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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/12/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
1) dott. Claudio Baglioni presidente
2) dott. Francesca Altrui consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 448/2023 di r.g.a.c.,
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Ciro Tufano, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Napoli,
Via Pisacane 13, appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
AN RD, elettivamente domiciliata nel di lei studio in Acerra (NA), Via Soriano 5, appellata
AVVERSO la sentenza definitiva n. 417/2023, pronunciata dal Tribunale di Terni, in persona della Dr.ssa
IC IO, nel giudizio n. 2403/2019 R.G., pubblicata il 19.06.2023, la quale ha condannato la società al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1
della somma di euro € 24.742,32, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, e al
[...]
pagamento delle spese di CTU, liquidate con separata ordinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante: Note: si riporta integralmente al proprio atto introduttivo di appello e alle conclusioni già rassegnate nelle comparse conclusionali e nelle memorie ivi depositate. Chiede, pertanto, l'integrale accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza n. 417/2023 del Tribunale di Terni.
Nell'atto di appello ha così concluso: A) Dichiarare la società “ inadempiente ex art. CP_1
1218 c.c a contratto di appalto intercorso con la società “ . B) Dichiarare risolto, Parte_1 ex art. 1455 c.c. il detto contratto, ordinando alla “ la rimozione degli infissi e la restituzione CP_1
1 alla “ degli acconti da questa erogati pari ad euro 31.700,00 oltre interessi dalla Parte_1 data dei versamenti al saldo. C) Condannare la società “ alla refusione di spese, competenze CP_1 del doppio grado di giudizio con attribuzione l'avv. Ciro Tufano che se ne dichiara antistatario.
Appellata, Note: 1) rigettare l'appello proposto in quanto improcedibile, inammissibile, improponibile, intempestivo, infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di I grado;
2) condannare l'appellante al pagamento delle competenze e delle spese del I e II grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato l'11/10/2019 la Società conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Terni la società e la Società CP_1 Controparte_2
[...
Allegava che il 26.04.2016, quale appaltatrice, aveva concluso un contratto di appalto con la obbligandosi alla ristrutturazione di un immobile posto in Terni, Controparte_2
loc. Valenza, nell'ambito della quale aveva subappaltato la realizzazione degli infissi alla società
CP_1
Con scrittura privata del 30.10.2018 la e la si erano date Parte_1 Controparte_2 reciprocamente atto del completamento delle opere. L'appaltatore si era inoltre impegnato ad eliminare il malfunzionamento degli infissi, dai quali penetrava acqua, mentre la committente si era impegnata al pagamento in favore dell'appaltatore del residuo corrispettivo, pari a euro
65.000,00 da pagarsi in varie soluzioni entro il 31.05.2019.
Il 18 gennaio 2019, alla presenza del direttore dei lavori, la committente e l'appaltatore avevano redatto il verbale di consegna delle opere, in cui la committente aveva ribadito il malfunzionamento degli infissi, richiamando la scrittura privata del 30.10.2018.
Co Sollecitata dall'appaltatrice, con certificazione del 15.03.2019 la subappaltatrice CP_1
aveva attestato la correttezza della esecuzione malgrado le contestazioni della committente.
Concludeva pertanto chiedendo al tribunale di “A) Accertare se la aveva istallato CP_1
presso l'immobile della committente gli infissi a regola d'arte; B) In caso positivo dichiarare avverata la condizione apposta nella scrittura privata del 30.10.2018 all'esigibilità del residuo credito pari ad euro 65.000,00; C) Condannare la al pagamento in Controparte_2 favore della dell'importo di euro 65.000,00 oltre interessi;
D) Ove fosse Parte_1
accertata l'imperfetta installazione degli infissi, condannare la al risarcimento dei CP_1
danni pari all'importo dei lavori di corretta istallazione degli infissi, con vittoria di spese e compensi.
