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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3329 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Chiara Damiata, presso il cui studio a Palermo, via Marchese Ugo n. 26, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Rossana Galluzzo e dall'Avv. Giuseppe E. Greco, presso il cui studio a
Palermo, viale Strasburgo n. 87, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato il 04/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 04/07/2025 le parti hanno chiesto statuirsi sul regime di affidamento e mantenimento dei due figli minori , nato a [...] il Persona_1
14/09/2019 e , nato a [...] il [...], alle condizioni di seguito Persona_2 riportate:
“- I minori e verranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, nel rispetto delle disposizioni del regime dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre, sig.ra , che continuerà ad abitare, Pt_2 unitamente ai figli, nell'immobile di proprietà del padre, sig. in Via Arturo Graf n. Per_1
1 - II sig. ha già rilasciato l'immobile familiare provvedendosi a trasferissi Per_1 temporaneamente presso la casa della di lui madre;
- Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute dei minori saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei medesimi. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, che si imporranno nei tempi di permanenza di e presso ciascuno dei genitori, questi Per_1 Per_2 ultimi eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta;
- I sig.ri e nei rispettivi periodi di permanenza dei figli, si faranno carico CP_2 CP_3 di seguirli in tutte le attività, anche ludiche, sportive e ricreative, in cui gli stessi saranno impegnati;
- II padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli minori secondo l'espressa volontà o le esigenze dei medesimi e/o in base agli accordi che le parti si riservano di pattuire. Tuttavia, in caso di disaccordo dei genitori, questi ultimi si obbligano al rispetto di un calendario di visite per il genitore non collocatario, al fine di garantire un rapporto continuativo con i figli secondo la seguente disciplina: salvo diverso accordo delle parti, il sig. potrà vedere e Controparte_1 tenere con sé i minori nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 nonché nei week-end alternativamente con l'altro genitore - incluso il pernottamento - dalle ore 10:00 del sabato (o dall'orario di uscita dalla scuola, nei periodi di frequenza scolastica) fino alle ore 20:00 della domenica.
Sarà onere del sig. prelevare dalla dimora i bambini e riaccompagnarli presso la Per_1 loro abitazione nel rispetto dei suddetti orari.
Salvo diverso accordo tra le parti, per le festività natalizie e pasquali, verrà applicata la seguente disciplina: e rimarranno con i genitori alternando ogni anno la Per_1 Per_2 festa di Natale (dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 25 dicembre) oppure
Capodanno (dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 dell'I gennaio); medesimo principio dell'alternanza verrà applicato a Pasqua e Lunedì dell'Angelo/Pasquetta (dalle ore
10:00 del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 ovvero dalle ore 10:00 del Lunedì dell'Angelo fino alle ore 20:00); durante le vacanze estive (ricadenti nell'arco temporale 01.07.-31.08), salvo diverso accordo dei genitori, il sig. trascorrerà 7 giorni anche non Controparte_1 consecutivi con i figli da calendarizzare con la sig.ra entro il 30.06 giugno di ogni Parte_3 anno rispettando le eventuali comuni esigenze lavorative;
qualora il suddetto periodo dovesse essere trascorso in una località diversa da quella di residenza, le parti si impegnano a comunicarlo con congruo anticipo, indicando la località di destinazione, nonché le date di
2 partenza e ritorno. Nel periodo di vacanze estive spettanti al padre, sarà onere di quest'ultimo garantire i contatti telefonici/videochiamate tra la madre ed i figli minori;
- entrambi i genitori si impegnano a garantire un sereno rapporto ed a mantenere una certa flessibilità nell'organizzazione delle chiamate/videochiamate, nonché nell'eventuale ed occasionale sostituzione del giorno in cui è diritto del sig. esercitare il diritto di Per_1 visita, anche per esigenze lavorative, e ciò nel rispetto del preminente interesse dei minori e nel rispetto delle esigenze di entrambi i genitori;
- in ordine ai doveri di assistenza materiale gravanti sui genitori, il sig. si Controparte_1 obbliga a corrispondere, entro i primi cinque giorni di ciascun mese, alla sig.ra Parte_3
l'assegno complessivo concordato dai ricorrenti pari ad € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) quale contributo per la crescita psicofisica di entrambi i minori e fino a Per_1 Per_2 quando gli stessi non avranno raggiunto la maggiore età e non saranno divenuti economicamente autosufficienti.
II predetto importo dovrà automaticamente essere aggiornato ogni anno secondo gli indici
ISTAT-FOI come per legge;
Si comunica il CODICE IBAN intestato alla sig.ra Parte_3 tratto su Mediobanca: [...], le eventuali variazioni andranno comunicate per iscritto al fine di provvedere tempestivamente al versamento degli importi.
- il sig. autorizza la sig.ra a percepire nella misura del 100% Controparte_1 Parte_3
l'importo dell'AUU (assegno unico universale per i figli), impegnandosi a fornire eventuali documenti necessari alla definizione della relativa pratica amministrativa nonché alla sottoscrizione di apposita modulistica;
- in ordine alle spese straordinarie, d'istruzione e mediche non coperte dal SSN che dovessero rendersi necessarie per la prole disporne la suddivisone nella misura del 50% a carico di ciascuno genitore con rimborsi mensili alla parte che le ha sostenute previa esibizione di scontrini, fatture o ricevute fiscali nonché qualsiasi altro documento comprovante gli esborsi.
Con riferimento alle suddette spese porre a carico del sig. e/o della sig.ra Controparte_1
l'obbligo di fornire all'altro genitore un preavviso scritto (a mezzo a/r pec o e- Parte_3 mail con prova di ricezione), laddove consentito dalle circostanze, di almeno 10 giorni, al fine di consentire al destinatario della richiesta di manifestare espressamente e per iscritto il proprio dissenso e di reperire ed indicare con medesima modalità (scritta e a mezzo a/r, pec o e-mail con prova di ricezione) le alternative anche meno onerose di soddisfacimento delle esigenze dei figli;
l'obbligo di fornire il preavviso scritto, ovviamente non va applicato ai casi urgenti che richiedono un tempestivo intervento da parte di entrambi i genitori. In assenza di alcuna indicazione alternativa, il contributo sarà dovuto in relazione alle spese
3 originariamente indicate dal proponente, viceversa, il contributo sarà dovuto nella percentuale pattuita come sopra descritta applicandola al minore importo della modalità alternativa valida e debitamente documentata dall'uno o dall'altro genitore;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta avanzata. Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire entro 10 gg. successivi dall'inoltro da parte del genitore che ha sostenuto la predetta spesa della documentazione comprovante la stessa.
- al fine di dirimere ogni controversia nell'ambito di definizione delle spese ordinarie e straordinarie inerenti la prole minorenne, i coniugi concordano nell'applicazione del
"Protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli" datato 02/07/2019 del
Tribunale di Palermo che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante;
- i sigg. e si obbligano a comunicarsi eventuali cambi di Controparte_1 Parte_3 residenza e/o domicilio e/o luoghi di villeggiatura o variazioni di recapiti telefonici;
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
- i sig.ri e si impegnano, reciprocamente, a far mantenere buoni e significativi Per_1 Pt_2 rapporti tra e ed i nonni materni e paterni, nel supremo interesse dei minori, Per_1 Per_2 al fine di tutelare il preminente diritto di quest'ultimi di crescere in maniera serena ed equilibrata, in armonia con tutte le figure affettive ed identitarie del proprio contesto familiare;
- i sig.ri e si impegnano a rinnovare i documenti dei minori alle relative Per_1 Pt_2 scadenze, compresi quelli validi per l'espatrio;
- con la sottoscrizione del presente atto, le convenzioni e le condizioni in esso trascritte avranno immediata efficacia tra le parti anche in attesa della relativa omologazione da parte del
Tribunale”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24/09/2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori , nato Persona_1
a Palermo il 14/09/2019 e , nato a [...] il [...], sia disciplinato Persona_2
4 secondo quanto concordato dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 04/07/2025.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 25/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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