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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11044/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Crocifisso n. 10, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Catania, Corso CodiceFiscale_1 delle Province n. 43, presso lo studio dell'avv. Francesco Maccarone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Resistente contumace
------------
Conclusioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc, la causa, all'udienza del 19 febbraio 2025, è stata posta in decisione, sulle conclusioni della sola parte ricorrente costituita.
----------
pagina 1 di 6 IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 ha riassunto il Parte_1 procedimento n. 4348/2021 RG, a seguito dell'ordinanza Corte di cassazione n. 25287/2024
RG di annullamento del provvedimento dell'1 luglio 2022 con il quale il Tribunale di Catania ha confermato, quanto al procedimento n. 5163/2020 VG, la revoca della ammissione al patrocinio a spese dello stato disposta con il decreto del 23 marzo 2021.
Per quanto di interesse, ha riferito: Parte_1
- che le ragioni dell'originaria statuita revoca del 23 marzo 2021 erano state individuate nella natura di volontaria giurisdizione del procedimento incoato, e, con essa, nel fatto che, in siffatta tipologia di procedimenti, l'attività defensionale prestata dall'avvocato avrebbe potuto essere svolta anche dalla parte personalmente;
- che avverso tale decreto aveva proposto formale opposizione, nel corso del cui procedimento l'adito Giudice dell'impugnazione aveva, con ordinanza interlocutoria, assegnato termine di due mesi per integrare la documentazione all'uopo necessaria ai fini della decisione, segnatamente il CUD e/o la certificazione di Ader attestante il livello di reddito, il certificato penale del casellario giudiziario, il certificato di stato di famiglia;
- che, avendo depositato la documentazione richiesta solo il 30 luglio 2021 (ossia due mesi e 13 giorni dopo la scadenza del suddetto termine) il Giudice, rilevatane la tardività, con ordinanza del 1° luglio 2022, aveva rigettato l'opposizione proposta, indi confermando la dedotta revoca;
- di avere a tal punto presentato, previa ammissione al Patrocinio a Spese dello
Stato, il ricorso iscritto al n. 18234/2022 RG innanzi alla Corte di cassazione, così impugnando il provvedimento di rigetto;
- che la Corte di cassazione, con l'ordinanza del 25287/2024 RG, sì come pubblicata il 20 settembre 2024, in accoglimento dei motivi all'uopo proposti, ha cassato la decisione impugnata, indi rinviando la causa (anche per le relative spese di giudizio) al Tribunale di Catania in diversa composizione;
pagina 2 di 6 - che le ragioni della statuita cassazione consistono in ciò, che, nei procedimenti di opposizione, il Giudice è investito del potere-dovere di esercitare, anche d'ufficio, le attività di verifica necessarie al fine di appurare se, in concreto, la parte richiedente possa, o meno, giovarsi del patrocinio a spese dello Stato, di talchè il Tribunale, ben diversamente dallo statuito rigetto, avrebbe dovuto acquisire direttamente, dagli uffici competenti, i documenti ritenuti necessari ovvero, in assenza di specifica preclusione di legge, concedere all'interessato altro termine per ottemperare allo scopo;
- che, così stando le cose, aveva diritto a conseguire, in accoglimento dell'opposizione proposta, la revoca della esclusione al gratuito patrocinio per il procedimento originario e, con essa, il riconoscimento dei compensi al difensore e, per i procedimenti successivi, la refusione delle relative spese processuali.
Il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati al , il Controparte_1
quale non ha curato di costituirsi.
La domanda è fondata nei termini di cui infra.
Avendo la Corte di Cassazione, mediante il provvedimento del 20 settembre 2024, annullato l'ordinanza con cui il giudice dell'opposizione aveva ritenuto di confermare il decreto di revoca dell'ammissione al gratuito, sì come disposto in pregiudizio del , al contempo Pt_1
escludendo qualsivoglia decadenza in ordine ai termini di deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti reddituali e personali di accesso al beneficio del patrocinio delle spese a carico dell'erario, non resta che valutare, in tal sede, le ragioni di merito sottese al dedotto reclamo.
Ebbene, rileva il Tribunale che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice della revoca, la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è, in verità, applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione ed anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria.
Tale soluzione, oltreché discendere dalle disposizioni di cui agli artt. 74 e 75 del DPR
115/2022, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, sul punto, pacificamente, afferma: “la disciplina sul gratuito patrocinio è applicabile in ogni procedimento
pagina 3 di 6 civile, pure di volontaria giurisdizione, anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria. Ciò in quanto il disconoscimento della possibilità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, allorquando non è imposta la difesa tecnica come necessaria, lascerebbe persistere quelle disparità di partenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Cost., è compito della Repubblica rimuovere” (Cass. 2020 n. 11858).
Nessun dubbio, quindi, in ordine alla fondatezza dell'opposizione di talchè va certamente revocata l'originaria esclusione dall'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sì come disposta in pregiudizio di in esito al procedimento Parte_1
n. 5163/2020 VG.
Da quanto sopra non consegue però la liquidazione dei relativi compensi professionali, essendo il ricorrente , parte processuale del giudizio in cui è stato ammesso al Parte_1
beneficio, in parte qua privo della necessaria legittimazione ad agire (in tal senso, Cass. 2022
n. 286 a tenore della quale “il giudice che accoglie l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del
2002, e del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2”).
Restano da liquidare le spese processuali.
Innanzitutto, quelle del procedimento riassunto (procedimento n. 4348/2021 RG), nel quale il non risultava ammesso al beneficio del patrocinio ed il difensore si è Pt_1
dichiarato antistatario.
Esse vanno riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui al DM 55/2014.
Trattandosi poi di procedimento ex art. 481 cc destinato alla fissazione di termine per l'accettazione dell'eredità, il valore della causa di opposizione, rectius il valore della domanda di annullamento della disposta revoca e di liquidazione dei compensi, va rapportato al parametro indeterminabile bassa (fasi di studio, introduttiva e decisionale - compensi minimi).
pagina 4 di 6 Sono €. 2.768,00, cui vanno aggiunti €. 219,00 a titolo di rimborso di spese vive anticipate: nel complesso €. 2.987,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Dipoi, il procedimento per cassazione, nel quale risulta ammesso al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Pur esse vanno riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui al DM 55/2014: valore della causa indeterminabile bassa (fasi di studio introduttiva e decisionale – compensi minimi).
Sono €. 2.757,00, che diminuiti nella misura del 50%, si riducono ad €. 1.378,50.
Infine, il presente procedimento riassunto, nel quale risulta ammesso Parte_1
al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Esse vanno riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui al DM 147/2022: valore della causa indeterminabile bassa (fasi di studio introduttiva e decisionale – compensi minimi).
Sono €. 2.906,00, che diminuiti nella misura del 50%, si riducono ad €. 1.453,00.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza.
Il ministero della Giustizia, pertanto, va condannato alla relativa refusione a misura del
DM n. 147/2022 (valori minimi), tenuto conto delle fasi effettivamente esperite, ovvero fasi studio, introduttiva, decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11044/2024 RG, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_1 revoca l'esclusione in pregiudizio di del beneficio al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato;
condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1
processuali relative al procedimento di cui al n. 4348/2021 RG, che liquida nella misura di euro 2.987,00, in essi compresi €. 219,00 per esborsi, oltre iva, cpa e spese generali. Esse sono distratte a favore dell'avv. Francesco Salvatore Maccarone. condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1 processuali relative al procedimento dinanzi alla Corte di cassazione - n. 18234/2022 R.G. – che liquida nella misura di euro 1.378,50 (al netto della riduzione legale del 50%), oltre iva pagina 5 di 6 cpa e spese generali. Dispone che esse, a norma dell'art. 131 n. 4 DPR 115/2002, siano anticipate dall'erario. condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1
processuali del presente giudizio, che liquida nella misura di euro 1.453,00 (al netto della riduzione legale del 50%), oltre iva, cpa e spese generali. Dispone che esse, a norma dell'art. 131 n. 4 DPR 115/2002, siano anticipate dall'erario.
Così deciso in Catania, il 30 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11044/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Crocifisso n. 10, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Catania, Corso CodiceFiscale_1 delle Province n. 43, presso lo studio dell'avv. Francesco Maccarone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Resistente contumace
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Conclusioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc, la causa, all'udienza del 19 febbraio 2025, è stata posta in decisione, sulle conclusioni della sola parte ricorrente costituita.
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pagina 1 di 6 IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 ha riassunto il Parte_1 procedimento n. 4348/2021 RG, a seguito dell'ordinanza Corte di cassazione n. 25287/2024
RG di annullamento del provvedimento dell'1 luglio 2022 con il quale il Tribunale di Catania ha confermato, quanto al procedimento n. 5163/2020 VG, la revoca della ammissione al patrocinio a spese dello stato disposta con il decreto del 23 marzo 2021.
Per quanto di interesse, ha riferito: Parte_1
- che le ragioni dell'originaria statuita revoca del 23 marzo 2021 erano state individuate nella natura di volontaria giurisdizione del procedimento incoato, e, con essa, nel fatto che, in siffatta tipologia di procedimenti, l'attività defensionale prestata dall'avvocato avrebbe potuto essere svolta anche dalla parte personalmente;
- che avverso tale decreto aveva proposto formale opposizione, nel corso del cui procedimento l'adito Giudice dell'impugnazione aveva, con ordinanza interlocutoria, assegnato termine di due mesi per integrare la documentazione all'uopo necessaria ai fini della decisione, segnatamente il CUD e/o la certificazione di Ader attestante il livello di reddito, il certificato penale del casellario giudiziario, il certificato di stato di famiglia;
- che, avendo depositato la documentazione richiesta solo il 30 luglio 2021 (ossia due mesi e 13 giorni dopo la scadenza del suddetto termine) il Giudice, rilevatane la tardività, con ordinanza del 1° luglio 2022, aveva rigettato l'opposizione proposta, indi confermando la dedotta revoca;
- di avere a tal punto presentato, previa ammissione al Patrocinio a Spese dello
Stato, il ricorso iscritto al n. 18234/2022 RG innanzi alla Corte di cassazione, così impugnando il provvedimento di rigetto;
- che la Corte di cassazione, con l'ordinanza del 25287/2024 RG, sì come pubblicata il 20 settembre 2024, in accoglimento dei motivi all'uopo proposti, ha cassato la decisione impugnata, indi rinviando la causa (anche per le relative spese di giudizio) al Tribunale di Catania in diversa composizione;
pagina 2 di 6 - che le ragioni della statuita cassazione consistono in ciò, che, nei procedimenti di opposizione, il Giudice è investito del potere-dovere di esercitare, anche d'ufficio, le attività di verifica necessarie al fine di appurare se, in concreto, la parte richiedente possa, o meno, giovarsi del patrocinio a spese dello Stato, di talchè il Tribunale, ben diversamente dallo statuito rigetto, avrebbe dovuto acquisire direttamente, dagli uffici competenti, i documenti ritenuti necessari ovvero, in assenza di specifica preclusione di legge, concedere all'interessato altro termine per ottemperare allo scopo;
- che, così stando le cose, aveva diritto a conseguire, in accoglimento dell'opposizione proposta, la revoca della esclusione al gratuito patrocinio per il procedimento originario e, con essa, il riconoscimento dei compensi al difensore e, per i procedimenti successivi, la refusione delle relative spese processuali.
Il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati al , il Controparte_1
quale non ha curato di costituirsi.
La domanda è fondata nei termini di cui infra.
Avendo la Corte di Cassazione, mediante il provvedimento del 20 settembre 2024, annullato l'ordinanza con cui il giudice dell'opposizione aveva ritenuto di confermare il decreto di revoca dell'ammissione al gratuito, sì come disposto in pregiudizio del , al contempo Pt_1
escludendo qualsivoglia decadenza in ordine ai termini di deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti reddituali e personali di accesso al beneficio del patrocinio delle spese a carico dell'erario, non resta che valutare, in tal sede, le ragioni di merito sottese al dedotto reclamo.
Ebbene, rileva il Tribunale che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice della revoca, la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è, in verità, applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione ed anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria.
Tale soluzione, oltreché discendere dalle disposizioni di cui agli artt. 74 e 75 del DPR
115/2022, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, sul punto, pacificamente, afferma: “la disciplina sul gratuito patrocinio è applicabile in ogni procedimento
pagina 3 di 6 civile, pure di volontaria giurisdizione, anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria. Ciò in quanto il disconoscimento della possibilità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, allorquando non è imposta la difesa tecnica come necessaria, lascerebbe persistere quelle disparità di partenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Cost., è compito della Repubblica rimuovere” (Cass. 2020 n. 11858).
Nessun dubbio, quindi, in ordine alla fondatezza dell'opposizione di talchè va certamente revocata l'originaria esclusione dall'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sì come disposta in pregiudizio di in esito al procedimento Parte_1
n. 5163/2020 VG.
Da quanto sopra non consegue però la liquidazione dei relativi compensi professionali, essendo il ricorrente , parte processuale del giudizio in cui è stato ammesso al Parte_1
beneficio, in parte qua privo della necessaria legittimazione ad agire (in tal senso, Cass. 2022
n. 286 a tenore della quale “il giudice che accoglie l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del
2002, e del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2”).
Restano da liquidare le spese processuali.
Innanzitutto, quelle del procedimento riassunto (procedimento n. 4348/2021 RG), nel quale il non risultava ammesso al beneficio del patrocinio ed il difensore si è Pt_1
dichiarato antistatario.
Esse vanno riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui al DM 55/2014.
Trattandosi poi di procedimento ex art. 481 cc destinato alla fissazione di termine per l'accettazione dell'eredità, il valore della causa di opposizione, rectius il valore della domanda di annullamento della disposta revoca e di liquidazione dei compensi, va rapportato al parametro indeterminabile bassa (fasi di studio, introduttiva e decisionale - compensi minimi).
pagina 4 di 6 Sono €. 2.768,00, cui vanno aggiunti €. 219,00 a titolo di rimborso di spese vive anticipate: nel complesso €. 2.987,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Dipoi, il procedimento per cassazione, nel quale risulta ammesso al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Pur esse vanno riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui al DM 55/2014: valore della causa indeterminabile bassa (fasi di studio introduttiva e decisionale – compensi minimi).
Sono €. 2.757,00, che diminuiti nella misura del 50%, si riducono ad €. 1.378,50.
Infine, il presente procedimento riassunto, nel quale risulta ammesso Parte_1
al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Esse vanno riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui al DM 147/2022: valore della causa indeterminabile bassa (fasi di studio introduttiva e decisionale – compensi minimi).
Sono €. 2.906,00, che diminuiti nella misura del 50%, si riducono ad €. 1.453,00.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza.
Il ministero della Giustizia, pertanto, va condannato alla relativa refusione a misura del
DM n. 147/2022 (valori minimi), tenuto conto delle fasi effettivamente esperite, ovvero fasi studio, introduttiva, decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11044/2024 RG, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_1 revoca l'esclusione in pregiudizio di del beneficio al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato;
condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1
processuali relative al procedimento di cui al n. 4348/2021 RG, che liquida nella misura di euro 2.987,00, in essi compresi €. 219,00 per esborsi, oltre iva, cpa e spese generali. Esse sono distratte a favore dell'avv. Francesco Salvatore Maccarone. condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1 processuali relative al procedimento dinanzi alla Corte di cassazione - n. 18234/2022 R.G. – che liquida nella misura di euro 1.378,50 (al netto della riduzione legale del 50%), oltre iva pagina 5 di 6 cpa e spese generali. Dispone che esse, a norma dell'art. 131 n. 4 DPR 115/2002, siano anticipate dall'erario. condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1
processuali del presente giudizio, che liquida nella misura di euro 1.453,00 (al netto della riduzione legale del 50%), oltre iva, cpa e spese generali. Dispone che esse, a norma dell'art. 131 n. 4 DPR 115/2002, siano anticipate dall'erario.
Così deciso in Catania, il 30 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6