo in corso. Il CTU, dunque, si è limitato a visionare il pellame presente sui luoghi delle operazioni peritali e, nell'occasione, ha del tutto escluso che il pellame visionato potesse ricondursi a quello lavorato con il oltre tre anni prima, dichiarando l'estraneità di quel materiale ai fatti di causa, concludendo Pt_2 per l'impossibilità di procedere ad ogni accertamento tecnico utile al caso.
Non vale a contrastare le affermazioni del CTU la doglianza di parte attrice, la quale ha manifestato la volontà di mettere a disposizione anche il materiale collocato altrove. In primo luogo, deve osservarsi che l'operazione di messa a disposizione avrebbe dovuto essere compiuta dall'attrice entro l'inizio delle operazioni peritali, non essendovi cause giustificative del ritardo (rilevante anche sul piano della condotta extra-processuale della parte). In secondo luogo, ed è dirimente, la mancata verifica tecnica del CTU non è dipesa dalla scarsità del materiale messo a disposizione – tale che l'aggiunta di materiale extra avrebbe mutato le sorti dell'indagine – ma dalle caratteristiche proprie del pellame ispezionato, il quale è risultato eccessivamente ben conservato per potersi ritenere riconducibile alle lavorazioni risalenti alla fine del 2020 con il Cromo diluito.
6. In conclusione, l'accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta dà esito negativo: la domanda introdotta da va respinta ed ogni altra questione sul danno risarcibile resta Pt_1 assorbita.
7. Il rigetto della domanda attorea (di accertamento della responsabilità risarcitoria della convenuta) determina anche l'assorbimento della domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
8. Deve invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dalla difesa per il pagamento di parte della merce consegnata. Non risulta, infatti, che Controparte_1
l'attrice abbia mai contestato alcunché circa la qualità del Cromo fornito e per il quale è stata emessa la fattura n. 336 del 30.09.2020. Al contrario, la stessa attrice ha dimostrato di essere a conoscenza dell'obbligo di pagamento, allorquando con la missiva del 4.02.2021 ha manifestato la volontà di sospendere i pagamenti in ragione degli asseriti danni derivanti dal malfunzionamento della cisterna
(doc. 17 attrice), così sovrapponendo i piani tra preteso inadempimento all'obbligazione di consegnare una cisterna funzionante/di adeguata manutenzione e all'obbligazione di consegnare merce conforme a quella ordinata (rispetto alla quale, si ripete, non vi sono elementi di prova che inducano anche solo ad ipotizzare la consegna di cromo con caratteristiche diverse da quelle pattuite).
9. Le spese di lite della convenuta sono poste a carico dell'attrice soccombente (art. 91 c.p.c.), così come le spese di lite della terza chiamata, trattandosi di chiamata in causa non arbitraria né manifestamente inammissibile. Dette spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 520.000,00 a 1.000.000,00), dei parametri minimi di riferimento (atteso che il valore della lite è prossimo al minimo dello scaglione considerato) e dell'attività processuale in concreto espletata. Nulla si dispone sulle spese di CTU atteso che il consulente, dato il mancato esperimento delle indagini tecniche, non ha chiesto la liquidazione del proprio compenso;
con la precisazione che l'acconto, ove versato, rimane definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA le domande di parte attrice;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale della convenuta e, per l'effetto, CONDANNA l'attrice al pagamento di € 2.818,20 in favore della saldo della fattura n. 336/2020, oltre Controparte_1 interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
CONDANNA, altresì, l'attrice alla rifusione delle spese di lite della convenuta che si liquidano rispettivamente in € 286,00 per spese vive ed € 14.598,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché in favore della terza chiamata, che si liquidano in €
14.598,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente il solo acconto del CTU, ove versato, a carico della parte attrice soccombente.
Si comunichi.
Pisa, 6/08/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino