Articolo 1 della Legge 29 maggio 1989, n. 206
Articolo 2
Versione
17 giugno 1989
Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , come modificato dall'articolo unico della legge 26 maggio 1975, n. 187 , e' sostituito dal seguente:
"Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Si riporta qui di seguito il testo vigente dell' art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948 (Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari) quale risulta a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 187/1975 e dalla presente legge:
"Art. 18. - Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione".
Entrata in vigore il 17 giugno 1989