Articolo 4 della Legge 1 dicembre 2015, n. 194
Articolo 3Articolo 5
Versione
26 dicembre 2015
Art. 4.

Rete nazionale della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare

1. E' istituita la Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, composta:
a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ;
b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.
2. La Rete svolge ogni attivita' diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonche' a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.
3. La Rete e' coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
Entrata in vigore il 26 dicembre 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente