Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/03/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'udienza del 11/03/2025 ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7202/2024 del Ruolo Generale
Lavoro vertente
TRA
, avv. DI PIERRO MICHELE, avv. DI PIERRO MATTEO;
Parte_1 ricorrente
E
avv. Controparte_1
BOVE ANTONIO, resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 01.10.2024 e notificato il 29.01.2025 parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità, derivanti dal riconoscimento in capo a sè della sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'emolumento richiesto come da decreto di omologa del Tribunale di Trani del 20.03.2024, notificato l'11.04.2024 con invio della relativa documentazione il 09.05.2024.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva l'intervenuta cessazione della materia CP_1 del contendere per essere stata liquidata la prestazione prima della notifica del ricorso e per aver accreditato le rate ordinarie in attesa dell'opzione per gli arretrati.
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
1
3) E' orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126).
2 Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere in quanto alla prima udienza dell'11.03.2025 le parti concordano che la pretesa della parte ricorrente sia stata integralmente soddisfatta a seguito di introduzione del giudizio a seguito di opzione esercitata in favore dell'assegno con prossimo accredito degli arretrati.
4) Residuano, dunque, le sole spese processuali.
In caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie, però, non occorre esaminare il merito della questione in quanto è la stessa parte resistente ad aver ritenuto fondate le pretese della parte ricorrente ammettendo la propria soccombenza.
Rimane da valutare, dunque, la sola causalità del giudizio ed il contegno delle parti nell'instaurazione e nella definizione del giudizio.
A tal proposito è documentalmente provato che a seguito della notifica del decreto di omologa, la prestazione veniva liquidata con il TE08 in data
19.12.2024 con accredito alla prima rata utile di gennaio 2025.
L'art. 445bis, comma 5 c.p.c. dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Allo scadere del suddetto termine, dunque, non interveniva nessuna liquidazione della prestazione come neanche un rigetto espresso della stessa dell' nè una contestazione del diritto azionato. CP_1
Il presente giudizio veniva introdotto, dunque, dopo lo scadere del suddetto termine sebbene la liquidazione della prestazione e conseguente accredito avvenivano prima della notifica del ricorso.
La questione relativa agli arretrati è irrilevante in quanto il relativo ritardo è dipeso dall'opzione esercitata dalla parte ricorrente, ma non incide sulla scadenza del termine di cui sopra.
3 Alla luce di ciò, in base al principio di c.d. soccombenza virtuale, le spese processuali seguono la soccombenza dell' e sono liquidate d'ufficio ai sensi CP_1 del D.M. n. 55/14, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria e riduzione per le altre fasi, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione, con distrazione.
Sussistono gravi ragioni per procedere, però, ad una compensazione parziale delle spese, nella misura indicata in dispositivo, in quanto il giudizio veniva introdotto senza che la prestazione fosse stata rigettata, senza che il diritto azionato fosse stato mai contestato e senza richieste stragiudiziali. Si consideri, inoltre, che nelle more del giudizio ed in tempi rapidi la liquidazione e conseguente accredito intervenivano, con la collaborazione dell' , prima CP_1 della notifica del ricorso ed a prescindere dalla prova in giudizio di tutti gli elementi necessari al godimento della prestazione e relativo provvedimento definitorio del giudizio e tempi del processo. Infine la fase decisoria si limitava alla sola questione delle spese conseguenti alla cessazione della materia del contendere;
non può, dunque, riferirsi tale fase allo scaglione di valore relativo alla prestazione oggetto di causa, ma solo al valore delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida nella misura compensata parzialmente pari ad € 1.250,00 per onorari, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%).
Trani, 11/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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