2 Il 18/12/2019 si costituiva in giudizio la la quale spiegava Controparte_2 domanda riconvenzionale, chiedendo al Tribunale a) di rigettare la domanda della Parte_1
a causa dei vizi descritti in narrativa presso l'immobile, con conseguente
[...] inesigibilità del credito di Euro 65.000,00 oltre Iva. In via riconvenzionale, ridurre il prezzo dell'appalto rispetto a quello convenuto con scrittura del 30 Ottobre 2018, riducendolo di Euro
87.754,63 oltre Iva o della diversa somma di giustizia, dichiarando che nulla era dovuto alla
, in ragione della compensazione parziale tra quest'ultima somma e Controparte_3
il corrispettivo residuo dell'appalto di Euro 65.000,00; per l'effetto di detta compensazione, condannare la a restituire alla la somma di Parte_1 Controparte_2
Euro 22.754,63 oltre IVA e interessi. In subordine in via riconvenzionale, ove le opere fossero state ritenute non ultimate, con inapplicabilità degli artt. 1667-1668 c.c., dichiarare il contratto di appalto risolto ai sensi dell'art 1453 cc.c. per grave inadempimento dell'appaltatore, condannando la al risarcimento favore di Parte_1 Controparte_2
del danno quantificato in complessivi Euro 87.754,63 (Euro 68.688,83, per i costi di sostituzione degli infissi ed Euro 19.065,80 per oneri di eliminazione dei vizi denunciati il
27/3/2019) oltre Iva e interessi legali, o nella diversa somma di giustizia, comunque operando la compensazione parziale tra quest'ultimo importo ed il corrispettivo residuo di Euro
65.000,00 oltre Iva ancora dovuto all'appaltatrice.
Il 24/12/2019 si costituiva la subappaltatrice la quale spiegava domanda CP_1
riconvenzionale per il pagamento del proprio corrispettivo, e concludeva chiedendo al tribunale “1) di rigettare la domanda attorea, in quanto inammissibile e infondata;
2) di condannare la al pagamento del saldo di euro € 24.742,32, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con prove orali e una consulenza tecnica d'ufficio, la quale accertava la corretta installazione e posa in opera degli infissi da parte della CP_1
Con ordinanza del 30.12.2022 il Tribunale dichiarava la estinzione del giudizio tra Parte_1
e con compensazione delle spese di lite tra le parti.
[...] Controparte_2
Infine pronunciava la sentenza in esame, con cui ha condannato la società Parte_1
al pagamento in favore della società della somma di euro € 24.742,32, oltre
[...] CP_1 accessori.
La ha impugnato tempestivamente la sentenza, censurandola in quanto: Parte_1
1) avrebbe valutato in modo errato la relazione del CTU, segnatamente in quanto quest'ultimo
3 non aveva analizzato la documentazione accessoria inerente gli infissi che la era CP_1 tenuta a consegnare al committente, costituita dalla dichiarazione di prestazione, dalla dichiarazione di accompagnamento (marchio ed etichetta CE) e dal manuale d'uso e manutenzione;
2) malgrado il grave inadempimento della subappaltatrice il primo GIudice non CP_1
avrebbe applicato l'art. 1455 c.c., dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento della subappaltatrice, disponendo la restituzione delle somme dovute.
Ha concluso pertanto chiedendo alla Corte di Dichiarare risolto, ex art. 1455 c.c. contratto, ordinando alla la rimozione degli infissi e la restituzione alla CP_1 Parte_1 degli acconti versati pari ad euro 31.700,00, oltre interessi dalla data dei versamenti al
[...]
saldo.
La si è costituita in giudizio, ed ha concluso per il rigetto del gravame. CP_1
Con ordinanza dell'15.07.2025 il Giudice istruttore ha fissato l'udienza del 23.10.2025 per la rimessione della causa al Collegio, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nella quale il giudice istruttore designato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione infondata e deve essere respinta per le ragioni indicate in appresso.
1) – La Corte ritiene di non soffermarsi sul primo motivo, inerente la critica alla CTU e l'omesso esame della documentazione inerente gli infissi, non fornita.
E' infatti dirimente, quale ragione di rigetto dell'appello, la inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e delle conseguenti restituzioni avanzata per la prima volta nell'atto di appello in sostituzione della originaria domanda di risarcimento del danno, che non è stata riproposta.
E' quindi possibile fare applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio 2014).
Tale principio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere
4 decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 12002 del 28 maggio 2014).
2) - Ciò detto, nell'atto introduttivo di primo grado l'appellante, quanto al rapporto contrattuale con la aveva avanzato esclusivamente una domanda di risarcimento CP_1
del danno, senza chiedere una pronuncia di condanna all'adempimento, come si evince dalle seguenti conclusioni: D) Nel caso in cui si accertasse l'imperfetta installazione degli infissi eseguita dalla , e quindi la veridicità delle contestazioni mantenute ferme dalla CP_1
, condannare la al risarcimento dei danni a favore della Controparte_4 CP_1 società istante commisurato all'importo occorrente per l'esecuzione dei lavori necessari a rendere perfetta l'istallazione degli infissi eliminando quindi i vizi lamentati dalla società committente.
3) – Nel secondo motivo di appello la ha prospettato l'omessa Parte_1
applicazione dell'art. 1455 c.c. da parte del primo giudice, il quale, alla luce dell'inadempimento della subappaltatrice, avrebbe dovuto dichiarare risolto il contratto di appalto, ordinando alla “ la rimozione degli infissi e la restituzione alla “ CP_1 Parte_1
degli acconti versati, pari ad euro 31.700,00 oltre interessi dalla data dei
[...]
versamenti al saldo.
Mutando la domanda rispetto al primo grado di giudizio, nelle conclusioni la Parte_1
ha quindi chiesto alla Corte di dichiarare risolto, ex art. 1455 c.c. il contratto,
[...]
ordinando alla “ la rimozione degli infissi e la restituzione alla “ CP_1 Parte_1
degli acconti da questa erogati pari ad euro 31.700,00 oltre interessi dalla data dei
[...] versamenti al saldo.
4) - La domanda di risoluzione del contratto, avanzata in sostituzione della domanda di risarcimento del danno (non riproposta e da ritenere rinunciata ai sensi dell'art. 346 cpc) è inammissibile.
La previsione del secondo comma dell'art. 1453 c.c. in forza della quale è possibile, in deroga alle norme processuali che dispongono il divieto della mutatio libelli nel corso del processo, la sostituzione, anche in appello ed eventualmente in sede di giudizio di rinvio, della domanda di risoluzione per inadempimento a quella originaria di adempimento del contratto, non può essere estesa al caso in cui la domanda originaria abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno, che integra un azione avente un petitum del tutto diverso sia dalla domanda di adempimento che da quella di risoluzione. La giurisprudenza ha infatti puntualizzato che
5 l'introduzione della domanda di risoluzione nel corso del giudizio, in aggiunta all'originaria domanda risarcitoria, urta contro il suddetto divieto, sicché la domanda di risoluzione dev'essere dichiarata inammissibile, non rilevando in contrario nemmeno che all'atto della proposizione della domanda risarcitoria si fosse fatta espressa riserva di chiedere la risoluzione del contratto, giacché tale riserva equivale alla mancata proposizione della relativa domanda
(Cass. Civ. n. 4164 del 26/04/1999; Cass. Civ. n. 17144 del 27/07/2006).
La introduzione della domanda di risoluzione del contratto, in sostituzione o in aggiunta alla domanda risarcitoria, deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
5) – Ne segue che l'impugnazione deve essere rigettata.
Non si ravvisa la necessità di alcuna integrazione istruttoria, stante la completezza delle risultanze emerse nel primo e nel presente grado. Le ulteriori richieste sono assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite
(cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006,
n. 11356).
A seguito del rigetto la società appellante, in quanto soccombente, deve essere condannata alla refusione delle spese di lite del presente grado.
I compensi professionali vengono liquidati come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.
M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione corrispondente al corrispettivo oggetto di lite (da euro
5.200,01 a euro 26.000,00).
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza definitiva n. 417/2023, pronunciata dal Tribunale di Terni nel giudizio n. 2403/2019
r.g., ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore della convenuta appellata delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
6 Perugia, camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
7
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
1) dott. Claudio Baglioni presidente
2) dott. Francesca Altrui consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 448/2023 di r.g.a.c.,
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Ciro Tufano, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Napoli,
Via Pisacane 13, appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
AN RD, elettivamente domiciliata nel di lei studio in Acerra (NA), Via Soriano 5, appellata
AVVERSO la sentenza definitiva n. 417/2023, pronunciata dal Tribunale di Terni, in persona della Dr.ssa
IC IO, nel giudizio n. 2403/2019 R.G., pubblicata il 19.06.2023, la quale ha condannato la società al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1
della somma di euro € 24.742,32, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, e al
[...]
pagamento delle spese di CTU, liquidate con separata ordinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante: Note: si riporta integralmente al proprio atto introduttivo di appello e alle conclusioni già rassegnate nelle comparse conclusionali e nelle memorie ivi depositate. Chiede, pertanto, l'integrale accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza n. 417/2023 del Tribunale di Terni.
Nell'atto di appello ha così concluso: A) Dichiarare la società “ inadempiente ex art. CP_1
1218 c.c a contratto di appalto intercorso con la società “ . B) Dichiarare risolto, Parte_1 ex art. 1455 c.c. il detto contratto, ordinando alla “ la rimozione degli infissi e la restituzione CP_1
1 alla “ degli acconti da questa erogati pari ad euro 31.700,00 oltre interessi dalla Parte_1 data dei versamenti al saldo. C) Condannare la società “ alla refusione di spese, competenze CP_1 del doppio grado di giudizio con attribuzione l'avv. Ciro Tufano che se ne dichiara antistatario.
Appellata, Note: 1) rigettare l'appello proposto in quanto improcedibile, inammissibile, improponibile, intempestivo, infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di I grado;
2) condannare l'appellante al pagamento delle competenze e delle spese del I e II grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato l'11/10/2019 la Società conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Terni la società e la Società CP_1 Controparte_2
[...
Allegava che il 26.04.2016, quale appaltatrice, aveva concluso un contratto di appalto con la obbligandosi alla ristrutturazione di un immobile posto in Terni, Controparte_2
loc. Valenza, nell'ambito della quale aveva subappaltato la realizzazione degli infissi alla società
CP_1
Con scrittura privata del 30.10.2018 la e la si erano date Parte_1 Controparte_2 reciprocamente atto del completamento delle opere. L'appaltatore si era inoltre impegnato ad eliminare il malfunzionamento degli infissi, dai quali penetrava acqua, mentre la committente si era impegnata al pagamento in favore dell'appaltatore del residuo corrispettivo, pari a euro
65.000,00 da pagarsi in varie soluzioni entro il 31.05.2019.
Il 18 gennaio 2019, alla presenza del direttore dei lavori, la committente e l'appaltatore avevano redatto il verbale di consegna delle opere, in cui la committente aveva ribadito il malfunzionamento degli infissi, richiamando la scrittura privata del 30.10.2018.
Co Sollecitata dall'appaltatrice, con certificazione del 15.03.2019 la subappaltatrice CP_1
aveva attestato la correttezza della esecuzione malgrado le contestazioni della committente.
Concludeva pertanto chiedendo al tribunale di “A) Accertare se la aveva istallato CP_1
presso l'immobile della committente gli infissi a regola d'arte; B) In caso positivo dichiarare avverata la condizione apposta nella scrittura privata del 30.10.2018 all'esigibilità del residuo credito pari ad euro 65.000,00; C) Condannare la al pagamento in Controparte_2 favore della dell'importo di euro 65.000,00 oltre interessi;
D) Ove fosse Parte_1
accertata l'imperfetta installazione degli infissi, condannare la al risarcimento dei CP_1
danni pari all'importo dei lavori di corretta istallazione degli infissi, con vittoria di spese e compensi.
2 Il 18/12/2019 si costituiva in giudizio la la quale spiegava Controparte_2 domanda riconvenzionale, chiedendo al Tribunale a) di rigettare la domanda della Parte_1
a causa dei vizi descritti in narrativa presso l'immobile, con conseguente
[...] inesigibilità del credito di Euro 65.000,00 oltre Iva. In via riconvenzionale, ridurre il prezzo dell'appalto rispetto a quello convenuto con scrittura del 30 Ottobre 2018, riducendolo di Euro
87.754,63 oltre Iva o della diversa somma di giustizia, dichiarando che nulla era dovuto alla
, in ragione della compensazione parziale tra quest'ultima somma e Controparte_3
il corrispettivo residuo dell'appalto di Euro 65.000,00; per l'effetto di detta compensazione, condannare la a restituire alla la somma di Parte_1 Controparte_2
Euro 22.754,63 oltre IVA e interessi. In subordine in via riconvenzionale, ove le opere fossero state ritenute non ultimate, con inapplicabilità degli artt. 1667-1668 c.c., dichiarare il contratto di appalto risolto ai sensi dell'art 1453 cc.c. per grave inadempimento dell'appaltatore, condannando la al risarcimento favore di Parte_1 Controparte_2
del danno quantificato in complessivi Euro 87.754,63 (Euro 68.688,83, per i costi di sostituzione degli infissi ed Euro 19.065,80 per oneri di eliminazione dei vizi denunciati il
27/3/2019) oltre Iva e interessi legali, o nella diversa somma di giustizia, comunque operando la compensazione parziale tra quest'ultimo importo ed il corrispettivo residuo di Euro
65.000,00 oltre Iva ancora dovuto all'appaltatrice.
Il 24/12/2019 si costituiva la subappaltatrice la quale spiegava domanda CP_1
riconvenzionale per il pagamento del proprio corrispettivo, e concludeva chiedendo al tribunale “1) di rigettare la domanda attorea, in quanto inammissibile e infondata;
2) di condannare la al pagamento del saldo di euro € 24.742,32, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con prove orali e una consulenza tecnica d'ufficio, la quale accertava la corretta installazione e posa in opera degli infissi da parte della CP_1
Con ordinanza del 30.12.2022 il Tribunale dichiarava la estinzione del giudizio tra Parte_1
e con compensazione delle spese di lite tra le parti.
[...] Controparte_2
Infine pronunciava la sentenza in esame, con cui ha condannato la società Parte_1
al pagamento in favore della società della somma di euro € 24.742,32, oltre
[...] CP_1 accessori.
La ha impugnato tempestivamente la sentenza, censurandola in quanto: Parte_1
1) avrebbe valutato in modo errato la relazione del CTU, segnatamente in quanto quest'ultimo
3 non aveva analizzato la documentazione accessoria inerente gli infissi che la era CP_1 tenuta a consegnare al committente, costituita dalla dichiarazione di prestazione, dalla dichiarazione di accompagnamento (marchio ed etichetta CE) e dal manuale d'uso e manutenzione;
2) malgrado il grave inadempimento della subappaltatrice il primo GIudice non CP_1
avrebbe applicato l'art. 1455 c.c., dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento della subappaltatrice, disponendo la restituzione delle somme dovute.
Ha concluso pertanto chiedendo alla Corte di Dichiarare risolto, ex art. 1455 c.c. contratto, ordinando alla la rimozione degli infissi e la restituzione alla CP_1 Parte_1 degli acconti versati pari ad euro 31.700,00, oltre interessi dalla data dei versamenti al
[...]
saldo.
La si è costituita in giudizio, ed ha concluso per il rigetto del gravame. CP_1
Con ordinanza dell'15.07.2025 il Giudice istruttore ha fissato l'udienza del 23.10.2025 per la rimessione della causa al Collegio, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nella quale il giudice istruttore designato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione infondata e deve essere respinta per le ragioni indicate in appresso.
1) – La Corte ritiene di non soffermarsi sul primo motivo, inerente la critica alla CTU e l'omesso esame della documentazione inerente gli infissi, non fornita.
E' infatti dirimente, quale ragione di rigetto dell'appello, la inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e delle conseguenti restituzioni avanzata per la prima volta nell'atto di appello in sostituzione della originaria domanda di risarcimento del danno, che non è stata riproposta.
E' quindi possibile fare applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio 2014).
Tale principio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere
4 decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 12002 del 28 maggio 2014).
2) - Ciò detto, nell'atto introduttivo di primo grado l'appellante, quanto al rapporto contrattuale con la aveva avanzato esclusivamente una domanda di risarcimento CP_1
del danno, senza chiedere una pronuncia di condanna all'adempimento, come si evince dalle seguenti conclusioni: D) Nel caso in cui si accertasse l'imperfetta installazione degli infissi eseguita dalla , e quindi la veridicità delle contestazioni mantenute ferme dalla CP_1
, condannare la al risarcimento dei danni a favore della Controparte_4 CP_1 società istante commisurato all'importo occorrente per l'esecuzione dei lavori necessari a rendere perfetta l'istallazione degli infissi eliminando quindi i vizi lamentati dalla società committente.
3) – Nel secondo motivo di appello la ha prospettato l'omessa Parte_1
applicazione dell'art. 1455 c.c. da parte del primo giudice, il quale, alla luce dell'inadempimento della subappaltatrice, avrebbe dovuto dichiarare risolto il contratto di appalto, ordinando alla “ la rimozione degli infissi e la restituzione alla “ CP_1 Parte_1
degli acconti versati, pari ad euro 31.700,00 oltre interessi dalla data dei
[...]
versamenti al saldo.
Mutando la domanda rispetto al primo grado di giudizio, nelle conclusioni la Parte_1
ha quindi chiesto alla Corte di dichiarare risolto, ex art. 1455 c.c. il contratto,
[...]
ordinando alla “ la rimozione degli infissi e la restituzione alla “ CP_1 Parte_1
degli acconti da questa erogati pari ad euro 31.700,00 oltre interessi dalla data dei
[...] versamenti al saldo.
4) - La domanda di risoluzione del contratto, avanzata in sostituzione della domanda di risarcimento del danno (non riproposta e da ritenere rinunciata ai sensi dell'art. 346 cpc) è inammissibile.
La previsione del secondo comma dell'art. 1453 c.c. in forza della quale è possibile, in deroga alle norme processuali che dispongono il divieto della mutatio libelli nel corso del processo, la sostituzione, anche in appello ed eventualmente in sede di giudizio di rinvio, della domanda di risoluzione per inadempimento a quella originaria di adempimento del contratto, non può essere estesa al caso in cui la domanda originaria abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno, che integra un azione avente un petitum del tutto diverso sia dalla domanda di adempimento che da quella di risoluzione. La giurisprudenza ha infatti puntualizzato che
5 l'introduzione della domanda di risoluzione nel corso del giudizio, in aggiunta all'originaria domanda risarcitoria, urta contro il suddetto divieto, sicché la domanda di risoluzione dev'essere dichiarata inammissibile, non rilevando in contrario nemmeno che all'atto della proposizione della domanda risarcitoria si fosse fatta espressa riserva di chiedere la risoluzione del contratto, giacché tale riserva equivale alla mancata proposizione della relativa domanda
(Cass. Civ. n. 4164 del 26/04/1999; Cass. Civ. n. 17144 del 27/07/2006).
La introduzione della domanda di risoluzione del contratto, in sostituzione o in aggiunta alla domanda risarcitoria, deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
5) – Ne segue che l'impugnazione deve essere rigettata.
Non si ravvisa la necessità di alcuna integrazione istruttoria, stante la completezza delle risultanze emerse nel primo e nel presente grado. Le ulteriori richieste sono assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite
(cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006,
n. 11356).
A seguito del rigetto la società appellante, in quanto soccombente, deve essere condannata alla refusione delle spese di lite del presente grado.
I compensi professionali vengono liquidati come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.
M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione corrispondente al corrispettivo oggetto di lite (da euro
5.200,01 a euro 26.000,00).
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza definitiva n. 417/2023, pronunciata dal Tribunale di Terni nel giudizio n. 2403/2019
r.g., ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore della convenuta appellata delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
6 Perugia, camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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