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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1699 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...], ora (CZ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 il 16.01.1944, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti Noemi Palamara e Antonio Caruso, elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo sito in Francavilla Angitola
(VV), C.so Mannacio n. 78;
-OPPONENTE-
CONTRO
p.i. , in persona del l.r.p.t., con sede in Milano (MI), Via Controparte_1 P.IVA_1
San Prospero n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza (c.f. del C.F._2
Foro di Napoli, giusta procura generale alle liti a rogito per Notar Dott. in Persona_1
Milano, Repertorio. n. 45616, Raccolta n. 14719 del 17/02/2021 registrata a Milano in data
24/02/2021, elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Napoli, Via Riviera di
Chiaia n.267;
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 11.12.2020, il sig. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 464/2020, emesso in Parte_1
data 14.09.2020 dal Tribunale di Lamezia Terme, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di per la causale di cui al ricorso, l'importo di € 35.071,05 oltre CP_1
interessi e spese della procedura monitoria.
Deduceva l'opponente: a) la prescrizione del credito azionato;
b) la prescrizione degli interessi di mora;
c) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; d) l'infondatezza della pretesa creditoria;
e) l'errore nel calcolo del presunto credito.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva parte opposta mediante il deposito della comparsa di risposta, deducendo l'infondatezza degli assunti ex adverso formulati e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondati;
concludeva, quindi, come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
svoltasi l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti versati in atti dalle parti;
precisate le conclusioni all'udienza del 10.09.2024, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e va rigettata, per come di seguito meglio evidenziato.
1.1. L'eccezione di prescrizione del credito e degli interessi moratori è infondata e va rigettata.
Come è noto, i debiti derivanti da mutui, prestiti o finanziamenti si prescrivono in 10 anni e la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. III,
Sent., 30/08/2011, n. 17798).
Inoltre, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi” (cfr. Cass. sez. III, 10 febbraio 2023 n. 4232).
2 Applicando tali principi al caso di specie, è evidente come il contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto in data 15.01.2001, prevedendo la restituzione dell'importo finanziato in n. 48 rate mensili, aveva quale scadenza la data del 15.1.2004, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione sarebbe naturalmente maturato decorso il 15.01.2014.
Tuttavia, parte opposta ha allegato in atti due raccomandate a/r, rispettivamente del
24.7.2013 (all. n. 9 comparsa di risposta) e del 24.12.2018 (all. n. 5 fascicolo monitorio) con le quali l'opponente veniva informato dell'avvenuta cessione del credito nonché messo in mora.
Dunque, il decorso del termine prescrizionale veniva per due volte interrotto e, al momento in cui veniva incardinato il ricorso per decreto ingiuntivo, la prescrizione di credito ed interessi non era ancora maturata.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
1.2. Parimenti infondata è la contestazione in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo al creditore-opposto.
Lamenta l'opponente che credito per cui è causa sia stato oggetto di tre diverse cessioni senza che l'opposta abbia fornito alcuna prova.
L'assunto è privo di pregio.
Dalla documentazione versata in atti (già in sede monitoria) dall'opposta, si può evincere quanto segue: Compass S.p.a., originario contraente, ha erogato il finanziamento richiesto
(all. n.8 fascicolo monitorio) e ha ceduto il credito a Banca Ifis S.p.a. (all. n. 11 comparsa di risposta); successivamente quest'ultima ha ceduto il credito alla società Controparte_2
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, Parte Seconda n.95 dell'11.08.2016 (all. n. 3 fascicolo monitorio); infine,
in data 03.08.2018, ha ceduto il credito alla società pro Controparte_2 Controparte_1
soluto ed in blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n.128 del 03.11.2018 (all. n. 4 del fascicolo monitorio).
Come è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 UB,
3 dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 7866 del 22 marzo 2024).
Inoltre, parte opposta ha depositato le raccomandate a/r con le quali informava il debitore dell'avvenuta cessione (all. 5 fascicolo monitorio;
all. 5 comparsa di risposta).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, è evidente come l'opposta
[...]
abbia offerto idonea prova di essere legittimata attiva, atteso che la stessa risulta CP_1 essere l'unica titolare del credito de quo.
Ne consegue ulteriormente il rigetto della doglianza.
1.3. Altrettanto infondata è la contestazione inerente all'infondatezza della pretesa creditoria.
L'opponente nega di aver ricevuto il finanziamento per cui è causa.
Tuttavia, l'opponente ha versato in atti sia copia dell'originale del contratto di finanziamento (all. 1 comparsa di risposta), sia dell'effettiva erogazione del finanziamento medesimo (all. 8 fascicolo monitorio).
Da tutto ciò discende l'infondatezza della contestazione.
1.4. Infine, anche la doglianza inerente all'errore di calcolo del credito è infondata e deve essere rigettata.
Lamenta l'opponente come il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato azionato sulla base di un sottostante contratto di “prestito finalizzato all'acquisto presso il fornitore di beni e servizi dell'importo di euro 30.200,00”, quando risulterebbe che l'importo del presunto finanziamento erogato da Compass al sig. ammontava ad ammontava a lire Pt_1
30.200.000 (trentamilioniduecentomila lire) e non ad euro 30.200,00 (trentamiladuecento euro) (cfr. all. 1 comparsa di risposta).
Dunque, sempre secondo l'opponente, la cifra eventualmente dovuta sarebbe da individuarsi nella minor somma di euro 19.932,48.
L'assunto è privo di pregio sia in punto di fatto che in linea di diritto.
4 È assai evidente che quanto sopra descritto costituisca un mero errore materiale commesso dall'opponente nella descrizione del fatto, ma ciò non toglie che l'importo totale azionato in sede monitoria, pari ad euro 35.071,05, sia corrispondente a quanto effettivamente dovuto dall'opponente.
Ciò si evince poiché, dalla disamina degli atti di causa, quanto dovuto all'istituto di credito può essere desunto come segue:
a) euro 24.863,49, per capitale e interessi, dalla data della sottoscrizione del contratto sino alla data del 31.03.2008, come risulta da estratto conto certificato ai sensi dell'art.50 UB
(all. n. 6 comparsa di risposta);
b) euro 10.207,56 a titolo di interessi di mora calcolati, come da contratto, sul solo capitale residuo ovvero dalle singole scadenze all'effettivo pagamento nella misura del minor tasso applicabile tra quello di mora previsto dal contratto e quello massimo calcolato nei limiti del tasso soglia vigente per ciascun trimestre di riferimento a decorrere dal 01.04.2008 e fino alla data del 31.12.2019, oltre agli interessi di mora successivi fino al soddisfo, come risulta dall'allegato estratto contabile (all. n. 7 comparsa di risposta).
Da ciò deriva la conseguenza per la quale, nonostante l'errore materiale nell'indicazione dei fatti di causa, l'importo azionato in sede monitoria è corrispondente a quanto effettivamente dovuto.
In via ulteriore, segue il rigetto della doglianza.
2. Sulla base di tutto quanto esposto, non può che seguire il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
4. La manifesta genericità ed inconsistenza giuridica e la strumentale infondatezza dei motivi di opposizione, come sopra già ampiamente specificato, costituisce un contegno che non appare conforme al generale principio di buona fede processuale che tutte le parti sono tenute ad osservare, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale.
Ne consegue che parte opponente deve essere condannata, ex art. 96, c. 3, c.p.c. al pagamento, in favore dell'opposta, di una somma che viene equitativamente determinata in misura pari alle spese di lite, calcolate sulla base dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi.
Inoltre, ex art. 96, c. 4, c.p.c., parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata in misura pari ad euro 500,00.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
1699/2020, pendente tra contro in persona del l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1
ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opponente alla rifusione integrale, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese forfettarie
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta;
c) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta, ex art. 96, c. 3, c.p.c. della somma di euro 3.809,00;
d) condanna l'opponente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ex. art 96, c.
4, c.p.c., della somma pari ad euro 500,00.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Si comunichi anche all'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Lamezia Terme, lì 17.01.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1699 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...], ora (CZ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 il 16.01.1944, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti Noemi Palamara e Antonio Caruso, elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo sito in Francavilla Angitola
(VV), C.so Mannacio n. 78;
-OPPONENTE-
CONTRO
p.i. , in persona del l.r.p.t., con sede in Milano (MI), Via Controparte_1 P.IVA_1
San Prospero n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza (c.f. del C.F._2
Foro di Napoli, giusta procura generale alle liti a rogito per Notar Dott. in Persona_1
Milano, Repertorio. n. 45616, Raccolta n. 14719 del 17/02/2021 registrata a Milano in data
24/02/2021, elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Napoli, Via Riviera di
Chiaia n.267;
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 11.12.2020, il sig. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 464/2020, emesso in Parte_1
data 14.09.2020 dal Tribunale di Lamezia Terme, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di per la causale di cui al ricorso, l'importo di € 35.071,05 oltre CP_1
interessi e spese della procedura monitoria.
Deduceva l'opponente: a) la prescrizione del credito azionato;
b) la prescrizione degli interessi di mora;
c) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; d) l'infondatezza della pretesa creditoria;
e) l'errore nel calcolo del presunto credito.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva parte opposta mediante il deposito della comparsa di risposta, deducendo l'infondatezza degli assunti ex adverso formulati e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondati;
concludeva, quindi, come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
svoltasi l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti versati in atti dalle parti;
precisate le conclusioni all'udienza del 10.09.2024, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e va rigettata, per come di seguito meglio evidenziato.
1.1. L'eccezione di prescrizione del credito e degli interessi moratori è infondata e va rigettata.
Come è noto, i debiti derivanti da mutui, prestiti o finanziamenti si prescrivono in 10 anni e la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. III,
Sent., 30/08/2011, n. 17798).
Inoltre, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi” (cfr. Cass. sez. III, 10 febbraio 2023 n. 4232).
2 Applicando tali principi al caso di specie, è evidente come il contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto in data 15.01.2001, prevedendo la restituzione dell'importo finanziato in n. 48 rate mensili, aveva quale scadenza la data del 15.1.2004, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione sarebbe naturalmente maturato decorso il 15.01.2014.
Tuttavia, parte opposta ha allegato in atti due raccomandate a/r, rispettivamente del
24.7.2013 (all. n. 9 comparsa di risposta) e del 24.12.2018 (all. n. 5 fascicolo monitorio) con le quali l'opponente veniva informato dell'avvenuta cessione del credito nonché messo in mora.
Dunque, il decorso del termine prescrizionale veniva per due volte interrotto e, al momento in cui veniva incardinato il ricorso per decreto ingiuntivo, la prescrizione di credito ed interessi non era ancora maturata.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
1.2. Parimenti infondata è la contestazione in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo al creditore-opposto.
Lamenta l'opponente che credito per cui è causa sia stato oggetto di tre diverse cessioni senza che l'opposta abbia fornito alcuna prova.
L'assunto è privo di pregio.
Dalla documentazione versata in atti (già in sede monitoria) dall'opposta, si può evincere quanto segue: Compass S.p.a., originario contraente, ha erogato il finanziamento richiesto
(all. n.8 fascicolo monitorio) e ha ceduto il credito a Banca Ifis S.p.a. (all. n. 11 comparsa di risposta); successivamente quest'ultima ha ceduto il credito alla società Controparte_2
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, Parte Seconda n.95 dell'11.08.2016 (all. n. 3 fascicolo monitorio); infine,
in data 03.08.2018, ha ceduto il credito alla società pro Controparte_2 Controparte_1
soluto ed in blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n.128 del 03.11.2018 (all. n. 4 del fascicolo monitorio).
Come è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 UB,
3 dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 7866 del 22 marzo 2024).
Inoltre, parte opposta ha depositato le raccomandate a/r con le quali informava il debitore dell'avvenuta cessione (all. 5 fascicolo monitorio;
all. 5 comparsa di risposta).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, è evidente come l'opposta
[...]
abbia offerto idonea prova di essere legittimata attiva, atteso che la stessa risulta CP_1 essere l'unica titolare del credito de quo.
Ne consegue ulteriormente il rigetto della doglianza.
1.3. Altrettanto infondata è la contestazione inerente all'infondatezza della pretesa creditoria.
L'opponente nega di aver ricevuto il finanziamento per cui è causa.
Tuttavia, l'opponente ha versato in atti sia copia dell'originale del contratto di finanziamento (all. 1 comparsa di risposta), sia dell'effettiva erogazione del finanziamento medesimo (all. 8 fascicolo monitorio).
Da tutto ciò discende l'infondatezza della contestazione.
1.4. Infine, anche la doglianza inerente all'errore di calcolo del credito è infondata e deve essere rigettata.
Lamenta l'opponente come il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato azionato sulla base di un sottostante contratto di “prestito finalizzato all'acquisto presso il fornitore di beni e servizi dell'importo di euro 30.200,00”, quando risulterebbe che l'importo del presunto finanziamento erogato da Compass al sig. ammontava ad ammontava a lire Pt_1
30.200.000 (trentamilioniduecentomila lire) e non ad euro 30.200,00 (trentamiladuecento euro) (cfr. all. 1 comparsa di risposta).
Dunque, sempre secondo l'opponente, la cifra eventualmente dovuta sarebbe da individuarsi nella minor somma di euro 19.932,48.
L'assunto è privo di pregio sia in punto di fatto che in linea di diritto.
4 È assai evidente che quanto sopra descritto costituisca un mero errore materiale commesso dall'opponente nella descrizione del fatto, ma ciò non toglie che l'importo totale azionato in sede monitoria, pari ad euro 35.071,05, sia corrispondente a quanto effettivamente dovuto dall'opponente.
Ciò si evince poiché, dalla disamina degli atti di causa, quanto dovuto all'istituto di credito può essere desunto come segue:
a) euro 24.863,49, per capitale e interessi, dalla data della sottoscrizione del contratto sino alla data del 31.03.2008, come risulta da estratto conto certificato ai sensi dell'art.50 UB
(all. n. 6 comparsa di risposta);
b) euro 10.207,56 a titolo di interessi di mora calcolati, come da contratto, sul solo capitale residuo ovvero dalle singole scadenze all'effettivo pagamento nella misura del minor tasso applicabile tra quello di mora previsto dal contratto e quello massimo calcolato nei limiti del tasso soglia vigente per ciascun trimestre di riferimento a decorrere dal 01.04.2008 e fino alla data del 31.12.2019, oltre agli interessi di mora successivi fino al soddisfo, come risulta dall'allegato estratto contabile (all. n. 7 comparsa di risposta).
Da ciò deriva la conseguenza per la quale, nonostante l'errore materiale nell'indicazione dei fatti di causa, l'importo azionato in sede monitoria è corrispondente a quanto effettivamente dovuto.
In via ulteriore, segue il rigetto della doglianza.
2. Sulla base di tutto quanto esposto, non può che seguire il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
4. La manifesta genericità ed inconsistenza giuridica e la strumentale infondatezza dei motivi di opposizione, come sopra già ampiamente specificato, costituisce un contegno che non appare conforme al generale principio di buona fede processuale che tutte le parti sono tenute ad osservare, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale.
Ne consegue che parte opponente deve essere condannata, ex art. 96, c. 3, c.p.c. al pagamento, in favore dell'opposta, di una somma che viene equitativamente determinata in misura pari alle spese di lite, calcolate sulla base dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi.
Inoltre, ex art. 96, c. 4, c.p.c., parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata in misura pari ad euro 500,00.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
1699/2020, pendente tra contro in persona del l.r.p.t., Parte_1 Controparte_1
ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opponente alla rifusione integrale, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese forfettarie
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta;
c) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta, ex art. 96, c. 3, c.p.c. della somma di euro 3.809,00;
d) condanna l'opponente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ex. art 96, c.
4, c.p.c., della somma pari ad euro 500,00.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Si comunichi anche all'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Lamezia Terme, lì 17.01.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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