Sentenza 22 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Pagamento diretto al danneggiato e copertura non operante: chi deve restituire?Ewelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 11 marzo 2026
La questione è quella dell'assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) che paghi direttamente il terzo danneggiato, per poi accorgersi che la copertura assicurativa non era, in tutto o in parte, operante. In tali casi, chiarisce la Suprema Corte, l'azione di ripetizione dell'indebito deve essere proposta nei confronti dell'accipiens, ossia di chi abbia materialmente ricevuto il pagamento, e non dell'assicurato. Cass. civ., sentenza del 22 dicembre 2025, n. 33669 La richiesta di condanna dell'assicurato alla restituzione La controversia trae origine da un allagamento verificatosi in un appartamento privato, provocato dalla rottura di una tubazione condominiale. A seguito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 33669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33669 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33669/2025 Roma, li, 13/10/2025
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
EP NT
AR AL
PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente - - Relatore
Sent. n. sez. 411/2025 UP 06/06/2025
R.G.N. 2963/2025
LL GI
LO VA
TE EC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA DA nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte d'assise d'appello di Trento
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M. Patarnello che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori delle parti civili, Avv. P. Mazzoni, che ha concluso in conformità alle conclusioni scritte depositate, unitamente alla nota delle spese, anche per il difensore che sostituisce, nonché Avv. D. Pezzi, che ha formulato richieste come da conclusioni scritte depositate unitamente alla nota delle spese;
udito il difensore dell'imputato, Avv. A. Domenichelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello di Trento ha confermato la condanna di DA LA alla pena dell'ergastolo, emessa dalla Corte d'assise di Trento, in data 15 dicembre 2023, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili alle quali venivano riconosciute provvisionali provvisoriamente esecutive, in relazione ai reati di furto continuato e di omicidio aggravato commesso colpendo almeno diciotto volte al capo il custode forestale
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Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 39012580c902c667-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
ST IO con un corpo contundente procurandogli incapacità e perdita di coscienza, cagionandone, poi, la morte per finale annegamento nel lago di San Giustina.
1.1. La sentenza di primo grado evidenzia che il 5 giugno 2022 era stato trovato il corpo senza vita del custode forestale impigliato in una pianta nel lago di Santa Giustina. La pronuncia segnala che il cadavere recava una vistosa ferita dietro la nuca e una ferita da taglio sul labbro e che, inoltre, si notavano altre ferite. Nelle immediate prossimità del luogo dove era stato ritrovato il corpo, era stata reperita la Fiat Panda di servizio, aperta e con le chiavi inserite nel blocchetto di accensione, con il finestrino dal lato conducente abbassato;
sul sedile lato passeggero, era stato rinvenuto un sacchetto del pane, con scontrino fiscale riportante la data del 3 giugno 2022. Era stato, inoltre, reperito il cellulare della vittima, a pochi metri dall'autovettura, e rinvenute tracce di passaggio, rotolamento o urti, riconducibili al trasporto del corpo fino al lago. Le indagini richiamate nella sentenza di merito avevano consentito di collocare il momento della morte in un arco temporale compreso tra la tarda mattinata del 3 giugno 2022 e le prime ore del mattino del 5 giugno 2022. Comunque, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte di assise, prima delle 13:00 del 3 giugno 2022, la vittima era già deceduta in quanto IO, pur avendo terminato l'orario di lavoro, non aveva timbrato il cartellino d'uscita e vi erano altri elementi indiziari che ne attestavano, a quell'ora e in quella data, il momento della morte (l'auto di servizio era stata trovata col finestrino lato passeggero abbassato nonostante, nel corso del pomeriggio, avesse iniziato a piovere, il cibo acquistato per il pranzo non era stato consumato, l'auto di servizio era stata lasciata aperta con le chiavi inserite nel blocchetto accensione, indice del fatto che si volesse effettuare solo una breve sosta).
di
Il luogo del rinvenimento del cadavere era prossimo al cantiere forestale n. 21, dove la vittima lavorava quale custode forestale, medesimo luogo dove l'imputato svolgeva la sua attività di esbosco a seguito di commissione da parte del Comune di Sanzeno, relativamente a n. 39 sorti di legna destinate alla popolazione censita di Banco. Dai tabulati telefonici acquisiti, era emersa, secondo la prima sentenza, la contestuale presenza dei cellulari di LA e della vittima, nella medesima cella di Cles, in alcune fasce orarie della stessa data del 3 giugno 2022. Dalle registrazioni del sistema di videosorveglianza, relativo al tratto di strada statale immediatamente sovrastante il luogo dei fatti, era emerso che, il giorno 2 giugno 2022, transitavano, nel tratto prossimo all'ingresso sud del Comune di Sanzeno, il trattore Lamborghini in uso all'imputato, con rimorchio carico di legname, seguito dall'autovettura della vittima.
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Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU
QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
La pronuncia ricostruisce il furto di legname da parte dell'imputato come fatto constatato, direttamente, dalla vittima che aveva intimato a LA di restituire quanto sottratto. Le dichiarazioni dell'imputato, rese il 5 giugno 2022, ai Vigili del fuoco impegnati nelle ricerche della vittima, erano risultate, secondo i giudici di merito, false e anzi, erano state, successivamente, riconosciute come tali anche dallo stesso dichiarante (v. p. 12 della sentenza di appello). Nel corso della deposizione dibattimentale, l'imputato aveva confermato non la prima versione, rilasciata ai Vigili del fuoco, ma quanto in seguito dichiarato ai Carabinieri, in sede di sommarie informazioni, circa il suo ritorno in cantiere nel primo pomeriggio del 3 giugno 2022. In secondo luogo, l'imputato aveva riconosciuto che, il giorno dell'omicidio, si era recato in cantiere con una vettura marca Kia NT, pur avendo dichiarato, in un primo momento, di essersi recato sul posto con una vettura Fiat Panda. Infine, l'imputato ammetteva di aver rivisto la vittima, a metà mattinata, nel cantiere forestale di Banco, contrariamente a quanto riferito, in un primo momento, ai Vigili del fuoco. Dalle conversazioni telefoniche e ambientali emergeva, poi, secondo i primi giudici, che LA aveva intenzione di rivendere ai propri clienti il legname del cantiere di Banco invece che destinarlo alla popolazione censita di Banco, come previsto dal contratto. Tuttavia, a causa del blocco dell'accesso al cantiere, dovuto al ritrovamento del corpo di IO in zona, l'imputato aveva deciso di tenere per sé il legname di migliore qualità e di portarne al cliente altro, di qualità peggiore. A seguito dell'arresto dell'imputato, in data 20 giugno 2022, della perquisizione personale, della vettura e locale, veniva sequestrato, presso l'abitazione, materiale in relazione al quale veniva verificata la compatibilità con il contenuto del tampone prelevato dagli inquirenti sulla colatura rinvenuta sull'auto Kia NT. Presso il cantiere forestale di Banco sezione n. 21, venivano rinvenute tracce di sangue umano, su delle foglie di un ramoscello, su un pezzo di corteccia di un albero e su una pianta reputate quanto a quelle sulle foglie - sulla base degli accertamenti svolti dai RIS, compatibili con il profilo genetico di ON. I giudici di merito, poi, segnalano che gli inquirenti avevano riscontrato un'attività di ripulitura della vettura, appurata in data 17 giugno 2022, data in cui l'auto Kia NT dell'imputato si era fermata in un posto isolato, localizzato in Cles e Tuenno e, durante tale sosta, veniva fatto utilizzo di un flacone spray. Nello stesso giorno i Carabinieri, recatisi sul posto, avevano rinvenuto scontrini attestanti l'acquisto di una tanica di candeggina di 5 litri, acquisto effettuato da
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Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
un bancomat intestato all'imputato; inoltre, era risultato un acquisto di candeggina risalente al 3 giugno 2022. I giudici di merito, quindi, hanno concluso nel senso della destinazione di tali prodotti all'eliminazione di tracce residue dall'auto, spiegata, peraltro, dallo stesso imputato ed attribuita al timore insorto a seguito dell'audizione sollecitata dai Carabinieri. La Corte di assise ha ritenuto che l'acquisto, attesa la tempistica a ridosso dell'aggressione nonché il rinvenimento degli scontrini del 3 giugno 2022, nel medesimo luogo in cui era avvenuta la pulizia dell'auto in data 17 giugno 2022, fosse funzionale a un utilizzo diretto da parte dell'imputato. Circostanza che, nel corso dell'interrogatorio, questi aveva attribuito alla paura che sulla propria vettura vi fossero tracce della vittima affermando che ON era già salito sulla sua auto per un paio di volte, verso la fine del mese di maggio, nonché temendo che il 3 giugno 2022, quando IO lo aveva aiutato a portare in auto cunei e porta cunei, avesse lasciato delle tracce. La Corte di assise, comunque, conclude ritenendo la convergenza degli indizi, collocando l'aggressione intorno all'ora di pranzo del giorno 3 giugno del 2022, segnalando la presenza dell'imputato sul luogo del delitto in un momento compatibile con la sua consumazione, escludendo la credibilità delle dichiarazioni rese perché ritenuto poco credibile che i due, vista la ristrettezza degli spazi del cantiere, quel giorno, non si fossero incontrati sul posto. Anzi si valorizza il dato che era stato lo stesso LA, in dibattimento, ad onta delle precedenti dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, ad ammettere di avere nuovamente incontrato la vittima in un orario prossimo all'intervenuta aggressione. Si segnala, inoltre, come elemento gravemente indiziario, il movente posto che l'imputato era consapevole che, se il furto di legname da lui perpetrato fosse emerso, avrebbe subito conseguenze penali e perso gli incarichi in corso con l'ente pubblico, pregiudicando l'assunzione di nuovi lavori di esbosco nella zona. Si evidenzia che non era certo se LA fosse a conoscenza del fatto che anche il vicesindaco AR conosceva le sue condotte scorrette, perché notiziato da IO (pur risultato a conoscenza forse nel corso delle indagini, come attestato dalle intercettazioni ambientali del 17 giugno 2022, del fatto che IO e AR, il 3 giugno alle ore 10:30 si erano incontrati). Si segnala come elemento indiziario grave anche la prestanza fisica dell'imputato, soggetto reputato, dai giudici di primo grado, idoneo al trasporto di un corpo inanimato sia sulle spalle, sia mediante trascinamento (cfr. p. 35 e ss. quanto alle modalità dell'omicidio), tenuto conto della ricostruzione dei fatti recepita secondo la quale l'aggressione era avvenuta nei pressi del luogo dove era stata reperito il cellulare della vittima e tale luogo dista dall'accesso al lago circa 130 - 140 metri.
Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
La sentenza di secondo grado (v. p. 30 e ss.) nel confermare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, riporta, nel dettaglio, la ricostruzione degli accadimenti recepita dalla sentenza di primo grado e ravvisa l'esistenza di plurimi indizi. I Giudici di secondo grado concludono per la presenza fisica dell'imputato sul luogo del delitto nei medesimi frangenti temporali concomitanti all'aggressione, in assenza, peraltro, di riscontro circa la presenza fisica di altre persone. Si esclude l'ipotesi dell'aggressione da parte di terzi (tra cui SQ al quale IO aveva comminato una contravvenzione), si aggiunge il dato della presenza dell'imputato sul luogo del delitto ad ora compatibile con l'omicidio, reputando improbabile che i due non si fossero incontrati, vista la dimensione del cantiere n. 21, come del resto ammesso, al dibattimento, dallo stesso imputato, dove questi aveva sostenuto di aver nuovamente incontrato la vittima in orario prossimo all'aggressione. Si reputa, anzi, che l'oggetto contundente con il quale la vittima era stata ripetutamente colpita, di diametro di 4 centimetri, era compatibile con l'attrezzatura a disposizione di LA per ragioni di lavoro e si segnala che il traffico telefonico del cellulare dell'imputato era risultato interrotto proprio nel giorno e in orario compatibile (ore 11:09) con l'ora del delitto quando, peraltro, LA si trovava, come da lui stesso ammesso, nella zona del cantiere, circostanza seguita da un (non giustificato) cambio di telefono cellulare. Si evidenzia, inoltre, il ritorno di LA, nel pomeriggio, sul luogo del delitto, l'acclarata falsa dichiarazione sull'auto con la quale, quel giorno, l'imputato si era recato a lavoro, la mancata presenza in cantiere il 4 giugno 2022. A ciò la sentenza aggiunge elementi a carico, quanto alla piena prova che l'imputato aveva sottratto legname di proprietà pubblica del Comune di Sanzeno mai restituito e quindi la rilevanza del movente concreto riferibile al LA.
2. Avverso la sentenza descritta ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandosi a undici motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione o erronea applicazione dell'art. 130 cod. proc. pen. in relazione al verbale di udienza del 23 settembre 2024. La norma non si attaglia alla correzione del verbale di udienza, atto che fa fede fino a querela di falso. Quindi, si contesta la discrasia tra l'intestazione della sentenza e il contenuto del verbale di udienza che, invece, deve considerarsi prevalente.
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Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU
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CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
2.2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza ex artt. 178, lett. a), 179 cod. proc. pen., per incertezza sulla composizione del Collegio giudicante.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 456, 429, comma 2, cod. proc. pen., nullità del decreto di giudizio immediato per indeterminatezza e genericità del capo di imputazione.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione sul punto dell'eccepita nullità. All'udienza del 4 aprile 2023 la difesa ha formulato eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per indeterminatezza e genericità del primo capo di imputazione, eccezione rigettata con ordinanza della Corte d'assise, ritenendo puntualmente contestata la condotta che ha cagionato l'evento. A p. 9 del ricorso si riporta il motivo di appello con il quale era stata impugnata l'ordinanza reiettiva della Corte di assise e si sostiene che la Corte territoriale, su tale motivo di gravame, ha esposto che, in ogni caso, l'imputato ha compiutamente inteso da cosa dovesse difendersi e che le modalità dell'azione sono derivate dal materiale probatorio raccolto, nel fascicolo processuale, noto alle parti. In particolare, la difesa contesta che viene ritenuto irrilevante quanto avvenuto sulla scena del delitto, in punto di gravità indiziaria. In sostanza, si assume che non si sarebbe concessa alla difesa la possibilità di dimostrazione che l'azione omicidiaria, così come ricostruita, era irrealizzabile nonostante vi siano, agli atti del processo, emergenze in questo senso.
Vi sarebbe prova positiva:
- dell'incapacità dell'imputato di trasportare e scaricare la vittima così come descritto nella sentenza di primo grado;
- dell'incompatibilità del trasporto della vittima con i risultati dell'esame autoptico della salma;
dell'incompatibilità della condotta con l'assenza di tracce di sangue sul luogo del delitto e con i riscontri scientifici operati dai Ris;
- dell'inidoneità del telo, normalmente usato dalle ditte di legname, al trascinamento di un corpo, come quello della vittima, di un peso pari a 85-90 chilogrammi;
- dell'incompatibilità dell'azione descritta con la condotta di una sola persona, nella frazione di tempo prospettato in sentenza. Inoltre, si accede a una motivazione ipotetica nella parte in cui la Corte territoriale rende conto del fatto che l'eventuale presenza di altre persone non avrebbe escluso la partecipazione al delitto di LA.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione, erronea applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., 603 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 495, 507 cod.
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CA 1 Serial: 39012580c902c667-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595
Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
proc. pen. in punto mancata rinnovazione istruttoria e violazione del diritto di difesa.
2.6. Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione sulla mancata rinnovazione istruttoria, in relazione all'escussione dei testi, avv. Andrea IO, SE LA, RA LL, nonché circa la richiesta di esperimento giudiziale e acquisizione dei diari della vittima.
2.6.1. I diari della vittima reperiti presso la sua abitazione e consegnati ai Carabinieri, poi successivamente restituiti agli eredi sono documenti sottratti alla difesa, che potevano essere rilevanti circa le abitudini di vita della vittima, le sue relazioni e le informazioni nonché sui contrasti eventuali con terze persone. La Corte di assise di appello trae il giudizio di superfluità della prova dalle dichiarazioni dei figli della vittima, quindi dalle costituite parti civili, che hanno dichiarato che, negli ultimi mesi, non vi erano annotazioni sui diari circa attività lavorative programmate;
tuttavia, non si tiene conto del fatto che elementi utili all'individuazione di ipotesi alternative si potrebbero trarre anche da notazioni di carattere personale.
2.6.2. Per la deposizione di SE LA, padre dell'imputato, la deposizione è stata reputata inammissibile, mentre questi avrebbe potuto deporre, a prova contraria, anche su circostanze nuove emerse nel dibattimento, quali la disponibilità di teli da parte dell'imputato e le dimensioni e caratteristiche di questi.
2.6.3. Quanto alla testimonianza dell'Avv. Andrea IO, legale della vittima, si riporta il testo della lettera scritta al Pubblico ministero, con la quale questi aveva chiesto un colloquio con l'Autorità giudiziaria perché a conoscenza di circostanze. Si tratta di teste indicato anche dal Pubblico ministero che, invece, la Corte territoriale, come già ritenuto dal primo giudice, non ha ammesso negando l'introduzione, nel processo, di elementi utili all'accertamento della verità.
2.6.4. Quanto alla testimonianza di RA LL, amico della vittima, escusso a sommarie informazioni testimoniali nelle indagini, indicato nella prima lista testi del pubblico ministero e omesso nella seconda, si osserva che il teste avrebbe potuto riferire circa le difficoltà economiche che affliggevano la vittima e in merito alle numerose relazioni sentimentali di IO, circostanze utili all'accertamento della verità.
2.6.5. Con riferimento alla richiesta di esperimento giudiziale si osserva che la difesa e il Pubblico ministero avevano invocato l'ammissione dell'accertamento sulle condizioni fisiche dell'imputato, al momento dell'ingresso in carcere, richiesta rigettata già dal primo giudice per mancata indicazione delle circostanze specifiche su cui l'esperimento doveva essere condotto.
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CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f
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La Corte di secondo grado ha ritenuto l'accertamento superfluo a causa dei possibili mutamenti dei luoghi e in considerazione di variabili non note e non riproducibili quali l'eventuale uso di un telo, il suo non noto spessore, l'eventuale utilizzo di altre precauzioni per evitare di ricoprire i luoghi di sangue, le modalità con le quali la vittima è stata spostata, il tempo in cui ciò si è verificato, l'entità del sanguinamento al momento dello spostamento del corpo. La difesa segnala che, pur a fronte delle emergenze processuali e delle prove scientifiche che militano verso l'irragionevolezza della tesi accusatoria, la Corte territoriale ha deciso di ignorare l'evidenza e di fondare il giudizio di responsabilità su circostanze che non hanno la consistenza di indizi.
2.7. Con il settimo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale per il reato di omicidio.
2.7.1. Entrambe le sentenze di merito fanno riferimento, nel riconoscere la responsabilità dell'imputato, all'assenza di prospettazione alternative. Invece, la difesa ha indicato ipotesi alternative e relative a un possibile movente economico o passionale, tutt'altro che remoto. Quanto al movente economico, la Corte territoriale non fa menzione delle testimonianze dalle quali emerge la situazione di grave difficoltà, vissuta dalla vittima a partire dalla separazione con la ex moglie. Le parti civili hanno introdotto in dibattimento circostanze volte a dimostrare che la vittima, al momento del decesso, aveva risolto le pendenze con i propri creditori, tuttavia, alla difesa è stata impedita la prova contraria su tali circostanze. Per quanto concerne i rapporti sentimentali dell'imputato, le Corti di merito giungono alla conclusione circa l'assenza di altri soggetti, potenziali autori del delitto. Tuttavia, le emergenze processuali fanno concludere per l'esistenza di un movente passionale senz'altro plausibile;
invero, la vittima nutriva una vera passione per le donne e intratteneva plurime relazioni, anche contemporaneamente, con donne già impegnate. Tale condotta aveva generato anni di battaglie legali con la ex coniuge, senza esclusione di colpi, tanto che i coniugi si denunciavano a vicenda per minacce, danneggiamento e calunnia. Si riportano stralci delle deposizioni di testimoni che hanno descritto la vittima come uomo infedele, che si sentiva libero di frequentare più donne contemporaneamente (cfr. p. 22 e ss.), anche già impegnate.
2.7.2. La motivazione è carente e incorre in travisamento dei fatti circa la dinamica dell'omicidio. Tenuto conto dei luoghi in cui si è svolto l'omicidio, come emerso all'esito della istruttoria dibattimentale, il ricorrente delinea (cfr. p. 24 e ss.) le risultanze che descrivono la scena del delitto, evidenziando che le ferite inferte al capo della vittima avevano certamente comportato un copioso e prolungato sanguinamento che, nella ricostruzione accusatoria, avrebbe dovuto lasciare
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Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
tracce evidenti sul percorso nella zona del sottobosco. Si tratta di luogo dove la vegetazione naturalmente trattiene e assorbe i liquidi. Invece, nella zona dove è stato rinvenuto il cellulare della vittima e dove si ritiene essere stata compiuta l'aggressione, sono state evidenziate solo due piccole tracce ematiche, presenti su una foglia e su un rametto.
2.7.3. Quanto all'ora della morte secondo il consulente medico, il cadavere rinvenuto alle 15:10 era rimasto in acqua non meno di 12 ore. Entrambe le Corti indicano l'ora della morte come collocata prima delle 13:00 del 3 giugno 2022. Si riporta a p. 26 e ss. un ragionamento in base ad un dato che è stato trascurato, cioè un sms inviato dall'utenza la vittima all'utenza intestata a ER GN alle 14:27 riportante l'indicazione di un numero di telefono intestato e in uso a tale RA HE, segnalando l'anomalia che i tabulati non riportavano questo invio. In definitiva, si acclarava che la chat tra IO e HE era effettivamente esistita e inviata il 27 ottobre 2018 ma che, sicuramente, era stata cancellata anche se non si aveva certezza del momento di tale cancellazione, senza escludere secondo lo stesso consulente tecnico del Pubblico ministero - che questa poteva essere avvenuta il 3 giugno alle 14:27. Tale circostanza attesta la disponibilità del cellulare della vittima da parte di soggetto che non poteva essere LA, perché a quell'ora l'imputato era con certezza altrove. Quindi, ipotizzando un ferimento avvenuto prima delle ore 13:00 e un trasporto del corpo protrattosi a dopo le ore 14:27, questa dinamica dal punto di vista temporale, scagionerebbe l'imputato.
2.7.4. Si riportano, quanto alla prova scientifica sulle cause della morte (p. 28 e ss.), le conclusioni dell'anatomopatologo secondo il quale le ferite reiteratamente inferte, con un generico meccanismo contundente, non erano state immediatamente mortali ma avevano provocato un trauma cranico commotivo, con incapacità parziale della vittima. Gli accertamenti svolti sul cadavere portavano alla conclusione che la morte era avvenuta per annegamento, tra la tarda mattinata del 3 giugno e le prime ore del mattino del 5 giugno 2022. La difesa valorizza, invece, l'assenza totale di lesioni in altra parte del corpo della vittima, l'accertata integrità degli indumenti indossati al momento del ritrovamento del cadavere, il copioso sanguinamento generato dalle ferite al cuoio capelluto. Si riportano, per stralcio, le dichiarazioni del consulente del Pubblico ministero al quale era stata posta anche la domanda relativa alle possibilità di trascinamento su telo della vittima. Il consulente ha escluso il trascinamento su sassi e pietre presenti nella zona interessata.
Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
Su tale punto era stata sollecitata la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata alla verifica della compatibilità delle lesioni riscontrate sul cadavere e la condotta come descritta in sentenza.
2.7.5. Si eccepisce l'inutilizzabilità delle analisi relative al DNA della vittima. Si sostiene che il profilo genetico della persona offesa è stato ricavato dal reperto 7.2., mentre il campione di partenza offriva un profilo parziale probabilmente per la scarsa qualità o quantità del DNA. Per reperto biologico si intende la traccia biologica presente su un substrato acquisito sulla scena del crimine o su cose pertinenti al reato, l'acquisizione di quanto possa essere utile a fini dell'attività investigativa si concretizza nella repertazione. I reperti biologici, come sangue o sperma, possono essere recuperati direttamente dai corpi o da oggetti o nell'ambiente della scena del delitto e, una volta depositati su supporto specifico, cellulosico o sintetico, diventano tracce biologiche. L'attività di repertazione e formazione delle tracce biologiche deve seguire linee guida, quindi, una particolare procedura, in conformità a quelle riconosciute dalla comunità scientifica, quanto alla repertazione e alla successiva conservazione dei supporti, onde poter conferire all'attività di comparazione valenza indiziante. Nel caso di specie, la fase della repertazione e formazione delle tracce biologiche risulta inficiata da procedure errate (cfr. p. 34 del ricorso). I RIS hanno suddiviso le tracce in tre gruppi, un genotipico maschile appartenente all'imputato è risultato positivo al test combur, un secondo profilo genotipico dell'imputato viene individuato quale contributore di misura riconducibile ad altri soggetti diversi dalla vittima, i reperti effettuati sulla Kia NT sono stati riscontrati quali assetti di genotipi complessi di tipo misto, corrispondenti a tre persone, tra cui imputato e persona offesa. Si tratta di reperti prelevati dalla parte posteriore destra del sedile del conducente della Kia NT, ma a contatto con l'esterno. La difesa comunque sottolinea che su tutti i reperti analizzati di pertinenza dell'imputato non si rinvengono tracce appartenenti alla vittima (su attrezzi, scarpe, vestiario, vettura Fiat Panda). Sui quattro reperti descritti, dei quali i primi tre costituiscono prelievi dalla medesima traccia, sono stati riscontrati assetti genotipici complessi di tipo misto, riconducibili verosimilmente a tre persone dove è stato individuato il contestuale contributo sia dell'imputato che della vittima, rimarcando che il DNA non è databile. Quindi non è possibile stabilire la consecutio temporum della deposizione delle tracce. Peraltro, negli assetti genotipici complessi, non è scientificamente possibile stabilire a chi appartenga il sangue presente nella
mistura.
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Si parla di trasferimento primario quando il DNA è stato depositato direttamente sull'oggetto esaminato ovvero di trasferimento secondario laddove il DNA è stato rilasciato indirettamente, mediante un vettore. Il ricorrente afferma che tracce di sangue appartenenti all'imputato sono state rinvenute con certezza, all'interno della propria auto, mentre il profilo della vittima di tipo singolo non è stato rinvenuto all'interno della Kia NT. A ciò si aggiunge che è emerso dall'istruttoria svolta che, in plurime occasioni, la vittima era stata a contatto con l'imputato e con attrezzi o arnesi allo stesso riferibili. Anzi, la vittima è salita a bordo dell'autovettura in almeno due occasioni e l'imputato è salito a bordo dell'auto di servizio del custode forestale in diverse occasioni. Inoltre, si sottolinea che i picogrammi della traccia DNA 43-14 sono 29, cioè un numero infinitesimale. Quindi, ove fosse stato correttamente effettuata la formazione del reperto della traccia biologica, si tratta di traccia minima, espressione, di un rilascio meramente occasionale, estraneo al crimine commesso tenuto conto dell'abbondante sanguinamento della vittima caricata a bordo della vettura in stato di semincoscienza.
2.7.6. A seguito delle operazioni di carico e scarico del corpo sanguinante della vittima, la vettura avrebbe dovuto riportare ampie macchie ematiche, all'interno e all'esterno dell'abitacolo. Una profonda pulizia dell'auto è contraddetta, in modo inconfutabile, dalle fotografie effettuate dai RIS il 25 giugno 2022 che ritraggono la vettura, sia all'interno che all'esterno, evidentemente sporca e polverosa, con sporcizia che, secondo il ricorrente, non è recente ma depositata nel tempo. L'unica pulizia che risulta effettuata dall'imputato è quella del 17 giugno 2022, svolta quando LA si era recato in zone isolata e, per circa sei minuti, aveva spruzzato del detergente per la pulizia domestica sul cruscotto all'interno del bagagliaio. La relazione dei militari dei RIS evidenzia la presenza di componenti ioniche idrosolubili, tipiche dei detergenti a base di ipoclorito (candeggina), verificata solo nel reperto A1, cioè sulla portiera esterna anteriore sinistra, quindi, non è stata trovata candeggina all'interno della vettura dell'imputato.
2.8. Con l'ottavo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento dei "fatti" nonché vizio di motivazione nella valutazione degli indizi ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
2.8.1. I tabulati telefonici documentano gli spostamenti dell'imputato e ne supportano le dichiarazioni. Secondo le dichiarazioni dell'imputato, questi ha incontrato la vittima alle ore 7:00 del mattino del 3 giugno 2022, come dimostra l'aggancio della cella Cles in modo intermittente sino alle 08:20.
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QUALIFIED CA 1 Serial: 39012580c902c667-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
Dalle 08:21 fino alle 11:09, l'imputato ha agganciato stabilmente la cella, VE TR e, dalle 11:09 il traffico telefonico dell'imputato si è interrotto, per riprendere alle 12:36, agganciando stabilmente la cella corrispondente alla sua abitazione fino alle 13:10. Le immagini di videosorveglianza attestano il passaggio della Kia NT alle 11:43; da queste si evince che l'imputato, qualche minuto prima, aveva lasciato il cantiere n. 21. Gli agganci del primo pomeriggio attestano che la vettura era in movimento e agganciava le celle corrispondenti al cantiere n. 23; gli spostamenti successivi sono corroborati dalle immagini della videosorveglianza e indicano il transito dell'imputato a nord del paese di Sanzeno e, poi, la marcia verso il sud dove è stata agganciata stabilmente la cella di Cles, fino alle ore 14:30. La Corte territoriale ritiene l'indizio della presenza sul luogo del delitto dal mattino sino alle 11:40 elemento grave a carico. In primo luogo, il ricorrente osserva che il luogo non è isolato ma frequentato anche da pescatori e turisti. Inoltre, vi è prova che anche AR era nei pressi della località Dos della Val, la mattina del 3 giugno 2022 e che l'utenza telefonica aveva agganciato la cella Revo-nuovo acquedotto, dalle 08:03 alle 16:38 del 3 giugno 2022, cella compatibile con quella corrispondente al luogo del delitto. In secondo luogo, le telecamere di videosorveglianza avevano immortalato AR, la mattina del 3 giugno 2022, presso il centro di Banco;
sicché non è corrispondente al vero la circostanza, evidenziata dalla Corte territoriale, secondo la quale è escluso che altre persone si siano trovate nella medesima località dopo che LA se ne era allontanato.
2.8.2. La sentenza di secondo grado reputa che il fatto che sia LA sia la vittima avevano lasciato le auto aperte, testimonierebbe che le vetture erano sempre visibili dalla postazione ove i due erano all'opera. Si tratta di circostanza, secondo il ricorrente, non veritiera perché il luogo del delitto non consente una visione a tutto tondo. Il cantiere n. 21, poi, può essere raggiunto da più direzioni.
2.8.3. Il telefono dell'imputato ha smesso di funzionare alle ore 11:09, orario coincidente con l'interruzione del traffico telefonico riferibile all'utenza, circostanza compatibile con l'immersione del telefono di LA nelle acque del lago per trascinare il corpo di IO. Quindi, secondo questa impostazione, l'omicidio si dovrebbe collocare tra le ore 10:49 e le 11:09. Tuttavia, a fronte della dinamica come ricostruita dalla sentenza di primo grado, risulta impossibile che la condotta sia stata compiuta in così poco tempo. Non vi è certezza, poi, circa l'orario in cui la vittima aveva incontrato LA, una seconda volta, poco prima del rientro di IO al cantiere n. 21.
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QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
Inoltre, il ricorrente rimarca che non vi è prova che LA, tornato a casa, avesse indumenti bagnati, anzi ciò è sconfessato dalla deposizione del teste Amrain. Del resto, sarà lo stesso imputato, interrogato dal Pubblico ministero il 4 luglio del 2022, a raccontare l'episodio del telefono bagnato, indicando agli inquirenti il negozio di Cles, ove si era recato per ripararlo. Né vi è prova, secondo la difesa, in base alla deposizione della commessa del negozio ove l'imputato aveva portato il cellulare, del quantitativo di acqua che aveva attinto il telefono. In ogni caso, risulta che la vittima è tornata nel cantiere 21 dopo le 10:49 e il telefono dell'imputato ha smesso di funzionare alle 11:09. In un lasso di tempo pari a 15 - 20 minuti, che per la Corte territoriale è stato sufficiente a colpire la persona offesa e a trasportare il corpo per un centinaio di metri fino al lago lungo un percorso in gran parte in discesa, secondo il ricorrente non si sarebbe potuta compiere tutta l'articolata condotta contestata. La soluzione della Corte territoriale, per la difesa, è manifestamente illogica perché sarebbe stato impossibile il trasporto, in solo 15-20 minuti, senza lasciare tracce, né sul corpo della vittima né sui vestiti dalla stessa indossati, sia quanto al sanguinamento sia quanto al trascinamento del corpo in un terreno composto da pietre, sassi, terra e argilla ancora presenti sulla sponda del lago. L'indizio, quindi, avrebbe segno opposto a quello attribuito dai giudici di merito.
2.8.4. La Corte territoriale attribuisce ampio rilievo alla dichiarazione resa dall'imputato ai Vigili del fuoco di essersi portato sul cantiere n. 21 con una Fiat Panda e non con la Kia NT poi oggetto di accertamenti. In ogni caso, per il ricorrente, la deposizione è stata rettificata e, comunque, questa significa che l'imputato usava le due vetture indistintamente. Inoltre, non vi è prova che, nello stesso giorno dei fatti, l'imputato abbia lavato la vettura. Anzi le prove raccolte (rilievi fotografici dei RIS) dimostrano il contrario. Del resto, la pulizia che certamente l'imputato svolge il 17 giugno 2022 attesta al contrario che non vi era stata una pulizia accurata della vettura il 3 giugno 2022.
2.8.5. L'appuntamento con IO per il sabato 4 giugno 2022, concordato tra imputato e vittima al cantiere n. 21, è smentito, secondo il ricorrente, dal fatto che il piano di lavoro settimanale della vittima rinvenuto all'interno del suo gilet e acquisito al fascicolo del dibattimento indica, come riposo settimanale, la giornata di sabato 4 giugno 2022. Inoltre, dall'agenda di LA risulta che il 4 giugno vi è un appuntamento "Menapace Tuenno", come confermato dalla messaggistica estrapolata dal telefono dello stesso LA. I due non avevano motivi per incontrarsi il 4 giugno 2022 e lavorare assieme. LA aveva del
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Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
lavoro da svolgere al cantiere n. 21 e piante da abbattere al cantiere n. 23, attività che poteva eseguire senza intervento da parte di IO. L'unica testimonianza in questo senso è di un amico e collega della vittima che non è aggiornato sull'appalto per le sorti di Banco.
2.8.6. Per le dichiarazioni reputate false, rese dall'imputato ai Vigili del fuoco, si osserva che LA è risultata persona dedita alla menzogna, peraltro, nell'occasione, era consapevole di aver effettuato un furto di legname poco tempo prima. In ogni caso, questi, quando ha incontrato sindaco e vice sindaco, è stato preciso nell'indicare quando aveva visto la vittima per l'ultima volta. Il ricorrente evidenzia che, secondo la Corte territoriale, la descritta vicenda del vicesindaco AR è stata raccontata dall'imputato nel tentativo di sviare le indagini. Invece, la difesa assume che vi è prova certa che AR si trovava nei pressi del cantiere n. 21 la mattina dei fatti, nelle vicinanze del luogo dell'omicidio. AR, invero, è stato iscritto nel registro degli indagati, alla data del 4 luglio 2022, per estorsione ai danni di LA. Si indicano a p. 52 e ss. elementi per affermare che AR, la mattina del fatto, si trovava a pochi minuti di distanza da LA. AR si trovava nella zona di Banco dove è fotografato a bordo del suo trattore e le celle che hanno agganciato il suo telefono sono compatibili con il cantiere n 21.
In
AR, per due volte, aveva proposto alla vittima di intervenire nella vicenda del furto di legname, proprio la mattina del 3 giugno, mentre era emerso che IO, pur deluso dalla condotta di LA che lui stesso aveva coinvolto nel lavoro di esbosco, non aveva manifestato intenzione di sporgere denuncia. ogni caso, per la difesa, vi è la prova della presenza di AR in loco. Quanto alla non restituzione della legna, secondo la Corte territoriale IO aveva concesso a LA di restituire la legna sino al 6 giugno, dopo aver scoperto in flagranza il furto. Entrambi, poi, avevano continuato a svolgere le operazioni necessarie a proseguire il lavoro dopo l'avvenuto furto. La circostanza che il legname sottratto non sia mai stato restituito da LA, e che questi abbia compiuto due furti dopo la morte di IO, significa che l'imputato ha approfittato dell'assenza del forestale ma non prova la sua partecipazione all'omicidio. Infine, la Corte territoriale attribuisce valenza significativa alle menzogne dell'imputato, ma sul punto la sentenza, per il ricorrente, travisa i dati processuali. LA si è soltanto sbagliato nel riferire che aveva la Panda e non la Kia NT, non ha mentito quando ha detto al Pubblico ministero che aveva il telefono bagnato e che per questo si era deciso di cambiarlo;
inoltre, le celle agganciate il 3.6 alle ore 13:44 da LA sono incompatibili con il suo ritorno al
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cantiere 21 indicato dalla Corte territoriale. L'estorsione denunciata come subita da AR è plausibile.
2.8.7. La Corte territoriale avrebbe ignorato i dubbi sollevati dalla difesa elencati a p. 57 e ss. (v. § 2.4.). Inoltre, sarebbe manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale secondo la quale il ragionamento della difesa non avrebbe inficiato l'individuazione dell'autore dei fatti. Invece, il ricorrente espone che, mentre per l'imputato compiere la pluralità di condotte che avevano condotto alla morte di IO in 15-20 minuti sarebbe stato impossibile, plausibile sarebbe che a commettere l'omicidio siano state una più persone, dopo che LA si era allontanato dal cantiere n. 21, alcuni minuti prima delle 11:43. Peraltro, la Corte territoriale definisce il delitto di impeto, configurazione che mal si concilia con la presenza di teli, stracci e oggetti che hanno evitato il percolato del sanguinamento.
2.8.8. Quanto al movente, si osserva che LA non aveva motivo di uccidere la vittima, il legname sottratto il 2 giugno non aveva valore superiore a 500,00 euro;
inoltre, l'imputato aveva la convinzione che il trasporto concordato con la ditta Gottardi, per il lunedì successivo, avrebbe tamponato l'ammanco. Peraltro, del furto erano al corrente anche sindaco e vicesindaco.
2.9. Con il nono motivo si denuncia vizio di motivazione in punto valutazione degli indizi ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Gli otto indizi a carico dell'imputato non sono dimostrativi della responsabilità per il reato di omicidio. Il sospetto a carico dell'imputato nasce soltanto per il furto di legname perpetrato il 2 giugno, ma si tratta di mera congettura, non idonea a superare il ragionevole dubbio, né l'esistenza del coinvolgimento dell'imputato in altri delitti aumenta la probabilità logica dell'ipotesi accusatoria percorsa, dagli investigatori, dal primo momento e senza sondare piste alternative.
2.10. Con il decimo motivo si denuncia violazione di legge quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 5-bis, cod.
pen.
Manca la prova che la qualità di custode forestale integri attività di agente di pubblica sicurezza. L'arte 105 della legge provinciale evidenzia che la vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al Corpo forestale provinciale e su richiesta del presidente della Provincia gli organi di pubblica sicurezza concorrono alla vigilanza sull'applicazione della legge con i custodi appartenenti al servizio di custodia forestale. Il testo della norma, per il ricorrente, non lascia spazio a diverse interpretazioni: il corpo forestale provinciale e gli appartenenti al servizio di custodia forestale non sono organi di pubblica sicurezza.
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2.11. Con l'undicesimo motivo si contesta vizio di motivazione in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'imputato ha riferito tutta la verità al Pubblico ministero nelle prime due settimane dopo il ritrovamento del corpo, quindi, si dovrebbe tenere conto della sua condotta nel corso delle indagini. L'imputato, poi, si è sottoposto al prelievo del DNA e ha confessato il furto del legname. I precedenti penali a carico, indicati dalla Corte territoriale, riguardano un procedimento per due furti per i quali vi è remissione e mancanza di querela. Inoltre, è stata considerata una sentenza di proscioglimento in senso sfavorevole. Infine, non risultano precedenti penali o carichi pendenti per calunnia nei confronti di AR.
3. La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata, accordata. All'esito della discussione odierna, le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. I primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. L'eccezione di nullità della sentenza, di cui al secondo motivo di ricorso, è solo enunciata e non compiutamente illustrata. Sembrerebbe sostenere la difesa che vi era un vizio, nell'indicazione della composizione del Collegio di secondo grado, contenuto nel verbale dell'udienza all'esito della quale è stata pronunciata sentenza e che questo è stato, illegittimamente, sanato dalla Corte territoriale, con ordinanza del 18 ottobre 2024 di correzione del verbale di udienza del 23 settembre 2024. Si tratta di atto che, invece, a parere del ricorrente, non poteva essere corretto perché destinato sempre a prevalere rispetto al contenuto della sentenza, in quanto da considerarsi facente fede sino a querela di falso, richiamando precedenti di legittimità nel senso che deve essere considerato prevalente sempre il verbale rispetto all'intestazione della sentenza. Su tale punto, si osserva, in primo luogo, che l'ordinanza in questione è intervenuta dopo la pronuncia del dispositivo, ma prima del deposito della sentenza di secondo grado, avvenuto in data 15 novembre 2024. In secondo luogo, si riscontra che non è specificata, nel ricorso, l'intervenuta impugnazione dell'ordinanza che ha rettificato il contenuto del verbale di udienza. Risulta, invece, che l'intestazione della sentenza di secondo grado reca
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Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 39012580c902c667-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
già, nell'indicazione della composizione del Collegio, la presenza del giudice popolare Federica Valenti. Il vizio lamentato, dunque, che attiene al fatto che non può procedersi con l'iter di cui all'art. 130 cod. proc. pen. onde correggere il contenuto di un verbale di udienza, doveva essere fatto valere impugnando l'ordinanza di correzione, impugnazione della quale il ricorso non fa espressa menzione. In ogni caso, si osserva che la giurisprudenza, che afferma che tra intestazione della sentenza e verbale prevale quest'ultimo perché fa fede fino a querela di falso, attiene al diverso caso di una sentenza che recava, nell'epigrafe, la indicazione errata della composizione del Collegio giudicante e, poi, corretta in base alla composizione indicata nel verbale di udienza (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv. 262587-01; conf. Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011, V., Rv. 251350, sulla scia dei principi affermati da Sez. U, n. 28 del 27/09/1995, Ricci, Rv. 202402). Si tratta di precedenti che affermano il condivisibile principio secondo il quale l'indicazione, nell'intestazione della sentenza, di un componente del Collegio giudicante diverso da quello che ha preso effettivamente parte alla deliberazione, risultante dal verbale di udienza, è emendabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale, poiché il verbale fa fede fino a querela di falso. Nel caso al vaglio, invece, non viene contestato che il giudice popolare, poi indicato nell'intestazione della sentenza depositata, non abbia partecipato alla deliberazione. Il ricorrente, infatti, eccepisce la nullità della sentenza, stigmatizzando la mera "incertezza" circa la composizione della Corte di assise di appello, incertezza che, invero, non residua alla stregua dell'intervenuta rettifica del verbale di udienza, ritenuto affetto da mero errore materiale. Dunque, in questo caso, è l'intestazione della sentenza ad essere conforme per aver indicato il giudice popolare effettivo componente del Collegio, mentre quello che era errato e oggetto di rettifica era il verbale di udienza, emendato, comunque, prima del deposito della motivazione della sentenza. Piuttosto si rileva che pur interpretando l'eccezione proposta come illegittimo utilizzo del rimedio (art. 130 cod. proc. pen.), non ammissibile per i verbali perché, secondo l'espressa enunciazione contenuta nell'art. 130 cod. proc. pen. sono suscettibili di essere soggetti al procedimento di correzione ivi disciplinato gli errori materiali che siano contenuti in sentenze, ordinanze e decreti - il vizio dell'ordinanza di correzione, nella specie, non si riverbera in una causa di nullità della sentenza. Invero, è condivisibile l'orientamento secondo il quale (Sez. 3, n. 45251 del 09/02/2016, Rv. 268055 01) la sostanziale diversità ontologica fra i provvedimenti giurisdizionali elencati dall'art. 130 cod. proc. pen. e il
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Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 39012580c902c667-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
verbale di udienza, atto meramente rappresentativo delle operazioni svoltesi nel corso della udienza, esclude che possa ritenersi applicabile, in via analogica, anche a tale atto il procedimento di correzione dell'errore materiale previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. Tuttavia, l'art. 48 delle norme di attuazione cod. proc. pen., prevedendo la possibilità di variazione ed aggiunte negli atti, ivi compresi i verbali, prevede che si possa procedere a tali operazioni, pur senza richiamare quelle disciplinate dall'art. 130 cod. proc. pen. e comunque in base a espresse modalità attraverso le quali procedere. In ogni caso, la sentenza al momento del deposito era allineata al contenuto (emendato) del verbale e, dunque, all'effettiva composizione del Collegio che ha deliberato la sentenza.
1.2. I motivi terzo e quarto, da trattare congiuntamente, sono infondati. L'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato, già proposta alla Corte territoriale e al giudice di primo grado, non è fondata perché il capo di imputazione è preciso e dettagliato, nonché sufficientemente descrittivo della condotta ascritta all'imputato, rispetto alla quale, peraltro, è stato ampiamente esercitato il diritto di difesa, anche attraverso l'escussione di testi a discarico e, comunque, impugnando i provvedimenti decisori di primo e secondo grado con articolate deduzioni. Nel caso al vaglio, inoltre, il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado su tale eccezione già proposta con i motivi di gravame. Invece, la motivazione su tale punto vi è e, peraltro, affronta il tema introdotto in modo ineccepibile (v. p. 66 e ss.), in quanto in linea con la giurisprudenza di questa Corte. Invero, la costante giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio aderisce, ha affermato il principio secondo il quale non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa;
la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, Rv. 286023 n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455-01).
3,
01; Sez.
5,
1.3. I motivi quinto e sesto, relativi all'omessa rinnovazione istruttoria in grado di appello, non sono ammissibili. In primo luogo, la deduzione fa riferimento a prove che sono state chieste anche ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e, comunque, non si illustra la decisività delle prove che avrebbero dovuto essere oggetto di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.
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Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
Invero, la mancata assunzione di una prova decisiva quale motivo di impugnazione per cassazione può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722-01; Sez. 2, n. 841/13 del 18 dicembre 2012, Barbero, Rv. 254052). L'eccezione non può ritenersi ammissibile nemmeno sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. pure evocato dal ricorrente. Con il ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236). Deve allora rilevarsi come il ricorso non solo non abbia disvelato le ragioni della presunta decisività delle testimonianze o documenti non ammessi, ma altresì non si sia confrontato con l'articolata e contraria motivazione della sentenza impugnata (cfr. p. 67 e ss.). Invero, si rileva che la sentenza impugnata analizza analiticamente tutte le testimonianze e osserva che quella del padre dell'imputato non è stata ammessa in primo grado per mancata comparizione in udienza del teste. Quanto all'esame dell'Avv. Andrea IO, in ordine alla lettera trasmessa al Pubblico ministero, si osserva che nell'indicare il teste non si precisano le circostanze sulle quali questi avrebbe dovuto riferire, né tali circostanze sono puntualmente illustrate con il motivo di ricorso. Le altre due testimonianze sono state reputate, con ragionamento immune da illogicità manifesta, non decisive (v. p. 68 della sentenza di secondo grado). Quanto all'acquisizione del diario di IO e sull'esperimento giudiziale invocato, la motivazione della Corte territoriale è esauriente e condivisibile perché finisce per escludere che sia impossibile decidere allo stato degli atti, senza procedere ai sensi dell'art. 603 cod. proc.
pen.
Invero, nel giudizio di appello, come è noto, la rinnovazione istruttoria ha carattere eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti
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Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 39012580c902c667-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974 01; Sez. 1, n. 3972 del 2014). Atteso che l'esercizio di un simile potere è affidato all'apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato, deve sottolinearsi che a fronte di una motivazione che dà conto, in modo univoco, del fatto che è stato ritenuto non impossibile decidere allo stato degli atti, alcun rilievo possono assumere le censure difensive sul punto.
1.4. Il settimo motivo è infondato.
La motivazione completa della sentenza impugnata, prima, passa in rassegna i singoli indizi e, poi (p. 128 e ss.), opera un esame complessivo del compendio indiziario, reputandolo concordante, plurimo e grave. Il ricorrente muove dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante e univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).
1.4.1. Entrambe le sentenze di merito confutano puntualmente, nel riconoscere la responsabilità dell'imputato, le possibili piste alternative prospettata dalla difesa. Quanto al movente economico, la Corte territoriale (cfr. p. 125 e ss.) si confronta con il contenuto delle testimonianze dalle quali emerge la situazione di grave difficoltà vissuta dalla vittima, a partire dalla separazione con la ex moglie, rendendo conto, però, della prova documentale relativa agli estratti conto della vittima, nonché dell'esito di accertamenti svolti, giungendo, quanto al reddito di IO, a soluzione immune da vizi e da censure di ogni tipo. Né il ricorrente indica in che modo la prova contraria che, su tali punti, non sarebbe stata ammessa, avrebbe avuto contenuto decisivo ai fini di una diversa, più favorevole, conclusione per l'imputato. Per quanto concerne il movente passionale, il ricorrente non si confronta compiutamente con il contenuto della motivazione della sentenza di secondo grado (cfr. p. 126 e ss.). Né la Corte territoriale trascura il dato, emerso dalle testimonianze assunte circa i contemporanei rapporti con più donne, anche già impegnate, intrattenuti dalla vittima. Non si confronta, tuttavia, il ricorrente con
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la conclusione lineare e logica, cui giunge la Corte territoriale, avversata, invero, con argomenti versati in fatto, circa i rapporti ricuciti con moglie e figli da parte della vittima, nell'ultimo biennio. I prospettati moventi alternativi sono risultati, per i giudici di merito, non corroborati da specifiche indicazioni individualizzanti, perché, secondo la lineare ricostruzione esposta, la coniuge separata aveva appianato le divergenze con la vittima diverso tempo prima dell'omicidio e anche il movente passionale non è emerso con specificità, quanto all'individuazione di uno specifico soggetto portatore dell'interesse di eliminare IO.
1.4.2. Il motivo di ricorso, poi, denuncia travisamento dei "fatti" circa la dinamica dell'omicidio, con riferimento, in particolare, all'esiguità delle macchie di sangue reperite sul luogo dei fatti (su una foglia e su un ramo), mentre le ferite inferte al capo della vittima avevano certamente comportato un copioso e prolungato sanguinamento che avrebbe dovuto lasciare tracce evidenti sul percorso nella zona del sottobosco. Su tale punto, in primo luogo, si rileva che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in relazione ai vizi deducibili con il ricorso di legittimità, anche in seguito alle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, non è consentito prospettare il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito decisione (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; conf. n. 27429 del 2006, Rv. 234559; n. 39048 del 2007, Rv. 238215; n. 25255 del 2012, Rv. 253099), mentre può essere dedotto il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un elemento dimostrativo inesistente o su un risultato conoscitivo incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, bensì di verificarne la sussistenza. In secondo luogo, deve rilevarsi che la censura è reiterativa dell'appello con il quale si era già segnalato che la ferita inferta alla vittima non era compatibile con le tracce ematiche esigue reperite sul posto, censura alla quale la Corte territoriale ha replicato con argomenti immuni da illogicità manifesta (v. p. 121 e ss.) e da ogni vizio di contraddittorietà della motivazione, dunque, non rivedibili nella presente sede di legittimità. Appare invero decisivo il dato, evidenziato dalla Corte territoriale, delle precipitazioni piovose che avevano contribuito a cancellare tracce ematiche più minute, non rilevate, al momento del primo accesso, e individuabili attraverso il luminol, nonché quello significativo della data in cui si collocano i campionamenti sul posto, eseguiti soltanto il 9 giugno 2022, rispetto alla data del fatto, risalente
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al 3 giugno 2022. La Corte territoriale, poi, ribadisce che medio tempore erano intervenute precipitazioni piovose (cfr. richiamo anche agli allegati al verbale del 10 giugno 2022 circa i dati meteo acquisiti relativamente al 3 giugno 2022, alla deposizione del teste EL che ha riferito di un gran temporale nei due giorni precedenti all'accesso sui luoghi, nonché alla deposizione del teste AB quanto alle condizioni atmosferiche della sera del 5 giugno 2022).
1.4.3. Quanto alle deduzioni relative all'ora della morte della vittima, si tratta di censura che è reiterativa dell'appello, al quale la pronuncia impugnata risponde con ragionamento lineare, completo e immune da illogicità manifesta a p. 83 e ss. della sentenza. La Corte territoriale, inoltre, esamina in maniera puntuale anche il dato, apparentemente dissonante, evidenziato dalla difesa, relativo al messaggio sms risultato inviato, dall'utenza della vittima, all'utenza intestata a ER GN alle 14:27 del 3 giugno 2022, riportante l'indicazione di un numero di telefono intestato e in uso a tale RA HE, invio non risultante dai tabulati. Tale circostanza - alla quale la difesa attribuisce l'univoca conclusione per la quale la disponibilità del cellulare della vittima alle ore 14:27 era risultata in capo a un soggetto che non poteva essere LA, perché, a quell'ora, l'imputato era con certezza altrove - viene confutata dalla Corte territoriale richiamando l'esito della consulenza tecnica. Questa, sul punto, per quanto esposto dalla Corte territoriale, aveva reputato che si era trattato di un errore di decodifica da parte del software utilizzato, il quale aveva duplicato una parte di un sms, inviato dalla vittima al numero di telefono intestato a HE, nell'anno 2018, inserendo anche il numero di telefono del destinatario nel corpo del messaggio. Tale ragionamento, dunque, ha finito per neutralizzare il valore probatorio da attribuirsi al reperimento di tale sms. Si dà atto, infatti, che il 20 settembre 2018 l'utenza cellulare indicata nel corpo del messaggio come appartenente a RA HE aveva ricevuto il seguente messaggio "non preoccuparti, quando rientro ti martello un altro viaggio più comodo, stai tranquillo, ciao" compatibile con lo stralcio di messaggio comparso sul cellulare della vittima.
1.4.4. Quanto alla ritenuta incompatibilità tra le lesioni riscontrate sul cadavere e la condotta attribuita all'imputato, la Corte territoriale richiama la prova scientifica sulle cause della morte (p. 81 e ss.), le conclusioni dell'anatomopatologo secondo il quale le ferite reiteratamente inferte con un corpo contundente (17 colpi sulla testa e uno a carico del labbro destro), erano state provocate da tergo, a sorpresa, e non erano state immediatamente mortali ma avevano provocato un trauma cranico commotivo, con incapacità parziale della vittima la quale era deceduta, poi, per annegamento.
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Del resto, la Corte territoriale segnala, con ragionamento attaccato soltanto da censure rivalutative rispetto alla lineare ricostruzione del fatto, anche l'impossibilità di ipotizzare che la vittima fosse caduta nel lago per fatti accidentali, non riconducibili alla condotta dolosa di alcuno. Su tale punto, poi, la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è stata reputata, con ragionamento sufficiente, richiesta non precisa e non chiara rispetto alle ipotizzate incongruenze tra le lesioni riscontrate e l'azione attribuita all'imputato nelle sentenze di merito.
1.4.5. L'eccezione di inutilizzabilità delle analisi relative al DNA della vittima è inammissibile perché genericamente formulata. Si sostiene che il profilo genetico della persona offesa è stato ricavato dal reperto 7.2., mentre il campione di partenza offriva un profilo parziale, probabilmente per la scarsa qualità o quantità del DNA, e che la fase della repertazione e formazione delle tracce biologiche risulta inficiata da procedure errate (cfr. p. 34 del ricorso). La critica prospettata non è specifica, quanto alla dedotta inutilizzabilità dei campioni, posto che il ricorrente afferma, solo genericamente e peraltro senza indicarne le ragioni, che i campioni repertati non sarebbero stati ben conservati, senza indicare le circostanze sulle quali fonda la deduzione. Del resto, si afferma nel ricorso che il campione di partenza presentava "probabilmente" scarsa qualità o quantità di DNA. In ogni caso, si osserva che i riscontrati punti di compatibilità con il sangue della vittima, riportati dalla pronuncia impugnata, sono indicati come relativi al reperto prelevato dalla vettura Kia NT dell'imputato e tale circostanza è avversata dal ricorrente con ragionamento che è ipotetico. Peraltro, lo stesso ricorrente ammette trattarsi di tracce ematiche anche se sostiene, con argomenti in fatto, dunque, non rivedibili nella presente sede, che si tratta di tracce in definitiva poco significative e che sarebbero compatibili con un contatto meramente occasionale della vittima con l'auto dell'imputato.
1.4.6. Le critiche relative alle operazioni di pulizia della vettura dell'imputato sono reiterative dell'appello. La Corte territoriale, sul punto, ha svolto un ragionamento lineare e completo, immune da illogicità manifesta (cfr. p. 94 e
ss.).
In primo luogo, la sentenza di secondo grado attribuisce rilievo significativo alle originarie dichiarazioni dell'imputato, poi, rettificate successivamente quanto alla indicazione della vettura con la quale si era recato, la mattina dell'omicidio, sul cantiere n. 21 e alla finalità di evitare di rendere noto agli investigatori di essersi recato sul posto con la Kia NT sulla quale, poi, sarebbero state trovate tracce di candeggina e tracce ematiche della vittima.
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In secondo luogo, si attribuisce significativo rilievo indiziario all'operazione di pulizia che risulta effettuata dall'imputato il 17 giugno 2022, svolta quando LA si era recato in una zona isolata e aveva spruzzato del detergente per la pulizia domestica sul cruscotto e all'interno del bagagliaio. Inoltre, si segnala a presenza di candeggina sulla portiera esterna anteriore sinistra, nonché il reperimento di uno scontrino, recante la data dell'omicidio, relativo all'acquisto, con il bancomat di LA, di una tanica di cinque litri di candeggina. Dati valutati complessivamente dai giudici di secondo grado, secondo un ragionamento lineare e convergente, con il quale la critica del ricorrente, parcellizzata e versata in fatto, comunque non si confronta compiutamente.
1.5. L'ottavo motivo è infondato.
La censura contiene, nel suo complesso, critiche relative alla convergenza degli indizi a carico di LA in relazione al reato di omicidio, in larga parte, versate in fatto, dirette a sollecitare la rilettura di atti istruttori e, comunque, non supportate dall'allegazione dei relativi documenti o verbali, riportati, per la maggior parte dei casi, per stralcio, quindi, senza consentire la necessaria verifica del denunciato travisamento. LA, per i giudici di merito, era presente sul luogo dei fatti nell'arco di tempo in cui va collocata la morte della vittima. L'imputato, poi, secondo la Corte territoriale, ha immediatamente fatto in modo di sviare le indagini, ha mentito sulla vettura usata per recarsi sul luogo del delitto che, poi, è risultata ripulita dallo stesso LA, quanto meno in data 17 giugno 2022, dopo essere stato escusso dai Carabinieri (dunque, sicuramente in data 17 giugno 2022, quando è stato videoripreso, mentre era intento nelle operazioni di pulizia e, per i giudici di merito, anche in data 3 giugno 2022, come acclarato a seguito di sopralluogo dei Carabinieri, nel corso del quale era stato reperito lo scontrino relativo all'acquisto di candeggina, pari a 5 litri, risalente al 3 giugno 2022), ha negato, ai Vigili del fuoco che stavano cercando una persona scomparsa, di aver visto IO nella seconda parte della mattinata e, cioè, proprio in un orario compatibile con quello della morte. L'imputato, poi, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, aveva motivo di eliminare la vittima la quale, nella sua qualità, aveva scoperto il furto di legname da parte di LA, avvenuto il giorno prima. La vittima, secondo la sentenza impugnata, era preposta proprio a controllare il lavoro di LA (come, peraltro, riferito dallo stesso quel giorno al vicesindaco AR, quando l'aveva incontrato mentre risaliva con un carico di sabbia dalla cava sita a valle di Banco, quando gli aveva comunicato che sarebbe andato al cantiere per seguire l'attività di LA). L'imputato, inoltre, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, era in possesso di un cellulare risultato bagnato in un orario perfettamente compatibile con il getto del corpo della vittima nel lago,
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orario in cui il medesimo cellulare aveva smesso di funzionare proprio perché bagnato e, quindi, sostituito da LA. Infine, il provvedimento di merito rimarca che, nonostante la ripulitura (eseguita una volta o due volte) della Kia NT, cioè della vettura effettivamente utilizzata quella mattina dall'imputato, erano state repertate, su tale vettura, tracce del DNA della vittima. In ultimo, si attribuisce ulteriore valenza indiziaria alla mancata presenza di LA sul cantiere il giorno 4 giugno 2022, giustificata dal ricorrente con ragioni versate in fatto, rispetto a un dato, comunque, di mero completamento del già robusto ragionamento svolto dai giudici di merito in ordine alla sussistenza di convergenti e plurimi elementi indiziari a carico.
1.5.1. Il richiamo ai tabulati telefonici e alla valenza dimostrativa di questi, quanto agli spostamenti dell'imputato, reputati di supporto rispetto alle dichiarazioni di LA, è censura versata in fatto che pretenderebbe la rilettura dell'elemento di prova non consentita a questa Corte. La Corte territoriale, peraltro, ritiene centrale il dato acclarato della presenza, sul luogo, di LA dal mattino del 3 giugno 2022, sino al massino alle ore 11:40. La dedotta collocazione sul luogo del delitto di AR, in giorno e orario compatibile con il delitto anche dopo che LA se ne era allontanato è circostanza già valutata dalla Corte territoriale (v. p. 105 e ss.) e indicata, con ragionamento immune da illogicità manifesta e privo di travisamenti debitamente denunciati nella presente sede, come un tentativo da parte dell'imputato di collocare sul posto una persona ulteriore, onde allontanare da sé i sospetti. Del resto, la stessa Corte di appello espone che non può escludersi che terzi si siano trovati nella medesima località dopo che LA se ne era allontanato (cfr. p. 88 e ss.). Tuttavia i giudici di merito hanno attribuito a tale eventualità valenza neutra e non liberatoria per LA, tenuto conto che, a carico dell'imputato vi è senz'altro la circostanza della presenza sui luoghi almeno sino alle ore 11:40 del giorno del delitto, circostanza che si unisce alle altre due segnalate a p. 89 e ss. della sentenza, individualizzanti rispetto al ricorrente (l'azione omicidiaria, visto che IO è stato sorpreso dall'aggressore che lo ha colpito da tergo, proveniva da persona dalla quale la vittima non aveva motivo di temere;
inoltre LA aveva con sé un cellulare che aveva smesso di funzionare perché bagnato alle ore 11:09, orario perfettamente compatibile con l'omicidio e, soprattutto, con il momento dell'avvenuto getto del corpo della vittima nel lago).
1.5.2. La circostanza indicata dalla Corte territoriale relativa al fatto che sia LA sia la vittima avevano lasciato le auto aperte, da cui ricavare che le
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vetture sarebbero state sempre visibili dalla postazione ove i due erano all'opera, è avversata dal ricorrente con argomenti versati in fatto.
1.5.3. La sentenza di secondo grado attribuisce valore altamente indiziante all'acclarata circostanza secondo la quale il telefono dell'imputato aveva smesso di funzionare alle ore 11:09, perché si era bagnato. Ciò in orario coincidente con l'interruzione del traffico telefonico riferibile all'utenza di LA, circostanza reputata, con ragionamento lineare e logico, compatibile con l'immersione dell'autore dell'omicidio nelle acque del lago per trascinare il corpo di IO. La censura difensiva relativa all'esiguità del tempo impiegato, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, a mettere a segno la condotta, a fronte di un articolato svolgersi dei fatti (colpire la persona offesa, trasportare il corpo fino al lago, lungo un percorso in gran parte in discesa), è stata già devoluta in sede di merito e a questa la Corte territoriale ha risposto, con complessivo ragionamento, immune da illogicità manifesta e privo di vizi di ogni tipo (cfr. p. 87 e ss.).
1.5.4. Immune da vizi logici appare, anche, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui attribuisce ampio rilievo alla dichiarazione resa dall'imputato, nelle immediatezze, ai Vigili del fuoco che erano alla ricerca della persona scomparsa, circa la vettura a bordo della quale si era recato, quella mattina, al cantiere n. 21 e sul fatto di non aver incontrato IO una seconda volta. Dato avversato dal ricorrente aderendo a una versione alternativa che non può essere vagliata nella presente sede. Del resto, il dato è valorizzato unitamente ad altri elementi in base ai quali la Corte territoriale ha reputato non convincente il narrato del LA e la versione difensiva, nel suo complesso (cfr. p. 103 e ss.), segnalando anche che poco prima di essere escusso dai Carabinieri, LA, circa la vettura usata, ha predisposto una giustificazione coordinandosi con la moglie (cfr. p. 98). Invero, l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
1.5.5. Le deduzioni relative all'appuntamento per il sabato 4 giugno 2022, concordato tra imputato e vittima al cantiere n. 21, al quale LA non si era recato, sono versate in fatto e reiterative dell'appello. Peraltro, la Corte
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territoriale fa riferimento ad una prova testimoniale dalla quale risulta l'impegno con IO per il giorno di sabato 4 giugno 2022, impegno disdetto telefonicamente dall'imputato riferendo che doveva trovarsi sul cantiere di Banco insieme a LA per lavorare. Specifica circostanza probatoria non attinta, puntualmente, dal motivo di ricorso. Anche il ragionamento svolto dal ricorrente in ordine alla plausibilità della denunciata condotta estorsiva subita da AR e della presenza di quest'ultimo, la mattina del fatto, nella zona di Banco, appare reiterativo dell'atto di appello e comunque già esaminato dalla Corte territoriale con conclusioni immuni da vizi logici (cfr. p. 105 e ss.). Infine, la Corte territoriale attribuisce valenza significativa alle menzogne dell'imputato, ma sul punto il ricorrente denuncia travisamento di dati processuali inammissibile trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità e, in ogni caso, travisamento non consentito in assenza della specifica indicazione della decisività del dato processuale che si assume travisato.
1.5.7. Quanto alla dedotta carenza di motivazione circa i dubbi sollevati dalla difesa elencati nel ricorso (v. p. 57 e ss. del ricorso), si osserva che la motivazione della Corte territoriale è esauriente rispetto alle deduzioni devolute con il gravame e deve essere esaminata nel suo complesso e non soggetta, come sollecita il ricorrente, a un esame frazionato del suo contenuto. Inoltre, ogni ulteriore deduzione, sui tempi ristretti dell'azione, sul mancato reperimento di tracce ematiche percolate nonostante il copioso sanguinamento, sono considerazioni devolute con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento completo e immune da vizi logici, non rivedibile nella presente sede.
1.5.8. Quanto al movente, si osserva che il ragionamento dei giudici di merito circa il collegamento del delitto con l'avvenuta scoperta del furto del legname, sottratto da LA il 2 giugno 2022, appare immune da illogicità manifesta. Tanto, tenuto conto che la sentenza di secondo grado valorizza non tanto il furto per il valore commerciale del legname sottratto, quanto piuttosto le ricadute che la divulgazione, da parte di IO, della condotta del LA avrebbe avuto sulle future commesse e, quindi, sull'attività imprenditoriale dell'imputato, di recente avviata (v. p. 111 e ss.; nonché p. 123 e ss.).
1.6. Il nono motivo è infondato.
Le considerazioni che svolge la Corte territoriale, per quanto sin qui esposto circa la valenza dei plurimi, convergenti indizi considerati, superano senz'altro la soglia del mero sospetto e, anzi, pur confrontandosi con piste alternative, giungono a concludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, nel senso della riferibilità del fatto all'imputato.
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Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
Coerente, invero, rispetto a tale canone previsto dall'art. 533 cod. proc. pen., risulta la motivazione, sia nel contenuto che nella forma utilizzata dall'estensore. Il criterio di attribuzione della responsabilità, cui ha fatto ricorso la Corte territoriale, si fonda infatti su parametri del tutto in linea con quello normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale. Si tratta, come è noto, di parametro di verifica, obbligatoriamente prescritto dall'art. 533 cod. proc. pen. che, connesso alla presunzione di innocenza o non colpevolezza, richiede il superamento dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non già la mera plausibilità o la semplice verosimiglianza, sia pur dotata di forte plausibilità, della ricostruzione adottata, così assicurando lo standard richiesto dal legislatore, in conformità all'art. 27 Cost. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in mot.).
1.7. Il decimo motivo è infondato.
La motivazione dei convergenti provvedimenti di merito (p. 132 e ss., nonché p. 124 e ss. della sentenza di primo grado) illustrano che il custode forestale ha potere di elevare contravvenzione, di redigere i verbali di contestazione per violazioni della normativa. Tali poteri si aggiungevano a quelli certificativi propri del pubblico ufficiale perché ON era deputato a sovrintendere e controllare l'operato del boscaiolo LA, a martellare, mediante apposita segnatura impressa con un sigillo in dotazione, le piante del patrimonio boschivo pubblico da destinare al taglio per la successiva assegnazione dei sorti per i censiti di Banco, così imprimendo agli alberi, di proprietà comunale, una specifica destinazione di uso pubblico. Questi, quindi, era titolare di poteri certificativi propri di una funzione amministrativa pubblica che lo rendeva pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. Inoltre, risulta dall'istruttoria svolta che ON era munito di tesserino di polizia giudiziaria, quale agente di pubblica sicurezza (cfr. p. 132 e ss. della sentenza di secondo grado). Del resto, l'attività che ON svolgeva era nota all'imputato e, anzi, questi è stato ucciso mentre si trovava nell'esercizio dell'attività di controllo demandatagli.
1.8. L'undicesimo motivo è inammissibile. La Corte territoriale sul punto (cfr. p. 134 e ss.) rende giustificazione esauriente rispetto alle ragioni della mancata concessione del beneficio. In primo luogo, si osserva che la Corte territoriale richiama, integralmente condividendola, la motivazione del primo giudice che valuta l'intensità del dolo, la gravità del fatto, la capacità a delinquere dell'imputato e la negativa personalità di LA, quest'ultima ricavata dal movente della condotta. In secondo luogo, e quanto ai precedenti il furto, si rileva che la critica è aspecifica perché non si confronta con la parte della sentenza nella quale la Corte territoriale fa riferimento alle risultanze dell'esame dell'imputato nel corso
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Firmato Da: EP NT Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AR AL Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 7329e6e516923lec
del quale è stato lo stesso ricorrente a dichiarare di essere stato condannato per due reati di furto, tra cui un furto di rame dalla ferrovia. Le censure proposte relative all'esito dei diversi procedimenti sempre per furto appaiono dunque non decisive, rispetto alla complessiva motivazione che, invece, è esauriente e risponde ai canoni fissati da questa Corte di legittimità. Al riguardo è appena il caso di ricordare che secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo (tra le altre, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarneri, Rv. 283489 01; Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 27098601; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610).
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2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel giudizio di legittimità, dalle parti civili, nella misura indicata nel dispositivo, secondo le note spese depositate e rilevato l'impegno profuso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili IO NC, IO IA e AT RU, che liquida in complessivi euro 6.400,00, oltre accessori di legge, e dalle parti civili IO DAe e IO AL, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge. Così deciso, il 6 giugno 2025
Il Consigliere estensore Barbara Calaselice
Il Presidente Giuseppe Santalucia
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