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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/11/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 466/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
09/05/1978, ed ivi residente in [...]3
e
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]3,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Diego Balducci (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Zoagli (GE) il 25/09/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza n. 439/2025 emessa da questo Tribunale in data 17/04/2025, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Zoagli (GE) il 25/09/2010 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: a) il figlio , in ossequio alla normativa prevista dalla legge 54/2006, rimarrà Persona_1
affidato, pur mantenendo la residenza anagrafica presso la madre, ad entrambi i genitori, che provvederanno a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità;
b) i coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà su detto figlio, con tutti i diritti e doveri che la legge per esso prevede ed ordina;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso;
c) al padre sarà data facoltà di vederlo e tenerlo con sé tutti i fine settimana, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, oltre che per trenta giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, e per una settimana nel periodo invernale, preferibilmente in concomitanza con la vacanza scolastica;
tutte le festività, nessuna esclusa, (vigilia di Natale, giorno di
Natale, Santo Stefano, primo dell'anno, Epifania, giorno di Pasqua e Pasquetta) così come il giorno del compleanno saranno trascorsi con il padre;
in ogni caso, per quanto qui non espressamente previsto, le parti richiamano espressamente quanto indicato nel piano genitoriale allegato al presente ricorso, da considerarsi parte integrante dello stesso;
d) a titolo di contributo al mantenimento del minore, il sig. verserà alla sig.ra Pt_2
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di € 300,00 (trecento/00) da Pt_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
e) Il sig. contribuirà, altresì, in ragione del 50% delle spese mediche, specialistiche Pt_2
e dentistiche non coperte dal SSN, nonché scolastiche, ludiche e sportive del figlio, così come meglio indicato nel noto verbale della riunione ex art. 47 quater Ord. Giud. della IV sezione del Tribunale di Genova del 15 settembre 2016;
f) Il sig. , infine, corrisponderà alla sig.ra sempre entro il 10 di ogni mese, Pt_2 Pt_1
la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per il pagamento/rifusione della propria quota della rata di mutuo, pari a complessivi 700 euro, che verrà integralmente anticipata alla
Banca dalla stessa sig.ra Pt_1
g) i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni comuni e dei risparmi
e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
dichiarano, altresì, di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile e/o a qualsivoglia forma di mantenimento, essendo entrambi in condizioni di lavorare e mantenere un tenore di vita dignitoso;
h) i coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2010, Numero 45, Parte II, Serie C) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
09/05/1978, ed ivi residente in [...]3
e
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]3,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Diego Balducci (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Zoagli (GE) il 25/09/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza n. 439/2025 emessa da questo Tribunale in data 17/04/2025, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Zoagli (GE) il 25/09/2010 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: a) il figlio , in ossequio alla normativa prevista dalla legge 54/2006, rimarrà Persona_1
affidato, pur mantenendo la residenza anagrafica presso la madre, ad entrambi i genitori, che provvederanno a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità;
b) i coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà su detto figlio, con tutti i diritti e doveri che la legge per esso prevede ed ordina;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso;
c) al padre sarà data facoltà di vederlo e tenerlo con sé tutti i fine settimana, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, oltre che per trenta giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, e per una settimana nel periodo invernale, preferibilmente in concomitanza con la vacanza scolastica;
tutte le festività, nessuna esclusa, (vigilia di Natale, giorno di
Natale, Santo Stefano, primo dell'anno, Epifania, giorno di Pasqua e Pasquetta) così come il giorno del compleanno saranno trascorsi con il padre;
in ogni caso, per quanto qui non espressamente previsto, le parti richiamano espressamente quanto indicato nel piano genitoriale allegato al presente ricorso, da considerarsi parte integrante dello stesso;
d) a titolo di contributo al mantenimento del minore, il sig. verserà alla sig.ra Pt_2
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di € 300,00 (trecento/00) da Pt_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
e) Il sig. contribuirà, altresì, in ragione del 50% delle spese mediche, specialistiche Pt_2
e dentistiche non coperte dal SSN, nonché scolastiche, ludiche e sportive del figlio, così come meglio indicato nel noto verbale della riunione ex art. 47 quater Ord. Giud. della IV sezione del Tribunale di Genova del 15 settembre 2016;
f) Il sig. , infine, corrisponderà alla sig.ra sempre entro il 10 di ogni mese, Pt_2 Pt_1
la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per il pagamento/rifusione della propria quota della rata di mutuo, pari a complessivi 700 euro, che verrà integralmente anticipata alla
Banca dalla stessa sig.ra Pt_1
g) i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni comuni e dei risparmi
e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
dichiarano, altresì, di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile e/o a qualsivoglia forma di mantenimento, essendo entrambi in condizioni di lavorare e mantenere un tenore di vita dignitoso;
h) i coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2010, Numero 45, Parte II, Serie C) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca