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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/09/2024, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 4526/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4526/2022 promossa da:
), nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
via Al Monte n. 9 a AN (CO), con il patrocinio dell'avv. Raffaella Bianchi, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in AN (CO), via Alberto da Giussano n. 6
RICORRENTE contro
), nato l'[...] a [...] e residente in [...] C.F._2
Rimoldi n. 29 a Como, con il patrocinio delle avv.te Viviana Mazzocchi del foro di Como e
Alessia Guarisco del foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio legale della prima sito in Como, via Lega Insurrezionale n. 7
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: <
1. rinuncia alle reciproche domande di addebito;
2. la figlia minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1
madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 19:00 con riaccompagnamento presso
l'abitazione materna e a fine settimana alternati il sabato dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
4. il padre continuerà a versare alla madre, entro il giorno 22 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di €300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (FOI) a partire da luglio
2023, oltre al 50% delle spese extra assegno (c.d. straordinarie) con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018; 5. la madre continuerà a percepire interamente l'assegno unico per la figlia, quale genitore collocatario;
6. la figlia minore sarà fiscalmente a Per_1
carico della madre al 100%;
7. i genitori si danno reciproca autorizzazione alla richiesta di rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore;
8. il nucleo proseguirà la presa in carico da parte dei Servizi Sociali, che predisporranno un calendario anche per le festività e valuteranno il graduale inserimento del pernotto della minore presso il padre previo monitoraggio della comunicazione fra i genitori, della relazione padre-figlia e del benessere psico-emotivo della minore>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in separazione dei Parte_1 CP_1
beni a AN (CO) in data 28/08/2013 (trascritto al n. 22, parte 1, anno 2013, del Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di AN). Dall'unione è nata, il 16/10/2011, la figlia minore
La famiglia ha fissato la propria residenza abituale a AN, alla via Lombardia n. 26, Per_1
nella casa di proprietà del padre della sig.ra già lasciata a febbraio 2021. Pt_1
Con il ricorso introduttivo del procedimento, depositato in data 09/12/2022, la parte attrice ha chiesto di pronunciare la separazione personale con addebito in capo al marito, di disporre l'affido esclusivo della figlia (in subordine, condiviso), il collocamento presso la madre, le visite paterne come da calendario della psicologa (tutti i venerdì pomeriggio e i sabati pomeriggio alternati, poiché soffriva di attacchi di panico e non voleva stare di notte da sola con il Per_1
pagina 2 di 6 padre), un contributo paterno al mantenimento della figlia di 400€ oltre al 50% delle spese extra e al 100% dell' assegno unico.
All'udienza presidenziale del 28/06/2023, la Presidente delegata ha sentito la sola ricorrente, stante la non comparizione del resistente, e si è riservata. Con successiva ordinanza del 04-
05/07/2023, ha: - disposto l'affido condiviso con collocamento presso la madre;
- incaricato i
Servizi Sociali anche di regolamentare gli incontri padre-figlia con presa in carico del padre da parte del SerD;
- fissato il contributo paterno al mantenimento della figlia in 300€ oltre al 50% delle spese extra e al 100% dell'assegno; - disposto un ordine di esibizione sulla situazione reddituale del resistente;
- nominato il G.I. e fissato udienza ex art. 183 c.p.c.
Dalla relazione dei Servizi Sociali dell'aprile 2024 era emerso che: - il percorso di con la Per_1
psicologa era terminato a febbraio 2022 e ad aprile 2024 era stato avviato con la CP_2
dott.ssa previo accordo fra i genitori;
- a ndavano bene gli incontri con il padre per Per_2 Per_1
come erano all'epoca, perché temeva di essere nuovamente delusa, e nemmeno il padre chiedeva ampliamenti;
- il padre seguiva le indicazioni dei Servizi Sociali e riconosceva la ricorrente quale buona madre, tendeva a deresponsabilizzarsi e a non prendere iniziative, da ottobre 2023 gli esami al SerD erano negativi;
- la madre non lo considerava affidabile per i trascorsi di dipendenza e perché era assente nella quotidianità; - entrambi erano rassicurati dalla presenza dei
Servizi Sociali. Si concludeva per la verifica delle intenzioni del padre quanto al consolidamento della relazione con la figlia, l'implementazione della proattività del padre, il miglioramento della comunicazione, un eventuale ampliamento delle visite (all'epoca, dopo sei mesi in spazio protetto, erano liberalizzati ma per un solo pranzo ogni tre settimane).
