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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 422/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3010/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, N.28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2021 00530523 59 000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava cartella di pagamento n. 291 2021 00530523 59 000, notificata in data 15.05.2024 (ruolo n.2021/000700) riguardante “Tasse automobilistica Regione
Siciliana” per l'anno 2018 di €.642,48, (comprensiva di sanzioni, interessi di mora, aggio, diritti e spese esecutive e spese di notifica)
Assume diversi motivi di ricorso per dedurre la illegittimità dell'atto impugnato, cosi come spiegati nel ricorso introduttivo.
L'agente della riscossione e la Regione Sicilia si costituiscono e insistono per il rigetto del ricorso con vittoria e spese..
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto, per quanto di ragione per il motivo assorbente con il quale parte ricorrente sostiene la prescrizione del credito richiesto.
L'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Nel caso di specie trattasi di mancato pagamento tassa automobilistica anno 2018, la scadenza ordinaria era il 31.12.2021, e, quindi oltre di legge, anche tenendo conto delle norme di cui all'art. 67 contenuto nel decreto legge n. 18 del 2020 che ha reso applicabile alle entrate tributarie (quindi anche alla tassa automobilistica) l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2015 che stabilisce la sospensione della prescrizione per tutto il periodo in cui sono sospesi il versamento dei tributi da parte dei cittadini.
E, poiché l'articolo 68 del decreto legge n. 18 del 2020 ha sospeso per i cittadini il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per 541 giorni), allo stesso modo anche il corso della prescrizione della tassa automobilistica è stato sospeso per un identico periodo di giorni con la conseguenza che nel caso la scadenza del termine di prescrizione, fissata in origine al 31 dicembre 2021, è allungata fino al 31 dicembre 2023.
Se ne deduce che il termine entro cui l'Ufficio poteva chiedere il credito azionato era il 31.12.2023 e l'atto impugnato risulta essere stato notificato in data 15.5.2024, e, quindi oltre il termine previsto,
Seguono la condanna alle spese di lite per le parti soccombenti che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna gli enti costituiti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 450,00, oltre spese generali di legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Cosi deciso in Agrigento lì 23 Gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
TO SP AN
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3010/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, N.28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2021 00530523 59 000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava cartella di pagamento n. 291 2021 00530523 59 000, notificata in data 15.05.2024 (ruolo n.2021/000700) riguardante “Tasse automobilistica Regione
Siciliana” per l'anno 2018 di €.642,48, (comprensiva di sanzioni, interessi di mora, aggio, diritti e spese esecutive e spese di notifica)
Assume diversi motivi di ricorso per dedurre la illegittimità dell'atto impugnato, cosi come spiegati nel ricorso introduttivo.
L'agente della riscossione e la Regione Sicilia si costituiscono e insistono per il rigetto del ricorso con vittoria e spese..
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto, per quanto di ragione per il motivo assorbente con il quale parte ricorrente sostiene la prescrizione del credito richiesto.
L'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Nel caso di specie trattasi di mancato pagamento tassa automobilistica anno 2018, la scadenza ordinaria era il 31.12.2021, e, quindi oltre di legge, anche tenendo conto delle norme di cui all'art. 67 contenuto nel decreto legge n. 18 del 2020 che ha reso applicabile alle entrate tributarie (quindi anche alla tassa automobilistica) l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2015 che stabilisce la sospensione della prescrizione per tutto il periodo in cui sono sospesi il versamento dei tributi da parte dei cittadini.
E, poiché l'articolo 68 del decreto legge n. 18 del 2020 ha sospeso per i cittadini il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per 541 giorni), allo stesso modo anche il corso della prescrizione della tassa automobilistica è stato sospeso per un identico periodo di giorni con la conseguenza che nel caso la scadenza del termine di prescrizione, fissata in origine al 31 dicembre 2021, è allungata fino al 31 dicembre 2023.
Se ne deduce che il termine entro cui l'Ufficio poteva chiedere il credito azionato era il 31.12.2023 e l'atto impugnato risulta essere stato notificato in data 15.5.2024, e, quindi oltre il termine previsto,
Seguono la condanna alle spese di lite per le parti soccombenti che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna gli enti costituiti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 450,00, oltre spese generali di legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Cosi deciso in Agrigento lì 23 Gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
TO SP AN
Firmato digitalmente