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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3026/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3026/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Cinzia Feci del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], con l'amministratore di sostegno CP_1 CP_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Russo del Foro di Parma, elettivamente
[...] domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto pronunciarsi sentenza sul vincolo matrimoniale a spese compensate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 18 ottobre 2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 12 luglio 2019, che dalla loro unione non sono nati figli, che CP_1 questo Tribunale, con decreto del 5 dicembre 2023, ne aveva omologato la separazione consensuale e che in seguito non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna.
In ragione di tali premesse, conveniva in giudizio il coniuge chiedendo pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio senza determinazioni accessorie. Intervenuto il Pubblico Ministero, con comparsa depositata il 18 febbraio 2025 si costituiva ritualmente in giudizio con l'amministratore di sostegno aderendo CP_1 CP_2 alla domanda di estinzione del vincolo matrimoniale a spese processuali compensate e dando conto del conforme accordo raggiunto con controparte.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ed espresso dal Pubblico Ministero parere favorevole, le parti private concludevano cartolarmente nei termini di cui in epigrafe.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
E' fondata e va accolta la domanda proposta dalle parti.
I coniugi sono separati per effetto del decreto di omologa pronunciato da questo Tribunale il 5 dicembre 2023 e dalla precedente udienza presidenziale (del 28 novembre 2023) sono trascorsi più di sei mesi senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come ricavabile dalle rispettive allegazioni.
E' parimenti comprovato, anche alla luce della reiterata manifestazione di volontà non conciliative, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve essere dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 [...]
in IB RA (Tunisia) il 12 luglio 2019, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. Parte_1
3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo intervenuto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in IB CP_1 Parte_1
RA (Tunisia) il 12 luglio 2019 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parma al N. 252, P. 2, S. C, anno 2020).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Parma il 28 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3026/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Cinzia Feci del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], con l'amministratore di sostegno CP_1 CP_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Russo del Foro di Parma, elettivamente
[...] domiciliato presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto pronunciarsi sentenza sul vincolo matrimoniale a spese compensate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 18 ottobre 2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 12 luglio 2019, che dalla loro unione non sono nati figli, che CP_1 questo Tribunale, con decreto del 5 dicembre 2023, ne aveva omologato la separazione consensuale e che in seguito non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna.
In ragione di tali premesse, conveniva in giudizio il coniuge chiedendo pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio senza determinazioni accessorie. Intervenuto il Pubblico Ministero, con comparsa depositata il 18 febbraio 2025 si costituiva ritualmente in giudizio con l'amministratore di sostegno aderendo CP_1 CP_2 alla domanda di estinzione del vincolo matrimoniale a spese processuali compensate e dando conto del conforme accordo raggiunto con controparte.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ed espresso dal Pubblico Ministero parere favorevole, le parti private concludevano cartolarmente nei termini di cui in epigrafe.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
E' fondata e va accolta la domanda proposta dalle parti.
I coniugi sono separati per effetto del decreto di omologa pronunciato da questo Tribunale il 5 dicembre 2023 e dalla precedente udienza presidenziale (del 28 novembre 2023) sono trascorsi più di sei mesi senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come ricavabile dalle rispettive allegazioni.
E' parimenti comprovato, anche alla luce della reiterata manifestazione di volontà non conciliative, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve essere dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 [...]
in IB RA (Tunisia) il 12 luglio 2019, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. Parte_1
3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo intervenuto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in IB CP_1 Parte_1
RA (Tunisia) il 12 luglio 2019 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parma al N. 252, P. 2, S. C, anno 2020).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Parma il 28 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto