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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5929 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Udienza del 21/11/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 2179/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 21.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2179/2022 R.G ad oggetto: responsabilità extracontrattuale T R A
c.f. elettivamente domiciliata al C.so Parte_1 C.F._1
Vittorio Veneto, 314 presso lo studio dell'Avv. Franco Minichiello, c.f.
, fax 0825446583, pec che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione in appello;
appellante C O N T R O
1 , in p.l.r.p.t. , C. F. Parte_2 Parte_2
, con sede in Via Selva n. 3 Mariglianella (NA) P.IVA C.F._3
, elettivamente domiciliato in Nola alla Piazza Salvo D'Acquisto, 2, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Sonia Napolitano C.F. (PEC C.F._4
tel. e fax 081/3417701) in forza di procura in calce Email_2 alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 2112/2021 del Tribunale di Nola, Sezione I civile, pubblicata il 03.12.2021.
CONCLUSIONI
- Per l'appellante come da note depositate l''udienza;
- per l'appellato come da note depositate l''udienza.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto notificato in data 12/05/2017 la sig. conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Nola il al fine Controparte_1 di sentirlo condannare al risarcimento dei danni dalla medesima subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 21/05/2016 presso la struttura del convenuto ristorante cagionati dalla caduta occorsale mentre attraversava la sala, scivolando su dell'acqua presente sul pavimento riportando, una frattura del capitello radiale dx.
Si costituiva ritualmente nel giudizio di primo grado il Parte_2
, in p.l.r.p.t. , contestando integralmente le
[...] Parte_2 domande e le eccezioni avanzate da parte attrice e concludendo per il rigetto della domanda avanzata, con vittoria delle spese processuali.
Espletata l'istruttoria, consistente nell'escussione di testi, la causa veniva trattenuta in decisione in data 06.07.2021, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2112/2021 del 03.12.2021, il Tribunale di Nola, sez. I civile, così statuiva:” Il Tribunale definitivamente pronunciando rigetta la domanda di parte attrice e ogni altra istanza di parte e compensa le spese”.
Così motivando: “La domanda non può essere accolta. In diritto, può revocarsi in dubbio l'applicazione dell'art. 2051 c.c., richiamato da parte attrice: porre a carico del titolare di un locale aperto al pubblico tutti i danni subiti dagli avventori, salva la prova liberatoria, si risolve in un notevolissimo aggravio di responsabilità, che incide negativamente sulla stessa libertà di impresa…appare più congruo il richiamo dell'art. 2043 c.c.…omissis… anche a 2 voler ritenere che il pavimento era bagnato, come riferito dai testi, appare allora integrato il caso fortuito…ex art. 2043 c.c., non appare configurabile un danno ingiusto riferibile al convenuto, o almeno non vi è idonea prova la riguardo”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto del 10.05.2022 impugnava la prefata sentenza, in ragione Parte_1 di due ordini di censure, oggetto di successiva disamina, concludendo per :
“Riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare la responsabilità esclusiva dell'evento lesivo del rappresentante p.t. del Parte_2
P.IVA P.IVA_1 conseguentemente condannare il rappresentante p.t. del Parte_2
al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra nella
[...] Parte_1 caduta all'interno del ristorante. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Il 13.09.2022 si costituiva il , che Parte_2 concludeva per:” dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig. in p.l.r.p.t. Parte_1 avv. Minichini avverso la sentenza n. 2112/2021 del Tribunale di Nola. Confermare la sentenza n. 2112/2021. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
Nelle more del giudizio di appello, era ammessa ed espletata la CTU ” ad opera del dott. Persona_1
Rinviata la causa per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che dovevasi decidere secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 24.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 10.05.2022 a fronte della sentenza n. 2112/2021, pubblicata il 03.12.2021,nel rispetto del termine fissato dall'art 327 cpc
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo rubricato “responsabilità ex art 2051 c.c.” l'appellante censura l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure laddove ha erroneamente applicato all'evento lesivo subito dalla sig.ra la disciplina contemplata dall'art 2043 c.c., il tutto motivandolo con una Pt_1 necessaria mitigazione della responsabilità a favore all'esercente l'attività di impresa.
