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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 154/2023
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 154/23 RG e promossa con atto di citazione
DA
Parte_1
Part ( ) (C.F. ), con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Domenichino n. 5 rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo Bonalume con studio
(LMS) in Milano, corso Magenta 84
- Appellante -
contro , C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, dr Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Controparte_2
Marcella Tombesi e Avv. Lucia Iacoboni dell'Avvocatura Comunale con elezione di domicilio digitale, ai fini del presente giudizio, presso gli indirizzi pec risultanti dai
Registri di Giustizia: Email_1 Email_2
- Appellato –
Avverso la Sentenza n. 471/2022 pubbl. il 11/07/2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 471/22 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno e pubblicata l'11.07.22 nel giudizio avanti al Tribunale di Ascoli Piceno RG 1672/20 instaurato da Parte_1
– nuova denominazione di – nei confronti del
[...] Parte_1
e non notificata Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Comune di Parte_1 CP_1
:
[...]
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 10.820,30 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e tardivamente pagata dal
portata dalle 6 fatture indicate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. CP_1
3 e che ivi si riproduce sub DOC. 1, “ determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte
pag. 2/18 capitale - scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) - sino al
Part saldo: fatture tutte emesse da EC IT e cedute a;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “ degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 240 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 6 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• € 3.027,75 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi prodotti con l'atto di citazione sub doc. 5A - 5B.
Precisamente: Part
− € 744.90 portati dalle 2 Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5A e sono state prodotte sub doc. 4A;
− € 2.282,85 sono portati dalla Nota Debito emessa dalla società Lake ON Part che ha ceduto la predetta Nota Debito a . Tale Nota Debito è riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 5B ed è stata prodotta sub doc. 4B
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 11.880 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle
pag. 3/18 sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha
Part generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito emesse da e prodotte sub doc. 4A. condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il a pagare a diversa Controparte_1 Parte_1
somma ritenuta dovuta a titolo di interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive. Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 471/22 emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno e pubblicata l'11.07.22 nel giudizio avanti al Tribunale di Ascoli Piceno RG 1672/20 instaurato da Parte_1
– nuova denominazione di – nei confronti del
[...] Parte_1
e non notificata Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Comune di Parte_1 CP_1
:
[...]
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 10.820,30 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e tardivamente pagata dal
portata dalle 6 fatture indicate nell'elenco prodotto con la citazione CP_1 sub doc. 3 e che ivi si riproduce sub DOC. 1, “ determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “ Data Scadenza”) - sino al saldo: fatture tutte emesse da EC Part IT e cedute a;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “ degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
pag. 4/18 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 240 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 6 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• € 3.027,75 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi prodotti con l'atto di citazione sub doc. 5A - 5B.
Precisamente:
Part
− € 744.90 portati dalle 2 Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5A e sono state prodotte sub doc. 4A;
− € 2.282,85 sono portati dalla Nota Debito emessa dalla società Lake ON Part che ha ceduto la predetta Nota Debito a . Tale Nota Debito è riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 5B ed è stata prodotta sub doc. 4B
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 11.880 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha
Part generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito emesse da e prodotte sub doc. 4A. condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
[...]
pag. 5/18 IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il a pagare a la Controparte_1 Parte_1
diversa somma ritenuta dovuta a titolo di interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per l'appellato
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, respingere 'appello avversario perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
471/2022 pubblicata in data 11.07.2022, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
evocava in giudizio il assumendo Parte_1 Controparte_1
di essere cessionaria di taluni crediti – sia per sorte capitale che per interessi - vantati dal ed nei confronti dell'ente Parte_2 CP_3 Controparte_4
territoriale convenuto. Concludeva, dunque, chiedendone la condanna in via principale per € 10.820,30 per sorte capitale, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi, gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, € 3.027,75 a titolo di interessi di mora ulteriori, gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, € 11.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 297 fatture tardivamente pagate;
in via subordinata, la condanna dell'ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per sorte capitale, interessi Pt_1
pag. 6/18 moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, interessi anatocistici prodotti degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, importo dovuto ai sensi dell'articolo 6 c.
2 del D. Lgs n.231 del 2002 come novellato dal D. Lgs n. 192/2012; in via ulteriormente la condanna dell'ente anche eventualmente a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 cc con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in primis, Controparte_1
l'indeterminatezza della domanda per assenza di prova della cessione, con conseguente difetto di legittimazione dell'attrice, e del credito vantato, per non avere la cessionaria prodotto in giudizio le relative fatture;
in secondo luogo eccepiva l'avvenuto pagamento, già prima della cessione, delle fatture oggetto di cessione, l'inopponibilità delle cessioni ed inefficacia delle stesse nei confronti del debitore ceduto, per mancanza di accettazione CP_1 espressa da parte dell'ente in forza dell'articolo 9 della legge 20 Marzo 1865 numero
228 allegato E e dell'art. 70 del RD 2440 del 1923 che richiama espressamente l'art 9 citato. Aggiungeva, inoltre, l'apposizione del rifiuto per alcune cessioni e note di debito stante l'avvenuto pagamento o la mancanza di notifica di altre. Concludeva pertanto per dichiararsi la nullità della citazione o, in subordine, il suo rigetto anche per difetto di legittimazione della attrice. Pt_1
Il procedimento, di natura prettamente documentale, precisate le conclusioni e depositate le memorie ex art. 190 cpc veniva trattenuto in decisione.
All'esito, con Sentenza n. 471/22 il Tribunale di Ascoli Piceno così decideva
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1672 del 2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
pag. 7/18 Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e con la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
La contesta la sentenza di primo grado per avere il giudice di prime cure Pt_1 rigettato la domanda dell' di credito sulla base dell'errata motivazione che la Pt_3
Part cessione dei crediti intercorsa tra la cessionaria e le società cedenti fosse inopponibile al in quanto non accettata dell'ente territoriale;
Controparte_1 accettazione ritenuta dal Tribunale necessaria ai fini dell'opponibilità ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, richiamato dall'art. 70 comma 3^ del Regio
Decreto n. 2440/1923. In realtà deduce la che la normativa sulla quale Pt_1 poggerebbe l'impianto motivazionale del Tribunale di primo grado, sopra richiamata, non sarebbe pertinente per un duplice ordine di motivi quali: l'applicabilità della medesima disciplina solo alle amministrazioni statali e non territoriali locali e solo ai contratti di durata ed ancora in esecuzione quale non è quello oggetto del presente giudizio. Di talchè la disciplina applicabile al caso di specie sarebbe quella prevista dalla Legge n. 52/91. Reitera pertanto in questa sede le argomentazioni a sostegno della liquidazione a suo favore delle voci di credito oggetto della domanda svolta in primo grado.
L'appello è da accogliersi parzialmente
Va rilevato come oggetto del giudizio riguardi in parte il pagamento della sorte capitale di fatture emesse dalla EC a carico dell'ente territoriale appellato per l'erogazione del servizio di telefonia ed i relativi interessi di mora, anatocistici oltre al risarcimento del danno ex art. art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 e cedute alla ed in Pt_1
altra parte note di debito degli interessi emesse direttamente da e dalla Pt_1
società Lake Securisation srl cedute poi alla per il tardivo pagamento di Pt_1 fatture emesse per la somministrazione e la fornitura di energia elettrica dall'
[...]
CP_3
pag. 8/18 Posta tale premessa per comprendere la disciplina applicabile alle cessioni oggetto del presente giudizio però va operata una distinta disamina a seconda delle società creditrici cedenti e dell'oggetto del credito.
Cessione del crediti EC
Si osserva come, in via generale, i previgenti codici degli appalti subordinano la cessione di crediti da corrispettivo di appalto (pure qualificabile come contrato di durata) alla mancanza di un rifiuto espresso da parte della PA.
Infatti nel (pre)vigente d.lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, all'art. 117 comma 3 si prevedeva che “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. Tale disciplina è stata poi trasfusa nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 che all'art. 106 comma 13 d.lgs 50/2016 dispone che “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. ...” .
Nel caso di contratto di appalto quindi l'efficacia della cessione del credito dipende dalla assenza di un rifiuto dell'ente ceduto notificato al cedente ed al cessionario, in una ottica che non nega la ratio delle norme della legge di contabilità pubblica e segnatamente l'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, richiamato dall'art. 70 comma 3^ del Regio Decreto n. 2440/1923, che prevedono l'adesione dell'amministrazione ceduta, atteso che anche il rifiuto della cessione, al pari pag. 9/18 dell'adesione, soddisfa l'esigenza di garantire, mentre il contratto è in corso, «la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto» (Cass. 24758/2021 e Cass. 981/2002). La norma dell'art. 106 quindi per i crediti da appalto sostituisce il principio della necessaria adesione con quello del silenzio assenso, riconoscendo alla P.A. la facoltà di rifiutare la cessione con comunicazione da effettuarsi a cedente e cessionario entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della cessione, e così impedendo che tale atto diventi efficace nei suoi confronti.
Tuttavia, secondo la Cassazione, la specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la P.A (artt. 69 e 70 l. 18 novembre 1923, n. 2440) esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore;
tale conclusione è confermata, del resto, dall'art. 26, comma 5. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha esteso espressamente le disposizioni della legge n. 52\1991 "ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
da tale disposizione emerge non solo che la legge n. 52\1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura (così Cass.
16/09/2002, n. 13481).
Va però ricordato che, sempre secondo la Cassazione
il rd.n. 2440/1923, disponendo, all'art. 70, che la cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, possa avvenire, quando tali contratti sono in corso, solo previa adesione dell'amministrazione, implica che la necessità dell'adesione è limitata al periodo in cui i contratti sono in corso di esecuzione, allo scopo di consentire alla pubblica amministrazione di verificare, durante l'esecuzione di contratti di durata, che il fornitore non si privi delle risorse
pag. 10/18 finanziarie per adempiere attraverso una inopportuna cessione del credito (così Cass.
9789/1994);
detta disciplina è limitata ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.);
le norme che riconoscono alla P.A. privilegi che restringono l'autonomia negoziale sono da interpretare in senso restrittivo, in linea con l'art. 41, comma 1, (Cass.
01/02/2007, n. 2209; Cass. 25/08/2023, n. 25284);
Inoltre “il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art.
1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali
l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico” (v., tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, n. 268/2006; Sez. I, n. 2209/2007).
Ad avviso di questa Corte territoriale l'orientamento sopra espresso dai giudici di legittimità va rivisitato nel caso in cui il credito ceduto trovi fonte in un contratto di fornitura di servizi di telefonia, perchè detto tipo di rapporto contrattuale, pur essendo di durata, è caratterizzato dall'esecuzione continuativa, trattandosi di prestazioni pagate a consumo, in cui l'oggetto viene messo a disposizione del cliente, affinché se ne serva secondo il bisogno.
Va infatti osservato che riguardo al prezzo della fornitura di servizi di telefonia, pagata annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, si configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo (Cass. n. 6209/99; Cass. n.
11918/2002; Cass. n. 1442/2015).
pag. 11/18 In questa ottica, va osservato che la fornitura è traslativa, in quanto la prestazione pattuita – il traffico telefonico e/o il traffico dati- viene appresa dal cliente e quindi si esaurisce nel momento stesso in cui è resa, concretizzandosi nel materiale uso del servizio di telefonia, cui fa seguito il sorgere dell'obbligazione di pagamento del relativo prezzo.
In questa ottica, la fattura commerciale rilasciata dal fornitore monetizza la fornitura del servizio che (all'atto della registrazione contabile) è stata già resa al cliente, sicchè nella sostanza ogni singola fornitura di servizio al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui il cliente la utilizza.
Così ridefinita la prestazione di fornitura di servizio di telefonia come prestazione continuativa o periodica di volta in volta integralmente eseguita in epoca precedente la cessione del relativo credito, è irrilevante che il rapporto con l'ente che fornisce il servizio sia ancora in corso alla data della cessione: per la cessione di crediti inerenti tali forniture di servizi trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1260 c.c. e non quella speciale di cui al r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, perché, per l'appunto, la frazione di fornitura deve ritenersi, salvo contestazioni circa l'adempimento, completamente eseguita, con la conseguenza che l'adesione della PA non è necessaria ai fini della validità della cessione.
Va considerato, per altri versi, come il abbia invece eccepito Controparte_1
l'avvenuto saldo delle fatture EC cedute alla ed oggetto del presente Pt_1
giudizio, con conseguente estinzione del debito;
circostanza che, alla luce del corredo probatorio versato in atti deve considerarsi come pienamente provata. Tant'è che lo stesso istituto di credito appellante nel corso del giudizio di primo grado, decideva di stornare dalle voci di credito quella relativa alla sorte capitale delle summenzionate fatture, optando per la prosecuzione del giudizio al fine di richiedere, assumendo il ritardo del pagamento, la corresponsione degli interessi moratori, anatocistici, nonché del risarcimento del danno da ritardato pagamento ex art. art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02.
pag. 12/18 Ordunque esaminando la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento e consistente nei mandati di pagamento con le relative ricevute emesse dalla Banca di appoggio (in tal caso la Unicredit Banca spa), si evince però che il saldo è stato corrisposto nella maggior parte dei casi tempestivamente, in data anteriore alla scadenza della fattura.
In particolare, il ritardato pagamento, a seguito del quale scatterebbero gli interessi moratori, riguarderebbe solamente la fattura EC 9000003377 di euro 1.256,98 con scadenza 18.08.20 che è stata saldata in data 25.08.2020; la fattura EC
68807000465 di euro 161.02 con scadenza 06.10.2020 saldata in data 09.10.2020 e infine la fattura EC 68807000127 di euro 165.72 con scadenza 03.10.2020, saldata in data 04.11.2020.
Da tale ritardo deriva un importo complessivo degli interessi moratori pari ad euro 3,2, importo quindi che sarà addebitabile al . Controparte_1
Non possono essere riconosciuti gli interessi anatocistici, perché questi vanno calcolati secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 - ovvero solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi
(cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267): nel caso di specie, si è visto, il ritardo nel pagamento è ammontato sempre a pochi giorni.
Sarà invece dovuto il risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 atteso che, alla luce degli recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria (vd una per tutte la Sentenza dell'11 luglio 2024, nella causa C-279/23) “né l'importo poco elevato del credito dovuto, né il carattere trascurabile del ritardo di pagamento possono giustificare l'esonero del debitore dal pagamento dell'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ogni ritardo di pagamento di cui è l'unico responsabile”. Tale ultima voce dovrà essere quantificata in euro 40,00 per ogni fattura, per un importo complessivo di euro 240,00.
Sulle note di debito interessi emesse dalla Pt_1
pag. 13/18 Le osservazioni sopra elaborate on riguardo alla fornitura di servizi di telefonia sono valide anche per il contratto di somministrazione di energia elettrica: di nuovo, pur essendo di durata, tale contratto è caratterizzato dall'esecuzione continuativa, trattandosi di somministrazione per consumo, in cui l'oggetto viene messo a disposizione del somministrato, affinché se ne serva secondo il bisogno.
Così ridefinita la prestazione di somministrazione di energia elettrica, come prestazione continuativa o periodica di volta in volta integralmente eseguita in epoca precedente la cessione del relativo credito, è irrilevante che il rapporto con la società che fornisce tali servizi sia ancora in corso rapporto alla data della cessione: per la cessione di crediti inerenti tali forniture non trova pertanto applicazione la disciplina speciale di cui al r.d.
18 novembre 1923, n. 2240, perché, per l'appunto, la frazione di fornitura deve ritenersi, salvo contestazioni circa l'adempimento, completamente eseguita, con la conseguenza che l'adesione della PA non è necessaria ai fini della validità della cessione.
Va al contempo osservato come non possa trovare nemmeno applicazione la successiva disciplina del silenzio assenso, con il riconoscimento alla P.A. della facoltà di rifiutare la cessione con comunicazione da effettuarsi a cedente e cessionario entro il termine di
45 giorni dalla comunicazione della cessione, prevista dai previgenti Codici degli appalti;
infatti l'abrogato d.lgs n. 163/2006 disponeva all'art. 25 che “1. Il presente codice non si applica: ….. b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).”
Il successivo art. 11 del D.lgs. n. 50/2016 parimenti prevedeva che “1. Le disposizioni del presente codice non si applicano: ….b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano
pag. 14/18 un'attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di: 1) energia;
2) combustibili destinati alla produzione di energia. “
Anche il legislatore quindi ha inteso sottrarre i crediti per somministrazione di energia elettrica, ove la prestazione risulti eseguita, al generale divieto di cessione in assenza di accettazione esplicita o per silenzio - assenso della Pubblica Amministrazione.
Ne deriva quindi, in ultima analisi, come per la cessione di crediti inerenti la fornitura di energia elettrica trovi applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1260 c.c. e non quella speciale derogatoria prevista per la cessione dei crediti nei confronti della
Pubblica Amministrazione.
Posta come provata anche in questo caso la regolare notifica delle cessioni di credito al da parte della peraltro non contestata, e l'irrilevanza, per i Controparte_1 Pt_1 motivi dedotti in precedenza, dell'apposizione del rifiuto alla cessione da parte dell'ente territoriale, va sottoposta a disamina invece la circostanza, sempre eccepita da quest'ultimo, dell'avvenuto pagamento, tempestivo ed integrale, delle fatture oggetto delle cessioni.
La circostanza dell'avvenuto pagamento è provata con il deposito del mandato di pagamento n. 141 emesso in data 19 gennaio 2018 (doc. 11 fasc. primo grado
[...]
), quindi oltre la scadenza delle fatture oggetto della NDI, la n. Controparte_1
48.017.59617 di euro 462,37 con scad. 09.01.2018 e la n. 48.017.59620 di euro 177,44 con scad. 09.01.2018 (vd. doc. 04a Note di debito fasc. primo grado . Pt_1
Ne deriva che sarebbero dovuti gli interessi di mora per la corresponsione tardiva del saldo delle fatture in oggetto: tuttavia la somma unilateralmente indicata come conteggio degli interessi di mora riportata nelle NDI, pari ad euro 744,90, non è attendibile a fronte di circa 10 giorni di ritardo nel pagamento, ed è superiore alla sorte capitale, sicchè non può essere riconosciuta.
Va invece riconosciuto il risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02: trattandosi di due fatture, dovrà essere liquidato in complessivi euro 80 (euro
40 x 2).
pag. 15/18 Sulla nota di debito interessi emesse da Lake Securisation e ceduta alla Pt_1
Per quanto attiene invece alla NDI emesse dalla Lake Securisation di euro 2.282.85 il
Comune appellato ne assume la mancata ricezione, non avendo peraltro l'odierna appellante dato prova dell'invio attraverso il formato elettronico, divenuto unico metodo di notifica delle fatture emesse, da soggetti privati, nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
Le eccezioni portate dall'ente territoriale appellato risultano in questa sede idonee ad incidere solo sul regime degli interessi.
Preliminarmente va osservato come la NDI abbia ad oggetto fatture emesse da
[...]
per la somministrazione di energia elettrica a favore del di CP_3 CP_1 CP_1
, il cui credito è stato ceduto prima alla Lake Securisation e successivamente alla
[...]
Pt_1
L'ente territoriale non ha in alcun modo contestato le singole fatture in relazione CP_3
alle quali non ha provato il loro tempestivo pagamento.
Va osservato che la disciplina della procedura interna agli enti per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie non introduce deroghe alla disciplina civilistica delle obbligazioni nel senso di rimettere al debitore la scelta del se e quando pagare. Si deve quindi osservare come l'allegazione dell'ente territoriale in ordine al mancato ricevimento della NDI in formato elettronico risulti essere circostanza che evidentemente non esclude l'esistenza del credito, andando al più ad incidere solo sul termine di decorrenza degli interessi moratori.
Ne deriva pertanto che il sarà tenuto a corrispondere alla Controparte_1 Pt_1 anche l'importo di euro 2.282.85 oltre agli interessi di mora con decorrenza dalla
[...]
domanda giudiziale.
pag. 16/18 Il appellato dovrà essere, infine, condannato a versare a parte appellante CP_1
l'ulteriore somma di euro 2.750,00 ex art. 6, comma 2 D.Lgs. n. 231/02 per il mancato tempestivo pagamento delle n. 55 fatture costituenti poste alla base della “note debito interessi” ceduta dalla Lake Securisation, tenuto conto dell'impostazione della giurisprudenza dell'UE secondo cui “..l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v., sul punto, C.
Giustizia del 20.10.2022 - Causa C 585/20 - in G.U. UE C472/5 del 12.12.2022).
Le spese di lite, stante l'esito finale complessivo del giudizio che ha visto la corposa riduzione della somma inizialmente richiesta dall'odierno appellante, con il rigetto di alcune voci di credito, dovranno essere compensate nella misura di metà ed il resto posto a carico del , di cui va ritenuta la prevalente Controparte_1
soccombenza secondo l'esito finale della lite;
la liquidazione va operata secondo i minimi di scaglione in considerazione del decisum (la somma liquidata è vicina ai minimi della forcella tariffaria).
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F. ) contro , C.F. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 471/2022 pubblicata il 11/07/2022 dal Tribunale di P.IVA_2
Ascoli Piceno così decide:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
- condanna il a corrispondere alla l'importo Controparte_1 Parte_1
di euro 3,2 oltre interessi anatocistici da calcolarsi a partire dal giorno della domanda pag. 17/18 giudiziale al saldo ed euro 240,00 ex art. 6, comma 2 D.Lgs. n. 231/02 per quanto riguarda la cessione del credito avente ad oggetto le fatture EC;
- condanna il a corrispondere alla l'importo Controparte_1 Parte_1
di euro 80 ex art. 6, comma 2 D.Lgs. n. 231/02 per quanto riguarda le Note di debito interessi cedute dalla alla CP_3 Pt_1
- condanna il a corrispondere alla l'importo Controparte_1 Parte_1
di euro 2.282,85 oltre interessi di mora da calcolarsi a partire dal giorno della domanda giudiziale al saldo ed euro 2.750,00 ex art. 6, comma 2 D.Lgs. n. 231/02 per quanto riguarda la Note di debito interessi ceduta dalla Lake Securisation alla Pt_1
- condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del doppio grado nella misura di metà, compensando fra le parti la restante metà, spese che si liquidano per l'intero in 2.540,00 per il primo grado di giudizio ed euro 1.984,00 per il secondo grado di giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 154/2023
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 154/23 RG e promossa con atto di citazione
DA
Parte_1
Part ( ) (C.F. ), con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Domenichino n. 5 rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo Bonalume con studio
(LMS) in Milano, corso Magenta 84
- Appellante -
contro , C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, dr Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Controparte_2
Marcella Tombesi e Avv. Lucia Iacoboni dell'Avvocatura Comunale con elezione di domicilio digitale, ai fini del presente giudizio, presso gli indirizzi pec risultanti dai
Registri di Giustizia: Email_1 Email_2
- Appellato –
Avverso la Sentenza n. 471/2022 pubbl. il 11/07/2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 471/22 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno e pubblicata l'11.07.22 nel giudizio avanti al Tribunale di Ascoli Piceno RG 1672/20 instaurato da Parte_1
– nuova denominazione di – nei confronti del
[...] Parte_1
e non notificata Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Comune di Parte_1 CP_1
:
[...]
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 10.820,30 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e tardivamente pagata dal
portata dalle 6 fatture indicate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. CP_1
3 e che ivi si riproduce sub DOC. 1, “ determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte
pag. 2/18 capitale - scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) - sino al
Part saldo: fatture tutte emesse da EC IT e cedute a;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “ degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 240 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 6 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• € 3.027,75 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi prodotti con l'atto di citazione sub doc. 5A - 5B.
Precisamente: Part
− € 744.90 portati dalle 2 Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5A e sono state prodotte sub doc. 4A;
− € 2.282,85 sono portati dalla Nota Debito emessa dalla società Lake ON Part che ha ceduto la predetta Nota Debito a . Tale Nota Debito è riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 5B ed è stata prodotta sub doc. 4B
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 11.880 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle
pag. 3/18 sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha
Part generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito emesse da e prodotte sub doc. 4A. condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il a pagare a diversa Controparte_1 Parte_1
somma ritenuta dovuta a titolo di interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive. Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 471/22 emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno e pubblicata l'11.07.22 nel giudizio avanti al Tribunale di Ascoli Piceno RG 1672/20 instaurato da Parte_1
– nuova denominazione di – nei confronti del
[...] Parte_1
e non notificata Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Comune di Parte_1 CP_1
:
[...]
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 10.820,30 azionata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e tardivamente pagata dal
portata dalle 6 fatture indicate nell'elenco prodotto con la citazione CP_1 sub doc. 3 e che ivi si riproduce sub DOC. 1, “ determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “ Data Scadenza”) - sino al saldo: fatture tutte emesse da EC Part IT e cedute a;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “ degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
pag. 4/18 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 240 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 6 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• € 3.027,75 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi prodotti con l'atto di citazione sub doc. 5A - 5B.
Precisamente:
Part
− € 744.90 portati dalle 2 Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5A e sono state prodotte sub doc. 4A;
− € 2.282,85 sono portati dalla Nota Debito emessa dalla società Lake ON Part che ha ceduto la predetta Nota Debito a . Tale Nota Debito è riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 5B ed è stata prodotta sub doc. 4B
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 11.880 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha
Part generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito emesse da e prodotte sub doc. 4A. condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
[...]
pag. 5/18 IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare il a pagare a la Controparte_1 Parte_1
diversa somma ritenuta dovuta a titolo di interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per l'appellato
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, respingere 'appello avversario perché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
471/2022 pubblicata in data 11.07.2022, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
evocava in giudizio il assumendo Parte_1 Controparte_1
di essere cessionaria di taluni crediti – sia per sorte capitale che per interessi - vantati dal ed nei confronti dell'ente Parte_2 CP_3 Controparte_4
territoriale convenuto. Concludeva, dunque, chiedendone la condanna in via principale per € 10.820,30 per sorte capitale, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi, gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, € 3.027,75 a titolo di interessi di mora ulteriori, gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, € 11.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 297 fatture tardivamente pagate;
in via subordinata, la condanna dell'ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per sorte capitale, interessi Pt_1
pag. 6/18 moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, interessi anatocistici prodotti degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, importo dovuto ai sensi dell'articolo 6 c.
2 del D. Lgs n.231 del 2002 come novellato dal D. Lgs n. 192/2012; in via ulteriormente la condanna dell'ente anche eventualmente a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 cc con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in primis, Controparte_1
l'indeterminatezza della domanda per assenza di prova della cessione, con conseguente difetto di legittimazione dell'attrice, e del credito vantato, per non avere la cessionaria prodotto in giudizio le relative fatture;
in secondo luogo eccepiva l'avvenuto pagamento, già prima della cessione, delle fatture oggetto di cessione, l'inopponibilità delle cessioni ed inefficacia delle stesse nei confronti del debitore ceduto, per mancanza di accettazione CP_1 espressa da parte dell'ente in forza dell'articolo 9 della legge 20 Marzo 1865 numero
228 allegato E e dell'art. 70 del RD 2440 del 1923 che richiama espressamente l'art 9 citato. Aggiungeva, inoltre, l'apposizione del rifiuto per alcune cessioni e note di debito stante l'avvenuto pagamento o la mancanza di notifica di altre. Concludeva pertanto per dichiararsi la nullità della citazione o, in subordine, il suo rigetto anche per difetto di legittimazione della attrice. Pt_1
Il procedimento, di natura prettamente documentale, precisate le conclusioni e depositate le memorie ex art. 190 cpc veniva trattenuto in decisione.
All'esito, con Sentenza n. 471/22 il Tribunale di Ascoli Piceno così decideva
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1672 del 2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
pag. 7/18 Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e con la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
La contesta la sentenza di primo grado per avere il giudice di prime cure Pt_1 rigettato la domanda dell' di credito sulla base dell'errata motivazione che la Pt_3
Part cessione dei crediti intercorsa tra la cessionaria e le società cedenti fosse inopponibile al in quanto non accettata dell'ente territoriale;
Controparte_1 accettazione ritenuta dal Tribunale necessaria ai fini dell'opponibilità ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, richiamato dall'art. 70 comma 3^ del Regio
Decreto n. 2440/1923. In realtà deduce la che la normativa sulla quale Pt_1 poggerebbe l'impianto motivazionale del Tribunale di primo grado, sopra richiamata, non sarebbe pertinente per un duplice ordine di motivi quali: l'applicabilità della medesima disciplina solo alle amministrazioni statali e non territoriali locali e solo ai contratti di durata ed ancora in esecuzione quale non è quello oggetto del presente giudizio. Di talchè la disciplina applicabile al caso di specie sarebbe quella prevista dalla Legge n. 52/91. Reitera pertanto in questa sede le argomentazioni a sostegno della liquidazione a suo favore delle voci di credito oggetto della domanda svolta in primo grado.
L'appello è da accogliersi parzialmente
Va rilevato come oggetto del giudizio riguardi in parte il pagamento della sorte capitale di fatture emesse dalla EC a carico dell'ente territoriale appellato per l'erogazione del servizio di telefonia ed i relativi interessi di mora, anatocistici oltre al risarcimento del danno ex art. art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 e cedute alla ed in Pt_1
altra parte note di debito degli interessi emesse direttamente da e dalla Pt_1
società Lake Securisation srl cedute poi alla per il tardivo pagamento di Pt_1 fatture emesse per la somministrazione e la fornitura di energia elettrica dall'
[...]
CP_3
pag. 8/18 Posta tale premessa per comprendere la disciplina applicabile alle cessioni oggetto del presente giudizio però va operata una distinta disamina a seconda delle società creditrici cedenti e dell'oggetto del credito.
Cessione del crediti EC
Si osserva come, in via generale, i previgenti codici degli appalti subordinano la cessione di crediti da corrispettivo di appalto (pure qualificabile come contrato di durata) alla mancanza di un rifiuto espresso da parte della PA.
Infatti nel (pre)vigente d.lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, all'art. 117 comma 3 si prevedeva che “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. Tale disciplina è stata poi trasfusa nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 che all'art. 106 comma 13 d.lgs 50/2016 dispone che “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. ...” .
Nel caso di contratto di appalto quindi l'efficacia della cessione del credito dipende dalla assenza di un rifiuto dell'ente ceduto notificato al cedente ed al cessionario, in una ottica che non nega la ratio delle norme della legge di contabilità pubblica e segnatamente l'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, richiamato dall'art. 70 comma 3^ del Regio Decreto n. 2440/1923, che prevedono l'adesione dell'amministrazione ceduta, atteso che anche il rifiuto della cessione, al pari pag. 9/18 dell'adesione, soddisfa l'esigenza di garantire, mentre il contratto è in corso, «la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto» (Cass. 24758/2021 e Cass. 981/2002). La norma dell'art. 106 quindi per i crediti da appalto sostituisce il principio della necessaria adesione con quello del silenzio assenso, riconoscendo alla P.A. la facoltà di rifiutare la cessione con comunicazione da effettuarsi a cedente e cessionario entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della cessione, e così impedendo che tale atto diventi efficace nei suoi confronti.
Tuttavia, secondo la Cassazione, la specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la P.A (artt. 69 e 70 l. 18 novembre 1923, n. 2440) esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore;
tale conclusione è confermata, del resto, dall'art. 26, comma 5. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha esteso espressamente le disposizioni della legge n. 52\1991 "ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
da tale disposizione emerge non solo che la legge n. 52\1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura (così Cass.
16/09/2002, n. 13481).
Va però ricordato che, sempre secondo la Cassazione
il rd.n. 2440/1923, disponendo, all'art. 70, che la cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, possa avvenire, quando tali contratti sono in corso, solo previa adesione dell'amministrazione, implica che la necessità dell'adesione è limitata al periodo in cui i contratti sono in corso di esecuzione, allo scopo di consentire alla pubblica amministrazione di verificare, durante l'esecuzione di contratti di durata, che il fornitore non si privi delle risorse
pag. 10/18 finanziarie per adempiere attraverso una inopportuna cessione del credito (così Cass.
9789/1994);
detta disciplina è limitata ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.);
le norme che riconoscono alla P.A. privilegi che restringono l'autonomia negoziale sono da interpretare in senso restrittivo, in linea con l'art. 41, comma 1, (Cass.
01/02/2007, n. 2209; Cass. 25/08/2023, n. 25284);
Inoltre “il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art.
1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali
l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico” (v., tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, n. 268/2006; Sez. I, n. 2209/2007).
Ad avviso di questa Corte territoriale l'orientamento sopra espresso dai giudici di legittimità va rivisitato nel caso in cui il credito ceduto trovi fonte in un contratto di fornitura di servizi di telefonia, perchè detto tipo di rapporto contrattuale, pur essendo di durata, è caratterizzato dall'esecuzione continuativa, trattandosi di prestazioni pagate a consumo, in cui l'oggetto viene messo a disposizione del cliente, affinché se ne serva secondo il bisogno.
Va infatti osservato che riguardo al prezzo della fornitura di servizi di telefonia, pagata annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, si configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo (Cass. n. 6209/99; Cass. n.
11918/2002; Cass. n. 1442/2015).
pag. 11/18 In questa ottica, va osservato che la fornitura è traslativa, in quanto la prestazione pattuita – il traffico telefonico e/o il traffico dati- viene appresa dal cliente e quindi si esaurisce nel momento stesso in cui è resa, concretizzandosi nel materiale uso del servizio di telefonia, cui fa seguito il sorgere dell'obbligazione di pagamento del relativo prezzo.
In questa ottica, la fattura commerciale rilasciata dal fornitore monetizza la fornitura del servizio che (all'atto della registrazione contabile) è stata già resa al cliente, sicchè nella sostanza ogni singola fornitura di servizio al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui il cliente la utilizza.
Così ridefinita la prestazione di fornitura di servizio di telefonia come prestazione continuativa o periodica di volta in volta integralmente eseguita in epoca precedente la cessione del relativo credito, è irrilevante che il rapporto con l'ente che fornisce il servizio sia ancora in corso alla data della cessione: per la cessione di crediti inerenti tali forniture di servizi trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1260 c.c. e non quella speciale di cui al r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, perché, per l'appunto, la frazione di fornitura deve ritenersi, salvo contestazioni circa l'adempimento, completamente eseguita, con la conseguenza che l'adesione della PA non è necessaria ai fini della validità della cessione.
Va considerato, per altri versi, come il abbia invece eccepito Controparte_1
l'avvenuto saldo delle fatture EC cedute alla ed oggetto del presente Pt_1
giudizio, con conseguente estinzione del debito;
circostanza che, alla luce del corredo probatorio versato in atti deve considerarsi come pienamente provata. Tant'è che lo stesso istituto di credito appellante nel corso del giudizio di primo grado, decideva di stornare dalle voci di credito quella relativa alla sorte capitale delle summenzionate fatture, optando per la prosecuzione del giudizio al fine di richiedere, assumendo il ritardo del pagamento, la corresponsione degli interessi moratori, anatocistici, nonché del risarcimento del danno da ritardato pagamento ex art. art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02.
pag. 12/18 Ordunque esaminando la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento e consistente nei mandati di pagamento con le relative ricevute emesse dalla Banca di appoggio (in tal caso la Unicredit Banca spa), si evince però che il saldo è stato corrisposto nella maggior parte dei casi tempestivamente, in data anteriore alla scadenza della fattura.
In particolare, il ritardato pagamento, a seguito del quale scatterebbero gli interessi moratori, riguarderebbe solamente la fattura EC 9000003377 di euro 1.256,98 con scadenza 18.08.20 che è stata saldata in data 25.08.2020; la fattura EC
68807000465 di euro 161.02 con scadenza 06.10.2020 saldata in data 09.10.2020 e infine la fattura EC 68807000127 di euro 165.72 con scadenza 03.10.2020, saldata in data 04.11.2020.
Da tale ritardo deriva un importo complessivo degli interessi moratori pari ad euro 3,2, importo quindi che sarà addebitabile al . Controparte_1
Non possono essere riconosciuti gli interessi anatocistici, perché questi vanno calcolati secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 - ovvero solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi
(cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267): nel caso di specie, si è visto, il ritardo nel pagamento è ammontato sempre a pochi giorni.
Sarà invece dovuto il risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 atteso che, alla luce degli recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria (vd una per tutte la Sentenza dell'11 luglio 2024, nella causa C-279/23) “né l'importo poco elevato del credito dovuto, né il carattere trascurabile del ritardo di pagamento possono giustificare l'esonero del debitore dal pagamento dell'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ogni ritardo di pagamento di cui è l'unico responsabile”. Tale ultima voce dovrà essere quantificata in euro 40,00 per ogni fattura, per un importo complessivo di euro 240,00.
Sulle note di debito interessi emesse dalla Pt_1
pag. 13/18 Le osservazioni sopra elaborate on riguardo alla fornitura di servizi di telefonia sono valide anche per il contratto di somministrazione di energia elettrica: di nuovo, pur essendo di durata, tale contratto è caratterizzato dall'esecuzione continuativa, trattandosi di somministrazione per consumo, in cui l'oggetto viene messo a disposizione del somministrato, affinché se ne serva secondo il bisogno.
Così ridefinita la prestazione di somministrazione di energia elettrica, come prestazione continuativa o periodica di volta in volta integralmente eseguita in epoca precedente la cessione del relativo credito, è irrilevante che il rapporto con la società che fornisce tali servizi sia ancora in corso rapporto alla data della cessione: per la cessione di crediti inerenti tali forniture non trova pertanto applicazione la disciplina speciale di cui al r.d.
18 novembre 1923, n. 2240, perché, per l'appunto, la frazione di fornitura deve ritenersi, salvo contestazioni circa l'adempimento, completamente eseguita, con la conseguenza che l'adesione della PA non è necessaria ai fini della validità della cessione.
Va al contempo osservato come non possa trovare nemmeno applicazione la successiva disciplina del silenzio assenso, con il riconoscimento alla P.A. della facoltà di rifiutare la cessione con comunicazione da effettuarsi a cedente e cessionario entro il termine di
45 giorni dalla comunicazione della cessione, prevista dai previgenti Codici degli appalti;
infatti l'abrogato d.lgs n. 163/2006 disponeva all'art. 25 che “1. Il presente codice non si applica: ….. b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).”
Il successivo art. 11 del D.lgs. n. 50/2016 parimenti prevedeva che “1. Le disposizioni del presente codice non si applicano: ….b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano
pag. 14/18 un'attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di: 1) energia;
2) combustibili destinati alla produzione di energia. “
Anche il legislatore quindi ha inteso sottrarre i crediti per somministrazione di energia elettrica, ove la prestazione risulti eseguita, al generale divieto di cessione in assenza di accettazione esplicita o per silenzio - assenso della Pubblica Amministrazione.
Ne deriva quindi, in ultima analisi, come per la cessione di crediti inerenti la fornitura di energia elettrica trovi applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1260 c.c. e non quella speciale derogatoria prevista per la cessione dei crediti nei confronti della
Pubblica Amministrazione.
Posta come provata anche in questo caso la regolare notifica delle cessioni di credito al da parte della peraltro non contestata, e l'irrilevanza, per i Controparte_1 Pt_1 motivi dedotti in precedenza, dell'apposizione del rifiuto alla cessione da parte dell'ente territoriale, va sottoposta a disamina invece la circostanza, sempre eccepita da quest'ultimo, dell'avvenuto pagamento, tempestivo ed integrale, delle fatture oggetto delle cessioni.
La circostanza dell'avvenuto pagamento è provata con il deposito del mandato di pagamento n. 141 emesso in data 19 gennaio 2018 (doc. 11 fasc. primo grado
[...]
), quindi oltre la scadenza delle fatture oggetto della NDI, la n. Controparte_1
48.017.59617 di euro 462,37 con scad. 09.01.2018 e la n. 48.017.59620 di euro 177,44 con scad. 09.01.2018 (vd. doc. 04a Note di debito fasc. primo grado . Pt_1
Ne deriva che sarebbero dovuti gli interessi di mora per la corresponsione tardiva del saldo delle fatture in oggetto: tuttavia la somma unilateralmente indicata come conteggio degli interessi di mora riportata nelle NDI, pari ad euro 744,90, non è attendibile a fronte di circa 10 giorni di ritardo nel pagamento, ed è superiore alla sorte capitale, sicchè non può essere riconosciuta.
Va invece riconosciuto il risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02: trattandosi di due fatture, dovrà essere liquidato in complessivi euro 80 (euro
40 x 2).
pag. 15/18 Sulla nota di debito interessi emesse da Lake Securisation e ceduta alla Pt_1
Per quanto attiene invece alla NDI emesse dalla Lake Securisation di euro 2.282.85 il
Comune appellato ne assume la mancata ricezione, non avendo peraltro l'odierna appellante dato prova dell'invio attraverso il formato elettronico, divenuto unico metodo di notifica delle fatture emesse, da soggetti privati, nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
Le eccezioni portate dall'ente territoriale appellato risultano in questa sede idonee ad incidere solo sul regime degli interessi.
Preliminarmente va osservato come la NDI abbia ad oggetto fatture emesse da
[...]
per la somministrazione di energia elettrica a favore del di CP_3 CP_1 CP_1
, il cui credito è stato ceduto prima alla Lake Securisation e successivamente alla
[...]
Pt_1
L'ente territoriale non ha in alcun modo contestato le singole fatture in relazione CP_3
alle quali non ha provato il loro tempestivo pagamento.
Va osservato che la disciplina della procedura interna agli enti per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie non introduce deroghe alla disciplina civilistica delle obbligazioni nel senso di rimettere al debitore la scelta del se e quando pagare. Si deve quindi osservare come l'allegazione dell'ente territoriale in ordine al mancato ricevimento della NDI in formato elettronico risulti essere circostanza che evidentemente non esclude l'esistenza del credito, andando al più ad incidere solo sul termine di decorrenza degli interessi moratori.
Ne deriva pertanto che il sarà tenuto a corrispondere alla Controparte_1 Pt_1 anche l'importo di euro 2.282.85 oltre agli interessi di mora con decorrenza dalla
[...]
domanda giudiziale.
pag. 16/18 Il appellato dovrà essere, infine, condannato a versare a parte appellante CP_1
l'ulteriore somma di euro 2.750,00 ex art. 6, comma 2 D.Lgs. n. 231/02 per il mancato tempestivo pagamento delle n. 55 fatture costituenti poste alla base della “note debito interessi” ceduta dalla Lake Securisation, tenuto conto dell'impostazione della giurisprudenza dell'UE secondo cui “..l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v., sul punto, C.
Giustizia del 20.10.2022 - Causa C 585/20 - in G.U. UE C472/5 del 12.12.2022).
Le spese di lite, stante l'esito finale complessivo del giudizio che ha visto la corposa riduzione della somma inizialmente richiesta dall'odierno appellante, con il rigetto di alcune voci di credito, dovranno essere compensate nella misura di metà ed il resto posto a carico del , di cui va ritenuta la prevalente Controparte_1
soccombenza secondo l'esito finale della lite;
la liquidazione va operata secondo i minimi di scaglione in considerazione del decisum (la somma liquidata è vicina ai minimi della forcella tariffaria).
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F. ) contro , C.F. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 471/2022 pubblicata il 11/07/2022 dal Tribunale di P.IVA_2
Ascoli Piceno così decide:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
- condanna il a corrispondere alla l'importo Controparte_1 Parte_1
di euro 3,2 oltre interessi anatocistici da calcolarsi a partire dal giorno della domanda pag. 17/18 giudiziale al saldo ed euro 240,00 ex art. 6, comma 2 D.Lgs. n. 231/02 per quanto riguarda la cessione del credito avente ad oggetto le fatture EC;
- condanna il a corrispondere alla l'importo Controparte_1 Parte_1
di euro 80 ex art. 6, comma 2 D.Lgs. n. 231/02 per quanto riguarda le Note di debito interessi cedute dalla alla CP_3 Pt_1
- condanna il a corrispondere alla l'importo Controparte_1 Parte_1
di euro 2.282,85 oltre interessi di mora da calcolarsi a partire dal giorno della domanda giudiziale al saldo ed euro 2.750,00 ex art. 6, comma 2 D.Lgs. n. 231/02 per quanto riguarda la Note di debito interessi ceduta dalla Lake Securisation alla Pt_1
- condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del doppio grado nella misura di metà, compensando fra le parti la restante metà, spese che si liquidano per l'intero in 2.540,00 per il primo grado di giudizio ed euro 1.984,00 per il secondo grado di giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
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