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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 28/07/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. 9/2024
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente est.
- dott. Andrea Turturro Giudice
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.7.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 48 CCII
Ai sensi dell'art. 112, comma 1, CCI, «il tribunale omologa il concordato verificati:
a) la regolarità della procedura;
b) l'esito della votazione;
c) l'ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati».
L'udienza che precede è stata fissata in seguito al ricorso ex art. 111 depositato dalla ricorrente all'esito delle operazioni di voto, le quali hanno restituito un risultato non favorevole all'impresa. La ricorrente, quindi, di fronte alla mancanza di unanimità nel voto delle classi, ha sostanzialmente chiesto l'omologa forzosa del concordato facendo leva sul meccanismo previsto dall'art. 112, comma 2. Ciò non toglie, tuttavia, che il tribunale è chiamato non solo a soffermarsi sull'operatività nel caso di specie di tale meccanismo, ma a (ri)valutare tutti gli elementi elencati dal primo comma dell'art. 112.
Ciò posto, ritiene questo collegio che non possa addivenirsi all'omologa del concordato preventivo poiché risultano carenti sia l'elemento c), sub specie di fattibilità economica ex art. 47, sia l'elemento f), nella parte in cui richiede che il piano «non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza».
●●●●●
In base al piano predisposto dalla ricorrente, nella sua versione finale depositata in data 11.11.2024 (doc.
162), l'attivo concordatario si compone:
a) del ricavo dalla cessione del ramo aziendale di SA (€ 260.000);
1 b) del ricavo dalla cessione del ramo aziendale di IR (€ 900.000);
c) dall'incasso dei crediti maturati prima del deposito della domanda ex art. 44 (€ 87.000);
d) dalla liquidazione della Polizza BCC Vita (€ 24.000);
e) dalla vendita dei Fondi AM (€ 101.000);
f) dal finanziamento a fondo perduto erogato dal socio (€ 15.000); Per_1
g) dalle disponibilità liquide presenti alla data del ricorso (€ 440.000);
h) infine, i flussi di cassa generati dalla continuità (€ 1.634.000); per un totale complessivo pari a € 3.461.000,00.
Come può agevolmente notarsi, i flussi di cassa costituiscono la principale fetta di attivo messo a servizio della messa, corrispondendo esattamente al 47% dell'intero attivo concordatario. Trattasi di flussi che, secondo le previsioni della ricorrente, avrebbero dovuto prodursi già nel corso dell'anno 2024 (tramite accantonamento, essendo prevedibile che l'omologa non sarebbe potuta che arrivare nel corso dell'anno corrente); si riporta il prospetto contenuto nel parere reso dai commissari.
Orbene, dal parere depositato dai commissari giudiziali 11.7.2025, e quindi a distanza di circa un anno e mezzo dal deposito del ricorso ex art. 44 CCII, si evince quanto segue:
- non solo la ricorrente ha mancato la realizzazione dei flussi attesi alla data del 30.9.2024 ed al 30.6.2025
(pari a complessivi euro 783.000,00), ma ha una perdita netta di cassa pari a € 1.448.00,00 alla data del
31.5.2025 (cinque mesi precedenti era pari a € 915.000,00);
- la componente h) dell'attivo preventivato, quindi, risulta fortemente intaccata, se non compromessa, poiché in circa un anno e mezzo non è stato affatto accantonato quanto previsto (pari a circa la metà di tutti i flussi di cassa preventivati fino al giugno 2028) ed anzi è stata bruciata cassa per circa 1 milione e mezzo, cioè per una somma pressoché pari alla che, invece, avrebbe dovuto accantonare in un arco Pt_1 temporale di circa 4 anni e mezzo;
- anche le componenti di attivo c), d), e), f) e g) allo stato possono ritenersi evanescenti, poiché non sono mai state accantonate e sono state "bruciate" dalla continuità;
- inoltre, al 31.5.2025 si registra un ritardo nel versamento delle ritenute erariali e previdenziali calcolate sulle retribuzioni per complessivi € 511.128,00;
- in sintesi, tutto ciò significa che la continuità si sta finanziando: i) con il consumo della liquidità iniziale esistente;
ii) con la liquidità provenienti da fonti esterne alla continuità; iii) mediante ritardi nei pagamenti dei debiti originati dalla continuità;
2 - tenuto conto delle tempistiche di adempimento previste nella proposta aggiornata (pag. 56 e seguenti del doc. 162), con l'attivo fin qui effettivamente realizzato, vale a dire i corrispettivi di cessione dei due rami d'azienda, la ricorrente al 30.9.2025 (prima scadenza) potrà garantire l'adempimento dei costi di procedura prededucibili accertati in complessivi € 326.013,40 (€ 373.853,40 detratti € 47.840,00 corrisposti nel mese di dicembre 2024 all'advisor finanziario ), ma, non Controparte_1 essendo disponibili i flussi positivi di cassa ipotizzati (€ 466.000 + € 88.000,00), né tantomeno le liquidità al 30.1.2024 da destinarsi al pagamento dei creditori (euro 389.113,56), alla successiva scadenza del
31.10.2025 la somma residuata dal pagamento dei costi prededucibili (pari ad euro 839.987,00) non sarà neppure sufficiente a consentire il pagamento del debito privilegiato verso il personale dipendente ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (pari a compresivi euro 844.416,86).
Il quadro d'insieme sin qui tracciato consente di ritenere non semplicemente ottimistiche, ma più radicalmente irrealistiche le deduzioni svolte dalla ricorrente nel ricorso ex art. 111, prima, e nelle note ex art 48, poi. Come ben spiegato dai commissari, allo stato l'unico attivo che può ritenersi non solo sicuro, ma più latamente attendibile, è quello derivante dalle vendite dei due rami aziendali (voci a e b), le quali, tuttavia, corrispondono a 1/3 del fabbisogno concordatario. Non si vuol certo disconoscere il fatto che la società, nel corso dell'anno e mezzo di pendenza del procedimento unitario, non abbia compiuto dei cambiamenti importanti, soprattutto sul piano della riduzione dei costi;
sennonché, come anche rimarcato dai commissari, «le riduzioni non potranno risultare tali da compensare le perdite mensili prodotte sino ad oggi: anche perché dalla lettura dei dati si evidenzia una sovrastima dei ricavi indicati nel Piano rispetto ai ricavi effettivi, con uno scostamento pari a -511K parzialmente assorbito dalla riduzione dei costi pari a
-303K» (pag. 41).
Quanto alle nuove prospettive commerciali e/o societarie segnalate nella memoria del 14.7.2025, non può non rilevarsi come le stesse esulino dal perimetro valutativo di questo collegio, corrispondendo a prospettive di continuità non solo allo stato ipotetiche, ma anche del tutto nuove, non conosciute dai creditori e non sorrette da un'attestazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, perde evidentemente di significato soffermarsi analiticamente sul raffronto tra continuità concordataria e valore di liquidazione (aspetto sul quale, invece,
e certo non a torto, si è soffermata lungamente la ricorrente, anche nel corso dell'udienza). Ed infatti, anche assumendo come corretto il valore di liquidazione indicato dalla ricorrente nella tabella contenuta a pagina 42 del ricorso ex art. 111 (€ 1.192.263,56), l'attivo realisticamente ottenibile allo stato, pari cioè al ricavato dalla vendita dei due rami aziendali (€ 1.160.000,00) risulta inferiore. Si ribadisce come, tenuto conto dei dati restituiti dalla continuità (nessun accantonamento;
cassa bruciata per 1 milione e mezzo di euro;
debiti con l'erario per circa mezzo milione di euro), e quindi alla luce di dati reali e non di mere (e necessariamente opinabili) stime, questo collegio non possa realisticamente prendere in considerazione la possibilità che la ricorrente riesca, nei prossimi anni, a invertire il trend a tal punto da recuperare l'ulteriore perdita cumulatasi e accantonare così i flussi di cassa necessari per soddisfare i creditori.
Oltretutto, oltre a doversi rammentare che il valore di liquidazione indicato dalla stessa ricorrente nel piano e oggetto di asseverazione risulta pari alla maggior somma di € 2.099.000, il tribunale condivide l'avviso dei commissari in merito al fatto che il nuovo dato offerto dalla società nei più recenti scritti difensivi pecchi oltremisura per difetto. Se infatti può comprendersi l'azzeramento della voce relativa al credito risarcitorio nei confronti del legale rappresentante (stante la sopravvenuta iscrizione di un'ipoteca giudiziaria sugli immobili di sua proprietà), non risulta assolutamente plausibile il totale azzeramento della
3 voce relativa alle revoche dei pagamenti effettuati avvenuti nell'aprile del 2023 nei confronti di diversi soggetti finanziatori. Sul punto basti richiamare il provvedimento adottato dal collegio in data 19.3.2025; ciò non tanto per rivendicare, con tetragona certezza, la sicura revocabilità dei pagamenti de quibus, quanto per sottolineare come la questione sollevata dai commissari sia quantomeno contendibile e dunque, se forse non è verosimile attendersi l'acquisizione all'attivo liquidatorio della somma indicata dai commissari nella relazione ex art. 105 CCII (€ 1.585.335,44), è plausibile che i vari soggetti coinvolti
(pressoché tutti ampiamente solvibili) decidano di concludere accordi transattivi, e che quindi grossomodo la metà dell'importo in questione potrebbe essere ottenuto da un'eventuale curatela.
Lo scenario liquidatorio, quindi, sembra palesarsi come più favorevole per i creditori, e non pare inopportuno rammentare come tale scenario sia suscettibile di inverarsi non solo in caso di apertura di liquidazione giudiziale contestuale al rigetto dell'omologa, ma anche in caso di apertura della liquidazione giudiziale che consegua all'infausta conclusione del procedimento unitario purché, però, non sia trascorso un lasso di tempo consistente e l'imprenditore non sia intervenuto fattivamente nella gestione dell'impresa variando la consistenza economica del suo stato di dissesto in maniera sostanziale (cfr. Cass. n. 9290/2018;
Cass. n. 15724/2019; Cass. n. 27014/2024; Cass. n. 288/2025).
In definitiva, il concordato preventivo non può essere omologato, con le dovute conseguenze anche con riguardo alle due vendite aziendali che hanno connotato il percorso concordatario. Invero, entrambe le proposte irrevocabili di acquisto risultavano condizionate all'omologa del concordato, di talché con il deposito del presente provvedimento esse cesseranno di produrre ogni effetto. I commissari, pertanto, dovranno restituire agli offerenti le cauzioni incamerate. Inoltre, i commissari avranno cura di restituire alla società ricorrente l'intero fondo cassa, previa depurazione del compenso loro spettante, del quale chiederanno la liquidazione a questo collegio. Infine, saranno i commissari a trasmettere la presente sentenza a tutti i creditori.
P.Q.M.
▪ rigetta la domanda di omologazione;
▪ dispone che i commissari giudiziali si attengano alle istruzioni indicate in parte motiva.
Si comunichi alla ricorrente e ai commissari;
si trasmetta, inoltre, al registro delle imprese per le incombenze pubblicitarie.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025.
Il presidente est.
Federico Pani
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TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente est.
- dott. Andrea Turturro Giudice
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.7.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 48 CCII
Ai sensi dell'art. 112, comma 1, CCI, «il tribunale omologa il concordato verificati:
a) la regolarità della procedura;
b) l'esito della votazione;
c) l'ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati».
L'udienza che precede è stata fissata in seguito al ricorso ex art. 111 depositato dalla ricorrente all'esito delle operazioni di voto, le quali hanno restituito un risultato non favorevole all'impresa. La ricorrente, quindi, di fronte alla mancanza di unanimità nel voto delle classi, ha sostanzialmente chiesto l'omologa forzosa del concordato facendo leva sul meccanismo previsto dall'art. 112, comma 2. Ciò non toglie, tuttavia, che il tribunale è chiamato non solo a soffermarsi sull'operatività nel caso di specie di tale meccanismo, ma a (ri)valutare tutti gli elementi elencati dal primo comma dell'art. 112.
Ciò posto, ritiene questo collegio che non possa addivenirsi all'omologa del concordato preventivo poiché risultano carenti sia l'elemento c), sub specie di fattibilità economica ex art. 47, sia l'elemento f), nella parte in cui richiede che il piano «non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza».
●●●●●
In base al piano predisposto dalla ricorrente, nella sua versione finale depositata in data 11.11.2024 (doc.
162), l'attivo concordatario si compone:
a) del ricavo dalla cessione del ramo aziendale di SA (€ 260.000);
1 b) del ricavo dalla cessione del ramo aziendale di IR (€ 900.000);
c) dall'incasso dei crediti maturati prima del deposito della domanda ex art. 44 (€ 87.000);
d) dalla liquidazione della Polizza BCC Vita (€ 24.000);
e) dalla vendita dei Fondi AM (€ 101.000);
f) dal finanziamento a fondo perduto erogato dal socio (€ 15.000); Per_1
g) dalle disponibilità liquide presenti alla data del ricorso (€ 440.000);
h) infine, i flussi di cassa generati dalla continuità (€ 1.634.000); per un totale complessivo pari a € 3.461.000,00.
Come può agevolmente notarsi, i flussi di cassa costituiscono la principale fetta di attivo messo a servizio della messa, corrispondendo esattamente al 47% dell'intero attivo concordatario. Trattasi di flussi che, secondo le previsioni della ricorrente, avrebbero dovuto prodursi già nel corso dell'anno 2024 (tramite accantonamento, essendo prevedibile che l'omologa non sarebbe potuta che arrivare nel corso dell'anno corrente); si riporta il prospetto contenuto nel parere reso dai commissari.
Orbene, dal parere depositato dai commissari giudiziali 11.7.2025, e quindi a distanza di circa un anno e mezzo dal deposito del ricorso ex art. 44 CCII, si evince quanto segue:
- non solo la ricorrente ha mancato la realizzazione dei flussi attesi alla data del 30.9.2024 ed al 30.6.2025
(pari a complessivi euro 783.000,00), ma ha una perdita netta di cassa pari a € 1.448.00,00 alla data del
31.5.2025 (cinque mesi precedenti era pari a € 915.000,00);
- la componente h) dell'attivo preventivato, quindi, risulta fortemente intaccata, se non compromessa, poiché in circa un anno e mezzo non è stato affatto accantonato quanto previsto (pari a circa la metà di tutti i flussi di cassa preventivati fino al giugno 2028) ed anzi è stata bruciata cassa per circa 1 milione e mezzo, cioè per una somma pressoché pari alla che, invece, avrebbe dovuto accantonare in un arco Pt_1 temporale di circa 4 anni e mezzo;
- anche le componenti di attivo c), d), e), f) e g) allo stato possono ritenersi evanescenti, poiché non sono mai state accantonate e sono state "bruciate" dalla continuità;
- inoltre, al 31.5.2025 si registra un ritardo nel versamento delle ritenute erariali e previdenziali calcolate sulle retribuzioni per complessivi € 511.128,00;
- in sintesi, tutto ciò significa che la continuità si sta finanziando: i) con il consumo della liquidità iniziale esistente;
ii) con la liquidità provenienti da fonti esterne alla continuità; iii) mediante ritardi nei pagamenti dei debiti originati dalla continuità;
2 - tenuto conto delle tempistiche di adempimento previste nella proposta aggiornata (pag. 56 e seguenti del doc. 162), con l'attivo fin qui effettivamente realizzato, vale a dire i corrispettivi di cessione dei due rami d'azienda, la ricorrente al 30.9.2025 (prima scadenza) potrà garantire l'adempimento dei costi di procedura prededucibili accertati in complessivi € 326.013,40 (€ 373.853,40 detratti € 47.840,00 corrisposti nel mese di dicembre 2024 all'advisor finanziario ), ma, non Controparte_1 essendo disponibili i flussi positivi di cassa ipotizzati (€ 466.000 + € 88.000,00), né tantomeno le liquidità al 30.1.2024 da destinarsi al pagamento dei creditori (euro 389.113,56), alla successiva scadenza del
31.10.2025 la somma residuata dal pagamento dei costi prededucibili (pari ad euro 839.987,00) non sarà neppure sufficiente a consentire il pagamento del debito privilegiato verso il personale dipendente ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (pari a compresivi euro 844.416,86).
Il quadro d'insieme sin qui tracciato consente di ritenere non semplicemente ottimistiche, ma più radicalmente irrealistiche le deduzioni svolte dalla ricorrente nel ricorso ex art. 111, prima, e nelle note ex art 48, poi. Come ben spiegato dai commissari, allo stato l'unico attivo che può ritenersi non solo sicuro, ma più latamente attendibile, è quello derivante dalle vendite dei due rami aziendali (voci a e b), le quali, tuttavia, corrispondono a 1/3 del fabbisogno concordatario. Non si vuol certo disconoscere il fatto che la società, nel corso dell'anno e mezzo di pendenza del procedimento unitario, non abbia compiuto dei cambiamenti importanti, soprattutto sul piano della riduzione dei costi;
sennonché, come anche rimarcato dai commissari, «le riduzioni non potranno risultare tali da compensare le perdite mensili prodotte sino ad oggi: anche perché dalla lettura dei dati si evidenzia una sovrastima dei ricavi indicati nel Piano rispetto ai ricavi effettivi, con uno scostamento pari a -511K parzialmente assorbito dalla riduzione dei costi pari a
-303K» (pag. 41).
Quanto alle nuove prospettive commerciali e/o societarie segnalate nella memoria del 14.7.2025, non può non rilevarsi come le stesse esulino dal perimetro valutativo di questo collegio, corrispondendo a prospettive di continuità non solo allo stato ipotetiche, ma anche del tutto nuove, non conosciute dai creditori e non sorrette da un'attestazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, perde evidentemente di significato soffermarsi analiticamente sul raffronto tra continuità concordataria e valore di liquidazione (aspetto sul quale, invece,
e certo non a torto, si è soffermata lungamente la ricorrente, anche nel corso dell'udienza). Ed infatti, anche assumendo come corretto il valore di liquidazione indicato dalla ricorrente nella tabella contenuta a pagina 42 del ricorso ex art. 111 (€ 1.192.263,56), l'attivo realisticamente ottenibile allo stato, pari cioè al ricavato dalla vendita dei due rami aziendali (€ 1.160.000,00) risulta inferiore. Si ribadisce come, tenuto conto dei dati restituiti dalla continuità (nessun accantonamento;
cassa bruciata per 1 milione e mezzo di euro;
debiti con l'erario per circa mezzo milione di euro), e quindi alla luce di dati reali e non di mere (e necessariamente opinabili) stime, questo collegio non possa realisticamente prendere in considerazione la possibilità che la ricorrente riesca, nei prossimi anni, a invertire il trend a tal punto da recuperare l'ulteriore perdita cumulatasi e accantonare così i flussi di cassa necessari per soddisfare i creditori.
Oltretutto, oltre a doversi rammentare che il valore di liquidazione indicato dalla stessa ricorrente nel piano e oggetto di asseverazione risulta pari alla maggior somma di € 2.099.000, il tribunale condivide l'avviso dei commissari in merito al fatto che il nuovo dato offerto dalla società nei più recenti scritti difensivi pecchi oltremisura per difetto. Se infatti può comprendersi l'azzeramento della voce relativa al credito risarcitorio nei confronti del legale rappresentante (stante la sopravvenuta iscrizione di un'ipoteca giudiziaria sugli immobili di sua proprietà), non risulta assolutamente plausibile il totale azzeramento della
3 voce relativa alle revoche dei pagamenti effettuati avvenuti nell'aprile del 2023 nei confronti di diversi soggetti finanziatori. Sul punto basti richiamare il provvedimento adottato dal collegio in data 19.3.2025; ciò non tanto per rivendicare, con tetragona certezza, la sicura revocabilità dei pagamenti de quibus, quanto per sottolineare come la questione sollevata dai commissari sia quantomeno contendibile e dunque, se forse non è verosimile attendersi l'acquisizione all'attivo liquidatorio della somma indicata dai commissari nella relazione ex art. 105 CCII (€ 1.585.335,44), è plausibile che i vari soggetti coinvolti
(pressoché tutti ampiamente solvibili) decidano di concludere accordi transattivi, e che quindi grossomodo la metà dell'importo in questione potrebbe essere ottenuto da un'eventuale curatela.
Lo scenario liquidatorio, quindi, sembra palesarsi come più favorevole per i creditori, e non pare inopportuno rammentare come tale scenario sia suscettibile di inverarsi non solo in caso di apertura di liquidazione giudiziale contestuale al rigetto dell'omologa, ma anche in caso di apertura della liquidazione giudiziale che consegua all'infausta conclusione del procedimento unitario purché, però, non sia trascorso un lasso di tempo consistente e l'imprenditore non sia intervenuto fattivamente nella gestione dell'impresa variando la consistenza economica del suo stato di dissesto in maniera sostanziale (cfr. Cass. n. 9290/2018;
Cass. n. 15724/2019; Cass. n. 27014/2024; Cass. n. 288/2025).
In definitiva, il concordato preventivo non può essere omologato, con le dovute conseguenze anche con riguardo alle due vendite aziendali che hanno connotato il percorso concordatario. Invero, entrambe le proposte irrevocabili di acquisto risultavano condizionate all'omologa del concordato, di talché con il deposito del presente provvedimento esse cesseranno di produrre ogni effetto. I commissari, pertanto, dovranno restituire agli offerenti le cauzioni incamerate. Inoltre, i commissari avranno cura di restituire alla società ricorrente l'intero fondo cassa, previa depurazione del compenso loro spettante, del quale chiederanno la liquidazione a questo collegio. Infine, saranno i commissari a trasmettere la presente sentenza a tutti i creditori.
P.Q.M.
▪ rigetta la domanda di omologazione;
▪ dispone che i commissari giudiziali si attengano alle istruzioni indicate in parte motiva.
Si comunichi alla ricorrente e ai commissari;
si trasmetta, inoltre, al registro delle imprese per le incombenze pubblicitarie.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025.
Il presidente est.
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