Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 7424/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 GADALETA ILARIA;
e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente nel giudizio iscritto al n. 7424/2023 R.G. ha proposto opposizione all'avviso bonario di pagamento del 18 novembre 2022 notificato in data 30.11.2022 CP_1 avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 3.452,50, a titolo di contributi ed accessori da versarsi alla Gestione Separata in relazione all'anno 2016, per CP_1 l'attività di libero professionista svolta ed ha contestato la fondatezza della pretesa contributiva dell' CP_1 affermando il difetto dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Separata in ragione dei versamenti contributivi- integrativi effettuati alla in relazione alla CP_2 propria attività libero-professionale di ingegnere iscritto all'albo, senza obbligo di versamento del contributo soggettivo ai sensi del Regolamento CP_2 Ha infine eccepito la prescrizione delle poste oggetto di causa. All'interno del successivo giudizio iscritto al n. 1130/2024 R.G. (riunito al presente) parte ricorrente ha poi proposto opposizione all'avviso di addebito n. 314 2023 00055452 90 000 volto appunto al recupero dei contributi relativi alla Gestione separata per l'anno 2016 per CP_1 motivazioni analoghe al precedente giudizio.
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3 lavoratori autonomi e professionisti di cui ai D.Lgs. n. 509 del 1994 e D.Lgs. n. 103 del 1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 (ora 53), comma 1, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già cit.). Così ricostruito il combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l'iscrizione all' è preclusa agli ingegneri e CP_2 agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (L. n. 1046 del 1971, art. 2 la cui disposizione è stata reiterata dalla L. n. 6 del 1981, art. 21, comma 5, e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto CP_2 approvato giusta le disposizioni del D.Lgs. n. 509 del 1994). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all' , nella CP_2 forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla indipendentemente CP_3 dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (L. n. 6 del 1981, art. 10 riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza . CP_2 Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all' non CP_2 possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto
) e chi è iscritto ad altra forma di previdenza CP_2
4 obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata : la regola CP_1 generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Nè ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacchè il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell CP_2 di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l' è ente esponenziale (v. in tal senso CP_2 Corte cost. n. 132 del 1984). Contrari argomenti non possono desumersi dalla circostanza che il Regolamento di previdenza dell' abbia CP_2 recentemente previsto che la "quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 del presente articolo", venga computata nell'ambito del "montante contributivo individuale": fermo restando che tale disposizione opera a decorrere dal 1.1.2013 (art. 26.5, Regolamento cit.), è decisivo rilevare, ancora una volta, che codesta retrocessione del contributo integrativo presuppone che il professionista sia iscritto all' e abbia dunque CP_2 titolo per beneficiare delle sue prestazioni, ciò che gli ingegneri e gli architetti che sono iscritti ad altra gestione previdenziale non possono fare. Nè potrebbe sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico secondo cui l'interprete dovrebbe astenersi dall'introdurre differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove il legislatore non ne ha previste, traendo in specie la sua capacità di persuasione retorica dalla
5 somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di un'interpretazione tutt'altro che "letterale" del dato normativo, non essendo certamente rinvenibili nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe presupporre” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 30344/2017). Siffatto arresto giurisprudenziale è stato confermato da successive pronunce della medesima Suprema Corte che ha anche ulteriormente precisato che: <pi in particolare e fermi restando gli argomenti gi spesi al riguardo da cass. nn. del cit. deve escludersi che la disciplina dettata dalla l. n. art. comma com noto ha delegato il governo ad emanare volte assicurare a decorrere dal gennaio tutela previdenziale favore dei soggetti svolgono attivit autonoma di libera professione senza vincolo subordinazione cui esercizio subordinato all appositi albi o elenchi delinei rispetto successivo un riparto competenze tale per laddove una cassa previdenza abbia escluso dall iscrizione taluni professionisti iscritti relativo albo ragione loro reddito come accade ingegneri architetti causa della contemporanea presso altra gestione obbligatoria non possa riespandersi l alla separata: se davvero questa sola fosse attribuire combinato disposto commi sarebbe stato infatti sufficiente legislatore nel dettare d.l. norma interpretazione autentica stabilisse iscriversi separata sussiste i sia professionali sennonch soltanto prescrizione contenuta esso stabilisce altres dovuta anche soggette versamento contributivo agli enti ossia categoria professionale appartenenza. ed precisamente aggiunta indurre ritenere ci taluna dottrina ricostruito nei termini relazione alternativit tra casse debba invece essere strutturata complementarit dunque coloro sono sussistere obbligo posto>6 costoro possono essere obbligati ad iscriversi alla Gestione quando non effettuino alcun "versamento contributivo" agli enti di categoria, diventa evidente che il rigido riparto di competenze presupposto tra Gestione separata e casse professionali si rivela in realtà sfornito di base normativa e la questione diventa piuttosto quella di stabilire la tipologia del "versamento contributivo" che può esonerare dall'iscrizione alla Gestione separata, che a sua volta è questione che non può essere risolta se non volgendosi all'interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018, più volte cit.. Nè contrari argomenti possono desumersi dai lavori preparatori al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, dove pure è dato leggere che il fine della norma d'interpretazione autentica sarebbe quello di rendere soggetti all'iscrizione presso la Gestione separata soltanto "coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi": è infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui ai lavori preparatori può riconoscersi un valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, che trova un limite nel fatto che la volontà da essi risultante non può mai sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore, intesa come voluntas legis, ossia come volontà oggettiva della norma, e per ciò distinta dalla voluntas legislatoris, ossia dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (così, tra le tante, Cass. nn. 937 del 1975, 3276 del 1979, 2454 del 1983, 3550 del 1988, 4117 del 1995, 5375 del 2001)>> (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 5826/2021). In applicazione dei richiamati principi, deve concludersi per la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata operata dall' convenuto e della CP_4 conseguente richiesta di pagamento dei relativi contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto. Per altro verso nella presente fattispecie è pacifico che il ricorrente nel 2016 abbia percepito redditi da lavoro autonomo superiori ai 5000 Euro sicché gli stessi risultano certamente assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata (si veda Corte App. Bari 3.06.2020 n. 575) né, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, vi è alcuna norma che prescrive il doversi conteggiare, ai fini della determinazione dei contributi in esame, la sola parte di reddito eccedente i 5000 Euro. Sotto altro versante non può ritenersi intervenuta la prescrizione dei crediti.
7 La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 27950 del 31/10/2018) ha effettivamente statuito che il termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza per il versamento dei contributi, sulla base delle seguenti argomentazioni. «3.1 Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). È peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui “i singoli contributi dovevano essere versati” (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata
“tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre” dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta.
3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).
8 Non diversamente, anche i successivi atti con cui l'
[...] abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 CP_5 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' (Cass. 13463/2017 cit.). CP_1 3.3 Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. Non è vero infatti quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi;
e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs. n. 462 del 1997 i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico. Vale dunque la consolidata regola secondo cui
“l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”
9 (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)». Tali termini risultano evidenziati dalle circolari e CP_1 dai vari D.P.C.M. che si sono succeduti nel tempo in subiecta materia, ovvero: 30 giugno 2017 per il saldo del 2016 da considerarsi dunque dies a quo del quinquennio prescrizionale. Sul punto, vanno ancora esaminate le due sospensioni del corso della prescrizione come stabilite dalla normativa emergenziale in tema di diffusione del virus Sars Covid19. Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Alla luce di tutto quanto innanzi illustrato va osservato che, in considerazione della sospensione della prescrizione disposta dalla normativa di emergenza, al momento della notifica della richiesta di intimazione dei contributi oggetto di causa (avvenuta appunto il 30.11.2022) questi ultimi non erano ancora prescritti (in quanto il relativo termine estintivo si sarebbe completato in data 6.05.2023). La domanda si rivela infondata anche in relazione alla doglianza inerente alle somme aggiuntive liquidate dall' sulla base del disposto della lett. b) dell'art. CP_1 116, comma 8, legge 388/2000 e cioè per l'ipotesi di "evasione contributiva". Posto che il ricorrente non risulta aver versato effettivamente gli importi oggetto di richiesta entro il termine del 31.12.2022 (riportato all'interno dell'avviso bonario di pagamento) merita di essere evidenziato parte ricorrente non ha specificato in quale specifico errore di calcolo sia eventualmente incorso l'ente impositore non ha prodotto un proprio conteggio volto a dimostrare i vizi nei
10 conteggi di controparte o volto quantomeno ad indicare la diversa misura delle sanzioni ritenuta corretta. Le spese di lite – liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa – seguono integralmente la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente le opposizioni;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali che liquida complessivamente in Euro 1.769,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge.
Bari, 20/03/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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