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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Angela Vitarelli, nella causa iscritta al n. 9741/2022 R. G. Aff.
Cont. Lavoro, all'udienza del 6.12.2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all' art 127 ter cpc
ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito contestuale della stessa
TRA
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Nicola Ivan Bernardi e Gioacchino Pellegrino
-ricorrente-
E
rapp. e dif. dall' avv. Giovanni Capparelli CP_1
rapp dif. dall' avv. Pietro Di Carlo Controparte_2
contumace CP_3
contumace Controparte_4
contumace CP_5
- resistenti-
FATTO E DIRITTO
La domanda è in parte fondata e va accolta nei termini di seguito precisati
1.La ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della sig.ra , dal Parte_2
02.09.2012 al 31.07.2017, ininterrottamente, come collaboratrice domestica familiare;
che l'orario di lavoro osservato andava dalle ore 20.00 alle ore 8.30, tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica;
che, per almeno due volte a settimana, ha lavorato anche durante il giorno, tra le ore 8.30 e le ore 20.00, per circa quattro ore a settimana;
che ha svolto le seguenti mansioni: forniva l'assistenza notturna (ad es. accompagnava la datrice di lavoro in bagno, le portava da bere, le controllava la temperatura corporea se non si sentiva bene), la mattina la aiutava a lavarsi e a vestirsi, puliva la casa lavando i pavimenti e le stoviglie, faceva il bucato, stendeva i panni, si recava in farmacia per acquistare i medicinali prescritti alla resistente, faceva la spesa, preparava il vitto e la colazione;
che la propria datrice di lavoro era , dante causa degli odierni Parte_2
resistenti.
Ha quindi rivendicato il pagamento delle differenze retributive spettanti per l'effettiva qualità
e quantità del lavoro svolto, oltre alla conseguente regolarizzazione contributiva, in quanto il rapporto di lavoro non risulta essere stato denunciato all , allegando che la datrice di CP_6
lavoro, nubile e senza figli, è deceduta il 02.08.2020; gli eredi della stessa sono stati pertanto individuati tramite lo stato di famiglia storico emesso dal Comune di Lucera il 07.11.2022, intestato al di lei padre , deceduto il 09.03.1967, e alla di lei madre Persona_1
, deceduta il 18.01.1987, documento dall' esame del quale si individuano i Persona_2
seguenti coeredi, fra loro germani: , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , , , ;
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Parte_2
l' eredità della datrice di lavoro è stata quindi devoluta, ab intestato, ai fratelli e sorelle ed ai loro discendenti, per rappresentazione, nei casi di premorienza degli eredi originari.
Tanto premesso, la ricorrente ha precisato di agire, nel presente giudizio, esclusivamente nei confronti dei figli ed eredi di , deceduta il 10.07.1996, come Controparte_9
individuati tramite lo stato di famiglia integrale emesso dal Comune di Lucera il 07.11.2022
(allegato al ricorso introduttivo sub 5) ed ha dedotto e documentato in atti che con gli altri coeredi, prima citati, venivano conclusi accordi stragiudiziali a definizione delle pretese retributive scaturenti dal rapporto di lavoro domestico.
Gli odierni resistenti, dunque, sono stati chiamati a rispondere del debito ereditario nei limiti della quota loro riferibile, ossia € 7.041,00 netti, pari ad 1/6 della somma complessiva maturata a titolo di differenze retributive (€ 42.247,16).
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come segue: “ 1) accertare e dichiarare che fra la ricorrente e la sig.ra è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal Parte_2
02.09.2012 al 20 31.07.2017, con inquadramento della lavoratrice nel livello C – SUPER del CCNL colf e badanti, in ragione delle mansioni effettivamente svolte;
2) accertare e dichiarare che per la quantità e qualità del lavoro svolto, la ricorrente ha diritto alle differenze retributive per tutte le causali e i titoli meglio specificati in narrativa e negli allegati conteggi, pari a complessive € 42.247,16; 3) per l'effetto, condannare i resistenti, eredi della defunta
, a pagare in favore della ricorrente la somma di € 7.041,00, al netto delle Parte_2
ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo;
4) condannare altresì i resistenti a regolarizzare la posizione contributiva previdenziale e assistenziale della lavoratrice, versando all i contributi CP_6
evasi; 5) in via subordinata e salvo gravame, si chiede la condanna dei resistenti nei limiti di quanto si riterrà provato, all'esito della compiuta istruttoria, anche previo diverso inquadramento di livello che l'On.le Giudice riterrà accertato;
6) in via estremamente gradata, si chiede la condanna dei resistenti al pagamento della retribuzione equa, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. 7) in ogni caso, con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.
CP_
2.Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che ha concluso come segue: “a)-in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso della Sig.ra
[...]
accertare e dichiarare la natura del rapporto, la sua durata e l'ammontare della Parte_1 retribuzione imponibile, e, per l'effetto, dichiarare dovuta all' , nei limiti prescrizionali, CP_6
la contribuzione e le corrispondenti somme aggiuntive con le maggiorazioni di legge;
b)-con vittoria di spese e competenze come per legge”.
3.All' udienza del 27.10.2023, è stata dichiarata la contumacia di CP_5 CP_3
e
[...] Controparte_4
3.1In corso di causa, ha rinunciato all'eredità con dichiarazione resa innanzi CP_1
al Tribunale di Foggia in data 12.09.2023 (proc. n. 2331/2023 RGVG), come attestato in atti, derivandone il suo difetto di legittimazione passiva.
3.2In corso di causa, ha definito transattivamente la controversia con Controparte_2
verbale sottoscritto all'udienza del 04.10.2024, nei limiti della propria quota, derivandone, nei suoi confronti, la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione.
Dunque, resta da verificare la fondatezza della domanda nei confronti di CP_3
e contumaci. Controparte_4 CP_5
4.Istruita per mezzo dell'interrogatorio formale della ricorrente, delle prove testimoniali ammesse e mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa, all' udienza odierna- tenuta secondo le modalità di cui in epigrafe – è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale depositata telematicamente. Gli esiti dell'istruttoria orale, valutati congiuntamente alle dichiarazioni contenute nei verbali di conciliazione versati in atti, hanno confermato le deduzioni della ricorrente.
All'udienza del 16.02.2024 è stata escussa la teste di parte ricorrente , la quale Parte_3
ha confermato tutti i capitoli di prova che le venivano letti, precisando di essere a diretta conoscenza dei fatti di causa, in quanto compagna del figlio della ricorrente. Ha precisato che la non usciva di casa e che, pertanto, la ricorrente l'ha assistita in ogni necessità Pt_2
quotidiana. Ha confermato di aver assistito personalmente al lavoro prestato dalla ricorrente in orario diurno e di aver assistito personalmente alla indicazione delle direttive da parte della
. Pt_2
All'udienza del 04.10.2024 è stata escussa la teste di parte ricorrente , a diretta Testimone_1
conoscenza dei fatti, in quanto anche essa dipendente della per circa 3 mesi nel Pt_2
2016 o 2017, in contemporanea con la ricorrente, seppur con turni diversi.
Il teste ha confermato i capitoli di prova articolati nel ricorso introduttivo ( Circa il capitolo di prova ammesso sub 1 del ricorso il testimone risponde: " confermo, avendo lavorato anche io dalla signora per circa 3 mesi nell' anno 2016 ovvero 2017. ho visto la Parte_2
ricorrente lavorare nel senso che la vedevo entrare e uscire dalla casa della io Pt_2
lavoravo di giorno e la ricorrente faceva le notti i questi 3 mesi poi negli altri periodi passavo da casa della anche se non ci lavoravo. Ho sostituito la ricorrente per 3 notti in cui Pt_2 era ammalato il figlio”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 2 del ricorso il testimone risponde: " confermo, la mattina si tratteneva anche oltre” ; ADR: “come ho detto ho dovuto sostituire la ricorrente quando non ha potuto fare le notti e la signora non poteva Pt_2 stare da sola”; ADR: “ ho visto la ricorrente arrivare a casa della la sera per il suo Pt_2
turno e sentivo dalla stessa dire che se era andata via la mattina anche nel periodo Pt_2
in cui non ho lavorato perché la sua abitazione è posta in una strada che percorro di frequente”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 3 del ricorso il testimone risponde: " tutti i giorni la ricorrente veniva chiamata dalla perché le serviva qualcosa”; Circa il Pt_2
capitolo di prova ammesso sub 4 del ricorso il testimone risponde: “ho visto la ricorrente che di giorno si recava a fare commissioni quali la spesa, farmacia per conto della Pt_2
Confermo le mansioni che mi vengono lette per averle svolte io personalmente e quanto alla ricorrente me le confermava la quando io iniziavo il turno”; Circa il capitolo di Pt_2 prova ammesso sub 5 del ricorso il testimone risponde: “confermo, la mi Pt_2
confermava che la ricorrente svolgeva le sue mansioni attendendosi alle indicazioni che le venivano fornite”; ADR: “ La non era sposata e viveva da sola, qualche volta ho Pt_2 visto una nipote che le faceva visita. Preciso che camminava col girello e aveva circa 80 anni, non l'ho mai vista uscire salvo che per andare in ospedale”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 6 del ricorso il testimone risponde:
“ confermo la chiedeva qualcosa anche quando ci assentavamo dal turno”; Circa il Pt_2 capitolo di prova ammesso sub 7 del ricorso il testimone risponde: “confermo, posso presumerlo perché anche io venivo rimproverata”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 8 del ricorso il testimone risponde: “ la ricorrente veniva retribuita 300 euro al mese in contanti”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 9 del ricorso il testimone risponde: “ confermo, posso confermare l' aumento a 400 euro perché lo chiesi per me stessa e la
[...] ha dovuto darlo anche alla ricorrente”). Pt_2
Le dichiarazioni testimoniali richiamate devono essere valutate congiuntamente alla circostanza gli altri coeredi della hanno definito transattivamente la controversia Pt_2 con la ricorrente, ad eccezione di la quale rinunciava all' eredità della Controparte_2
stessa. Il contenuto dei verbali citati, sottoscritti da tutti i coeredi non convenuti nel presente giudizio, in separate circostanze, consente di applicare alla ricostruzione dei fatti di causa il meccanismo delle presunzioni, integrando il fatto noto dal quale far discendere, valutate inoltre le prove orali, il fatto ignoto oggetto del thema decidendum.
In particolare, una conciliazione è stata sottoscritta in data 3.11.2020 fra la ricorrente e
[...]
e , germani della dante causa degli odierni resistenti ed una CP_10 Controparte_12
conciliazione è stata sottoscritta in data 25.6.2021 fra le ricorrente e Persona_1 [...]
e . Nella prima conciliazione citata, si faceva espresso Persona_3 Persona_4
riferimento alla pendenza del giudizio rg 9603/2017, nel quale si indicavano sia le mansioni svolte dalla ricorrente che la durata del rapporto di lavoro.
Quanto alle mansioni di inquadramento della ricorrente, deve ritenersi provato lo svolgimento di quelle riferibili al richiesto livello C super, in ragione delle mansioni confermate dai testi escussi.
Ne consegue che e vanno condannati al CP_5 CP_3 Controparte_4
pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente, ciascuno per la quota di euro
1.408,20 pari ad 1/5 della somma azionata.
A tal merito, giova evidenziare che la domanda veniva azionata nei confronti di 5 resistenti, uno dei quali rinunciava all' eredità, ma non può darsi luogo all' accrescimento delle suo quota- anche per quanto riguarda i debiti ereditari- ai coeredi. In merito, occorre rilevare che il procuratore di parte ricorrente non ha dedotto, né documentato che, con riferimento alla quota della rinunciante, non si faccia luogo a rappresentazione, essendo l'istituto dell'accrescimento applicabile alla successione testamentaria (art 674 cc) e, con conseguenze diverse, in quella legittima ( art 522 cc).
Inoltre, uno dei convenuti conciliava la controversia, sicchè la quota di sua competenza non viene in rilievo nella quantificazione del dovuto.
Sicchè, dalla somma complessivamente azionata in giudizio, andranno scomputate le due quote in astratto riferibili alla parte rinunciante ed a quella che ha conciliato la controversia.
Ne deriva che i resistenti contumaci andranno condannati al pagamento della quota di euro
1.408,20 ciascuno, calcolata suddividendo per 5 quote ideali la somma complessivamente azionata.
Per la determinazione dell'importo complessivo delle differenze retributive azionate dalla ricorrente si fa applicazione dei conteggi prodotti, conformi al livello di inquadramento applicabile alla lavoratrice e, in ogni caso, non contestati dalle parti costituite.
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, la stessa va rigettata, in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione deve ritenersi integrato dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuto in data 2.11.2023, sicchè- essendo cessato il rapporto di lavoro, secondo le allegazioni della ricorrente, in data 30.7.2027- appare decorso il termine CP_ prescrizionale quinquennale, eccepito dall' ed, in ogni caso, rilevabile d' ufficio.
5.Le spese seguono la soccombenza dei resistenti e CP_5 CP_3 CP_4
e vengono liquidate in applicazione di parametri minimi- stante la non complessità
[...]
delle questioni trattate, il numero delle stesse e considerata inoltre la qualità delle parti- con riferimento al valore del decisum.
Si stima equo ed opportuno, invece, compensare integralmente le spese di lite nei confronti di e in ragione delle modalità di definizione della CP_1 Controparte_2
controversia.
CP_ Si stima inoltre equo ed opportuno compensare le spese di lite nei confronti dell evocato in giudizio ai soli fini della richiesta regolarizzazione contributiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_1 2) dichiara cessata la materia del contendere quanto a per intervenuta Controparte_2
conciliazione giudiziale;
3) accerta e dichiara che fra la ricorrente e è intercorso un rapporto di Parte_2
lavoro subordinato dal 02.09.2012 al 31.07.2017, con inquadramento della lavoratrice nel livello C – SUPER del CCNL colf e badanti;
4) accerta e dichiara che la ricorrente ha maturato un credito per differenze retributive pari a complessivi euro 42.247,16;
5) per l'effetto, condanna e a pagare, in favore CP_3 Controparte_4 CP_5
della ricorrente, l'importo di euro 1.408,20 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo;
6) condanna e in solido fra loro, a pagare le CP_3 Controparte_4 CP_5
spese di lite, quantificate in euro 1.315,00 oltre accessori di legge, con distrazione;
7) compensa le spese di lite nei confronti di e CP_1 Controparte_2
CP_ 8) compensa le spese di lite nei confronti dell
Foggia, 6.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli