TRIB
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 11/10/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. LA Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 167 del ruolo generale dell'anno 2025 di volontaria giurisdizione tra
) nato ad [...] il [...], e residente a[...] C.F._1
Don Orione n. 5, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei, elettivamente domiciliato in Lanusei, nella via
Roma n. 5, presso lo studio legale dell'Avv. Francesca Greco) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e
( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Desanay n. 19/A, elettivamente domiciliata in Tortolì Via Pirri n. 16 presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Antonio Corrias che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: scioglimento del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso e da note di trattazione scritta per l'udienza del 15 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Tortolì il 28.09.2002, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 10, Parte I, Vol.1, Uff.1, anno 2002
(estratto del matrimonio prodotto);
- dall'unione nasceva LA (il 14.08.2005), maggiorenne ma non ancora autonomo economicamente.
Con ricorso del 14.04.2025, le parti adivano il Tribunale di Lanusei chiedendo che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come di seguito riportate:
- i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- a titolo di contributo per il mantenimento di LA il Sig. verserà direttamente al Parte_1 figlio la somma di € 200,00 mensili entro il 5 di ogni mese con bonifico da eseguirsi nella carta intestata al ragazzo n. della BNL, IBAN 5528 5405 1104 1714, e contribuirà alle spese Numer_1 straordinarie, debitamente documentate e preventivamente concordate, salvo quelle urgenti o necessarie in quanto prescritte dal medico, nella misura del 50%;
- la casa coniugale sita a Tortolì in Via Dessanay n. 19/A viene assegnata alla Pt_2
All'udienza del 15.07.2025, svoltasi a trattazione scritta, venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso.
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione concluso con sentenza del
18.05.2019, n. 98/2019 (RG 317/2015), poi confermata dalla Corte d'appello di Cagliari con provvedimento del 21.07.2021.
È dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
Le condizioni sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili e rispettose degli interessi morali del figlio, seppur maggiorenne.
Preso atto della adesione del PM, la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide: - dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Tortolì il 28.09.2002 fra e Parte_1
, così come sopra identificati, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del Parte_2 medesimo Comune al n. 10, Parte I, Vol.1, Uff.1, anno 2002;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate;
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 8.10.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. LA Caschili