3 Col secondo motivo rubricato “Sulla presunta condotta colposa del danneggiato” censura l'appellante che il custode, al fine di andare esente dal titolo di responsabilità ascritto, avrebbe dovuto dimostrare la mancanza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, oppure la sussistenza del caso fortuito ma nessuna prova liberatoria è stata fornita dal convenuto. L'appellante deduce che la colpa sarebbe, integralmente da addebitare al gestore del locale pubblico il quale, in presenza di un pavimento reso viscido dalla presenza di liquido a terra, non abbia immediatamente provveduto alla sua pulizia, il tutto a garanzia della incolumità dei presenti. La caduta dell'attuale attore è da addebitare esclusivamente al comportamento negligente del gestore del ristorante il quale avrebbe dovuto garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri utenti adottando tutte le misure necessarie per evitare danni a terzi.
L'appello, valutato nel suo complesso, è fondato e merita l'accoglimento. Premesso che la Suprema Corte, Sezioni Unite (decisione n. 20943 del 30/06/2022) ha chiarito definitivamente che "la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della sua diligenza o meno". La pronuncia in commento conclude un iter giurisprudenziale cominciato con due sentenze rese in data 1° febbraio 2018, nn.2480 e 2481. Orbene, all'affermazione di tale principio, di carattere generale le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori e altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza n. 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che essa sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
4 d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1 e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Per quanto qui interessa la Corte di cassazione ( cfr.Cass. Civ. ordinanza n. 9997/20) ha chiarito le conseguenze giuridiche dei danni fisici patiti in un ristorante dall'avventore, precisando (in punto di decorrenza del termine di prescrizione) che, chi accede in un ristorante stipula col il ristoratore un contratto che, tra gli altri obblighi, presuppone quello di dare ricetto e ospitalità all'avventore. In assenza di questo profilo, invero, non si dovrebbe parlare di contratto di ristorazione ma di semplice compravendita di cibi preparati o da preparare. (anche Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 16 gennaio 2009, n. 975). Nel caso di specie, il ristoratore aveva organizzato anche una serata danzante contestuale alla consumazione della cena che si sarebbe dovuta svolgere nella stessa sala ristorazione ove i tavoli erano stati posizionati in modo tale da lasciare uno spazio libero al centro della sala (confronta dichiarazione delle testi escusse nonché vedi foto dello stato dei luoghi depositate dal convenuto). Tanto premesso, nel caso che ci occupa la danneggiata ha provato il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, sicché la colpa (o l'assenza di colpa) del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.”. (cfr. anche Cass. n.2477/2018 - Cass. n.4588/2022-Cass 20943/2022 del 30/06/2022). Ed invero la danneggiata ha dimostrato, con le testi e Tes_1 [...]
, le circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo Testimone_2
(uso di una pista da ballo all'interno della sala ristorazione con i tavoli posti di lato della sala, pavimento sporco e scivoloso per la caduta di cibo e bevande). La responsabilità del convenuto ristoratore va dunque affermata. Il Collegio ha provveduto alla nomina del CTU nella persona del dott. Per_1
(specialista in ortopedia e traumatologia) il quale ha affermato che :
5 “sulla base degli elementi clinici disponibili, si evince che in data 21/05/'16, a causa di una caduta all'interno di un ristorante, la signora riportava una frattura composta del Pt_1 capitello radiale di destra.
- Il nesso causale fra la lesione riportata e l'evento traumatico, così come è stato riferito, risulta compatibile. I criteri cronologico, topografico, della efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità fenomenica e della assenza di altri fattori etiologici sono rispettati.
- La mattina del giorno successivo al trauma la signora si presentava al Pronto Pt_1
Soccorso dell'Ospedale di Frattamaggiore, dove riceveva le prime cure. Seguivano controlli presso l'ambulatorio ortopedico di tale nosocomio. Pertanto, sulla base della natura ed entità della lesione, dell'età del soggetto, delle certificazioni esibite e dei trattamenti terapeutici adottati, è possibile concludere che il periodo della inabilità temporanea parziale, I.T.P., è durato complessivamente per 90 giorni, così suddivisibili: 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%.
- Attualmente la signora per la lesione riportata in data 21/05/'16, presenta come Pt_1 postumo una limitazione della estensione attiva a passiva dell'avambraccio destro, possibile fino ai 170°. (…) Pertanto, è possibile concludere che i postumi presentati vanno ad incidere per il 3% sulla complessiva efficienza psico-fisica del soggetto (il cosiddetto danno biologico).
- Non vi è incidenza sulla capacità lavorativa specifica del soggetto, che svolge l'attività di casalinga.
- Tali postumi non sono suscettibili di sicuri miglioramenti né con terapia di tipo fisico e né chirurgico.
- Il livello di sofferenza, scaturito dalla vicenda clinica, è da ritenersi di grado lieve.
- Non sono documentate spese mediche inerenti al caso in oggetto.”
Ciò posto, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cui la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto valore para-normativo perché capaci di uniformare i risarcimenti danni in tutto il territorio nazionale), si procede a liquidare il danno riportato dall'odierna appellante tenuto conto, del il principio della devalutazione secondo cui quando si utilizzano tabelle successive al momento del sinistro, occorre devalutare l'importo per riportarlo al momento del sinistro, prima di procedere alla rivalutazione e interessi (cfr. a Corte d'Appello di Venezia sentenza 5 aprile 2023, n. 774 e, tra le tante Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 5 marzo – 28 luglio 2020, n. 16039). Afferma la Corte Suprema che il calcolo degli interessi liquidato a titolo risarcitorio “varia a seconda la tipologia del danno che, se applicato in ambito extracontrattuale, deve essere calcolato dal fatto illecito, mentre nel caso di inadempimento contrattuale, dalla data della domanda giudiziale, con la conseguenza che occorre procedere alla rivalutazione degli interessi sulla somma risarcitoria liquidata e rivalutata di anno per anno previa
6 dovuta devalutazione della stessa, essendo stata utilizzata una tabella successiva all'infortunio”. Ciò posto, tenuto conto che l'appellante al momento del sinistro aveva l'età di 39 anni, 7 mesi e 18 giorni, applicando le tabelle del Tribunale di Milano 2024 si avrà il seguente schema di calcolo: Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni Percentuale di invalidità permanente 3% Punto danno biologico € 1.567,44 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86 Punto danno non patrimoniale € 1.959,30 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno biologico risarcibile € 3.809,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 4.761,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00 Totale generale: € 9.936,00 Ora occorre devalutare tale importo alla data del sinistro secondo il seguente schema di calcolo: Importo da devalutare: € 9.936,00 Dal mese di: ottobre 2025 Al mese di: maggio 2016 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice ottobre 2025: 121,4 Indice maggio 2016: 99,7 Raccordo Indici: 1 Indice di Devalutazione: 0,821 Totale Devalutazione: € 1.778,36 Importo Devalutato: € 8.157,64. Si procederà ora a maggiorare l'importo degli interessi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 8.157,64 Data Iniziale: 21/05/2016 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: maggio 2016 Scadenza Rivalutazione: ottobre 2025 7 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 99,7 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,218 Totale Rivalutazione: € 1.778,37 Capitale Rivalutato: € 9.936,01 Totale Colonna Giorni: 3450 Totale Interessi: € 1.134,27 Rivalutazione + Interessi: € 2.912,64 Capitale Rivalutato + Interessi: € 11.070,28. La somma andrà maggiorata degli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Non sono state né dedotte né allegate spese mediche sopportate né in occasione del sinistro che future.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico del convenuto/appellato e liquidate in applicazione del DM 147/23 tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi tabellari come segue: per il primo grado in € 244,00 per spese vive nonché € 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché per il grado di appello in € 362,50 per spese vive nonché € 5809,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv.to Franco Minichiello . Le spese di CTU come liquidate dal Collegio, sono poste definitivamente a carico dell'appellato soccombente.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 2112/2021 del Tribunale di Nola, Sezione I civile, pubblicata il 03.12.2021 così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna il in p.l.r.p.t. Parte_2
, a risarcire il danno patito dalla sig.ra in Parte_2 Parte_1 occasione del sinistro per cui è causa che liquida in € 11.070,28 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
2. condanna il in p.l.r.p.t. Parte_2
, a rifondere le spese di lite anticipate da Parte_2 Parte_1 che liquida in applicazione del DM 147/23 come segue: per il primo grado in
€ 244,00 per spese vive nonché € 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché per il grado di appello
8 in € 362,50 per spese vive nonché € 5809,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv.to Franco Minichiello .
3. Le spese di CTU come liquidate dal Collegio, sono poste definitivamente a carico dell'appellato soccombente Parte_2
, in p.l.r.p.t. .
[...] Parte_2
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
9
VIII sezione civile
Udienza del 21/11/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 2179/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 21.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2179/2022 R.G ad oggetto: responsabilità extracontrattuale T R A
c.f. elettivamente domiciliata al C.so Parte_1 C.F._1
Vittorio Veneto, 314 presso lo studio dell'Avv. Franco Minichiello, c.f.
, fax 0825446583, pec che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione in appello;
appellante C O N T R O
1 , in p.l.r.p.t. , C. F. Parte_2 Parte_2
, con sede in Via Selva n. 3 Mariglianella (NA) P.IVA C.F._3
, elettivamente domiciliato in Nola alla Piazza Salvo D'Acquisto, 2, P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Sonia Napolitano C.F. (PEC C.F._4
tel. e fax 081/3417701) in forza di procura in calce Email_2 alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 2112/2021 del Tribunale di Nola, Sezione I civile, pubblicata il 03.12.2021.
CONCLUSIONI
- Per l'appellante come da note depositate l''udienza;
- per l'appellato come da note depositate l''udienza.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto notificato in data 12/05/2017 la sig. conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Nola il al fine Controparte_1 di sentirlo condannare al risarcimento dei danni dalla medesima subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 21/05/2016 presso la struttura del convenuto ristorante cagionati dalla caduta occorsale mentre attraversava la sala, scivolando su dell'acqua presente sul pavimento riportando, una frattura del capitello radiale dx.
Si costituiva ritualmente nel giudizio di primo grado il Parte_2
, in p.l.r.p.t. , contestando integralmente le
[...] Parte_2 domande e le eccezioni avanzate da parte attrice e concludendo per il rigetto della domanda avanzata, con vittoria delle spese processuali.
Espletata l'istruttoria, consistente nell'escussione di testi, la causa veniva trattenuta in decisione in data 06.07.2021, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2112/2021 del 03.12.2021, il Tribunale di Nola, sez. I civile, così statuiva:” Il Tribunale definitivamente pronunciando rigetta la domanda di parte attrice e ogni altra istanza di parte e compensa le spese”.
Così motivando: “La domanda non può essere accolta. In diritto, può revocarsi in dubbio l'applicazione dell'art. 2051 c.c., richiamato da parte attrice: porre a carico del titolare di un locale aperto al pubblico tutti i danni subiti dagli avventori, salva la prova liberatoria, si risolve in un notevolissimo aggravio di responsabilità, che incide negativamente sulla stessa libertà di impresa…appare più congruo il richiamo dell'art. 2043 c.c.…omissis… anche a 2 voler ritenere che il pavimento era bagnato, come riferito dai testi, appare allora integrato il caso fortuito…ex art. 2043 c.c., non appare configurabile un danno ingiusto riferibile al convenuto, o almeno non vi è idonea prova la riguardo”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto del 10.05.2022 impugnava la prefata sentenza, in ragione Parte_1 di due ordini di censure, oggetto di successiva disamina, concludendo per :
“Riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare la responsabilità esclusiva dell'evento lesivo del rappresentante p.t. del Parte_2
P.IVA P.IVA_1 conseguentemente condannare il rappresentante p.t. del Parte_2
al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra nella
[...] Parte_1 caduta all'interno del ristorante. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Il 13.09.2022 si costituiva il , che Parte_2 concludeva per:” dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig. in p.l.r.p.t. Parte_1 avv. Minichini avverso la sentenza n. 2112/2021 del Tribunale di Nola. Confermare la sentenza n. 2112/2021. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
Nelle more del giudizio di appello, era ammessa ed espletata la CTU ” ad opera del dott. Persona_1
Rinviata la causa per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che dovevasi decidere secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 24.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 10.05.2022 a fronte della sentenza n. 2112/2021, pubblicata il 03.12.2021,nel rispetto del termine fissato dall'art 327 cpc
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo rubricato “responsabilità ex art 2051 c.c.” l'appellante censura l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure laddove ha erroneamente applicato all'evento lesivo subito dalla sig.ra la disciplina contemplata dall'art 2043 c.c., il tutto motivandolo con una Pt_1 necessaria mitigazione della responsabilità a favore all'esercente l'attività di impresa.
3 Col secondo motivo rubricato “Sulla presunta condotta colposa del danneggiato” censura l'appellante che il custode, al fine di andare esente dal titolo di responsabilità ascritto, avrebbe dovuto dimostrare la mancanza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, oppure la sussistenza del caso fortuito ma nessuna prova liberatoria è stata fornita dal convenuto. L'appellante deduce che la colpa sarebbe, integralmente da addebitare al gestore del locale pubblico il quale, in presenza di un pavimento reso viscido dalla presenza di liquido a terra, non abbia immediatamente provveduto alla sua pulizia, il tutto a garanzia della incolumità dei presenti. La caduta dell'attuale attore è da addebitare esclusivamente al comportamento negligente del gestore del ristorante il quale avrebbe dovuto garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri utenti adottando tutte le misure necessarie per evitare danni a terzi.
L'appello, valutato nel suo complesso, è fondato e merita l'accoglimento. Premesso che la Suprema Corte, Sezioni Unite (decisione n. 20943 del 30/06/2022) ha chiarito definitivamente che "la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della sua diligenza o meno". La pronuncia in commento conclude un iter giurisprudenziale cominciato con due sentenze rese in data 1° febbraio 2018, nn.2480 e 2481. Orbene, all'affermazione di tale principio, di carattere generale le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori e altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza n. 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che essa sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
4 d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1 e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Per quanto qui interessa la Corte di cassazione ( cfr.Cass. Civ. ordinanza n. 9997/20) ha chiarito le conseguenze giuridiche dei danni fisici patiti in un ristorante dall'avventore, precisando (in punto di decorrenza del termine di prescrizione) che, chi accede in un ristorante stipula col il ristoratore un contratto che, tra gli altri obblighi, presuppone quello di dare ricetto e ospitalità all'avventore. In assenza di questo profilo, invero, non si dovrebbe parlare di contratto di ristorazione ma di semplice compravendita di cibi preparati o da preparare. (anche Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 16 gennaio 2009, n. 975). Nel caso di specie, il ristoratore aveva organizzato anche una serata danzante contestuale alla consumazione della cena che si sarebbe dovuta svolgere nella stessa sala ristorazione ove i tavoli erano stati posizionati in modo tale da lasciare uno spazio libero al centro della sala (confronta dichiarazione delle testi escusse nonché vedi foto dello stato dei luoghi depositate dal convenuto). Tanto premesso, nel caso che ci occupa la danneggiata ha provato il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, sicché la colpa (o l'assenza di colpa) del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.”. (cfr. anche Cass. n.2477/2018 - Cass. n.4588/2022-Cass 20943/2022 del 30/06/2022). Ed invero la danneggiata ha dimostrato, con le testi e Tes_1 [...]
, le circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo Testimone_2
(uso di una pista da ballo all'interno della sala ristorazione con i tavoli posti di lato della sala, pavimento sporco e scivoloso per la caduta di cibo e bevande). La responsabilità del convenuto ristoratore va dunque affermata. Il Collegio ha provveduto alla nomina del CTU nella persona del dott. Per_1
(specialista in ortopedia e traumatologia) il quale ha affermato che :
5 “sulla base degli elementi clinici disponibili, si evince che in data 21/05/'16, a causa di una caduta all'interno di un ristorante, la signora riportava una frattura composta del Pt_1 capitello radiale di destra.
- Il nesso causale fra la lesione riportata e l'evento traumatico, così come è stato riferito, risulta compatibile. I criteri cronologico, topografico, della efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità fenomenica e della assenza di altri fattori etiologici sono rispettati.
- La mattina del giorno successivo al trauma la signora si presentava al Pronto Pt_1
Soccorso dell'Ospedale di Frattamaggiore, dove riceveva le prime cure. Seguivano controlli presso l'ambulatorio ortopedico di tale nosocomio. Pertanto, sulla base della natura ed entità della lesione, dell'età del soggetto, delle certificazioni esibite e dei trattamenti terapeutici adottati, è possibile concludere che il periodo della inabilità temporanea parziale, I.T.P., è durato complessivamente per 90 giorni, così suddivisibili: 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%.
- Attualmente la signora per la lesione riportata in data 21/05/'16, presenta come Pt_1 postumo una limitazione della estensione attiva a passiva dell'avambraccio destro, possibile fino ai 170°. (…) Pertanto, è possibile concludere che i postumi presentati vanno ad incidere per il 3% sulla complessiva efficienza psico-fisica del soggetto (il cosiddetto danno biologico).
- Non vi è incidenza sulla capacità lavorativa specifica del soggetto, che svolge l'attività di casalinga.
- Tali postumi non sono suscettibili di sicuri miglioramenti né con terapia di tipo fisico e né chirurgico.
- Il livello di sofferenza, scaturito dalla vicenda clinica, è da ritenersi di grado lieve.
- Non sono documentate spese mediche inerenti al caso in oggetto.”
Ciò posto, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cui la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto valore para-normativo perché capaci di uniformare i risarcimenti danni in tutto il territorio nazionale), si procede a liquidare il danno riportato dall'odierna appellante tenuto conto, del il principio della devalutazione secondo cui quando si utilizzano tabelle successive al momento del sinistro, occorre devalutare l'importo per riportarlo al momento del sinistro, prima di procedere alla rivalutazione e interessi (cfr. a Corte d'Appello di Venezia sentenza 5 aprile 2023, n. 774 e, tra le tante Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 5 marzo – 28 luglio 2020, n. 16039). Afferma la Corte Suprema che il calcolo degli interessi liquidato a titolo risarcitorio “varia a seconda la tipologia del danno che, se applicato in ambito extracontrattuale, deve essere calcolato dal fatto illecito, mentre nel caso di inadempimento contrattuale, dalla data della domanda giudiziale, con la conseguenza che occorre procedere alla rivalutazione degli interessi sulla somma risarcitoria liquidata e rivalutata di anno per anno previa
6 dovuta devalutazione della stessa, essendo stata utilizzata una tabella successiva all'infortunio”. Ciò posto, tenuto conto che l'appellante al momento del sinistro aveva l'età di 39 anni, 7 mesi e 18 giorni, applicando le tabelle del Tribunale di Milano 2024 si avrà il seguente schema di calcolo: Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni Percentuale di invalidità permanente 3% Punto danno biologico € 1.567,44 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86 Punto danno non patrimoniale € 1.959,30 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno biologico risarcibile € 3.809,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 4.761,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00 Totale generale: € 9.936,00 Ora occorre devalutare tale importo alla data del sinistro secondo il seguente schema di calcolo: Importo da devalutare: € 9.936,00 Dal mese di: ottobre 2025 Al mese di: maggio 2016 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice ottobre 2025: 121,4 Indice maggio 2016: 99,7 Raccordo Indici: 1 Indice di Devalutazione: 0,821 Totale Devalutazione: € 1.778,36 Importo Devalutato: € 8.157,64. Si procederà ora a maggiorare l'importo degli interessi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo: Capitale Iniziale: € 8.157,64 Data Iniziale: 21/05/2016 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: maggio 2016 Scadenza Rivalutazione: ottobre 2025 7 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 99,7 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,218 Totale Rivalutazione: € 1.778,37 Capitale Rivalutato: € 9.936,01 Totale Colonna Giorni: 3450 Totale Interessi: € 1.134,27 Rivalutazione + Interessi: € 2.912,64 Capitale Rivalutato + Interessi: € 11.070,28. La somma andrà maggiorata degli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Non sono state né dedotte né allegate spese mediche sopportate né in occasione del sinistro che future.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico del convenuto/appellato e liquidate in applicazione del DM 147/23 tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi tabellari come segue: per il primo grado in € 244,00 per spese vive nonché € 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché per il grado di appello in € 362,50 per spese vive nonché € 5809,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv.to Franco Minichiello . Le spese di CTU come liquidate dal Collegio, sono poste definitivamente a carico dell'appellato soccombente.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 2112/2021 del Tribunale di Nola, Sezione I civile, pubblicata il 03.12.2021 così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna il in p.l.r.p.t. Parte_2
, a risarcire il danno patito dalla sig.ra in Parte_2 Parte_1 occasione del sinistro per cui è causa che liquida in € 11.070,28 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
2. condanna il in p.l.r.p.t. Parte_2
, a rifondere le spese di lite anticipate da Parte_2 Parte_1 che liquida in applicazione del DM 147/23 come segue: per il primo grado in
€ 244,00 per spese vive nonché € 5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché per il grado di appello
8 in € 362,50 per spese vive nonché € 5809,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione all'avv.to Franco Minichiello .
3. Le spese di CTU come liquidate dal Collegio, sono poste definitivamente a carico dell'appellato soccombente Parte_2
, in p.l.r.p.t. .
[...] Parte_2
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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