Versione
26 dicembre 2015
26 dicembre 2015
Art. 4.
Rete nazionale della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare
1. E' istituita la Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, composta:
a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ;
b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.
2. La Rete svolge ogni attivita' diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonche' a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.
3. La Rete e' coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
Rete nazionale della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare
1. E' istituita la Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, composta:
a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ;
b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.
2. La Rete svolge ogni attivita' diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonche' a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.
3. La Rete e' coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
Giurisprudenza • 3
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