CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1674/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AU AR AG Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. IO RT Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 6.6.2025 da
(C.F. , assistito ex lege Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Milano, presso la quale è domiciliata in via Freguglia 1, Milano.
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Magni Milena, Controparte_1 C.F._1
con elezione di domicilio in Cantù (CO), via Risorgimento n.13, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia Codesto Ecc.ma RT d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e deduzione, - in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza n. 905/2025 emessa dal
Tribunale di Milano in data 4 febbraio 2025 e notificata in data 7 maggio 2025 nella parte in cui ha ridotto la sanzione amministrativa comminata, confermando nel resto il contenuto della stessa;
- con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado del giudizio per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma RT di Appello di Milano, ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta disattese,
Nel merito e in via principale:
RIGETTARE l'appello e comunque ogni domanda proposta dal Controparte_2
nei confronti della sig.ra per infondatezza in fatto ed in diritto per tutte le
[...] Controparte_1
motivazioni di cui in narrativa;
In via incidentale:
ACCOGLIERE il proposto appello in via incidentale e, per l'effetto, la sentenza CP_3
impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la nullità/annullabilità del decreto n.817615 del
06.06.2024 notificato a mezzo pec n. 107340 del 11.06.2024 del Registro Ufficiale, emesso dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato – Ufficio antiriciclaggio, in quanto elevato e notificato oltre il termine decadenziale di cui alla L. n. 689 del
1981, art. 14, comma 2.
In subordine, laddove non dovesse essere accolto l'appello in via incidentale proposto:
Per effetto del RIGETTO dell'appello e comunque di ogni domanda proposta dal
[...]
nei confronti della sig.ra , per infondatezza in fatto Controparte_2 Controparte_1
ed in diritto, CONFERMARE la sentenza n. 905/2025 del 04.02.2025 emessa dal Tribunale di
Milano;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali,
I.V.A. ed il C.P.A. sull'imponibile del doppio grado di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Milano in data 10.7.2024 CP_1
proponeva opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 817615/A emesso dal
[...] [...]
, Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in data 6.6.2024 e Controparte_2
notificatole in data 11.6.2024, che le applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00,
2 oltre euro 20,00 per la notifica, per la violazione dell'art. 49, comma 5, d. lgs. n. 231/2007 per aver trasferito la somma di € 1.000,00 a mezzo di assegno postale privo della clausola di non trasferibilità.
Chiedeva l'annullamento del provvedimento avversato ovvero, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo previsto dall'art. 63, comma 1 bis, d. lgs. n. 231/2007, deducendo che:
- la notificazione della contestazione era avvenuta oltre il termine di legge di 90 giorni dall'accertamento, con conseguente decadenza dell'Ente di imporre sanzioni;
- l'assegno in questione risultava datato e posto all'incasso in data 14.10.2021; tale data deve essere considerata dies a quo per la segnalazione da effettuare da parte della banca al Ministero ex art. 51
d. lgs. n. 231/2007;
- tale segnalazione – da effettuarsi entro 30 giorni - risulta essere stata inviata in data 25.10.2021;
- da tale data decorre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 per la notificazione della violazione;
pertanto, il termine ultimo per effettuare la suddetta notificazione doveva considerarsi il giorno 22.1.2022;
- tuttavia, solo in data 20.12.2021 l'Amministrazione chiedeva a i dati Controparte_4
identificativi del traente del titolo, che venivano comunicati il giorno successivo, 21.12.2021; nonostante tale tempestivo riscontro da parte di l'Amministrazione elevava il Controparte_4
verbale di contestazione solo in data 28.2.2022 e lo consegnava all'agente postale per la notifica in data 4.3.2022, pervenendo alla ricorrente in data 14.3.2022;
- trova, comunque, applicazione il comma 1 bis dell'art. 63 d. lgs. n. 231/2007, trattandosi di violazione relativa a importi inferiori a € 30.000, cosicché l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione, qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67.
Si costituiva il , Controparte_2 Controparte_5
depositando comparsa di costituzione e risposta con la documentazione relativa al
[...]
procedimento sanzionatorio amministrativo, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente, deducendo che:
- la contestazione trae origine dalla comunicazione effettuata da con PEC del Controparte_4
21.12.2021, a seguito di richiesta da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano;
- la contestazione ex art. 14 L. n. 689/1981 veniva effettuata in data 28.2.2022, consegnata all'Agente postale in data 4.3.2022 e notificata all'indirizzo della ricorrente in data 14.3.2022;
- ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, in data 12.4.2022 l'opponente trasmetteva all'Ente memoria difensiva, chiedendo di essere convocata in audizione personale, che avveniva in data 27.4.2022;
3 - non ritenendo meritevoli di accoglimento le motivazioni della ricorrente, in data 6.6.2024
l'Amministrazione provvedeva ad adottare il decreto avversato, applicando la sanzione minima prevista dalla normativa di € 3.000,00;
- dalle risultanze istruttorie veniva rilevata la notifica di altri due verbali di contestazione - n.
817068 notificato in data 5.32022 e n. 820047 notificato in data 22.4.2022, circostanza che non permetteva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 63, comma 1 bis, d. lgs. n. 231/2007;
- il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 va identificato con la data del 21.12.2021, allorchè perveniva all'Amministrazione la comunicazione di
[...]
contenente le generalità complete del traente;
Controparte_4
- pertanto, il suddetto termine è stato rispettato, atteso che il verbale di contestazione della violazione è stato consegnato all'agente postale in data 4.3.2022 per la notifica.
Il Tribunale con sentenza 3 febbraio 2025, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1
rideterminava la sanzione dalla stessa dovuta in € 100,00; nulla sulle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello il lamentando, con Controparte_2
unico motivo, violazione dell'art. 63, comma 1 bis e 67 D.lgs. 231/2007, erronea valutazione dei criteri previsti ex lege al fine di applicare il regime sanzionatorio di miglior favore.
Si costituiva , chiedendo respingere l'appello, e, in via incidentale, riformare la Controparte_1
sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la nullità/annullabilità del decreto n. 817615 del 6.6.2024 notificato a mezzo pec n. 107340 del 11.6.2024 del Registro Ufficiale, emesso dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato – Ufficio antiriciclaggio, in quanto elevato e notificato oltre il termine decadenziale di cui alla L. n. 689 del
1981, art. 14, comma 2.
La causa veniva discussa dalle parti all'udienza di prima comparizione, tenutasi il 4.11.2025, ed immediatamente decisa con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Per ragioni logiche deve preliminarmente essere esaminato l'appello incidentale, che è infondato.
Viene dedotta la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, che prevede che “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni
4 dall'accertamento”, sostenendo la decorrenza del termine dalla comunicazione della banca ex art. 51 d.lgs n. 231/07.
Si deve infatti ricordare, come correttamente evidenziato dal primo giudice, che l'accertamento non coincide con il momento in cui l'autorità competente venga a conoscenza del fatto nella sua materialità, bensì con il “momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e violazione” (Cass. n. 19512/2020); l'attività di accertamento deve essere intesa “come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (Cass. S.U. n. 28210/2019); “il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento dall'art. 14, comma 6, della l.n. 689 del 1981, decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo e non da quello in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità e la sua determinazione spetta all'autorità competente mentre al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l'accertamento. (id. sez. 2, Ordinanza n. 24401 del 11/9/2024 Rv. 672289).
Si deve allora evidenziare che il 25-10-2021 istituto bancario presso il quale era Controparte_6 posto all'incasso l'assegno, provvedeva alla segnalazione ex art. 51, primo comma, d. lgs. n.
231/2007 alla , ma la segnalazione non consentiva già Controparte_5
un accertamento dell'illecito, essendo necessario il compimento di atti istruttori e, in particolare, la compiuta individuazione del traente.
A tanto si perveniva quando i dati identificativi del traente venivano comunicati da Controparte_4
e ciò avveniva in data 21-12-2021, a seguito della richiesta di informazioni inviata dalla
[...]
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in data 20-12-2021; solo con tale comunicazione l'autorità amministrativa veniva a conoscenza di tutti gli elementi utili per procedere alla contestazione, ed in effetti vi provvedeva il 28.2.2021, portando l'atto alla notifica il 4.3.2021.
Ne consegue la tempestività del provvedimento, posto che, nel caso oggetto di esame, il dies a quo decorreva dalla data del 21-12-2021.
Il tempo utilizzato per l'accertamento, di 56 giorni, deve considerarsi complessivamente congruo, considerate le rilevanti dimensioni degli uffici, con conseguente necessità di individuazione della
5 specifica diramazione competente;
che la segnalazione deve essere delibata;
che vi è stata richiesta di atti da parte dell'amministrazione per acquisire i dati necessari;
che infine si è acquisita la risposta.
Si consideri, da ultimo, che l'attività istruttoria ha dovuto anche accertare la quasi contemporanea commissione di altre due ipotesi illecite analoghe, circostanza che ha avuto rilevanza al fine della determinazione della sanzione applicabile.
L'appello principale è fondato.
L'art. 63, primo comma, d. lgs. n. 231/2007 prevede che “alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro”.
Il successivo comma 1-bis prevede che “per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”.
L'art. 67 del d.lgs. n. 231/2007 prevede che “nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Controparte_2
e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano
[...]
ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto”.
Nel caso in esame l'amministrazione, posto che risultava in un precedente episodio essere stata erogata la sanzione in misura pari al 10% dell'importo trasferito, irrogava la sanzione in misura pari al minimo edittale di euro 3.000,00, così come previsto dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n.
231/2007, novellato dal d.lgs. n. 90/2017.
6 L'amministrazione aveva infatti elevato nei confronti di altri due provvedimenti Controparte_1
sanzionatori, per aver emesso altrettanti assegni bancari in diverse date, da cui sono scaturiti altri due distinti verbali di contestazione. Segnatamente, il verbale di contestazione n. 817068 del
7.2.2022 è stato notificato all'opponente in data 5.3.2022, il verbale di contestazione n. 820047 del
6.4.2022 è stato notificato in data 22.4.2022 (oltre a quello oggi in esame, n. 817615, notificato in data 14.3.2022).
Tanto premesso in fatto, ritiene la RT che correttamente l'amministrazione, nell'ambito della valutazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni, ed in particolare nella delibazione delle circostanze di minore gravità della violazione, abbia valorizzato “precedente violazione delle disposizioni”, e l'abbia considerata prevalente rispetto agli altri elementi suscettibili di considerazione.
Ed invero, il dato di fatto relativo la precedente commissione di fatto analogo è specifico, mentre gli elementi valorizzati dal Tribunale (minimo grado di responsabilità; gravità e durata della violazione, entità del vantaggio ottenuto, commissione da parte persona fisica) appaiono generici e sostanzialmente apodittici.
Invero, la ratio della normativa consiste nella predisposizione di un apparato di regole e sanzioni in grado di offrire una tutela anticipata avverso il fenomeno del riciclaggio.
In quest'ottica, gli illeciti previsti dall'art. 49 in combinato disposto con il successivo art. 63 (norma sanzionatoria) del d.lgs. n. 231/2007, sono illeciti di pericolo astratto che mirano contrastare detto fenomeno.
In tale contesto la presenza di precedenti illeciti analoghi appare circostanza dirimente ed ostativa al riconoscimento di un trattamento sanzionatorio attenuato.
Né è pertinente il richiamo all'istituto della continuazione.
Sussiste in materia la possibilità di applicare la disciplina del concorso formale, in quanto espressamente previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, solo in caso di unicità dell'azione od omissione, da punto di vista materiale, che dia luogo ad una pluralità di violazioni di legge, requisito che dipende dalla consumazione della condotta in situazione di contiguità temporale e nello stesso luogo (RT Cost. 14/2000).
L'unitaria programmazione delle plurime condotte o la loro riferibilità ad un unico contesto o ad un'attività complessa svoltasi nel tempo (quale quella in esame, di pagamento di plurime prestazioni fisioterapiche) non avrebbe consentito di applicare in via analogica neppure l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 c.p., comma 2, dato che la L. n. 689 del 1981, art. 8, prevede tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza e che la differenza tra reato penale ed illecito amministrativo non consente di estendere in via analogica le norme penali.
7 La disciplina stabilita dal citato art. 8, non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art.
8-bis medesima legge (inserito dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 94, comma
1), che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione (Cass. n. 26434/2014; id n.
10890/2018).
L'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione -nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave- in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi dell'art. 8, comma 1, in questione, esclusivamente l' ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell' identità di una stessa intenzione pluri- offensiva (al di fuori, in via di eccezione, delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni.
Pertanto, la previsione di cui al medesimo L. n. 689 del 1981, art.
8-bis, comma 1, relativa alle
"violazioni amministrative commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione, e non in funzione di unificazione della condotta (Cass. 17347/2007, id. 5252/2011; id. n. 10890/2018; id. 27707/2019; id. sez. II, Sent., 5/5-22/6/2022, n. 20129).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri indicati in DM 55/14 e ss, nei valori medi per le fasi di introduzione e studio, minimi per la fasi di istruzione e decisione, per lo scaglione di valore azionato.
Correttamente le spese di lite non erano stata liquidate in primo grado, considerato non essere applicabile l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. invocato dal resistente perché relativo alle sole CP_2
controversie in materia di lavoro e previdenza, e considerato che il Controparte_2
non aveva dimostrato di aver effettuato spese per lo svolgimento della difesa (richiamato
[...]
l'orientamento della RT di Cassazione secondo cui, “ove l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4), non può essa ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in
8 giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota” (Cass. n. 2872/2007; id. ord. n. 9900/2021).
Né la statuizione è stata fatta oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
La RT d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 905/2025, pubblicata in data 03/02/2025, così provvede:
1. accoglie l'appello principale;
2. respinge l'appello incidentale;
3. per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto sanzionatorio n. 817615/A emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria Territoriale dello
Stato di Milano in data 6.6.2024, notificato a l'11.6.2024, che applicava la Controparte_1
sanzione amministrativa di € 3.000,00;
4. condanna al pagamento in favore della parte appellante delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 1.994,00, di cui
€ 536,00 per la fase di studio della controversia, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre oneri riflessi;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, 04/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO RT AU AR AG
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AU AR AG Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. IO RT Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 6.6.2025 da
(C.F. , assistito ex lege Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Milano, presso la quale è domiciliata in via Freguglia 1, Milano.
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Magni Milena, Controparte_1 C.F._1
con elezione di domicilio in Cantù (CO), via Risorgimento n.13, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia Codesto Ecc.ma RT d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e deduzione, - in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza n. 905/2025 emessa dal
Tribunale di Milano in data 4 febbraio 2025 e notificata in data 7 maggio 2025 nella parte in cui ha ridotto la sanzione amministrativa comminata, confermando nel resto il contenuto della stessa;
- con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado del giudizio per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma RT di Appello di Milano, ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta disattese,
Nel merito e in via principale:
RIGETTARE l'appello e comunque ogni domanda proposta dal Controparte_2
nei confronti della sig.ra per infondatezza in fatto ed in diritto per tutte le
[...] Controparte_1
motivazioni di cui in narrativa;
In via incidentale:
ACCOGLIERE il proposto appello in via incidentale e, per l'effetto, la sentenza CP_3
impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la nullità/annullabilità del decreto n.817615 del
06.06.2024 notificato a mezzo pec n. 107340 del 11.06.2024 del Registro Ufficiale, emesso dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato – Ufficio antiriciclaggio, in quanto elevato e notificato oltre il termine decadenziale di cui alla L. n. 689 del
1981, art. 14, comma 2.
In subordine, laddove non dovesse essere accolto l'appello in via incidentale proposto:
Per effetto del RIGETTO dell'appello e comunque di ogni domanda proposta dal
[...]
nei confronti della sig.ra , per infondatezza in fatto Controparte_2 Controparte_1
ed in diritto, CONFERMARE la sentenza n. 905/2025 del 04.02.2025 emessa dal Tribunale di
Milano;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali,
I.V.A. ed il C.P.A. sull'imponibile del doppio grado di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Milano in data 10.7.2024 CP_1
proponeva opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 817615/A emesso dal
[...] [...]
, Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in data 6.6.2024 e Controparte_2
notificatole in data 11.6.2024, che le applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00,
2 oltre euro 20,00 per la notifica, per la violazione dell'art. 49, comma 5, d. lgs. n. 231/2007 per aver trasferito la somma di € 1.000,00 a mezzo di assegno postale privo della clausola di non trasferibilità.
Chiedeva l'annullamento del provvedimento avversato ovvero, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo previsto dall'art. 63, comma 1 bis, d. lgs. n. 231/2007, deducendo che:
- la notificazione della contestazione era avvenuta oltre il termine di legge di 90 giorni dall'accertamento, con conseguente decadenza dell'Ente di imporre sanzioni;
- l'assegno in questione risultava datato e posto all'incasso in data 14.10.2021; tale data deve essere considerata dies a quo per la segnalazione da effettuare da parte della banca al Ministero ex art. 51
d. lgs. n. 231/2007;
- tale segnalazione – da effettuarsi entro 30 giorni - risulta essere stata inviata in data 25.10.2021;
- da tale data decorre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 per la notificazione della violazione;
pertanto, il termine ultimo per effettuare la suddetta notificazione doveva considerarsi il giorno 22.1.2022;
- tuttavia, solo in data 20.12.2021 l'Amministrazione chiedeva a i dati Controparte_4
identificativi del traente del titolo, che venivano comunicati il giorno successivo, 21.12.2021; nonostante tale tempestivo riscontro da parte di l'Amministrazione elevava il Controparte_4
verbale di contestazione solo in data 28.2.2022 e lo consegnava all'agente postale per la notifica in data 4.3.2022, pervenendo alla ricorrente in data 14.3.2022;
- trova, comunque, applicazione il comma 1 bis dell'art. 63 d. lgs. n. 231/2007, trattandosi di violazione relativa a importi inferiori a € 30.000, cosicché l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione, qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67.
Si costituiva il , Controparte_2 Controparte_5
depositando comparsa di costituzione e risposta con la documentazione relativa al
[...]
procedimento sanzionatorio amministrativo, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente, deducendo che:
- la contestazione trae origine dalla comunicazione effettuata da con PEC del Controparte_4
21.12.2021, a seguito di richiesta da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano;
- la contestazione ex art. 14 L. n. 689/1981 veniva effettuata in data 28.2.2022, consegnata all'Agente postale in data 4.3.2022 e notificata all'indirizzo della ricorrente in data 14.3.2022;
- ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/1981, in data 12.4.2022 l'opponente trasmetteva all'Ente memoria difensiva, chiedendo di essere convocata in audizione personale, che avveniva in data 27.4.2022;
3 - non ritenendo meritevoli di accoglimento le motivazioni della ricorrente, in data 6.6.2024
l'Amministrazione provvedeva ad adottare il decreto avversato, applicando la sanzione minima prevista dalla normativa di € 3.000,00;
- dalle risultanze istruttorie veniva rilevata la notifica di altri due verbali di contestazione - n.
817068 notificato in data 5.32022 e n. 820047 notificato in data 22.4.2022, circostanza che non permetteva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 63, comma 1 bis, d. lgs. n. 231/2007;
- il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 va identificato con la data del 21.12.2021, allorchè perveniva all'Amministrazione la comunicazione di
[...]
contenente le generalità complete del traente;
Controparte_4
- pertanto, il suddetto termine è stato rispettato, atteso che il verbale di contestazione della violazione è stato consegnato all'agente postale in data 4.3.2022 per la notifica.
Il Tribunale con sentenza 3 febbraio 2025, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1
rideterminava la sanzione dalla stessa dovuta in € 100,00; nulla sulle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello il lamentando, con Controparte_2
unico motivo, violazione dell'art. 63, comma 1 bis e 67 D.lgs. 231/2007, erronea valutazione dei criteri previsti ex lege al fine di applicare il regime sanzionatorio di miglior favore.
Si costituiva , chiedendo respingere l'appello, e, in via incidentale, riformare la Controparte_1
sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la nullità/annullabilità del decreto n. 817615 del 6.6.2024 notificato a mezzo pec n. 107340 del 11.6.2024 del Registro Ufficiale, emesso dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato – Ufficio antiriciclaggio, in quanto elevato e notificato oltre il termine decadenziale di cui alla L. n. 689 del
1981, art. 14, comma 2.
La causa veniva discussa dalle parti all'udienza di prima comparizione, tenutasi il 4.11.2025, ed immediatamente decisa con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Per ragioni logiche deve preliminarmente essere esaminato l'appello incidentale, che è infondato.
Viene dedotta la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, che prevede che “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni
4 dall'accertamento”, sostenendo la decorrenza del termine dalla comunicazione della banca ex art. 51 d.lgs n. 231/07.
Si deve infatti ricordare, come correttamente evidenziato dal primo giudice, che l'accertamento non coincide con il momento in cui l'autorità competente venga a conoscenza del fatto nella sua materialità, bensì con il “momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e violazione” (Cass. n. 19512/2020); l'attività di accertamento deve essere intesa “come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (Cass. S.U. n. 28210/2019); “il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento dall'art. 14, comma 6, della l.n. 689 del 1981, decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo e non da quello in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità e la sua determinazione spetta all'autorità competente mentre al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l'accertamento. (id. sez. 2, Ordinanza n. 24401 del 11/9/2024 Rv. 672289).
Si deve allora evidenziare che il 25-10-2021 istituto bancario presso il quale era Controparte_6 posto all'incasso l'assegno, provvedeva alla segnalazione ex art. 51, primo comma, d. lgs. n.
231/2007 alla , ma la segnalazione non consentiva già Controparte_5
un accertamento dell'illecito, essendo necessario il compimento di atti istruttori e, in particolare, la compiuta individuazione del traente.
A tanto si perveniva quando i dati identificativi del traente venivano comunicati da Controparte_4
e ciò avveniva in data 21-12-2021, a seguito della richiesta di informazioni inviata dalla
[...]
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in data 20-12-2021; solo con tale comunicazione l'autorità amministrativa veniva a conoscenza di tutti gli elementi utili per procedere alla contestazione, ed in effetti vi provvedeva il 28.2.2021, portando l'atto alla notifica il 4.3.2021.
Ne consegue la tempestività del provvedimento, posto che, nel caso oggetto di esame, il dies a quo decorreva dalla data del 21-12-2021.
Il tempo utilizzato per l'accertamento, di 56 giorni, deve considerarsi complessivamente congruo, considerate le rilevanti dimensioni degli uffici, con conseguente necessità di individuazione della
5 specifica diramazione competente;
che la segnalazione deve essere delibata;
che vi è stata richiesta di atti da parte dell'amministrazione per acquisire i dati necessari;
che infine si è acquisita la risposta.
Si consideri, da ultimo, che l'attività istruttoria ha dovuto anche accertare la quasi contemporanea commissione di altre due ipotesi illecite analoghe, circostanza che ha avuto rilevanza al fine della determinazione della sanzione applicabile.
L'appello principale è fondato.
L'art. 63, primo comma, d. lgs. n. 231/2007 prevede che “alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro”.
Il successivo comma 1-bis prevede che “per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”.
L'art. 67 del d.lgs. n. 231/2007 prevede che “nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Controparte_2
e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano
[...]
ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto”.
Nel caso in esame l'amministrazione, posto che risultava in un precedente episodio essere stata erogata la sanzione in misura pari al 10% dell'importo trasferito, irrogava la sanzione in misura pari al minimo edittale di euro 3.000,00, così come previsto dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n.
231/2007, novellato dal d.lgs. n. 90/2017.
6 L'amministrazione aveva infatti elevato nei confronti di altri due provvedimenti Controparte_1
sanzionatori, per aver emesso altrettanti assegni bancari in diverse date, da cui sono scaturiti altri due distinti verbali di contestazione. Segnatamente, il verbale di contestazione n. 817068 del
7.2.2022 è stato notificato all'opponente in data 5.3.2022, il verbale di contestazione n. 820047 del
6.4.2022 è stato notificato in data 22.4.2022 (oltre a quello oggi in esame, n. 817615, notificato in data 14.3.2022).
Tanto premesso in fatto, ritiene la RT che correttamente l'amministrazione, nell'ambito della valutazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni, ed in particolare nella delibazione delle circostanze di minore gravità della violazione, abbia valorizzato “precedente violazione delle disposizioni”, e l'abbia considerata prevalente rispetto agli altri elementi suscettibili di considerazione.
Ed invero, il dato di fatto relativo la precedente commissione di fatto analogo è specifico, mentre gli elementi valorizzati dal Tribunale (minimo grado di responsabilità; gravità e durata della violazione, entità del vantaggio ottenuto, commissione da parte persona fisica) appaiono generici e sostanzialmente apodittici.
Invero, la ratio della normativa consiste nella predisposizione di un apparato di regole e sanzioni in grado di offrire una tutela anticipata avverso il fenomeno del riciclaggio.
In quest'ottica, gli illeciti previsti dall'art. 49 in combinato disposto con il successivo art. 63 (norma sanzionatoria) del d.lgs. n. 231/2007, sono illeciti di pericolo astratto che mirano contrastare detto fenomeno.
In tale contesto la presenza di precedenti illeciti analoghi appare circostanza dirimente ed ostativa al riconoscimento di un trattamento sanzionatorio attenuato.
Né è pertinente il richiamo all'istituto della continuazione.
Sussiste in materia la possibilità di applicare la disciplina del concorso formale, in quanto espressamente previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, solo in caso di unicità dell'azione od omissione, da punto di vista materiale, che dia luogo ad una pluralità di violazioni di legge, requisito che dipende dalla consumazione della condotta in situazione di contiguità temporale e nello stesso luogo (RT Cost. 14/2000).
L'unitaria programmazione delle plurime condotte o la loro riferibilità ad un unico contesto o ad un'attività complessa svoltasi nel tempo (quale quella in esame, di pagamento di plurime prestazioni fisioterapiche) non avrebbe consentito di applicare in via analogica neppure l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 c.p., comma 2, dato che la L. n. 689 del 1981, art. 8, prevede tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza e che la differenza tra reato penale ed illecito amministrativo non consente di estendere in via analogica le norme penali.
7 La disciplina stabilita dal citato art. 8, non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art.
8-bis medesima legge (inserito dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 94, comma
1), che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione (Cass. n. 26434/2014; id n.
10890/2018).
L'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione -nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave- in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi dell'art. 8, comma 1, in questione, esclusivamente l' ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell' identità di una stessa intenzione pluri- offensiva (al di fuori, in via di eccezione, delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni.
Pertanto, la previsione di cui al medesimo L. n. 689 del 1981, art.
8-bis, comma 1, relativa alle
"violazioni amministrative commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione, e non in funzione di unificazione della condotta (Cass. 17347/2007, id. 5252/2011; id. n. 10890/2018; id. 27707/2019; id. sez. II, Sent., 5/5-22/6/2022, n. 20129).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri indicati in DM 55/14 e ss, nei valori medi per le fasi di introduzione e studio, minimi per la fasi di istruzione e decisione, per lo scaglione di valore azionato.
Correttamente le spese di lite non erano stata liquidate in primo grado, considerato non essere applicabile l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. invocato dal resistente perché relativo alle sole CP_2
controversie in materia di lavoro e previdenza, e considerato che il Controparte_2
non aveva dimostrato di aver effettuato spese per lo svolgimento della difesa (richiamato
[...]
l'orientamento della RT di Cassazione secondo cui, “ove l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4), non può essa ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in
8 giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota” (Cass. n. 2872/2007; id. ord. n. 9900/2021).
Né la statuizione è stata fatta oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
La RT d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 905/2025, pubblicata in data 03/02/2025, così provvede:
1. accoglie l'appello principale;
2. respinge l'appello incidentale;
3. per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto sanzionatorio n. 817615/A emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria Territoriale dello
Stato di Milano in data 6.6.2024, notificato a l'11.6.2024, che applicava la Controparte_1
sanzione amministrativa di € 3.000,00;
4. condanna al pagamento in favore della parte appellante delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 1.994,00, di cui
€ 536,00 per la fase di studio della controversia, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre oneri riflessi;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, 04/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IO RT AU AR AG
9