In data 29/04/2024, il resistente si è costituito, chiedendo la separazione personale con addebito in capo alla moglie, di disporre l'affido condiviso di on collocamento presso la madre, di Per_1
regolamentare le visite paterne tutti i venerdì pomeriggio e a fine settimana alternati con un pernotto, di confermare la fissazione del contributo paterno al mantenimento della figlia in 300€ oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dalla relazione dei Servizi Sociali dell'agosto 2024 emerge che: - la comunicazione fra i genitori
è migliorata e ora hanno una visione concorde della figlia;
- il padre risulta più attivo, anche se in estate ha dovuto ridurre gli incontri per questioni lavorative, si accorda direttamente con Per_1
ma è bene che sia fissato un calendario di incontri perché ci vuole continuità; - la madre è convinta dell'importanza del padre nella vita della figlia, anche se fa un po' fatica a rapportarsi pagina 3 di 6 per imprevedibilità e intempestività nelle risposte paterne;
- per vanno bene gli incontri Per_1
attuali. Hanno concluso per la prosecuzione della presa in carico per dodici mesi sulla ricostruzione della relazione padre-figlia, l'assunzione da parte del padre di un ruolo maggiormente responsabile e di riferimento, un maggior coinvolgimento del padre nella vita quotidiana di colloqui con la coppia e colloqui padre-figlia, un calendario di incontri con Per_1
un incontro quindicinale il sabato da mattina a sera e un incontro infrasettimanale da definirsi.
All'udienza del 03/09/2024, le parti hanno accettato la proposta conciliativa del giudice, articolata nei seguenti punti: <
1. rinuncia alle reciproche domande di addebito;
2. la figlia minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 19:00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna e a fine settimana alternati il sabato dalle ore
10:00 alle ore 19:00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
4. il padre continuerà a versare alla madre, entro il giorno 22 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di €300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (FOI) a partire da luglio 2023, oltre al 50% delle spese extra assegno (c.d. straordinarie) con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018; 5. la madre continuerà a percepire interamente l'assegno unico per la figlia, quale genitore collocatario;
6. la figlia minore sarà fiscalmente a carico della madre al 100%;
7. i genitori si danno Per_1 reciproca autorizzazione alla richiesta di rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore;
8. il nucleo proseguirà la presa in carico da parte dei Servizi Sociali, che predisporranno un calendario anche per le festività e valuteranno il graduale inserimento del pernotto della minore presso il padre previo monitoraggio della comunicazione fra i genitori, della relazione padre-figlia e del benessere psico-emotivo della minore>>.
Il Giudice Istruttore ha, quindi, rimesso la causa al collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui le parti hanno rinunciato.
§§§
Innanzitutto, la domanda di separazione personale dei coniugi (entrambi cittadini italiani) deve essere accolta, perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta pagina 4 di 6 meno da tempo, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto e la ferma volontà di separarsi. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Del resto, i motivi dedotti a sostegno delle reciproche domande di addebito (successivamente oggetto di rinuncia),
l'interruzione della convivenza dei coniugi a far tempo dall'ottobre 2020 e le posizioni assunte nel corso del giudizio da entrambi sono indicativi dell'impossibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
Il collegio, poi, ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto fra le parti, in quanto conforme all'interesse della minore: - l'affido segue il regime previsto come ordinario dal legislatore;
- la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, pur attualmente limitate e con esclusione del pernotto, garantisce il rispetto, da un lato, del diritto alla bigenitorialità e, dall'altro, del benessere psico-fisico della minore, con prosecuzione della presa in carico dei Servizi Sociali (e incarico anche di quelli di Como, stante l'avvenuto trasferimento della residenza da parte del resistente) in punto di monitoraggio della relazione padre-figlia, come meglio indicato in dispositivo;
- il contributo paterno al mantenimento della figlia è quello già stabilito in sede presidenziale e che risulta congruo anche dopo la disclosure patrimoniale del resistente.
La natura necessaria della controversia in relazione alla domanda sullo status e il raggiungimento dell'accordo costituiscono giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio civile a AN (CO) in data 28/08/2013 (trascritto al n. 22, parte 1, anno 2013, del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AN);
2. dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
3. prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4. dispone che i Servizi Sociali di Como e di AN proseguano per almeno dodici mesi la presa in carico del nucleo in punto di ricostruzione della relazione padre-figlia, assunzione da parte del padre di un ruolo maggiormente responsabile e di riferimento con maggior coinvolgimento nella vita quotidiana di colloqui con la coppia e Per_1
colloqui padre-figlia e monitoraggio del calendario di incontri padre-figlia con eventuale inserimento di educatore e graduale ampliamento previa verifica del benessere psico-emotivo della minore;
5. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria perché: a) trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
b) comunichi la presente sentenza alle parti e ai
Servizi Sociali dei Comuni di Como (insieme all'ordinanza presidenziale del 04/07/2023) e di
AN (CO).
SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE, A ECCEZIONE DEL CAPO 1
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 06/09/2024
Il Giudice Estensore Lorenzo Azzi La Presidente Barbara Cao
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4526/2022 promossa da:
), nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
via Al Monte n. 9 a AN (CO), con il patrocinio dell'avv. Raffaella Bianchi, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in AN (CO), via Alberto da Giussano n. 6
RICORRENTE contro
), nato l'[...] a [...] e residente in [...] C.F._2
Rimoldi n. 29 a Como, con il patrocinio delle avv.te Viviana Mazzocchi del foro di Como e
Alessia Guarisco del foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio legale della prima sito in Como, via Lega Insurrezionale n. 7
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: <
1. rinuncia alle reciproche domande di addebito;
2. la figlia minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1
madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 19:00 con riaccompagnamento presso
l'abitazione materna e a fine settimana alternati il sabato dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
4. il padre continuerà a versare alla madre, entro il giorno 22 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di €300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (FOI) a partire da luglio
2023, oltre al 50% delle spese extra assegno (c.d. straordinarie) con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018; 5. la madre continuerà a percepire interamente l'assegno unico per la figlia, quale genitore collocatario;
6. la figlia minore sarà fiscalmente a Per_1
carico della madre al 100%;
7. i genitori si danno reciproca autorizzazione alla richiesta di rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore;
8. il nucleo proseguirà la presa in carico da parte dei Servizi Sociali, che predisporranno un calendario anche per le festività e valuteranno il graduale inserimento del pernotto della minore presso il padre previo monitoraggio della comunicazione fra i genitori, della relazione padre-figlia e del benessere psico-emotivo della minore>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in separazione dei Parte_1 CP_1
beni a AN (CO) in data 28/08/2013 (trascritto al n. 22, parte 1, anno 2013, del Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di AN). Dall'unione è nata, il 16/10/2011, la figlia minore
La famiglia ha fissato la propria residenza abituale a AN, alla via Lombardia n. 26, Per_1
nella casa di proprietà del padre della sig.ra già lasciata a febbraio 2021. Pt_1
Con il ricorso introduttivo del procedimento, depositato in data 09/12/2022, la parte attrice ha chiesto di pronunciare la separazione personale con addebito in capo al marito, di disporre l'affido esclusivo della figlia (in subordine, condiviso), il collocamento presso la madre, le visite paterne come da calendario della psicologa (tutti i venerdì pomeriggio e i sabati pomeriggio alternati, poiché soffriva di attacchi di panico e non voleva stare di notte da sola con il Per_1
pagina 2 di 6 padre), un contributo paterno al mantenimento della figlia di 400€ oltre al 50% delle spese extra e al 100% dell' assegno unico.
All'udienza presidenziale del 28/06/2023, la Presidente delegata ha sentito la sola ricorrente, stante la non comparizione del resistente, e si è riservata. Con successiva ordinanza del 04-
05/07/2023, ha: - disposto l'affido condiviso con collocamento presso la madre;
- incaricato i
Servizi Sociali anche di regolamentare gli incontri padre-figlia con presa in carico del padre da parte del SerD;
- fissato il contributo paterno al mantenimento della figlia in 300€ oltre al 50% delle spese extra e al 100% dell'assegno; - disposto un ordine di esibizione sulla situazione reddituale del resistente;
- nominato il G.I. e fissato udienza ex art. 183 c.p.c.
Dalla relazione dei Servizi Sociali dell'aprile 2024 era emerso che: - il percorso di con la Per_1
psicologa era terminato a febbraio 2022 e ad aprile 2024 era stato avviato con la CP_2
dott.ssa previo accordo fra i genitori;
- a ndavano bene gli incontri con il padre per Per_2 Per_1
come erano all'epoca, perché temeva di essere nuovamente delusa, e nemmeno il padre chiedeva ampliamenti;
- il padre seguiva le indicazioni dei Servizi Sociali e riconosceva la ricorrente quale buona madre, tendeva a deresponsabilizzarsi e a non prendere iniziative, da ottobre 2023 gli esami al SerD erano negativi;
- la madre non lo considerava affidabile per i trascorsi di dipendenza e perché era assente nella quotidianità; - entrambi erano rassicurati dalla presenza dei
Servizi Sociali. Si concludeva per la verifica delle intenzioni del padre quanto al consolidamento della relazione con la figlia, l'implementazione della proattività del padre, il miglioramento della comunicazione, un eventuale ampliamento delle visite (all'epoca, dopo sei mesi in spazio protetto, erano liberalizzati ma per un solo pranzo ogni tre settimane).
In data 29/04/2024, il resistente si è costituito, chiedendo la separazione personale con addebito in capo alla moglie, di disporre l'affido condiviso di on collocamento presso la madre, di Per_1
regolamentare le visite paterne tutti i venerdì pomeriggio e a fine settimana alternati con un pernotto, di confermare la fissazione del contributo paterno al mantenimento della figlia in 300€ oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dalla relazione dei Servizi Sociali dell'agosto 2024 emerge che: - la comunicazione fra i genitori
è migliorata e ora hanno una visione concorde della figlia;
- il padre risulta più attivo, anche se in estate ha dovuto ridurre gli incontri per questioni lavorative, si accorda direttamente con Per_1
ma è bene che sia fissato un calendario di incontri perché ci vuole continuità; - la madre è convinta dell'importanza del padre nella vita della figlia, anche se fa un po' fatica a rapportarsi pagina 3 di 6 per imprevedibilità e intempestività nelle risposte paterne;
- per vanno bene gli incontri Per_1
attuali. Hanno concluso per la prosecuzione della presa in carico per dodici mesi sulla ricostruzione della relazione padre-figlia, l'assunzione da parte del padre di un ruolo maggiormente responsabile e di riferimento, un maggior coinvolgimento del padre nella vita quotidiana di colloqui con la coppia e colloqui padre-figlia, un calendario di incontri con Per_1
un incontro quindicinale il sabato da mattina a sera e un incontro infrasettimanale da definirsi.
All'udienza del 03/09/2024, le parti hanno accettato la proposta conciliativa del giudice, articolata nei seguenti punti: <
1. rinuncia alle reciproche domande di addebito;
2. la figlia minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 19:00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna e a fine settimana alternati il sabato dalle ore
10:00 alle ore 19:00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
4. il padre continuerà a versare alla madre, entro il giorno 22 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di €300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (FOI) a partire da luglio 2023, oltre al 50% delle spese extra assegno (c.d. straordinarie) con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018; 5. la madre continuerà a percepire interamente l'assegno unico per la figlia, quale genitore collocatario;
6. la figlia minore sarà fiscalmente a carico della madre al 100%;
7. i genitori si danno Per_1 reciproca autorizzazione alla richiesta di rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore;
8. il nucleo proseguirà la presa in carico da parte dei Servizi Sociali, che predisporranno un calendario anche per le festività e valuteranno il graduale inserimento del pernotto della minore presso il padre previo monitoraggio della comunicazione fra i genitori, della relazione padre-figlia e del benessere psico-emotivo della minore>>.
Il Giudice Istruttore ha, quindi, rimesso la causa al collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui le parti hanno rinunciato.
§§§
Innanzitutto, la domanda di separazione personale dei coniugi (entrambi cittadini italiani) deve essere accolta, perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è ormai venuta pagina 4 di 6 meno da tempo, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto e la ferma volontà di separarsi. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Del resto, i motivi dedotti a sostegno delle reciproche domande di addebito (successivamente oggetto di rinuncia),
l'interruzione della convivenza dei coniugi a far tempo dall'ottobre 2020 e le posizioni assunte nel corso del giudizio da entrambi sono indicativi dell'impossibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
Il collegio, poi, ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto fra le parti, in quanto conforme all'interesse della minore: - l'affido segue il regime previsto come ordinario dal legislatore;
- la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, pur attualmente limitate e con esclusione del pernotto, garantisce il rispetto, da un lato, del diritto alla bigenitorialità e, dall'altro, del benessere psico-fisico della minore, con prosecuzione della presa in carico dei Servizi Sociali (e incarico anche di quelli di Como, stante l'avvenuto trasferimento della residenza da parte del resistente) in punto di monitoraggio della relazione padre-figlia, come meglio indicato in dispositivo;
- il contributo paterno al mantenimento della figlia è quello già stabilito in sede presidenziale e che risulta congruo anche dopo la disclosure patrimoniale del resistente.
La natura necessaria della controversia in relazione alla domanda sullo status e il raggiungimento dell'accordo costituiscono giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio civile a AN (CO) in data 28/08/2013 (trascritto al n. 22, parte 1, anno 2013, del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AN);
2. dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
3. prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4. dispone che i Servizi Sociali di Como e di AN proseguano per almeno dodici mesi la presa in carico del nucleo in punto di ricostruzione della relazione padre-figlia, assunzione da parte del padre di un ruolo maggiormente responsabile e di riferimento con maggior coinvolgimento nella vita quotidiana di colloqui con la coppia e Per_1
colloqui padre-figlia e monitoraggio del calendario di incontri padre-figlia con eventuale inserimento di educatore e graduale ampliamento previa verifica del benessere psico-emotivo della minore;
5. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria perché: a) trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
b) comunichi la presente sentenza alle parti e ai
Servizi Sociali dei Comuni di Como (insieme all'ordinanza presidenziale del 04/07/2023) e di
AN (CO).
SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE, A ECCEZIONE DEL CAPO 1
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 06/09/2024
Il Giudice Estensore Lorenzo Azzi La Presidente Barbara Cao
pagina 6 di 6