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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/07/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Silvia Rita Fabrizio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 745/2024 R.G., vertente tra
, difesa dall'avv. Antonio Di Parte_1
Monte, del foro di Pescara, domiciliata presso il suo Studio in Pescara,
Viale G. D'Annunzio, 61, giusta procura in atti;
appellante e
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Croce del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pescara al
Viale Bovio n. 95, giusta procura in atti;
appellato nonché
Controparte_1
appellato- non costituito OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, n.
260/2024, pubblicata in data 07.02.2024, avente ad oggetto “lesione personale”.
CONCLUSIONI: per l'appellante : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adìta, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, così decidere: in via principale: in accoglimento del I motivo, accogliere la domanda introduttiva e così accertare e dichiarare la responsabilità della Hdi Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. e del sig. , in solido tra CP_1
loro e ciascuna per il suo titolo, per la causazione del sinistro per cui è giudizio e, conseguentemente, condannare i predetti APPELLATI al risarcimento del danno non patrimoniale (nella sua dimensione biologica, psichica, morale ed esistenziale) subìto dall'APPELLANTE secondo quanto ritenuto di giustizia in forza dell'accertamento medico legale che sarà compiuto dal CTU. Il danno non patrimoniale, complessivamente riportato dall'attore in conseguenza dell'infortunio, dovrà essere attualizzato e locupletato, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, degli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal giorno in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, avrà fatto maturare in capo all'attrice gran parte del credito risarcitorio che le verrà riconosciuto, sino alla data della sentenza (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione
n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del
09/03/2010; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020). Sulla somma pag. 2/19 finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis
Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del
21/05/2004). Il danno da spese mediche sostenute ed ammontanti ad €
10.429,37, trattandosi di un debito di valore, andrà parimenti attualizzato in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT e sull'importo medio tra somma originaria e somma rivalutata andrà computato il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, avendo a riferimento le singole date delle varie prestazioni mediche, secondo quanto stabilito da Cass.
17.2.1995, n. 1712. A tali somme andranno aggiunte le spese future una tantum, ricorrenti e costanti indicate dal CTU e liquidate all'attualità secondo giustizia;
in via subordinata: in accoglimento del II motivo, accertato il grado delle colpe, accogliere la domanda introduttiva seppur parzialmente e così accertare e dichiarare la responsabilità della Hdi Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. e del sig. , in solido tra loro e ciascuna per CP_1
il suo titolo, per la causazione del sinistro per cui è giudizio e, conseguentemente, condannare i predetti APPELLATI al risarcimento del danno non patrimoniale (nella sua dimensione biologica, psichica, morale ed esistenziale) subìto dall'APPELLANTE secondo quanto ritenuto di giustizia in forza dell'accertamento medico legale che sarà compiuto dal
CTU. Il danno non patrimoniale, complessivamente riportato dall'attore in conseguenza dell'infortunio, dovrà essere attualizzato e locupletato, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, degli interessi legali tempo per pag. 3/19 tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal giorno in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, avrà fatto maturare in capo all'attrice gran parte del credito risarcitorio che le verrà riconosciuto, sino alla data della sentenza (cfr. ex multis Sezioni
Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9194 del
19/05/2020). Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004). Il danno da spese mediche sostenute ed ammontanti ad €.10.429,37, trattandosi di un debito di valore, andrà parimenti attualizzato in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT e sull'importo medio tra somma originaria e somma rivalutata andrà computato il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, avendo a riferimento le singole date delle varie prestazioni mediche, secondo quanto stabilito da Cass. 17.2.1995, n. 1712. A tali somme andranno aggiunte le spese future una tantum, ricorrenti e costanti indicate dal CTU e liquidate all'attualità secondo giustizia;
Con vittoria delle spese processuali del doppio grado.
In via Istruttoria:
Si chiede che venga disposta CTU medico legale che risponda ai seguenti quesiti:
“1) accerti la sussistenza o meno delle lesioni biologiche, temporanee e permanenti, denunciate da parte attrice (nell'originario atto di citazione e pag. 4/19 nella perizia di parte allegata) come asserita conseguenza dell'evento di cui
è causa;
2) accerti se sussista (in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica) il nesso causale tra dette lesioni, se accertate nella loro esistenza ed il predetto evento dannoso;
3) quantifichi sul piano medico legale – con esplicitazione del metodo utilizzato, che dovrà essere conforme ai noti criteri medico legali – le lesioni biologiche permanenti e temporanee accertate come conseguenza diretta ed immediata dell'evento di cui è causa, indicando la percentuale ovvero le percentuali delle invalidità accertate, chiarendo se tali lesioni abbiano o meno inciso sulla capacità lavorativa generica;
4) indichi se le lesioni biologiche permanenti accertate siano o meno eventualmente suscettibili di peggioramento nel tempo (secondo criteri di criteri di certezza ovvero di probabilità scientifica), quantificando – nel caso di risposta positiva al predetto quesito – la percentuale del certo ovvero del probabile peggioramento prognosticato, stimando le spese mediche complessive opportune che dovrà sopportare l'infortunata”;
5) “accerti il CTU in che misura il danno patito possa aver compromesso la vita dell'infortunata”.
Si chiede, si opus sit, che venga disposta perizia cinematica al fine di accertare se il danno riportato dal pedone è compatibile con lo stato di quiete del veicolo”.
per l'appellata Hdi Assicurazioni s.p.a.:
“Piaccia all'Onorevole Corte di Appello de L'Aquila in funzione di
Giudice di Appello, contrariis adversis,
pag. 5/19 1) Rigettare l'appello proposto dalla Sig. Parte_1
confermando la Sentenza n. 260/2024 del Tribunale di Pescara;
per l'effetto,
2) Condannare l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto:
3) Ritenere sussistente un concorso di colpa tra le parti e ridimensionare la condanna risarcitoria ai sensi dell'art. 1227 c.c., dichiarando inutilizzabili le relazioni di parte prodotte nel presente grado di giudizio;
4) Compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda attrice
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali”.
Questi i fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado così come riassunti dal Tribunale: ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e la Compagnia assicuratrice per la responsabilità civile di
[...]
quest'ultimo, HDI Assicurazioni spa, al fine di sentirli condannare al pagamento in solido della complessiva somma di € 51.895,76, a titolo di ristoro dei danni conseguiti dall'investimento subito in data 2/11/2019 in pag. 6/19 Corso Umberto I di Montesilvano da parte dell'autovettura targata
DB839SF guidata dal , che causava le lesioni refertate in atti. CP_1
Si è costituita in giudizio la sola HDI Assicurazioni spa, restando contumace l'altro convenuto, la quale ha concluso per il rigetto della domanda, essendosi il sinistro verificato per colpa esclusiva dell'attrice, la quale urtava la parte posteriore sinistra dell'auto ferma ed incolonnata.
Istruita a mezzo di produzioni documentali e prove orali, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è pervenuta a decisione”
All'esito, il Tribunale decideva come sopra.
In particolare, la motivazione esplicitata in sentenza evidenziava come, a fronte della univocità di quanto riferito da tutti i testi presenti sulla scena sul fatto che l'attrice fosse rimasta vittima di una caduta conseguente all'urto con l'auto condotta dal convenuto (e che Controparte_1
la medesima stesse attraversando la strada fuori dalle apposite strisce pedonali recando in mano cartoni contenenti pizza), le dichiarazioni dei testi confliggessero tuttavia in ordine a due circostanze fondamentali ai fini del decidere, ossia se l'auto fosse o meno in movimento al momento dell'impatto e se questo fosse avvenuto con la parte anteriore ovvero posteriore del mezzo.
Nel richiamare i principi di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il primo giudice concludeva dunque nel senso di ritenere che l'attrice non avesse adeguatamente dimostrato i fatti costitutivi a fondamento del diritto azionato.
Ciò in quanto, se alle circostanze allegate da un lato se ne contrapponevano altrettante di segno opposto dall'altro, alcuna prevalenza poteva attribuirsi pag. 7/19 tra le opposte e contrastanti prove testimoniali, le rispettive dichiarazioni rivelandosi tutte intrinsecamente coerenti e prive di contraddizioni.
La sentenza è stata impugnata da la quale ne Parte_2
ha chiesto la riforma con accoglimento, integrale o parziale, della domanda risarcitoria azionata in primo grado, censurandola sulla scorta di due motivi di gravame e reiterando le istanze istruttorie volte all'espletamento di CTU medico-legale.
In particolare, il primo motivo è volto a denunciare la omessa applicazione dell'art. 2054 c.c., nonché falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, viene invece censurata la omessa applicazione del concorso di colpa ai sensi degli artt. 2056 e
1227 c.c.
Si è costituita la HDI Assicurazioni s.p.a., contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, ha chiesto che l'eventuale condanna tenga conto della corresponsabilità dell'attrice nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Non si è costituito , nonostante la regolarità della Controparte_1
notifica dell'atto di citazione in appello, dovendo pertanto dichiararsene la contumacia anche nel presente grado di giudizio
Con ordinanza del 22.01.2025, questa Corte fissava davanti al Collegio udienza al 09.07.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione.
Si provvede, pertanto, alla decisione.
Prendendo le mosse dal primo motivo, l'appellante lamenta la erroneità della decisione avendo il primo giudice, da un lato, omesso del tutto di pag. 8/19 applicare la norma di cui all'art. 2054 e, dall'altro, male applicato l'art. 2697 c.c., interpretando in modo superficiale e lacunoso le deposizioni dei testi nonché omettendo di esaminare la loro coerenza con lo stato dei luoghi.
Invero, nell'evidenziare gli elementi di discordanza e di inattendibilità insiti nelle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, l'erroneità del significato attribuito alle dichiarazioni del teste in merito Tes_1
all'essere il veicolo “praticamente fermo”, nonché le risultanze di cui alla perizia del CTP di parte attrice, l'appellante sostiene sia stata pienamente raggiunta la prova in relazione allo stato di movimento del veicolo ed all'investimento della Parte_2
A tal proposito, affatto dirimente risulterebbe la circostanza (non chiarita) che l'impatto con il veicolo fosse avvenuto con la parte anteriore ovvero posteriore, peraltro alcun valore di prova potendo attribuirsi alla perizia depositata dalla controparte, formata in assenza di contraddittorio, nonché a distanza di oltre un mese dal sinistro.
In conclusione, mentre il convenuto non avrebbe fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., l'attrice avrebbe vieppiù fornito la prova dell'investimento da parte del conducente, soddisfacendo processualmente anche lo standard probatorio ordinario ex art. 2697 c.c.
Il motivo non ha fondamento.
Deve, in primo luogo, precisarsi come, a prescindere dalla circostanza che il veicolo fosse o meno in movimento al momento dell'impatto, non possa escludersi la astratta riconducibilità della fattispecie in esame all'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c.
pag. 9/19 Invero, nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato dalla norma, come possibile fonte di responsabilità deve ritenersi compresa anche la posizione di arresto del veicolo sul quale sia in atto il compimento, da parte del conducente, di operazioni prodromiche alla messa in marcia. (cfr. Cass.
10024/2020)
Invero, “il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (Cass. n. 8620/2015).
Detta norma, nel prevedere l'obbligo per il conducente di risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, pone dunque a carico di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa.
Ciò premesso, va rilevato come in ambito di sinistri stradali i quali si sostanzino, come nel caso di specie, nell'investimento del pedone ad opera di un veicolo a motore, la giurisprudenza di legittimità sia sufficientemente consolidata nel senso di ritenere che la presunzione di responsabilità del conducente possa ritenersi superata solo nel caso in cui l'investitore dia prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso, ovvero quando, dalle modalità del fatto, si evinca con certezza che in alcun modo egli avrebbe potuto evitare il sinistro.
A tal proposito, costituisce invero principio ampiamente consolidato quello secondo cui la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone, pur essendo presunta, possa essere esclusa, non solo quando pag. 10/19 l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, bensì anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purchè egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro (n. 9728/2017).
Nello stesso senso, è stato affermato che “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza” (Cass. n. 4551/2017)
Come, infatti, evidenziato dalla giurisprudenza più condivisibile, “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all'investimento di pag. 11/19 un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il quale, a fronte della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta della vittima, aveva rispettato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto, procedendo ad una velocità adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza)” (Cass. n. 9856/2022).
Proprio in riferimento alla condotta del danneggiato, è stato peraltro affermato che “l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista
"iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (n. 24472/2014).
Ed inoltre, è stato altresì precisato che “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la pag. 12/19 conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza
(Cass. n. 14064/2010).
Trasponendo i suesposti principi alla fattispecie in esame, deve in primo luogo osservarsi come non risulti sostanzialmente oggetto di contestazione la circostanza che, al momento dell'impatto con il veicolo, la Parte_1
si trovasse in fase di attraversamento della carreggiata al di fuori delle strisce pedonali e recando in mano cartoni contenenti pizza.
Risulta inoltre confermata la presenza delle apposite strisce per l'attraversamento pedonale poste ad una distanza inferiore a m. 100 dal punto in cui l'attrice attraversava la carreggiata, tanto emergendo sia dalla documentazione fotografica in atti riproducente lo stato dei luoghi al momento del sinistro (cfr. “foto 2”; fasc. I grado di parte appellante), sia dalle dichiarazioni dei testi (“Ricordo, infine, che sul luogo ci sono Tes_2
le strisce pedonali […]”; cfr. verbale ud. del 06.05.2022, fasc. I grado) e
[...]
(“so che sul posto ci sono strisce pedonali e la signora era distante CP_2
qualche metro dalle stesse"; cfr. verbale ud. del 23.09.2022, fasc. I grado).
pag. 13/19 Quanto alla condotta esigibile da parte del pedone intento ad attraversare la carreggiata, il comma 2 dell'art.190 c.d.s. dispone che lo stesso debba servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi e, ove questi non siano esistenti o distino più di cento metri dal punto di attraversamento, che l'attraversamento della carreggiata avvenga solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
Il successivo comma 4 prevede invece che il pedone che si accinge ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali debba dare la precedenza ai conducenti.
Non vi è dubbio, quindi, che l'attrice avesse, da un lato, omesso di servirsi delle strisce pedonali, peraltro presenti a pochi metri di distanza dal punto prescelto per l'attraversamento e, dall'altro, omesso di concedere la dovuta precedenza al conducente del veicolo che procedeva incolonnato nel traffico, la relativa condotta risultando sotto tale profilo intrinsecamente connotata da profili di colpa per violazione di regole cautelari imposte al pedone proprio al fine di scongiurare il tipo di evento nella specie verificatosi.
Peraltro, la circostanza per la quale, nel percorrere perpendicolarmente la carreggiata, la visuale della risultasse verosimilmente ridotta Parte_2
in ragione del vassoio di pizze che la stessa recava in mano, induce a ritenere integrata una condotta oltremodo imprudente da parte dell'attrice, in ragione della quale sarebbe poi andata ad impattare imprevedibilmente contro la fiancata posteriore sinistra del veicolo proveniente da destra.
Va, inoltre, rilevato come la medesima attrice, in sede di interrogatorio formale, avesse espressamente riferito di aver attraversato la carreggiata in pag. 14/19 quanto, in tale frangente, non vi erano auto che sopraggiungevano, né tantomeno auto ferme a causa del traffico (“ricordo di aver attraversato perché la strada era sgombra, poi non ricordo quello che sia accaduto;
escludo comunque che prima di iniziare l'attraversamento vi fosse una fila di auto ferme in coda”; cfr. verbale ud. 16.03.2022, fasc. I grado).
Sul punto, non può non rilevarsi l'evidente incompatibilità tra quanto dichiarato da parte attrice e quanto invece dichiarato da pressoché tutti i testi escussi, i quali riferivano della presenza di traffico sulla carreggiata tale da indurre i veicoli (e, tra questi, il suv condotto dal ) a CP_1
procedere a passo d'uomo (“Preciso che c'era traffico, si camminava a passo d'uomo”; ud. 23.09.2022; “Preciso che il suv era CP_2
praticamente fermo per il traffico, che si camminava a passo d'uomo”,
06.05.2022; “Si è vero, l'auto era ferma in coda”, ud. Tes_1 Tes_3
16.11.22).
Delle due l'una: o si ritiene che la visuale della risultasse Parte_2
gravemente ostruita al punto tale da non percepire neppure la presenza dei veicoli incolonnati nel traffico (e, di conseguenza, del veicolo contro il quale sarebbe poi andata ad impattare), oppure si deve ritenere che la medesima avesse finanche omesso il compimento di quelle operazioni prodromiche all'attraversamento in sicurezza della carreggiata e normalmente consistenti nel guardare in ambo i lati;
in ogni caso senza che venisse prestato da parte della medesima quel grado di attenzione necessario ad avvedersi della presenza ovvero dell'eventuale sopraggiungere di veicoli e che ordinariamente ci si attenderebbe da parte dell'utente medio il quale si accinga ad attraversare una strada normalmente soggetta al traffico veicolare.
pag. 15/19 Sotto diverso profilo, deve altresì osservarsi come le concrete modalità con cui si verificava il sinistro depongano nel senso di far ritenere che la condotta posta in essere dal pedone assuma rilievo, non solo in termini di imprudenza, bensì anche di imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento.
Emerge infatti che l'urto tra la ed il suv a bordo del quale si Parte_2
trovava il fosse avvenuto tra la ruota posteriore sinistra ed il CP_1
paraurti posteriore e ciò conferma il fatto che l'attrice non stesse attraversando la strada davanti al veicolo, ma vi fosse andata a sbattere impattando contro il lato sinistro.
Tanto risulta confermato sia dalle riproduzioni fotografiche di cui alla perizia prodotta in atti da parte della convenuta HDI Assicurazioni s.p.a.
(cfr. all. 4; fasc. I grado di parte appellata), sia da quanto riferito dal medesimo perito assicurativo in sede di dichiarazioni Persona_1
testimoniali nelle quali, oltre a precisare di aver scattato personalmente le foto allegate, confermava che l'unico danno riscontrato sul veicolo si trovava sulla porzione posteriore laterale sinistra (cfr. “Sì confermo che il danno riscontrato sul veicolo, l'unico che vi era, si trovava sulla porzione posteriore laterale sinistra, sopra la ruota”; verbale ud. del 16.11.22, fasc. I grado).
Né sotto tale profilo appaiono condivisibili le censure di parte appellante volte a contestare la idoneità probatoria della perizia assicurativa.
Invero, seppur la perizia giurata depositata da una parte non sia dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, potendo alla stessa riconoscersi unicamente valore di indiziario, “alla parte che ha prodotto la perizia giurata , è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le pag. 16/19 circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione”
(Cass. 4437/1997; cfr. Cass. n. 9551/2009).
Tali elementi permettono, quindi, di ritenere che, “più probabilmente che non”, da un lato non risultasse possibile per il conducente avvistare tempestivamente il pedone e, dall'altro, non vi fosse alcuna manovra alternativa che il conducente del veicolo poteva porre in essere per evitare l'urto, vieppiù dovendosi escludere qualsivoglia condotta imprudente da parte di quest'ultimo, dal momento che il veicolo, quandanche non fosse totalmente fermo al momento dell'impatto, non poteva in ogni caso che procedere a velocità particolarmente moderata (tale da risultare
“praticamente fermo”) in ragione del traffico ivi presente.
Dirimente, infine, è quanto dichiarato dalla stessa difesa dell'appellante nelle note depositate il 21.1.2025, ossia:
“La si badi bene, ha infilato il piede tra ruota e paraurti Parte_1
e il movimento della macchina ha compiuto la della CP_3
gamba della Signora. Il risultato è stato così grave che l'infortunata, dopo avere subito interventi chirurgici e fatto fisioterapia, è rimasta zoppa e la sua vita è completamente cambiata.”: evidente come sia stata la donna ad impattare contro la vettura, il cui conducente nulla poteva fare per impedirlo.
Parimenti, deve ritenersi l'infondatezza del secondo motivo, con il quale l'appellante ha, in via subordinata, censurato la omessa applicazione del concorso di colpa ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c.
pag. 17/19 Sul punto, sia sufficiente rilevare come l'apprezzamento relativo al concorso del danneggiato nella produzione del danno ai fini previsti dall'art. 1227, comma 1, c.c. non possa concretamente venire in rilievo ogniqualvolta la condotta abnorme ed imprevedibile del pedone investito si manifesti, come nel caso di specie, con modalità tali da risultare assorbente nella causazione dell'evento, sì da escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del conducente ed il sinistro, venendo pertanto meno quel prius logico che solo potrebbe giustificare un eventuale concorso di quest'ultimo nella causazione del danno.
In conclusione, l'appello deve essere interamente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (valore superiore a
52mila euro) e delle attività effettivamente svolte, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riduzione del compenso di fase di trattazione, data la sua sinteticità.
L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pag. 18/19 2) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
3) condanna l'appellante alla refusione delle Parte_2
spese del grado in favore dell'appellata HDI Assicurazioni s.p.a., liquidandole in complessivi € 12.154,00, oltre 15% spese generali, Cpa ed
Iva.
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco S. Filocamo
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Silvia Rita Fabrizio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 745/2024 R.G., vertente tra
, difesa dall'avv. Antonio Di Parte_1
Monte, del foro di Pescara, domiciliata presso il suo Studio in Pescara,
Viale G. D'Annunzio, 61, giusta procura in atti;
appellante e
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Croce del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pescara al
Viale Bovio n. 95, giusta procura in atti;
appellato nonché
Controparte_1
appellato- non costituito OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, n.
260/2024, pubblicata in data 07.02.2024, avente ad oggetto “lesione personale”.
CONCLUSIONI: per l'appellante : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adìta, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, così decidere: in via principale: in accoglimento del I motivo, accogliere la domanda introduttiva e così accertare e dichiarare la responsabilità della Hdi Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. e del sig. , in solido tra CP_1
loro e ciascuna per il suo titolo, per la causazione del sinistro per cui è giudizio e, conseguentemente, condannare i predetti APPELLATI al risarcimento del danno non patrimoniale (nella sua dimensione biologica, psichica, morale ed esistenziale) subìto dall'APPELLANTE secondo quanto ritenuto di giustizia in forza dell'accertamento medico legale che sarà compiuto dal CTU. Il danno non patrimoniale, complessivamente riportato dall'attore in conseguenza dell'infortunio, dovrà essere attualizzato e locupletato, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, degli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal giorno in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, avrà fatto maturare in capo all'attrice gran parte del credito risarcitorio che le verrà riconosciuto, sino alla data della sentenza (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione
n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del
09/03/2010; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020). Sulla somma pag. 2/19 finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis
Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del
21/05/2004). Il danno da spese mediche sostenute ed ammontanti ad €
10.429,37, trattandosi di un debito di valore, andrà parimenti attualizzato in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT e sull'importo medio tra somma originaria e somma rivalutata andrà computato il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, avendo a riferimento le singole date delle varie prestazioni mediche, secondo quanto stabilito da Cass.
17.2.1995, n. 1712. A tali somme andranno aggiunte le spese future una tantum, ricorrenti e costanti indicate dal CTU e liquidate all'attualità secondo giustizia;
in via subordinata: in accoglimento del II motivo, accertato il grado delle colpe, accogliere la domanda introduttiva seppur parzialmente e così accertare e dichiarare la responsabilità della Hdi Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. e del sig. , in solido tra loro e ciascuna per CP_1
il suo titolo, per la causazione del sinistro per cui è giudizio e, conseguentemente, condannare i predetti APPELLATI al risarcimento del danno non patrimoniale (nella sua dimensione biologica, psichica, morale ed esistenziale) subìto dall'APPELLANTE secondo quanto ritenuto di giustizia in forza dell'accertamento medico legale che sarà compiuto dal
CTU. Il danno non patrimoniale, complessivamente riportato dall'attore in conseguenza dell'infortunio, dovrà essere attualizzato e locupletato, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, degli interessi legali tempo per pag. 3/19 tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal giorno in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, avrà fatto maturare in capo all'attrice gran parte del credito risarcitorio che le verrà riconosciuto, sino alla data della sentenza (cfr. ex multis Sezioni
Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9194 del
19/05/2020). Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004). Il danno da spese mediche sostenute ed ammontanti ad €.10.429,37, trattandosi di un debito di valore, andrà parimenti attualizzato in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT e sull'importo medio tra somma originaria e somma rivalutata andrà computato il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, avendo a riferimento le singole date delle varie prestazioni mediche, secondo quanto stabilito da Cass. 17.2.1995, n. 1712. A tali somme andranno aggiunte le spese future una tantum, ricorrenti e costanti indicate dal CTU e liquidate all'attualità secondo giustizia;
Con vittoria delle spese processuali del doppio grado.
In via Istruttoria:
Si chiede che venga disposta CTU medico legale che risponda ai seguenti quesiti:
“1) accerti la sussistenza o meno delle lesioni biologiche, temporanee e permanenti, denunciate da parte attrice (nell'originario atto di citazione e pag. 4/19 nella perizia di parte allegata) come asserita conseguenza dell'evento di cui
è causa;
2) accerti se sussista (in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica) il nesso causale tra dette lesioni, se accertate nella loro esistenza ed il predetto evento dannoso;
3) quantifichi sul piano medico legale – con esplicitazione del metodo utilizzato, che dovrà essere conforme ai noti criteri medico legali – le lesioni biologiche permanenti e temporanee accertate come conseguenza diretta ed immediata dell'evento di cui è causa, indicando la percentuale ovvero le percentuali delle invalidità accertate, chiarendo se tali lesioni abbiano o meno inciso sulla capacità lavorativa generica;
4) indichi se le lesioni biologiche permanenti accertate siano o meno eventualmente suscettibili di peggioramento nel tempo (secondo criteri di criteri di certezza ovvero di probabilità scientifica), quantificando – nel caso di risposta positiva al predetto quesito – la percentuale del certo ovvero del probabile peggioramento prognosticato, stimando le spese mediche complessive opportune che dovrà sopportare l'infortunata”;
5) “accerti il CTU in che misura il danno patito possa aver compromesso la vita dell'infortunata”.
Si chiede, si opus sit, che venga disposta perizia cinematica al fine di accertare se il danno riportato dal pedone è compatibile con lo stato di quiete del veicolo”.
per l'appellata Hdi Assicurazioni s.p.a.:
“Piaccia all'Onorevole Corte di Appello de L'Aquila in funzione di
Giudice di Appello, contrariis adversis,
pag. 5/19 1) Rigettare l'appello proposto dalla Sig. Parte_1
confermando la Sentenza n. 260/2024 del Tribunale di Pescara;
per l'effetto,
2) Condannare l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto:
3) Ritenere sussistente un concorso di colpa tra le parti e ridimensionare la condanna risarcitoria ai sensi dell'art. 1227 c.c., dichiarando inutilizzabili le relazioni di parte prodotte nel presente grado di giudizio;
4) Compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda attrice
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali”.
Questi i fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado così come riassunti dal Tribunale: ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e la Compagnia assicuratrice per la responsabilità civile di
[...]
quest'ultimo, HDI Assicurazioni spa, al fine di sentirli condannare al pagamento in solido della complessiva somma di € 51.895,76, a titolo di ristoro dei danni conseguiti dall'investimento subito in data 2/11/2019 in pag. 6/19 Corso Umberto I di Montesilvano da parte dell'autovettura targata
DB839SF guidata dal , che causava le lesioni refertate in atti. CP_1
Si è costituita in giudizio la sola HDI Assicurazioni spa, restando contumace l'altro convenuto, la quale ha concluso per il rigetto della domanda, essendosi il sinistro verificato per colpa esclusiva dell'attrice, la quale urtava la parte posteriore sinistra dell'auto ferma ed incolonnata.
Istruita a mezzo di produzioni documentali e prove orali, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è pervenuta a decisione”
All'esito, il Tribunale decideva come sopra.
In particolare, la motivazione esplicitata in sentenza evidenziava come, a fronte della univocità di quanto riferito da tutti i testi presenti sulla scena sul fatto che l'attrice fosse rimasta vittima di una caduta conseguente all'urto con l'auto condotta dal convenuto (e che Controparte_1
la medesima stesse attraversando la strada fuori dalle apposite strisce pedonali recando in mano cartoni contenenti pizza), le dichiarazioni dei testi confliggessero tuttavia in ordine a due circostanze fondamentali ai fini del decidere, ossia se l'auto fosse o meno in movimento al momento dell'impatto e se questo fosse avvenuto con la parte anteriore ovvero posteriore del mezzo.
Nel richiamare i principi di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il primo giudice concludeva dunque nel senso di ritenere che l'attrice non avesse adeguatamente dimostrato i fatti costitutivi a fondamento del diritto azionato.
Ciò in quanto, se alle circostanze allegate da un lato se ne contrapponevano altrettante di segno opposto dall'altro, alcuna prevalenza poteva attribuirsi pag. 7/19 tra le opposte e contrastanti prove testimoniali, le rispettive dichiarazioni rivelandosi tutte intrinsecamente coerenti e prive di contraddizioni.
La sentenza è stata impugnata da la quale ne Parte_2
ha chiesto la riforma con accoglimento, integrale o parziale, della domanda risarcitoria azionata in primo grado, censurandola sulla scorta di due motivi di gravame e reiterando le istanze istruttorie volte all'espletamento di CTU medico-legale.
In particolare, il primo motivo è volto a denunciare la omessa applicazione dell'art. 2054 c.c., nonché falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, viene invece censurata la omessa applicazione del concorso di colpa ai sensi degli artt. 2056 e
1227 c.c.
Si è costituita la HDI Assicurazioni s.p.a., contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, ha chiesto che l'eventuale condanna tenga conto della corresponsabilità dell'attrice nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Non si è costituito , nonostante la regolarità della Controparte_1
notifica dell'atto di citazione in appello, dovendo pertanto dichiararsene la contumacia anche nel presente grado di giudizio
Con ordinanza del 22.01.2025, questa Corte fissava davanti al Collegio udienza al 09.07.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione.
Si provvede, pertanto, alla decisione.
Prendendo le mosse dal primo motivo, l'appellante lamenta la erroneità della decisione avendo il primo giudice, da un lato, omesso del tutto di pag. 8/19 applicare la norma di cui all'art. 2054 e, dall'altro, male applicato l'art. 2697 c.c., interpretando in modo superficiale e lacunoso le deposizioni dei testi nonché omettendo di esaminare la loro coerenza con lo stato dei luoghi.
Invero, nell'evidenziare gli elementi di discordanza e di inattendibilità insiti nelle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, l'erroneità del significato attribuito alle dichiarazioni del teste in merito Tes_1
all'essere il veicolo “praticamente fermo”, nonché le risultanze di cui alla perizia del CTP di parte attrice, l'appellante sostiene sia stata pienamente raggiunta la prova in relazione allo stato di movimento del veicolo ed all'investimento della Parte_2
A tal proposito, affatto dirimente risulterebbe la circostanza (non chiarita) che l'impatto con il veicolo fosse avvenuto con la parte anteriore ovvero posteriore, peraltro alcun valore di prova potendo attribuirsi alla perizia depositata dalla controparte, formata in assenza di contraddittorio, nonché a distanza di oltre un mese dal sinistro.
In conclusione, mentre il convenuto non avrebbe fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., l'attrice avrebbe vieppiù fornito la prova dell'investimento da parte del conducente, soddisfacendo processualmente anche lo standard probatorio ordinario ex art. 2697 c.c.
Il motivo non ha fondamento.
Deve, in primo luogo, precisarsi come, a prescindere dalla circostanza che il veicolo fosse o meno in movimento al momento dell'impatto, non possa escludersi la astratta riconducibilità della fattispecie in esame all'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c.
pag. 9/19 Invero, nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato dalla norma, come possibile fonte di responsabilità deve ritenersi compresa anche la posizione di arresto del veicolo sul quale sia in atto il compimento, da parte del conducente, di operazioni prodromiche alla messa in marcia. (cfr. Cass.
10024/2020)
Invero, “il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (Cass. n. 8620/2015).
Detta norma, nel prevedere l'obbligo per il conducente di risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, pone dunque a carico di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa.
Ciò premesso, va rilevato come in ambito di sinistri stradali i quali si sostanzino, come nel caso di specie, nell'investimento del pedone ad opera di un veicolo a motore, la giurisprudenza di legittimità sia sufficientemente consolidata nel senso di ritenere che la presunzione di responsabilità del conducente possa ritenersi superata solo nel caso in cui l'investitore dia prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso, ovvero quando, dalle modalità del fatto, si evinca con certezza che in alcun modo egli avrebbe potuto evitare il sinistro.
A tal proposito, costituisce invero principio ampiamente consolidato quello secondo cui la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone, pur essendo presunta, possa essere esclusa, non solo quando pag. 10/19 l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, bensì anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purchè egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro (n. 9728/2017).
Nello stesso senso, è stato affermato che “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza” (Cass. n. 4551/2017)
Come, infatti, evidenziato dalla giurisprudenza più condivisibile, “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all'investimento di pag. 11/19 un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il quale, a fronte della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta della vittima, aveva rispettato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto, procedendo ad una velocità adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza)” (Cass. n. 9856/2022).
Proprio in riferimento alla condotta del danneggiato, è stato peraltro affermato che “l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista
"iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (n. 24472/2014).
Ed inoltre, è stato altresì precisato che “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la pag. 12/19 conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza
(Cass. n. 14064/2010).
Trasponendo i suesposti principi alla fattispecie in esame, deve in primo luogo osservarsi come non risulti sostanzialmente oggetto di contestazione la circostanza che, al momento dell'impatto con il veicolo, la Parte_1
si trovasse in fase di attraversamento della carreggiata al di fuori delle strisce pedonali e recando in mano cartoni contenenti pizza.
Risulta inoltre confermata la presenza delle apposite strisce per l'attraversamento pedonale poste ad una distanza inferiore a m. 100 dal punto in cui l'attrice attraversava la carreggiata, tanto emergendo sia dalla documentazione fotografica in atti riproducente lo stato dei luoghi al momento del sinistro (cfr. “foto 2”; fasc. I grado di parte appellante), sia dalle dichiarazioni dei testi (“Ricordo, infine, che sul luogo ci sono Tes_2
le strisce pedonali […]”; cfr. verbale ud. del 06.05.2022, fasc. I grado) e
[...]
(“so che sul posto ci sono strisce pedonali e la signora era distante CP_2
qualche metro dalle stesse"; cfr. verbale ud. del 23.09.2022, fasc. I grado).
pag. 13/19 Quanto alla condotta esigibile da parte del pedone intento ad attraversare la carreggiata, il comma 2 dell'art.190 c.d.s. dispone che lo stesso debba servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi e, ove questi non siano esistenti o distino più di cento metri dal punto di attraversamento, che l'attraversamento della carreggiata avvenga solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
Il successivo comma 4 prevede invece che il pedone che si accinge ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali debba dare la precedenza ai conducenti.
Non vi è dubbio, quindi, che l'attrice avesse, da un lato, omesso di servirsi delle strisce pedonali, peraltro presenti a pochi metri di distanza dal punto prescelto per l'attraversamento e, dall'altro, omesso di concedere la dovuta precedenza al conducente del veicolo che procedeva incolonnato nel traffico, la relativa condotta risultando sotto tale profilo intrinsecamente connotata da profili di colpa per violazione di regole cautelari imposte al pedone proprio al fine di scongiurare il tipo di evento nella specie verificatosi.
Peraltro, la circostanza per la quale, nel percorrere perpendicolarmente la carreggiata, la visuale della risultasse verosimilmente ridotta Parte_2
in ragione del vassoio di pizze che la stessa recava in mano, induce a ritenere integrata una condotta oltremodo imprudente da parte dell'attrice, in ragione della quale sarebbe poi andata ad impattare imprevedibilmente contro la fiancata posteriore sinistra del veicolo proveniente da destra.
Va, inoltre, rilevato come la medesima attrice, in sede di interrogatorio formale, avesse espressamente riferito di aver attraversato la carreggiata in pag. 14/19 quanto, in tale frangente, non vi erano auto che sopraggiungevano, né tantomeno auto ferme a causa del traffico (“ricordo di aver attraversato perché la strada era sgombra, poi non ricordo quello che sia accaduto;
escludo comunque che prima di iniziare l'attraversamento vi fosse una fila di auto ferme in coda”; cfr. verbale ud. 16.03.2022, fasc. I grado).
Sul punto, non può non rilevarsi l'evidente incompatibilità tra quanto dichiarato da parte attrice e quanto invece dichiarato da pressoché tutti i testi escussi, i quali riferivano della presenza di traffico sulla carreggiata tale da indurre i veicoli (e, tra questi, il suv condotto dal ) a CP_1
procedere a passo d'uomo (“Preciso che c'era traffico, si camminava a passo d'uomo”; ud. 23.09.2022; “Preciso che il suv era CP_2
praticamente fermo per il traffico, che si camminava a passo d'uomo”,
06.05.2022; “Si è vero, l'auto era ferma in coda”, ud. Tes_1 Tes_3
16.11.22).
Delle due l'una: o si ritiene che la visuale della risultasse Parte_2
gravemente ostruita al punto tale da non percepire neppure la presenza dei veicoli incolonnati nel traffico (e, di conseguenza, del veicolo contro il quale sarebbe poi andata ad impattare), oppure si deve ritenere che la medesima avesse finanche omesso il compimento di quelle operazioni prodromiche all'attraversamento in sicurezza della carreggiata e normalmente consistenti nel guardare in ambo i lati;
in ogni caso senza che venisse prestato da parte della medesima quel grado di attenzione necessario ad avvedersi della presenza ovvero dell'eventuale sopraggiungere di veicoli e che ordinariamente ci si attenderebbe da parte dell'utente medio il quale si accinga ad attraversare una strada normalmente soggetta al traffico veicolare.
pag. 15/19 Sotto diverso profilo, deve altresì osservarsi come le concrete modalità con cui si verificava il sinistro depongano nel senso di far ritenere che la condotta posta in essere dal pedone assuma rilievo, non solo in termini di imprudenza, bensì anche di imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento.
Emerge infatti che l'urto tra la ed il suv a bordo del quale si Parte_2
trovava il fosse avvenuto tra la ruota posteriore sinistra ed il CP_1
paraurti posteriore e ciò conferma il fatto che l'attrice non stesse attraversando la strada davanti al veicolo, ma vi fosse andata a sbattere impattando contro il lato sinistro.
Tanto risulta confermato sia dalle riproduzioni fotografiche di cui alla perizia prodotta in atti da parte della convenuta HDI Assicurazioni s.p.a.
(cfr. all. 4; fasc. I grado di parte appellata), sia da quanto riferito dal medesimo perito assicurativo in sede di dichiarazioni Persona_1
testimoniali nelle quali, oltre a precisare di aver scattato personalmente le foto allegate, confermava che l'unico danno riscontrato sul veicolo si trovava sulla porzione posteriore laterale sinistra (cfr. “Sì confermo che il danno riscontrato sul veicolo, l'unico che vi era, si trovava sulla porzione posteriore laterale sinistra, sopra la ruota”; verbale ud. del 16.11.22, fasc. I grado).
Né sotto tale profilo appaiono condivisibili le censure di parte appellante volte a contestare la idoneità probatoria della perizia assicurativa.
Invero, seppur la perizia giurata depositata da una parte non sia dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, potendo alla stessa riconoscersi unicamente valore di indiziario, “alla parte che ha prodotto la perizia giurata , è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le pag. 16/19 circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione”
(Cass. 4437/1997; cfr. Cass. n. 9551/2009).
Tali elementi permettono, quindi, di ritenere che, “più probabilmente che non”, da un lato non risultasse possibile per il conducente avvistare tempestivamente il pedone e, dall'altro, non vi fosse alcuna manovra alternativa che il conducente del veicolo poteva porre in essere per evitare l'urto, vieppiù dovendosi escludere qualsivoglia condotta imprudente da parte di quest'ultimo, dal momento che il veicolo, quandanche non fosse totalmente fermo al momento dell'impatto, non poteva in ogni caso che procedere a velocità particolarmente moderata (tale da risultare
“praticamente fermo”) in ragione del traffico ivi presente.
Dirimente, infine, è quanto dichiarato dalla stessa difesa dell'appellante nelle note depositate il 21.1.2025, ossia:
“La si badi bene, ha infilato il piede tra ruota e paraurti Parte_1
e il movimento della macchina ha compiuto la della CP_3
gamba della Signora. Il risultato è stato così grave che l'infortunata, dopo avere subito interventi chirurgici e fatto fisioterapia, è rimasta zoppa e la sua vita è completamente cambiata.”: evidente come sia stata la donna ad impattare contro la vettura, il cui conducente nulla poteva fare per impedirlo.
Parimenti, deve ritenersi l'infondatezza del secondo motivo, con il quale l'appellante ha, in via subordinata, censurato la omessa applicazione del concorso di colpa ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c.
pag. 17/19 Sul punto, sia sufficiente rilevare come l'apprezzamento relativo al concorso del danneggiato nella produzione del danno ai fini previsti dall'art. 1227, comma 1, c.c. non possa concretamente venire in rilievo ogniqualvolta la condotta abnorme ed imprevedibile del pedone investito si manifesti, come nel caso di specie, con modalità tali da risultare assorbente nella causazione dell'evento, sì da escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del conducente ed il sinistro, venendo pertanto meno quel prius logico che solo potrebbe giustificare un eventuale concorso di quest'ultimo nella causazione del danno.
In conclusione, l'appello deve essere interamente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (valore superiore a
52mila euro) e delle attività effettivamente svolte, in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riduzione del compenso di fase di trattazione, data la sua sinteticità.
L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pag. 18/19 2) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
3) condanna l'appellante alla refusione delle Parte_2
spese del grado in favore dell'appellata HDI Assicurazioni s.p.a., liquidandole in complessivi € 12.154,00, oltre 15% spese generali, Cpa ed
Iva.
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco S. Filocamo
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